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Proposte di legge presentate il 16 maggio 2008




Indice





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ABRUZZO
Chieti (Lanciano)

Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici «P. de Giorgio»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Gabriella Ciccocioppo, Cecilia Di Paolo, Pamela Pili, Angelo Taraburelli, Andrea Torosantucci:

«Norme in materia di diritto alla salute e libertà terapeutica» (1)

RELAZIONE

Nel dibattito, che ha animato nei giorni scorsi l'opinione pubblica fino ad assumere toni roventi, e che ha avuto per oggetto la cura anticancro proposta dal professore Luigi Di Bella, si è invocata una nuova forma di libertà personale: il diritto alla libertà terapeutica, inteso sia come facoltà di autodeterminazione del malato nella scelta della cura sia come libertà professionale del medico di prescrivere la terapia secondo scienza e coscienza.

A ben vedere siffatti aspetti della libertà terapeutica non sono un'invenzione giurisprudenziale o una novità per il nostro ordinamento giuridico poiché discendono dagli articoli 32 e 33 della Costituzione. Infatti il diritto alla salute e all'integrità fisica non può non ricomprendere, tra i suoi contenuti, il diritto (o la facoltà) del soggetto di curarsi e farsi curare anche con pratiche alternative e innovative; libertà che non può essere, dunque, da nessuno negata, anzi è garantita a tutti, a patto che gli oneri siano a carico del richiedente.

A nostro sommesso avviso il problema giuridico ed etico si pone in quanto in certi casi la facoltà di accesso ai medicinali da parte dei malati risulta oggettivamente compromessa o esclusa, essendo alcuni farmaci disponibili solo per una fascia di pochi privilegiati. Il diritto di curarsi non può essere sostanzialmente vanificato, infatti, dalla assoluta eccessività del prezzo del farmaco e/o dalla irreperibilità del farmaco stesso che, in quanto classificato in una determinata fascia, è disponibile solo presso le farmacie interne dei presìdi ospedalieri o presso farmacie private o all'estero.

Condividiamo la necessità della sperimentazione da parte della comunità scientifica, anche di farmaci già esistenti presso la struttura pubblica sanitaria e dalla stessa usati per determinate patologie. Riteniamo, infatti, che sia dovere fondamentale dei responsabili della cosa pubblica, prima di autorizzare la somministrazione gratuita di un medicinale, accertarne l'efficacia anche per patologie diverse da quella per cui attualmente è in uso, al fine di un'equa e oculata amministrazione delle risorse disponibili pubbliche. Tuttavia crediamo che il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della nostra Carta costituzionale, inteso in senso sostanziale, vada comunque salvaguardato, senza discriminazioni di condizioni economiche, consentendo a tutti i cittadini, anche ai malati non selezionati per la sperimentazione, ma che intendono


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seguire la nuova cura, l'accesso ai farmaci già disponibili presso la struttura sanitaria ad un prezzo politico. Il legislatore ha, pertanto, titolo per intervenire nella questione al fine di evitare disparità di trattamento e speculazioni sul dolore e le speranze dei malati.

ARTICOLATO

Art. 1.

(Finalità della legge).

1. La presente legge, emanata in conformità agli articoli 3, 32 e 33 della Costituzione, stabilisce le norme fondamentali in materia di diritto alla salute e di libertà terapeutica, definendo il confine fra la libertà del privato a l'interesse pubblico alla difesa della salute collettiva.

Art. 2.

(Libertà terapeutica).

1. Ai fini della presente legge, si intende per libertà terapeutica il diritto di curarsi e farsi curare anche secondo procedure mediche diverse da quelle stabilite ufficialmente nei protocolli del Ministero della sanità.

2. Il medico, in quanto operatore clinico, ha la libertà di scegliere la cura più appropriata alle esigenze del paziente, secondo scienza e coscienza. Tale libertà ricomprende la facoltà di prescrivere medicinali anche per patologie diverse da quelle per cui attualmente sono in uso, previo consenso del malato.

Art. 3.

(Uguaglianza di accesso ai farmaci).

1. Il danno alla salute è individuabile nell'oggettiva compressione della facoltà di accesso ai medicinali da parte dei malati. 2. Il diritto di curarsi e farsi curare non può essere sostanzialmente vanificato dalla irreperibilità dei farmaci e/o dalla assoluta eccessività del loro costo.

Art. 4.
(Fornitura a prezzo politico dei farmaci durante la sperimentazione).
1. La struttura sanitaria pubblica deve assolvere a funzioni di pubblica assistenza o soccorso.
2. Quando è in atto la sperimentazione ufficiale di un farmaco per patologie diverse da quelle per cui attualmente è in uso, la struttura sanitaria ha il dovere di fornire il farmaco stesso nelle dosi prescritte dal medico curante mediante approvvigionamento presso la farmacia interna ospedaliera o mediante altra fornitura, se non altrimenti disponibile.
3. Il malato, non selezionato per la sperimentazione, ma che intende seguire la cura innovativa o alternativa, ha diritto di ottenere i farmaci indispensabili ad un prezzo politico.
Art. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il 15o giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L'Aquila
Istituto magistrale statale «Vittorio Emanuele II»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Carmen Biscaini, Valentina Guetti, Maria Ranieri, Michela Scavongelli, Anna Semperlotti:

«Norme per la protezione degli animali randagi» (2)

RELAZIONE

Quello del randagismo è un fenomeno assai diffuso nella nostra città - L'Aquila

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- ed è a ragione della nostra quotidiana esperienza di cittadini e della sensibilità che tutti noi dobbiamo avere verso gli animali, che avvertiamo l'esigenza di predisporre degli strumenti legislativi che eliminino all'origine la causa del randagismo cioè l'incivile abbandono degli animali da parte dei loro proprietari, e che vincolino d'altra parte i comuni ad una maggiore attenzione a questo fenomeno anche sotto l'aspetto della pubblica incolumità. In verità la legge del 14 agosto 1991, n. 281, «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», ha con molto rigore affrontato entrambe queste tematiche nell'ambito della più vasta tutela degli animali domestici e del mondo animale in generale. Con la proposta di legge che noi presentiamo intendiamo ampliare la normativa vigente nel senso di:

inserire l'attività di prevenzione e controllo del randagismo tra i settori ai quali rivolgere, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196, progetti di lavori socialmente utili;

aumentare le sanzioni per coloro che abbandonano gli animali;

favorire l'adozione dei cani custoditi nei canili municipali;

promuovere nei giovani, attraverso l'attività scolastica, la consapevolezza che gli animali meritano rispetto.

Tutti noi dobbiamo essere parte attiva affinché in Italia crescano sempre di più l'attenzione e la sensibilità nei confronti degli animali, aspetti importanti della crescita culturale complessiva del nostro paese.

ARTICOLATO

Art. 1.
(Princìpi generali).



1. È vietato maltrattare e molestare gli animali randagi.

2. Chiunque viola questo divieto è punito ai sensi dell'articolo 727 del codice penale.

3. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, per chi abbandona cani, gatti, o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, sono aumentate nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire unmilioneduecentomila.

Art. 2.

(Controllo della popolazione randagia e del suo territorio).

1. Il controllo della popolazione animale in situazione di randagismo e del suo territorio è un lavoro socialmente utile. 2. I comuni con più di quarantamila abitanti provvedono ad istituire un corpo di guardie zoofile con il compito di monitorare la popolazione animale randagia, di controllare gli animali e di pulire le zone da essi frequentate. Gli appartenenti al corpo vigilano affinché gli animali randagi non arrechino molestia alla cittadinanza e non costituiscano un pericolo per la pubblica incolumità. Essi curano la consegna degli esemplari pericolosi alle autorità zooprofilattiche e provvedono alla pulizia e disinfestazione dei luoghi frequentati dagli animali stessi.

3. Fanno parte del corpo di guardie zoofile i lavoratori disoccupati, in mobilità e in generale gli appartenenti alle categorie per le quali le norme vigenti prevedono l'impiego nei lavori socialmente utili.

Art. 3.

(Adozione di cani randagi).

1. Chiunque dimostra di poter accudire gli animali in ambiente adeguato ed igienicamente sano può inoltrare al comune

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di residenza domanda di adozione di cani custoditi nei canili municipali.

2. È fatto divieto all'adottante, persona fisica o ente, di adibire gli animali adottati a lavori, spettacoli o ad altro genere di utilità.

3. L'adottante è esonerato dal pagamento dell'imposta comunale di cui all'articolo 6, comma 1, legge n. 281 del 1991.

4. Ciascun comune adotta le norme per l'attuazione del presente articolo 3.

Art. 4.

(Attività educative).

1. È fatto obbligo alle scuole di ogni ordine e grado di elaborare progetti pluriennali di studio degli animali e dei loro habitat al fine di promuovere nei giovani il rispetto e la sensibilità nei confronti del mondo animale.

Art. 5.

(Copertura finanziaria).



1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge pari a lire 3 miliardi per il 1998, 3 miliardi per il 1999, 3 miliardi per il 2000, si provvede mediante utilizzo di fondi nel bilancio del Ministero del tesoro.

Pescara

Istituto tecnico commerciale «G. Manthone»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Roberta Bosi, Daniela Longo, Giacomo Mezzadri, Paolo Pollio, Letizia Rasetta:


«Prevenzione dello sfruttamento del lavoro minorile» (3)

RELAZIONE

Ci stiamo occupando di questo argomento perché negli ultimi anni si sono verificati numerosi casi di sfruttamento del lavoro infantile e minorile. Questi casi hanno riportato alla luce un problema da sempre esistente, sia in Italia che all'estero, oggi aggravato dalla presenza di numerosi bambini provenienti dai paesi del terzo mondo, quasi sempre clandestini e disposti a fare qualsiasi tipo di lavoro per procurarsi da mangiare.

Purtroppo i bambini impiegati nel lavoro vengono privati del loro diritto all'educazione, all'istruzione, al divertimento e al gioco e quindi non svolgono una vita come gli altri.

Spesso sono i genitori che, per problemi economici, spingono i figli a lavorare nonostante il divieto della legge. La stessa Costituzione stabilisce, all'articolo 30, che «è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio» e all'articolo 31, che «la Repubblica agevola con misure economiche e altre previdenze la famiglia», perciò i genitori, anche se disoccupati, non sono giustificati se fanno svolgere ai propri figli lavori illegali. In molti casi i bambini vengono avviati alla prostituzione o utilizzati nello spaccio di sostanze stupefacenti perché passano inosservati e sfuggono ai controlli.

Nei casi in cui vengono impiegati in lavori leciti, l'utilizzo dei bambini sottrae posti di lavoro agli adulti che dovrebbero essere assunti in modo regolare.

Il lavoro infantile infatti è illegale, sottopagato, senza assunzione e assicurazione e senza controllo sulle ore di lavoro. Inoltre il datore di lavoro può allontanare il dipendente in qualsiasi momento con una sua libera decisione. Con la presente legge si vuole riportare alla vostra attenzione il problema allo scopo di modificare le norme prevedendo controlli più frequenti e pene più severe per coloro che infrangono la legge.
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ARTICOLATO

Art. 1.

1. Al fine di eliminare lo sfruttamento del lavoro infantile si impone la costituzione di nuclei specializzati composti da polizia, carabinieri e Guardia di finanza che avranno il compito di effettuare controlli periodici alle aziende, senza preavviso, durante le ore di lavoro.

Art. 2.

1. I suddetti nuclei specializzati devono aumentare i controlli sul territorio, ed in particolar modo nelle zone più a rischio, per individuare e reprimere casi di sfruttamento di bambini in attività illecite.
Art. 3.

1. Si dovranno realizzare forme di collaborazione tra i comuni e le scuole allo scopo di individuare i fanciulli in età scolare che non risultano iscritti o che non frequentano regolarmente la scuola in modo che siano fatte le opportune indagini.
Art. 4.

1. Allo scopo di prevenire lo sfruttamento dei minori si dovranno attuare anche attraverso i mass-media, delle campagne di sensibilizzazione che facciano conoscere il problema e le pene previste dalla legge per coloro che la infrangono.

Teramo Istituto magistrale «G. Milli»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Annalisa Caprara, Elisa Di Giannuario, Fabiana Di Giuseppe, Desiré Iezzi, Selena Torbidone:

«Servizio civile obbligatorio per i cittadini italiani di sesso femminile» (4)

RELAZIONE

La Costituzione della Repubblica prevede, all'articolo 3, parità di diritti, di doveri e di dignità per tutti i cittadini, senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o religione.

Finora le norme di legge, cui fa riferimento la stessa Costituzione all'articolo 52, hanno regolamentato il servizio militare o, in alternativa, quello civile dei soli giovani di sesso maschile.

Senza voler arrivare ad un esasperato militarismo esteso a tutti, che non appartiene né alla tradizione, né alla cultura italiana, la presente legge, rendendo obbligatorio il servizio civile per le donne, vuole stabilire il principio che tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, devono dedicare un segmento piccolo ma significativo della loro vita al servizio della collettività. La società degli adulti investe nei giovani e deve fornire loro quanto c'è di meglio nel campo della cultura e dei servizi. Il giovane deve restituire, prima di entrare nel mondo produttivo, una parte di quanto ha ricevuto: questa legge mira a stabilire, per tutti, un principio di solidarietà collettiva.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. È istituito il servizio civile obbligatorio per i cittadini italiani di sesso femminile.

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Art. 2.

1. Il servizio civile, di cui all'articolo 1, ha una durata di 8 mesi.

Art. 3.

1. Il servizio civile, di cui all'articolo 1, viene espletato, salvo i casi di rinvio, al compimento del 18o anno di età.

Art. 4.

1. Si delega il Governo a predisporre, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le norme attuative con l'indicazione dei casi di rinvio per motivi di studio o di esonero per motivi di famiglia, in analogia a quanto previsto per i cittadini di sesso maschile

Matera (Policoro)



Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «Pitagora»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Giuseppe Gioia, Francesco Lateana, Gianluca Perrino, Salvatore Suriano, Giovanni Varasano:

«Norme per la salvaguardia della integrità fisica e morale dei minori sottoposti a misure cautelari restrittive della libertà personale» (5)

RELAZIONE
L'attuale assetto normativo non esclude che i minori imputabili (gli ultra quattordicenni) vengano sottoposti a misure cautelari restrittive della libertà personale.

La legge offre già alcune garanzie finalizzate a evitare che il minore, sottoposto a dette misure subisca arbitrarie e illegittime alterazioni della sua integrità fisica e morale.

Tuttavia le cautele attualmente previste, non sono assolutamente idonee a prevenire e a scongiurare abusi ai danni dei minori da parte degli organi di polizia giudiziaria, soprattutto nella fase compresa tra l'esecuzione della misura cautelare (arresto o fermo dell'indagato) e l'introduzione dello stesso presso il luogo di custodia.

Infatti non sono rari i casi in cui, a quanto ci risulta, nostri coetanei sono stati fermati o tratti in arresto da polizia, carabinieri e trattenuti in caserma per lungo tempo (anche per un'intera notte) senza poter colloquiare con genitori e senza conoscere con precisione il motivo per cui fossero trattenuti.

Non è infrequente il caso di giovani sottoposti, durante la permanenza in caserma, ad avvilenti maltrattamenti fisici e morali finalizzati ad estorcere dichiarazioni o notizie ritenute utili per le indagini.

È vero che il fenomeno della delinquenza giovanile sta assumendo caratteri sempre più allarmanti ed ha ingenerato un vero e proprio allarme sociale: gli organi di stampa riportano quotidianamente episodi di violenza anche gravi che vedono come protagonisti minori (cosiddetti baby killers, stupri collettivi, rapine, traffico di stupefacenti, estorsioni).

Ma la diffusione di tale fenomeno non può portare ad eludere ed a trascurare (se non addirittura giustificare) le prerogative costituzionali in tema di libertà e di rispetto della persona umana che sono alla base del nostro ordinamento.

Né per altro si può sperare che i valori, sui quali si fonda la pacifica convivenza democratica, possano attecchire tra le nuove generazioni ove si dovessero manifestare e/o tollerare abusi da parte delle forze dell'ordine.

Il minore può anche capire la violenza subita ad opera di un coetaneo, di un genitore o di un estraneo, giammai quella praticata da chi dovrebbe invece rappresentare l'ordine e la giustizia.

D'altronde le esigenze investigative, l'aspirazione a concludere positivamente indagini delicate e, purtroppo, anche la

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voglia di protagonismo che alligna tra gli organi di polizia giudiziaria possano costituire tentazioni «a calcare la mano» nei confronti di coloro che, psicologicamente e fisicamente sono più deboli, onde ottenere dagli stessi notizie utili per le indagini. La presente proposta legislativa mira proprio ad evitare che in qualunque modo, il minore sottoposto a misure cautelari, possa rimanere, anche per breve tempo, alla mercè assoluta ed incontrollabile dagli organi della polizia giudiziaria.

La proposta legislativa trova ispirazione nei princìpi delle carte internazionali tese a difendere i diritti dell'infanzia e dei giovani.

L'aspetto rilevante risiede nell'attenzione e solidarietà che i ragazzi cosiddetti «normali» pongono nei confronti dei coetanei che vivono esperienze al limite della patologia sociale.

ARTICOLATO
Art. 1.
1. La presente legge si applica in tutti i casi in cui è previsto, a norma delle vigenti disposizioni normative, l'arresto, il fermo, l'accompagnamento ovvero l'esecuzione di una qualsiasi altra misura cautelare restrittiva della libertà personale di un minore.
2. Restano ferme le ulteriori misure a garanzia dei minori previste da altre disposizioni legislative.
Art. 2.
1. Gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria che eseguono uno dei provvedimenti indicati dall'articolo 1, hanno l'obbligo di reperire, contestualmente alla sua esecuzione, uno dei genitori del minore, l'affidatario, ovvero, in caso di mancato reperimento di tali soggetti, il responsabile dei servizi socio-assistenziali del comune o della A.S.L in cui la misura viene eseguita.
Art. 3.
1. Il genitore, l'affidatario o, in loro mancanza, il responsabile dei servizi socio-assistenziali, o altra persona da questi indicata, hanno il dovere di permanere con il minore, e di prestargli assistenza, negli uffici di polizia giudiziaria ove questi viene trattenuto, fino alla sua traduzione in uno dei luoghi indicati dall'articolo 18 della legge 22 settembre 1988, n. 488, ovvero sino alla sua consegna ai genitori prevista dall'articolo 18-bis della stessa legge.
Art. 4.
1. In nessun caso il minore potrà essere trattenuto negli uffici di cui al precedente articolo senza la presenza di uno dei soggetti indicati nel precedente articolo ovvero, in mancanza, di un avvocato indicato dallo stesso minore o nominato immediatamente d'ufficio dagli stessi agenti o ufficiali che eseguono il provvedimento.
2. A tal fine, ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori predispone un elenco degli avvocati che offrono la loro disponibilità a tale assistenza. Il relativo compenso è a carico dello Stato quale spesa di giustizia.
Art. 5.
1. La violazione da parte degli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria di una delle disposizioni previste dalla presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, comporta la pena della reclusione fino a due anni.
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Potenza


Liceo scientifico statale «G. Galilei»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Giuseppe Baldassarre, Angela Fuggetta, Sara Lorusso, Salvatore Lucente, Vitantonio Telesca:

«Contributi alle aziende artigiane a favore di studenti interessati all'esperienza lavorativa durante il periodo estivo» (6)

RELAZIONE

L'idea di dar vita alla seguente proposta di legge nasce dall'esperienza di uno studente della II F e dalla esigenza di noi giovani di avere un contatto con il mercato del lavoro che però risulta quasi impossibile a causa degli oneri e del lungo iter burocratico dei regolari contratti previsti dalla Costituzione.

Spesso la nostra giovane età e l'inesperienza costituiscono un ulteriore ostacolo alla creazione di un rapporto di lavoro che finisce per diventare «nero».

Il progetto è finalizzato non solo all'acquisizione di capacità produttive e ad un primo elementare inserimento nel contesto lavorativo, ma anche alla valorizzazione e alla difesa di attività artigiane che nel sud tendono a scomparire, perché non adeguatamente sostenute dallo Stato.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Le aziende iscritte all'albo artigiani usufruiranno di un contributo statale di L. 200.000 qualora si impegnino ad attivare borse di studio a favore di studenti di età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 21, purché frequentanti istituti scolastici di ogni ordine e grado, precedentemente scelti secondo graduatoria predisposta dagli istituti scolastici di appartenenza, per un periodo non superiore ai tre mesi durante la stagione estiva (15 giugno-15 settembre).

2. Lo studente interessato dovrà presentare domanda di assegnazione della borsa di studio all'istituto scolastico di appartenenza.

3. L'assegnazione delle borse di studio (in numero limitato) avviene a cura degli istituti scolastici di appartenenza in ordine di graduatoria stilata in base al merito scolastico, al reddito e al nucleo familiare.

4. Nella distribuzione delle borse di studio agli istituti, la regione deve rapportarsi alla popolazione.

5. La borsa di studio prevede la assegnazione direttamente allo studente di un salario di L. 5.000 l'ora, per un totale di 20 ore settimanali e 80 mensili.

6. I rapporti che il datore di lavoro e lo studente intrattengono non costituiscono «rapporto di lavoro»; di conseguenza agli studenti non sono dovuti gli oneri assistenziali e contributivi propri di un qualsiasi contratto di lavoro.

7. La polizza assicurativa a carico del datore potrà essere minima e relativa solo alla salvaguardia dagli infortuni, per quanto specificato sopra.

8. I datori di lavoro interessati devono dare preventiva comunicazione alla direzione provinciale del lavoro-servizio ispezione lavoro.

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CALABRIA

Catanzaro (Squillace)



Istituto statale d'arte

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Barbara Cantaffa, Maria Teresa De Luca, Vittorio Poggi, Stefania Sorrentino, Giuliana Talotta:

«Incentivi per l'occupazione giovanile» (7)

RELAZIONE

Al fine di promuovere una mentalità volta alla autoimprenditorialità si propone

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di avviare gli studenti appena diplomati ad attività di tipo lavorativo utilizzando progetti redatti all'interno delle scuole. La sperimentazione delle attività progettate potrebbe far nascere gruppi di lavoro che si consoliderebbero con la creazione di cooperative e società.

Avviando tali iniziative potrebbero emergere capacità organizzative ed imprenditoriali individuali che altrimenti resterebbero inespresse, in particolare in quelle aree depresse del nostro paese in cui manca lo sviluppo autopropulsivo.

Saranno privilegiati quei progetti che prevedano interventi diretti al risanamento ambientale, alla tutela, conservazione e fruizione dei beni culturali ed artistici, al recupero urbano, all'organizzazione ed informatizzazione dei servizi, all'animazione delle comunità.

I soggetti attuatori saranno giovani di età inferiore a 25 anni, diplomati o diplomandi presso la scuola in cui si presenta il progetto. La scuola, attraverso i suoi organismi di programmazione e controllo, presenta il progetto al Ministero della pubblica istruzione e quest'ultimo redige un elenco di progetti ammessi a finanziamento ed una graduatoria di progetti non ammessi per mancanza di fondi.

ARTICOLATO

Art. 1.

(Finalità).

1. Lo Stato italiano promuove iniziative giovanili finalizzate a creare opportunità occupazionali attraverso progetti sviluppati in ambito scolastico.

Art. 2.

(Soggetti attuatori).

1. Al fine di conseguire le finalità di cui alla presente legge lo Stato concede contributi, attraverso gli istituti scolastici, a gruppi di giovani diplomati o iscritti all'ultimo anno di studi, di età inferiore a 25 anni, che predispongano progetti che vedano impiegati:

a) il 60 per cento minimo di allievi diplomati o diplomandi presso la scuola in cui si presenta il progetto;

b) massimo tre docenti responsabili dell'iniziativa tra cui se ne individui uno in qualità di coordinatore.

2. Tali progetti possono prevedere la realizzazione di manufatti ed opere, di attività di animazione per comunità, ricerche e studi, lavori socialmente utili e qualunque tipo di attività che sia però ritenuta valida dal consiglio d'istituto della scuola di riferimento.

Art. 3.

(Procedure di ammissione).

1. I progetti di cui all'articolo 2 devono essere presentati alle scuole entro il 30 ottobre di ogni anno, le scuole trasmettono quindi i progetti ritenuti validi al Ministero della pubblica istruzione entro il 30 novembre dello stesso anno.

2. Alla richiesta dev'essere allegato il progetto contenente gli elementi essenziali quali:

a) descrizione analitica delle caratteristiche e finalità del progetto;

b) modalità organizzative;

c) durata del progetto;

d) numero di giovani che vengono impiegati e docenti;

e) ammontare complessivo delle risorse necessarie per la realizzazione del progetto.

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Art. 4.

(Criteri di finanziamento).

1. Per ogni giovane utilizzato nel progetto sarà corrisposto un contributo di lire 30.000 giornaliere più la copertura assicurativa ed infortunistica; i docenti della scuola riceveranno il compenso stabilito dal contratto di lavoro per le ore eccedenti.

2. Ai giovani impiegati nei progetti si vieta il cumulo con altre attività lavorative.

3. I singoli progetti non possono superare la spesa complessiva di lire 20.000.000.

Art. 5.

(Priorità).

1. Ogni scuola potrà presentare uno o più progetti tenendo conto delle seguenti priorità:

a) finalizzazione del progetto alla creazione di autoimprenditorialità;

b) progetti che prevedano interventi diretti al risanamento ambientale, tutela conservazione e fruizione dei beni culturali e al recupero urbano, all'organizzazione ed informatizzazione dei servizi, all'animazione delle comunità;

c) numero di giovani impiegati nel progetto.

Art. 6.

(Procedure di concessione ed erogazioni).

1. Il Ministero della pubblica istruzione entro il 30 giugno di ogni anno approva il piano annuale di ripartizione e la graduatoria dei progetti non ammessi al finanziamento per insufficienza di fondi.

2. I progetti che ricevono il finanziamento vengono avviati entro il 30 settembre dello stesso anno.

3. Il contributo viene erogato dal ministero entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvio del progetto stesso.

Art. 7.

(Controllo e revoca).

1. I progetti sono assoggettati a controllo e verifica; sarà fatto obbligo ai beneficiari di relazionare sullo stato di attuazione del lavoro in ogni singola fase.

2. Il Ministero della pubblica istruzione attraverso la propria struttura amministrativa può effettuare controlli in qualunque momento.

3. Le somme non erogate o comunque recuperate sono utilizzate per concedere i contributi ai progetti inseriti nelle graduatoria di cui al comma 1 dell'articolo 6.

Cosenza

Istituto tecnico commerciale «Serra»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Davide De Vita, Alessia Foglia, Antonella Gentile, Fausta Marano, Nicola Patitucci:

«Cambiare la vita con la letteratura: misure alternative alla detenzione» (8)

RELAZIONE

La proposta de qua si ispira al principio che, nel corso dell'esecuzione delle pene, non si deve trascurare nulla per aiutare il detenuto a sviluppare la sua personalità in senso anticriminale.

Questo principio è perfettamente in linea con il principio costituzionale di cui al terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione, per il quale le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.

Se la pena ha indubbiamente il carattere di castigo, tuttavia ad essa è affidata anche la finalità di prevenzione sociale e la funzione di rieducazione. Particolarmente importanti, nel quadro della rieducazione del soggetto, sono le cosiddette misure alternative alla detenzione. Ebbene, in tale ambito si inquadra la «condanna a leggere» prevista dalla proposta

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in oggetto: si tratta, infatti, non di una pena aggiuntiva bensì sostitutiva di quella detentiva, che consiste in programmi educativi e culturali individualizzati, da seguire in libertà, fuori dall'istituto carcerario da parte di persone che hanno commesso reati non gravi.

È opportuno preliminarmente considerare che la microcriminalità rappresenta un fenomeno di vaste proporzioni, da cosiderare quasi più problema sociale che di diritto penale. Si tratta di gente che commette crimine dopo crimine come furti, furtarelli, truffe con carte di credito, reati cioè che la gente commette a causa di vite senza futuro, miserabili e non illuminate dall'educazione e dalla cultura.

Ecco allora l'utilità di un intervento che tenga conto della personalità e delle condizioni culturali ed economiche, insomma di vita individuale, familiare e sociale del soggetto. È noto, infatti, che coloro che non hanno un sufficiente sviluppo intellettuale e culturale non sono in grado di rendersi conto che tali comportamenti, ancora prima di configurare reati, contrastano con le esigenze della vita sociale ovvero, quando pure se ne rendono conto, non sono capaci di resistere agli impulsi e di cambiare vita.

I requisisti fondamentali per poter essere ammessi al programma «Cambiare le vite con la letteratura», alternativo della detenzione, sono due:

1) essere poveri e particolarmente ignoranti;

2) non aver commesso un certo tipo di crimini, come la violenza sessuale o il traffico di droga o atti di efferata violenza in genere.

Pertanto, il soggetto che abbia i requisiti e la voglia per seguire il corso del programma «Cambiare le vite con la letteratura» può convertire il carcere con lo studio, che è da ritenersi strumento più idoneo per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli commetta altri reati.

Il condannato consegue un vero vantaggio solo in caso di esito positivo del programma: infatti, la pena si estingue e, con essa, ogni altro effetto penale della condanna.

ARTICOLATO

Art. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La presenta proposta ha per oggetto l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione, consistente nella sottoposizione dell'imputato già detenuto o non ancora detenuto (cioè prima che venga emesso contro di lui ordine di carcerazione o, comunque, prima che l'ordine venga eseguito) al programma «Cambiare le vite con la letteratura» da seguire fuori dall'istituto carcerario per un periodo uguale alla pena da scontare.

2. Il programma da seguire in un corso di istruzione secondaria o superiore deve essere indirizzato allo sviluppo della personalità del reo, fornendo allo stesso quei contenuti morali e culturali indispensabili per prepararlo al reinserimento nella società, promuovendo nello stesso il riconoscimento ed il rispetto dei diritti degli altri, per il soddisfacimento delle giuste esigenze dell'ordine pubblico e del benessere generale.

Art. 2.

(Condizioni di applicabilità).

1. Per l'applicazione della misura esistono precisi requisiti:

a) il soggetto deve trovarsi in situazioni economiche e culturali di disagio, vivendo ai margini della società;

b) la pena inflitta o la pena per il reato ascritto non deve superare i tre anni;

c) sono esclusi dal beneficio gli autori di gravi reati, quali il sequestro di

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persona, la violenza sessuale, il traffico di droga o atti di efferata violenza in genere.

Art. 3.

(Procedura).

1. Può essere sottoposto a tale misura:

a) il detenuto, il quale abbia già usufruito del beneficio del perdono giudiziale, che presenti l'istanza al direttore dell'istituto carcerario nel quale si trova;

b) l'imputato non detenuto che presenti l'istanza al pretore o al pubblico ministero nel quale caso l'imputato non viene tradotto in carcere fino alla decisione (entro quarantacinque giorni) del tribunale di sorveglianza a cui il pretore o il pubblico ministero trasmettono gli atti. Competente a disporre sull'istanza dell'interessato è il tribunale di sorveglianza del luogo dove ha sede il giudice competente per l'esecuzione della pena.

Art. 4.

(Effetti).

1. In caso di esito positivo del programma, la pena si estingue e, con essa, ogni altro effetto penale della condanna.

2. Se, invece, il soggetto non partecipa al programma culturale di recupero, il provvedimento può essere revocato.

3. Tale misura alternativa alla detenzione non può essere disposta più di tre volte.

Art. 5.

(Spese).

1. Le spese per l'attuazione del programma, che coinvolge le strutture scolastiche ed universitarie in orari non dedicati all'attività scolastica istituzionale o nel periodo estivo nonché istituzioni private di volontariato, sono a carico dello Stato.



Crotone

I.P.S.S.C.T.P. «S. Pertini»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Giovanni Calabretta, Caterina Franzé, Maria Lazzaro, Filomena Scaramuzza, Rita Scida:

«Proposta di modifica della legge 15 marzo 1991, n. 82 - Misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia» (9)

RELAZIONE

Si propone la modifica della legge del 1991, n. 82 traendo spunto da una riflessione sui recenti drammatici avvenimenti (sequestro Melis e Soffiantini) che hanno evidenziato gravi carenze dell'attuale normativa, costringendo i familiari delle vittime a cercare strade alternative, non sempre del tutto legali, ed a vedere nello Stato più un avversario che un tutore.

Occorre pertanto una revisione che consenta di favorire un rapporto di collaborazione tra le famiglie dei rapiti e le istituzioni e che ponga la libertà e l'integrità fisica del rapito come obiettivo primario.

Se lo Stato non riesce a sanare questa piaga dei sequestri, perché il fenomeno è senza alcun dubbio anche culturale, si può prevedere un trattamento più duro nei confronti dei sequestratori, limitando per questi i benefìci penitenziari, quale ulteriore deterrente a delinquere.

E' altresì necessario non gravare ulteriormente i soggetti passivi del sequestro (sia lo stesso sequestrato che la sua famiglia) non richiedendo il pagamento di tributi riferiti al periodo del sequestro (vedi il caso del farmacista di Bovalino) e prevedendo anche eventuali sgravi fiscali sulle somme versate per il riscatto.

Occorre assicurare assistenza ai rapiti, ai loro congiunti o conviventi, sia nel

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periodo del sequestro che dopo la soluzione dello stesso, poiché questo tragico evento è un'esperienza che segna per la vita e fa di queste persone delle «vittime civili della criminalità».

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, è soppresso.

2. All'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «a scopo di estorsione» vengono aggiunte le parole: «ovvero per sopravvenuti gravi motivi che facciano temere per l'incolumità del sequestrato».

Conseguentemente aggiungere i seguenti tre nuovi articoli: v Art. ...

1) L'autorità giudiziaria, quando ha fondati motivi di ritenere una persona responsabile perché esecutore o fiancheggiatore di un sequestro di persona, può procedere a scopo cautelativo al sequestro dei beni di questa, dei suoi complici e degli eventuali prestanome.

Art. ...

2) Per il delitto di sequestro di persona gli eventuali benefìci penitenziari potranno essere concessi solo dopo l'integrale risarcimento della parte lesa.

Art. ...

3) I sequestrati, i loro prossimi congiunti o conviventi, per fatti illeciti subiti, connessi direttamente al sequestro, sono considerati «vittime civili della criminalità». Le somme pagate per il sequestro, nonché redditi non prodotti a causa della forzata detenzione, non potranno essere oggetto di alcuna forma di imposizione fiscale. Ulteriori misure favorevoli ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, ove necessario, saranno emanate dai competenti ministeri.



Reggio Calabria (Cittanova)



Liceo scientifico statale «M. GUERRISI»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Tommaso Manferoce, Patrizia Papalia, Federica Rigoli, Domenico Squillace, Domenico Zappia:

«Norme contro il teppismo negli stadi» (10)

RELAZIONE

Da molto tempo le manifestazioni sportive, che dovrebbero essere momento di svago, si trasformano in momenti drammatici e talvolta tragici visti i ripetuti scontri e tafferugli tra le diverse tifoserie e le forze dell'ordine. Atteggiamenti di normale esultanza danno origine a comportamenti offensivi e lesivi della dignità ed incolumità degli altri spettatori. Talvolta sono le stesse società a favorire, con le loro dichiarazioni, la degenerazione in atti di violenza di un ordinario sostegno alla propria squadra. In altri casi è l'atteggiamento divistico dei giocatori a provocare un'esagerata reazione da parte dei tifosi.

Del resto già nel 59 D.C., durante uno spettacolo gladiatorio, scoppiarono disordini del genere tra pompeiani e nocerini ricordati da un affresco ritrovato a Pompei e raccontati da Tacito (Annales XIV, 17) che scrive: «Dapprima si scambiarono ingiurie, poi passarono alle sassate, alla fine ricorsero alle armi ... furono riportati a casa molti di quei di Nocera, col capo mutilo per le ferite e in quella città parecchi tra i cittadini piansero la morte dei figli e dei genitori».

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Tale immagine rispecchia perfettamente il presente in cui, soprattutto per quanto riguarda il mondo del calcio, situazioni di questo genere sono all'ordine del giorno. Secondo l'ISTAT infatti nell'ultimo decennio, in tutt'Italia, ci sono stati 450 episodi di violenza, con il ferimento di un milione di persone, la morte di 35 spettatori e danni alle infrastrutture per circa 100 miliardi. Inoltre ogni anno lo Stato spende 50 miliardi per la sicurezza degli impianti sportivi e diecimila sono gli uomini delle forze dell'ordine impegnati ogni domenica.

Pertanto con la presente proposta di legge s'intende far fronte, in maniera rapida e decisa, alla violenza negli stadi che ha raggiunto livelli inaccettabili e comporta costi umani e materiali troppo elevati.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. La presente legge stabilisce norme dirette a fronteggiare la violenza degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive.

Art. 2.

1. Nei luoghi adibiti allo svolgimento di attività sportive sono vietati, oltre che le azioni e le attività già punite con la legge 24 febbraio 1995, n. 45, il lancio sul campo di gioco di corpi contundenti o tali, comunque, da offendere.

Art. 3.

1. Chiunque violi le disposizioni della presente legge è punito con una pena pecuniaria che va da un minimo di lire 2.000.000 fino ad un massimo di lire 20.000.000.

Art. 4.

1. Chiunque violi ripetutamente le presenti disposizioni con l'aggravante di aver provocato gravi e permanenti lesioni alle persone, è punito con l'arresto da uno a dieci anni e con il divieto di assistere a qualunque manifestazione sportiva per un periodo pari al doppio degli anni di pena.

2. È ammessa la perquisizione degli individui già segnalati alle questure come abituali contravventori delle disposizioni di legge in materia.

Art. 5.

1. Le strutture sportive in cui si siano verificati ripetuti disordini debbono essere, con decreto del prefetto, chiuse per un periodo di tempo da uno a tre anni in relazione alla gravità dei fatti accaduti.

2. Le società sportive sono tenute a rimborsare abbonamenti e prenotazioni.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Vibo Valentia (Tropea)



Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Marianna Crisafio, Vittoria Giuliano, Francesco Pascuzzi, Katia Pontoriero, Agostino Pugliese:

«Modifica dell'articolo 11 della legge quadro sul turismo n. 217 del 17 maggio 1983» (11)

RELAZIONE

La legge quadro sul turismo n. 217 del 17 maggio 1983, attribuisce esclusivamente



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alle regioni la competenza per quanto riguarda l'accesso alle professioni turistiche.

La proposta, ampiamente discussa in classe e formulata sulla base dell'esperienza e delle prospettive di carattere occupazionale, intende creare un altro «canale» di accesso alle professioni turistiche, senza intaccare la competenza delle regioni, garantita da norme costituzionali (articolo 117), ma, anzi, esaltarne la funzione d'indirizzo e programmatica.

È necessario premettere che gli istituti professionali di Stato in questi ultimi anni, con le sperimentazioni prima e con il nuovo ordinamento poi, hanno saputo cogliere, forse meglio d'altre istituzioni scolastiche, i profondi cambiamenti della realtà sociale, produttiva e professionale.

Gli istituti professionali di Stato sono anche supportati nell'azione formativa dall'Unione europea attraverso il Fondo Sociale europeo (F.S.E.) con il «Sottoprogramma 1 micro-specializzazioni» consistente in finanziamenti di corsi biennali post-qualifica. Quest'azione formativa avviene di concerto con la regione.

A conclusione dei corsi biennali è previsto il rilascio del diploma regionale di 2o livello, previo superamento di un esame di fronte ad una commissione di nomina regionale composta da rappresentanti della regione, del provveditorato, della camera di commercio, dei sindacati e dal tutor del corso di micro-specializzazione.

La legge regionale n. 13 del 28 marzo 1985 della Calabria, all'articolo 36, prevede una commissione d'esame per le attività professionali del tutto simile nella composizione a quella nominata per l'esame di 2o livello negli istituti professionali di Stato per i servizi commerciali e turistici.

La proposta di modifica della legge quadro, è indirizzata a creare un «doppio canale».

Accanto al tradizionale esame regionale, attualmente previsto dalla legge quadro e dalla disciplina legislativa delle singole regioni, creare un altro modo d'accesso alle professioni turistiche per coloro che, avendo frequentato gli istituti professionali di Stato per i servizi commerciali e turistici, conseguano sia il diploma statale e sia quello regionale di 2o livello.

Gli obiettivi della proposta sono: di far cooperare diverse istituzioni come lo Stato, l'Unione europea, le regioni e gli istituti professionali di Stato, affinché collaborino nel dare soluzioni positive alla loro azione politica, amministrativa e culturale, l'eliminazione o la semplificazione di quegli aspetti burocratici inutili, dispendiosi finanziariamente e di rafforzare il ruolo formativo degli istituti professionali di Stato con il rilascio di diplomi effettivamente «spendibili» nel mercato del lavoro.

ARTICOLATO Art. 1.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 11 della legge quadro n. 217 del 17 maggio 1983, e fatte salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale, il conseguimento del diploma di «Tecnico dell'impresa turistica» rilasciato dall'istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici, sostituisce l'esame regionale e costituisce titolo valido, a tutti gli effetti, per l'iscrizione all'albo regionale e per l'esercizio delle seguenti professioni turistiche: guida turistica, accompagnatore turistico, direttore d'albergo, organizzatore professionale di congressi, addetto all'agenzia di viaggio, interprete.

Art. 2.

1. È condizione per l'iscrizione all'albo regionale e per l'esercizio delle professioni turistiche, di cui al precedente articolo 1, aver conseguito il diploma regionale di 2o livello previsto dal nuovo ordinamento degli istituti professionali di Stato e rilasciato dalle regioni a conclusione della

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frequenza di un corso biennale di microspecializzazione organizzato da ogni singolo istituto.

Art. 3.

1. Ai sensi della legge n. 400 del 23 agosto 1988, la presente proposta di legge è sottoposta all'esame preventivo della Conferenza Stato - regioni - province autonome.

Art. 4.

Gli effetti della presente legge decorrono dal 15o giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

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CAMPANIA

Avellino



Istituto tecnico industriale statale «G. Dorso»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Maria Dell'Orfano, Angelo Gallo, Fulvio Giannitti, Patrizia Marrone, Alberico Vegliante:

Modifica dell'articolo 52 della Costituzione italiana con legge costituzionale riguardante il servizio militare obbligatorio; modifica della legge n. 191 del 31 maggio 1975 e seguenti, con legge ordinaria (12)

RELAZIONE

Affinché si attui pienamente il dettato costituzionale nel cinquantennio dalla sua emanazione si ritiene ormai sorpassato riservare solo ai cittadini di sesso maschile la partecipazione alle Forze armate, ma detta partecipazione deve essere volontaria ed aperta a pieno titolo anche alle donne.

La ragione di ciò, all'inizio del terzo millennio è da ricercare nella maggiore specializzazione delle Forze armate, nell'eliminazione, anche se parziale, della piaga della disoccupazione giovanile.

Altro vantaggio, derivante dal servizio militare volontario, sarebbe l'eliminazione degli obiettori di coscienza e della libertà di studio senza la preoccupazione di eventuali interruzioni dovute alla leva obbligatoria.

In ultimo, ma non di minore importanza, la creazione di un esercito di professionisti più confacente alla esigenza attuale inerente ai compiti di protezione civile, di ordine pubblico, e non tanto di attacco e offesa.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. L'articolo 52 della Costituzione italiana è cosi modificato: «La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è volontario nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

2. Il numero e la composizione delle Forze armate viene stabilito dal Parlamento in base alle necessità di difesa della Patria. L'accesso è volontario, senza distinzioni di sesso, ed ha una durata minima triennale.

3. L'ammissione è regolata da appositi concorsi pubblici a cui può accedere solo chi è in possesso di diploma di istruzione obbligatoria. Gli idonei al concorso saranno esaminati da un'apposita commissione sanitaria che ne accerta l'idoneità al servizio militare.

4. Lo stipendio mensile lordo sarà stabilito da apposita legge che terrà presente

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il particolare impegno delle Forze armate, anche in relazione ai rischi a cui possono essere sottoposti i reclutati.

5. Le Forze armate, oltre ad avere il compito di difesa della Patria, sono tenute a garantire l'ordine pubblico quando necessario, e assumere le funzioni di protezione civile in caso di calamità».



Benevento



Istituto tecnico statale commerciale «G. Alberti»

proposta di iniziativa dei ragazzi

Antonio Follo, Maria Teresa Iacoviello, Giovanna Izzo, Maria Rosa Rosato, Giovanni Verlingieri:

«Norme sulle famiglie di fatto» (13)

RELAZIONE

Un contratto di coppia per assicurare una serie di diritti anche alle coppie che non vogliono o non possono contrarre matrimonio. È questo l'istituto che il progetto di legge allegato intende introdurre nella legislazione vigente. Si tratta di un nuovo

istituto che intende riconoscere un fenomeno assai diffuso nel nostro Stato: la libera unione di due persone fuori del matrimonio. Non si vuole assolutamente delegittimare il matrimonio che è stato e resta il cardine ed il fondamento della famiglia in Italia in ossequio al dettato costituzionale. Né s'intende andar contro l'articolo 29 della Costituzione che statuisce: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio». Si vuole solo che lo Stato attraverso una adeguata evoluzione delle politiche sociali aiuti le famiglie di fatto.

È necessario che il diritto positivo risponda alla propria vocazione: si adegui ai mutamenti di ordine sociale della vita collettiva e tuteli gli interessi materiali di chi vive insieme al di fuori del matrimonio. È evidente a tutti che i figli dei coniugi conviventi siano meno tutelati. I membri delle famiglie di fatto non hanno gli stessi diritti di un marito o di una moglie: si pensi alle pensioni, all'eredità, al possesso delle cose, agli sgravi fiscali, eccetera.

Non si può e non si deve ignorare tutto ciò. Si faccia uno sforzo e si distingua il piano giuridico e dei valori morali dalle politiche sociali e tutto apparirà più semplice.

ARTICOLATO

Art. 1.

(Il patto d'interesse comune).

1. Due persone possono stipulare un patto nell'interesse comune per assicurarsi una vita di coppia ed organizzare insieme i loro rapporti finanziari e patrimoniali.

2. Le parti determinano liberamente il contenuto del patto nel rispetto dei limiti di ordine pubblico e della moralità.

3. I contraenti non possono sottoscrivere più patti con persone diverse nello stesso tempo.

Art. 2.

(La forma).

1. Il patto deve essere redatto dalla coppia.

2. Ogni esemplare deve essere datato e sottoscritto da ciascun contraente innanzi ad un ufficiale dello stato civile a pena di nullità.

Art. 3.

(I diritti).

1. I contraenti beneficiano delle facilitazioni di avviamento al lavoro previste in caso di mobilità.

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2. Alle coppie legate dal patto si applicano le disposizioni normative vigenti in favore ed a tutela delle persone che hanno contratto matrimonio compatibili con la durata e la natura del rapporto generato dal patto.

Art. 4.

(L'alloggio).

1. In caso di decesso o, in qualsiasi altro caso di allontanamento dall'abitazione del titolare del contratto di locazione, nel contratto subentra l'altro membro della coppia.

Art. 5.

(La risoluzione del patto). 1. Il patto d'interesse comune può risolversi per decisione comune dei contraenti con atto in forma scritta da redigersi innanzi all'ufficiale dello stato civile.

2. In caso d'iniziativa di uno solo dei due contraenti la risoluzione deve essere autorizzata dal giudice del luogo in cui ha domicilio il convenuto.

3. Il giudice deve attribuire il diritto di abitazione ad uno dei due contraenti.

Caserta (Maddaloni)



Istituto magistrale «Don C. Gnocchi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi Marta Bove, Veronica D'Angelo, Rosa De Simone, Giovanna Russo, Luigia Strabello:

«Modifica dell'articolo 44 del codice civile in materia di adozioni» (14)

RELAZIONE

Il diritto si preoccupa di regolare i rapporti sociali contemperando la libertà individuale con le ragioni della coesistenza sociale. Tuttavia, non sempre, la dimensione del diritto coincide con l'etica: quest'ultima, infatti, discende da considerazioni morali che ricadono esclusivamente nella sfera del soggettivo e del privato nonostante ogni individuo sia libero di compiere le proprie scelte; tuttavia la legislazione italiana deve, in casi speciali di adozione, regolamentare con apposite norme la tutela degli adottandi. Da qui si impone la necessità di non consentire alle coppie non coniugate la possibilità di una adozione. Infatti non va sottovalutato il ruolo fondamentale che la famiglia ha nello sviluppo psico-fisico dei bambini. Ora, una famiglia che garantisca stabilità economica solo composta da conviventi o singoli non può colmare la carenza affettiva affiorata nel bambino: conviventi con stabilità economica non possono garantire stabilità di rapporto, perché non vincolati da alcun contratto civile! Singoli con stabilità economica non possono, oltremodo, garantire stabilità affettiva!

È opportuno, pertanto, che essi, sin dall'affidamento, siano inseriti in un nucleo familiare idoneo e non siano adottati solo per colmare vuoti e solitudine degli adottanti. I bambini non sono oggetti, ma soggetti da tutelare a tutti gli effetti. ARTICOLATO

Art. 1.

1. L'adozione non deve essere consentita a persone non coniugate, siano essi conviventi o singoli.

2. L'adozione, nel caso indicato nel precedente comma, è consentita solo se sussiste un vincolo di parentela tra adottando e adottante.

3. Nel caso di cui al comma che precede, l'adottando può essere affidato per un periodo di tempo non superiore ad un anno previo suo consenso se di età superiore ai 14 anni o del tutore, se di età inferiore al limite predetto.

4. Terminato il periodo di affidamento il giudice può pronunciare l'adozione condizionandola ad una annuale revisione dell'affidamento.

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5. Qualunque documento idoneo a falsificare lo stato giuridico delle persone, di cui al primo comma, è punito con la reclusione da sei a dodici mesi.

Napoli (Giugliano in Campania)

Centro poliscolastico «Santa Maria»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Pasquale Bellotti, Valentina Carloni, Regina Caterino, Feliciano Ciccarelli, Pietro Dell'Aquila:

«Norme relative alle attività dei locali di intrattenimento ludico per ragazzi (discoteche, pubs, ludoteche)» (15)

RELAZIONE

Le frequenti notizie, diffuse dai mass media, sulla situazione in cui versano i disastrati paesi del nostro Mezzogiorno costituiscono una realtà troppo dura.

Crescere a Giugliano in Campania è indubbiamente disagiato e il fenomeno delinquenziale è divenuto grave e preoccupante a tal punto che non si può più ignorare. Sono necessarie rapide soluzioni legislative che possano permettere ai giovani di poter vivere i propri «anni '90». Alle soglie del terzo millennio è utopistico pensare che ragazzi e ragazze del sud devono essere sottoposti ad un coprifuoco continuo vuoi per una realtà sociale delinquenziale, vuoi per un problema generazionale. Poter frequentare liberamente locali dove svolgere una sana attività ludica è diventato come un canto delle sirene. Morire per un sabato passato in discoteca non deve rappresentare un'aggravante ad una situazione già insopportabile. La frequentazione di locali da parte dei giovani deve essere un deterrente ad una situazione insostenibile.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Le discoteche, i pubs, e le ludoteche, possono aprire dalle ore pomeridiane e chiudere entro le ore 3.

Art. 2.

1. Nei locali di cui all'articolo 1: a) i suoni diffusi non devono eccedere i 90 decibel; b) le luci psichedeliche non devono funzionare più di 5 minuti ogni mezz'ora.

Art. 3.

1. La somministrazione di alcolici e superalcolici non deve superare il limite consentito da apposite tabelle mediche.

Art. 4.

1. Verranno costituite cooperative di giovani (gruppi di auto-aiuto) atte alla tutela e salvaguardia degli stessi e dei locali.

Art. 5.

1. I gestori dei locali saranno sottoposti a severi controlli.

Salerno (Vallo della Lucania)



Istituto magistrale statale «G. Verga»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Simona Cicerelli, Simone Di Bello, Oriana Forte, Alessandra Ruocco, Antonietta Vananie:



«Partecipazione istituzionale dei giovani all'amministrazione locale» (16) RELAZIONE

La partecipazione attiva alla vita del comune permette ai giovani di abitare

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veramente il loro paese o città anziché vivere ai margini. Questa partecipazione è uno dei presupposti della loro volontà di vivere insieme la realtà della strada, del rione, in ciascun comune, e di essere protagonisti in prima persona delle trasformazioni sociali.

Fattore di inserimento sociale, essa mette in mano ai giovani le migliori carte per vivere l'ambivalenza tra anonimato e ripiegamento su se stessi e vita pubblica e volontà di cambiare. Ed il cambiamento non è semplicemente «accettato» o «subìto» ma programmato e provocato dall'azione partecipativa dei giovani stessi. In questo modo i giovani diventano attori protagonisti nell'ambito di strutture istituzionali da essi stessi composte e coordinate nell'ambito di ciascuna amministrazione locale.

La proposta di legge consente di trasferire idee, programmi e progetti dei giovani in strutture istituzionali create ad hoc, garantendo e facilitando la partecipazione di essi alle decisioni che li riguardano. Il metodo utilizzato è «a scala» in quanto le proposte, partendo dalla concertazione di base, vengono «scremate» ed indirizzate all'amministrazione da parte di un centro di studio di idee, progetti e programmi che svolge le sue funzioni proprio sulla scorta delle linee guida indicate dalla base.

D'altro canto, svolgendo azioni e riflessioni in concertazione con i giovani, le amministrazioni locali permetteranno veramente ai giovani di diventare al tempo stesso delle persone capaci di distacco rispetto alla loro vita quotidiana e veri cittadini in seno al loro comune.

ARTICOLATO

Art. 1.

(Norma di carattere generale).

La partecipazione istituzionale dei giovani alla vita amministrativa del comune, inteso quale ente locale esercente funzioni di sviluppo socio-economico della comunità amministrata, si realizza attraverso una triplice condizione:

1. Incarichi istituzionali a giovani delegati/e nelle strutture del comune (in numero variabile a seconda della grandezza del comune in percentuale garantita e predeterminata per regolamento);

2. Istituzione di una struttura di incubazione delle idee, di redazione dei programmi e dei progetti e di coordinamento delle politiche giovanili;

3. Creazione di una struttura di concertazione.

Art. 2.

(Incarichi istituzionali a giovani).

Per rendere esecutiva la presenza di giovani delegati/e nelle strutture istituzionali dell'ente, il sindaco affida ad uno o più giovani delegati/e un incarico nell'amministrazione locale in uno o più settori d'interesse dei giovani, nell'ambito delle competenze del comune e con particolare riferimento all'occupazione, all'ambiente, alla cultura ed al tempo libero, alla prevenzione sociale.

Durante il mandato, che corrisponde alla durata del mandato del sindaco, il giovane delegato/a svolge le funzioni affidate, bada alla coerenza delle azioni svolte con gli obiettivi dell'amministrazione comunale e coordina le decisioni concernenti l'incarico.

Art. 3.

(Centro comunale di idee, programmi e progetti dei giovani).

Il comune, nell'ambito delle sue competenze e del suo organigramma, istituisce un centro di incubazione delle idee, di redazione dei programmi e dei progetti e di coordinamento delle politiche giovanili nelle materie d'interesse dei giovani, funzionante come struttura di studio delle

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problematiche giovanili garante della partecipazione attiva e di proposizione di progettualità da parte dei giovani medesimi. I componenti del centro sono scelti, sulla base di elezione attuata con criteri predeterminati ad evidenza pubblica da coetanei, nell'ambito di assemblee giovanili di quartiere, associazioni ed organizzazioni di giovani, centri giovanili e scuole di ogni ordine e grado presenti nel comune.

Funzioni specifiche della struttura di incubazione di progetti e di coordinamento delle politiche giovanili nelle materie d'interesse dei giovani sono:

1. Rilevazione dei bisogni e delle domande dei giovani, con analisi dei problemi che, in particolare afferiscono l'occupazione, l'ambiente, la cultura ed il tempo libero, la prevenzione sociale;

2. Studi e dibattiti al fine di realizzare progettualità nelle materie di interesse dei giovani;

3. Iniziative di progetti, realizzazioni pratiche;

4. Valutazione costante dei risultati ottenuti.

I giovani delegati/e dal sindaco ai sensi del precedente articolo 2 sono referenti del centro di idee, programmi e progetti presso l'amministrazione comunale, soggetto istituzionalmente competente ad attuare progettualità ed iniziative.

Art. 4.

(Struttura di concertazione).

Ciascun comune crea una struttura di coordinamento e di concertazione delle associazioni e organizzazioni di giovani in cui si instaura un dialogo regolare e continuo fra i giovani delegati/e ai sensi del precedente articolo 2 e le organizzazioni ed associazioni di giovani, i giovani operatori sociali, i responsabili di circoli di giovani, i centri sociali, i centri d'informazione e servizio per i giovani.

La struttura costituisce il luogo in cui vengono elaborate e controllate le politiche settoriali con la concertazione dei giovani ed a favore di essi.

I risultati della concertazione costituiscono le linee guida delle funzioni e delle attività di competenza del centro di cui al precedente articolo 3.

Bologna



Istituto Tecnico Commerciale «Elisabetta Renzi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Simone Antonini, Elena Bocchia, Stefania Brunelli, Marco Milani, Lorenzo Pieragostini:

«Modifica della legge n. 194 del 1978 sull'interruzione volontaria di gravidanza» (17)

RELAZIONE

L'applicazione della legge sull'interruzione volontaria della gravidanza ha posto in luce, pur nella necessaria e prioritaria tutela della salute psicofisica della donna, il problema del diritto alla paternità.

Occorre riconoscere al partner il diritto di esprimere il proprio parere affinché la scelta di interrompere la gravidanza sia, possibilmente, condivisa dai potenziali genitori attraverso la riformulazione dell'articolo 4 legge 22 maggio 1978, n. 194. Per quanto concerne l'inquadramento normativo della materia occorre citare anche gli articoli 2, 3, 29 e 32 della Costituzione (riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, uguaglianza formale e sostanziale, tutela della salute).

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ARTICOLATO

Art. 1.

1. L'articolo 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è così riformulato:

«Art. 4. - Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi 90 giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psicofisica in relazione o al suo stato di salute, o alle condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge a un consultorio pubblico (...) e se fornisce volontariamente i dati del partner, questi ha diritto di essere sentito e di esprimere il suo consenso.

Ferrara (Codigoro)

Liceo Scientifico Statale «T.L. Civita»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Silvia Camattari, Giulia Dalla Torre, Ingrid Romanini, Federica Vecchiattini, Annalisa Veronesi:

«Legge quadro per la bioarchitettura nelle scuole» (18)

RELAZIONE

L'architettura e l'urbanistica sono le operazioni che più estensivamente incidono sul territorio e che condizionano, direttamene e indirettamente, la qualità della vita, con effetti sul singolo e sulla collettività. La bioarchitettura è la scienza che mette in relazione le tecniche e i materiali edilizi con l'esigenza primaria di tutela della salute, per una più compiuta realizzazione del concetto di «stato sociale».

Ciò anche al fine di conseguire il vantaggio della riduzione dei costi sociali legati alle spese sanitarie necessarie a far fronte all'aumento di alcune patologie tra cui, in particolare, le malattie dell'apparato respiratorio, riniti, allergie e micosi.

La presente proposta intende, tra l'altro, mettere in relazione una scienza nuova, appunto la bioarchitettura, con meteriali e modi di progettare antichi legati all'architettura locale tradizionale, alla conoscenza del luogo in cui si vive, ad un patrimonio di risorse che contiene in sé buona parte delle risposte alle problematiche trattate. Al contrario, negli ultimi anni sono stati utilizzati materiali che, a causa di alcuni procedimenti di lavorazione, contengono significative percentuali di radioattività.

Inoltre in alcune resine sono presenti formaldeide e benzene, entrambi altamente tossici.

In relazione alle peculiarità del territorio e alle specifiche caratteristiche climatiche, le regioni emaneranno le leggi ed i regolamenti necessari all'attuazione dei seguenti principi.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. I nuovi edifici scolastici saranno realizzati con i materiali tradizionali legati alla cultura del luogo e caratterizzati da ampia possibilità di recupero e riciclo, in osservanza del decreto 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Al fine di un più efficace sfruttamento della luce e del calore solare, le aule saranno esposte a est, sud-est. Si preferiranno, ove possibile, lampade ad incandescenza, con sistemi atti a sfruttare il calore da queste prodotto.

3. Sulle strutture interne ed esterne saranno applicati pannelli in materiali che contrastino la formazione di muffe, con utilizzo di colle atossiche e intonaco a base di calce. È vietato l'utilizzo sulle pareti di prodotti non traspiranti o di teli vinilici.

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4. Per la pulizia degli edifici scolastici saranno utilizzati esclusivamente prodotti non tossici. In ogni struttura scolastica sarà attivata la raccolta differenziata dei rifiuti.

5. Le fonti elettricamente inquinanti saranno posizionate in modo tale da evitare una ravvicinata esposizione delle persone ai campi elettrici; in alternativa si utilizzeranno appositi cavi schermati.

Forlì



Liceo Classico «Morgagni»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Francesco de Rosa, Francesca Fiorentini, Marisa Macchini, Dina Vitali, Michele Zagnoli:

«Norme relative a Internet per la tutela delle fascie giovanili» (19)

RELAZIONE

Sentiamo la necessità di presentare alla vostra attenzione il problema della mancanza di regolamentazione relativa alla rete mondiale di elaboratori, nota come Internet.

Nel rispetto della libertà di informazione e di espressione, contemplata nell'articolo 21, comma 1, della Costituzione, riteniamo che non esiste regolamentazione precisa ed efficace sul materiale che circola in rete. Basti pensare che sono stati individuati siti a libero accesso, in cui sono riportate immagini utilizzate per la prostituzione; è stato inoltre identificato un sito in cui si indicano minuziosamente i procedimenti per la fabbricazione in casa di sostanze stupefacenti e in particolare ecstasy.

I minori possono raggiungere tali siti casualmente o dietro minime indicazioni di adulti male intenzionati. Considerando che 8.500.000 bambini passano mediamente tre ore e mezzo davanti al computer o al televisore e che per la loro giovane età non sono ancora in grado di catalogare tutte le informazioni che giungono al loro cervello, affinché giunga loro un'informazione più filtrata, sono necessarie alcune norme che regolamentino il materiale che ciascun utente può porre su Internet; è indispensabile, inoltre, l'introduzione di codici o forme di controllo per i cosiddetti siti «caldi».

Le norme che proponiamo hanno lo scopo di prevenire una insidiosa e pericolosa informazione che potrebbe intaccare l'integrità e la formazione psicologica dei giovani.

Consapevoli, tuttavia delle enormi potenzialità dello strumento in questione, appare fondamentale diffonderne l'uso, attraverso incentivi di vario genere, soprattutto come strumento di cultura e servizio.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Fatto salvo il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, giusta l'articolo 21, comma 1, della Costituzione, è fatto divieto promuovere siti Internet per:

a) diffusione di materiale pornografico;

b) istigazione al consumo, produzione, spaccio di sostanze stupefacenti;

c) istigazione «alla violenza» e a commettere reati.

Art. 2.

1. Per il rispetto dell'articolo 1, vengono conferiti all'autorità garante per Tele Com e Radio Diff poteri di: a) vietare l'installazione di siti di cui all'articolo 1;

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b) richiedere documentazione comprovante le finalità lecite del sito;

c) autorizzare, eventualmente, la diffusione di immagini o informazioni pornografiche, o comunque non coerenti con la morale, in orari notturni, con codici d'accesso, vietandone l'uso ai minori, nel rispetto delle stesse norme vigenti per l'editoria, la cinematografia, la televisione;

d) imporre a chi gestisce siti web, dai contenuti riservati a un pubblico adulto obbligo di segnalazione visiva e acustica, secondo le modalità ritenute più opportune.

Art. 3.

1. Fatto riferimento all'articolo 9 della Costituzione, si delega il MPI ad emanare un regolamento che preveda l'introduzione di corsi per studenti e docenti della scuola media superiore sull'uso corretto della rete Internet in orario extra scolastico, in alternativa col medesimo decreto, potrà essere previsto l'inserimento dell'insegnamento delle nuove tecnologie di informatica fra le materie curricolari dell'area scientifica.

Art. 4.

1. Si fa obbligo ai media di informazione pubblica di Stato di promuovere l'utilizzo corretto di Internet come mezzo di informazione per il lavoro, la cultura, i servizi.

Art. 5.

1. Fra tutti coloro che diffondono siti culturali sono previsti sgravi fiscali delle imposte sui redditi della misura del 50 per cento del costo dell'abbonamento. Si considerano siti culturali quelli riguardanti:

a) musei ed opere d'arte;

b) università e Istituti di ricerca;

c) preparazione d'esami di maturità e università;

d) volontariato;

e) concorsi di pubblico impiego;

f) lavoro.

Art. 6.

1. Si fa obbligo di istituire un numero verde per la segnalazione alle autorità competenti di trasgressioni e abusi relativi alle norme suddette.

Art. 7.

1. Nei casi di inosservanza delle norme suddette è inflitta la sanzione di oscuramento del sito; per le violazioni successive alla prima vengono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie di lire 1 milione ciascuna.

Modena (Finale Emilia)



Istituto Tecnico Agrario «I. Calvi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Matteo Dondi, Cristian Gubellini, Erika Lamborghini, Matteo Lugli, Enrica Silvestri:

«Norme per l'installazione di impianti di fitodepurazione» (20)

RELAZIONE

La politica attuale di depurazione delle acque prevede che ogni comune abbia impianti costituiti a tale scopo. Ma questo non basta! Perché nelle acque depurate rimangono ancora sostanze organiche! Per rimediare a questo esiste una soluzione: bisogna affiancare al depuratore tradizionale, un fitodepuratore che purifichi ulteriormente le acque. Il funzionamento

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dei fitodepuratori è il seguente: le acque con rifiuti organici, entrando nel sistema, vengono in contatto con batteri mineralizzanti che aggrediscono i residui organici; in questo modo avviene la prima depurazione. Successivamente i residui inorganici, presenti ancora nell'acqua, vengono a loro volta assorbiti da vegetali acquatici presenti nel fitodepuratore. Il risultato finale che si ottiene è la purificazione completa dell'acqua. I vegetali acquatici, inoltre, possono essere riutilizzati come cibo per gli animali erbivori. Questo impianto è necessario per ridurre ulteriolmente l'inquinamento delle acque dei fiumi.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. La presente legge stabilisce che in tutti i comuni venga associato al depuratore tradizionale un fitodepuratore.

2. Ai fini della presente legge, si intende per fitodepuratore un sistema di purificazione dell'acqua, tramite l'azione di batteri e vegetali.

Art. 2.

2. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ogni comune, o in consorzi di comuni, deve essere realizzato un fitodepuratore.

Art. 3.

3. Per l'attuazione dell'articolo 2 è autorizzata una spesa annua, a decorrere dall'anno 1999, per il quinquennio 1999-2003, di lire 10.000 milioni. La dotazione è determinata con legge finanziaria; il fondo è ripartito tra le regioni entro il 31 marzo di ogni anno con decreto del Ministero del tesoro.

Parma



Liceo Scientifico «G. Marconi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Fabrizio Bacchini, Giovanni D'Annesse, Giacomo Moretti, Laura Novarini, Carla Quarantelli:

«Istituzione del patentino di guida per ciclomotori fino a 50cc per i ragazzi da 14 a 18 anni» (21)

RELAZIONE

Ogni anno per la sicurezza stradale lo Stato spende circa 26.000 miliardi. Sulle strade annualmente perdono la vita 6.600 persone e 240.000 rimangono ferite. I dati accertano che la spesa sostenuta dagli italiani risulta pari al 2 per cento del PIL, equivale cioè al costo di tutte le pensioni sociali. Questi dati ci pervengono dal convegno «I profili economici e sociali della mobilità e della sicurezza stradale» organizzato a Roma dal CNEL e dal Ministero dei lavori pubblici. Rispetto al totale degli incidenti stradali, 348.688 nel 1996, 43.221 coinvolgono motocicli con 673 morti e 44.870 feriti. Le responsabilità non sono solo da ricercare nell'inedeguatezza delle infrastrutture, ma soprattutto nell'ignoranza di un corretto comportamento stradale e di una concreta responsabilità.

Altri dati riguardanti una città campione (Parma) ci suggeriscono che degli incidenti in scooter il 73 per cento coinvolge ragazzi tra i 14 e i 16 anni. Per questo noi proponiamo una legge che introduca un patentino obbligatorio di guida dei ciclomotori per i ragazzi a partire dai 14 anni di età. Se si riuscisse a diminuire il dato allarmante circa gli incidenti dei giovani sui motocicli si compirebbe, a nostro parere, un significativo passo avanti verso la risoluzione del problema generale della sicurezza stradale, che affligge pesantemente sia da un punto di vista economico che sociale ed umano tutti gli italiani.

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I dati contenuti nella presente relazione sono stati desunti da una pubblicazione dell'ACI.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Oggetto della presente proposta di legge è l'istituzione obbligatoria di provvedimento autorizzativo alla guida di ciclomotori da 50cc per tutti i ragazzi/e di età compresa tra 14 e 18 anni.

Art. 2.

1. Competente al rilascio del provvedimento è il sindaco del comune di residenza.

Art. 3.

1. Il rilascio del provvedimento autorizzativo è subordinato alla frequenza obbligatoria di apposito corso, tenuto a cura del Comando dei Vigili urbani. Il corso è articolato in due fasi distinte: l'una tendente a fornire le conoscenze teoriche relative alle norme del codice della strada, l'altra tendente a sensibilizzare i frequentanti sulle problematiche della sicurezza stradale e su tutte le conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle norme.

Art. 4.

1. La frequenza al corso ed il rilascio del provvedimento autorizzativo sono gratuiti, in quanto azione di prevenzione finalizzata all'acquisizione di comportamenti idonei a contenere l'alto costo sociale derivante da situazioni invalidanti a carico di minori, conseguenti al mancato rispetto delle norme di circolazione stradale.

Art. 5.

1. In caso di guida senza il possesso della prescritta autorizzazione sarà sequestrato il ciclomotore, il che verrà restituito solo dopo la frequenza del corso.

Piacenza



Istituto Magistrale «Colombini»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Iacopo Colombani, Valentina Muschio, Gaia Pagliari, Gloria Passarella, Filippo Zangrandi:

«Introduzione di un sistema elettorale maggioritario a doppio turno per l'elezione della Camera dei deputati» (22) RELAZIONE

Abbiamo voluto presentare una proposta di legge riguardante la legge elettorale volta ad inserire un sistema maggioritario a doppio turno di collegio perché abbiamo notato che l'attuale norma elettorale non è perfetta e non è in grado di creare maggioranze stabili, come testimoniato dal ribaltone che ha segnato la caduta del Governo Berlusconi e dalla crisi del Governo Prodi.

Con un sistema maggioritario auspichiamo che i Governi potranno reggere per l'intera legislatura, come succede nel Regno Unito. Crediamo che sia utile per inserire il ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto almeno il 12,5 per cento dei voti per permettere che gli eletti rappresentino la maggior parte degli elettori, e quindi anche di coloro che al primo turno hanno votato per candidati non ammessi al ballottaggio.

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ARTICOLATO

Art. 1.

1. La Camera dei deputati è eletta tramite un sistema maggioritario a doppio turno.

Art. 2.

1. Il territorio della Repubblica viene suddiviso in collegi uninominali quanti sono i deputati da eleggere, considerando la densità di abitazione delle varie zone geografiche.

Art. 3.

1. A ogni collegio spetta l'elezione di un deputato collegato alla lista di partito che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei consensi.

Art. 4.

1. Se nessun candidato otterrà un tal numero di voti, la seconda domenica successiva al primo turno elettorale si terranno altre votazioni alle quali potranno partecipare solo i candidati che nella prima votazione avranno raccolto almeno il 12,5 per cento dei voti.

Art. 5.

1. Tra questi riesce ad aggiudicarsi il seggio il candidato che ha ottenuto anche sola maggioranza relativa dei voti.

Ravenna



Istituto Magistrale - Sez. Liceo Classico «D. Alighieri»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Laura Fabbri, Carlotta Grifò, Valentina Pentassuglia, Simona Petronici, Giulia Tufano:

«Riduzione temporanea dell'orario di lavoro in relazione alle assunzioni dei giovani neo-diplomati» (23)

RELAZIONE

La disoccupazione, in special modo quella giovanile, costituisce il problema più grave ed urgente per tutti i paesi europei, compreso il nostro; osservando che i rimedi prevalentemente adottati finora, come ad esempio più ampi programmi formativi, una maggiore flessibilità e politiche attive del mercato del lavoro, non hanno finora portato di fatto a sbloccare questa situazione negativa, le speranze di vincere la lotta contro la disoccupazione non sembrano dunque essere molte, a meno che non vengano adottate «efficaci politiche complementari sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta di lavoro».

Questo progetto di legge cerca quindi di favorire l'occupazione giovanile in modo graduale, tenendo conto da un lato della necessità dei giovani, sia per quanto riguarda il lavoro che la gestione del tempo libero nell'ottica di una migliore qualità della vita; dall'altro della necessità delle aziende di godere di una situazione economica favorevole e non penalizzante del sistema produttivo. In questo progetto lo Stato deve assumersi le proprie responsabilità, intervenendo economicamente a sostegno dei costi che esso comporta; in questo senso è determinante la scelta del «contratto di lavoro a tempo indeterminato» che è una sorta di garanzia di serietà da parte delle imprese che lo attuano, in modo tale da rendere veramente efficaci gli investimenti economici del suddetto settore da parte dello Stato, che purtroppo a tutt'oggi non hanno prodotto risultati validi.

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Se questa legge venisse approvata sarebbe opportuno prevedere nelle disposizioni esecutive anche un ruolo di partecipazione degli istituti scolastici, al fine di favorire un'interazione scuola-mondo del lavoro.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. A seguito della legge che ha portato l'orario di lavoro a 35 ore settimanali è prevista la riduzione temporanea del suddetto orario a 32 ore settimanali per i giovani diplomati neo-assunti.

Art. 2.

1. Le aziende pubbliche e private possono assumere giovani neo-diplomati con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, che prevede la riduzione temporanea dell'orario di lavoro a 32 ore settimanali.

Art. 3.

1. Il periodo di tempo della riduzione dell'orario di lavoro è fissato in anni 3 dalla data di assunzione; trascorso tale periodo il lavoratore passa all'orario pieno.

Art. 4.

1. Per giovani neo-diplomati si intende coloro che hanno ottenuto il diploma legale di scuola media superiore degli ultimi due anni scolastici; devono avere compiuto il 18o anno di età e non superato il 25o.

Art. 5.

1. Alle aziende, che si avvalgono di questa legge, viene riconosciuto dallo Stato un integrale rimborso di tutti i costi sociali e fiscali relativi al lavoratore neo-assunto, le aziende possono avvalersi di queste assunzioni in proporzione ai loro dipendenti in organico; è possibile quindi l'assunzione di numero 1 neo-diplomato ogni 15 dipendenti.

Reggio Emilia



Liceo Classico-Scientifico Statale «Ariosto-Spallanzani»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Gianna Borciani, Margherita Grassi, Valeria Leograsso, Michela Orsatti, Elena Pezzi:

«Modifiche alla legge sull'immigrazione» (24)

RELAZIONE

Gli alunni hanno preso visione della nuova legge sulla immigrazione approvata definitivamente il 19 febbraio 1998 dal Senato. Dalla lettura e dalla successiva analisi del testo legislativo è emersa l'esigenza di salvaguardare in modo più esplicito i minori, figli di extracomunitari; si è avvertita, in particolare, la necessità di consentire a tali minori di poter continuare a vivere in Italia anche qualora i genitori fossero espulsi dal territorio nazionale.

Infatti il minore, già inserito in Italia a livello scolastico e in rapporti di amicizia, dovrebbe avere l'opportunità di rimanere nel nostro paese per non subire il trauma del distacco dagli ambienti in cui è inserito e dai rapporti umani instaurati; ciò specie quando sia possibile e prevedibile la regolarizzazione della situazione dei genitori, ovvero fino a quando il minore abbia concluso il ciclo di studi.

A tale scopo si propone di introdurre in tale legge, vista la possibilità consentita al Governo di emanare correttivi entro due anni dalla sua entrata in vigore, un raccordo esplicito e diretto con l'istituto dell'affidamento previsto dalla legge

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n. 184 del 1983, individuando, in modo chiaro, la possibilità di ricorrere all'affidamento presso persone, famiglie o istituti di assistenza pubblici e privati di minori extracomunitari.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 29 della legge «Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» è aggiunto il seguente:

Art. 29-bis.

1. «Il minore, figlio di genitori extracomunitari, nel caso in cui gli stessi vengano espulsi dal territorio nazionale ai sensi della presente legge, può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo famigliare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

2. Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso.

3. Si applicano allo scopo, in quanto non in contrasto con la presente legge, gli articoli nn. 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 184 del 3 maggio 1983.

Rimini (Santarcangelo)



Istituto Tecnico Commerciale «R. Molari»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Luca Amici, Lucia Giovagnoli, Andrea Gobbi, Nicola Guerra, Valentina Rosati:

«Obbligo di costruire piste ciclabili» (25)

RELAZIONE

Proponiamo la costruzione di piste ciclabili per ottemperare ad una corretta interpretazione dell'articolo 13 del codice della strada che a proposito delle norme per la costruzione e la gestione delle strade, cita che tali norme devono «essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti degli edifici adiacenti le strade...».

Nei grandi centri urbani l'afflusso di veicoli a motore è molto elevato e questo comporta l'aggravarsi dei problemi relativi alla sicurezza stradale. Inoltre servirsi di mezzi propri, non a motore, è utile a contenere ed a limitare i consumi energetici e soprattutto l'inquinamento atmosferico che è uno dei principali fattori che portano al degrado della qualità della vita sia a livello ambientale, sia sanitario. Infatti, l'inquinamento atmosferico determina squilibri a medio-lungo termine, in quanto i contaminanti si trasferiscono continuamente al suolo, alle acque superficiali, alle catene alimentari. Pertanto la costruzione di apposite piste ciclabili è utile a favorire l'equilibrio psicofisico e consente di ridurre il tasso di incidenti sempre molto elevato nella realtà urbana ed extraurbana.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Obbligo, nelle strade di nuova costruzione, di riservare parte della carreggiata a piste ciclabili.

2. Obbligo di costruire percorsi ciclabili anche nella rete viaria già esistente qualora ciò per motivi paesaggistici, ambientali, economici, ecologici, non fosse realizzabile e obbligatorio predisporre percorsi ciclabili alternativi.

Gorizia (Monfalcone)



Liceo Scientifico Statale «Michelangelo Buonarroti»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Selena Bolatti, Andrea Gulli, Chiara Costan Zovi:

«Norme per l'inserimento degli extracomunitari nelle scuole secondarie superiori» (26)

RELAZIONE

È particolarmente difficile l'inserimento dei giovani extracomunitari nella scuola secondaria superiore; infatti, assolto l'obbligo scolastico in Italia o nei loro paesi d'origine, possono essere facilmente indirizzati da necessità economiche e dalla volontà delle famiglie stesse, ad entrare direttamente nel mondo del lavoro. Inoltre l'età precoce può esporli al rischio dello sfruttamento o, peggio, all'avvio di attività illegali o malavitose. Per i precedenti motivi, riteniamo sia opportuno sostenere i ragazzi in questione, nella fascia dai quattordici ai diciott'anni, con sussidi sul piano economico consistenti in: borse di studio annuali, riduzione delle tasse d'iscrizione, fornitura gratuita di libri di testo, o almeno di parte di essi, e sostegno all'inserimento nella comunità italiana gestito da giovani laureandi in attesa di lavoro con ore pomeridiane per l'apprendimento della lingua italiana.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Come incentivo allo studio:

a) sono istituite borse di studio annuali;

b) sono ridotte in misura proporzionale al reddito familiare i costi scolastici (tasse e libri di testo).

2. Sono inserite ore pomeridiane di insegnamento della lingua italiana gestite da giovani insegnanti in attesa di lavoro o laureandi.

Gorizia

Liceo Ginnasio Statale con lingua d'insegnamento slovena «P. Trubar»

proposta d'iniziativa dei ragazzi



David Bednarich, Katja Voncina: «Norme per la prevenzione dell'uso di droghe leggere» (27)

RELAZIONE

La piaga della droga richiede da parte del legislatore una maggiore attenzione non solo per limitare e debellare il consumo e lo spaccio degli stupefacenti, bensì anche per rimuovere le condizioni familiari e sociali che possono spingere a cercare aiuto nella droga.

La nostra attenzione si è concentrata sul sempre maggiore consumo delle cosiddette droghe «leggere» (esempio marijuana ed ecstasy) e sulla giovanissima età dei consumatori. Sulla base di esperimenti medici ci siamo convinti che la definizione «droga leggera» sia assolutamente fuorviante.

Infatti, le conseguenze dell'assunzione di tali sostanze stupefacenti possono essere molto serie, tali da compromettere sia l'integrità fisica che l'equilibrio psichico dei soggetti (eccessiva euforia, perdita di equilibrio, tachicardia, collasso, in casi estremi anche la morte). L'uso di queste sostanze può indurre alla dipendenza da droghe «pesanti», inoltre la necessità di procurarsi i soldi per gli stupefacenti spesso spinge i giovani a commettere atti illeciti. Molti giovani si avvicinano al mondo della droga per curiosità, altri per problemi di adattamento oppure per il desiderio di essere accettati nel gruppo che fa già uso regolare di stupefacenti. Purtroppo non sempre

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le famiglie sono in grado di offrire un sostegno adeguato in tali situazioni. Perciò si rende necessaria la presenza costante nelle scuole dello psicologo, che sappia individuare ed aiutare i soggetti a rischio prima che la situazione precipiti, oppure favorire il recupero di chi già assume droghe.

Oggi si tenta il recupero nelle comunità terapeutiche, che però al momento accolgono solo i consumatori di droghe pesanti. Pertanto, nel caso di consumo di droghe leggere, proponiamo una normativa basata sul modello statunitense che prevede l'obbligo per il soggetto di dedicare un periodo di tempo ai lavori socialmente utili (volontariato negli ospedali, collaborazione con le biblioteche, lavori di pulizia).

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Si auspica una campagna informativa sulle sostanze stupefacenti che abbracci tutti i mass-media (stampa, televisione, radio, Internet).

2. Il messaggio informativo deve essere strutturato in modo tale da risultare comprensibile anche agli studenti delle prime classi della scuola media.

Art. 2.

1. Le istituzioni scolastiche provvedono ad organizzare degli incontri informativi con i genitori e gli alunni; questi incontri vengono coordinati da persone qualificate.

2. Il Ministero della pubblica istruzione provvede, inoltre, a garantire presso ogni istituto la presenza in organico di psicologi in numero proporzionato agli alunni iscritti.

Art. 3.

1. Le regioni ed i comuni istituiscono dei centri di accoglienza destinati a chi fa uso di droghe leggere. Questi centri o comunità terapeutiche coordinano i tempi e le attività da dedicare ai lavori socialmente utili.

Pordenone (Sacile)



IPSSCTS «F. Flora»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Elisa Greco Gambino, Alessandra Rizzo, Jessica Torregrossa, Elisa Zaia, Luca Zanchetta:

«Istituzione di un finanziamento per la prosecuzione degli studi denominato "Debito d'onore"» (28)

RELAZIONE

La frequenza di una scuola superiore spesso comporta per le famiglie degli allievi pesanti disagi economici uniti a mancati introiti o alla procrastinazione di essi nel tempo.

La necessità, quindi, di entrare al più presto nel mondo del lavoro e l'illusione di facili guadagni sono spesso, per molti, di impedimento alla crescita culturale che essi otterrebbero proseguendo gli studi e sono di fatto in contrasto con gli articoli nn. 3, 9, 34 della Costituzione che, riconoscendo il diritto all'eguaglianza economica e sociale, devono garantire a tutti lo sviluppo culturale e la possibilità di frequentare la scuola.

Siamo consapevoli che la riforma dei cicli scolastici apporterà notevoli cambiamenti, ma senza opportuni interventi economici, in concreto, per gli studenti la sostanza del problema finanziario non cambierà.

Proponiamo pertanto che lo Stato costituisca a titolo sperimentale un fondo per finanziare gli studenti meritevoli, che intendano frequentare i bienni post-qualifica negli istituti professionali. Si propone che tale fondo, da restituirsi dilazionato nel tempo a tassi di interesse agevolati, una volta che l'allievo abbia

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terminato il ciclo di studi e si sia inserito nel mondo del lavoro, venga denominato «debito d'onore», perché basato sulla garanzia personale di chi, cittadino a pieno titolo, abbia voluto migliorare se stesso per migliorare il proprio paese.

ARTICOLATO

Art. 1. (Istituzione del fondo denominato «debito d'onore»).

1. È istituito, a titolo sperimentale, a partire dall'anno scolastico 1998/99 un fondo finalizzato al finanziamento della prosecuzione degli studi per gli allievi più meritevoli denominato «debito d'onore».

2. Tale fondo viene destinato agli allievi che desiderino frequentare i corsi post-qualifica negli istituti professionali.

3. Gli allievi destinatari sono individuati indipendentemente dal reddito famigliare tra coloro che ne facciano domanda entro il terzo anno di frequenza alla scuola professionale, purché venga dato parere favorevole dal consiglio di classe, sulla base del profitto dei precedenti anni scolastici e della regolarità del curriculum studiorum.

Art. 2.

(Modalità di richiesta e restituzione).

1. È autorizzata la relativa spesa globale da parte dello Stato da determinarsi su proiezione statistica.

2. L'allievo avrà la possibilità di chiedere il finanziamento di una somma variabile, ma comunque non superiore a lire 3.000.000 l'anno, indicizzati al costo della vita. All'atto della richiesta l'allievo dovrà sottoscrivere un piano di rimborso che partirà sei mesi dopo l'inizio dell'attività lavorativa a tassi di interesse inferiori del 30 per cento rispetto al tasso legale corrente al momento della restituzione. Per l'allievo minorenne sarà obbligatoria la controfirma dei genitori o del tutore.

Art. 3.

(Reperimento dei fondi).

1. I fondi vengono reperiti nel modo seguente:

a) attraverso l'offerta di un'opzione aggiuntiva o alternativa alle attuali in merito alla destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF da parte dei cittadini contribuenti;

b) attraverso il finanziamento da parte di Istituti di Credito presso i quali lo Stato funga da garante e si accolli eventuali rischi.

Trieste



Istituto Tecnico Statale per Geometri «Max Fabiani»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Cristina Bonazza, Davide Bucci, Cristina Colussi, Daniela Diminich, Davide Umari:

«Innovazioni di parti comuni di proprietà di un condomino» (29)

RELAZIONE In base all'articolo 1120 del codice civile i condomini possono disporre innovazioni alle parti comuni dell'edificio in base alla maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo 1136.

È noto però che alcune parti comuni possono essere di proprietà di un solo condomino, esempio i portoni d'entrata dei locali d'affari e le vetrine. Ora, in base alla legislazione vigente, se un condomino vuole apportare innovazioni su una di queste parti deve chiedere l'autorizzazione

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agli altri condomini, autorizzazione che, non poche volte, per svariati motivi viene negata.

In questo modo il condomino in questione vede venir meno quello che è il suo diritto di proprietà. Esempio: un condomino che voglia trasformare il suo locale d'affari in box e per far ciò debba allargare il foro d'entrata potrà presentare il progetto alla «commissione edilizia del comune» solo previa autorizzazione dell'assemblea condominiale e non è detto che riesce ad ottenerla. Riteniamo quindi di aggiungere un articolo al codice civile che tenga conto di questo problema.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Qualora un condomino abbia da apportare innovazioni alle parti comuni e queste siano di sua esclusiva proprietà e di suo uso esclusivo, questi potrà chiedere l'autorizzazione solo agli uffici competenti e non agli altri condomini.

Art. 2.

1. I condomini non potranno porre veto ai lavori se il condomino in questione dimostra che le innovazioni servono a migliorare l'uso della proprietà stessa.

Art. 3.

1. Tali innovazioni non dovranno comunque essere contrarie al comma 2 dell'articolo 1120.

Trieste



Istituto Tecnico C. G. «Ziga Zois»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Valentina Battigelli, Sabrina Bukavec:

«Modifiche alla normativa sull'adozione» (30)

RELAZIONE

Le famiglie che vorrebbero adottare un minore sono in costante aumento, esse però incontrano notevoli difficoltà per ottenere il nulla osta all'adozione da parte del tribunale competente. Le indagini per stabilire le condizioni economiche, finanziarie e sociali della famiglia sono lunghe e spesso molto stressanti per la coppia che vorrebbe adottare un minore.

Abbiamo rilevato che tra il momento della presentazione della domanda ed il suo accoglimento passano anche degli anni. Quest'intervallo di tempo dovrebbe essere più breve e le indagini meno stressanti e dovrebbero però essere sufficienti a garantire una certa sicurezza agli organi competenti. Proponiamo, inoltre, che la possibilità di adottare un minore venga estesa anche ai singles o alle coppie non sposate che potrebbero offrire al minore più calore di un orfanotrofio visto che le aspettative di vita si sono notevolmente elevate. Pretendiamo che venga abolita l'obbligatoria differenza di età tra il minore e la coppia che lo vorrebbe adottare. Tutto ciò porterebbe ad una diminuzione della criminalità poiché un bambino che non è mai stati amato non è in grado di provare questo sentimento.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Viene abolita la differenza di età di quarant'anni prevista dalla normativa in vigore e il compito di determinare l'idoneità di una persona anche in merito all'età che spetta ai servizi sociali.

Art. 2.

1. Sono possibili le adozioni da parte dei singles o di coppie non sposate.

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Art. 3.

1. Lo stato economico, finanziario e sociale della coppia o del singolo, che intendono adottare un minore, va verificato dai competenti servizi sociali.

Art. 4.

1. Il nulla osta all'adozione o la dichiarazione di non idoneità va comunicata agli interessati entro un anno dalla presentazione della domanda.

Udine (Gemona)



Istituto Tecnico C. G. «G. Marchetti»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Matteo Anzil, Elisa Cavalo, Jodi Molaro, Francesco Vidoni, Stefania Zuccolo:

«Norme relative alla concessione della patente di guida ai minori» (31)

RELAZIONE

Premesso che la maggiore età si raggiunge a diciotto anni e che l'attuale stato della civile convivenza porta i giovani ad una più precoce maturazione e consapevolezza, è opportuno che la patente di guida venga concessa dall'età di sedici anni e non più a diciotto in quanto l'autonomia nella mobilità individuale costituisce elemento indispensabile per una maggiore realizzazione personale.

Inoltre, è opportuno che vengano istituite quattro ore mensili negli ultimi due anni nelle scuole medie di primo grado e cinque ore mensili nelle scuole medie di secondo grado, in materia di educazione stradale che verranno inserite nei programmi delle scuole pubbliche.

Questi interventi dovranno essere effettuati da esperti esterni, operatori del settore, quali, ad esempio, vigili urbani, polizia stradale e funzionari di prefettura.

Sarà utile stabilire un limite per il quale i ragazzi dai sedici ai ventuno anni possano guidare solo veicoli che non superino la velocità massima di 130 Km/h.

In caso di incidente provocato dal guidatore con età inferiore ai ventuno anni è opportuno rendere obbligatoria la frequenza di un corso di rieducazione comprendente la visione di filmati inerenti le conseguenze di incidenti e un successivo esame per la revisione della patente.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Si ha la facoltà di ottenere la patente a sedici anni (fermo restando che la capacità di agire si acquisisce al diciottesimo anno di età).

Art. 2.

1. Sono obbligatori interventi di educazione stradale negli ultimi due anni delle scuole medie di primo grado e nel biennio delle scuole medie di secondo grado. Nelle scuole medie di primo grado le ore mensili obbligatorie di educazione stradale sono quattro mentre nelle scuole medie di secondo grado sono cinque.

Art. 3.

1. Le lezioni di educazione stradale devono essere tenute da esperti esterni, operatori del settore, vigili urbani, polizia stradale e funzionari di prefettura.

Art. 4.

1. Fino al compimento del ventunesimo anno di età possono guidare solo veicoli che non superino la velocità massima di 130 Km/h. Pag. 43

Art. 5.

1. I patentati tra i sedici e ventuno anni che abbiano provocato incidenti sono tenuti a seguire delle lezioni rieducative presso istituti autorizzati e specializzati che comprendono la visione di filmati inerenti le conseguenze degli incidenti stradali.

Frosinone (Veroli)

Liceo scientifico statale «G. Sulpicio»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Alessia Baglione, Laura Cellupica, Elisa Paoli, Mariangela Valeriani, Eugenio Velocci:

«Divieto di commercializzazione di gameti ed embrioni umani» (32)

RELAZIONE

La raggiunta possibilità di produrre embrioni «in vitro» suscita un groviglio di problemi e di preoccupazioni per uscire dai quali è necessario individuare un criterio che sia eticamente e giuridicamente solido e che sia, possibilmente, molto condiviso. La proposta qui presentata intende suggerire soluzioni coerenti.

Poiché la legislazione vigente, pur tutelando la vita umana dal suo inizio, non è in grado di determinare prassi comportamentali affidabili relativamente alle nuove tecnologie dell'ingegneria genetica e riproduttiva, l'obiettivo che si intende raggiungere è la formulazione di norme precise a protezione della vita umana prenatale e delle sue caratteristiche.

Limitarsi a considerare l'ipotesi di soppressione di embrioni o presupporne la libera producibilità significherebbe scontrarsi con l'impossibilità pratica di garantire il diritto alla vita di gran parte di essi (la stessa crioconservazione, tutt'altro che esente da rischi, non potrebbe comunque che dilazionare nel tempo il problema). Proprio per questo motivo appare indispensabile precludere a priori la producibilità dell'embrione votato a morire e dunque la producibilità di un embrione rispetto al quale non sia ex ante delineato un cammino che, senza porlo in alternativa ad altri embrioni, lo conduca normalmente alla nascita.

Ora che l'embrione umano rischia di divenire oggetto di esperimenti e manipolazioni, è urgente una disciplina legislativa decisamente restrittiva, perché c'è ancora tempo per evitare che le possibilità che la scienza mette a disposizione siano vere disponibilità e non servano invece per calpestare la dignità umana.

In questo quadro la proposta di legge si richiama alle ordinanze ministeriali del 5 marzo, 4 giugno e 4 settembre 1997 e vuole dare un chiaro segnale della necessità di un intervento legislativo che vada a tutelare il bene sommo della vita umana in fase prenatale evitando violazioni di princìpi fondamentali garantiti dalla Costituzione.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. È vietata ogni forma di commercializzazione diretta e indiretta di gameti ed embrioni umani. È altrettanto vietata qualsiasi forma di manipolazione a scopo non terapeutico degli embrioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e crioconservati.

Art. 2.

1. È ammessa la procreazione assistita se praticata in strutture autorizzate dal Ministero della sanità.

Art. 3.

1. È punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da lire venti

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milioni a lire novanta milioni chi esegue sperimentazioni su embrioni per fini non terapeutici, aliena o cede a qualsiasi titolo embrioni, ovvero produce embrioni umani allo scopo di farne commercio.

Alla condanna per uno dei reati previsti nel presente articolo consegue l'interruzione dall'esercizio di una professione sanitaria.

Sono altresì nulli i contratti aventi per oggetto la cessione a qualsiasi titolo di gameti ed embrioni.

Art. 4.

1. La coppia di coniugi che ha commissionato l'embrione deve obbligatoriamente chiederne l'impianto al direttore della struttura pubblica; in caso contrario sarà punibile con la multa da lire venti milioni a lire 40 milioni per evitare che ci siano embrioni abbandonati nei vari laboratori.

Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, in seguito a rinuncia scritta, motivata sull'impossibilità sopravvenuta, di chi li ha commissionati, gli embrioni sono adottabili e l'identità del bambino è tutelata ai sensi delle norme sull'adozione speciale (L. 4/5/1983 n. 184).

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Latina



Liceo scientifico statale «G. B. Grassi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Antonio Daniel Aquilino, Michele Operno, Antonella Orlando, Federico Rispoli, Chiara Vallati:

«Agevolazioni per le famiglie a basso reddito» (33)

RELAZIONE

Vi è esigenza di concretezza nel dovere attuare le enunciazioni di massima. Non è un mistero, infatti, che ancora oggi vengono attuate, in varie forme, discriminazioni, emarginazioni e violenze verso le categorie di cittadini che risultano più vulnerabili e indifese. Ciò che desta profondo sconcerto è che queste prevaricazioni vengano esercitate addirittura sui minori. L'esercito dei «piccoli schiavi» costretti a lavorare tra i 5 e i 14 anni è oggi, stimano le organizzazioni dell'ONU come l'UNICEF, di 250 milioni nel mondo. In Italia, sono attualmente 230.000 i minori che vengono sfruttati. Essi svolgono un'orario di lavoro di 10-12 ore e percepiscono un salario «in nero» di un terzo rispetto a quello di un adulto.

Abbiamo deciso di contribuire a combattere questa «piaga» con la presentazione di questa proposta di legge perché ci sentiamo molto vicini alla loro condizione. Siamo un gruppo di studenti di 15-16 anni e riteniamo essere coscienti che, alla nostra età, è già molto impegnativo lo studio che è un vero e proprio lavoro. Ma mentre esso aiuta alla crescita intellettuale, morale, civica, di sanità fisica e di preparazione teorica ai futuri lavori (in base agli indirizzi di studio), altra cosa è il dover lavorare già a questa età o anche prima, con prestazioni fisiche che risultano logoranti e che inibiscono, spesso, una pur minima preparazione culturale.

Ci sembra già di sentire le voci di voi parlamentari che replicano: «Che ingenui, non conoscono la Costituzione!» Invece no, la conosciamo! Ed è proprio per questo che ci sentiamo in dovere di contribuire per quanto possiamo ad attuarla concretamente. Ci riferiamo qui, precisamente, all'articolo 31 che afferma la tutela della famiglia, a maggior ragione, quindi, delle famiglie con problemi economici, e in cui, magari, non vi è il padre o la madre. Ci sembra che tale articolo della Costituzione non abbia trovato applicazione con leggi adeguate, in grado di tutelare le famiglie. Usiamo, allora, le risorse economiche dello Stato per attuare

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la nostra proposta e per non lasciare nel vago e nell'irrealizzato ciò che è scritto nella nostra Costituzione.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Si attua l'articolo 31 della Costituzione, che contempla l'agevolazione delle famiglie che vivono in condizioni economicamente precarie, o che hanno figli a carico, con le presenti disposizioni di legge.

Tutte le norme sino ad ora in vigore sono abrogate dalle seguenti disposizioni.

Art. 2.

1. Per le famiglie con reddito annuo inferiore a lire 20.000.000, lo Stato promuove, con il ricorso alle casse e ai capitoli predisposti con apposite disposizioni dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sussidi e provvidenze così determinati:

a) lire 2.400.000 annue per il coniuge convivente che non lavora;

b) lire 1.800.000 annue per il primo figlio;

c) lire 2.400.000 annue per il secondo figlio;

d) per ogni ulteriore figlio l'aumento sarà sempre di lire 720.000 annue;

e) ogni familiare convivente e a carico usufruisce del 70 per cento del sussidio fornito al coniuge che non lavora.

Art. 3.

1. Alle famiglie con reddito annuo compreso fra lire 20.000.000 e lire 25.000.000, si applicano gli stessi criteri di cui all'articolo 2 determinati in misura dell'80 per cento per ogni singola voce.

Art. 4.

1. Alle famiglie con reddito annuo compreso fra lire 25.000.000 e lire 35.000.000 si applicano gli stessi criteri di cui all'articolo 2 determinati in misura del 70 per cento per ogni singola voce.

Art. 5.

1. In accordo con le norme costituzionali sul diritto allo studio e con la legge che prolunga l'obbligo scolastico fino a 16 anni, si determinano i seguenti criteri:

a) il rimborso dell'IVA per ogni spesa di acquisto di libri e di beni e strumenti per l'attività scolastica;

b) la istituzione di borse di studio per singole scuole e singoli istituti con la proporzione di una borsa di studio ogni cento alunni del valore di lire 500.000;

c) gli alunni che vengono promossi con la media decimale dall'otto in su, ottengono un premio di lire 200.000 oltre alla iscrizione gratuita; gli alunni che vengono promossi con la media decimale del sette, ottengono la riduzione delle tasse d'iscrizione del 15 per cento.

Rieti (Passo Corese)



Istituto tecnico commerciale

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Valeria Caldarola, Angela Casella, Elisabetta Casella, Alessandra Iacoboni, Michela Silvi:

«Deduzioni fiscali per l'acquisto di materiale educativo» (34)

RELAZIONE

Il calo di vendite relativo ai beni volti all'accrescimento culturale dei giovani (libri, enciclopedie, abbonamenti a riviste,

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eccetera) e le difficoltà incontrate in numerosi istituti scolastici per il raggiungimento del numero necessario alla attuazione dei viaggi di istruzione, ci hanno spinto ad analizzare il suddetto problema.

Pertanto proponiamo l'approvazione di una disposizione integrativa all'articolo 10 del T.U. delle imposte dirette (decreto legislativo del 22 febbraio 1996 n. 917), finalizzata alla detrazione delle spese sostenute dalle famiglie per la crescita culturale dei figli. Riteniamo, infatti, che il progresso economico e sociale di uno Stato si basi sul livello culturale presente sul suo territorio e che la cultura vada incentivata con ogni mezzo. Grazie a questa nostra proposta si potrà, quindi, realizzare la piena attuazione del principio di eguaglianza sostanziale previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione.

I giovani, inoltre, verranno maggiormente educati alla legalità, attraverso la richiesta delle fatture e ciò porterà ad una diminuzione della evasione fiscale. Si determinerà, poi, un aumento della domanda dei beni oggetto della presente proposta, che porterà ad una conseguente crescita del mercato. Pertanto riteniamo giusto che il Parlamento accolga tale proposta, così come è giusto che i giovani possano crescere culturalmente liberi dal timore di gravare sulla situazione economica della propria famiglia.

ARTICOLATO

Art. 1.

(Ulteriori oneri deducibili).

1. Dal reddito complessivo, purché risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, si deducono i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

a) spese per l'acquisto di beni (libri, abbonamenti a riviste, enciclopedie, computer, abbonamenti ad Internet) volti all'accrescimento culturale dei giovani, di età compresa fra i cinque ed i ventotto anni e spese per visite guidate e viaggi di istruzione organizzati dalle scuole di ogni ordine e grado nella misura del 25 per cento dell'importo dell'onere complessivo.

Roma

Istituto «Vittoria Colonna»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Serena Amendola, Antonella Basili, Patrizia Bencivenghi, Francesca Di Donato, Silvia Iafrancesco:

«Istituzione dei gruppi di volontariato di protezione civile negli istituti di scuola media superiore» (35)

RELAZIONE

La proposta che sottoponiamo alla vostra attenzione tende a diffondere una vera e propria cultura della protezione civile partendo dagli istituti scolastici.

I recenti eventi calamitosi verificatisi nelle Marche e nell'Umbria hanno evidenziato, ancora una volta, le difficoltà di interventi locali di protezione civile, talvolta un minimo di conoscenza, nello specifico settore, può attivare processi di grande importanza: uno sgombero di immobili organizzato senza panico, i primi interventi di cura e soccorso possono determinare non solo la salvezza di vite umane ma la consapevolezza di poter affrontare situazioni di emergenza con rapidità ed efficacia.

L'esperienza di altri paesi, anche europei, ci porta a credere che proprio dal mondo della scuola debba partire una formazione culturale che spinga a recuperare i ritardi che pure esistono nella pubblica amministrazione. Il poter considerare l'attività e la formazione di protezione civile come materia complementare negli orari scolastici è anche occasione

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Attiva di partecipazione al grande «sistema» del volontariato. Crediamo che lo strumento legislativo proposto possa essere anche di stimolo a quanti, non certo pochi, si sono posti il problema di come partecipare a momenti difficili nella vita delle comunità locali.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. In ogni istituto di scuola media superiore può essere istituito un gruppo di volontariato di protezione civile cui potranno partecipare sia gli studenti che il personale docente e non.

La costituzione del gruppo di protezione civile viene ufficializzata tramite il capo di istituto che assumerà la responsabilità direttamente o la delegherà ad un docente appositamente individuato.

L'attività di protezione civile potrà essere inserita nell'orario scolastico come materia complementare.

Art. 2.

(Attività esterna di protezione civile).

1. I gruppi di protezione civile di cui all'articolo 1 potranno convenzionarsi per svolgere attività esterne alla scuola con gli enti locali cui dovranno far carico le spese assicurative.

Viterbo (Località Mazzocchio - Vetralla)



Istituto tecnico commerciale e per geometri «Pietro Canonica»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Elisa Canenzi, Riccardo Braccini, Marco Mariani, Ylenia Salvi, Naike Toomey:

«Prevenzione dell'inquinamento» (36)

RELAZIONE

Questo fenomeno è meglio definibile come l'alterazione indesiderata delle caratteristiche chimiche e fisiche dell'aria, dell'acqua e del suolo che può e potrà essere pericolosa per la vita umana e di altre specie. L'inquinamento è causato dall'introduzione nell'ambiente di sostanze contaminanti, nocive sia per la loro intrinseca tossicità sia perché immesse in dosi eccedenti la naturale capacità di auto-depurazione degli ecosistemi. Le sostanze inquinanti sono residui o sottoprodotti dell'attività industriale (produzione di energia e di beni di consumo), agricola (uso di fertilizzanti e pesticidi, deiezioni animali) e rifiuti biologici civili. Le cause di fondo del fenomeno dell'inquinamento sono da collegare a vari fattori intrecciati, tra cui: la crescita demografica e la progressiva ed esasperata concentrazione della popolazione urbana, il corrispondente aumento dei bisogni cui fa riscontro un aumento esplosivo della produzione di beni di consumo.

Le sostanze inquinanti introdotte nell'ambiente in modo continuativo e incontrollato agiscono negativamente sul ritmo di crescita e sullo stato di salute delle specie viventi e interferiscono con le catene alimentari, questi effetti, sommandosi alla distruzione fisica degli habitat naturali provocata dall'uomo (attraverso la deforestazione, l'alterazione idrogeologica del territorio, l'espansione di insediamenti urbani e industriali) ha finito per intaccare l'integrità della biosfera in numerosi punti, compromettendo la qualità dell'esistenza dell'uomo stesso, che alla biosfera è intimamente legato.

Inquinamento dell'aria

La fonte di gran lunga più importante dell'inquinamento dell'aria è rappresentata dai processi di combustione di combustibili fossili (carbone, petrolio e derivati, gas naturali), operati nelle centrali termoelettriche, nei motori degli autoveicoli funzionanti a benzina e gasolio, negli impianti di riscaldamento domestico, negli

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impianti termici industriali e negli inceneritori di rifiuti solidi. Gli inquinanti-atmosferici sono costituiti da gas/vapori e da particelle liquide o solide sospese. Gli effetti principali sono le piogge acide, l'effetto serra, riduzione dello strato di ozono.

Inquinamento del suolo

Le cause di inquinamento del suolo sono in parte le stesse che interessano l'aria (inquinanti atmosferici che ricadono sul terreno) e le acque (fertilizzanti insetticidi ed erbicidi, acque irrigue contaminate), in parte specifiche, legate allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque. Gli effetti più gravi dell'inquinamento del suolo sono legati alla perdita di fertilità e alla predisposizione all'erosione accelerata (rischio di desertificazione). Ultimamente si sono riscontrati dei miglioramenti ad esempio la diminuzione delle emissioni di anidride carbonica ed il divieto di consumare gas contenenti cloro fluoro carburi, dannosi per l'ozono; si sono riscontrati lievi miglioramenti anche nelle acque marine. Nonostante tutto però, i corsi d'acqua sono rimasti fogne a cielo aperto in quanto in essi vengono riversati i sopraelencati materiali di rifiuto. Per il verde la peggior minaccia sono le piogge acide determinate dai gas di scarico automobilistici. A seguito di quanto sovraesposto si propone di:

favorire la produzione di auto con bassa emissione di fumi inquinanti;

favorire l'utilizzo dei mezzi di uso pubblico diminuendo il prezzo del servizio;

favorire gli acquisti di impianti non inquinanti per le industrie di ogni settore produttivo;

aumentare il numero dei raccoglitori dei rifiuti differenziati in maniera da avere una migliore dislocazione sul territorio nazionale.

Inquinamento delle acque

Le principali cause di inquinamento delle acque sono legate all'attività urbana (scarichi domestici o liquami civili raccolti nella rete di fognature), industriali (scarichi dei residui delle più varie lavorazioni) e agricola (liquami degli allevamenti zootecnici; fertilizzanti, sparsi su terreno e trascinati nei corsi d'acqua per dilavamento ad opera delle piogge).

ARTICOLATO

Art. 1.

1. È vietata l'emissione di sostanze inquinanti dalle fabbriche e dai mezzi di trasporto. I trasgressori saranno puniti con sanzioni di tipo civile, penali e amministrative.

Art. 2.

1. I mezzi di trasporto ad uso pubblico saranno aumentati a cura delle amministrazioni locali e anche i loro tragitti ampliati per favorire gli spostamenti dei cittadini senza l'ausilio del mezzo privato altamente inquinante.

Art. 3.

1. Le fabbriche che usano sostanze poco inquinanti o ecologiche nella loro produzione, avranno diritto a benefìci fiscali sull'acquisto di capitale fisso nonché su quello circolante (se ecologici o poco inquinanti ovviamente). Tali benefìci saranno successivamente determinati con decreto ministeriale da emanare a cura del Ministero delle finanze.

Art. 4.

1. Nelle città e nei paesi dovranno esserci un maggior numero di raccoglitori per materiali riciclabili, per dare così la

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possibilità a tutti di usufruirne. Tale intensificazione di raccoglitori ecologici sarà fatta a cura delle amministrazioni provinciali, le quali dovranno capillarmente distribuire i raccoglitori di cui al presente articolo. Art. 5.

1. Saranno applicate sanzioni (di tipo civile, penale e amministrativo) ai produttori e ai consumatori di sostanze contenenti CFC (cloro fluoro carburi) dannosi per l'ozono. Tali infrazioni saranno inflitte dalla polizia amministrativa al servizio dei comuni.

Genova (Rapallo)

Istituto Professionale di Stato per geometri «F. Liceti»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Fabio Audissino, Alessandro Brigneti, Valentina De Barbieri, Giovanni Morali, Giada Olivier:

«Incentivi per gli studenti fuori sede» (37)

RELAZIONE

Le famiglie di studenti residenti in località lontane o comunque diverse rispetto al comune dove è situato l'istituto scolastico sono soggette a spese ulteriori per il trasferimento dei loro figli. Oltre alle già pesanti spese per il materiale didattico sono onorate di costi che altre famiglie non hanno; tenendo inoltre conto delle difficoltà logistiche (ritardi, scioperi) e della fatica fisica riteniamo opportuno disciplinare con legge eventuali facilitazioni e aiuti economici alle suddette famiglie.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Gli istituti scolastici che prevedono attività pomeridiane sono tenuti ad organizzare mense e locali di riposo (sale TV e lettura) per ospitare gli studenti che non possono tornare a casa.

Art. 2.

1. L'organizzazione degli orari (entrata e uscita) delle lezioni deve tener conto dell'orario dei mezzi di trasporto utilizzati dallo studente.

2. In base alla posizione logistica dell'istituto ed alla situazione complessiva della città possono facoltativamente essere previsti, in accordo con le società di trasporto, servizi di navetta tra le stazioni di arrivo e l'istituto prescelto.

Art. 3.

1. Infine, devono essere previsti, in base al reddito di ciascuna famiglia, incentivi per le spese di trasporto a copertura dei costi.

Imperia

Istituto Magistrale «C. Amoretti»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Alice Graziotin, Ilaria Leone, Paola Luperto, Roberta Pavan, Francesca Stella:

«Introduzione dei lavori socialmente utili coatti, fisici ed intellettuali» (38)

RELAZIONE Dopo aver preso in esame gli articoli del codice penale riguardanti i più gravi delitti, sia contro le persone, sia contro il patrimonio, sia contro l'incolumità pubblica Pag. 50 e altri, abbiamo considerato opportuno aggiungere la sanzione penale dei «lavori socialmente utili coatti» tra le pene conseguenti a tali reati.

Le motivazioni per cui abbiamo ritenuto adeguato proporre questo breve testo normativo, si basano su:

a) la rieducazione dei detenuti e la loro reintegrazione nella società (nel rispetto dell'articolo 27 della Costituzione). Con questa definizione intendiamo la riabilitazione dei reclusi in modo tale che, una volta scontata la pena inflitta loro, siano in grado d'inserirsi nuovamente nella società stessa;

b) il risanamento della situazione economica dello Stato.



Dal nostro punto di vista, infatti, non è giusto che il detenuto viva «a carico» dello Stato senza contribuire alle spese per il suo mantenimento. Perciò reputiamo corretto che il recluso svolga lavori socialmente utili non retribuiti per non gravare sull'economia dello Stato stesso.

Distinguiamo due tipi di lavori socialmente utili: quelli che richiedono «sforzi fisici» e quelli che prevedono l'utilizzo delle «capacità intellettuali».

Per i primi intendiamo l'impiego d'energie fisiche in lavori di pubblica utilità senza retribuzione, come ad esempio nell'edilizia, nella ristrutturazione d'edifici e di opere pubbliche, nella pulizia e nella conservazione degli argini dei fiumi, nella tutela del patrimonio boschivo e via discorrendo.

Le uniche persone esonerate saranno coloro che risulteranno affette da «deficit» riscontrati da medici designati dai giudici.Invece, per lavori socialmente utili intellettuali, intendiamo l'impiego dell'energie intellettuali in lavori di pubblica utilità, come ad esempio nelle attività di ricerca «a titolo di collaborazione» con gli incaricati dei vari organi pubblici, nelle attività didattiche e formative all'interno delle carceri.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Nel codice penale viene introdotta la seguente sanzione del «Lavoro Socialmente Utile Coatto», nelle due figure: A) Lavoro socialmente utile coatto fisico, inteso come impiego delle energie fisiche in lavori di pubblica utilità senza retribuzione, da prestare nelle seguenti attività:

a) ristrutturazione di edifici e di opere pubbliche;

b) pulizia e conservazione degli argini dei fiumi;

c) pulizia, conservazione e tutela del patrimonio boschivo ed in ogni altro settore, individuato dal giudice secondo indicazioni di legge ritenute utili.

B) Lavoro socialmente utile coatto intellettuale, inteso come impiego di energie intellettuali in lavori di pubblica utilità senza retribuzione, da prestare nelle seguenti attività:

a) attività di ricerca «a titolo di collaborazione» con gli incaricati dei vari organi pubblici;

b) attività didattica e formativa all'interno delle carceri ed in ogni altro settore, individuato dal giudice secondo indicazioni di legge, ritenuto utile.

Art. 2.

1. Il giudice dovrà stabilire, di volta in volta, se il lavoro socialmente utile coatto dovrà essere prestato dal reo nella forma «fisica» o «intellettuale», secondo i seguenti criteri:

a) la natura del reato commesso dal reo;

b) i titoli e le abilità possedute dal reo;

c) le capacità psico-fisiche.

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2. Il giudice non applicherà la sanzione dei lavori socialmente utili coatti ogni volta in cui il reo sia affetto da deficit, di natura psichica o fisica, accertati da apposita commissione medica, nominata nelle forme di legge, mediante parere vincolante e motivato.

Art. 3.

1. Relativamente agli articoli del codice penale: 572, comma 1; 644-bis; 591, comma 1; 427; 431, comma 1; 640; 314, comma 2; 318; 319; 323, comma 1 e 2; 348, comma 1 e 367: viene introdotta, alternativamente alla reclusione, la sanzione dei lavori socialmente utili da un minimo di due a un massimo di cinque anni.

2. Relativamente agli articoli del codice penale: 416; 416-bis; 640-bis; 571; 572, comma 2; 580; 591, comma 2; 628, comma 1; 629; 423; 426; 431, comma 2; 643; 644; 648; 305, comma 2; 306, comma 2; 314, comma 1; 368, comma 1: la sanzione penale viene costituita: da un minimo di cinque a un massimo di dieci anni ripartiti nell'esecuzione per metà in reclusione e per metà in lavori socialmente utili coatti.

Art. 4.

1. Relativamente agli articoli del codice penale: 572, comma 3; 648-bis; 575; 628, comma 2; 630, comma 1; 430; 305, comma 1; 306, comma 1; 317; 368, comma 2 e 3: la sanzione penale viene sostituita: da un minimo di dieci a un massimo di venti anni alternati nell'esecuzione con quattro anni di reclusione e quattro anni di lavori socialmente utili coatti.

2. Relativamente all'articolo 630, comma 3, del codice penale 630, comma 3, la pena della reclusione viene sostituita come segue: sanzione penale complessivamente da un minimo di venti a un massimo di trenta anni, alternando nell'esecuzione per cinque volte la pena detentiva ai lavori socialmente utili coatti.

Art. 5.

1. Relativamente agli articoli del codice penale nn. 438, 439, 422, 577, la sanzione dell'ergastolo viene eseguita come segue: i primi dieci anni di reclusione seguiti da lavori socialmente utili coatti.

2. Resta in vigore la normativa sul reinserimento graduale del reo nella società compatibilmente con quanto disposto negli articoli precedenti.

La Spezia Liceo Classico «Costa»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Prisca Benelli, Valeria Capochiani, Alessandro Filippi, Veronica Praia, Alberto Sassi:

«Prevenzione degli atti di pedofilia» (39)

RELAZIONE

Ogni giorno scorrendo le pagine dei quotidiani o ascoltando i notiziari alla radio e alla televisione, ci imbattiamo in notizie di cronaca che hanno per oggetto atti di violenza sessuale nei confronti di minori.

Non è possibile rimanere inerti di fronte a tale situazione: è necessario agire attraverso interventi legislativi per cercare di sanare questa piaga. Sappiamo tutti benissimo come sia difficile curarla, anche perché spesso chi compie codesti ignobili atti conduce una «apparente vita normale».

La cronaca ci insegna che i luoghi prediletti dagli adescatori sono le zone circostanti gli edifici scolastici e i mezzi pubblici che conducono i giovani da casa al luogo di studio e viceversa.

In una società come la nostra, dove sempre con maggior frequenza entrambi i genitori lavorano, e risulta comunque difficile se non impossibile accompagnare i figli a scuola, è necessario attuare delle strategie che tutelino nel miglior modo

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possibile l'incolumità dei minori anche durante questi momenti della giornata.

La nostra Costituzione all'articolo 2, esprime il principio della solidarietà sociale: ecco perché la collettività deve adoperarsi per contribuire alla soluzione di questo increscioso problema.

La proposta di legge in questione prende le mosse da questo principio costituzionale individuando, nelle associazioni di volontariato e in coloro che svolgono il servizio civile volontario sostitutivo, gli interlocutori privilegiati.

Inoltre la Convenzione internazionale relativa ai diritti del fanciullo adottata dalla Assemblea delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, esorta le autorità competenti dei paesi membri ad attivarsi in via preventiva al fine di sviluppare una vera e propria politica di prevenzione per mezzo dell'informazione affinché la società cessi di essere complice per il suo lassismo dello sfruttamento sessuale dell'infanzia includendo anche, nei programmi scolastici di istruzione primaria e secondaria, informazioni indirizzate ai giovani, atte ad evitare i rischi di abuso e violenze sessuali.

Concludendo non è da sottovalutare l'economicità della presente proposta di legge in un periodo in cui le risorse finanziarie scarseggiano.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Con la presente legge viene istituita la figura del collaboratore alla sicurezza dei minori con funzioni di vigilanza e deterrenza nei confronti di chiunque, mediante lusinghe ed allettamenti, circuisca minori a scopo sessuale.

2. Vengono destinati a tale mansione coloro che prestano servizio civile in base alla legge n. 772 del 1972 e le associazioni di volontariato.

3. Il collaboratore alla sicurezza dei minori opera d'intesa ed in ausilio con le istituzioni scolastiche e le forze dell'ordine. Quest'ultime terranno corsi di formazione volti a preparare tale figura.

4. Al collaboratore alla sicurezza dei minori spetta individuare chiunque molesti all'entrata e all'uscita dagli edifici scolastici i minori, e informarne tempestivamente le forze dell'ordine.

5. Ad ogni scuola pubblica e privata, di grado superiore, viene attribuito almeno un collaboratore alla sicurezza dei minori ogni duecento alunni. Nelle scuole, pubbliche e private, di grado inferiore, tale rapporto collaboratore/alunni viene elevato a uno ogni cento.

6. Nei luoghi in cui si disponesse di un numero superiore di collaboratori alla sicurezza dei minori rispetto a quanto previsto al comma precedente, il collaboratore potrà essere adibito a tale funzione anche sui mezzi pubblici nelle ore e sulle linee maggiormente utilizzate dagli studenti.

7. I Ministeri della pubblica istruzione e dell'interno d'intesa con le aziende sanitarie locali, promuovono campagne informative e preventive nelle scuole di ogni ordine e grado, con la partecipazione dei collaboratori alla sicurezza dei minori e di esperti quali rappresentanti delle forze dell'ordine, psicologi e medici.

Savona



Istituto Tecnico Nautico «L. Pancaldo»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Bruno Borra, Stefano Bortolotti, Alessandro Mallarini, Helmy Servetto, Jonathan Siccardi:

«Modifiche al Codice della Navigazione» (40)

RELAZIONE

I diplomati nautici di coperta e di macchina, da circa dieci anni, non hanno

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molte possibilità di intraprendere la carriera di ufficiale nella Marina Mercantile. Infatti la figura dell'allievo ufficiale è stata cancellata dalla quasi totalità delle tabelle di armamento delle navi nazionali, rendendo di fatto impossibile l'avviamento alla pratica professionale. La legislazione attuale prevede che per diventare ufficiale responsabile di una guardia si siano maturati diciotto mesi di navigazione, dei quali almeno sei da allievo ufficiale. Con la nuova normativa STCW 95 è previsto che la navigazione necessaria passi dai diciotto ai dodici mesi, dei quali sempre sei da allievo ufficiale.

Le compagnie di navigazione che imbarcano allievi sono poche e per ottenere l'imbarco occorre essere in possesso delle certificazioni professionali di base, cioè aver superato il corso di sopravvivenza ed il corso antincendio. Gli armatori pretendono che gli allievi possiedano tutti i brevetti, in modo che essi possano rimanere nella compagnia e ricoprire le qualifiche superiori, man mano che gli ufficiali più anziani giungano in età pensionabile.

Il diplomato nautico però deve provvedere da solo a mettersi in regola con le certificazioni; in Italia vi sono pochi centri specializzati ai quali rivolgersi per frequentare i corsi e molto spesso essi sono conosciuti soli da pochi. Senza contare poi che il costo di detti corsi è complessivamente elevato e che la rimborsabilità dei medesimi è prevista dallo Stato soltanto fino al termine del 1998. L'onere, il disorientamento ed il disagio che ne seguiranno, potrebbero rappresentare elementi negativi per l'occupazione nel settore marittimo, imbarcato ed a terra, del nostro paese, nel quale è già drasticamente diminuito il numero degli ufficiali.

Il ruolo della Marina Mercantile è importante per tutte le nazioni e l'Italia, essendo circondata per i quattro quinti dal mare, deve darsi da fare in questo settore per evitare stallo e recessione.

ARTICOLATO

Art. 1.

(Titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso e di aspirante capitano di macchina).

1. Il titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso e quello di aspi- rante capitano di macchina si conseguono dopo aver superato l'esame comprovante la preparazione e la maturità del marittimo. I requisiti per essere ammessi all'esame sono: a) il possesso del diploma nautico (sez. capitani / sez. macchine) o diploma equipollente;

b) aver frequentato, dopo il conseguimento del diploma un corso di dodici mesi, di cui sei mesi operativi a bordo; c) aver compiuto i venti anni di età.

2. Il corso dovrà essere organizzato dalle regioni, le quali dovranno anche farsi carico delle spese relative. In corso dovrà provvedere agli approfondimenti professionali e dovrà inoltre rilasciare ai partecipanti, che avranno superato i relativi corsi, le seguenti certificazioni internazionali richieste dalla STCW 95:

a) corso di sopravvivenza e salvataggio;

b) corso antincendio di base;

c) familiarizzazione petroliere;

d) familiarizzazione chimichiere;

e) familiarizzazione gasiere;

f) corso radar di base.

3. La commissione d'esame dovrà essere formata da:

a) un presidente, rappresentante del Ministero dei trasporti;

b) un commissario, rappresentante delle categorie professionali;

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c) un docente laureato di navigazione di ruolo nelle scuole statali, o un docente laureato di macchine di ruolo nelle scuole statali.

Art. 2.

(Titolo professionale di capitano di lungo corso e di capitano di macchina).

1. Il titolo professionale di capitano di lungo corso e quello di capitano di macchina si conseguono dopo aver superato l'esame comprovante la preparazione e la maturità del marittimo. I requisiti per essere ammessi all'esame sono:

a) il possesso del titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso o di quello di aspirante capitano di macchina;

b) aver effettuato quarantotto mesi di navigazione, di cui trentasei mesi da ufficiale responsabile di una guardia;

c) aver frequentato un corso professionale della durata di un mese;

d) aver compiuto i ventitré anni di età.

2. Il corso professionale della durata di un mese dovrà essere organizzato sempre dalle regioni, analogamente al precedente. I frequentatori del corso, al termine di esso, dovranno ricevere le seguenti certificazioni:

A) per i capitani di lungo corso:

a) corso antincendio avanzato;

b) corso ARPA;

c) corso GMDSS;

B) per i capitani di macchina:

a) corso antincendio avanzato;

b) corso gas inerte;

c) corso COW.

Art. 3.

1. Per le navi di stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate possono assumere il comando i possessori del titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso e la direzione di macchina i possessori del titolo professionale di aspirante capitano di macchina, purché essi abbiano effettuato quarantotto mesi di navigazione di cui almeno trentasei mesi da ufficiale responsabile di una guardia.

Bergamo (Treviglio)



Istituto tecnico commerciale statale «Guglielmo Oberdan»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Gianfranco Adami, Paola Bianchi, Antonella Giardino, Pietro Marra, Nadia Pilenga:

«Diritto di riservatezza in caso di donazione di organi» (41)

RELAZIONE
Il recente caso del trapianto degli organi di un neonato nato con una grave malformazione, il cui cuore è stato trapiantato in un altro neonato in mezzo all'interesse di tutti i mezzi di informazione, ci ha fatto fare alcune considerazioni sul diritto dei cittadini, soprattutto se minori, di non vedere rese pubbliche vicende estremamente personali e di carattere così intimo. In primo luogo è da sottolineare la vicenda dei genitori del piccolo Gabriele, i quali hanno visto diventare di dominio pubblico quello che probabilmente era un dramma personale molto doloroso; cosicchè tutti hanno ritenuto di essere in diritto di pronunciarsi e di «sputare sentenze» sulla loro scelta.
Poi c'è stato il problema dei genitori e del piccolo che ha ricevuto il cuore trapiantato. Anche la loro vicenda è diventata di dominio pubblico, con abbondanza di particolari.
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In questi casi comunque bisogna assicurare, secondo noi, la tutela dei minori: gli adulti, se lo ritengono, possono difendersi da soli non rilasciando dichiarazioni o facendosi difendere dalla magistratura, in base alla normativa che tutela la riservatezza; i minori vanno invece tutelati con apposite norme speciali e inderogabili.



ARTICOLATO

Art. 1.

1. Nei casi di donazione di organi, l'identità del donatore e dei suoi familiari non deve essere resa pubblica, salvo che su iniziativa del donatore medesimo o comunque delle persone che per legge possono decidere in merito alla destinazione degli organi.

Art. 2.

1. Identica disposizione si applica per l'identità di colui o di coloro che ricevono gli organi donati e dei loro familiari, salvo che su iniziativa dei soggetti medesimi.

Art. 3.

1. È fatto divieto di pubblicare ogni informazione di carattere tale da permettere, sia pure indirettamente, l'identificazione dei soggetti di cui agli articoli 1 e 2, salvo che con il consenso esplicito e documentabile di detti soggetti.

Art. 4.

1. In nessun caso e senza alcuna deroga è lecito pubblicare il nome di minori donatori o riceventi di organi, o pubblicare su di essi informazioni che ne permettano, sia pure indirettamente, l'identificazione.

Art. 5.

1. Nel caso di violazione del disposto dei precedenti articoli, si applicherà la sanzione penale della multa, in misura non inferiore a lire 10 milioni, e quella della interdizione per anni cinque dall'esercizio della professione di giornalista e da qualunque attività che comporti l'apparizione sui mezzi di diffusione di massa.

Brescia

IPSIA «Moretto»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Giampietro Ceresoli, Alessandro Codenotti, Mario Esposito, Enrico Malizia, Marco Ossoli:

«Riforma del servizio militare» (42)

RELAZIONE

Le spese per il mantenimento del servizio militare sono molto elevate e pertanto si chiede di renderlo volontario. La sua quasi inutilità è data dal fatto che l'Italia si sta unendo con altri Stati europei in un unico grande paese, quindi la possibilità di un conflitto è limitata grazie anche all'associazione internazionale (ONU) e inoltre dall'articolo 11 della Costituzione si intende che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa, di distruzione nei confronti di altre nazioni ed è un sistema sbagliato per risolvere le controversie tra Stati. I soldati che stiano per terminare o abbiano appena iniziato il servizio di leva sono obbligati a terminarlo; anche per gli obiettori di coscienza vale la stessa situazione ovvero chi ha iniziato o quasi terminato di prestare servizio dovrà finire obbligatoriamente il proprio compito. In caso di attacco o di offesa militare da parte di altri paesi

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l'Italia chiamerà sotto le armi le persone che abbiano raggiunto la maggiore età e gli altri uomini idonei di età non superiore ai quarant'anni. Gli obiettori di coscienza invece avranno il compito di assistere i soldati impegnati al fronte e le persone rimaste in patria. Le spese occorrenti per i movimenti e per lo svolgimento della guerra saranno totalmente a carico dello Stato. Durante la guerra in caso di morte o di infortunio lo Stato sarà tenuto a pagare un indennizzo agli eredi del soldato in base alla gravità dell'invalidità.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Il servizio militare di leva obbligatorio è abolito, tanto meno l'alternativa del servizio civile.

Art. 2.

1. Chi è in servizio militare di leva è obbligato a terminarlo. Coloro che hanno scelto la ferma volontaria continueranno a svolgerlo regolarmente.

Art. 3.

1. A regime rimarranno i militari volontari, in quanto previsto dall'articolo 11 della Costituzione.

Art. 4.

1. In caso di attacco o di offesa militare da parte di altri Stati, i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età e non superato i quaranta anni si renderanno disponibili per una chiamata alle armi per difendere la patria.

2. Ognuno obbligato a difendere la patria percepirà la stessa retribuzione lavorativa.

3. Chi ha precedentemente scelto di fare l'obiettore di coscienza sarà nel contempo utile per altri fini sociali.

4. Tutte le spese occorrenti per lo svolgimento della guerra saranno a carico dello Stato.

Art. 5.

1. In caso di morte o infortunio gli eredi percepiranno un indennizzo rapportato alle conseguite invalidità da specificare in separata sede.

Como (Erba)

Liceo scientifico statale «Galileo Galilei»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Elisabetta Leni, Paolo Marieni, Elena Prina, Roberto Sanilunti, Angela Spreafico:

«Tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico conservato nei musei» (43)

RELAZIONE

La proposta tende alla valorizzazione, al risanamento e alla salvaguardia del patrimonio archeologico nazionale, in particolare dei reperti che tuttora giacciono dimenticati presso i magazzini dei musei. Tale proposta viene elaborata tenendo conto della proposta di riforma avanzata da A.N.C.I. (Associazione nazionale comuni italiani) dall'U.P.I. e dal coordinamento delle regioni che, prendendo atto del disposto di cui all'articolo 1 della legge n. 59 del 1997 (Bassanini), auspica nuova e vera autonomia sulla gestione e sulla valorizzazione, portando alla creazione di enti aperti alla partecipazione privata, fiscalmente incentivata e, comunque, al trasferimento della proprietà dei beni e del patrimonio dello Stato alle regioni.

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La nostra proposta è volta, in particolare, ad assegnare un ruolo importante anche a privati per contribuire a valorizzare quei reperti tramite acquisti o affitto, con incentivi fiscali, il cui ricavato sarà utilizzato dagli enti superiori preposti per finanziare campagne di scavo, sistemazione siti, valorizzazione di scoperte archeologiche.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. La presente proposta di legge stabilisce i princìpi fondamentali in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico conservato nei musei.

Art. 2.

1. Ogni sovraintendenza regionale provvede ad inventariare, a catalogare e a sistemare i reperti in giacenza che intende affidare ad associazioni, aziende, sponsor o privati cittadini. I reperti vengono messi all'asta per la vendita o per l'affitto.

Art. 3.

1. Un proprietario o affidatario avrà cura di provvedere ad eventuale opera di restauro del recupero, a conservarlo in buone condizioni, ad assicurarlo ed a non espatriarlo.

Art. 4.

1. Il ricavato della vendita o dell'affitto viene destinato ai musei o al finanziamento di nuove campagne di scavo, alla sistemazione dei siti e, in generale, al miglioramento delle condizioni del patrimonio archeologico.

Cremona

Istituto professionale internazionale per l'artigianato liutario e del legno

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Andrea Aroldi, Elodie Carini, Cinzia Carrera, Davide Colturato, Daniela De Santis:

«Istituzione dei Centri di Aggregazione Giovanile (CAG)» (44)

RELAZIONE

Il Centro di aggregazione giovanile (CAG) è un servizio che può definirsi di socializzazione e di prevenzione nei confronti del disagio socio-familiare giovanile. L'adolescenza è sicuramente un'età problematica, ma è anche una fase estremamente ricca dal punto di vista delle potenzialità, in quanto si liberano risorse ed energie. Il problema, quindi, sta nell'entrare in dialogo con queste energie e valorizzarle al meglio, intendendo quando si parla di prevenzione nell'ambito dei CAG, soprattutto promozione di un percorso di crescita che porta l'adolescente all'acquisizione di opportunità e strumenti per affrontare il disagio.

I CAG hanno principalmente una funzione di aggregazione e di socializzazione in quanto si devono aprire a tutti i ragazzi di un territorio, riconoscendo e valorizzando le loro capacità. Pertanto oltre alle realizzazioni concrete di attività e iniziative, particolare attenzione sarà data allo sviluppo di esperienze collettive ed autorganizzate. Ai CAG si riconoscono anche funzioni di ascolto, accompagnamento e sostegno educativo. Ascoltare significa aprirsi da parte dell'educatore alla possibilità di accogliere richieste e bisogni dell'adolescente. La funzione di accompagnamento e sostegno educativo consente all'educatore di affiancare il ragazzo aiutandolo a riflettere ed a rendere più consapevole l'obiettivo personale di un progetto di vita futura.

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ARTICOLATO

Art. 1.

1. Al fine di prevenire il disagio giovanile sono istituiti presso i comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti Centri di aggregazione giovanile (CAG), sotto il coordinamento dell'assessorato ai servizi sociali.

Art. 2.

1. È riconosciuta la facoltà per i comuni di una stessa provincia, con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, singolarmente o consorziati tra loro, istituire con fondi propri i CAG.

Art. 3.

1. Ai CAG sono attribuite funzioni di aggregazione e socializzazione, di ascolto, di accompagnamento e sostegno educativo nei confronti degli adolescenti, in particolare di quelli in situazione di disagio socio-familiare.

Art. 4.

1. All'interno dei CAG operano educatori professionali, almeno uno per ogni venti adolescenti, per lo svolgimento di attività ludico-educative come attività musicali, di laboratorio e di animazione.



Art. 5. 1. All'onere derivante dall'attuazione dei CAG provvederanno nella misura del 60 per cento il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e per il rimanente 40 per cento direttamente i comuni interessati.

Lecco (Oggiono)

Liceo scientifico «V. Bachelet»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Davide Brambilla, Barbara Fumagalli, Marta Luraghi, Laura Origgi, Claudio Porro:

«Tutela del patrimonio pubblico e sanzioni alternative» (45)

RELAZIONE

La nostra proposta di legge è nata dall'osservazione dei comportamenti di alcuni ragazzi, anche nostri coetanei, che agiscono danneggiando con atti vandalici i beni pubblici.

Costoro non riflettono, a nostro parere, sulla negatività delle proprie azioni.

Noi riteniamo più educativo, anziché infliggere loro una multa in denaro che viene poi pagata solitamente dai genitori, assegnare loro un lavoro a favore della comunità che hanno danneggiato.

Colui che si rende colpevole di atti di vandalismo o reca danno ai beni di proprietà dello Stato è punibile con una pena che prevede, in alternativa alla sanzione pecuniaria, un lavoro manuale la cui tipologia verrà di volta in volta stabilita in base alle necessità del comune danneggiato.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Chiunque si renda responsabile di danni irrimediabili o riparabili con l'intervento di uno specialista, alla segnaletica stradale, al verde pubblico, ai cassonetti dell'immondizia, a tutto ciò che la scuola mette a disposizione degli studenti gratuitamente, alle cabine telefoniche, dovrà svolgere una servizio la cui durata sarà pari a quella delle ore utili a produrre il reddito sufficiente a coprire il costo necessario

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per il risarcimento del danno o a pagare la multa prevista tuttora dalla legge.

Art. 2.

1. Chiunque imbratti monumenti, strade, mezzi o edifici pubblici, cartelli stradali o qualunque altro bene dello Stato è tenuto a ripristinare la situazione iniziale di ciò che ha danneggiato sotto la stretta sorveglianza delle forze dell'ordine. Art. 3.

1. Per tutti gli altri beni danneggiati si fa riferimento all'articolo n. 635 del codice penale.

Lodi (Codogno)

ITCG e PACLE «P. Calamandrei»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Marco Facchini, Cinzia Ganassali, Mauro Grassi, Davide Vignati, Luigi Villa:

«Valutazione dell'attività didattico-educativa dei docenti da parte degli studenti» (46)

RELAZIONE

La carta dei servizi prevede che gli studenti siano resi partecipi della valutazione del servizio erogato dalla loro scuola. A tal fine formuliamo una proposta di legge che, sul modello di altri sistemi scolastici come quelli anglo-americani, misuri l'efficacia dell'attività didattico-educativa di un istituto. Pur consapevoli che questa sia più osservabile a lungo termine, riteniamo comunque significativo esprimere un giudizio su di un servizio anche nei tempi brevi dei trimestri o dei quadrimestri. Questa proposta, se approvata, consentirà agli studenti di sentirsi ancor più protagonisti e agli insegnanti di ristrutturare strategie e percorsi nella propria programmazione.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Ogni studente ha diritto a formulare liberamente la propria valutazione sull'attività didattico-educativa dei propri docenti.

Art. 2.

1. Tale valutazione, anonima, individuale o espressione dell'intera classe, dev'essere rispettosa sempre della dignità personale del docente.

Art. 3.

1. Tale valutazione può essere rappresentata da un voto (da 4 a 8) o da un giudizio (insufficente, sufficiente, buono, ottimo) relativi ad un questionario approvato dal comitato studentesco.

Art. 4.

1. Le valutazioni saranno ufficializzate e rese pubbliche al termine del primo e del secondo quadrimestre (o alla scadenza dei trimestri).

Art. 5.

1. Le valutazioni verranno poi discusse nell'ambito di assemblee di classe o d'istituto, alla presenza del preside, dei docenti, dei genitori.

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Mantova (Castiglione delle Stiviere)

Liceo scientifico statale «F. Gonzaga»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Nicola Barozzi, Chiara Cerini, Lara Pitari, Vera Silvestro, Alessandro Tortelli:

«Spazi televisivi per la scuola» (47)

RELAZIONE

Il mondo della scuola è sempre più spesso protagonista di polemiche e incomprensioni tra il Ministero della pubblica istruzione e gli studenti, ma anche tra i media e la comunità scolastica in generale. Questo è indubbiamente espressione di una poco sistematica e obiettiva comunicazione.

Come ha affermato il ministro Berlinguer, in una sua recente dichiarazione, i media stravolgono le informazioni e danno un'idea distorta delle riforme proposte e della scuola stessa. Consideriamo, infatti, il tipo di notizie che i telegiornali trasmettono della scuola: autogestioni, manifestazioni studentesche, scuole con arredi distrutti da atti vandalici degli studenti durante il periodo dell'autogestione, fino ad arrivare a notizie più futili e banali, come per esempio la sospensione di due ragazzi che a scuola si tenevano teneramente per mano o si baciavano. Che opinione può farsi la gente di una scuola di questo tipo? Diventa quindi necessaria, secondo noi, una soluzione legislativa che risolva, anche se in parte, questo problema di comunicazione.

L'unico mezzo che può rendere possibile una comunicazione diretta tra Stato, scuola e opinione pubblica resta ancora la TV. L'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recita «il pluralismo, l'obiettività e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto della libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano princìpi fondamentali del sistema radiotelevisivo». Noi studenti chiediamo che sia riservato uno spazio televisivo alla scuola, come previsto dall'articolo 1 sopracitato, che dispone una apertura non solo alle tendenze politiche, come di fatto avviene per i partiti politici, ma anche alle tendenze culturali, per cui ci sembra che la scuola, come luogo in cui si produce e si fa cultura possa, a buon diritto, richiedere uno spazio per far capire all'opinione pubblica quali siano effettivamente i suoi reali problemi e le sue esigenze.

ARTICOLATO

Art. 1.

(Finalità della legge).

1. La presente legge stabilisce gli spazi per programmi culturali relativi alla scuola.

2. Le emittenti televisive pubbliche devono dedicare uno spazio alle scuole di ogni ordine e grado e alle università, riguardante i problemi scolastici. Questo spazio deve essere pari al 15 per cento della programmazione annuale dell'informazione, e pari al 20 per cento del totale del tempo riservato alla programmazione annuale delle trasmissioni culturali in genere.

Art. 2.

(Istituzione della commissione).

1. Si istituisce una commissione con rappresentanti del mondo della scuola, insegnanti e studenti, scelti dal «Consiglio nazionale della pubblica istruzione» tra le due diverse componenti eletti negli organi collegiali della scuola e delle università.

2. La commissione dura in carica tre anni e deve essere composta da dodici membri paritetici, sei studenti e sei docenti, che rappresentino ognuna delle presenti aree:

a) area umanistica;

b) area tecnico-scientifica;

c) area artistico-musicale.

Pag. 61

Art. 3.

(Compiti della commissione).

1. La commissione, istituita come in articolo 1, provvede a:

a) esaminare proposte che possono essere fatte da singole scuole che vogliono far conoscere sperimentazioni didattiche e attività culturali e proporne la messa in onda;

b) proporre alla Commissione RAI una informazione più dettagliata sulle riforme scolastiche e i problemi riguardanti la scuola italiana nelle rubriche dei telegiornali;

c) proporre la messa in onda di servizi scolastici autogestiti da singole scuole o da più scuole consorziate o da università, particolarmente significativi;

d) proporre al responsabile dei servizi culturali televisivi, film e programmi culturali rivolti agli studenti dei diversi ordini scolastici.

Art. 4.

(Applicazione della legge).

1. La commissione predispone annualmente una relazione sull'attività svolta allo stato di applicazione della presente legge che è trasmessa al garante istituito dall'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. Il garante, nell'ambito delle sue competenze, provvede a, in caso di inosservanza delle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge, disporre i necessari accertamenti previsti dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Milano

Istituto tecnico industriale statale «Ettore Molinari»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Paola Aufiero, Marta Cordara, Donato Marziano, Stefano Testa, Amir Zighami:

«Riduzione dell'età minima per la patente di guida di tipo B» (48)

RELAZIONE

Prendiamo la parola per sottoporvi la proposta di rivedere il limite minimo di età per conseguire la patente di guida di autoveicoli a motore. Attualmente la patente può essere rilasciata ai soli maggiorenni. Ci pare opportuno anticiparne la possibilità di rilascio al sedicesimo anno di età per diversi motivi.

Prima di tutto l'automobile è il mezzo di trasporto più sicuro (con la protezione dell'abitacolo) e più stabile dei motocicli di grossa cilindrata.

Inoltre la patente di guida di auto è rilasciata soltanto a chi ha superato un serio esame sia attitudinale che teorico. La scolarizzazione di quasi tutti i giovani sedicenni li porta ad avere conoscenze di fisica e di meccanica maggiori che in passato; la scuola oggi fornisce anche nozioni di educazione stradale.

Tra l'altro negli USA la patente di guida per auto è da molti anni rilasciata ai sedicenni, senza che ciò abbia avuto effetti negativi per la circolazione.

Ci sono ragioni infine pratiche a sostegno della proposta, permettere ai sedicenni di guidare automobili consentirebbe agli studenti di scuola superiore ed ai giovani lavoratori di superare disagi per raggiungere la scuola o il lavoro in orari che spesso non coincidono con quelli della famiglia e con quelli dei mezzi pubblici.

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ARTICOLATO

Art. 1.

Possono conseguire la patente di tipo B per la guida degli autoveicoli a motore tutte le persone che abbiano compiuto 16 anni di età.

Per conseguire la patente B a sedici anni è necessario sottoporsi ad esame teorico e pratico di idoneità. Il candidato deve mostrare: conoscenza della segnaletica, del funzionamento dei meccanismi del motore, adeguata maturità psichica e capacità di autocontrollo.

Art. 2.

Al fine di tutelare la sicurezza della circolazione stradale i minori di 20 anni non potranno essere alla guida di autoveicoli di cilindrata superiore a mille centimetri cubi. Tuttavia la guida di veicoli di cilindrata fino a duemila centimetri cubi sarà consentita a coloro che pur minori di età hanno superato un esame specifico di idoneità teorico, pratico ed attitudinale.

Art. 3. Coloro che vogliono conseguire la patente B durante la minore età dovranno compilare l'allegato modulo che dovrà essere sottoscritto dal minore richiedente e dai genitori esercenti la potestà ovvero i tutori.

Art. 4.

I minori degli anni 18 alla guida di autoveicoli dovranno, fino al conseguimento della maggiore età, esporre un contrassegno della dimensione 30x30 recante la lettera «M» maiuscola sul lunotto posteriore.

Art. 5.

Con l'entrata in vigore della presente legge, gli articoli 116 e 117 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sono aggiornati dalle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del presente testo di legge.

Pavia

Pavia (Voghera)

Istituto tecnico industriale statale «Maserati»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Christian Bariani, Antonio Califano, Giulia Maghini, Simone Livraghi, Gabriele Sidoti:

«Elezione dei giovani dai 14 ai 18 anni nei consigli comunali» (49)

RELAZIONE

La presente legge propone la elezione e formazione di un «gruppo giovani» all'interno dei consigli comunali delle città al di sopra dei quindicimila abitanti.

Questo gruppo vuole essere l'espressione delle idee di quella formazione sociale, i giovani, che è da considerarsi non come una nicchia di mercato, ma come la migliore previdenza per il futuro.

Un'iniziativa del genere consente un avvicinamento delle istituzioni, ai vincoli che esse impongono e alle possibilità che offrono, al fine di responsabilizzarli concretamente ad una razionale consapevolezza del loro potenziale in campo sociale, economico e politico.

Occorre pertanto favorire una serie di iniziative che diano credito alle possibilità della categoria giovani nel contesto della gestione pubblica.

Il «gruppo giovani», all'interno dei consigli comunali, rappresenta un primo, sensibile ma concreto appoggio a tale opportunità alla sua realizzazione.

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Pertanto, se pensiamo ai giovani attivi nei gruppi consiliari e nell'ambito cittadino, possiamo anche considerarli come promotori di idee, magari utili ed avanzate, dettate dal dovere del loro incarico, forse meno avvertite dagli altri consiglieri.

Pensiamo inoltre che questa iniziativa sia anche uno stimolo di cultura, di formazione e responsabilizzazione dei giovani che rappresentano un futuro della società e che trovano la possibilità, tramite questa iniziativa, di fare esperienza attraverso l'impegno del proprio incarico nell'ambito socio-culturale.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Al fine di consentire ai giovani di avvicinarsi alle istituzioni e di formarsi una coscienza sociale e politica attraverso esperienze di gestione amministrativa, nei comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, è conferita ai giovani che abbiano compiuto i 14 anni ma non ancora i 18, capacità di eleggere consiglieri al consiglio comunale che si trovino nella medesima fascia di età.

2. I consiglieri eletti formeranno il gruppo consiliare giovani e si aggiungeranno al numero dei membri del consiglio comunale previsto dalla legge.

Art. 2.

1. I giovani che abbiano compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18, potranno potranno presentare proprie liste di candidati al consiglio comunale.

2. La dichiarazione di presentazione dei candidati al consiglio comunale-gruppo giovani dovrà essere sottoscritta da un numero di giovani pari almeno ad un quinto delle firme necessarie per la presentazione delle liste ordinarie.

3. Per la validità della firma sarà necessario il possesso di un documento di riconoscimento rilasciato dal comune.

4. Il sindaco, anche attraverso funzionari a tale scopo delegati, garantirà l'autenticità delle firme.

5. Le liste per l'elezione degli infra diciottenni al consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi di essi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri contenga una cifra decimale superiore allo 0,50.

6. L'elezione, che si svolgerà in un solo turno, nella prima domenica prevista per l'elezione del consiglio comunale, sarà ritenuta valida se avrà partecipato almeno il 20 per cento degli aventi diritto.

7. I seggi verranno attribuiti in base ai voti e alle preferenze ottenuti, utilizzando il metodo denominato di Hondt.

Art. 3. 1. Nel rispetto di quanto stabilito nello statuto del comune, dal regolamento del funzionamento del consiglio comunale e dalle delibere consiliari, i consiglieri del gruppo giovani hanno diritto di partecipare, a tutti gli effetti, con gli stessi diritti e gli stessi doveri spettanti agli altri consiglieri, escluso il diritto di voto, alle sedute del consiglio comunale.

2. È conferito loro diritto di intervento e di proposta nelle discussioni, di informazione e consultazione degli atti inerenti l'amministrazione.

3. È conferita loro, inoltre, la facoltà di presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni e di partecipare, senza diritto di voto, alle commissioni consiliari permanenti e speciali.

4. Il sindaco è tenuto ad includere nell'ordine del giorno del consiglio comunale gli argomenti proposti dai consiglieri del gruppo giovani.

5. Tali argomenti verranno discussi nella prima parte della seduta consiliare, immediatamente dopo le interrogazioni e interpellanze.

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Art. 4.

1, I sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti sono tenuti a rispettare e a far rispettare la presente legge, favorendone in ogni modo l'applicazione.

2. È fatto obbligo ai comuni che rientrano nell'applicazione della presente legge:

a) di riservare adeguati spazi elettorali per la propaganda;

b) di predisporre separate liste elettorali per i giovani dai 14 ai 18 anni non compiuti, nonché di provvedere alla consegna dei relativi certificati elettorali;

c) di predisporre speciale urna per la raccolta dei suffragi;

d) di provvedere alla copertura delle maggiori spese.

3. Gli istituti scolastici superiori sono tenuti a garantire il diritto di affissione in apposita bacheca del materiale di propaganda elettorale dei candidati al consiglio comunale-gruppo giovani e a consentire l'utilizzo dell'assemblea per l'illustrazione dei programmi elettorali.

Art. 5.

1. Per quanto non espressamente previsto, troveranno applicazione, per quanto possibile, le norme della legislazione vigente in materia elettorale.

Sondrio

Istituto tecnico commerciale «De Simoni» con sezione staccata Istituto tecnico geometri «Quadrio»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Paola Berini, Gabriele Cerri, Pietrangelo Paini, Andrea Tognolini, Giulio Zani:

«Recupero delle aree industriali inutilizzate» (50)

RELAZIONE

Questa proposta ha lo scopo di realizzare la trasformazione di aree industriali in disuso, aree abbandonate, ex aree militari, eccetera, in aree su cui realizzare centri sociali, di socializzazione, di recupero per tossicodipendenti, alcolizzati, centri sportivi.

In tal modo si rafforzerebbe la cultura della tolleranza, della collaborazione ed anche una vera cultura sportiva. Questa proposta, se realizzata, permetterebbe la creazione di nuovi posti di lavoro riducendo, in parte, l'annoso problema della disoccupazione.

Ulteriori vantaggi di questa proposta, se approvata, sarebbero la eliminazione di spazi con vistoso impatto ambientale e la possibilità di nuove entrate per lo Stato.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Individuazione delle aree da riconvertire: entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge i comuni compileranno un elenco di possibili aree.

Art. 2.

1. Classificazione delle aree da riconvertire: avuto riguardo del paesaggio si dovrà decidere quale tipo di nuova attività inserire.

Art. 3.

1. Controlli: presso ogni comune verrà istituita una apposita commissione che valuterà i requisiti necessari per la riconversione.

Art. 4.

1. Partecipazione alle spese: verranno stanziati appositi fondi per tali riconversioni a carico sia delle amministrazioni locali sia centrali.

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Art. 5.

1. Partecipazione agli utili: qualora su tali aree venissero svolte attività gestite da privati parte degli utili potrebbe essere versata all'erario.

Varese (Gallarate)

IPSIA «A. Ponti»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Nausica Bagatella, Luca Bedotti, Francesco Migali, Michela Ponzetto, Daniela Sanna:

«Norme relative all'utilizzo della soia transgenica negli alimenti» (51)

RELAZIONE

Il commercio di soia transgenica vuole essere uno dei tanti casi di vendita unicamente mirata al profitto commerciale, senza alcun rispetto verso l'uomo, l'ambiente e la libertà di scelta del singolo individuo.

Nella stragrande maggioranza dei casi i consumatori, per svariati motivi, vengono tenuti all'oscuro circa la transgenicità (manipolazione genetica) o meno del prodotto.

Il problema della manipolazione genetica infatti, a prima vista secondario, è invece un argomento da affrontare in maniera scrupolosa in quanto le ricerche sperimentali devono essere mirate a migliorare le condizioni di vita e a risolvere i problemi senza crearne degli altri, come invece può avvenire nel caso di cui ci stiamo occupando.

La soia è altamente versatile nella produzione prima di un vastissimo numero di alimenti comprendenti anche omogeneizzati per bambini e snack di vario tipo (oltre a farine per pane, maionese, cioccolato, biscotti, salse, gelati, budini, caramelle, patatine, dolci e molti altri).

Nonostante i produttori e gli importatori di tale leguminosa manipolata neghino la probabilità di nocività del proprio prodotto, nessuno è in grado di prevedere effetti nocivi futuri sull'uomo e sull'ambiente.

Per evitare tali effetti può essere citata in primo luogo la possibilità di rendere passiva ed inutile l'assunzione dell'antibiotico Ampicillina e per quanto riguarda l'ambiente la possibilità di evitare conseguenze essenzialmente simili a ciò che in precedenza si è verificato per altre sostanze chimiche nocive il cui effetto dannoso si è manifestato dopo svariato tempo. La soia transgenica presenta un gene modificato (attraverso processi enzimatici), che la rende resistente ad uno specifico diserbante (prodotto da una stessa ditta manipolatrice) i cui residui rendono ulteriormente nociva in maniera non indifferente la leguminosa in questione.

Tutto quanto sopra esposto riteniamo che:

si renda necessaria una adeguata campagna informativa per dare ai cittadini una corretta libertà di scelta in ordine all'utilizzo di prodotti alimentari contenenti simili sostanze;

debba essere vietato il commercio di qualsiasi prodotto alimentare contenente tali sostanze che non contenga nell'etichetta una chiara indicazione della presenza di una qualche manipolazione genetica della soia.

La proposta che presentiamo è articolata su tre articoli e prevede appunto l'inserimento di norme nel nostro ordinamento giuridico ad integrazioni delle disposizioni comunitarie riguardanti la materia.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. È affidato al Ministero della sanità il compito di organizzare entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge

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una campagna di informazione sui possibili rischi della manipolazione genetica della soia (transgenicità).

Art. 2.

1. È vietata la commercializzazione in qualunque forma di prodotti alimentari contenenti soia transgenica e suoi derivati se sprovvisti della evidente dicitura OMG nella etichetta.

Art. 3.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ogni partita di prodotti destinati al commercio e sprovvisti della dicitura di cui all'articolo 2, sarà sequestrata e distrutta.

Ancona (Jesi)

Liceo Scientifico «L. da Vinci»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Maria Luisa Amici, Andrea Damato, Jacopo Lasca, Serena Micciarelli, Michele Osimani:

«Trapianto di organi» (52)

RELAZIONE

Il trapianto rappresenta oggi una valida soluzione per alcune gravi inefficienze di diversi organi del corpo umano che non sono altrimenti curabili. Il dettato costituzionale nel suo articolo 32 afferma che «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività». Una chiara ed efficace legislazione in materia di trapianti risulterebbe molto importante per questa tutela. Il nostro paese, secondo recenti statistiche, è al penultimo posto in Europa per numero di donatori di organi (vengono effettuati meno di 1/3 dei trapianti di rene richiesti, solo una metà di quelli di cuore).

Tale situazione è dovuta sia a una scarsa conoscenza del problema da parte dei potenziali donatori sia alla mancanza di efficienti strutture, sia alla arretratezza della legislazione. La legge vigente è più che ventennale (n. 644 del 1975) e la discussione delle diverse proposte avanzate per modificarla è attualmente ferma in Parlamento. Una maggiore sensibilizzazione degli italiani sull'importanza della donazione di organi, il potenziamento delle strutture ospedaliere attrezzate, una legge efficace potranno migliorare la situazione: in base a tali considerazioni si propone la seguente legge.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. In riferimento all'articolo 32 della costituzione italiana che afferma che «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività» ogni cittadino, raggiunta la maggiore età, è tenuto a dichiarare presso l'ufficio anagrafe del comune di residenza il proprio consenso o dissenso all'espianto di organi quando sia accertata la morte clinica.

2. Nel caso che la morte improvvisa colpisca individui in minore età i genitori o chi per loro, hanno l'obbligo di dichiarare tempestivamente il proprio consenso o dissenso all'espianto di organi a scopo di trapianto terapeutico.

Ascoli Piceno (Amandola)

Istituto Tecnico «E. Mattei»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Giulia Cesari, Simone Mariani, Sara Marini, Emanuela Mazzaroni, Massimo Quintili:

«Benefìci per sviluppare il turismo scolastico nei parchi» (53)

RELAZIONE

La presente proposta di legge intende promuovere e favorire il turismo nei

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parchi naturali ed in particolare modo il turismo scolastico.

La promozione di questa attività permette di incrementare le attività economiche legate al turismo ed allo stesso tempo permette un incremento delle conoscenze ed un risvolto didattico volto a favorire la conoscenza del patrimonio naturale della nazione, e la promozione del bene «ambientale» comprendente tutto il sistema naturalistico, storico, antropogeografico, artistico e culturale nelle più ampie accezioni di territori particolari come quelli delle aree protette dei parchi.

La legge prevede benefìci per le scuole che intenderanno svolgere queste attività sia con contributi «una tantum», sia con sconti sulle tariffe di trasporto tramite accordi con le ferrovie dello Stato; altri benefìci sono presenti per gli operatori turistici residenti nei parchi che promuovono pacchetti turistici integrati per le scuole.

La legge è finanziata a partire dal 1999 con prelevamento dal fondo nazionale per il turismo.

I Ministeri dell'ambiente e della pubblica istruzione emaneranno circolari applicative per organizzare le richieste e le modalità di accesso ai benefìci, in dettaglio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. La presente legge in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 394 del 1991, intende promuovere ogni attività legata al turismo nei parchi nazionali onde attuare i princìpi di valorizzare e tutela del patrimonio naturale del paese.

Art. 2.

1. La promozione del bene ambientale, inteso nella accezione più articolata, di bene naturale, geografico, antropologico, storico, artistico, culturale viene attuata favorendo la conoscenza, da parte delle nuove generazioni scolastiche, dei parchi nazionali italiani ricchi dei più svariati e vari beni ambientali suddetti.

Art. 3.

1. Sono previsti benefìci nella forma della partecipazione finanziaria «una tantum» per ogni uscita nei parchi nazionali predisposta dalle scuole italiane, di almeno quattro giorni che prevedono pernottamento e soggiorno nei centri dei parchi nazionali.

2. Le ferrovie dello Stato, con intese da sottoscrivere con i Ministeri dell'ambiente e della pubblica istruzione, coordineranno i trasporti verso e da i centri interessati dei parchi con tariffe fortemente agevolate.

3. Per gli operatori turistici dei centri dei parchi nazionali che predisporranno pacchetti agevolati per le scuole per le finalità della presente legge sono disposti sconti fiscali per detrazione degli utili su tali iniziative del 60 per cento.

Art. 4.

1. I Ministri dell'ambiente e della pubblica istruzione provvederanno ad emanare circolari applicative entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. A tal fine è istituita la commissione nazionale interministeriale per lo sviluppo turistico-culturale composta da tre più tre membri designati da ciascun ministero.

Art. 5.

1. Agli oneri derivati dall'attuazione della presente legge per gli anni 1998-1999-2000 si provvede mediante corrispondente

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riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali».

2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.

Macerata (Civitanova Marche)

Liceo Socio Psico Pedagogico «Stella Maris»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Chiara Annibali, Francesca Cartechini, Sara Gaetani, Daniela Lelli, Cinzia Orazi:

«Riconoscimento delle scuole pubbliche paritarie» (54)

RELAZIONE

L'articolo 33, comma 3, della nostra Costituzione prescrive che «Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione senza oneri per lo Stato».

Il testo costituzionale parla di «istituzione» di scuole e non di «gestione».

L'espressione «senza oneri per lo Stato» deve pertanto essere interpretata in modo più estensivo e ciò è testimoniato dalle dichiarazioni degli stessi legislatori costituenti.

Il liberale Corbino ai democristiani Gonella e Gronchi, che gli contestavano quel comma come discriminatorio ed ingiusto, fece questa dichiarazione riportata nei verbali degli atti dell'Assemblea Costituente: «Noi non diciamo che lo Stato non potrà mai intervenire a favore degli istituti privati; diciamo solo che nessun istituto privato potrà sorgere con il diritto di avere aiuti da parte dello Stato. Ma una volta sorto, nulla potrà impedire che lo Stato intervenga in suo favore». Partendo da tali premesse il presente progetto di legge intende precisare e ribadire, anche nel campo della pubblica istruzione, ciò che in altri settori di attività della pubblica amministrazione è stato concettualmente superato mediante interventi legislativi: pubblico non è soltanto ciò che è statale, ma tutto ciò che risponde a un diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione.

La scuola non statale, cioè a gestione privata, si pone pertanto come scuola autenticamente pubblica, cioè volta ad offrire a tutti i cittadini e alle loro famiglie l'educazione e la cultura ritenute più rispondenti ai loro progetti educativi. La scelta educativa spetta a loro, non allo Stato che invece ha il compito di assicurare a tutti l'attuazione di questo insopprimibile diritto. L'intervento statale quindi non è da destinarsi alla scuola, che sorge per iniziativa privata sulla base di un progetto educativo, ma ai genitori che hanno il diritto, concesso dalla nostra Costituzione, di scegliere per i propri figli l'impostazione educativa più rispondente alle loro aspettative.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il valore e il carattere di servizio pubblico delle iniziative di istruzione e formazione, promosse da enti e privati, che corrispondono alle norme generali sull'istruzione e sulla formazione.

2. Le istituzioni scolastiche e formative non statali, la cui offerta formativa è caratterizzata dai livelli di qualità ed efficacia individuati all'articolo 2, sono ammessi a far parte del servizio pubblico dell'istruzione e della formazione assumendo la definizione di «scuole pubbliche paritarie», con conseguente idoneità a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione della complessiva offerta formativa, statale

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e non statale, sono sostenuti dalle istituzioni scolastiche e formative con risorse proprie, con le risorse iscritte nel bilancio dello Stato e con risorse comunitarie.

Art. 2.

1. Nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e della piena libertà delle istituzioni scolastiche non statali, l'offerta formativa di cui all'articolo 1, coerente con i valori della Costituzione, è caratterizzata da livelli di qualità ed efficacia adeguati al conseguimento del successo formativo.

2. Nelle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 2, l'offerta formativa viene attuata garantendo: spazi, sedi, strutture adeguate; fini ed ordinamenti coerenti con gli obiettivi generali del servizio pubblico dell'istruzione e della formazione professionale; l'accoglienza di chiunque richiede di iscriversi accettando il progetto educativo, compresi gli alunni e gli studenti portatori di handicap; idonea qualificazione professionale dei dirigenti, dei docenti e dei formatori nell'accettazione della identità culturale ed educativa dell'istruzione; organizzazione improntata ai princìpi della democrazia e della partecipazione attraverso l'utilizzo degli organi collegiali di istituto in conformità alla legislazione vigente anche ai fini della gestione delle risorse pubbliche; disponibilità a possibili collaborazioni a progetti per l'integrazione dell'offerta formativa sul territorio; trasparenza e pubblicità di gestione e di bilancio garantiti anche mediante controlli amministrativi.

3. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono con appositi regolamenti le modalità per l'accertamento dell'originario possesso e della permanenza dei requisiti di cui al comma 2 ai fini dell'inserimento nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione.

Art. 3.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato determina ed attua interventi iscritti negli annuali capitoli di bilancio, finalizzati ad integrare la copertura degli oneri sostenuti dai genitori per le rette, in misura pari al costo-alunno di scuola statale di uguale livello in favore dei genitori dei bambini e dei giovani in età scolare e prescolare a partire dal terzo anno di età, ivi compresi i genitori degli alunni che abbiano completato la scuola dell'obbligo e intendano proseguire negli studi o nella formazione degli istituti paritari di cui al comma 2 dell'articolo 1.

2. Al fine di intervenire a favore di tutte le famiglie degli alunni in età scolare e prescolare per la copertura dei costi sostenuti per l'acquisto di libri di testo e di sussidi didattici di uso personale, i relativi oneri documentati non coperti da altri interventi costituiscono detrazione d'imposta in misura non superiore a lire 500.000 annue indicizzate.

3. Le somme destinate agli alunni delle scuole paritarie sono accreditate presso le scuole stesse che attestano la frequenza degli alunni entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno.

Pesaro (Fossombrone)

Istituto Tecnico Commerciale Statale «Donati»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Elisa Mariani, Elisa Marinelli, Katia Piersanti, Marika Romiti, Daniele Spadoni:

«Modifiche degli articoli 68 e 69 della Costituzione» (55)

RELAZIONE

Si intendono eliminare quelle immunità parlamentari che negli ultimi anni

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vengono sempre più sentite dall'opinione pubblica come fonti di discriminazione fra i membri del Parlamento e i normali cittadini. In particolare, si vuole che i deputati e senatori siano sottoposti alle stesse limitazioni della libertà personale, dell'inviolabilità del domicilio, della segretezza della corrispondenza previste per i cittadini (ex articoli 13 e seguenti della Costituzione).

D'altra parte, si ritiene opportuno mantenere quelle immunità che permettono ai parlamentari, all'interno della Camera, di esprimere liberamente il proprio pensiero nell'esercizio delle proprie funzioni, senza timore di essere puniti per questo, e di poter votare in piena libertà di coscienza secondo il proprio convincimento.

Ogni membro delle Camere riceve una lauta indennità ed è tenuto a svolgere la propria importante funzione in maniera seria e corretta. Invero, la condotta dei parlamentari non costituisce un buon esempio per i cittadini: sono spesso assenti e, quando sono presenti in aula, sono distratti dalla lettura di giornali o sono tutti presi a comunicare con l'esterno tramite i propri telefoni cellulari, o qualche volta ad azzuffarsi.

Questi comportamenti inaccettabili sia nel mondo della scuola, che in quello del lavoro sono ancora più gravi pertanto in Parlamento. In caso di violazioni dei doveri di serietà e correttezza i parlamentari vanno puniti con forti decurtazioni dell'indennità fino ad arrivare alla sanzione più grave, ossia alla decadenza dal mandato. Si propone di istituire una commissione disciplinare presieduta dal Presidente di una Camera e composta da cittadini che operano nel mondo del lavoro; essi, in quanto tali, sono tenuti ad essere puntuali e ad adempiere con regolarità i propri impegni; le stesse regole devono pertanto valere ancora di più per i nostri rappresentanti in Parlamento.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Si abroga il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

2. All'articolo 69 della Costituzione, aggiungere i seguenti commi:

2. I parlamentari devono svolgere le proprie funzioni con serietà e coscienza dell'alto compito istituzionale. In caso contrario sono sottoposti a sanzioni disciplinari quali: la multa, la sospensione dalle funzioni e dall'indennità, la decadenza dal mandato. Le norme disciplinari sono prestabilite dalla legge.

3. Le sanzioni sono irrogate dalla commissione disciplinare dopo aver preliminarmente contestato l'addebito al parlamentare e averlo convocato per consentirgli di difendersi.

4. La commissione disciplinare è composta dal Presidente della Camera alla quale il parlamentare appartiene e da sei cittadini tratti a sorte da un elenco di quaranta persone aventi i requisiti per l'eleggibilità alla Camera dei Senatori e appartenenti alle categorie professionali dei lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti e imprenditori. Tale elenco è compilato ogni cinque anni di concerto dai Presidenti delle due Camere.

MOLISE

Campobasso (Bojano)

Istituto Magistrale

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Monia Armenti, Carmen D'Amico, Stefania Di Ciero, Karolina Matkowska, Lara Scinocca:

«Diritto di voto ai sedicenni» (56)

RELAZIONE

Attualmente il diritto di voto è attribuito a coloro i quali hanno raggiunto il diciottesimo anno di età. Essendo la nostra una società nella quale i giovani

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costituiscono una parte fondamentale, sarebbe opportuno che questi prendessero parte attivamente alla vita politica ancor prima di aver compiuto il diciottesimo anno di età. Ciò contribuirebbe a modificare il nostro sistema elettorale, politico e sociale che, attualmente, è poco attento e vicino alle esigenze giovanili. È nota, infatti, la quasi totale indifferenza dei giovanissimi nei confronti della politica; invece, estendendo il diritto di voto a coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, si potrebbe sollecitare un maggiore interesse ed una maggiore partecipazione all'attività politica in quanto sarebbe affidato ai giovani, in maniera più coinvolgente, la possibilità di scegliere coloro i quali rappresenteranno concretamente anche le loro aspettative.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. La legge garantisce il diritto di voto a tutti i cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età. Il voto è libero, personale, segreto ed uguale.

2. I cittadini elettori hanno il dovere, e non solo civico, di partecipare attivamente alle votazioni.

3. Le attuali limitazioni al diritto di voto (incapacità civile, sentenza penale irrevocabile, indegnità morale, eccetera) vanno estese anche ai neo-elettori.

Isernia I.T.C.G. «Enrico Fermi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

De Benedictis, De Filippis, Fantini, Iannotta, Marracino:

«Rilevamento dell'inquinamento atmosferico» (57)

RELAZIONE

La tutela, valorizzazione, conservazione e recupero dell'ambiente può efficacemente conseguirsi non solo promuovendo iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze e alle problematiche ambientali ma altresì coinvolgendo attivamente e proficuamente le istituzioni scolastiche che possono fungere da supporto agli organi istituzionalmente competenti a dettare provvedimenti per la difesa dell'ambiente.

La proposta di legge in esame intende in particolare consentire alle amministrazioni provinciali di avvalersi, per l'esecuzione delle operazioni di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e catasto di tutti gli scarichi nei corpi idrici, anche delle istituzioni scolastiche superiori ad indirizzo tecnico oltreché degli uffici istituiti e laboratori previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente. Si prevede infine che le stesse amministrazioni provinciali provvedano al finanziamento occorrente per dotare le scuole delle attrezzature e laboratori necessari per l'effettuazione dei rilievi di cui sopra.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Le amministrazioni provinciali, per l'attuazione del servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 13 luglio 1966, n. 615 (Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico), si avvalgono anche dell'opera delle scuole secondarie superiori ad indirizzo tecnico situate nel territorio della provincia.

2. Per la effettuazione dei compiti di cui all'articolo 8 lettera a) della legge 24 dicembre 1979, n. 650 (effettuazione del catasto di tutti gli scarichi, pubblici e privati, nei corpi d'acqua superficiali), integrativa e modificativa delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976,

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n. 319 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento. Le province si avvalgono anche dell'opera delle scuole secondarie superiori ad indirizzo tecnico ubicate nel territorio provinciale.

3. Le stesse amministrazioni provinciali provvedono al finanziamento necessario alla dotazione delle attrezzature per l'esperimento dei compiti di rilevazione di cui sopra.

Alessandria (Valenza Po)

Istituto Tecnico Commerciale «C. Noè»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Stefano Grassi, Rosalia Marino, Marco Pedron, Michele Franco Raselli, Sarah Richetti:

«Norme a tutela della sicurezza nella circolazione stradale» (58)

RELAZIONE

I frequenti incidenti nei quali sono coinvolti soprattutto giovani alla guida di ciclomotori rendono necessarie rapide soluzioni di natura legislativa.

Per migliorare la situazione del traffico si propone l'obbligatorietà di un corso al quale devono accedere tutti coloro che sono in possesso di ciclomotori di cilindrata non superiore a 50 cc.

Conseguentemente si ritiene opportuno o modificare l'articolo 116 del nuovo codice della strada oppure aggiungere gli articoli proposti come articoli 116-ter, quater, quinquies, sexies anche per una migliore attuazione dei princìpi costituzionali della tutela dell'ambiente (articolo 9), della libertà e sicurezza nella circolazione (articolo 16), della tutela della salute e della incolumità fisica (articolo 32).

Il provvedimento che proponiamo mira alla formazione nei giovani di una maggiore coscienza per un adeguato uso della strada nel rispetto delle norme di sicurezza.

Si rileva, inoltre, che a livello educativo i corsi proposti otterranno sicuramente ottimi risultati nell'accrescere il senso di responsabilità e nel ridurre comportamenti ed atteggiamenti negativi e pericolosi.

Per frequentare i corsi obbligatori si propone, nel rispetto del principio del pluralismo democratico, l'utilizzo di strutture pubbliche (scuole) che agiranno nell'ambito della loro autonomia o private (scuole guida).

La tutela degli interessi collettivi giustifica il finanziamento da parte dello Stato. Con le sanzioni solo amministrative si vuole evitare un'eccessiva penalizzazione in considerazione della fascia d'età solitamente interessata.

Si auspica che tale proposta di legge venga presa seriamente in esame per integrare le norme vigenti attualmente in uso che riteniamo non ancora sufficientemente adeguate in materia.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. È fatto obbligo a chiunque intenda guidare un ciclomotore di cilindrata non superiore a 50 c.c. di frequentare un corso di educazione stradale.

2. Il rilascio dell'attestato di frequenza del corso sarà subordinato al superamento di una prova finale di verifica delle conoscenze fondamentali del codice della strada.

Art. 2.

1. I conducenti di ciclomotori che risultino già in possesso di una patente di guida sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo precedente.

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Art. 3.

1. I corsi di cui all'articolo 1 possono essere organizzati dalle scuole secondarie di primo e di secondo grado in orario extrascolastico.

2. Ci si potrà avvalere di personale competente appartenente ai corpi di polizia municipale o all'ufficio della motorizzazione civile.

3. Per la copertura dei costi, le scuole potranno utilizzare i finanziamenti appositamente previsti dallo Stato.

Art. 4.

1. È lasciata facoltà a chiunque di rivolgersi alle scuole guida abilitate al rilascio dell'attestato.

Art. 5.

1. A decorrere dal 1o gennaio 1999, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2.000.000.

2. Nel caso di più violazioni si procederà anche al fermo amministrativo del veicolo per un mese.

3. Chiunque guidi il ciclomotore senza essere munito dell'attestato, pur avendolo conseguito, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 58.750 a lire 235.000.

Asti Istituto Tecnico Industriale Statale «A. Artom»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Diego Bovio, Daniele Di Gennaro, Matteo Ratto, Stefano Sarzi Amadè, Federico Vignale:

«Norme sulla rappresentanza studentesca» (59)

RELAZIONE

Proposta per aumentare nelle scuole secondarie di secondo grado il potere autogestionale e la partecipazione degli studenti alla gestione delle scuole.

Questa proposta prevede di aumentare il numero e la partecipazione dei rappresentanti degli studenti di ogni scuola, nei consigli di istituto, perché collaborando con i rappresentanti dei docenti, dei genitori, del personale non docente ed il preside, gli studenti si rendano protagonisti attivi della progettazione e dello svolgimento delle attività della scuola.

L'obiettivo è quello di arrivare ad avere una scuola più aperta alle nuove problematiche dei giovani, che riconosca la centralità dello studente nella scuola e della scuola nella società.

Il consiglio di classe è l'organo collegiale che permette una più diretta partecipazione degli studenti, per cui occorre favorire e promuovere il ruolo dei due rappresentanti di classe alle riunioni di questo organo.

I rappresentanti di classe, sin dall'inizio dell'anno scolastico, dovrebbero essere coinvolti nelle riunioni del consiglio di classe per la programmazione delle attività didattiche e delle attività extracurricolari (per esempio educazione alla salute, cineforum, incontri con esperti esterni, gite).

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, viene aumentato da tre a sei il numero degli studenti presenti nei consigli di istituto, per le scuole con meno di 500 allievi, mentre per le scuole con più di 500 allievi il numero è aumentato da quattro a otto per raggiungere la parità con i rappresentanti dei docenti.

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Art. 2.

1. I rappresentanti di classe devono partecipare sin dall'inizio di ogni anno scolastico ai consigli di classe dove si programmano le attività curricolari, extrascolastiche, interscolastiche ed extracurricolari.

Art. 3.

1. Il consiglio di classe può operare a partire dall'inizio dell'anno scolastico per le sue competenze, con i rappresentanti degli studenti e dei genitori eletti nell'anno precedente, i quali resteranno in carica fino alla nuova elezione. v

Biella (Cossato)

Liceo Scientifico «Avogadro»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Manuela Caucino, Elena Cerino Ardin, Claudia Grosso, Pamela Panaro, Silvia Pizzico:

«Agevolazioni in materia di trasporto per gli anziani residenti in zone montane» (60)

RELAZIONE

Sicuramente siete a conoscenza delle agevolazioni offerte alle persone con età superiore ai 65 anni, residenti nelle città, in materia di trasporti.

Queste persone infatti possono usufruire di sconti sulle vie ferroviarie e tranviarie (esempio: carta d'argento). Tali servizi tuttavia non sono presenti in alcuni comuni come quelli di montagna.

Molto spesso gli anziani che vivono nei suddetti comuni si trovano a dover affrontare problemi di trasporto dovuti al fatto che molti non hanno più la patente e devono dipendere da altri.

Proponiamo quindi i seguenti articoli per estendere le agevolazioni anche agli anziani residenti nei comuni montani.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. La presente legge stabilisce agevolazioni per le persone con età maggiore di sessantacinque anni residenti nei comuni montani. Siano oggetto di tali agevolazioni gli autobus e i treni.

2. Entro sedici mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni non ancora interessati da queste agevolazioni dovranno garantirle o con l'organizzazione di particolari servizi di trasporto o con l'introduzione di tessere; i comuni montani possono delegare per tali organizzazioni le comunità montane, come già avviene per altri servizi.

3. Le comunità montane possono stipulare convenzioni con i comuni interessati per estendere il suddetto servizio anche ai territori limitrofi non compresi nelle comunità montane.

4. La giunta regionale assegnerà annualmente alle comunità montane o ai comuni interessati i fondi necessari per l'espletamento del servizio.

5. Anche le stesse comunità montane pur non delegate, possono offrire propri contributi per l'organizzazione e il miglioramento di questo tipo di servizio.

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Cuneo (Bra)

Liceo Scientifico «G. Giolitti»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Christian Damasco, Denise Fazzone, Federica Rocco, Simona Sola, Igor Stas|fk:

«Recupero e riabilitazione dei minorenni che compiono reati nei confronti di opere pubbliche o private» (61)

RELAZIONE

Sono all'ordine del giorno i casi di atti di vandalismo contro il patrimonio pubblico o privato, compiuti da minorenni. Si tratta di un annoso problema che, fino ad oggi, a parere nostro non ha trovato adeguato riscontro in provvedimenti legislativi.

La nostra proposta è semplice e chiara: si pone come obiettivo la mobilitazione dell'opinione pubblica su tale problema e propone una soluzione rieducativa. Il nostro tentativo, dunque, è volto a far sì che lo Stato non colpisca i rei solo con sanzioni pecuniarie onerose, ma punisca anche con l'obbligo a svolgere un lavoro socialmente utile nel campo dei servizi alla persona. In questo modo il minore si troverà a dover svolgere compiti che lo responsabilizzeranno e lo renderanno più maturo integrandolo nella società.

La durata di tali attività, che dovranno essere svolte nei week-end e nelle ore libere da impegni scolastici o lavorativi, sarà comminata in proporzione dell'entità del danno causato.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Il minore, dal dodicesimo anno di età, provata la sua colpevolezza per reati contro il patrimonio pubblico o privato, deve prestare servizi socialmente utili con scopo educativo.

2. Il giudice, valutata la gravità del danno compiuto e considerata l'età del minore, ha il compito di stabilire, oltre il risarcimento dei danni arrecati (articolo 185 codice penale), l'entità del servizio sociale da prestare. Tale decisione dovrà essere presa previa consultazione dei genitori o di chi ne fa le veci, e dell'istituzione scolastica che il minore eventualmente frequenta.

3. I comuni debbono redigere ogni anno e trasmettere all'autorità giudiziaria un elenco di lavori socialmente utili e degli enti ad essi predisposti, nel campo dei servizi alla persona, ai quali il giudice dovrà riferirsi nei comminare la punizione riabilitativa.

4. Il servizio dovrà essere prestato fuori dagli orari scolastici e dagli impegni ad esso attinenti, e sotto diretto controllo degli enti che aderiscono.

Novara (Arona)

Liceo Scientifico «E. Fermi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Luca Bindella, Chiara Di Piano, Francesca Musilli, Paola Pastore, Jonathan Spinoni:

«Istituzione di aree verdi» (62)

RELAZIONE

Le parole dell'articolo 9 della Costituzione garantiscono la tutela dei beni culturali ed ambientali, rassicurandoci sulla vigile attenzione dello Stato in questo campo.

Consapevoli che una partecipazione diretta può realizzare meglio gli obiettivi che la Costituzione si pone, rendendo la difesa dell'ambiente attiva, reale e non solo una formula poetica, vogliamo entrare



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nel coro del grande impegno ecologico, rivolgendo la nostra attenzione all'abitante della natura che ci sta più a cuore: l'albero. Abbiamo fatto nostre le parole di un grande poeta Kalil Gibran, il quale afferma che se un albero potesse scrivere la sua biografia, essa non sarebbe diversa dalla storia di un popolo. Come l'albero ogni anno disegna un cerchio nel tronco per documentare il cielo della sua vita così l'uomo segna la sua storia con il suo pensiero e le sue azioni. Eppure, malgrado questa somiglianza con gli uomini, agli alberi è riservato sempre meno spazio, meno attenzione, sono considerati solo presenze decorative.

Per impedire che queste creature, che condividono con noi lo spazio terrestre, non diventino estranei alla nostra conoscenza diretta e alla nostra sensibilità proponiamo una legge che prescriva la messa a dimora di un albero alla nascita di ogni bambino. ARTICOLATO

Art. 1.

1. Ogni Comune è tenuto a scegliere, all'interno del proprio territorio, un'area che possa ospitare gli alberi e che, attuandosi nel tempo come ambiente di pubblica utilità, testimoni l'impegno dei cittadini in difesa dell'ambiente.

Ad esempio: un viale, un parco, un giardino pubblico, il cortile di una scuola, di un'ospedale.

2. Il Ministero della pubblica istruzione dovrà avviare progetti scolastici finalizzati ad una didattica sempre più vicina all'ambiente, non solo come conoscenza, ma anche come prospettiva di future attività. In questo modo nella scuola si formerà una autentica comsapevolezza dei problemi dell'ambiente, presupposto indispensabile per la prevenzione degli attuali danni ecologici, spesso sottovalutati.

3. Il Ministero della pubblica istruzione è invitato a promuovere idonee iniziative per diffondere tra i giovani il valore simbolico dell'albero, presente in tutte le religioni, come elemento finalizzato a creare la dimensione morale della pace, della dignità dell'uomo, del rispetto dell'ambiente, in una società che, al contrario, si pone solo lo sfruttamento delle risorse della terra.

Torino Liceo Scientifico Statale «Giordano Bruno»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Stefano Bagnale, Giuliano Baldin, Andrea Baravaglio, Enrico Carraturo, Luca Coccato, Valentina Cosentino, Dario Cracco, Jonatha Falco, Marco Galli, Alessandro Genovese, Francesco Gioia, Veruska Lo Monte, Gabriele Manzo, Gabriele Monacis, Massimo Oddo, Vincenzo Patti, Rosario Princi, Elisa Pucci, Sonia Pupo, Raffaele Racca, Marco Romanoni, Roberto Rosso, Valentina Triggiani, Daniele Trocino, Alessia Valmorbida, Andrea Viola:

«Norme per l'istituzione di una consulta giovanile nei consigli comunali» (63)

RELAZIONE

La presente proposta di legge nasce dalla considerazione di quanto oggi sia diffusa, e continui a crescere, la disaffezione dei cittadini nei confronti dello Stato e della vita politica. In questo processo sono particolarmente coinvolti i giovani, per molteplici motivi. Innanzitutto poiché essi si sentono esclusi dalla vita politica e vedono trascurate le loro richieste di risoluzione dei problemi che li riguardano, o ricevono comunque risposte che ritengono inadeguate; in secondo

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luogo in quanto la mancanza di un'informazione mirata, anche da parte della scuola, aumenta il senso di disorientamento e di estraneità. Pertanto la loro capacità di ascolto e di giudizio sui fatti della realtà che li circonda diventa sempre più superficiale. D'altra parte sappiamo che nei giovani è vivo il desiderio di essere coinvolti nella vita pubblica e di parteciparvi attivamente, e pensiamo che essi potrebbero portarvi un contributo importante.

La presente proposta di legge vuole offrire ai giovani la possibilità di portare tale contibuto e di realizzare tale desiderio, con l'istituzione di un loro organo di rappresentanza all'interno di ciasun consiglio comunale, come è già stato sperimentato in alcuni comuni del nostro paese, quali, ad esempio, quello di Torino, che ha istituito una consulta giovanile fin dal 1979. Il fatto che non sempre questi esperimenti abbiano avuto un esito positivo, ci ha incoraggiato a cercare di riformulare le disposizioni che li hanno istituiti.

La scelta di inquadrare questo organo di rappresentanza giovanile in un contesto comune è il risultato di un'attenta valutazione delle caratteristiche di questo ente locale: esso è infatti l'ordinamento politico più vicino all'esperienza del cittadino e più di ogni altro consente una partecipazione diretta.

Inoltre, tale proposta potrebbe costituire un apporto significativo al processo di trasformazione, già iniziato con la legge n. 142 del 1990, degli enti locali, in applicazione ai princìpi costituzionali di democrazia e di decentramento, facendo in modo che il comune sia più preparato ad adempiere a funzioni sempre più ampie, a recepire i bisogni della collettività e a soddisfarli. Questa nostra proposta intende appunto inserirsi in tale contesto di adeguamento alla realtà e alle esigenze della popolazione, interessandosi a quella parte di essa - i giovani - che è più difficilmente raggiungibile.

ARTICOLATO

Art. 1.

(Definizione).

1. È istituito un organo di rappresentanza dei giovani denominato consulta giovanile, che opera presso i consigli comunali di ciascun comune della Repubblica in cui sia possibile costituire almeno due liste elettorali.

2. Scopo della consulta è favorire la rappresentanza e la partecipazione dei giovani alle iniziative civiche e legislative del Comune di residenza.

3. Ad essa sono attribuiti poteri consultivi e propositivi verso il consiglio comunale.

4. È facoltà di ogni singolo eletto prendere parte alle riunioni degli organismi comunali facendosi portavoce delle problematiche di propria competenza.

I consiglieri comunali e i membri della giunta possono prendere parte alle riunioni della consulta.

Art. 2.

(Composizione e funzioni della consulta).

1. La consulta giovanile è composta da cittadini di età compresa tra 14 e i 25 anni; il numero dei membri deve essere pari alla metà dei consiglieri comunali presenti all'interno di ogni comune.

2. La consulta è presieduta da un membro dell'assemblea, eletto a maggioranza assoluta dalla stessa nel corso della seduta di insediamento. Nell'ipotesi che tale maggioranza non fosse raggiunta nel corso della prima elezione, sono previste in immediata successione ulteriori votazioni di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti nella prima votazione. Il presidente, su indicazione della consulta, definisce, l'ordine del giorno, stabilisce il calendario delle riunioni dell'assemblea, prevedendo tra queste due incontri annuali con i rappresentanti del consiglio comunale e della giunta, incaricati di riportare nelle sedi

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decisionali eventuali proposte della consulta; inoltre garantisce l'ordine degli interventi durante la discussione. 3. Nel corso della prima seduta viene eletto un segretario avente il compito di redigere il verbale delle riunioni, che dovrà essere approvato dalla consulta.

4. Nel corso della prima seduta vengono definiti i raggruppamenti di lista a cui aderiscono i consiglieri eletti.

5. Nel corso della prima seduta la consulta stabilisce le modalità con cui rendere possibili i contatti con i giovani del comune. 6. La consulta ha la facoltà di organizzare al suo interno delle commissioni referenti o d'inchiesta.

7. Tutti gli organismi della consulta sono revocabili e sostituibili qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei membri della consulta.

Art. 3.

(Modalità di elezione).

1. Le elezioni si svolgono ogni quattro anni con sistema proporzionale, indipendentemente dalle scadenze elettorali del consiglio comunale. Sono eleggibili, conformemente all'articolo 2 comma 1, tutti i candidati di età compresa tra i 14 e i 21 anni. Hanno diritto al voto tutti i cittadini di età compresa tra i 14 e i 25 anni.

2. Le prime elezioni si terranno dopo sei mesi dalla data di pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Le elezioni sono precedute da una fase di presentazione delle candidature e di propaganda svolte nel mese precedente le votazioni.

4. I candidati alla carica di consiglieri devono appartenere ad una lista elettorale comprendente un numero di candidati non superiore al numero di rappresentanti da eleggere.

5. I candidati delle liste sono divisi in due fasce d'età: dai 14 ai 17 anni e dai 18 ai 25 anni; in ogni lista nessuna delle due fasce deve essere inferiore al 40 per cento del totale dei candidati.

6. Devono essere presentate non meno di due liste di candidati, ciascuna delle quali riporta il programma proposto dai membri della lista stessa. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da tutti i candidati e da un numero di elettori pari al doppio dei candidati stessi.

7 Le liste devono essere presentate nelle sedi comunali entro e non oltre un mese dalla data delle elezioni, per la pubblicazione delle stesse e per la verifica della loro validità.

8. Le operazioni di voto si svolgono nell'arco di un solo giorno feriale con le seguenti modalità:

a) presso le scuole frequentate dagli elettori (medie inferiori e superiori e università), nel regolare orario scolastico; b) presso le sedi delle circoscrizioni o dei quartieri, dalle ore 8 alle ore 20.

La predisposizione dei seggi avverrà nel seguente modo:

a) nelle scuole gli scrutatori e i segretari verranno scelti tra gli studenti; il presidente sarà un docente, o uno studente maggiorenne;

b) presso le circoscrizioni o i quartieri ci si atterrà alle disposizioni previste dalle «Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione - 1997».

9. La votazione avviene apponendo sull'apposita scheda un segno sul simbolo o numero relativo alla lista prescelta; è possibile altresì esprimere un massimo di tre preferenze fra i candidati della lista scrivendone i nomi od il numero di lista negli appositi spazi.

10. I seggi della consulta vengono attribuiti alle varie liste in proporzione ai voti ottenuti (vedi articolo 3, comma 1). Sono proclamati eletti membri della consulta i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

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Art. 4.

(Modalità di riunione della consulta).

1. La consulta si riunisce in un locale fornito dal comune, possibilmente all'interno della sede municipale.

2. La prima seduta deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. Durante tale seduta, ed eventualmente in altre immediatamente successive, vengono svolte le operazioni di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5.

3. Le successive riunioni sono regolate in base all'articolo 2, comma 2; è possibile indire sedute straordinarie su richiesta di almeno un quinto dei membri della consulta o del consiglio comunale.

Art. 5.

(Obblighi del consiglio comunale e della giunta nei confronti della consulta).

1. Il consiglio comunale e la giunta sono tenuti entro un mese dal momento di insediamento della consulta a predisporre gli organismi necessari per mantenere i contatti con la stessa, qualora già non esistessero.

2. Gli organismi indicati nel comma precedente devono riferire al consiglio comunale e alla giunta le richieste, le proposte e le iniziative di legge elaborate dalla consulta; devono altresì riferire a quest'ultima le iniziative del consiglio comunale e della giunta.

3. Il consiglio comunale è tenuto ad esaminare, eventualmente emendare e votare le iniziative di legge proposte dalla consulta.

4. Il comune rende disponibile alla consulta un locale per le riunioni, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.

5. Il consiglio comunale deve pubblicizzare le iniziative della consulta di fronte alla cittadinanza:

a) attraverso pubblicazioni periodiche curate dal comune e dalla consulta, distribuite gratuitamente alla popolazione tramite il servizio postale ed all'interno delle scuole e delle circoscrizioni o dei quartieri cittadini;

b) tramite il servizio pubblico televisivo e radiofonico, soprattutto in occasione delle elezioni della consulta.

6. Il comune allestisce presso le circoscrizioni o i quartieri cittadini i seggi elettorali in occasione delle elezioni della consulta e cura la raccolta, la verifica di regolarità, l'elaborazione e la pubblicazione dei risultati elettorali.

Vercelli (Borgosesia)

Liceo scientifico statale «G. Ferrari»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Lara Baduena, Giuseppina Carbone, Annalisa Coviello, Matteo Fabbri, Lara Rondi:

«Introduzione di una patente di guida per motocicli» (64)

RELAZIONE

Molti incidenti sulle strade sono causati dalla negligenza dei conducenti di autoveicoli e di motocicli. Riteniamo quindi opportuno che chiunque si ponga alla guida di un mezzo debba avere una buona conoscenza del codice stradale.

Questo discorso è rivolto in particolare ai conducenti di motocicli. Si richiede oltre a tale conoscenza delle norme stradali, una conoscenza specifica del motore, anche di bassa cilindrata. Il «motorino», mezzo molto pratico, ambìto dai più giovani e ormai molto diffuso nel nostro paese, potrà essere guidato a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età, solo da chi sarà in possesso di tale

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patente. Questa verrà rilasciata al termine di un corso di guida tenuto dalla polizia stradale o da insegnanti di scuola guida, nelle scuole e in orario pomeridiano. Per venire incontro alle esigenze dei più giovani il corso sarà gratuito. Si dovrà sostenere solo una spesa non molto elevata al momento dell'esame. Per dimostrare di avere assimilato quelle nozioni basilari richieste, verrà sostenuto un esame teorico e uno pratico.

Data la presenza di molte varietà di motocicli, la patente verrà contrassegnata da una lettera A, B o C in base alla categoria di appartenenza del motociclo. La patente C sarà comprensiva delle altre due categorie. Per cercare di limitare l'abitudine diffusa di possedere motorini, definiti «truccati», sono previste sanzioni di 50.000 lire per i motorini non in regola. La stessa cifra è prevista per coloro che fossero sorpresi alla guida senza tale patente. In questo caso sarà obbligatorio, per continuare a guidare, sostenere l'esame. Il nostro intento è quello di responsabilizzare maggiormente i conducenti di motocicli al fine di limitare i rischi di incidenti che possono compromettere l'incolumità del conducente stesso o di estranei.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. La presente proposta, volta ad evitare atteggiamenti scorretti sulle strade che possono mettere a rischio l'incolumità degli stessi conducenti e di altre persone, prevede l'introduzione di una patente di guida per motocicli, anche di bassa cilindrata. La patente verrà contrassegnata dalle lettere A, B e C in base alla categoria di appartenenza del motociclo:

a) la categoria A comprende i motocicli con una cilindrata inclusa tra 50 e 125;

b) la categoria B comprende i motocicli con una cilindrata inclusa tra 150 e 600;

c) la categoria C comprende motocicli con una cilindrata oltre 600. Questa categoria è comprensiva di A e B,

Art. 2.

1. Il certificato (patente) verrà rilasciato solo dopo il superamento di un esame al termine di un corso di preparazione:

a) coloro che fossero già in possesso di una patente di guida per autoveicoli, non dovranno sostenere un nuovo esame per motocicli;

b) coloro che fossero in possesso della nuova patente di guida per motocicli, per poter condurre autoveicoli dovranno sostenere un esame di teoria (in particolare verterà sulla teoria del motore) e di pratica;

c) per passare da una patente A a una patente B o C si dovrà sostenere un nuovo esame che richiederà una spesa minore solo presentando il certificato di patente precedente.

Art. 3.

1. Il corso di guida sarà tenuto gratuitamente nelle scuole in orario pomeridiano o in apposite strutture da insegnanti abilitati o dalla polizia stradale. L'esame finale sarà suddiviso in due prove, una teorica che verterà sulla conoscenza del motore e del codice stradale, e una pratica all'interno di appositi circuiti. La spesa per l'esame sarà contenuta.

Art. 4.

1. Allegato alla prima patente di guida verrà rilasciato un numero di targa personale che deve essere mantenuto anche al cambio del mezzo.

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Art. 5.

1. Sono previste sanzioni pecuniarie per i trasgressori di lati leggi:

a) coloro che verranno sorpresi alla guida di un motociclo «truccato», non in regola, dovranno pagare una multa di 50.000 lire. Il motociclo verrà immediatamente sequestrato e portato in un'officina meccanica, dove verrà reso conforme alle leggi di circolazione. Tutte le spese di risistemazione saranno a carico del conducente;

b) coloro che verranno sorpresi alla guida di un motociclo senza la patente, saranno costretti a pagare una multa di lire 25.000 in caso di dimenticanza, che ammonterà a lire 50.000 se il conducente non risulta possessore di tale patente. In questo caso il mezzo verrà sequestrato e rilasciato solo dopo il superamento da parte del conducente dell'esame, pagando un contributo di risarcimento;

c) coloro che verranno sorpresi alla guida di un motociclo senza casco omologato, dovranno pagare un multa di lire 30.000.

Verbania

Istituto «Santa Maria»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Mirella Andreoli, Edoardo Didero, Luca Falciola, Alessio Rollini, Francesca Uberti:

«Modalità di cura delle malattie mentali» (65)

RELAZIONE

La legge 13 maggio 1978, n. 180, stabilì le nuove modalità relative agli accertamenti e ai trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale. Essa, oltre al resto, dispose:

1) che le funzioni di assistenza psichiatrica già esercitate dalle province fossero trasferite alle regioni;

2) che gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie mentali fossero attuati di norma da presìdi psichiatrici extraospedalieri.

Essa prevedeva quindi la soppressione degli ospedali psichiatrici, vietando altresì l'utilizzazione di quelli esistenti come divisioni specialistiche di ospedali generali. La legge, benché ispirata alla nobile istanza di tutelare la dignità e i diritti della persona, in passato violati da una cultura psichiatrica imbevuta di pregiudizi pseudopositivistici, si rivelò nondimeno ideologica e assai carente nelle applicazioni, conducendo a una improvvisata deregolamentazione dagli esiti infausti in termini di costi umani e sociali.

Ricorrenti fatti di sangue e tragedie familiari attestano in modo inequivocabile i limiti dell'attuale legislazione e l'astrattezza del suo approccio al problema delle malattie psichiche. Il presente progetto di legge non intende certamente ricostituire i famigerati manicomi-lager in vigore prima della legge Basaglia. Essa muove tuttavia dal presupposto che le malattie mentali non possono essere abolite per decreto, e che meritino tutela non solo i diritti dei malati - i quali non devono essere né segregati, né abbandonati a se stessi ma assistiti e curati - ma anche i diritti dei loro famigliari e dei cittadini in generale, che lo Stato ha il dovere di preservare dai rischi gravissimi connessi alle psicopatologie.

ARTICOLATO

Art. 1.

(Finalità della legge).

1. La presente legge stabilisce le modalità di cura delle malattie mentali e disciplina l'istituzione di strutture sanitarie ad essa deputate.

Pag. 82

Art. 2.

(Istituzione degli ospedali psichiatrici provinciali).

1. In ogni provincia è istituito un ospedale psichiatrico facente capo all'ASL del capoluogo.

2. Il numero dei posti letto e la composizione del personale medico e paramedico saranno determinati con apposito regolamento, tenuto conto del numero dei residenti nella provincia.

Art. 3.

(Princìpi fondamentali).

1. Le strutture sanitarie di cui all'articolo 2 hanno le seguenti funzioni:

a) assicurare ai malati cure adeguate in caso di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;

b) sopperire alle lacune delle misure sanitarie extraospedaliere nei casi di pazienti soli e con situazioni familiari e sociali precarie;

c) reinserimento sociale;

d) ricerca scientifica.

Art. 4.

(Vigilanza).



1. È istituita presso il Ministero della sanità una commissione di vigilanza con il compito di riferire al Ministro lo stato di ciascuna struttura psichiatrica.

2. La composizione della commissione sarà disciplinata da apposito regolamento.

Art. 5.

(Accesso del pubblico alle strutture ospedaliere).

1. L'accesso del pubblico agli ospedali psichiatrici provinciali sarà disciplinato analogamente a quanto previsto per le altre strutture sanitarie, avuto riguardo alla specialità delle terapie applicate.

Bari (Modugno)

Istituto tecnico commerciale «T. Fiore»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Camilla Aresta, Paolo Caradonna, Giuseppe Cranarossa, Valentino Labarile, Angela Pepe:

«Norme per migliorare la qualità della vita nei centri urbani» (66)

RELAZIONE

La città «a misura d'uomo» resta ancora una realtà lontana da recuperare; un obiettivo a cui tornare se si vuole restituire all'uomo un habitat più adeguato, confortevole, ospitale e una migliore qualità della vita. I concentramenti urbani oggi scoppiano di cemento e di rumore, brulicano come formicai, intasati e inquinati, con casermoni anonimi e uniformi, strade coperte a tappeto da ruote e motori di ogni dimensione. I problemi principali che hanno oggi le nostre città sono: traffico, mancanza di parcheggi, di spazi verdi, di luoghi di ritrovo. Prendendo in esame il problema degli spazi verdi, confrontando città diverse come Roma e Amsterdam si nota che Amsterdam ha una media di ventiquattro metri quadrati di verde per abitante, contro la media di meno di due metri quadrati di Roma. In relazione alla popolazione (Roma ha un numero di abitanti doppio rispetto ad Amsterdam), Amsterdam ha una dotazione di verde più che quadrupla rispetto a quello di Roma. Tenendo conto dell'aumento della popolazione, si osserva che ad Amsterdam, ad un aumento di verde pari a milleduecentoquaranta ettari, si ha una media di novantatré metri quadrati ogni nuovo abitante, mentre a Roma a un incremento di meno di un centinaio di ettari, si ha

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una media di un ottavo di metro quadrato per ogni nuovo abitante! Ad Amsterdam esistono oltre trecentocinquanta campi da gioco pubblici per bambini e ragazzi, attrezzati in modo esemplare per lo svago e l'esercizio fisico; a Roma ce ne sono soltanto sei o sette. Un ulteriore fattore di invivibilità è il traffico che in ogni città tocca livelli altissimi, aggravato dalla mancanza di parcheggi. Il nostro progetto cerca di fornire un quadro programmatico di progressivo miglioramento delle condizioni di vivibilità del centro urbano, attraverso la trasformazione delle zone prese in considerazione in veri e propri «grandi parchi commerciali» nei quali ogni cittadino possa trovare la soddisfazione dei propri interessi culturali, sportivi e del tempo libero uniti alla possibilità di una variegata offerta commerciale e turistica.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Si dà facoltà ai comuni di individuare zone di interesse turistico-commerciale nelle quali creare progetti per un miglioramento della qualità della vita e nelle quali escludere o limitare il traffico degli autoveicoli a motore.

Art. 2.

1. I comuni potranno individuare zone di degrado edilizio urbano da espropriare per adibire a zone di verde pubblico e di servizi di utilità sociale.

Art. 3.

1. Con i successivi provvedimenti verranno fissate le modalità con le quali lo Stato e gli enti locali potranno istituire agevolazioni fiscali e incentivi alle attività commerciali, turistiche, ricreative che verranno impiantate nelle suddette zone.

Art. 4.

1. Gli enti locali attueranno forme di coinvolgimento per ottenere la partecipazione di tutti i cittadini, delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio, delle associazioni al miglioramento estetico e funzionale dei quartieri oggetto della presente proposta di legge.

Brindisi (Ostuni)

Istituto tecnico agrario statale «E. Pantanelli»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Dario De Pascale, Angela Errico, Maristella Maldarella, Giuseppe Rodio, Marco Sabino:

«Norme a tutela del patrimonio paesaggistico ed agrituristico con particolare riferimento agli ulivi del Salento» (67)

RELAZIONE

La salvaguardia della natura in genere e di qualsiasi albero in particolare è patrimonio comune della cultura di tutti i popoli. Infatti l'importanza degli alberi nell'equilibrio dell'ecosistema si rivela sempre più determinante. A questo proposito basti pensare alla rilevanza a livello planetario della deforestazione dell'Amazzonia. Gli alberi dovrebbero essere quindi tutelati a qualsiasi latitudine ed in particolare quegli alberi che richiedono decenni o addirittura secoli per raggiungere il massimo sviluppo.

Di questi tipi di alberi secolari l'Italia conserva una testimonianza nella zona del Salento ed in particolare nella provincia di Brindisi, dove sono presenti alberi d'ulivo che oltre al notevole valore per la produzione di olio, assumono una rilevanza paesaggistica e di mantenimento dell'equilibrio ambientale. Purtroppo le

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spese di gestione di questi veri e propri «monumenti» sono talmente alte da far preferire ai fini della produzione di olio, piantagioni di altri tipi di ulivi di ridotte dimensioni, ma di più immediata produttività.

Gli alberi secolari, alcuni risalenti ad oltre sette secoli fa, non vengono più curati adeguatamente data l'antieconomicità della gestione e potrebbero scomparire nei prossimi decenni. La regione Puglia ha proibito l'abbattimento degli ulivi secolari ma ciò non è sufficiente, per i motivi già esplicitati, a garantirne la sopravvivenza. Solo rendendo conveniente la loro gestione, prevedendo lo sfruttamento degli stessi uliveti anche a fini turistici ed agrituristici e favorendo l'allevamento e l'orticoltura nelle stesse aziende agrarie, è possibile salvaguardare questo patrimonio arboreo. Si raggiungerebbe così il duplice scopo della tutela paesaggistica e della valorizzazione del turismo e dell'agriturismo nella zona; per questi motivi si rende necessario regolamentare ed incentivare il mantenimento degli ulivi secolari di Puglia.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge sono soggetti a tutela gli alberi di olivo che abbiano più di un secolo di vita, con impianto tradizionale, esistenti nelle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti provvederanno d'intesa con gli enti locali interessati (province e comuni), ad un censimento di tutti gli alberi di olivo secolari.

Art. 2.

1. Le aziende agrarie che attueranno la riconversione aziendale secondo le norme della presente legge potranno accedere a contributi statali, rapportati al numero delle piante secolari di ciascuna azienda.

2. La riconversione aziendale suddetta dovrà attuarsi con coltivazione biologica o ecocompatibile, con attività agrituristiche e con attività produttive integrative tradizionali.

Art. 3.

1. Nelle aziende interessate alla riconversione è vietato l'uso di pesticidi, insetticidi e diserbanti, onde favorire la naturale maturazione del frutto ed evitare qualsiasi danno ambientale. La produzione dei suddetti uliveti è garantita da certificazione attestante la provenienza.

2. Le aziende creano zone attrezzate fra gli ulivi, senza danneggiare gli stessi, ai fini di favorire il turismo equestre o altre attività turistiche, quali escursioni.

3. Le aziende integrano il reddito degli uliveti con l'allevamento degli ovini, che hanno anche la funzione di eliminare l'erba dal terreno, senza ricorrere a sostanze chimiche.

4. In alternativa alle attività agrituristiche e di allevamento è prevista la coltivazione di ortaggi con metodi biologici, fra gli uliveti. A questo scopo vengono favorite le opere che si rendono necessarie all'irrigazione.

Art. 4.

1. I controlli nelle aziende agrarie che hanno accesso ai finanziamenti, saranno periodicamente effettuati da personale dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, in collaborazione col personale competente dell'ente locale provincia.

Art. 5.

1. È autorizzata la spesa di lire cinque miliardi nel 1999 per l'attuazione della presente legge.

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2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede con il ricavato di multe e ammende comminate per reati ambientali.

Art. 6.

1. La regione Puglia adeguerà le proprie norme alle disposizioni della presente legge, entro tre mesi dall'entrata in vigore della stessa.

Foggia

Istituto tecnico commerciale statale «G. Rosati»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Gianluigi Aprile, Lucia Bombacigno, Giovanni Brunetti, Clara Rosaria Cardinale Ciccotti, Walter Coda, Luca D'Onofrio, Stefania

Gesualdo, Loris Ivano La Gatta, Nicola Marasco, Cesare Pio Monaco, Salvatore Mucciarone, Gianluca Alfredo Ognissanti, Achille Pellecchia, Adriano Pompa, Daniele Priore, Valentino Rendina, Gaetano Carlo Scopelliti:

«Disciplina della operatività e uniformità di trattamento delle prestazioni della banca del tempo» (68)

RELAZIONE

Come è noto, è ormai prossimo il varo della legge che ridurrà l'orario di lavoro a 35 ore. Il tempo libero, pertanto, è destinato ad aumentare. Da sempre considerato bene prezioso (per le persone occupate) ma anche scottante problema (per le persone non occupate), il tempo libero può rappresentare certamente una risorsa se indirizzato oltre che al relax e al divertimento, anche alla soddisfazione di bisogni pratici della collettività. In questo spirito, di ottimizzazione della ampliata disponibilità, si colloca la istituzione della banca del tempo.

Tale organismo consente, attraverso uno scambio gratuito di prestazioni diverse, di risolvere i piccoli-grandi problemi della vita quotidiana.

Lo scambio di conoscenze e di professionalità ha come unità di misura il tempo e si svolge in una logica di età reciproca che serve a distinguere la banca del tempo dal volontariato. Ponendosi come organismo non-profit la banca del tempo non necessita né di istituzionalizzazione né tantomeno di personalità giuridica. La presente proposta di legge mira pertanto solo ad ottenere il riconoscimento della banca del tempo come fonte di obbligazione naturale al fine della consolidazione della «soluti retentio» ossia della irripetibilità della prestazione.

L'articolazione della normativa mira a render note le basilari norme di organizzazione nell'intento di creare un'uniformità di operatività e trattamento sull'intero territorio nazionale nonché di individuare le funzioni degli uffici preposti alla interazione e allo smistamento delle domande e offerte di disponibilità.

ARTICOLATO

Art. 1.

(Istituzione di un ufficio centrale e rapporti con il territorio).

1. È istituito un ufficio centrale con sede in Roma, preposto alla regolamentazione delle banche del tempo dislocate sull'intero territorio nazionale.

2. È garantita la completa autonomia degli sportelli locali delle banche del tempo; le segreterie preposte all'intermediazione negli scambi provvederanno a quantificare il monte ore, le scadenze del saldo e la copertura assicurativa.

Art. 2.

(Disciplina delle prestazioni).

1. Le prestazioni e controprestazioni oggetto dello scambio, depositate presso la

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segreteria locale, vengono considerate equivalenti ed hanno coma unità di misura «il tempo».

2. È possibile bilanciare la sproporzione tra le prestazioni dosando l'unità di misura temporale.

3. Ogni scambista, al momento del deposito della disponibilità, deve essere a conoscenza del valore della propria prestazione, espresso in misura temporale.

Art. 3.

(Norme di costituzione del rapporto).

1. L'adesione alla banca del tempo si perfeziona con il deposito della disponibilità e fa acquisire la qualità di socio. 2. Le revoca della disponibilità, comunicata tempestivamente, non estingue il diritto alla controprestazione per le ore effettivamente prestate.

3. Al momento dell'adesione il socio è tenuto a versare un contributo minimo per le spese di gestione.

Art. 4.

(Responsabilità).

1. La banca del tempo trova il suo presupposto fondamentale nel rapporto fiduciario tra gli scambisti.

2. La perdita del requisito fiduciario è motivo di espulsione del socio che non abbia usato nell'esercizio della prestazione la diligenza richiesta.

3. In caso di danni a persone o cose si applicano le norme della responsabilità extracontrattuale (articolo 2043 del codice civile).

Art. 5.

(Natura giuridica dell'obbligazione).

1. La presente normativa non trasforma in obbligazione civile l'obbligazione nascente dallo scambio delle disponibilità reciproche depositate alla banca del tempo che resta un'obbligazione naturale con unico effetto di rendere irripetibile la prestazione effettuata.

Lecce

Istituto tecnico commerciale «A. Olivetti»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Gianluca Briamo, Francesco Calò, Roberta Calogiuri, Nicoletta Faggiano, Federico Marchello:

Norme relative all'introduzione della disciplina «Educazione alla non violenza» nell'ambito scolastico (69)

RELAZIONE

Visti i frequenti fatti di cronaca nera, che hanno per protagonisti i giovani dai 12 ai 18 anni, una delle fasce più difficili dell'esistenza, e tenuto conto che la scuola costituisce, al di là dell'ambito familiare, la prima realtà con cui i giovani entrano in contatto, è giusto che la scuola stessa, ente pubblico per eccellenza, si preoccupi di tale angosciosa questione e tenti di trovare la strada per risolverla.

È dunque corretto che lo Stato, attraverso l'istituzione scolastica, miri a far dei cittadini futuri non gente perversa e violenta, ma degna dell'appellativo. Ciò non è utopistico, ma alquanto verificabile a condizione che lo Stato sì predisponga in tal senso, trovando le infrastrutture adatte con la piena consapevolezza di compiere qualcosa di non futile alla società del domani.

Per realizzare la proposta di legge in questione ci siamo serviti della «Carta dei diritti e dei doveri dell'alunno» (si veda introduzione e articolo 3), che ha come intento la formazione e l'educazione dello stesso, e abbiamo insistito maggiormente sul concetto d'istruzione più vicina alle

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attuali esigenze dei giovani; a tal fine, ci siamo anche serviti, come esempi, di alcune proposte di legge riguardanti la circostanza e abbiamo tenuto in considerazione il «Sistema delle fonti» in materia.

Nell'intento di realizzare qualcosa di veramente costruttivo, abbiamo assunto informazioni attraverso fonti storiche come giornali, floppy disk, film-tv, sperando di raggiungere il nostro scopo nel migliore dei modi, nella convinzione di aver vissuto un'esperienza nuova e sicuramente positiva.

ARTICOLATO

Art. 1.

(Direttive).

1. 1. La disciplina dovrà essere introdotta insieme a quelle curriculari, nelle scuole elementari, medie inferiori e superiori.

2. Ogni lezione sarà tenuta dal docente incaricato e da uno psicologo o esperto, competente in materia.

3. La scuola dovrà garantire almeno un'ora settimanale dedicata a questa disciplina da inserire nell'orario settimanale delle lezioni ed eventuali ore ulteriori da tenere in base alle esigenze della classe, attraverso incontri pomeridiani.

Art. 2.

(Disposizioni statali).

1. L'organizzazione statale fornirà, a tutte le scuole e attraverso gli enti locali di competenza, le attrezzature necessarie al corretto svolgimento delle lezioni (diapositive, video e musicassette, floppy disk, fonti storiche di qualsiasi tipo, giornali, documenti, eccetera).

2. Proprio come per le altre discipline, vi saranno specifici libri di testo in vendita nelle librerie scolastiche che lo studente dovrà acquistare.

Art. 3.

(Diritti e doveri).

1. Le lezioni di «Educazione alla non violenza» si terranno nel pieno rispetto della «Carta dei diritti e dei doveri dell'alunno». 2. La norma V della suddetta «Carta» dovrà essere modificata nel senso di far conseguire alle informazioni sulla famiglia, sui valori, sulla trascorsa esperienza di vita, sulle condizioni socio-economiche e su ogni altro elemento di carattere personale, richiesto dal personale docente e dirigente della scuola, uno scopo non solo didattico, ma di formazione socio-comportamentale dell'individuo.

Art. 4.

(Potere disciplinare).

1. Si dovrà tener conto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) il potere disciplinare nei confronti del soggetto dell'educazione ha per fine la formazione ed il perfezionamento di una linea di condotta diretta alla non violenza per un migliore rispetto dei propri e degli altrui diritti;

b) il potere disciplinare nei confronti del soggetto dell'educazione consente allo stesso la consapevolezza delle azioni commesse per una migliore futura prevenzione delle azioni stesse.

c) ogni soggetto con indole violenta sarà segnalato al preside dell'istituto scolastico che provvederà ad informare i genitori o chi ne fa le veci (norma IX della «Carta dei diritti e dei doveri dell'alunno»); questi saranno liberi di consultare psicologi esterni all'istituzione scolastica o di far seguire assiduamente il soggetto dallo psicologo operante nella struttura scolastica stessa.

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Art. 5.

(Attuazione).

1. La presente legge entra in vigore dopo il quindicesimo giorno (vacatio legis) dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Taranto (Massafra)

Liceo scientifico «D. De Ruggieri»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Isabella Antonacci, Donatella Guisa, Giovanni Maraglino, Marianna Maraglino, Angela Piccolo:

«Tutela della salute nelle scuole» (70)

RELAZIONE

Con il termine salute intendiamo tutte le condizioni e gli stimoli che l'ambiente crea intorno ad un organismo umano e che, secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità, comprende la capacità di crescere e svilupparsi sia dal punto di vista fisico, sia da quello mentale senza gli ostacoli di un'alimentazione inadeguata o della contaminazione ambientale e quindi la necessità di essere protetti il più possibile da malattie infettive.

L'educazione alimentare deve essere pertanto trattata ed impartita come servizio sociale, infatti l'articolo 32 della Costituzione italiana sancisce il diritto alla salute di ogni individuo nell'interesse della collettività. È compito della medicina scolastica tutelare con ogni mezzo a disposizione la salute dello scolaro, sia dal punto di vista fisico che psichico.

L'approccio al cibo è diventato oggi fonte di grande preoccupazione non solo per i genitori alle prese con l'anoressia e con la bulimia dei propri figli, ma per tutti gli istituti pubblici che presiedono alla formazione ed all'equilibrio psico-fisico dell'individuo.

Occorre pertanto riconoscere e correggere frettolose abitudini alimentari che preludono a malattie invalidanti quali ad esempio l'obesità androide. Occorre il concorso di più istituti (il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero della sanità) per scongiurare il dilagare di danni fisici individuali per dare senso al concetto di qualità della vita in una nazione trainante del sistema occidentale per utilizzare meglio risorse economiche.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. In ogni scuola viene indicato un referente della salute con un carico di lavoro tra il 50 per cento di orario didattico frontale in classe e 50 per cento negli edifici scolastici per l'individuazione dei «soggetti a rischio» e per sviluppare un piano annuale di educazione alimentare.

2. Al referente scolastico viene affiancato un medico-dietologo e un biologo nutrizionista istruito dalle ASL, con il compito di consigliare la famiglia.

3. Al dipendente ASL l'incarico viene attribuito per quattro giorni settimanali in modo da incontrare i referenti sopraddetti per fasce d'istruzione (materna, elementare, media di 1o grado, media di 2o grado).

4. Nelle ASL saranno individuati contemporaneamente specialisti (cardiologi e psicologi) volontari a supporto dell'insegnante e del medico (o biologo). Gli uni e gli altri faranno parte di un vero e proprio presidio della salute, (che si appoggerà in una scuola pubblica con ambienti in esubero).

5. Il suddetto presidio avrà il compito di preindicare e seguire le anomalie comportamentali che si manifestano nelle fasce scolari in osservazione nel territorio.

Cagliari Istituto Magistrale «De Sanctis»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Solidea Ferru, Fabio Frau, Sara Lenti, Federica Palermo, Valeria Picciau:

«Formazione lavoro in ambito scolastico» (71)

RELAZIONE

Al fine di favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, si propone per le ultime due classi degli istituti superiori la possibilità di intraprendere dei brevi periodi di tirocinio-apprendistato, presso aziende, enti, istituti pubblici o privati, che si rendano disponibili a tale iniziativa.

Con la suddetta proposta si vuole mettere in condizione i giovani che si impegnano per il conseguimento di un diploma di scuola superiore di confrontarsi con la realtà lavorativa, che può realizzarsi solo con una esperienza concreta e diretta. Nel periodo dedicato a questa attività, il datore di lavoro si impegnerà a garantire che al giovane venga effettivamente data la possibilità di svolgere alcune mansioni e in generale di acquisire una minima esperienza lavorativa. Alla conclusione di tale periodo formativo il datore di lavoro (ente, azienda, imprenditore) si impegna a fornire uno specifico attestato che descriva l'attività e le competenze acquisite dal giovane.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Per favorire il conseguimento di una esperienza formativa e lavorativa di base per gli studenti delle ultime due classi degli istituti superiori si rende obbligatorio per le scuole medie superiori stipulare accordi con aziende, enti e imprese sia pubbliche che private, disponibili a tale collegamento per la realizzazione di un breve tirocinio-apprendistato.

2. Gli accordi dovranno essere stipulati con gli enti o istituti pubblici o privati che operino in quei settori attinenti alle specializzazioni di indirizzo dell'istituto di istruzione superiore.

3. Si propone un orario di ventiquattro ore mensili suddivise in sei ore settimanali. È prevista una possibilità di recupero delle ore perse in caso di eventuali assenze, con una partecipazione nelle settimane successive. Le ore di lavoro non verranno retribuite.

4. L'alunno s'impegna a osservare gli orari di lavoro e a prestare la propria opera con diligenza e secondo le direttive-indicazioni del datore di lavoro. Il datore di lavoro ha l'obbligo di nominare tra i suoi collaboratori un «tutore» che segua l'alunno nell'attività formativa e gli offra le nozioni indispensabili allo svolgimento delle mansioni.

5. Al termine del periodo di tirocinio-apprendistato degli studenti, il datore di lavoro si impegna a rilasciare un attestato di frequenza in cui si accerti il tipo di esperienza professionale e il livello di preparazione acquisiti dal giovane.

Nuoro Liceo Scientifico «E. Fermi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Michela Basolu, Giancarlo Cancellu, Thomas Depalmas, Roberta Lutzu, Federico Massidda:

«Norme per assicurare la continuità territoriale» (72)

RELAZIONE

Vista la condizione problematica della Sardegna, posta, dal punto di vista geografico, in una posizione periferica ed

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emarginata rispetto al resto del continente, si vorrebbe conquistare un diritto, come la continuità territoriale. Per la Sardegna il settore trasporti è fondamentale per lo sviluppo e per garantire alla regione un ruolo meno marginale nel paese e nella Comunità europea.

Nell'isola infatti mancano i presupposti per essere alla pari con le altre regioni d'Italia, spesso si ha l'impressione che ciò sia dovuto ad una precisa volontà politica. La Sardegna necessita di infrastrutture (aeroporti, porti, aerostazioni, autostrade, ferrovie) alle quali si legano lo sviluppo socio-economico a livello nazionale ed europeo. Nonostante tali limiti si nota un certo interesse a livello politico ed imprenditoriale in grado di promuovere proposte che tengono conto dell'insularità, della funzione sociale dei servizi pubblici e privati, attraverso la liberalizzazione del mercato per incidere sulla riduzione delle tariffe, con l'ampliamento delle linee aeree-marittime in tutte le stagioni, con l'abbattimento dei costi aggiuntivi delle merci, i cui costi rappresentano un ulteriore ostacolo allo sviluppo dei soggetti economici.

Tenendo conto delle indicazioni dei regolamenti CEE n. 2408/92, n. 2407/92, n. 2409/92, n. 2410/92, nonché dei princìpi costituzionali dell'articolo 3 (secondo comma della Costituzione), dello Statuto speciale della Sardegna (articolo 13), che hanno l'obiettivo di tutelare peculiarità regionali da parte dello Stato italiano e della CEE in relazione, anche, al problema dei trasporti da e per l'isola, intendiamo presentare la seguente proposta a livello nazionale che sarà comunicata anche al consiglio regionale.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Lo Stato, tenuto conto dell'articolo 13 dello statuto speciale della Sardegna in applicazione all'articolo 3 (comma 2 della Costituzione), si propone di rendere concreto il concetto di continuità territoriale sia interna all'isola, sia tra la Sardegna e il continente nonché tra la Sardegna e i paesi della comunità economica europea per potenziare i principali vettori aeroportuali, marittimi e le vie di comunicazione interne come le ferrovie e le superstrade.

Art. 2.

1. Lo Stato in applicazione dei regolamenti CEE n. 2408/92 del consiglio del 23 luglio 1992 sull'accesso dei vettori aerei della comunità alle rotte intracomunitarie nonché dei regolamenti n. 2407/92 o n. 2409/92 si impegna:

a) a garantire una frequenza minima dei voli anche in periodo di bassa stagione, anche per il trasporto delle merci;

b) a garantire quattro o più voli giornalieri per Roma e Milano, più due voli per il sud, ed almeno uno settimanale per tutte le capitali europee;

c) riduzione delle tariffe come minimo del 40 per cento per gli studenti, per gli invalidi e per i ragazzi fino a 16 anni.

Art. 3.

1. Lo Stato deve imporre alle compagnie di navigazione i seguenti vincoli:

a) garantire un numero di corse giornaliere adeguato alle esigenze dell'isola nel periodo di bassa stagione;

b) garantire due corse giornaliere dai porti di Porto Torres, Cagliari, Olbia, Arbatax, nel periodo di bassa stagione;

c) ridurre le tariffe come minimo del 40 per cento del prezzo, e porre un limite alle variazioni del costo delle corse del 20 per cento, fra alta e bassa stagione.

Art. 4.

1. Lo Stato, la regione, la CEE, ognuno secondo la propria competenza, devono

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garantire un servizio di comunicazione interna all'isola con l'introduzione di linee ferroviarie elettriche, col potenziamento delle superstrade e con l'introduzione dei collegamenti aerei anche nelle zone disagiate dell'Ogliastra, della Barbagia, dell'Iglesiente e della Gallura.

Art. 5.

1. Lo Stato, la regione e le comunità europee si impegnano a costituire entro 60 giorni una commissione speciale paritetica la quale provvederà secondo le procedure indicate dai regolamenti CEE n. 2408/92 del 23 luglio 1992, a bandire una gara d'appalto internazionale, a predisporre in tre anni un progetto volto a definire le rotte aeree e marittime per le compagnie che: a) garantiscano il servizio per un ugual numero di giorni sia nell'alta che nella bassa stagione;

b) garantiscano nella bassa stagione un numero di voli e corse pari a non meno di un terzo di quelli effettuati nell'alta stagione;

c) garantiscano la riduzione tariffaria indicata dagli articoli 2, 3 e 4 della presente proposta.

Oristano

Istituto professionale per l'agricoltura «Don D. Meloni»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Francesco Loi, Serafino Masala, Stefano Mudadu, Monia Pinna, Giuseppe Sebis:

«Modifica dell'articolo 605 del codice penale in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione» (73)

RELAZIONE

La proposta di legge prevede la parziale riforma dell'articolo 630 del codice penale in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione.

È apparso opportuno in primo luogo situare tale reato nel titolo XII, capo III, sezione II, del libro II del codice penale e cioè tra i delitti contro la libertà personale anziché secondo l'attuale previsione, tra i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone. Ciò per l'evidente ragione per cui tale delitto offende, in primo luogo, la libertà personale della persona sequestrata, da considerarsi senz'altro bene di rango costituzionale preminente rispetto al bene rappresentato dal patrimonio della persona offesa o dei suoi familiari.

In secondo luogo è stata prevista l'introduzione di una circostanza attenuante nel caso in cui l'ostaggio venga liberato in un brevissimo arco di tempo dall'avvenuto sequestro (tre giorni), in modo tale da favorire in maniera ulteriore il ravvedimento del sequestratore dopo la commissione del delitto e da cercare di limitare al massimo lo stato di privazione della libertà della persona offesa, che, invece, stante la legge sul blocco dei beni, tende ad essere trattenuta per un lunghissimo periodo di tempo.

ARTICOLATO

Art. 1

Dopo l'articolo 605 del codice penale è inserito il seguente articolo 605-bis:

Articolo 605-bis:

1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

2-bis. Le pene di cui ai commi precedenti sono diminuite da un terzo a due terzi nel caso in cui alla persona sequestrata

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venga restituita la libertà nei tre giorni successivi a quello dell'avvenuto sequestro.

...(omissis)...

(segue il testo senza modifiche, dell'attuale articolo 630 del codice penale.

Art. 2

L'articolo 630 del codice penale è abrogato.

Sassari (La Maddalena)

Liceo ginnasio statale «G. Garibaldi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Teresa Dejana, Alessio De Simei, Giancarlo Lamedica, Andrea Marzano, Federica Porcu:

«Oneri deducibili collegati alle esigenze ricreative dei cittadini» (74)

RELAZIONE

Andare in vacanza non significa solo godere di un periodo più o meno lungo di svago e divertimento, di relax fisico e psichico, ma anche ritrovarsi con la propria famiglia e poter quindi ristabilire quell'equilibrio e quell'armonia che spesso vengono a mancare. Oltre a costituire una compensazione dei danni alla salute provocati dalla vita e dal lavoro in città, i viaggi favoriscono l'integrazione sociale e gli scambi culturali tra popolazioni differenti.

Per quanto riguarda l'inquadramento normativo della materia, va fatto riferimento innanzitutto all'articolo 32 della Costituzione laddove attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare «...la salute come fondamentale diritto dell'individuo...». Anche se con grandi sacrifici le famiglie italiane destinano ogni anno una parte del loro reddito per soddisfare questa esigenza. Lo Stato non può rimanere indifferente a questo genere di esigenze. Non bisogna ignorare, poi, che il turismo rappresenta una fonte trainante dell'economia del nostro paese. In conclusione, con la presente proposta di legge si vuole affermare che il bisogno di ricrearsi costituisce un'esigenza primaria dell'individuo e lo Stato pertanto deve consentire al cittadino di dedurre, dalla base imponibile le spese sostenute, o parte di esse.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, le spese sostenute dal contribuente necessarie al recupero psichico e fisico dell'individuo.

2. Ai fini dell'IRPEF il contribuente detrae dal reddito complessivo un importo pari a lire duemilionicinquecentomila. Tale somma viene aumentata di lire cinquecentomila per ogni familiare a carico.

3. La documentazione relativa non deve essere allegata ma deve essere conservata dal contribuente fino allo scadere dei termini previsti dalla legge, a disposizione di eventuali richieste da parte dell'amministrazione finanziaria.

4. Saranno deducibili solo le spese per viaggi intrapresi nell'ambito dei paesi dell'Unione europea.

5. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Agrigento

Istituto tecnico commerciale «M. Foderà»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Melissa Casà, Nadia Milia, Valentina Noto, Serafina Siragusa, Massimiliano Spataro:

«Progetto delle mille ore» (75)

RELAZIONE

È necessario ripensare a nuovi metodi didattici soprattutto al fine di ancorarli a

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concrete possibilità d'inserimento nel mondo del lavoro. Oggi la scuola italiana non consente, com'è noto, di acquisire un'immediata occupazione lavorativa e un idoneo bagaglio di professionalità. Da questo scaturisce il nostro «progetto delle mille ore». Esso consiste in un corso teorico-pratico che sostituisca gli attuali ultimi due anni del triennio e che riguardi in particolare gli studenti degli istituti tecnici e professionali. In particolare, gli alunni del quarto e del quinto anno potranno conseguire il diploma e il titolo abilitante all'esercizio della relativa professione solo se avranno frequentato con profitto, almeno per cinquecento ore all'anno, appositi stages in aziende, presso studi professionali, corsi di formazione anche all'interno dell'istituto. In tal modo il diploma non è più un inutile «pezzo di carta» ma un titolo, a tutti gli effetti, abilitante all'esercizio della professione.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Con la presente legge viene istituito il «progetto delle mille ore» che ha lo scopo fondamentale di agevolare il raccordo tra la scuola e il mondo del lavoro attraverso l'acquisizione di un bagaglio di professionalità e competenza.

2. La regolamentazione e l'applicazione del seguente progetto è devoluta all'esclusiva competenza del ministro della pubblica istruzione, di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il progetto è riservato agli alunni delle quarte e quinte classi degli istituti tecnici e professionali.

4. Il progetto consiste nella frequenza di un corso teorico-pratico della durata di 500 ore per ogni anno. I consigli di classe cureranno l'articolazione del corso in appositi stages presso aziende, gli studi professionali e/o corsi di formazione professionale all'interno dell'istituto scolastico.

5. La frequenza del «progetto delle mille ore» consente l'acquisizione del diploma di maturità nonché dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Caltanissetta (Riesi)

Liceo scientifico «R. Pasqualino Vassallo»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Giuseppe Mangione, Marisa Scianino, Giuseppe Stuppia, Cosimo Alessio Turco, Valentina Vitellara:

«Diritto di cura» (76)

RELAZIONE



Premesso che l'articolo 32 della Costituzione della Repubblica afferma che lo Stato tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti: alla luce dei recenti avvenimenti ci sembra che questo diritto è stato in parte leso. Seguendo il caso Di Bella, che ancora oggi è al centro di un acceso dibattito, abbiamo capito che è necessario introdurre un nuovo diritto, a nostro giudizio fondamentale: il diritto alla cura. Infatti, crediamo che qualsiasi individuo, secondo la propria volontà e le proprie possibilità, abbia il diritto di scegliere il trattamento terapeutico a cui sottoporsi, anche se non ancora riconosciuto o in via di sperimentazione. Per questo motivo l'individuo ha il diritto ad avere gratuitamente o a prezzi facilmente accessibili i farmaci delle cure a cui intende sottoporsi. Quindi la burocrazia non può ostacolare ciò, limitando di fatto, un diritto affermato dalla Costituzione: il diritto alla salute a cui è strettamente collegato il

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diritto alla cura. Si vuole intendere con ciò che per garantire il diritto alla salute si deve altresì garantire il diritto alla cura all'interno delle istituzioni preposte.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Ad ogni cittadino, senza alcuna distinzione, è garantito il diritto alla cura.

2. Ogni cittadino, secondo la propria volontà e le proprie possibilità, ha il diritto di scegliere il trattamento terapeutico a cui sottoporsi, anche se non ancora riconosciuto dalla medicina ufficiale o in via di sperimentazione.

3. La sperimentazione deve essere effettuata con equa distribuzione territoriale ad opera di centri autorizzati dal Ministero della sanità.

4. Lo Stato ha il dovere di fornire gratuitamente o a prezzi facilmente accessibili ai cittadini i farmaci relativi alle cure purché essi non siano considerati dannosi.

5. In sede regionale sarà istituita un'apposita commissione formata da cinque membri tra medici, giuristi e farmacologi per esaminare eventuali ricorsi di cittadini a cui è stato negato il diritto alla cura.

Catania (Giarre)

Liceo scientifico «Leonardo»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Rosario Bonaccorno, Federica Di Grazia, Viviana Marano, Alessandro Nicotra, Antonio Tamarchio:

«Nuovo ordinamento scolastico» (77)

RELAZIONE

La formazione delle nuove generazioni deve essere un obiettivo primario di qualsiasi società, specialmente in quella contemporanea, in continua evoluzione.

Lo sviluppo scientifico e tecnologico ha messo in evidenza i limiti del modello di istruzione utilizzato fino ad ora, tendenzialmente basato sul «nozionismo». Invece, risulta ormai chiaro che l'obiettivo primario dell'educazione scolastica deve essere lo sviluppo dell'intelligenza critica, della personalità e della capacità di ragionamento degli studenti.

Accanto allo studio dei contenuti dei caratteri generali secondo noi si rende sempre più necessaria, in questa società in continua evoluzione tecnologica e scientifica, la realizzazione di una tendenza alla specializzazione dell'istruzione in modo da valorizzare le capacità mostrate dai singoli in settori specifici.

Un altro fondamentale elemento da considerare sono le risorse umane la cui centralità è stata realmente capita solo negli anni ottanta, infatti essi sono basilari per sostenere la competitività del nostro paese a livello internazionale.

Infatti per poter sostener le sfide dello sviluppo tecnologico, della mondializzazione e globalizzazione dell'economia e dei mercati e della diffusione delle tecnologie informatiche occorre realizzare un sistema basato su strette relazioni tra scuole e industrie e soprattutto sulla valorizzazione del potenziale e delle risorse umane di cui abbonda la società.

In questa direzione si sono orientati la maggior parte dei paesi cosiddetti industrializzati, in particolare quelli del mondo anglosassone, nei quali il sistema scolastico è molto diverso da quello italiano.

Anche l'attuale suddivisione in cicli secondo noi va riformata in quanto basterebbero due cicli invece degli attuali per poter affrontare lo studio degli stessi contenuti e in maniera più efficiente.

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Si considera, infatti, che in tutti i paesi industrializzati la struttura del sistema scolastico è tendenzialmente basata su due grandi cicli: uno, la cosiddetta scuola di base, della durata di 6-7-9 anni e l'altro di 6-5 o semplicemente 4 anni.

Il periodo di scuola dell'obbligo è generalmente più elevato e nell'ultima fase viene data ampia possibilità di personalizzazione dei percorsi da seguire.

Un'altra caratteristica fondamentale degli altri paesi, è che vengono tenuti in grande considerazione i ritmi naturali di apprendimento di singoli alunni.

In conseguenza di ciò il sistema dell'istruzione non ha una struttura rigidamente piramidale nella quale ogni ciclo di studio è necessariamente propedeutico per passare al successivo ma al contrario è molto flessibile e pone dei precisi obiettivi, raggiunti i quali si può considerare concluso.

Questa è la differenza fondamentale rispetto all'Italia, dove è impossibile accelerare il proprio percorso scolastico se si dispone dei necessari ritmi di apprendimento e nel quale è impossibile passare ad un dato ciclo se prima non si è concluso quello precedente, intendendo con il termine concluso «non il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ma la conclusione materiale di tutti gli anni del periodo esaminato».

Prima di procedere all'ideazione di questo progetto, abbiamo esaminato il testo della proposta di riforma Berlinguer relativo al riordino dei cicli e gli articoli regolanti il regolamento scolastico del «Testo unico in materia d'istruzione» approvato con decreto legislativo del 16 Aprile 1994, n. 297, in particolare quelli relativi all'organizzazione in cicli e all'itinerario scolastico degli studenti.

Chiaramente una riforma scolastica non può essere contenuta in soli 5 articoli, e, infatti, inizialmente avevamo realizzato un progetto di 40 articoli che poi abbiamo dovuto notevolmente sintetizzare. Il nostro scopo è dunque quello di dare qualche semplice spunto per avviare un imponente lavoro di riforma.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Il sistema scolastico è organizzato in due grandi segmenti, della durata di sei anni ciascuno.

2. Il primo, definito come «scuola di base», viene ad inglobare le attuali scuole elementari più un anno delle scuole medie; ad esso vengono ammessi i bambini in età scolastica dai 6 ai 12 anni.

3. Il secondo periodo, definito come «scuola inferiore secondaria», viene ad inglobare due anni delle attuali scuole medie inferiori e quattro anni delle attuali scuole medie superiori. All'istruzione secondaria sono ammessi i ragazzi dai 12 ai 18 anni.

4. La scuola di base ha la durata di sei anni. Per il raggiungimento dei suoi obiettivi essa è suddivisa in tre bienni.

Art. 2.

1. La durata dell'istruzione secondaria è, indistintamente, di sei anni. Ad essa vengono ammessi i ragazzi a partire dai 12 anni di età.

2. L'istruzione secondaria è divisa in tre bienni; nel primo biennio si affronta lo studio di materie comuni a tutte le scuole. Nel secondo e nel terzo biennio si può procedere alla personalizzazione dei programmi didattici.

3. Le materie obbligatorie e comuni il cui studio viene indistintamente affrontato in tutti gli istituti superiori nel primo biennio sono in totale dieci: italiano, matematica, fisica, chimica, informatica, latino, storia e diritto.

4. Al Consiglio d'Istituto, in virtù della sempre maggiore autonomia concessa alle scuole, spetta il compito di distribuire il tempo a disposizione tra i vari ambiti disciplinari.

Art. 3.

1. Nel secondo biennio deve essere concessa ampia libertà di personalizzazione dei percorsi scolastici.

Pag. 96

2. Per realizzare questo obiettivo è necessario sostituire al concetto di classe quello di corso. Ogni istituto crea dei corsi per le materie facoltative e anche per quelle obbligatorie; ciascun corso viene affidato ad un insegnante. Chiaramente possono esistere diversi corsi della stessa materia in base al numero di studenti che la introducono nel loro piano di studi. In questo modo si realizza un sistema simile a quello universitario.

3. Il piano di studi deve essere presentato dallo studente immediatamente all'inizio dell'anno scolastico e deve contenere un numero preciso di ore di attività didattiche non inferiore a trenta.

Art. 4. 1. L'ultimo anno di scuola materna è obbligatorio.

2. L'obbligatorietà scolastica viene estesa fino ai 16 anni. Quindi la scuola dell'obbligo viene a inglobare l'ultimo anno di scuola materna, la scuola di base e i primi due bienni della scuola secondaria, per la durata complessiva di tredici anni. 3. Alla fine del secondo biennio gli studenti del ginnasio-liceo classico e del liceo scientifico devono affrontare un esame per entrare nel terzo biennio, preparatorio all'università.

4. Al termine del terzo biennio si svolge l'esame di maturità, per il conseguimento del diploma. L'esame di maturità si svolge secondo le norme attualmente o prossimamente in vigore.

Art. 5.

1. Non è necessario aver conseguito la licenza della scuola di base per potersi iscrivere ad un istituto di istruzione secondaria, come non è necessario aver conseguito il diploma di scuola secondaria per iscriversi all'università.

2. Per poter frequentare la scuola secondaria senza disporre della licenza di scuola di base e della giusta età, è necessario sottoporsi ad un test, realizzato da una commissione nominata dal preside dell'istituto secondario e formata da insegnanti delle varie discipline. La medesima commissione ha l'autorità di esaminare i risultati del test d'ammissione e decidere l'idoneità o meno dello studente per poter frequentare direttamente la scuola secondaria.

3. Per poter frequentare l'università senza disporre del diploma lo studente deve sottoporsi ai normali test d'ammissione per le facoltà a numero chiuso. Qualora la facoltà non sia a numero chiuso il preside della stessa creerà una commissione d'insegnanti che avranno il compito di sviluppare in ogni caso il test d'ammissione.

4. È possibile concludere sia la scuola di base che quella secondaria in un periodo di tempo inferiore a quello stabilito per legge, saltando anni scolastici.

Enna Istituto Tecnico Commerciale Statale «Duca d'Aosta»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Luana Dedole, Angelo Gulina, Francesco Manno, Maria Giovanna Trancuccio, Elisa Vaccaro:

«Norme a tutela dell'infanzia» (78)

RELAZIONE

La pedofilia e il mercato della pornografia sono sempre esistiti ma, solamente da qualche tempo, ci si sta schierando a difesa dei bambini e contro i ladri dell'infanzia. L'orrore si nasconde tra numeri approssimativi e incerti: si parla di 7 mila baby prostitute in Colombia, 50 mila Taiwan, tantissime altre nelle Filippine,

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ma sono tanti anche nel nostro paese: basta leggere i quotidiani e scoprire quanta violenza e abusi accadono ancora oggi alle soglie del duemila. Pochi scrupoli, molti profitti, piccoli corpi da esplorare senza riserva per trarne il massimo piacere possibile. Il fatto più terribile è che a volte l'aguzzino si nasconde tra le nostre mura di casa, nelle nostre scuole, nelle palestre, protetto dall'affetto e dalla stima. È il momento di parlare, di gridare lo sdegno, di fare qualcosa per questa nostra società malata, che uccide e «butta» i suoi piccoli, li violenta nel corpo e nello spirito. Denunciare la violenza significa dare forza alle vittime, cogliere in tempo le devianze. Con chi parlare? Chi è la persona fidata, capace di ascoltare? Ecco perché è necessario creare in modo capillare centri di ascolto e potenziare le strutture che esistono. Ai fini della completezza della proposta di legge è stato incluso un limitato programma, atto a prevenire il diffondersi del fenomeno istituendo centri di ascolto a diversi livelli:

a) in ambito familiare: potenziare la presenza dei consultori;

b) in ambito extrafamiliare: creare nelle scuole e nei convitti centri di ascolto con la presenza di esperti.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali posti a difesa dei bambini.

Art. 2.

1. È considerato abuso: ogni forma di costrizione e di coinvolgimento su minori atto a turbare la loro integrità psico-fisica, ogni violenza occasionale o ripetuta a danno dei minori, consumata in famiglia, nelle scuole, in tutti i luoghi di aggregazione giovanile.

Art. 3.

1. L'abuso sui minori è reato contro la persona. Chiunque abusa di un minore e produce e/o commercia videocassette utilizzando i minori a scopo pornografico è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. La pena è maggiorata di un terzo se l'abuso è commesso da un familiare.

Art. 4.

1. Si prevede l'istituzione di centri di ascolto nelle scuole e nei centri di aggregazione giovanile. I centri di ascolto, formati da personale competente, debbono:

a) programmare idonei interventi di educazione sessuale;

b) favorire il dialogo con i minori soprattutto nelle situazioni a rischio;

c) segnalare alle strutture sanitarie i casi di devianza.

Art. 5.

1. Il Ministro degli affari sociali, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro della sanità riferiscono annualmente alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione della presente legge.

Messina

Istituto Tecnico Industriale Statale «Verona Trento »

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Tommaso Andronaco, Antonio Caliò, Giuseppe D'Andrea, Santino Lambreschi, Luigi Sciliberto:

«Norme atte ad agevolare le tecniche e i metodi di primo intervento e di primo soccorso nelle zone colpite da gravi fenomeni sismici» (79)

RELAZIONE

I recenti imponenti fenomeni sismici che hanno interessato l'Umbria hanno riproposto

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all'attenzione generale il grave e preoccupante problema dei notevoli disagi cui vanno incontro le popolazioni colpite e, in particolare, coloro i quali sono costretti ad abbandonare la proprie abitazioni dichiarate inagibili, nei confronti dei quali è purtroppo sempre notevole il ritardo con cui vengono loro consegnate le strutture di ricovero ove vivere dignitosamente in attesa che si compia l'opera di «ricostruzione». Si appalesano, pertanto, necessarie rapide soluzioni legislative che, anche se non aggrediscono alla radice il problema che più in generale riguarda l'efficace prevenzione dai rischi sismici, possono però offrire strumenti adeguati, se non proprio ad eliminare, quantomeno a ridurre, soprattutto nella stagione invernale, i ritardi con cui vengono attivate le strutture per il ricovero dei senzatetto in uno con le infrastrutture necessarie per gli immediati collegamenti elettrici, idrici, eccetera, tenendo presente che detti ritardi si verificano anche a causa della mancanza di strade di collegamento che possano essere agevolmente percorse dai mezzi di trasporto dei prefabbricati e delle strutture di ricovero in generale.

Occorre, allora, realizzare tutti quei presupposti logistici che garantiscano una efficace e immediata opera di primo intervento e ciò anche con il conforto finanziario del Consiglio d'Europa che, con la recentissima decisione n. 98/22/CE del 19 dicembre 1997, ha istituito un programma di azione comunitario a favore della protezione civile, finanziando, fra l'altro, proprio i progetti degli Stati membri che contribuiscono al miglioramento delle tecniche e dei metodi di intervento in caso di catastrofe naturale o tecnologica.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Con decreto del ministro degli interni di concerto con il ministro dei lavori pubblici, vengono individuate sul territorio italiano, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di cui alla presente proposta, le zone a più alto rischio sismico, suddivise in fasce provinciali.

Art. 2.

1. In dette zone vengono altresì individuate le aree, fino ad un massimo di tre per ogni provincia interessata, che, senza alcuna incidenza sull'ambiente, verranno predisposte per la realizzazione delle strutture che saranno destinate al ricovero urgente dei senzatetto.

2. Per l'effetto, in dette aree e in prossimità delle medesime, dovranno essere effettuati tutti quei lavori (sbancamento e spianamento dei terreni, predisposizione delle strutture di collegamento elettrico e idrico, creazione o ampliamento delle strade di collegamento fra dette aree e le maggiori arterie provinciali e comunali) che si rendono necessari per consentire, in caso di accadimento di gravi fenomeni sismici, l'allocazione immediata delle strutture di ricovero per i senzatetto e l'allaccio in tempi brevi delle utenze idriche ed elettriche.

Art. 3.

1. L'individuazione delle aree di cui all'articolo 2 verrà fatta a cura delle province regionali interessate entro tre mesi dall'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1.

2. I relativi lavori, finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 2, dovranno essere iniziati entro i successivi tre mesi, sempre a cura delle province regionali interessate, che assumeranno con contratti a termine il personale necessario nel rispetto delle graduatorie delle liste di collocamento.

Art. 4.

1. I lavori dovranno essere completati entro 180 giorni dalla data del loro inizio

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e, comunque, in ogni caso, entro il 31 dicembre 1999, termine di scadenza del collegato programma di azione comunitario di cui alla decisione del Consiglio d'Europa n. 98/22/CE del 19 dicembre 1997 che prevede il finanziamento per i progetti degli Stati membri della Comunità europea che contribuiscono al miglioramento delle tecniche e dei metodi di intervento in caso di catastrofe naturale o tecnologica.

Art. 5.

1. Per la realizzazione dei suddetti lavori, nonché per il pagamento delle indennità di occupazione temporanea e di espropriazione con riferimento alle aree occupate, ove di proprietà di privati, è autorizzata una spesa di lire 200.000.000.000 da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1999 mentre, per l'anno 1998, viene costituito un fondo di altri 200.000.000.000. A detti stanziamenti si aggiungerà il finanziamento europeo previsto dal precedente articolo 4, finanziamento di cui verrà tempestivamente richiesta l'assegnazione nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge collegate.

2. All'ulteriore, eventuale copertura di spesa provvederanno le province regionali e i comuni interessati, questi ultimi destinando una percentuale non superiore al 5 per cento degli introiti derivanti dall'ICI.

Palermo (Petralia Sottana)

Istituto Magistrale

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Federico Alida, Valentina Geraci, Beatrice Macaluso, Marco Mascellino, Donatella Zito:

«Norme a favore delle scuole montane e delle piccole isole» (80)

RELAZIONE

Come ampiamente previsto dal nostro dettato costituzionale la Repubblica promuove la piena ed effettiva parità fra i cittadini, anche operando per ridurre gli svantaggi che possono derivare da varie ragioni, fra cui quelle di tipo geografico territoriale. Le aree montane, le piccole isole ed in generale le zone «lontane» dai centri capoluogo si trovano tradizionalmente in situazione di svantaggio «territoriale».

Anche nel settore strategico dell'istruzione queste aree e le comunità che vi risiedono hanno vasti e vari problemi. La distanza dal capoluogo crea una annosa difficoltà a reperire docenti disposti a lavorare continuamente negli istituti delle zone disagiate; inoltre queste scuole hanno spesso problemi legati alle strutture ed ai supporti didattici. Con questa proposta normativa si vuole assicurare un adeguato servizio scolastico alle aree in questione favorendo gli insegnamenti che sarebbero incentivati a prestarvi servizio stabilmente, assicurando una maggiore flessibilità gestionale e organizzativa agli istituti e concedendo appositi fondi per migliorare la qualità dei sussidi e dei servizi didattico-educativi e formativi.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Vengono interessati dal provvedimento gli istituti di ogni ordine e grado statali o parificati che si trovino in aree montane nelle piccole isole, che vengono individuati dai provveditorati agli studi.

2. Il personale docente delle scuole, di cui all'articolo 1, se assunto in ruolo come ordinario o incaricato annuale, gode di una indennità speciale mensile, la cui entità viene annualmente stabilita dal Ministero della pubblica istruzione.

3. Le competenze relative agli orari scolastici e all'organizzazione didattico-educativa appartengono agli organi collegiali, nell'ambito della programmazione dell'istituto.

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4. Il Ministero della pubblica istruzione assegna annualmente somme speciali alle scuole di cui all'articolo 1, nonché ai comuni e alle province di competenza. Tali stanziamenti dovranno servire per la promozione ed il potenziamento delle strutture e dei servizi didattici. È compito dei provveditorati agli studi il controllo sulla gestione dei suddetti fondi.

Ragusa (Modica)

Istituto Tecnico «Archimede»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Daniela Aprile, Giuseppe Aurnia, Giuseppe Bonomo, Maria Donzella, Piero Paolino:

«Istituzione del centro universitario denominato "Mediterraneo" a Modica» (81)

RELAZIONE

«Più a sud di Tunisi». Una battuta o la realtà? Niente rischia di essere più reale di ciò che si dice scherzando. È vero: la provincia di Ragusa è il sud del sud, ma se ci riflettiamo con attenzione si tratta di concetti relativi: qual è il nord e qual è il sud? La Sicilia è sud rispetto a Roma, ma Roma lo è rispetto a Milano e Milano lo è rispetto a Parigi. Inoltre, se si cambia prospettiva, potrebbero non esserci più un nord e un sud. Avete mai pensato che la Sicilia potrebbe essere al centro? Sì, al centro, al centro del Mediterraneo!

Anche lo studio della storia dei nostri giorni ci dice che qualcosa è cambiato. Non solo l'Europa non è più il centro del mondo ma non può fare a meno di confrontarsi con i paesi emergenti, con il Medio Oriente, con il grande continente africano. Ecco che la Sicilia, ed in particolare la provincia di Ragusa, può costituire la punta avanzata, il tramite privilegiato per questo dialogo, la porta dell'Europa sul Mediterraneo. E questo non solo per la sua posizione geografica, ma anche per le sue tradizioni culturali che affondano le radici nel mondo greco, arabo e normanno.

Non può inoltre non considerarsi che questa parte della Sicilia è, suo malgrado, oggetto di una nuova «occupazione». Periodicamente infatti lungo le coste del ragusano si assiste allo sbarco di numerosi clandestini. Alcuni sono stati respinti, altri hanno attraversato lo Stretto, molti sono rimasti regolarizzando la loro posizione e integrandosi perfettamente. In molte campagne ed in particolare nelle serre hanno sostituito praticamente per intero i lavoratori italiani. I loro figli frequentano le nostre scuole. Nei posti dove sono più numerosi, come ad esempio a Vittoria, gli organi politici del comune consentono loro di far valere le loro istanze. Il comune di Scicli, per esempio, ha istituito una scuola di arabo perché i piccoli possano non perdere interamente le loro tradizioni culturali. Esistono piccole moschee in ogni comune della provincia e molti sono i matrimoni misti. Non ci si può nascondere dinanzi all'evidenza, si va verso una società multietnica e multiculturale. Non avrebbe senso demonizzare questa situazione, si può invece valorizzare ed esaltare questa «vocazione» che la provincia ha mostrato di avere. E quale via migliore della cultura per farlo?

Ciò che si propone è quindi l'attivazione di una università e di corsi post diploma che pure puntando alla creazione di professionalità nuove e indispensabili per ovviare seriamente al problema della disoccupazione, abbiano come loro elemento caratterizzante la formazione di persone con una specializzazione e una preparazione culturale particolarmente rivolta all'avviamento di rapporti meglio disciplinati ed orientati con i paesi del Mediterraneo.

L'università dovrebbe creare nuove figure professionali specializzate nelle relazioni con i paesi del Mediterraneo e nello stesso tempo dovrebbe rendere più agevole

Pag. 101

l'accesso a quegli extracomunitari che, presenti nel nostro paese, volessero continuare a studiare divenendo poi tramite fra diversi mondi e culture. Si potrebbe inoltre rendere più agevole l'accesso in Italia di quanti volessero frequentare questa università.

Si propone che l'università venga ubicata a Modica che è un antico e prestigioso centro di studi e dispone di strutture edilizie adatte, ovviamente previ i debiti adeguamenti, ad ospitare i servizi universitari. L'impareggiabile senso dell'ospitalità dei modicani e il patrimonio edilizio del centro storico, quasi totalmente in abbandono, costituiscono dei presupposti non trascurabili per un nuovo risorgimento culturale ed economico che potrebbe irradiarsi proprio da questa preziosa città barocca, particolarmente vocata agli studi.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. La presente legge, nel delegare al Governo il compito di istituire a Modica un centro universitario denominato «Mediterraneo», vuole valorizzare la particolare posizione geografica della città siciliana e la sua antica ed eclettica tradizione culturale per favorire l'incontro fra le diverse culture dei popoli che gravitano nel Mediterraneo.

Art. 2.

1. Il Governo è delegato ad istituire corsi di laurea mirati a fornire specializzazioni che favoriscano lo sviluppo di attività culturali, economiche e turistiche fra i paesi del Mediterraneo. In particolare, corsi di laurea con specializzazione volta alla creazione di figure professionali con profonda conoscenza della storia e della cultura dei paesi del Mediterraneo e capaci di progettare o rilanciare quelle attività economiche che valorizzino le risorse ambientali e culturali dei paesi dell'area con riguardo ai valori socio-politici e all'impatto ambientale.

Art. 3.

1. Contestualmente ai corsi universitari saranno istituiti corsi di formazione di durata biennale o triennale che promuovano la scoperta e la valorizzazione dei pregi ambientali e delle tradizioni culturali e artigianali, specie quelle più tipiche delle realtà studiate e a rischio di estinzione. Tali corsi debbono essere dotati di piani di studio con materie i cui programmi siano strutturati in modo da poter costituire crediti formativi per il conseguimento della laurea in facoltà congruenti.

Art. 4.

1. Alla formazione tecnica deve essere affiancata una preparazione culturale volta a favorire conoscenza e dialogo con le culture degli altri paesi del Mediterraneo.

Art. 5.

1. Lo statuto del Centro universitario «Mediterraneo» deve prevedere norme e risorse che facilitino l'accesso e l'inserimento dei cittadini provenienti dai paesi nord africani e medio orientali asiatici tanto nei corsi di laurea che in quelli di formazione attraverso, in particolare:

a) una normativa semplificata che faciliti la loro permanenza in Italia a fini di studio;

b) la previsione di una percentuale di posti loro riservata;

c) forme di assistenza ed aiuti economici per il mantenimento agli studi.

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Siracusa (Lentini)

Istituto tecnico commerciale «Alaimo»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Rita Catazano, Lorena Di Giacomo, Daniele Floridia, Priscilla Pagano, Davide Rubino:

«Revisione del decreto legislativo sulla vivisezione n. 116 del 27 gennaio 1992» (82)

RELAZIONE

«Il cane è il miglior amico dell'uomo».

Quante volte abbiamo ripetuto con grande convinzione questa frase? Ogni volta che i mass-media ci informano di quanto quest'animale riesce a fare per l'uomo, del suo spirito di sacrificio, di abnegazione frutto del suo amore senza riserve per l'uomo.

Dovremo qui ricordare l'opera dei san Bernardo, dei Terranova (veri e propri bagnini), dei cani guida per i non vedenti che diventano per questi ultimi dei compagni inseparabili e indispensabili? Sarebbe inutile.

Lo è inutile per la legge italiana, che permette che quest'animale venga, in uno dei tanti laboratori di vivisezione, legato, reso muto dalla bruciatura delle corde vocali mediante una punta metallica rovente, e torturato una, due, tre volte, eccetera. Sappiamo di una cane che è sopravvissuto a ben nove «operazioni» senza anestesia, in uno di questi laboratori fin quando, finalmente, non sopraggiungeva la morte.

Da uomini con tanto di laurea, giorno per giorno, milioni di animali indifesi, immobilizzati, imbavagliati e spesso con le corde vocali recise, vengono lentamente accecati con acidi, avvelenati a piccole dosi, sottoposti a soffocazione intermittente, infettati con morbi mortali, sventrati, eviscerati, segati, bolliti, arrostiti vivi, congelati per essere riportati in vita e ricongelati, lasciati morire di fame o di sete, molto spesso dopo che sono state resecate parzialmente o totalmente le ghiandole surrenali o l'ipofisi o il pancreas o dopo sezione del midollo spinale. Le ossa vengono spezzate una ad una, i testicoli vengono schiacciati a martellate, si lega l'uretra, vengono recise le zampe, estirpati o trapiantati organi, si mettono a nudo i nervi, si procede allo smidollamento della spina dorsale mediante sonde di metallo, vengono cuciti gli sbocchi naturali «per vedere che cosa succede», poi vengono attentamente osservate le sofferenze che possono durare settimane o addirittura mesi, finché non giunge la morte liberatrice che, per la stragrande maggioranza di queste creature, sarà l'unica anestesia che avranno mai conosciuto. Il cane così seviziato non può urlare tutto il suo dolore, ma i suoi occhi esprimono tanta tristezza; noi abbiamo visto queste foto raccapriccianti, ma quanto ci ha fatto soffrire in modo intollerabile ed è rimasto nella nostra memoria è il muto dolore di quegli occhi.

E ricordiamo le parole di Voltaire: «Giudica dunque allo stesso modo questo cane, che non trova più il suo padrone, che lo ha cercato per tutte le vie con grida dolorose, che rincasa inquieto e agitato, sale, scende, va di stanza in stanza, trova infine nel suo studio il padrone che egli ama, e gli testimonia la propria gioia con la dolcezza del suo mugolio, coi salti e le carezze. I barbari uomini prendono questo cane che suol vincerli così facilmente nell'amicizia: lo inchiodano su una tavola e lo sezionano vivo...».

Noi siamo solo dei ragazzi e non possiamo capire la ragione degli adulti, quella fredda ragione che ha generato il decreto legislativo del 27 febbraio 1992.

Questo decreto stabilisce che la vivisezione sui cani e sui gatti è normalmente vietata, eppure i vivisettori o si servono dei cani o dei gatti per i loro esperimenti e possono farlo anche legalmente.

Tutto questo perché al primo divieto segue subito nell'articolo 3 la deroga: «Salvo che essa sia ritenuta indispensabile

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per esperimenti di ricerca scientifica e non sia assolutamente impossibile avvalersi di animali di altra specie». L'articolo 4 dice che la vivisezione può essere eseguita soltanto previa anestesia generale o locale, che abbia efficace durata per tutta l'operazione ma, nell'articolo 9, segue la seguente deroga: «Fatta eccezione nei casi in cui l'anestesia sia incompatibile in modo assoluto coi fini dell'esperimento».

Inoltre, l'articolo 4 vieta l'uso, per ulteriori esperimenti, degli animali già sottoposti a vivisezione, salvo in casi di assoluta necessità.

Ma noi, che siamo solo dei ragazzi, contestiamo questo decreto perché anche se la vivisezione, anziché essere dannosa, fosse utile, non costituirebbe una scusante ma semmai un'aggravante, perché sanzionerebbe il principio che il fine giustifica i mezzi; quel triste grimaldello che ha sempre aperto tutte le porte alla nefandezza umana, comprese quelle di Auschwitz e Buchenwald. Se l'uomo accetta questo principio, allora non può più considerarsi un essere superiore all'animale e decadono nel nulla tutte le sue pretese morali.

Dobbiamo dunque pensare che nella nostra nazione, per i legislatori, un atto crudele non è riprovevole qualora ne derivi un beneficio materiale?

Vorremmo poter cambiare quel decreto!

ARTICOLATO

Art. 1.

(Finalità).

1. La presente proposta di legge mira alla revisione di quelle norme che consentono l'utilizzo di animali a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

2. Premesso che l'attuale normativa, tra l'altro fortemente contraddittoria, riconosce apertamente che il concetto di «esperimento» comprende in sé l'impiego di un animale che può causare dolore, sofferenza, angoscia, danni temporali durevoli per l'animale. Premesso che fondate ed autorevoli fonti scientifiche hanno, ormai da tempo, provato e dimostrato che l'utilizzo di animali a fini sperimentali e scientifici non ha alcuna utilità scientifica, non è cioè utile per provare la qualità, l'efficacia e la innocuità di un preparato farmaceutico o di altri prodotti che servono alla cura di malattie, di anomalie che possono colpire l'uomo e gli animali o l'ambiente in genere.

3. Premesso che, spesso e volentieri, l'utilizzazione e l'impegno di animali a fini sperimentali, avviene anche al di fuori dei ristretti casi previsti dalla attuale normativa, senza che ciò comporti alcunché, alcuna conseguenza, per chi viola, con tanta facilità, le norme in materia di protezione degli animali.

4. La legge contestata contiene tra l'altro una fortissima contraddizione.

Art. 2.

(La contraddizione). 1. La normativa in contestazione dice all'articolo 4 che «tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto anestesia generale o locale».

2. Dice inoltre, sempre all'articolo 4, che un animale non può essere utilizzato più di una volta, in esperimenti che comportano dolore, angoscia o sofferenze.

3. Gli esperimenti, cioè, devono essere effettuati in modo da evitare all'animale inutili dolori e sofferenze.

4. Ma poi al capo II della legge, capo riportante le disposizioni derogatorie, si dice che il ministero competente può comunque autorizzare, all'articolo 9, in deroga palese all'articolo 4 «esperimenti anche senza anestesia che possono comportare gravi lesioni e forti dolori per l'animale», legittimando, in tal modo, comportamenti spesso sadici ed incivili, giustificati da supreme finalità scientifiche.

5. Come se non bastasse, l'articolo 4 della suindicata legge che vieta l'uso, per

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ulteriori esperimenti, di animali già sottoposti a vivisezione, viene spesso eluso legalmente in quanto ci si richiama in maniera ipocrita ai casi di «assoluta necessità».

Trapani (Marsala)

Istituto Tecnico Commerciale «G. Garibaldi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Vita Abate, Vincenzo Balistreri, Francesco Lombardo, Ignazio Monti, Onofrio Morana, Valeria Muffetti, Rosaria Palmeri:

«L'insegnamento dell'educazione musicale e delle attività negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado» (83)

RELAZIONE

La scuola, considerata palestra di formazione umana, promotrice della personalità dell'alunno, capace di estrinsecare, evidenziare le attitudini e le aspirazioni che certamente incideranno nel loro orientamento professionale, non può scindere dall'inserimento dell'educazione musicale e teatrale tra gli insegnamenti curricolari. Ciò in considerazione anche del ruolo sempre più incisivo e determinante esercitato sia dalla musica, sia dal teatro, per la formazione del gusto e lo sviluppo della sensibilità nei giovani, nonché dell'interesse sempre più crescente manifestato da quest'ultimi verso le discipline. In una scuola moderna ed integrata, che altro meglio della musica e del teatro potrebbero riunire felicemente ed armonicamente numerose materie di studio e libere attività con lo scopo di raggiungere il cosiddetto fine educativo e formativo? Il teatro e la musica rappresentano una reale esperienza interiore, sia per il forte potenziale socializzante, sia per l'immediata risonanza emotiva che può fornire la rivelazione degli aspetti più reconditi della personalità degli alunni.

L'alunno, attraverso il teatro e la musica che procurano maggiore espansione alla sua originalità personale e valorizzano la sua personalità, esprime se stesso e sviluppa le proprie capacità, si sente protagonista ed acquista fiducia nonostante le sue incertezze, caratteristiche di un'età disturbata da intense fluttuazioni emotive. Il disagio, l'inquietudine, le incertezze, le ansie, le insoddisfazioni, le preoccupazioni che oggi i giovani manifestano, potrebbero certamente essere attenuati dall'insegnamento di queste due meravigliose discipline artistiche che senza dubbio rappresentano la patria eletta di coloro che sanno astrarsi dalle miserie del mondo e della vita. L'insegnamento dell'educazione musicale e delle attività teatrali, diviene oggi sempre più importante, urgente, essenziale e necessario, sia perché è decisamente richiesto, voluto e sentito dai giovani, sia per il valido e prezioso contributo dato dalle predette discipline alla conoscenza ed alla formazione e valorizzazione della loro personalità, al fine di una migliore e proficua loro partecipazione alle attività culturali ed educative.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Si istituisce l'insegnamento dell'educazione musicale e canto corale delle attività teatrali negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, includendolo tra gli insegnamenti curriculari per complessive ore settimanali 1. L'insegnamento viene affidato ad un docente specifico e specialista o ad un esperto.

2. L'istituto dovrà disporre di un pianoforte e di un locale da trasformare in palcoscenico per lo svolgimento delle relative attività artistiche degli alunni.

3. Sarà istituita una «schola cantorum» formata da alunni che presentano particolari attitudini musicalmente dotati.

Pag. 105

4. Saranno effettuati saggi musicali e rappresentazioni teatrali la cui preparazione e lo svolgimento impegneranno alunni e docenti anche in ore pomeridiane.

5. Volontariamente potranno partecipare, alla realizzazione di dette rappresentazioni artistiche, insegnanti dello stesso istituto, se esperti e conoscitori delle discipline musicali e teatrali, i quali nel periodo di preparazione delle succitate rappresentazioni, saranno dispensati dall'insegnamento antimeridiano delle loro specifiche discipline curriculari se dagli stessi richiesto. Gli stessi potranno essere sostituiti da insegnanti delle stesse discipline che sono a disposizione o da docenti supplenti da nominare.

Trapani (Marsala)

Istituto Tecnico Commerciale «G. Garibaldi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Vita Abate, Vincenzo Balistreri, Francesco Lombardo, Ignazio Monti, Onofrio Morana, Valeria Muffetti, Rosaria Palmeri:

«L'insegnamento dell'educazione musicale e delle attività negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado» (83)

RELAZIONE

La scuola, considerata palestra di formazione umana, promotrice della personalità dell'alunno, capace di estrinsecare, evidenziare le attitudini e le aspirazioni che certamente incideranno nel loro orientamento professionale, non può scindere dall'inserimento dell'educazione musicale e teatrale tra gli insegnamenti curricolari. Ciò in considerazione anche del ruolo sempre più incisivo e determinante esercitato sia dalla musica, sia dal teatro, per la formazione del gusto e lo sviluppo della sensibilità nei giovani, nonché dell'interesse sempre più crescente manifestato da quest'ultimi verso le discipline. In una scuola moderna ed integrata, che altro meglio della musica e del teatro potrebbero riunire felicemente ed armonicamente numerose materie di studio e libere attività con lo scopo di raggiungere il cosiddetto fine educativo e formativo? Il teatro e la musica rappresentano una reale esperienza interiore, sia per il forte potenziale socializzante, sia per l'immediata risonanza emotiva che può fornire la rivelazione degli aspetti più reconditi della personalità degli alunni.

L'alunno, attraverso il teatro e la musica che procurano maggiore espansione alla sua originalità personale e valorizzano la sua personalità, esprime se stesso e sviluppa le proprie capacità, si sente protagonista ed acquista fiducia nonostante le sue incertezze, caratteristiche di un'età disturbata da intense fluttuazioni emotive. Il disagio, l'inquietudine, le incertezze, le ansie, le insoddisfazioni, le preoccupazioni che oggi i giovani manifestano, potrebbero certamente essere attenuati dall'insegnamento di queste due meravigliose discipline artistiche che senza dubbio rappresentano la patria eletta di coloro che sanno astrarsi dalle miserie del mondo e della vita. L'insegnamento dell'educazione musicale e delle attività teatrali, diviene oggi sempre più importante, urgente, essenziale e necessario, sia perché è decisamente richiesto, voluto e sentito dai giovani, sia per il valido e prezioso contributo dato dalle predette discipline alla conoscenza ed alla formazione e valorizzazione della loro personalità, al fine di una migliore e proficua loro partecipazione alle attività culturali ed educative.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Si istituisce l'insegnamento dell'educazione musicale e canto corale delle attività teatrali negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, includendolo tra gli insegnamenti curriculari per complessive ore settimanali 1. L'insegnamento viene affidato ad un docente specifico e specialista o ad un esperto.

2. L'istituto dovrà disporre di un pianoforte e di un locale da trasformare in palcoscenico per lo svolgimento delle relative attività artistiche degli alunni.

3. Sarà istituita una «schola cantorum» formata da alunni che presentano particolari attitudini musicalmente dotati.

Pag. 105

4. Saranno effettuati saggi musicali e rappresentazioni teatrali la cui preparazione e lo svolgimento impegneranno alunni e docenti anche in ore pomeridiane.

5. Volontariamente potranno partecipare, alla realizzazione di dette rappresentazioni artistiche, insegnanti dello stesso istituto, se esperti e conoscitori delle discipline musicali e teatrali, i quali nel periodo di preparazione delle succitate rappresentazioni, saranno dispensati dall'insegnamento antimeridiano delle loro specifiche discipline curriculari se dagli stessi richiesto. Gli stessi potranno essere sostituiti da insegnanti delle stesse discipline che sono a disposizione o da docenti supplenti da nominare.



Arezzo (Poppi)

Istituto Tecnico Commerciale «L. Einaudi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Silvia Chiarini, Daniela Dei, Filippo Lippi, Letizia Rosai, Sara Sassoli:

«Modifica all'articolo 11 della Costituzione» (84)

RELAZIONE In considerazione del fatto che il dettato costituzionale dell'articolo 11 secondo il quale l'Italia rifiuta la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, non può essere realmente attivato fino a che l'ONU non realizza al suo interno un metodo di funzionamento rispettoso dei princìpi della democrazia, la quale impone la presa delle decisioni a maggioranza da parte delle popolazioni mondiali tutte interessate alla pace senza privilegi o veti di nessun genere da parte di alcuno; e dato che, finché tale metodo democratico non sarà fermamente attuato, non potrà mai legittimamente venir meno il dubbio che le decisioni prese a salvaguardia della pace internazionale in realtà possono sottendere interessi o fini diversi da quelli apertamente dichiarati da parte delle superpotenze, arbitre della pace mondiale, proponiamo di modificare l'articolo 11 della Costituzione, aggiungendo un secondo comma a chiarimento della condizione posta ad una eventuale partecipazione dell'Italia alle cosiddette operazioni di polizia internazionale, per garantire la democrazia e la pace.

ARTICOLATO

Art. 1.



1. All'articolo 11 della Costituzione è aggiunto il seguente secondo comma:

L'Italia acconsente a partecipare alle operazioni di polizia internazionale che abbiano come scopo il mantenimento della pace, solo quando siano deliberate, secondo il metodo democratico, dall'organizzazione internazionale prevista a tale scopo, e solo nel caso in cui lo svolgimento di tutte le possibili mediazioni diplomatiche non abbia avuto esito positivo.



Firenze (Sesto Fiorentino)

Istituto Tecnico Commerciale Geometri «P. Calamandrei»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Daniele Borrani, Sara Casarotto, Maura Corti, Daniele Gamberucci, Antonio Leo:

«Integrazione e modifica della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (85)

RELAZIONE

Abbiamo modificato e integrato gli articoli 13 e 16 della legge n. 104 del 1992

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per dare anche agli studenti universitari portatori di handicap l'assistenza didattica specifica e l'ausilio di prove equipollenti in sede d'esame, opportunità che sono assicurate nella scuola secondaria superiore. Non riteniamo giusto, infatti, come attualmente è previsto dalla legge, lasciare alla sensibilità dei docenti e degli organi di governo delle singole università la garanzia del diritto ad un'assistenza qualificata e a prove equipollenti.

A farci riflettere è stata la lettera di un ex allievo del nostro istituto che all'università, diversamente che nella scuola secondaria superiore, si è trovato, da solo, alle prese con imponenti barriere architettoniche, senza supporti didattici specifici e senza la garanzia di esami con ausili o prove equipollenti che tenessero conto del suo handicap fisico.

Secondo noi, se lo studente disabile ha garanzie solo fino alla scuola secondaria superiore, non sono realizzati nè i principi di piena integrazione e di piena partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività di cui all'articolo 1, lettere a) e b), della legge n. 104 del 1992, né il diritto allo studio di cui all'articolo 34 della Costituzione. Quest'ultimo, infatti, insieme all'articolo 3, comma 1, dice che i capaci e meritevoli hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi senza distinzione di condizioni personali. Ed è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (articolo 3, comma 2, della Costituzione).

Sul diritto all'istruzione abbiamo apprezzato il commento di uno dei costituenti, l'onorevole Ruini, il quale ha affermato che, anche se l'impegno di aprire ai capaci e meritevoli i gradi più alti dell'istruzione richiederà grandi stanziamenti, non si deve esitare, perché realizzarlo significherà sia riconoscere pienamente un diritto della persona sia arricchire la società di forze che altrimenti sarebbero perdute.

A noi sembra che ciò debba valere anche per gli studenti disabili, dei quali, secondo recenti dati del Ministero della pubblica istruzione, in Italia almeno 11 mila sono disabili motori, 5.500 non udenti e 2 mila non vedenti.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. All'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è aggiunto, infine, il seguente comma:

«6-bis. Ai portatori di handicap iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché l'assegnazione di un docente specializzato con funzioni di consulenza didattica e di coordinamento delle attività di integrazioni dello studente disabile.

2. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa presentazione al docente della materia di apposita documentazione. Essa deve indicare gli ausili necessari in relazione alla tipologie di handicap, i materiali didattici utilizzati per lo studio, gli strumenti o linguaggi specializzati che facilitano l'autonomia e la comunicazione e costituisce il presupposto per lo svolgimento di prove equipollenti, sulla base del parere del docente specializzato di cui all'articolo 13, comma 6-bis. Le prove equipollenti possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi di verifica.

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Grosseto (Massa Marittima)

Istituto Tecnico Industriale «B. Lotti»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Giacomo Magini, Sofia Mangiavacchi, Laura Masi, Nicola Menale, Tatiana Pecchi:

«Formazione ed ordine professionale dei lavoratori della televisione» (86)

RELAZIONE

Tutti oggi riconoscono l'importanza che la televisione ha avuto ed ha nella società come strumento di informazione, di educazione, di intrattenimento. Purtroppo, con il passare del tempo, il livello dei programmi televisivi è sceso e le varie reti televisive, per mantenere la loro audience, producono sempre più materia scadente e sensazionale, avendo come obiettivo quello di attirare più spettatori possibili, non badando alla qualità dell'offerta. Poiché la televisione è seguita molto dai bambini, dagli adolescenti, dai giovani, chi fa televisione dovrebbe maggiormente sentire anche il ruolo educativo che ha nei confronti dei telespettatori e non ricorrere troppo spesso nel giustificare certe produzioni all'abusato luogo comune: «la gente gradisce lo spettacolo».

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Coloro che sono addetti alla produzione e alla programmazione televisiva devono partecipare ad un corso di formazione che li renda consapevoli del loro ruolo come educatori, perché la televisione porta le sue immagini sia davanti ai bambini e ai giovani che agli adulti.

Art. 2.

1. La partecipazione ad un corso di formazione e il superamento di un esame finale danno diritto ad una patente per l'esercizio della professione.

Art. 3.

1. Viene istituito un ordine professionale dei lavoratori della TV con il compito di controllare che i princìpi fissati al suo interno vengano rispettati e nei casi di palese violazione della deontologia professionale è previsto il ritiro della patente.



Livorno (Portoferraio)

Istituto Tecnico Commerciale «G. Cerboni»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Antonio Fiore, Alice Giuliani, Damiano Matacera, Raffaella Parrella, Claudio Taddei:

«Norme per la prevenzione e repressione della violenza sui minori» (87)

RELAZIONE

Le cronache di ogni giorno mostrano come i bambini sono soggetti ad ogni tipo di violenza e l'indifferenza lascia il posto alla sofferenza e al disperato grido di aiuto.

Le inchieste giornalistiche, avide di scoop, fanno vivere la notizia finché c'è l'audience, dopo più niente. I volti, le voci, le storie tacciono dietro un riflettore artificale che rende tutto normale.

Il silenzio di tutti copre l'affannosa agonia al dramma che invece è quotidiano, è nel mondo, dentro il mondo. Dovremmo tutti insieme, senza paura, senza ambiguità, senza compromessi, lavorare affinché il senso vero della vita ritorni ad essere quello reale.

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Vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'Assemblea generale dell'ONU del 10 dicembre 1948;

Vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sottoscritta a Parigi il 20 marzo 1952 dagli Stati aderenti al Consiglio d'Europa e resa esecutiva in Italia con la legge n. 848 del 4 agosto 1955, si presenta la seguente proposta.

ARTICOLATO

Art. 1.

(Obiettivi).

1. Oggetto della presente proposta di legge è la produzione di norme disciplinanti la materia della tutela della integrità fisica e psichica dei minori attraverso la disciplina delle misure di prevenzione e repressione delle varie forme di violenza esercitabile sugli stessi.

2. La presente proposta di legge richiama integralmente le leggi fondamentali prodotte in materia dalla legislazione italiana e internazionale.

Art. 2.

(Finalità).

1. La presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di tutelare in tutte le fasi dello sviluppo, e in seno alla famiglia, e in seno alle altre organizzazioni sociali in cui si manifesta la sua personalità, l'integrità e la dignità morale del minore.

Art. 3.

(Incentivi).

1. Al fine di rimuovere elementi di degrado culturale e sociale dell'habitat del minore a rischio, lo Stato e, per esso, le regioni a statuto ordinario cui la materia è stata delegata, riconosce è garantisce le elargizioni di provvidenza economica a favore dei nuclei familiari a basso grado di scolarità e in condizioni economiche di estrema precarietà.

2. Per beneficiare delle dette misure i richiedenti dovranno dimostrare l'impegno alla iscrizione e frequenza presso la scuola pubblica e/o istituti privati legalmente riconosciuti dei minori facenti parte del nucleo familiare.

3. Analoghe misure sono previste a favore di centri di accoglienza di minori in stato di abbandono o che comunque abbiano subito atti di violenza.

Art. 4.

(Misure repressive).

1. Oltre che sul versante della prevenzione, la presente proposta si prefigge di agire anche attraverso la previsione di misure repressive.

2. Chiunque usi violenza fisica, morale, psichica al minore è punito con la determinazione personale variabile da un minimo di dieci anni a un massimo di anni venti qualora la violenza abbia cagionato lesioni irreversibili.

3. Analoghe misure repressive sono applicabili a chiunque favorisca atti di violenza o ometta, tenendo comportamenti reticenti, di far individuare e punire fatti violenti.

Art. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente proposta, convertita in legge e munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

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Lucca

Liceo Scientifico «Vallisneri»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Elisa Baborsky, Lucia Bernacchi, Elisa Caproni, Sara Papeschi, Daniele Vannucchi:

«Tutela dei diritti dei vegetariani» (88)

RELAZIONE

Allo stato attuale, in Italia non esistono leggi che tutelino i diritti dei cittadini vegetariani; inoltre lo Stato non incentiva la produzione di alimenti biologici (come ad esempio derivati di soia o di altri cereali) che sono alla base dell'alimentazione vegetariana.

Il fenomeno della conversione a scopo personale e/o religioso al vegetarianismo nel nostro paese è in forte incremento, così riteniamo opportuno approntare delle modifiche alle norme già in vigore in merito alla gestione delle mense di enti pubblici e statali, dove non sono previste alternative alimentari per i vegetariani, che in questo modo finiscono per essere penalizzati. In particolare, il presente progetto di legge al primo articolo favorisce l'introduzione della pratica vegetariana nelle mense pubbliche e private, mentre il secondo prevede l'introduzione di incentivi alla produzione di alimenti base per la dieta vegetariana.

In conclusione, il progetto ha come proposito la sommaria eliminazione della discriminazione subita dai vegetariani, tenendo conto anche del fatto che nel nostro paese la percentuale di individui che si convertono al vegetarianismo è in aumento.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, le mense di enti pubblici e di imprese private devono mettere a disposizione pasti vegetariani, che possano soddisfare i bisogni nutrizionali sulla base di apposite tabelle predisposte dal Ministero della sanità.

Art. 2.

1. Lo Stato, tramite l'azione di concerto del Ministero della sanità e del Ministero dell'agricoltura, può fornire incentivi economici per la produzione di alimenti base per la dieta vegetariana.



Massa (Villafranca Lunigiana)

Liceo Scientifico «Leonardo da Vinci»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Gabriele Barbieri, Anna Barenghi, Alessio Biancardi, Elisa Conti, Annalisa Fiasella:

«Direttiva ai comuni per il coinvolgimento dei cittadini in piccole attività di pulizia e/o manutenzione di aree pubbliche» (89)

RELAZIONE

Siamo tutti a conoscenza di un grave problema presente in quasi tutte le grandi città ma anche ormai nei piccoli centri: l'inquinamento e la mancanza di pulizia.

Le città in cui viviamo sono, infatti, sempre più sporche, e questo anche a causa del disinteresse e della maleducazione di molti cittadini. Inoltre i comuni sono costretti a spendere ingenti somme di denaro per la manutenzione dei centri urbani, anche se questa non sempre è facilmente attuabile.

I proponenti della presente legge hanno ritenuto opportuno in base al principio «pulisci davanti alla tua casa e tutta la città sarà pulita», dare la possibilità a varie categorie di persone, come

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commercianti, artigiani, portinai, associazioni di volontari, ma anche classi scolastiche, di contribuire a tenere pulita la propria città.

Ciò chiaramente non sostituirebbe il lavoro degli operatori ecologici, ma potrebbe costituire un valido aiuto, anche perché i singoli o i gruppi di cittadini si sentirebbero particolarmente coinvolti e motivati nel partecipare, obbligatoriamente oppure con un piccolo compenso forfettario, alla pulizia e/o manutenzione delle aree pubbliche vicine ai loro luoghi di residenza o di attività, o nell'«adottare» una piazza, un'aiuola o una fontana.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. I comuni informano la loro attività di pulizia e/o manutenzione delle aree pubbliche al principio «pulisci davanti alla tua casa e tutta la città sarà pulita».

Art. 2.

1. I comuni provvedono per quanto possibile alla realizzazione di cui all'articolo 1, con propri regolamenti da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. I regolamenti comunali possono prevedere, per alcune categorie di cittadini, l'obbligatorietà della pulizia e/o manutenzione delle aree pubbliche adiacenti o vicine alle loro attività.

Art. 4.

1. I regolamenti comunali possono altresì prevedere la possibilità di stipulare convenzioni di pulizia con singoli cittadini, famiglie, associazioni, gruppi di studenti ed altre organizzazioni.

Art. 5.

1. Le convenzioni citate nell'articolo 4 possono prevedere l'erogazione di piccole somme forfettarie a titolo di rimborso spese e pertanto non soggette ad alcuna tassazione o contribuzione.



Pisa (Pontedera)

Istituto Tecnico Commerciale Geometri «E. Fermi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Marco Baldini, Massimiliano Dell'Unto, Sara Ferretti, Giovanni Giuntini, Annalisa Varano:

«Emendamenti alla legge n. 663 del 1986 - "Legge Gozzini"» (90)

RELAZIONE

A seguito del recente sequestro dell'imprenditore bresciano Giuseppe Soffiantini, considerando le modalità con cui questo è avvenuto, riteniamo opportuno contestare i criteri su cui si basa la «Legge Gozzini», condividendone comunque il fine sociale. Finora sono emersi sotto gli occhi dell'opinione pubblica troppe situazioni in cui alcuni detenuti hanno utilizzato i benefici di tale legge per entrare in latitanza e commettere, successivamente, ulteriori reati.

Si ritiene necessario per una giusta ed equa applicazione della «Legge Gozzini», al fine di tutelare la società tutta, limitare i vantaggi che questa legge offre alle varie categorie di criminali, qualora questi, resisi precedentemente responsabili di crimini particolarmente efferati, assumano

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comportamenti che solo all'apparenza dimostrino un avvenuto cambiamento della loro personalità.

Ci apprestiamo quindi a proporre nell'articolato, qui di seguito allegato, le modalità con cui intendiamo intervenire per modificare la «Legge Gozzini».

ARTICOLATO

Art. 1.

1. È prevista la creazione di un organo apposito che abbia il compito di valutare caso per caso, l'idoneità del soggetto a beneficiare della legge in questione.

Art. 2.

1. La «Legge Gozzini» non può essere applicata nei casi in cui il soggetto si sia reso direttamente responsabile di:

a) sequestro di persona;

b) violenza carnale;

c) omicidio volontario;

d) atti di violenza su minori o inabili;

e) attentati a personalità politiche;

f) atti idonei a mettere in pericolo la pubblica incolumità.

Art. 3.

1. La «Legge Gozzini» non può essere applicata quando i soggetti si siano dimostrati recidivi.

Art. 4.

1. La «Legge Gozzini» non può essere applicata per ridurre pene che comportino condanna all'ergastolo.



Pistoia (Agliana)

Istituto Tecnico Commerciale «Aldo Capitini»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Elena Chelli, Eleonora D'Agruma, Nicola Fabbiano, Giulia Gori, Andrea Vatti:

«Assenteismo dei parlamentari» (91)

RELAZIONE

La proposta di legge in questione si giustifica in considerazione dell'importantissima funzione svolta dai parlamentari della Repubblica italiana, i quali, eletti dal popolo, costituiscono l'indispensabile strumento della democrazia rappresentativa. Si ritiene quindi ingiustificabile ed inammissibile un prolungato assenteismo dei parlamentari - cosa, purtroppo, non infrequente nella pratica - e bene ha fatto recentemente a tale proposito il Presidente del Senato della Repubblica Nicola Mancino a denunciare pubblicamente il fatto. Si ha quasi l'impressione che molti parlamentari, una volta eletti, dimentichino i loro doveri e la nobile funzione che sono chiamati a svolgere.

Questa proposta di legge mira dunque ad eliminare il fenomeno dell'assenteismo, «patologico» dei parlamentari, non solo incidendo nei confronti degli stessi sotto il profilo economico (articolo 3), ma anche e soprattutto attraverso la previsione della loro decadenza dalla carica e della perdita dell'elettorato passivo per la legislatura successiva (articoli 2 e 3), salve le cause obiettivamente impeditive all'assolvimento dei loro obblighi (articolo 1, comma 2). Per ragioni analoghe, la previsione legislativa vale anche per i consiglieri regionali, provinciali e comunali (articolo 4). L'assoluta novità legislativa prospettata, rende poi ragionevole la previsione di un lungo periodo transitorio per l'entrata in vigore della legge (articolo 5).

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ARTICOLATO

Art. 1.

1. I parlamentari della Repubblica decadono dalla loro funzione se per ciascun semestre di ogni legislatura non partecipano ad almeno la metà delle sedute della rispettiva Camera di appartenenza.

2. La decadenza di cui al comma precedente non si verifica se la partecipazione del parlamentare è stata impedita da gravi e comprovati motivi di salute, ovvero da impegni istituzionali connessi alla sua funzione per un periodo di tempo non inferiore a due mesi.

Art. 2.

1. Il parlamentare decaduto secondo quanto previsto dall'articolo precedente perde il diritto all'elettorato passivo per la legislatura successiva. In ogni caso perde il suddetto diritto il parlamentare che nel corso dell'intera legislatura non partecipa ad almeno la metà delle sedute della Camera di appartenenza.

Art. 3.

1. Ai parlamentari della Repubblica che non partecipano alle sedute della Camera di appartenenza si applica una riduzione proporzionale della indennità retributiva loro spettante. Tale previsione non si applica nei casi di cui all'articolo 1, secondo comma, della presente legge.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui alle norme precedenti si applicano anche ai consiglieri regionali, ai consiglieri provinciali ed ai consiglieri comunali.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Prato Liceo Scientifico «C. Livi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Alessandro Barontini, Sara Biffoni, Costanza Bottari, Simone Magheri, Massimiliano Meoni:

«Norme relative alla prevenzione sull'abuso dei minori» (92)

RELAZIONE

I frequenti atti di pedofilia, nei quali sono coinvolti bambini di età spesso inferiore ai tredici anni, costituiscono un grave problema della società di oggi. I casi di abusi sui minori, che spesso si verificano tra le mura domestiche, secondo alcune statistiche, sono stati 205 nel 1995, 305 nel 1996, 220 nel primo semestre del 1997. Il Parlamento italiano si è occupato varie volte delle pene da infliggere ai pedofili, ma ha trascurato di intervenire per eliminare gli abusi sui minori alla base. Sappiamo infatti che circa un terzo dei bambini che è vittima di una violenza diventa a sua volta un genitore violento e/o inadeguato. Quindi sono necessari rapidi interventi di natura educativa atti alla prevenzione e alla risoluzione di questo grave problema.

Tali interventi potrebbero consistere in: corsi serali e preparativi per le famiglie, incontri con psicologi nell'ambito scolastico, gruppi di volontari dediti alla sorveglianza nei luoghi pubblici: scuole, parchi, impianti sportivi, eccetera. Si deve ricordare che la pedofilia è un reato contro la persona più che contro la morale, perciò nello scegliere le pene per i pedofili bisogna considerare che la separazione del bambino dal genitore per

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arresto o carcerazione di quest'ultimo, rappresenta un ulteriore trauma per il minore che si somma a quello della violenza subita. Quindi la prevenzione rappresenta lo strumento cardine per poter affrontare in maniera efficace il problema della pedofilia. Perciò essa deve compiere i primi passi nell'ambito familiare.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Devono essere istituiti per i genitori corsi educativi di informazione e prevenzione di 48 ore annuali, differenziati per ogni ordine e grado di scuola, tenuti da esperti (pedagogisti, psicologi, assistenti sociali, eccetera).

Art. 2.

1. Gli studenti laureandi in psicologia e pedagogia possono affiancare i genitori delle zone più a rischio nel processo educativo (quartieri periferici e a più alto tasso di disoccupazione e criminalità).

2. Le istituzioni relativamente alle competenze si assumono l'onere di incentivare questa attività educativa.

Art. 3. 1. Ogni quartiere della città mette a disposizione dei cittadini strutture in grado di accogliere i bambini durante le ore di assenza dei genitori: ludoteche, centri ricreativi, eccetera. Art. 4.

1. Sono disposte sovvenzioni statali ad enti quali telefono azzurro, telefono rosa eccetera.

2. I luoghi pubblici frequentati abitualmente da bambini sono sorvegliati da anziani e/o volontari.

Art. 5.

1. Gli spot e i programmi animati nella fascia oraria televisiva riservata ai bambini hanno lo scopo di trasmettere informazioni tali da permettere loro di riconoscere ed evitare i vari rischi e pericoli quali droga, violenza, abusi sessuali, eccetera.



Siena

Istituto Tecnico Industriale «Sarrocchi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Fabio Arena, Beatrice Cerruto, Massimiliano Giovannoni, Luca Rinaldi, Marika Sampieri:

«Norme volte a favorire l'avvicinamento dei cittadini al proprio patrimonio artistico-culturale» (93)

RELAZIONE

Alla luce del fatto che una buona parte della popolazione del nostro paese non è a conoscenza dell'immenso patrimonio artistico e culturale delle proprie zone d'origine e conoscendo gli ultimi dati riguardanti l'esponenziale incremento di visitatori in gran parte dei musei del territorio italiano, presentiamo la seguente proposta di legge.

La nostra idea mira quindi ad avvicinare i cittadini a musei, monumenti e manifestazioni culturali folkloristiche dei propri paesi di appartenenza, favorendoli con agevolazioni di prezzi in alcuni periodi prestabiliti. Inoltre si propone un migliore utilizzo dei finanziamenti stanziati dall'Unione europea

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per il recupero di opere d'arte e per l'apertura di locali caduti in disuso e da restaurare.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Ogni comune deve favorire i residenti all'interno del proprio territorio, agevolando loro l'ingresso ai musei e la partecipazione alle iniziative folcloristiche locali. I musei sono tenuti ad organizzare saltuariamente visite gratuite con guida e gruppi di residenti.

Art. 2.

1. I mesi in cui i residenti possono usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 1 sono: dal 10 gennaio al 15 maggio salvo le vacanze di Pasqua e dal 1o ottobre al 15 dicembre.

Art. 3.

1. Gli sconti sono stabiliti al 20 per cento per i residenti nel comune ed al 20 per cento per gli studenti della provincia. Coloro che desiderano usufruire delle agevolazioni «previste», sono tenuti ad esibire un documento di riconoscimento.

Art. 4. 1. Gli orari di apertura dei musei nei mesi in cui si può usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 2 vanno dalle ore 13,30 fino all'ora di chiusura. 2. In particolari occasioni come previsto dall'articolo 3, i musei sono tenuti ad aprire anche dalle ore 21 alle ore 23. Art. 5.

1. Al fine di recuperare spazi e opere d'arte trascurate da tempo si affida agli enti locali la responsabilità di accedere e sfruttare al meglio i finanziamenti stanziati in campo culturale dall'Unione europea.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Bolzano (Merano)

Liceo Classico «Giosuè Carducci» con annessi Istituto Magistrale e Liceo Scientifico «Pascal».

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Lucia Bormolini, Camilla Filippone:

«Convivenze more uxorio» (94)

RELAZIONE

La presente proposta si pone il raggiungimento di due obiettivi:

il primo, l'equiparazione della convivenza more uxorio al matrimonio per vie legislative, indipendentemente, quindi, da eventuali ricorsi dall'esito incerto presso la Corte costituzionale. Pur riconoscendo l'esistenza dell'articolo 29 della Costituzione, il quale pone, a fondamento della famiglia, l'istituto del matrimonio, riteniamo che questa non si debba più basare solo ed esclusivamente su di esso, ma che si debba dare maggior importanza alle unioni di fatto, al fine di evitare violazioni del principio di uguaglianza così come previsto dall'articolo 3 della Costituzione;

il secondo, l'equiparazione delle unioni di persone dello stesso sesso alle coppie eterosessuali unite in matrimonio, salvo la possibilità di adottare. Riteniamo infatti che, escludere queste unioni dai

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privilegi previsti dalla legge per le coppie sposate, concretizzi un'altra palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione; siamo contrari, invece, a concedere loro la possibilità di adottare, in quanto crediamo che i bambini in questione resterebbero penalizzati nel confrontarsi con una società che prevede genitori comunque eterosessuali.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. A tutti gli effetti giuridici, economici e fiscali la convivenza more uxorio viene equiparata al matrimonio.

Art. 2.

1. Viene altresì equiparata al matrimonio a tutti gli effetti giuridici ed economici, esclusa la possibilità di effettuare adozioni, l'unione duratura basata su di un rapporto affettivo tra persone dello stesso sesso.



Bolzano (La Villa in Badia)

Liceo Scientifico delle località Ladine

proposta d'iniziativa del ragazzo

Manuel Moling:

«Disposizioni per la tutela delle minoranze» (95)

RELAZIONE

Questa proposta «Disposizioni per la tutela delle minoranze» inoltrata dalla seconda classe del liceo scientifico delle località Ladine di La Villa in Badia è partita da una considerazione, la quale vuole tutelare le minoranze etniche che scientificamente possono essere considerate tali. Con la tutela di una minoranza è possibile conservare valori culturali che assumono una particolare importanza in quanto devono essere considerati patrimonio dell'uomo.

La tutela prevista dalla legge in oggetto permette non solo la conservazione delle lingue, delle tradizioni, delle proprie origini e più in generale delle caratteristiche proprie d'una minoranza situata in un determinato territorio, ma anche e soprattutto una rivalutazione di questo patrimonio umano.

A tal fine è importante che un'apposita commissione composta da persone di provata capacità scientifica possa riconoscere o non riconoscere la minoranza anche al fine di evitare che:

a) un qualsiasi dialetto possa trovare una sua strada sempre più lontana dalla lingua nazionale per poi diventare una lingua autonoma attraverso la presente legge;

b) una minoranza venga trattata in modo diverso da un'altra solamente perché si trova in un'altra regione o provincia causando in tal modo una disparità di trattamento in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana se non altro in quanto l'articolo 6 della Costituzione prevede un trattamento che deve essere inteso uguale per tutte le minoranze.

La presente proposta è anche rivolta a colmare un palese vuoto legislativo in relazione agli articoli 5 e 6 della Costituzione. Le «disposizioni per la tutela delle minoranze» rappresentano inoltre un'occasione per regolamentare e quindi tutelare le minoranze etniche e le loro caratteristiche all'interno di un determinato contesto socio-economico come previsto ormai da numerosi provvedimenti della Comunità europea.

Va infine sottolineato che le regioni a statuto speciale, le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della loro potestà legislativa prevista dagli articoli 116 e 117 della Costituzione della Repubblica italiana,

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e le province dotate di statuti speciali di autonomia adottati con leggi costituzionali, hanno la possibilità di adeguare la presente legge alle proprie esigenze e caratteristiche locali.

Va tuttavia tenuto presente che le «disposizioni per la tutela delle minoranze» devono essere considerate una «legge quadro», la quale rappresenta quindi un principio di fondo nell'ordinamento giuridico italiano.

ARTICOLATO

Art. 1.

(Definizione di una minoranza).

1. Una minoranza etnica deve essere intesa come un insieme di persone che vive in un contesto sociale con le caratteristiche di una propria lingua, cultura, tradizione, origine e ubicazione.

Art. 2.

(Riconoscimento della minoranza).

1. Un'apposita commissione, definita con i criteri di cui all'articolo 3, deve accertare se ricorrono i requisiti di cui all'articolo 1 affinché una minoranza possa essere riconosciuta o non riconosciuta. Il riconoscimento deve avvenire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su delibera della commissione.

Art. 3.

(Composizione della commissione).

1. La commissione di cui all'articolo 2 è composta da nove professori universitari, fra i quali tre devono essere scelti fra docenti di lingue, due fra docenti di storia, due fra docenti di geografica e due fra docenti di diritto. Fanno parte della commissione anche due rappresentanti della minoranza che ha fatto domanda di riconoscimento.

Art. 4.

(Domanda di riconoscimento).

1. La commissione decide, entro un anno dalla presentazione della domanda, sul riconoscimento della minoranza qualora questa abbia inoltrato domanda di riconoscimento tramite uno o più consigli comunali della minoranza. Tale richiesta deve indicare anche i due componenti la commissione di riconoscimento.

Art. 5.

(Diritti della minoranza).

1. Alla minoranza riconosciuta devono essere garantiti i seguenti diritti:

a) insegnamento della lingua madre per almeno 2 ore settimanali negli istituti di istruzione primaria e secondaria; b) la lingua madre deve poter essere utilizzata nell'amministrazione pubblica e nei mass media;

c) l'impiego pubblico deve essere ripartito sulla base della proporzionale etnica da determinare con censimento;

d) nel censimento deve essere prevista la possibilità di dichiararsi appartenente ad una determinata minoranza;

e) gli atti pubblici devono essere redatti anche nella lingua minoritaria;

f) l'accertamento della lingua minoritaria deve avvenire con apposito esame;

g) una minoranza riconosciuta è favorita nella ripartizione dei finanziamenti per le infrastrutture pubbliche.

Art. 6.

(Norme d'attuazione).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo deve emanare



Pag. 117 un decreto mediante il quale viene insediata la commissione, regolamentato l'esame di cui all'articolo 5, lettera f), delineata l'agevolazione nella ripartizione dei fondi pubblici e definito l'utilizzo della lingua minoritaria nei mass media locali.



Bolzano

Istituto Tecnico Commerciale «Kunter»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Lenz Koppelstatter, Marlene Ploner:

«Legalizzazione delle droghe leggere e distribuzione legale delle droghe pesanti» (96)

RELAZIONE

La legalizzazione delle droghe leggere e la somministrazione controllata delle droghe pesanti mirano ad evitare il ricorso ad attività criminali. Attualmente molti tossicodipendenti sono indotti ad azioni illegali (furti, traffico di droga, eccetera) per far fronte agli alti costi della droga sul mercato nero.

Inoltre mirano a distruggere il mercato nero della droga in quanto viene eliminata la domanda. La somministrazione controllata di droghe pesanti infine tutela il tossicodipendente dalle conseguenze negative causate dal taglio con altre sostanze.

I costi causati dall'attuazione della presente proposta saranno compensati da una minor spesa per la giustizia (polizia, tribunali, prigioni, eccetera).

ARTICOLATO

Art. 1. 1. Le droghe leggere (hashish, marijuana) possono essere consumate legalmente da coloro che hanno compiuto i sedici anni e possono essere distribuite nelle farmacie e nei tabacchini.

Art. 2.

1. Coloro che trafficano illegalmente con droghe leggere sono puniti con la reclusione da dieci a quindici anni.

Art. 3.

1. Le droghe pesanti (cocaina, oppiacei, LSD, amfetamine) possono essere acquistate su ricetta nelle farmacie.

2. Possono essere consumate legalmente su ricetta da coloro che hanno compiuto i sedici anni.

Art. 4.

1. Coloro che trafficano illegalmente con droghe pesanti sono puniti con la reclusione da quindici anni all'ergastolo.

Trento (Predazzo)

Istituto Tecnico Commerciale.

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Luciana Cincelli, Cristoforo Debertol, Gloria Lorenz, Valerio Mich, Daniela Peretto:

«Riduzione e semplificazione delle leggi» (97)

RELAZIONE

Dalla formazione della Repubblica e contemporaneamente dall'entrata in vigore della nostra legge fondamental cioè la Costituzione italiana, comprensiva di ben 139 articoli, nel corso degli ultimi

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cinquant'anni, il nostro Stato continua a proporre e istituire nuove leggi che hanno portato l'Italia a essere il paese europeo con più leggi, più di 150.000.

Osservando altri paesi della comunità economica europea, come Francia e Germania o altri paesi allo stesso livello politico, si può constatare che i suddetti Stati riescono ad amministrare il loro territorio e la loro popolazione con circa un decimo delle leggi e norme scritte italiane.

Per non parlare della necessità e dell'importanza di norme e leggi derivate che, istituite più di dieci o venti anni fa, nel corso degli anni possono essere o sono interpretate in modo non razionale o non più adatte al modo di essere e di vivere odierno, che è cambiato passo a passo con il modo di pensare di tutta le gente dello Stato italiano.

Un esempio di questa grande, anzi enorme, esistenza di leggi è la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana che, per «comodità» di ricerca, ha stampato un fascicolo apposito con l'indice di tutte le leggi presenti nello Stato; questo fascicolo contiene all'incirca duecento pagine.

Perciò, a nostro avviso, si deve istituire una legge o una riforma per raccogliere in vari testi unici le molteplici leggi e norme italiane, cosicché l'Italia non passi, sotto gli occhi di tutti, come un paese che non è capace di amministrare e governare il suo territorio e la sua popolazione, senza applicare migliaia di leggi, talvolta inutili, talvolta contrastanti fra di loro e molto spesso incontrovertibilmente inapplicabili, ma riesca a sintetizzare il tutto in testi semplici e comprensibili con facilità, così da divenire un esempio nella Comunità economica europea.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Entro l'anno dell'entrata in vigore della presente legge il Governo dovrà provvedere all'approvazione di testi unici coordinati di tutte le leggi della Repubblica attualmente in vigore nelle seguenti materie:

a) bilanci e contabilità pubblica e privata;

b) gestione demanio e patrimonio;

c) imposte e tasse statali, regionali, provinciali e comunali;

d) lavori pubblici;

e) urbanistica ed edilizia pubblica e privata;

f) agricoltura, foreste, caccia e pesca;

g) artigianato;

h) industria;

i) commercio;

l) ordinamento giudiziario penale, civile e amministrativo.

Art. 2.

1. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo dovrà provvedere alla raccolta ed approvazione in forma testi unici coordinati di tutte le disposizioni regolamentari attualmente in vigore nelle materie di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. Il Governo provvederà successivamente, con cadenza semestrale, all'aggiornamento dei testi unici coordinati di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4.

1. È fatto divieto di ricorrere alla decretazione d'urgenza se non nei casi in cui dal mancato intervento governativo possa derivare immediato e grave danno per l'economia e la salute pubblica.

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Art. 5.

1. Nella predisposizione ed aggiornamento dei testi unici coordinati di cui agli articoli 1, 2 e 3, il Governo provvederà ad eliminare dai testi normativi quelle disposizioni che risultino:

a) in contrasto con altre disposizioni emanate successivamente;

b) in contrasto con i pronunciamenti della Corte costituzionale;

c) in contrasto con i procedimenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.

2. Il Governo dovrà altresì corredare i testi unici coordinati di cui agli articoli 1, 2 e 3 con opportune note esplicative riportanti i pronunciamenti giurisprudenziali attinenti le singole norme del testo, emanate dai giudici di merito e che risultino di particolare interesse ai fini di agevolare l'applicazione corretta di norme.

Art. 6.

1. Il Governo è autorizzato alla pubblicazione e divulgazione dei testi unici coordinati di cui agli articoli 1, 2 e 3 mediante sistemi informatici di maggior diffusione al momento della pubblicazione.

Art. 7.

1. La presente legge entrerà in vigore il primo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

UMBRIA



Perugia

Istituto tecnico F. «Giordano Bruno»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Ilaria Baglioni, Elena Bartolucci, Daniela Chiappini, Francesco Rustici, Jessi Sisti:

«Legge quadro per uno sviluppo sostenibile» (98)

RELAZIONE

Le principali problematiche ambientali connesse con lo sviluppo economico sono quelle riguardanti il delicato rapporto di interrelazione esistente tra i sistemi socioeconomici e gli ecosistemi naturali e antropizzati.

Gli ecosistemi si possono considerare come sintesi di due variabili:

la prima, «naturale» (l'habitat, gli elementi fisico-chimici dell'ambiente in questione, gli organismi viventi che lo popolano); la seconda, «antropica» (strutture che compongono i sistemi socioeconomici).

Gli ecosistemi, sono dei sistemi dinamici mutabili, costituiti da organismi viventi e da fattori fisici in continuo divenire, con fasi di equilibrio che si succedono a periodi in cui prevalgono i disequilibri.

Nella pianificazione delle attività produttive secondo i criteri di sviluppo sostenibile si dovrebbe quindi cercare di armonizzare i sistemi socioeconomici, con i singoli ecosistemi locali. Si tratta di concepire l'ambiente come un soggetto dinamico vivente. Le vie che si devono percorrere per poter raggiungere quest'obiettivo sono due:

la prima consiste nell'intervento sui meccanismi tecnologici e produttivi affinché il modo di creare nuova ricchezza risulti compatibile con il benessere sociosanitario delle popolazioni e con la qualità degli ambienti di vita;

la seconda riguarda, la geografia economica ed in particolare la pianificazione dello sfruttamento delle risorse, perché concerne le modalità di insediamento delle unità produttive ed ogni altra struttura sul territorio. A tal riguardo la localizzazione delle attività produttive, non può essere intesa come mera scelta di

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convenienza economica, misurabile con il solo metro dei costi monetari, ma dovrebbe obbedire ad una logica culturale lungimerante, che tenga conto di variabili come la qualità della vita e dell'ambiente.

Tali esigenze di sviluppo socioeconomico hanno portato all'individuazione di un potenziale obiettivo di equilibrio, tra attività umane e ambiente, rappresentato nel termine sostenibile (sviluppo che soddisfi in modo equo le necessità di tutte le popolazioni, senza compromettere la possibilità di soddisfare in pari modo anche le generazioni successive).

Attualmente viene stimato che le risorse naturali siano utilizzate in modo non sostenibile, pertanto per ridurre il loro successivo sfruttamento e l'impegno della capacità recettiva degli ecosistemi è necessario:

1) usare nuovi processi e tecnologie (nell'industria, nell'agricoltura e nei servizi);

2) sviluppare una responsabilità individuale;

3) riconvertire i sistemi tecnologici e gestionali in rapporto alla limitatezza ed esauribilità delle risorse naturali.

In questo nuovo scenario di strategie di tutela ambientale e di sviluppo economico, il rapporto ambiente-industria viene ridefinito sulla base di quattro punti fondamentali:

1) migliorare la gestione delle risorse, al fine di ridurne il prelievo e la dispersione;

2) migliorare la competitività delle imprese adottando nuove strategie produttive basate anche sul miglioramento continuo delle loro prestazioni ambientali;

3) aumentare l'informazione per rendere le scelte dei consumatori indirizzate ad una maggiore consapevolezza delle problematiche ambientali connesse con la produzione di beni e servizi;

4) accrescere la fiducia del pubblico nei confronti di quelle attività produttive che rendono trasparenti i processi tecnologici attuati con il rispetto dalla normativa ambientale.

La messa in atto di queste componenti ha per ora carattere quasi esclusivamente volontario (sistemi di gestione ambientale, audit ambientale, certificazione ISO 14.000, etichetta ecologica europea, accordi di programma, eccetera).

A tal riguardo, in questo ambito operativo, uno strumento essenziale per la realizzazione degli obiettivi citati può essere rappresentato dalla presente proposta di legge che può costituire uno strumento di programmazione di politica ambientale e di sviluppo economico per le amministrazioni locali ed un momento iniziale di verifica della volontà delle imprese di affrontare le problematiche ambientali sia a livello interno (modifica dei cicli produttivi e dei sistemi organizzativi aziendali) che esterno a livello di rapporto con la società e l'ambiente.

L'articolo 1 definisce gli obiettivi dello sviluppo sostenibile individuando le linee di una politica di sviluppo economico. L'articolo 2 individua nelle regioni i soggetti che devono attuare gli interventi per perseguire uno sviluppo sostenibile e l'integrazione delle politiche ambientali.

L'articolo 3 attribuisce alle regioni la competenza alla emanazione di piani generali e settoriali per uno sviluppo sostenibile al fine di favorire la crescita economica ed il progresso delle popolazioni compatibilmente con la limitazione dello sfruttamento delle risorse.

L'articolo 4 prevede gli obblighi a cui devono sottostare le imprese nello svolgimento delle attività produttive settoriali al fine di rendere sostenibile le attività imprenditoriali, riducendo l'utilizzo delle risorse naturali ed adottando nuove strategie sempre più rispettose degli equilibri ambientali.

L'articolo 5 delega il Governo ad emanare il regolamento di attuazione.

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ARTICOLATO

Art. 1.

(Definizione ed obiettivo dello sviluppo sostenibile).

1. Obiettivo dello sviluppo sostenibile è quello di ricercare un miglioramento della qualità della vita rimanendo nei limiti della ricettività ambientale. Uno sviluppo sostenibile deve creare nuova ricchezza compatibilmente con il benessere sociosanitario delle popolazioni e con la qualità degli ambienti di vita. Conseguentemente non deve bloccare la crescita economica ma sollecitare le attività produttive compatibili con gli usi futuri delle risorse.

Art. 2.

(Interventi pubblici).

1. Per raggiungere lo sviluppo sostenibile le regioni devono:

a) perseguire l'integrazione delle politiche ambientali a tutti i livelli operativi per garantire coerenza negli ambiti settoriali di intervento;

b) creare un sistema di pianificazione di controllo e gestione per sostenere tale integrazione;

c) istituire nell'ambito degli assessorati regionali all'ambiente appositi uffici per lo sviluppo sostenibile e l'integrazione delle politiche ambientali che garantiscano una più ampia partecipazione pubblica dei soggetti coinvolti nelle iniziative di sviluppo economico ed una maggiore trasparenza nei procedimenti autorizzativi.

Art. 3.

(Piani di sviluppo regionali).

1. Le regioni entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge devono emanare piani generali e settoriali per uno sviluppo sostenibile al fine di favorire la crescita economica e l'occupazione compatibilmente con lo sfruttamento delle risorse presenti nel territorio.

2. Tali piani devono scaturire dal coinvolgimento di tutti i soggetti che interferiscono con gli equilibri ambientali quali: a) assessorati regionali responsabili delle politiche settoriali;

b) province;

c) comuni;

d) comunità montane;

e) C.C.I.A.A.;

f) associazioni di categoria;

g) gruppi di opinione (comitati di salvaguardia ambientale, associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente); h) mezzi di informazione.

Art. 4.

(Obbligazioni a cui sono sottoposte le imprese).

1. Le imprese per perseguire l'obiettivo previsto dall'articolo 1 hanno l'obbligo di intervenire sui cicli tecnologici e produttivi riconvertendo adeguatamente gli impianti e sulla riqualificazione professionale dei lavoratori addetti, riducendo l'utilizzo delle risorse naturali e nuove strategie rispettose della capacità ricettiva degli ecosistemi.

2. Gli interventi di riconversione tecnologica dovranno essere attuati in conformità alle normative comunitarie, nazionali e regionali in campo ambientale, coerentemente con le linee di programmazione regionale adottate dagli strumenti di pianificazione generale e settoriale.

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Art. 5.

(Provvedimenti di attuazione).

1. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un regolamento di attuazione con le modalità previste dall'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.



Terni

Istituto tecnico commerciale «F. Cesi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Riccardo Battisti, Valeria Birri, Maria Rita Manni, Valeria Matteucci, Cristina Rogato:

«Nuove disposizioni in materia di protezione di coloro che collaborano con la giustizia (legge n. 82 del 1991)» (99)

RELAZIONE

La seguente proposta legislativa attiene ad un tema di notevole rilevanza giuridica e sociale quale la normativa sui collaboratori della giustizia contenuta nella legge n. 82 del 1991.

Senza dubbio la legge citata ha rappresentato un salto di civiltà giuridica ed al tempo stesso si è rivelata utilissima nella lotta contro la mafia, ma ormai da qualche tempo, ha sollevato particolari tensioni sia a livello processuale che presso l'opinione pubblica. Al riguardo, si avanzano alcune possibili modifiche degli articoli 11 e 12 della legge n. 82 del 1991, ritenute opportune per far cessare quei privilegi che tante polemiche hanno scatenato.

Preliminarmente si osserva che, per rendere più efficace ed efficiente la gestione dei collaboratori si ritiene indispensabile rendere concretamente operativa la disposizione di cui all'articolo 10 della citata legge al fine di attribuire il potere decisionale per l'ammissione al programma di protezione, esclusivamente agli organi amministrativi quali la speciale commissione centrale, il ministro dell'interno, quello di grazia e giustizia ed il comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica. Ciò eviterà l'effettiva gestione dei collaboratori da parte dei pubblici ministeri e permetterà alla commissione di esaminare lo speciale programma di protezione tempestivamente e non dopo alcuni mesi, quando la situazione risulta ormai consolidata. Inoltre, le misure di protezione accordate ai collaboratori non dovranno essere più discrezionali, ma dovranno essere sottoposte ad una revisione in relazione non soltanto al permanere della gravità del pericolo, ma anche al rispetto degli impegni assunti dello stesso collaboratore ed alla eventuale, ulteriore commissione di reati (articolo 11). Inoltre, per evitare «contrattazioni» tra le rivelazioni e le modifiche al trattamento di protezione, il collaboratore dovrà, dal momento in cui decide di collaborare, avere un tempo massimo per rendere le proprie dichiarazioni, ciò eviterà la concessione al collaboratore di tutti i vantaggi dell'accordo prima che egli abbia assolto al suo obbligo di testimoniare.

Si ritiene opportuno inserire all'articolo 12 vigente una ulteriore misura di protezione, tutela ed assistenza. Infatti, i beni di proprietà dei collaboratori dovranno essere tempestivamente consegnati all'erario al fine di utilizzarli per l'autoalimentazione del servizio di protezione e destinarli, altresì, al risarcimento delle vittime della criminalità. La protezione ed il mantenimento dei collaboratori non dovranno essere più a tempo indeterminato ma per un periodo sufficiente a favorire il loro reinserimento sociale e necessario per renderli capaci di "contare" soltanto sulle proprie forze.

È auspicabile che queste due modifiche integrative alla legge n. 82 del 1991 potranno rideterminare un consenso sociale intorno alla magistratura, alla sua credibilità ed alla legittimazione dell'attività giudiziaria.

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ARTICOLATO

Art. 1.

1. Lo speciale programma dl protezione oltre ad assicurare l'incolumità e l'assistenza a favore delle persone esposte a grave ed attuale pericolo per effetto della loro collaborazione, è volto anche a favorire il loro reinserimento sociale entro un lasso di tempo ragionevolmente breve.

2. Tale programma sarà revocato con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro di grazia e giustizia, dalla speciale commissione di cui all'articolo 10 quando la situazione economico-sociale del collaboratore risulti tale da non esporre più a pericolo per la sua incolumità e tale da non rendere più indispensabile l'adozione di misure di assistenza.

3. Il programma di protezione sarà revocato, altresì, se la persona che ha scelto di collaborare non manterrà gli impegni assunti o commetterà altri reati.

Art. 2.

1. All'atto della sottoscrizione del programma le persone nei cui confronti sia stata avanzata proposta di ammissione allo speciale programma dl protezione dovranno consegnare all'erario i beni di proprietà personale, affinché siano destinati al risarcimento delle vittime ed alla loro protezione. Inoltre, al momento della sottoscrizione, verranno fissati i tempi massimi per la raccolta delle dichiarazioni, tempi che potranno variare in relazione alla tipologia dei reati per cui si procede.

2. Ai soggetti vittime dei reati i cui all'articolo 416-bis è elargita una somma di danaro derivante dalla vendita dei beni personali del collaboratore a titolo di contributo al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. L'elargizione è concessa, nell'ordine, ai soggetti di seguito elencati:

a) coniuge e figli;

b) genitori;

c) fratelli e sorelle;

d) convivente more uxorio e soggetti conviventi a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l'evento.

3. L'elargizione è concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della commissione di cui all'articolo 10

VALLE D'AOSTA



Aosta (Pont St. Martin)

IPR «Scuola coordinata»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Valeria Giachino, Federico Giacosa, Laura Iachi, Silvia Martinelli, Oscar Mascia:

«Divieto di fumo in luoghi pubblici» (100)

RELAZIONE

La proposta di nostra iniziativa riguarda il problema del fumo, in particolare quello «passivo», che notoriamente è altamente dannoso per la salute. In molti luoghi il divieto di fumare è già vigente, tuttavia a volte esso non è rispettato e in molti posti non è operante (ad esempio: bar, ristoranti, eccetera).

A seguito di una votazione all'interno della classe abbiamo potuto notare che per la maggioranza costituisce un notevole fastidio dover sopportare nei locali pubblici il fumo delle sigarette da altri consumate. Riteniamo che il fastidio per i non fumatori sia superiore al sacrificio che si imporrebbe ai fumatori vietando il fumo in assoluto. Per evitare che il divieto cada nel vuoto abbiano ritenuto opportuno responsabilizzare i gestori dei locali prevedendo sanzioni anche a loro carico. D'altro canto, prevedere la possibilità di creare appositi spazi per i fumatori ci è parso in qualche modo contraddire lo spirito della legge e limitarne l'efficacia.

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ARTICOLATO

Art. 1.

1. È vietato fumare in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico, compresi gli esercizi commerciali. In tali locali potrà essere consentito fumare esclusivamente in spazi aperti.

Art. 2.

1. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 1 sarà soggetto ad una sanzione amministrativa di lire 50.000. I proventi delle sanzioni saranno destinati a finanziare la ricerca sulla cura del cancro.

Art. 3.

1. I gestori o, comunque, i responsabili dei locali di cui all'articolo 1, nei quali venga accertato il mancato rispetto del divieto, saranno assoggettati al pagamento di una sanzione amministrativa di lire 25.000 per ogni infrazione.

Art. 4.

1. Ove nel medesimo locale venga accertata la violazione del divieto per più di due volte, le autorità competenti imporranno la chiusura dell'esercizio per un periodo da tre a sette giorni.

Art. 5.

1. In tutti i locali di cui all'articolo 1, dovranno essere esposte comunicazioni e segnalazioni del divieto e delle sanzioni previste.

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VENETO



Belluno

Istituto magistrale «Renier»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Serena Da Boit, Thomas Ferlin, Giulia Galletti, Laura Miana, Martina Reolon:

«Agevolazioni tariffarie e fiscali per il gasolio da riscaldamento» (101)

RELAZIONE

In Italia il prezzo del gasolio da riscaldamento è il più alto d'Europa.

In certi casi, infatti, paghiamo il doppio o addirittura il triplo rispetto ai nostri colleghi europei. Basti pensare che nel 1996 in Italia si sono spese, per il gasolio da riscaldamento, in media 1332 lire il litro, mentre nel Regno Unito solo 359 lire. Delle nostre 1332 lire, 372 lire rappresentano il costo effettivo e le restanti 960 derivano dall'imposizione fiscale. Quindi, soprattutto nelle zone montane, è divenuto ormai un lusso scaldarsi d'inverno. Bisogna anche ricordare che il prezzo del gasolio in pianura è inferiore a quello in montagna a causa del maggiore costo di trasporto.

Inoltre alle zone montane la percentuale di anziani è molto elevata. Questi spesso, a causa delle ridotte pensioni, non riescono a sostenere i costi annuali di riscaldamento e sono costretti a rivolgersi agli ospizi o alle case di riposo, per ottenere ospitalità.

Il problema, però, non interessa solo i privati, ma anche albergatori, commercianti, artigiani e industriali, che dovendo far funzionare il riscaldamento negli esercizi e negli ambienti di lavoro per sette mesi all'anno, diventano i principali consumatori di gasolio da riscaldamento.

È dunque giusto che vengano praticate delle agevolazioni e delle riduzioni dei costi, soprattutto nei comuni dichiarati montani.

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ARTICOLATO

Art. 1.

1. Sono stabilite agevolazioni e riduzioni di prezzo del gasolio per riscaldamento nei territori dei comuni ufficialmente dichiarati montani.

2. Le riduzioni sono così stabilite: 30 per cento al litro sul prezzo di mercato per i consumatori privati; 35 per cento al litro sempre sul prezzo di mercato per imprese, alberghi, commercianti e enti.

3. Per acquisti superiori a 20 ettolitri per i privati e 100 ettolitri per imprese, alberghi, commercianti e enti si applica un'ulteriore riduzione dello 0,5 per cento al litro.

4. Per l'attuazione delle riduzioni tariffarie previste dalla presente legge è costituito un apposito fondo, presso il Ministero dell'industria, la cui consistenza è determinata annualmente con legge finanziaria sulla base dei consumi verificatisi, nei comuni interessati, nei 12 mesi precedenti la presentazione della legge finanziaria.

Padova

Istituto tecnico commerciale per il turismo «Luigi Einaudi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Federico Bruson, Antonio Guadagnin, Laura Sartori, Roberta Schiavon, Enrica Zuin:

«Salvaguardia delle opere d'arte» (102)

RELAZIONE

Dai numerosi sondaggi effettuati è emerso che all'Italia, appartiene oltre il 50 per cento del patrimonio mondiale di opere d'arte. Esse vanno salvaguardate!

La ricchezza di opere che possediamo in Italia è di valore inestimabile e bisogna sensibilizzare tutti a partire dalle scuole elementari, agendo su bambini e giovani ancora in via di formazione in modo che si rendano conto dell'enorme ricchezza che tutti noi possediamo e si convincano che rovinarle è sbagliato. Il valore di un così grande patrimonio artistico non è soltanto di natura economica, ma soprattutto di natura culturale e ambientale, per cui preziosissimo.

Queste opere vengono molto spesso sottovalutate e troppo spesso danneggiate, imbrattate o addirittura distrutte e le pene per arrestare l'avanzata di questa orribile armata di giovani e di persone che distruggono e/o maltrattano queste importantissime opere non sono tali da scoraggiare i vandali.

Appare pressante l'esigenza di regolarizzare metodologicamente il sistema dei controlli, inserendo dei metal detector e delle telecamere a circuito chiuso nei musei multipli e grandi e incrementando i controlli facendo ricorso eventualmente anche agli obiettori di coscienza, ai militari di leva e agli studenti durante i mesi estivi, oltre a costringere i vandali trasgressori delle leggi che tutelano le opere ad un periodo di volontariato attivo.

Per risolvere questo grave problema bisogna intervenire urgentemente in maniera capillare, anche da parte delle regioni, in termini di sicurezza attiva e passiva, aumentando inoltre l'importo delle sanzioni imposte ai trasgressori delle leggi per la salvaguardia delle opere d'arte, fino a raggiungere il costo del danno subito dalle stesse, valutato da un esperto del settore che, con adeguati mezzi, stabilirà l'entità del danno.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali in materia di salvaguardia del patrimonio artistico demandando alle regioni e agli enti locali l'organizzazione

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di un servizio volontario di sorveglianza per i giovani dai 18 ai 30 anni individuati nelle seguenti fasce:

a) studenti;

b) militari di leva;

c) obiettori di coscienza;

d) giovani diplomati e/o laureati iscritti a organizzazioni di volontariato.

2. Per i suddetti soggetti si prevede un periodo di formazione di 18 ore settimanali, distribuite in due settimane.

Art. 2.

1. La presente legge prevede la creazione di un corpo giovani esonerati dal servizio di leva che vigilino sui principali monumenti, piazze, musei, parchi e bellezze naturali del nostro paese. Inoltre gli specialisti del settore idraulico e di restauro esonerati dal servizio di leva potranno essere destinati a prestare servizio presso le fontane storiche.

Art. 3.

1. Tutti coloro che si renderanno responsabili del deturpamento, del danneggiamento e/o della sottrazione di opere artistiche custodite o all'aperto, dovranno pagare una sanzione corrispondente al valore del danno arrecato. 2. I trasgressori saranno inoltre obbligati a prestare un periodo di servizio di sorveglianza attiva e gratuita presso i principali monumenti, piazze, parchi e bellezze naturali sotto la stretta sorveglianza delle forze dell'ordine o della polizia municipale.

Art. 4.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le regioni avranno attuato un decentramento amministrativo e organizzativo nei settori contemplati nell'articolo 117 della Costituzione che sono attinenti a quanto è individuato come bene artistico e ambientale.

Art. 5.

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con l'individuazione di una dotazione determinata con legge finanziaria da ripartire fra le regioni entro il 31 dicembre di ogni anno.



Rovigo (Badia Polesine)

I.T.F.S. «L. Einaudi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Daniela Bombarda, Marika Chieregato, Daniela Ferrari, Sara Santato, Federica Sinigaglia:

«Norme relative all'inquinamento idrico e alla costituzione di zone di rispetto ambientale» (103)

RELAZIONE

La parola inquinamento è una parola che nel corso degli ultimi anni ha fatto molto discutere.

L'inquinamento è l'introduzione nell'ambiente naturale di sostanze fisiche chimiche o biologiche in grado di provocare gravi disturbi o danni all'ambiente stesso, per poi causare un'accentuata diminuzione della flora e della fauna del luogo. Nel nostro contesto ambientale, l'Adige, fiume di notevole importanza, presenta una gravissima situazione: le sue acque sono alquanto inquinate e la causa è nota a tutti. Fin dall'origine del fiume gli aggregati urbani, le industrie alimentari, chimiche e conciarie scaricano nelle acque ingenti quantità di materiale inquinante. Inoltre in agricoltura vengono comunemente impiegati insetticidi, diserbanti o concimi complessi, che in breve tempo

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giungono ad inquinare le acque dei fiumi. Le fabbriche utilizzano poi per il raffreddamento degli impianti o per il lavaggio dei manufatti notevoli quantità di acqua che contengono rilevanti concentrazioni di composti molto tossici (ad esempio solventi), che non solo danneggiano direttamente gli organismi acquatici, ma anche indirettamente tutto l'ambiente alterando la produzione da parte dei vegetali. Date queste premesse è ovvio dedurre che c'è la necessità di porre rimedio a questa situazione, la cui evoluzione sarà sicuramente negativa. Dovranno essere adottati dei provvedimenti come quello di rendere obbligatori i depuratori agli stabilimenti inquinanti, inoltre bisognerebbe effettuare maggiori controlli per verificare che questo sia realmente fatto e sanzioni consistenti per gli inadempienti. Per mantenere la flora dovrebbero essere costituite delle zone di rispetto ambientale. Organi dei comuni e delle regioni dovranno attivarsi al fine di consentire, previ interventi specifici, il ripristino di situazioni di salubrità tali da ricostruire l'habitat naturale.

In conclusione tutte le fabbriche dovrebbero avere sistemi adeguati per prevenire il grave danno ecologico e parte delle zone lungo il fiume Adige dovrebbero essere classificate come zone di rispetto ambientale. Coloro che favoriranno questa iniziativa usufruiranno di sgravi fiscali.

ARTICOLATO

Art. 1.

(Adempimenti).

1. Ogni industria, nell'ambito territoriale considerato dovrà effettuare a seconda del tipo di produzione tutti gli adempimenti che saranno stabiliti con regolamento da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a cura del Ministero dell'ambiente, previa concertazione con i Ministeri della sanità e dell'industria.

Art. 2.

(Competenze comunali).



1. Si dovrà costituire entro il 30 giugno 1998 un Consorzio tutela ambientale che avrà tra l'altro il compito di programmare l'attività di controllo delle ASL per la verifica dello stato di salute delle acque. Tale consorzio dovrà inoltre effettuare mensilmente controlli sugli impianti che le industrie avranno adottato in adempimento dell'articolo 1.

Art. 3.

(Competenze regionali).

1. Coordinare l'attività dei consorzi comunali.

2. Attivare consorzi regionali relativi alla raccolta dati ed elaborazione degli stessi in relazione allo stato di salute delle acque.

3. Incentivare l'attività privata nell'ambito della prevenzione dell'inquinamento e nell'attuazione delle relative direttive.

Art. 4.

(Copertura finanziaria).

1. La copertura finanziaria è prevista nell'ambito dei finanziamenti europei per i programmi di salvaguardia ambientale.

Art. 5.

(Finanziamento della presente legge).



1. Per l'imposta ecologica di competenza regionale, il 60 per cento del gettito è destinato alla regione, il 40 per cento alle province.

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Treviso

Istituto tecnico T. «G. Mazzotti»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Giulia Leoni, Elisa Palcami, Nadia Pastro, Daniela Pattena, Valentina Vecchiato:

«Tutela degli animali e del loro ambiente» (104)

RELAZIONE

Tenendo conto che le attuali normative non tutelano sufficientemente la fauna, abbiamo ritenuto opportuno creare una proposta di legge sulla tutela degli animali e del loro ambiente. Questo argomento è trattato in modo abbastanza superficiale nella Costituzione (articolo 9 sulla tutela del paesaggio e articolo 117 sulle competenze attribuite alle regioni) e, solo recentemente, l'opinione pubblica si è interessata al futuro degli animali. Numerose specie sono già scomparse e molte sono in via di estinzione, provocando un grave danno al patrimonio naturale e spezzando i fragili meccanismi della catena biologica. È quindi opportuno intervenire in modo rapido ed innovativo in tale settore, attribuendo tali competenze alle istituzioni che più sono in grado di seguire le realtà locali. Il compito verrà quindi assegnato alle regioni, che dovranno destinare a tali attività sostanziosi fondi, alcuni dei quali destinati all'organizzazione di gruppi di volontariato e iniziative per la sensibilizzazione a questo problema. Ogni singola persona dovrebbe impegnarsi a rispettare di più la natura, per rendere il mondo un luogo abitabile da tutti.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Tutti gli animali hanno diritto alla tutela e alla difesa dell'ambiente naturale in cui vivono, e, in caso questo sia degradato, hanno diritto alla creazione di un ambiente in cui essere accolti e in cui poter vivere in libertà.

Art. 2.

1. La costituzione di questi ambienti è di competenza regionale, mentre il mantenimento del controllo delle condizioni igienico-sanitarie spetta alle A.S.L.

2. I cittadini hanno la possibilità di poter «adottare» un animale solo nel caso in cui ci sia un serio impegno valutato da appositi organismi comunali che saranno istituiti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Le attività di volontariato in tale settore devono essere incentivate dal comune, dalla provincia, dalla regione, attraverso contributi finanziari.

Art. 3.

1. Sono tutelati anche gli animali domestici appartenenti a privati. Questi devono essere vaccinati e denunciati in comune entro il primo anno di vita.

2. Tutti devono avere un segno di riconoscimento.

3. Gli animali che potrebbero recare qualche pericolo alla comunità devono essere assicurati e tenuti in un luogo sicuro, avvisando della loro presenza tramite un cartello.

Art. 4.

1. È vietata ogni forma di violenza contro gli animali. I trasgressori dovranno, in questo caso, pagare da lire 100 mila a lire 5 milioni nei casi più gravi.

Art. 5.

1. È consentita l'uccisione di animali solo per l'allevamento e la pesca. Sono vietati caccia, bracconaggio, l'abbandono di animali, l'uccisione di cavie e di animali da pelliccia. I trasgressori dovranno pagare sanzioni da 3 a 10 milioni di lire.

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Venezia (Mestre)

Liceo scientifico «Ugo Morin»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Giacomo Concina, Andrea Marcon, Francesco Piraino, Alex Sperandio, Francesco Stevanato:

«Insegnamento della disciplina "cultura religiosa" nelle scuole di ogni ordine e grado» (105)

RELAZIONE

Nelle scuole di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica è facoltativo.

Per coloro che non si avvalgono di tale insegnamento non sono previsti impegni curricolari sostitutivi. Risulta pertanto funzionale individuare attività formative nel rispetto della libertà di coscienza dei singoli.

Si propone l'introduzione, per gli alunni non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica, di un insegnamento curricolare di «cultura religiosa», finalizzato a fornire agli studenti nozioni relative alla storia, alla diffusione e alle peculiarità delle religioni attualmente profanate nel mondo. L'introduzione della nuova disciplina avrà scopo puramente formativo-culturale, senza alcuna caratterizzazione confessionale, muovendo nella direzione della conoscenza e del rispetto delle culture «diverse» necessari in una società come quella italiana che deve aprirsi al confronto con gli altri popoli, d'Europa e del mondo.

Tale insegnamento dovrebbe essere affidato a docenti dell'istituto che abbiano sostenuto un esame di storia della religione o abbiano competenze specifiche nel settore, quindi senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado che hanno deciso di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, sono tenuti a frequentare lezioni sostitutive di cultura religiosa.

2. La disciplina denominata «cultura religiosa» ha come obiettivo l'acquisizione da parte dello studente di una chiara conoscenza delle caratteristiche delle religioni attualmente professate nel mondo, con elementi della loro storia e diffusione. 3. Tale disciplina presenta finalità esclusivamente culturali, senza alcuna caratterizzazione confessionale.

4. Per l'insegnamento di «cultura religiosa» è prevista una valutazione del profitto che, analogamente a quello della religione cattolica, verrà registrata separatamente.

5. I corsi di cultura religiosa saranno tenuti da docenti interni ai vari istituti, che abbiano sostenuto un esame di storia della religione nel curriculum di studi universitari e che abbiano competenze specifiche, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.



Verona

I.T.P.A. «Einaudi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Laura Bertagnoli, Stefania Degani, Roberta Gaspari, Sara Scappini, Eleonora Scevaroli:

«Norme per lo stipendio alle casalinghe madri» (106)

RELAZIONE

Si è sempre detto che alla base del nostro ordinamento sociale sta la famiglia, e quanto più la famiglia riesce a svolgere il suo compito tanto più sano e compatto è il tessuto sociale dello Stato in cui viviamo e di cui siamo compartecipi. In questi anni di grande sviluppo tecnologico e culturale abbiamo assistito a un sempre maggiore impegno da parte

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della donna nel mondo del lavoro e dell'impegno sociale per contribuire ad innalzare il tenore di vita della famiglia con lo scopo di proporre ai figli un mondo migliore.

È altresi vero che ogni medaglia ha il suo rovescio, per cui se l'impegno della donna nel mondo del lavoro ha contribuito a risolvere le necessità materiali è altrettanto vero che la mancanza della figura materna (anche se periodica) ha portato a delegare l'allevamento dei figli a parenti o amici o a strutture messe a disposizione dalla società che non si sono dimostrate all'altezza della situazione.

I figli, cresciuti con la mancanza del continuo controllo e affetto da parte dei genitori, ne hanno risentito nell'acquisizione dei valori con conseguenze morali e civili individuabili specialmente nelle grandi metropoli. Si potrebbe parlare di disadattamento morale e civile dei minori in cerca di una propria identità personale e di una loro collocazione nella società.

La legge si propone di reinserire le madri nel loro ruolo naturale, perlomeno quelle che ne sentono la necessità. Oltre a ciò si avrebbero benefici nel mondo del lavoro in quanto si avrebbe un calo del tasso di disoccupazione e un più celere inserimento per altri nel settore produttivo. Meno investimenti nelle strutture sociali come asili nido o strutture similari. Più possibilità di assistenza alle persone anziane della famiglia e più partecipazione alla vita sociale nel contesto in cui si vive. Si potrebbe parlare di un lavoro socialmente utile sulla riga di quanto recentemente adottato dal Consiglio dei ministri. La madre di famiglia potrebbe dimostrarsi la carta vincente per rigenerare il mondo dei giovani, numericamente in grave declino, e portare il popolo italiano su una strada diversa da quella pronosticata da tutti, cioè un popolo di vecchi. Un popolo di vecchi non ha prerogative per andare avanti, per tramandare i suoi usi e costumi, le sue arti, la sua inclinazione, il suo idioma, le sue caratteristiche.

Probabilmente altri ancora saranno i benefici del reinserimento della donna nel mondo in cui nessuno la può sostituire: quello della famiglia.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Tutte le donne con figli hanno diritto ad una retribuzione per l'attività domestica e di accudimento pari alla somma corrisposta per le pensioni sociali, con relativi contributi fino all'età pensionabile.

2. È fatto divieto a chi usufruisca della retribuzione, di cui all'articolo precedente, aprire partita IVA o inserirsi a qualunque titolo nel mondo produttivo o accettare un qualsiasi lavoro di tipo subordinato.

3. Se il numero dei figli è superiore a due lo stipendio sarà incrementato del 10 per cento per ogni figlio in più fino al massimo del 40 per cento.

4. Non può essere riconosciuto lo stipendio a chi non provi il possesso dei requisiti in base ad idonea documentazione.

5. Per la spesa annuale derivante dall'approvazione della suddetta legge si utilizzeranno i fondi ottenuti attraverso la riorganizzazione delle strutture di assistenza di maternità e infanzia e appositi stanziamenti nelle manovre finanziarie definite.

Vicenza

I.T.I.S. «De Pretto»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Carlo Bragiola, Filippo Curiele, Mirco Peron, Alessandra Vitale, Lucia Zanini:

«Norme per la tutela della salute dei cittadini in relazione al dilagare della prostituzione clandestina» (107)

RELAZIONE

Certamente tutti conveniamo sulle oscenità dello spettacolo che viene realizzato

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su certe strade del nostro paese: venditori e venditrici di sé agghindati in modo vergognoso e provocante che distoglie l'attenzione degli autisti e offende i passanti. Lo sfruttamento del corpo per scopi di lucro è diventato un business non controllato da organi statali e neppure dal fisco. Questo è un problema morale e sanitario che si sta espandendo a macchia d'olio e, visto e considerato che le forze dell'ordine non riescono a porre fine a questa piaga, proponiamo la riapertura delle cosiddette «case chiuse». Così facendo si riuscirà a garantire un minimo di sicurezza ai clienti e alle/agli esercenti e si elimineranno scene immorali di approcci lungo le strade.

Quando la legge «Merlin» fu approvata si pensava di eliminare il problema della prostituzione che invece si è riversato sulle strade. Una regolarizzazione del «servizio» potrebbe diminuire o, addirittura, eliminare i problemi di sequestri e violenze su persone ora sfruttate, provenienti in particolare dall'Albania ed ex Iugoslavia, per «rinnovare» il giro. Perciò le persone che scelgono liberamente di fare questo «lavoro» devono avere la cittadinanza italiana e/o il permesso di residenza e di lavoro. Devono aver compiuto la maggiore età e devono sottoporsi a controlli medici periodici per la sicurezza loro e pubblica.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. La prostituzione in appositi luoghi è legalizzata e gli esercenti devono essere iscritti in appositi albi. Durante le prestazioni è di obbligo l'utilizzo di misure di sicurezza.

Art. 2.

1. L'attività deve essere svolta in apposite strutture controllate da competenti organi statali. I gestori devono pagare regolarmente i contributi sanitari e previdenziali per i loro dipendenti.

Art. 3.

1. I trasgressori verranno puniti con sanzioni detentive che possono variare a seconda della gravità del reato: da un minimo di 12 mesi a un massimo di 36. Pene più gravi sono previste per i recidivi.

Art. 4. 1. È vietato ai soggetti che non hanno compiuto la maggiore età di usufruire del servizio e anche i dipendenti della casa di appuntamenti devono essere maggiorenni. Art. 5.

1. Ad ogni prestazione deve corrispondere una regolare fattura o ricevuta con IVA al 20 per cento. I proventi serviranno per finanziare i controlli igienico-sanitari nominati all'articolo 1.



Vicenza

I.T.I.S. «De Pretto»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Carlo Bragiola, Filippo Curiele, Mirco Peron, Alessandra Vitale, Lucia Zanini:

«Norme per la tutela della salute dei cittadini in relazione al dilagare della prostituzione clandestina» (107)

RELAZIONE

Certamente tutti conveniamo sulle oscenità dello spettacolo che viene realizzato Pag. 131

su certe strade del nostro paese: venditori e venditrici di sé agghindati in modo vergognoso e provocante che distoglie l'attenzione degli autisti e offende i passanti. Lo sfruttamento del corpo per scopi di lucro è diventato un business non controllato da organi statali e neppure dal fisco. Questo è un problema morale e sanitario che si sta espandendo a macchia d'olio e, visto e considerato che le forze dell'ordine non riescono a porre fine a questa piaga, proponiamo la riapertura delle cosiddette «case chiuse». Così facendo si riuscirà a garantire un minimo di sicurezza ai clienti e alle/agli esercenti e si elimineranno scene immorali di approcci lungo le strade.

Quando la legge «Merlin» fu approvata si pensava di eliminare il problema della prostituzione che invece si è riversato sulle strade. Una regolarizzazione del «servizio» potrebbe diminuire o, addirittura, eliminare i problemi di sequestri e violenze su persone ora sfruttate, provenienti in particolare dall'Albania ed ex Iugoslavia, per «rinnovare» il giro. Perciò le persone che scelgono liberamente di fare questo «lavoro» devono avere la cittadinanza italiana e/o il permesso di residenza e di lavoro. Devono aver compiuto la maggiore età e devono sottoporsi a controlli medici periodici per la sicurezza loro e pubblica.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. La prostituzione in appositi luoghi è legalizzata e gli esercenti devono essere iscritti in appositi albi. Durante le prestazioni è di obbligo l'utilizzo di misure di sicurezza.

Art. 2.

1. L'attività deve essere svolta in apposite strutture controllate da competenti organi statali. I gestori devono pagare regolarmente i contributi sanitari e previdenziali per i loro dipendenti.

Art. 3.

1. I trasgressori verranno puniti con sanzioni detentive che possono variare a seconda della gravità del reato: da un minimo di 12 mesi a un massimo di 36. Pene più gravi sono previste per i recidivi.

Art. 4.

1. È vietato ai soggetti che non hanno compiuto la maggiore età di usufruire del servizio e anche i dipendenti della casa di appuntamenti devono essere maggiorenni.

Art. 5.

1. Ad ogni prestazione deve corrispondere una regolare fattura o ricevuta con IVA al 20 per cento. I proventi serviranno per finanziare i controlli igienico-sanitari nominati all'articolo 1.

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