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Ordine del giorno 16 maggio 1998 (105)



Venezia (Mestre)
Liceo scientifico «Ugo Morin»
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Giacomo Concina, Andrea Marcon, Francesco Piraino, Alex Sperandio, Francesco Stevanato

«Insegnamento della disciplina "cultura religiosa" nelle scuole di ogni ordine e grado» (105)

RELAZIONE Nelle scuole di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica è facoltativo.
Per coloro che non si avvalgono di tale insegnamento non sono previsti impegni curricolari sostitutivi.
Risulta pertanto funzionale individuare attività formative nel rispetto della libertà di coscienza dei singoli.
Si propone l'introduzione, per gli alunni non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica, di un insegnamento curricolare di «cultura religiosa», finalizzato a fornire agli studenti nozioni relative alla storia, alla diffusione e alle peculiarità delle religioni attualmente professate nel mondo. L'introduzione della nuova disciplina avrà scopo puramente formativo-culturale, senza alcuna caratterizzazione confessionale, muovendo nella direzione della conoscenza e del rispetto delle culture «diverse», necessari in una società come quella italiana che deve aprirsi al confronto con gli altri popoli, d'Europa e del mondo.
Tale insegnamento dovrebbe essere affidato a docenti dell'istituto che abbiano sostenuto un esame di storia delle religioni o abbiano competenze specifiche nel settore, quindi senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

Pag. IX

ARTICOLATO
Art. 1.
1. Gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado che hanno deciso di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica sono tenuti a frequentare lezioni sostitutive di cultura religiosa.
2. La disciplina denominata «cultura religiosa» ha come obiettivo la acquisizione da parte dello studente di una chiara conoscenza delle caratteristiche delle religioni attualmente professate nel mondo, con elementi della loro storia e diffusione.
3. Tale disciplina presenta finalità esclusivamente culturali, senza alcuna caratterizzazione confessionale.
4. Per l'insegnamento di «cultura religiosa» è prevista una valutazione del profitto che, analogamente a quello della religione cattolica, verrà registrata separatamente.
5. I corsi di cultura religiosa saranno tenuti da docenti interni ai vari istituti, che abbiano sostenuto un esame di storia delle religioni nel curriculum di studi universitari e che abbiano competenze specifiche, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

Fine contenuto

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