XIII LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 259 - 599 - 734 - 833 - 896 - 1170 - 1363 - 1938-ter - 2207-bis - 2208 - 2696 - 2838 - 3385 - 3685 - 3871 - 4624 - 5287-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              considerato che la rilevanza delle disposizioni contenute nel provvedimento relative alla famiglia e ad altre tematiche di profilo sociale rende particolarmente significativo l'intervento in sede consultiva della Commissione Affari sociali,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti condizioni, sotto il profilo dell'efficacia per il coordinamento con la legislazione vigente:

              1) all'articolo 15, è necessario stabilire esplicitamente che il parere parlamentare previsto dal testo sia espresso dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dall'ordinamento e che il termine per l'espressione del parere parlamentare decorra a far data dall'assegnazione dello schema dell'atto del Governo alle competenti Commissioni;

              2) è necessario che la Commissione proceda all'inserimento di una disposizione di coordinamento ai sensi dell'articolo 79, comma 11, del Regolamento della Camera, con la quale siano espressamente indicate le disposizioni abrogate per effetto ed in conseguenza del provvedimento in esame;

              e con le seguenti osservazioni, sotto il profilo sia della chiarezza della formulazione sia dell'efficacia del testo per il coordinamento con la legislazione vigente:

                a) considerato che il provvedimento reca disposizioni eterogenee, appare opportuno che l'articolo 1 sia soppresso, in quanto tendente a dare tessuto connettivo a materie diverse, che potrebbero essere più utilmente affrontate in distinti testi legislativi così strutturati:

                un provvedimento recante le disposizioni contenute nell'attuale capo VII, relative ai tempi delle città, ivi compreso anche l'articolo 16, relativo alle rilevazioni ISTAT;

                un provvedimento recante tutte le altre disposizioni contenute nel testo unificato aventi come comune denominatore la tutela della maternità e della paternità, così articolato:

                Capo I, relativo ai congedi familiari e parentali, contenente l'attuale Capo II, ad esclusione degli articoli 4, 5, 6 e 7 in quanto relativi alla formazione, all'anticipazione di fine rapporto e all'età pensionabile;
                Capo II, relativo a ulteriori disposizioni a sostegno della maternità e della paternità, costituito dall'attuale Capo IV, nonché dagli articoli 19 e 20, in quanto relativi all'assistenza portatori di handicap, con esclusione, invece, degli articoli da 15 a 18, in quanto contenenti disposizioni non omogenee con le precedenti;

                Capo III, relativo a disposizioni varie e finanziarie, costituito dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 18 e 21;

                b) valuti la Commissione l'opportunità di precisare all'articolo 15 se la delega ivi prevista debba coinvolgere le sole disposizioni di rango legislativo, per evitare un effetto di sostanziale legificazione delle norme recate attualmente da regolamenti, o prevedere espressamente l'emanazione di un distinto testo unico di rango secondario per il riordino delle disposizioni regolamentari.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti osservazioni:

              1) all'articolo 15, recante delega al Governo ad emanare un testo unico in cui siano riordinate le disposizioni legislative vigenti in materia, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che la delega abbia ad oggetto le sole disposizioni di rango legislativo, ovvero di prevedere l'emanazione di un distinto testo unico per il riordino delle disposizioni di carattere regolamentare per evitare che si verifichi un effetto di sostanziale legificazione delle norme recate da regolamenti, essendo gran parte della normativa in tale settore contenuta in fonti di rango secondario;

              2) all'articolo 25, valuti la Commissione di merito la necessità di mantenere la previsione concernente la partecipazione delle associazioni di cittadini, di cui alle lettere h) e l), essendo il tavolo di concertazione strumento di attivazione dei progetti, considerato altresì che nella fase di predisposizione del piano di cui all'articolo 24, comma 5, la partecipazione delle stesse è già prevista;

              3) all'articolo 27, comma 1, secondo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'espressione "centri di servizio", riferita alle banche dei tempi, onde evitare di ingenerare l'opinione che le stesse siano considerate strutture interne all'ente locale anziché, come meglio dovrebbe essere, strutture autogestite dalle amministrazioni locali.



PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


NULLA OSTA

all'ulteriore corso del provvedimento.
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)


NULLA OSTA
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente condizione:

              sia soppresso il comma 4 dell'articolo 27, in considerazione del fatto che i criteri sul riconoscimento della qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale sono dettati in via generale dal decreto legislativo 460 del 1997: non appare infatti opportuno dettare per le banche dei tempi una disciplina specifica, la quale risulterebbe ripetitiva della normativa generale ovvero disorganica rispetto a quest'ultima;

              e con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 28, l'opportunità di individuare diverse forme di finanziamento del Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città istituito dal comma 1 dello stesso articolo 28, al fine di evitare la diminuzione delle risorse disponibili per la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro prevista tra le finalizzazioni del maggior gettito derivante dalla tassazione sulle emissioni di anidride carbonica di cui all'articolo 8 della legge n. 448 del 1998.
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


      La IX Commissione, trasporti, poste e telecomunicazioni,

              esaminato il testo unificato recante: "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" (C. 259 e abb.);

              rilevato il valore di una legge che promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, cura, formazione, nonché l'importanza che la legge stessa assegna al piano territoriali degli orari con il compito di ricomporre in modo armonico i sistemi-orari dei diversi servizi urbani;

              considerato che una buona organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale ha un'importanza essenziale ai fini dell'organizzazione complessiva della città in termini di qualità della vita, di rispetto dei diritti dei cittadini, di coesione sociale, di tutela dell'ambiente e della sicurezza, nonché di miglioramento della competitività dei sistemi economici locali e di sviluppo compatibile;

              tenuto conto dei numerosi provvedimenti approvati di recente ovvero all'esame del Parlamento (il decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1997 "Conferimento alle regioni ed enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale", emanato in attuazione della delega legislativa al Governo, la legge n. 194 del 18 giugno 1998 recante "Interventi nel settore dei trasporti", il disegno di legge n. 5507 "Interventi nel settore dei trasporti" all'attenzione attualmente della IX Commissione) diretti ad assicurare un sistema di trasporto pubblico locale moderno ed efficiente;

              rilevato che, con la riforma del trasporto pubblico locale si è provveduto a superare la frammentazione delle competenze e la separazione delle modalità di trasporto con l'apertura di un processo concreto di federalismo fondato sulla responsabilità delle regioni e degli enti locali e finalizzato all'ammodernamento dei sistemi di trasporto locale;

              evidenziato che il Governo sta concorrendo al risanamento delle aziende di trasporto ed incentivando, con sostegni economici il rinnovo dei parchi circolanti, l'uso di mezzi a trazione elettrica da utilizzare nei centri storici e nelle isole pedonali, l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale, nonché l'uso delle tramvie e di altri sistemi di trasporto rapido di massa la cui realizzazione può essere facilitata anche da procedure semplificate;

              preso atto del fatto che sono da incentivare interventi per percorsi ciclo-pedonabili, corsie protette, parcheggi, punti di sosta e di scambio, taxi collettivi, sistemi innovativi di controllo e gestione del traffico;

              valutato positivamente che la legge, all'interno di processi di qualificazione dell'organizzazione urbana che migliori la vita dei cittadini riconsegnando loro il tempo, individui come elemento fondamentale un sistema di trasporto pubblico locale vicino ai cittadini, costruito secondo gli indirizzi del Libro verde dell'Unione europea, come rete dei cittadini, capace di rispondere alle esigenze di città vivibili, meno inquinate, collegate con altre comunità, rispettose dell'ambiente storico-naturalistico, in cui sia garantito il diritto alla mobilità ai cittadini tramite strutture e mezzi facilmente accessibili, distribuiti sul territorio e confortevoli con tariffe trasparenti che rendano agevole l'accesso, rispettivamente, all'attività lavorativa e d'intrapresa, ai servizi sanitari, culturali, amministrativi, all'istruzione ed al tempo libero, consentendo di rafforzare nel contempo relazioni, legami e coesione sociale;

          delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione di merito la possibilità prevedere che le risorse di cui al "fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città" siano assegnate prioritariamente:

                a) ai comuni che abbiano elaborato piani del traffico e della mobilità;

                b) ai comuni che abbiano individuato nelle linee tramviarie rapide, nei metrò leggeri, uno strumento di qualificazione dell'intero sistema di trasporto pubblico locale;

                c) ai comuni che abbiano indirizzato parte delle risorse ad interventi innovativi: percorso ciclopedonabili, accessi ai centri storici, parcheggi, punti di sosta e di scambio, taxi collettivi;

                d) ai comuni che abbiano utilizzato almeno il 5 per cento dei contributi assegnati dalla legge n. 194 del 18 giugno 1998 per l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale ed a basso impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione,

              esaminato il testo unificato recante "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione per il coordinamento dei tempi delle città" (C. 259 e abbinate);

              rilevato il valore sociale di una proposta di legge che intende promuovere l'equilibrio tra i tempi di lavoro, di cura, di formazione attraverso disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità e per il coordinamento dei tempi delle città;

              tenuto conto della particolare valenza sociale delle disposizioni in materia di congedi parentali, in particolare riguardo all'equiparazione della posizione del padre a quella della madre nella funzione di cura del neonato;

              considerata la rilevanza assegnata dalla legge ai piani territoriali degli orari ed in tale ambito al ruolo delle regioni e degli enti locali, con il compito di ricomporre in modo armonico il sistema degli orari dei diversi servizi urbani;

              considerato che una scansione più armonica della vita delle persone ed il tentativo di conciliarne i diversi aspetti (lavoro, attività di cura, formazione, relazioni sociali) richiedono un ruolo più attivo da parte delle istituzioni, delle imprese e delle associazioni;

              rilevato che la proposta di legge prevede misure a sostegno della flessibilità dell'orario, destinando a tal fine una quota del Fondo per l'occupazione per erogare contributi in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la flessibilità dell'orario;

              considerato che attraverso il Fondo per l'occupazione, sono finanziati progetti che consentirebbero la sostituzione dell'imprenditrice in congedo parentale da parte di altro imprenditore o lavoratore autonomo;

              preso atto del fatto che si intende concedere uno sgravio contributivo alle aziende con meno di venti dipendenti che assumano lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori assenti per astensione obbligatoria o facoltativa o per malattia del bambino;

          
delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 28, se il criterio di copertura utilizzato, che prevede l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle accise sugli oli minerali di cui all'articolo 8 della legge n. 488 del 1998, sia effettivamente congruo rispetto alla destinazione prevista per i predetti fondi dal documento di programmazione economico-finanziaria 1999-2001, per ridurre l'attuale carico fiscale.
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


          La XII Commissione:

        esaminato il ddl "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città";

              considerato positivamente l'articolo 2 che introduce norme riguardanti i congedi parentali che facilitano il contemperamento tra tempi di cura e di lavoro e al tempo stesso provvedono a una migliore distribuzione del carico di lavoro di cura tra padre e madre all'interno delle famiglie;

              considerate positivamente altresì le modifiche introdotte nel testo (articolo 19 e articolo 20) alla legge n. 104/92 che consentono l'assistenza a persone con handicap grave da parte dei genitori o parenti affini;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti osservazioni:

              valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

                1) prevedere, all'articolo 2, l'elevazione del periodo di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, di un'ora al giorno per il primo anno di vita in favore della madre lavoratrice che allatta al seno, e, conseguentemente, il limite complessivo dei periodi di riposo dei genitori a due ore;

                2) sopprimere il comma 1 dell'articolo 12, rilevato che la flessibilità dell'astensione obbligatoria potrebbe favorire nascite premature.



PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI


PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti osservazioni:

                a) le disposizioni del capo VII, afferenti ai compiti delle regioni e degli enti locali, dovrebbero essere riformulate come norme di principio, soprattutto per quanto concerne gli aspetti procedurali e attuativi del piano territoriale degli orari;

                b) l'intero capo VII deve, inoltre, risultare coerente con quanto stabilito dagli articoli da 11 a 13 del decreto legislativo n. 114 del 1998, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

                c) infine, per quanto riguarda l'articolo 22, comma 5, che delinea i contenuti delle leggi regionali, appare necessario in base al principio di sussidiarietà che il potere delle regioni di dettare "criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari" non risulti eccessivamente limitativo dell'autonomia dei comuni nella formazione dei piani territoriali degli orari.




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