XIII LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 259 - 599 - 734 - 833 - 896 - 1170 - 1363 - 1938-ter - 2207-bis - 2208 - 2696 - 2838 - 3385 - 3685 - 3871 - 4624 - 5287-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
considerato che la rilevanza delle disposizioni
contenute nel provvedimento relative alla famiglia e ad altre
tematiche di profilo sociale rende particolarmente
significativo l'intervento in sede consultiva della
Commissione Affari sociali,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, sotto il profilo
dell'efficacia per il coordinamento con la legislazione
vigente:
1) all'articolo 15, è necessario stabilire
esplicitamente che il parere parlamentare previsto dal testo
sia espresso dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dall'ordinamento e che il termine per l'espressione del parere
parlamentare decorra a far data dall'assegnazione dello schema
dell'atto del Governo alle competenti Commissioni;
2) è necessario che la Commissione proceda
all'inserimento di una disposizione di coordinamento ai sensi
dell'articolo 79, comma 11, del Regolamento della Camera, con
la quale siano espressamente indicate le disposizioni abrogate
per effetto ed in conseguenza del provvedimento in esame;
e con le seguenti osservazioni, sotto il profilo
sia della chiarezza della formulazione sia dell'efficacia del
testo per il coordinamento con la legislazione vigente:
a) considerato che il provvedimento reca
disposizioni eterogenee, appare opportuno che l'articolo 1 sia
soppresso, in quanto tendente a dare tessuto connettivo a
materie diverse, che potrebbero essere più utilmente
affrontate in distinti testi legislativi così strutturati:
un provvedimento recante le disposizioni contenute
nell'attuale capo VII, relative ai tempi delle città, ivi
compreso anche l'articolo 16, relativo alle rilevazioni
ISTAT;
un provvedimento recante tutte le altre disposizioni
contenute nel testo unificato aventi come comune denominatore
la tutela della maternità e della paternità, così
articolato:
Capo I, relativo ai congedi familiari e parentali,
contenente l'attuale Capo II, ad esclusione degli articoli 4,
5, 6 e 7 in quanto relativi alla formazione, all'anticipazione
di fine rapporto e all'età pensionabile;
Capo II, relativo a ulteriori disposizioni a sostegno
della maternità e della paternità, costituito dall'attuale
Capo IV, nonché dagli articoli 19 e 20, in quanto relativi
all'assistenza portatori di handicap, con esclusione, invece,
degli articoli da 15 a 18, in quanto contenenti disposizioni
non omogenee con le precedenti;
Capo III, relativo a disposizioni varie e
finanziarie, costituito dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17,
18 e 21;
b) valuti la Commissione l'opportunità di
precisare all'articolo 15 se la delega ivi prevista debba
coinvolgere le sole disposizioni di rango legislativo, per
evitare un effetto di sostanziale legificazione delle norme
recate attualmente da regolamenti, o prevedere espressamente
l'emanazione di un distinto testo unico di rango secondario
per il riordino delle disposizioni regolamentari.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 15, recante delega al Governo ad
emanare un testo unico in cui siano riordinate le disposizioni
legislative vigenti in materia, valuti la Commissione di
merito l'opportunità di specificare che la delega abbia ad
oggetto le sole disposizioni di rango legislativo, ovvero di
prevedere l'emanazione di un distinto testo unico per il
riordino delle disposizioni di carattere regolamentare per
evitare che si verifichi un effetto di sostanziale
legificazione delle norme recate da regolamenti, essendo gran
parte della normativa in tale settore contenuta in fonti di
rango secondario;
2) all'articolo 25, valuti la Commissione di merito la
necessità di mantenere la previsione concernente la
partecipazione delle associazioni di cittadini, di cui alle
lettere h) e l), essendo il tavolo di
concertazione strumento di attivazione dei progetti,
considerato altresì che nella fase di predisposizione del
piano di cui all'articolo 24, comma 5, la partecipazione delle
stesse è già prevista;
3) all'articolo 27, comma 1, secondo periodo, valuti la
Commissione di merito l'opportunità di riformulare
l'espressione "centri di servizio", riferita alle banche dei
tempi, onde evitare di ingenerare l'opinione che le stesse
siano considerate strutture interne all'ente locale anziché,
come meglio dovrebbe essere, strutture autogestite dalle
amministrazioni locali.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
NULLA OSTA
all'ulteriore corso del provvedimento.
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
NULLA OSTA
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
sia soppresso il comma 4 dell'articolo 27, in
considerazione del fatto che i criteri sul riconoscimento
della qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità
sociale sono dettati in via generale dal decreto legislativo
460 del 1997: non appare infatti opportuno dettare per le
banche dei tempi una disciplina specifica, la quale
risulterebbe ripetitiva
della normativa generale ovvero disorganica rispetto a
quest'ultima;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito, con riferimento
all'articolo 28, l'opportunità di individuare diverse forme di
finanziamento del Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle
città istituito dal comma 1 dello stesso articolo 28, al fine
di evitare la diminuzione delle risorse disponibili per la
riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro
prevista tra le finalizzazioni del maggior gettito derivante
dalla tassazione sulle emissioni di anidride carbonica di cui
all'articolo 8 della legge n. 448 del 1998.
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione, trasporti, poste e telecomunicazioni,
esaminato il testo unificato recante: "Disposizioni per
il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto
alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi
delle città" (C. 259 e abb.);
rilevato il valore di una legge che promuove un
equilibrio tra tempi di lavoro, cura, formazione, nonché
l'importanza che la legge stessa assegna al piano territoriali
degli orari con il compito di ricomporre in modo armonico i
sistemi-orari dei diversi servizi urbani;
considerato che una buona organizzazione dei servizi di
trasporto pubblico locale ha un'importanza essenziale ai fini
dell'organizzazione complessiva della città in termini di
qualità della vita, di rispetto dei diritti dei cittadini, di
coesione sociale, di tutela dell'ambiente e della sicurezza,
nonché di miglioramento della competitività dei sistemi
economici locali e di sviluppo compatibile;
tenuto conto dei numerosi provvedimenti approvati di
recente ovvero all'esame del Parlamento (il decreto
legislativo n. 422 del 19 novembre 1997 "Conferimento alle
regioni ed enti locali di funzioni e compiti in materia di
trasporto pubblico locale", emanato in attuazione della delega
legislativa al Governo, la legge n. 194 del 18 giugno 1998
recante "Interventi nel settore dei trasporti", il disegno di
legge n. 5507 "Interventi nel settore dei trasporti"
all'attenzione attualmente della IX Commissione) diretti ad
assicurare un sistema di trasporto pubblico locale moderno ed
efficiente;
rilevato che, con la riforma del trasporto pubblico
locale si è provveduto a superare la frammentazione delle
competenze e la separazione delle modalità di trasporto con
l'apertura di un processo
concreto di federalismo fondato sulla responsabilità delle
regioni e degli enti locali e finalizzato all'ammodernamento
dei sistemi di trasporto locale;
evidenziato che il Governo sta concorrendo al
risanamento delle aziende di trasporto ed incentivando, con
sostegni economici il rinnovo dei parchi circolanti, l'uso di
mezzi a trazione elettrica da utilizzare nei centri storici e
nelle isole pedonali, l'acquisto di autobus ad alimentazione
non convenzionale e a basso impatto ambientale, nonché l'uso
delle tramvie e di altri sistemi di trasporto rapido di massa
la cui realizzazione può essere facilitata anche da procedure
semplificate;
preso atto del fatto che sono da incentivare interventi
per percorsi ciclo-pedonabili, corsie protette, parcheggi,
punti di sosta e di scambio, taxi collettivi, sistemi
innovativi di controllo e gestione del traffico;
valutato positivamente che la legge, all'interno di
processi di qualificazione dell'organizzazione urbana che
migliori la vita dei cittadini riconsegnando loro il tempo,
individui come elemento fondamentale un sistema di trasporto
pubblico locale vicino ai cittadini, costruito secondo gli
indirizzi del Libro verde dell'Unione europea, come rete dei
cittadini, capace di rispondere alle esigenze di città
vivibili, meno inquinate, collegate con altre comunità,
rispettose dell'ambiente storico-naturalistico, in cui sia
garantito il diritto alla mobilità ai cittadini tramite
strutture e mezzi facilmente accessibili, distribuiti sul
territorio e confortevoli con tariffe trasparenti che rendano
agevole l'accesso, rispettivamente, all'attività lavorativa e
d'intrapresa, ai servizi sanitari, culturali, amministrativi,
all'istruzione ed al tempo libero, consentendo di rafforzare
nel contempo relazioni, legami e coesione sociale;
delibera di esprimere:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito la possibilità
prevedere che le risorse di cui al "fondo per l'armonizzazione
dei tempi delle città" siano assegnate prioritariamente:
a) ai comuni che abbiano elaborato piani del
traffico e della mobilità;
b) ai comuni che abbiano individuato nelle
linee tramviarie rapide, nei metrò leggeri, uno strumento di
qualificazione dell'intero sistema di trasporto pubblico
locale;
c) ai comuni che abbiano indirizzato parte
delle risorse ad interventi innovativi: percorso
ciclopedonabili, accessi ai centri storici, parcheggi, punti
di sosta e di scambio, taxi collettivi;
d) ai comuni che abbiano utilizzato almeno il 5
per cento dei contributi assegnati dalla legge n. 194 del 18
giugno 1998 per l'acquisto
di autobus ad alimentazione non convenzionale ed a basso
impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della stessa
legge.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminato il testo unificato recante "Disposizioni per
il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto
alla cura e alla formazione per il coordinamento dei tempi
delle città" (C. 259 e abbinate);
rilevato il valore sociale di una proposta di legge che
intende promuovere l'equilibrio tra i tempi di lavoro, di
cura, di formazione attraverso disposizioni per il sostegno
della maternità e della paternità e per il coordinamento dei
tempi delle città;
tenuto conto della particolare valenza sociale delle
disposizioni in materia di congedi parentali, in particolare
riguardo all'equiparazione della posizione del padre a quella
della madre nella funzione di cura del neonato;
considerata la rilevanza assegnata dalla legge ai piani
territoriali degli orari ed in tale ambito al ruolo delle
regioni e degli enti locali, con il compito di ricomporre in
modo armonico il sistema degli orari dei diversi servizi
urbani;
considerato che una scansione più armonica della vita
delle persone ed il tentativo di conciliarne i diversi aspetti
(lavoro, attività di cura, formazione, relazioni sociali)
richiedono un ruolo più attivo da parte delle istituzioni,
delle imprese e delle associazioni;
rilevato che la proposta di legge prevede misure a
sostegno della flessibilità dell'orario, destinando a tal fine
una quota del Fondo per l'occupazione per erogare contributi
in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che
prevedano azioni positive per la flessibilità dell'orario;
considerato che attraverso il Fondo per l'occupazione,
sono finanziati progetti che consentirebbero la sostituzione
dell'imprenditrice in congedo parentale da parte di altro
imprenditore o lavoratore autonomo;
preso atto del fatto che si intende concedere uno
sgravio contributivo alle aziende con meno di venti dipendenti
che assumano lavoratori a tempo determinato in sostituzione di
lavoratori assenti per astensione obbligatoria o facoltativa o
per malattia del bambino;
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito, con riferimento
all'articolo 28, se il criterio di copertura utilizzato, che
prevede l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle
accise sugli oli minerali di cui all'articolo 8 della legge n.
488 del 1998, sia effettivamente congruo rispetto alla
destinazione prevista per i predetti fondi dal documento di
programmazione economico-finanziaria 1999-2001, per ridurre
l'attuale carico fiscale.
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione:
esaminato il ddl "Disposizioni per il sostegno della
maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle città";
considerato positivamente l'articolo 2 che introduce
norme riguardanti i congedi parentali che facilitano il
contemperamento tra tempi di cura e di lavoro e al tempo
stesso provvedono a una migliore distribuzione del carico di
lavoro di cura tra padre e madre all'interno delle
famiglie;
considerate positivamente altresì le modifiche
introdotte nel testo (articolo 19 e articolo 20) alla legge n.
104/92 che consentono l'assistenza a persone con
handicap grave da parte dei genitori o parenti
affini;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di:
1) prevedere, all'articolo 2, l'elevazione del
periodo di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, di un'ora al giorno per il primo anno
di vita in favore della madre lavoratrice che allatta al seno,
e, conseguentemente, il limite complessivo dei periodi di
riposo dei genitori a due ore;
2) sopprimere il comma 1 dell'articolo 12, rilevato
che la flessibilità dell'astensione obbligatoria potrebbe
favorire nascite premature.
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) le disposizioni del capo VII, afferenti ai
compiti delle regioni e degli enti locali, dovrebbero essere
riformulate come norme di principio, soprattutto per quanto
concerne gli aspetti procedurali e attuativi del piano
territoriale degli orari;
b) l'intero capo VII deve, inoltre, risultare
coerente con quanto stabilito dagli articoli da 11 a 13 del
decreto legislativo n. 114 del 1998, recante riforma della
disciplina relativa al settore del commercio a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
c) infine, per quanto riguarda l'articolo 22,
comma 5, che delinea i contenuti delle leggi regionali, appare
necessario in base al principio di sussidiarietà che il potere
delle regioni di dettare "criteri generali di amministrazione
e coordinamento degli orari" non risulti eccessivamente
limitativo dell'autonomia dei comuni nella formazione dei
piani territoriali degli orari.