XIII LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 259 - 599 - 734 - 833 - 896 - 1170 - 1363 - 1938-ter - 2207-bis - 2208 - 2696 - 2838 - 3385 - 3685 - 3871 - 4624 - 5287-A
Testo
unificato della Commissione
Disposizioni per il sostegno della maternità e della
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il
coordinamento dei tempi delle città.
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di
lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante:
a) l'istituzione dei congedi dei genitori e
l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di
handicap;
b) l'istituzione del congedo per la formazione
continua e l'estensione dei congedi per la formazione;
c) il coordinamento dei tempi di funzionamento
delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di
solidarietà sociale.
Capo II
CONGEDI PARENTALI,
FAMILIARI E FORMATIVI
Art. 2.
(Congedi dei genitori).
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
dopo il terzo comma è inserito il seguente:
"Il diritto di assentarsi dal lavoro di cui all'articolo
7, ed il relativo trattamento economico, sono riconosciuti
anche se l'altro genitore non ne ha diritto. Le disposizioni
di cui al comma 2 dell'articolo 7 e al comma 2 dell'articolo
15 sono estese alle lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre
1987, n. 546,
madri di bambini nati a decorrere dal 1^ gennaio 2000. Alle
predette lavoratrici i diritti previsti dal comma 1
dell'articolo 7 e dal comma 2 dell'articolo 15 spettano
limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno
di vita del bambino".
2. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è
sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Nei primi otto anni di vita del
bambino ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro,
anche contemporaneamente all'altro, secondo le modalità
stabilite dal presente articolo. Le assenze dei genitori non
possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi,
fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto ad assentarsi dal
lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di
astensione obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma,
lettera c), della presente legge, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto
ad assentarsi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre
mesi, il limite di cui alla lettera b) del comma 1 è
elevato a sette mesi e il limite complessivo delle assenze dei
genitori di cui al medesimo comma è conseguentemente elevato a
undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al
comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro, secondo le
modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e
comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici
giorni.
4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno
diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie
del bambino di età inferiore a otto anni, dietro presentazione
di certificato rilasciato da un medico specialista del
Servizio sanitario nazionale
o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia
luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo
di ferie in godimento da parte del genitore.
5. I periodi di assenza di cui ai commi 1 e 4 sono
computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti
relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla
gratifica natalizia. Ai fini della fruizione del congedo di
cui al comma 4, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a
presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'altro
genitore non sia assente dal lavoro negli stessi giorni per il
medesimo motivo".
3. L'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è
sostituito dal seguente:
"Art. 15. - 1. Le lavoratrici hanno diritto ad
un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della
retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria
dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente
legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità
spettante per malattia.
2. Per i periodi di astensione facoltativa di cui
all'articolo 7, comma 1, ai lavoratori e alle lavoratrici è
dovuta:
a) fino al terzo anno di vita del bambino,
un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un
periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi; il
relativo periodo, entro il limite predetto, è coperto da
contribuzione figurativa;
b) fuori dei casi di cui alla lettera a),
fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, e
comunque per il restante periodo di astensione facoltativa,
un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione,
nell'ipotesi in cui il reddito individuale dell'interessato
sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di
pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; il
periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa,
attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200
per cento del valore massimo dell'assegno sociale,
proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di
integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi
dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero
con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le
modalità della prosecuzione volontaria.
3. Per i periodi di assenza per malattia del bambino
di cui all'articolo 7, comma 4, è dovuta:
a) fino al compimento del terzo anno di vita del
bambino, la contribuzione figurativa;
b) successivamente al terzo anno di vita del
bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, la copertura
contributiva calcolata con le modalità previste dal comma 2,
lettera b).
4. Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera
b), è determinato secondo i criteri previsti in materia
di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
5. Le indennità di cui al presente articolo sono
corrisposte con gli stessi criteri previsti per l'erogazione
delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le
malattie dall'ente assicuratore della malattia presso il quale
la lavoratrice o il lavoratore è assicurato e non sono
subordinate a particolari requisiti contributivi o di
anzianità assicurativa".
4. All'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ai periodi di riposo di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni in materia di contribuzione
figurativa, nonché di riscatto ovvero di versamento dei
relativi contributi previsti dal comma 2, lettera b)
dell'articolo 15".
5. Le disposizioni del presente articolo trovano
applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o
affidatari. Qualora, all'atto dell'adozione o
dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra sei e
dodici anni, il diritto di assentarsi dal lavoro, ai sensi dei
commi 1 e 2 del presente articolo, può essere esercitato nei
primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
Nei confronti dei lavoratori a domicilio e degli addetti ai
servizi domestici e familiari, le disposizioni dell'articolo
15 della citata legge n. 1204 del 1971, come sostituito dal
comma 3 del presente articolo, si applicano limitatamente al
comma 1.
Art. 3.
(Congedi per eventi e cause particolari).
1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un
permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso
di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di
un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la
stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti
da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di
documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice
possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di
espletamento dell'attività lavorativa.
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati che
abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la
stessa azienda o amministrazione possono richiedere, per gravi
e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie
individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo,
continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante
tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro e non
può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non
è computato nell'anzianità di servizio né ai fini
previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero
al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i
criteri della prosecuzione volontaria.
3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di
partecipazione agli eventuali corsi di formazione del
personale che riprende l'attività lavorativa dopo la
sospensione di cui al comma 2.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale,
con
proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanità, del
lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità,
provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei
congedi di cui al presente articolo, all'individuazione delle
patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché alla
individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa
alla sussistenza delle condizioni di grave infermità dei
soggetti di cui al comma 1.
Art. 4.
(Congedi per la formazione).
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al
diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20
maggio 1970, n. 300, i dipendenti da datori di lavoro pubblici
o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di
servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono
richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi
per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi,
continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita
lavorativa.
2. Per "congedo per la formazione" si intende quello
finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al
conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del
diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad
attività formative diverse da quelle poste in essere o
finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la formazione il
dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla
retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di
servizio, non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con
altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata
sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui
all'articolo 3, comma 4, intervenuta durante il periodo di
congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di
lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di
congedo per la formazione
ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate
esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le
modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le
percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene,
disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego
all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del
preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta
giorni.
5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di
cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi
contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione
volontaria.
Art. 5.
(Congedi per la formazione continua).
1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto a
proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della
vita, per accrescere conoscenze e competenze. Lo Stato, le
regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa
integrata e modulare, accreditata secondo le disposizioni del
regolamento attuativo dell'articolo 17 della legge 24 giugno
1997 n. 196, che consenta percorsi formativi personalizzati,
sulla base di crediti formativi e di certificazione valida in
ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere
ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta
dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali o
territoriali concordati tra le parti sociali, previsti dal
citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997.
2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e
decentrata, definisce il monte ore da destinare ai congedi di
cui al presente articolo, i criteri per l'individuazione dei
lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse
alla partecipazione ai percorsi di formazione.
3. A fronte di accordi contrattuali che prevedano quote di
riduzione di orario finalizzate alla formazione dei
lavoratori, anche attraverso l'utilizzo delle 150 ore, delle
banche delle ore o di altri strumenti, tra cui il part
time e gli anni sabbatici, i
costi degli interventi di formazione vengono cofinanziati
attraverso le risorse del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, e successive modificazioni, entro il limite di
lire 30 miliardi annue.
4. Il Fondo interprofessionale per la formazione continua,
di cui al regolamento attuativo dell'articolo 17 della legge
24 giugno 1997 n. 196, per gli obiettivi ivi previsti, può
essere integrato, sulla base di accordi anche settoriali,
attraverso l'apporto di risorse finanziarie, professionali,
temporali, logistiche e organizzative.
Art. 6.
(Anticipazione del trattamento
di fine rapporto).
1. Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 2120,
ottavo comma, del codice civile, il trattamento di fine
rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da
sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui
all'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della presente
legge, e di cui agli articoli 4 e 5 della medesima.
L'anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione
relativa al mese che precede la data di inizio del congedo. Le
medesime disposizioni si applicano anche alle domande di
anticipazioni per indennità equipollenti al trattamento di
fine rapporto, comunque denominate, spettanti a lavoratori
dipendenti da datori di lavoro pubblici e privati.
2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di
cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di
conseguire ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 124 del 1993, un'anticipazione delle
prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di
fruizioni dei congedi di cui agli articoli 4 e 5 della
presente legge.
3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, del lavoro e della previdenza
sociale e per la solidarietà sociale, sono definite le
modalità applicative delle disposizioni del comma 1 in
riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Art. 7.
(Prolungamento dell'età pensionabile).
1. I soggetti che usufruiscono, avendone diritto, dei
congedi previsti all'articolo 4, comma 1, hanno diritto a
prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente,
anche in deroga alle disposizioni concernenti l'età di
pensionamento obbligatoria.
Capo III
FLESSIBILITA' DI ORARIO
Art. 8.
(Misure a sostegno della flessibilità
di orario).
1. Al fine di promuovere e incentivare forme di
articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare
tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è destinata
una quota fino a lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno
1999, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per
cento destinato ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in
favore di aziende che applichino accordi contrattuali che
prevedono azioni positive per la flessibilità, ed in
particolare:
a) progetti articolati per consentire alla
lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei
due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano
in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di
particolari forme di flessibilità degli orari e
dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time
reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario
flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore,
flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i
genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a
dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento
dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del
titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici
del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi
parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale
e per le pari opportunità, sono definiti i criteri e le
modalità per la concessione dei contributi di cui al
comma 1.
Capo IV
ULTERIORI DISPOSIZIONI
A SOSTEGNO DELLA MATERNITA'
E DELLA PATERNITA'
Art. 9.
(Sostituzione di lavoratori assenti).
1. L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in
sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o
facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, come modificata dalla presente legge, può avvenire
anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di
inizio dell'assenza, salvo periodi superiori previsti dalla
contrattazione collettiva.
2. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i
contributi a carico del datore di lavoro che assume lavoratori
con contratto a tempo determinato in sostituzione
di lavoratori assenti ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è concesso uno sgravio
contributivo del 50 per cento. Le disposizioni del presente
comma trovano applicazione fino al compimento di un anno di
età del figlio della lavoratrice o del lavoratore assente e
per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in
affidamento.
3. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di
cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, è possibile
procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e
comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo
anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento,
all'assunzione di un lavoratore a tempo determinato, per un
periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni
di cui al comma 2.
Art. 10.
(Parti plurimi).
1. All'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono
raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal
primo comma del presente articolo possono essere utilizzate
anche dal padre".
Art. 11.
(Parti prematuri).
1. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a
quella presunta, i giorni non goduti di astensione
obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di
astensione obbligatoria dopo il parto.
La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni,
il certificato attestante la data del parto".
Art. 12.
(Flessibilità dell'astensione obbligatoria).
1. Dopo l'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, è inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. Ferma restando la durata
complessiva dell'astensione dal lavoro, le lavoratrici hanno
la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese
precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi
successivi al parto, a condizione che il medico specialista
del Servizio sanitario nazionale attesti che tale opzione non
arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del
nascituro".
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà
sociale, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ad aggiornare l'elenco dei lavori
pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n.
1026.
Art. 13.
(Astensione dal lavoro del padre lavoratore).
1. Dopo l'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903,
sono inseriti i seguenti:
"Art. 6-bis. - 1. Il padre lavoratore ha diritto di
astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del
figlio, in caso di morte, di grave infermità della madre o di
abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino
al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del
diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la
certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso
di abbandono il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai
sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.
3. Si applicano al padre lavoratore le disposizioni
di cui agli articoli 6 e 15, commi 1 e 3, della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni.
Art. 6-ter. - 1. I periodi di riposo di cui
all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e
successive modificazioni, e i relativi trattamenti economici
sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo
padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice
dipendente che non se ne avvalga;
e) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice
dipendente".
Art. 14.
(Estensione di norme a specifiche categorie di lavoratrici
madri).
1. I benefici previsti dal primo periodo del comma 1
dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono
estesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge,
anche alle lavoratrici madri appartenenti ai corpi di polizia
municipale.
Art. 15.
(Testo unico).
1. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle
norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un
decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle
norme;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate,
anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle
disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto
coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la
coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di
adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
d) esplicita indicazione delle disposizioni, non
inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti
disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle
stesse in apposito allegato al testo unico;
f) esplicita abrogazione delle norme secondarie
incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel
testo unico.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è
deliberato dal Consiglio dei ministri ed è trasmesso, con
apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di
Stato, alle competenti Commissioni parlamentari permanenti,
che esprimono il parere entro quarantacinque giorni
dall'assegnazione.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate,
nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al
medesimo comma 1 e con le modalità di cui al comma 2,
disposizioni correttive del testo unico.
Art. 16.
(Statistiche ufficiali sui tempi di vita).
1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura un
flusso informativo quinquennale sull'organizzazione dei tempi
di vita della popolazione attraverso la rilevazione sull'uso
del tempo, disaggregando le informazioni per sesso e per
età.
Art. 17.
(Disposizioni diverse).
1. Nei casi di assenza dal lavoro disciplinati dalla
presente legge, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto
alla conservazione del posto di lavoro ed al rientro nella
stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della
richiesta di astensione o di congedo; hanno altresì diritto ad
essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni
equivalenti.
2. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere
condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dalla
presente legge.
3. Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili
con la presente legge ed in particolare l'articolo 7 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Art. 18.
(Disposizioni in materia di recesso).
1. Il licenziamento causato dalla domanda o dalla
fruizione del congedo di cui agli articoli 2 e 13 della
presente legge è nullo.
2. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice
o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o
nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in
affidamento deve essere convalidata dal Servizio ispezione
della direzione provinciale del lavoro.
Capo V
MODIFICHE ALLA LEGGE
5 FEBBRAIO 1992, N. 104
Art. 19.
(Permessi per l'assistenza a portatori di handicap).
1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "permesso mensile"
sono inserite le seguenti: "coperti da contribuzione
figurativa";
b) al comma 6, dopo le parole: "può usufruire" è
inserita la seguente: "alternativamente".
Art. 20.
(Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a
portatori di handicap).
1. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente
legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne
abbia diritto.
Capo VI
NORME FINANZIARIE
Art. 21.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni
degli articoli da 2 a 20 della presente legge, valutato in
lire 73 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 383 miliardi a
decorrere dall'anno 2000, si provvede, quanto a lire 48
miliardi per l'anno 1999 e a lire 358 miliardi a decorrere
dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, concernente
il Fondo per l'occupazione; quanto a lire 25 miliardi, a
decorrere dall'anno 1999, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge
28 agosto 1997, n. 285.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo VII
TEMPI DELLE CITTA'
Art. 22.
(Compiti delle regioni).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni definiscono, con proprie leggi, ai
sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.
142, qualora non vi abbiano già provveduto, norme per il
coordinamento da parte dei comuni degli orari degli esercizi
commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici
delle amministrazioni pubbliche, nonché per la promozione
dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale, secondo i
principi del presente capo.
2. Le regioni prevedono incentivi finanziari per i comuni,
anche attraverso l'utilizzo
delle risorse del Fondo di cui all'articolo 28, ai fini della
predisposizione e dell'attuazione dei piani territoriali degli
orari di cui all'articolo 24 e della costituzione delle banche
dei tempi di cui all'articolo 27.
3. Le regioni possono istituire comitati tecnici, composti
da esperti in materia di progettazione urbana, di analisi
sociale, di comunicazione sociale e di gestione organizzativa,
con compiti consultivi in ordine al coordinamento degli orari
delle città e per la valutazione degli effetti sulle comunità
locali dei piani territoriali degli orari.
4. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di
formazione professionale, le regioni promuovono corsi di
qualificazione e riqualificazione del personale impiegato
nella progettazione dei piani territoriali degli orari e nei
progetti di riorganizzazione dei servizi.
5. Le leggi regionali di cui al comma 1 indicano:
a) criteri generali di amministrazione e
coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi
pubblici e privati, degli uffici della pubblica
amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e
turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei
trasporti;
b) i criteri per l'adozione dei piani territoriali
degli orari;
c) criteri e modalità per la concessione ai comuni
di finanziamenti per l'adozione dei piani territoriali degli
orari e per la costituzione di banche dei tempi, con priorità
per le iniziative congiunte dei comuni con popolazione non
superiore a 30.000 abitanti.
6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono secondo le rispettive
competenze.
Art. 23.
(Compiti dei comuni).
1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti
attuano, singolarmente o
in forma associata, le disposizioni dell'articolo 36, comma
3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, secondo le modalità
stabilite dal presente capo, nei tempi indicati dalle leggi
regionali di cui all'articolo 22, comma 1, e comunque non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma
1, il presidente della giunta regionale nomina un commissario
ad acta.
3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000
abitanti possono attuare le disposizioni del presente capo in
forma associata.
Art. 24.
(Piano territoriale degli orari).
1. Il piano territoriale degli orari, di seguito
denominato "piano", realizza le finalità di cui all'articolo
1, comma 1, lettera c), ed è strumento unitario per
finalità ed indirizzi, articolato in progetti, anche
sperimentali, relativi al funzionamento dei diversi sistemi
orari dei servizi urbani e alla loro graduale armonizzazione e
coordinamento.
2. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti
sono tenuti ad individuare un responsabile cui è assegnata la
competenza in materia di tempi ed orari e che partecipa alla
conferenza dei dirigenti, ai sensi della legge 8 giugno 1990,
n. 142.
3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000
abitanti possono istituire l'ufficio di cui al comma 2 in
forma associata.
4. Il sindaco elabora le linee guida del piano. A tal fine
attua forme di consultazione con le amministrazioni pubbliche,
le parti sociali e le associazioni dei cittadini.
5. Nell'elaborazione del piano si tiene conto degli
effetti sul traffico, sull'inquinamento e sulla qualità della
vita cittadina degli orari di lavoro pubblici e privati, degli
orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati,
degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, delle
attività
commerciali, ferme restando le disposizioni degli articoli da
11 a 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, delle
istituzioni formative, culturali e del tempo libero.
7. Il piano è approvato dal consiglio comunale su proposta
del sindaco ed è vincolante per l'amministrazione comunale,
che deve adeguare l'azione dei singoli assessorati alle scelte
in esso contenute. Il piano è attuato con ordinanze del
sindaco.
Art. 25.
(Tavolo di concertazione).
1. Per l'attuazione e la verifica dei progetti contenuti
nel piano di cui all'articolo 24, il sindaco istituisce un
tavolo di concertazione, cui partecipano:
a) il sindaco stesso o, per suo incarico, il
responsabile di cui all'articolo 24, comma 2;
b) il prefetto o un suo rappresentante;
c) il presidente della provincia o un suo
rappresentante;
d) i presidenti delle comunità montane o loro
rappresentanti;
e) un dirigente per ciascuna delle pubbliche
amministrazioni non statali coinvolte nel piano;
f) rappresentanti sindacali degli imprenditori
della grande, media e piccola impresa, del commercio, dei
servizi, dell'artigianato e dell'agricoltura;
g) rappresentanti sindacali dei lavoratori;
h) il provveditore agli studi ed i rappresentanti
delle università presenti nel territorio;
i) i presidenti delle aziende dei trasporti urbani
ed extraurbani, nonché i rappresentanti delle aziende
ferroviarie.
2. Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 24, il
sindaco promuove accordi con i soggetti pubblici e privati di
cui al comma 1.
3. In caso di emergenze o di straordinarie necessità
dell'utenza o di gravi problemi connessi al traffico e
all'inquinamento, il sindaco può emettere ordinanze che
prevedano modificazioni degli orari.
4. Le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sono
tenute ad adeguare gli orari di funzionamento degli uffici
alle ordinanze di cui al comma 3.
5. I comuni capoluogo di provincia sono tenuti a
concertare con i comuni limitrofi, attraverso la conferenza
dei sindaci, la riorganizzazione territoriale degli orari.
Alla conferenza partecipa un rappresentante del presidente
della provincia.
Art. 26.
(Orari della pubblica amministrazione).
1. Le articolazioni e le scansioni degli orari di apertura
al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione devono
tenere conto delle esigenze dei cittadini che risiedono,
lavorano ed utilizzano il territorio di riferimento.
2. Il piano di cui all'articolo 24, ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, può prevedere modalità ed articolazioni
differenziate degli orari di apertura al pubblico dei servizi
della pubblica amministrazione.
3. Le pubbliche amministrazioni, attraverso
l'informatizzazione dei relativi servizi, possono garantire
prestazioni di informazione anche durante gli orari di
chiusura dei servizi medesimi e, attraverso la semplificazione
delle procedure, possono consentire agli utenti tempi di
attesa più brevi e percorsi più semplici per l'accesso ai
servizi.
Art. 27.
(Banche dei tempi).
1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per
facilitare l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto
con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione
della solidarietà nelle comunità locali e per
incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini,
associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare
parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà
e interesse, gli enti locali possono sostenere e promuovere la
costituzione di associazioni denominate "banche dei tempi".
2. Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche dei
tempi, possono disporre a loro favore l'utilizzo di locali e
di servizi e organizzare attività di promozione, formazione e
informazione. Possono altresì aderire alle banche dei tempi e
stipulare con esse accordi che prevedano scambi di tempo da
destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli
cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni devono
essere compatibili con gli scopi statutari delle banche dei
tempi e non debbono costituire una stabile modalità di
esercizio delle attività istituzionali degli enti locali.
Art. 28.
(Fondo per l'armonizzazione dei tempi
delle città).
1. Nell'elaborare le linee guida del piano di cui
all'articolo 24, il sindaco prevede misure per
l'armonizzazione degli orari che contribuiscano, in linea con
le politiche e le misure nazionali, alla riduzione delle
emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti. Dopo
l'approvazione da parte del consiglio comunale, i piani sono
comunicati alle regioni, che li trasmettono al Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
indicandone, ai soli fini del presente articolo, l'ordine di
priorità.
2. Per le finalità del presente articolo è istituito un
Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città, nel limite
massimo di lire 15 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.
Alla ripartizione delle predette risorse provvede il CIPE,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un
apposito capitolo di bilancio,
nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da
utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei
progetti inclusi nel piano di cui all'articolo 24 e degli
interventi di cui all'articolo 27.
4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi
prioritariamente per:
a) associazioni di comuni;
b) progetti presentati da comuni che abbiano
attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti
locali per l'attuazione di specifici piani di armonizzazione
degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;
c) interventi attuativi degli accordi di cui
all'articolo 25, comma 2;
d) progetti riguardanti i sistemi di parcheggio e
di scambio tra auto e mezzo pubblico finalizzati alla chiusura
dei centri storici e delle aree urbane più densamente popolate
e l'integrazione del trasporto pubblico urbano con le
ferrovie.
5. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è convocata ogni
anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati
conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del Fondo di cui
al comma 2 e per la definizione delle linee di intervento
futuro. Alle relative riunioni sono invitati i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, per la solidarietà sociale,
per la funzione pubblica, dei trasporti e della navigazione e
dell'ambiente, il presidente delle Ferrovie dello Stato
S.p.a., nonché i rappresentanti delle associazioni
ambientaliste e del volontariato, delle organizzazioni
sindacali e di categoria.
6. Il Governo, entro il mese di luglio di ogni anno e
sulla base dei lavori della Conferenza cui al comma 5,
presenta al Parlamento una relazione sui progetti di
riorganizzazione dei tempi e degli orari delle città.
7. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui
al comma 2 si provvede mediante utilizzazione delle risorse di
cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23
dicembre 1998, n. 448.