DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2060


ONOREVOLI SENATORI. - La proposta di Forza Italia per la riforma della Costituzione vuole realizzare cambiamenti fondamentali della forma di Stato e di governo, in coerenza con le convinzioni di fondo che animano il nostro movimento sin dalla sua nascita.
Siamo profondamente convinti, oggi piú che mai, della necessità di restituire al popolo l'effettivo esercizio della sovranità ed al cittadino la concreta possibilità di far valere ogni giorno ed in ogni sede i diritti di libertà. Quei diritti che, proclamati nella prima parte della nostra Costituzione, troppo spesso stentano ad affermarsi o sono addirittura negati. Essi devono invece divenire la regola, il metro di misura del rapporto tra l'individuo e le burocrazie, tra la persona e l'amministrazione della giustizia.
La sovranità deve tornare al popolo, per troppo tempo relegato al ruolo di spettatore passivo dei giochi di palazzo. Abbiamo detto piú volte, e lo ripetiamo ora, che ció puó avvenire unicamente attraverso l'elezione diretta del massimo responsabile dell'esecutivo, vale a dire attraverso la scelta di un indirizzo politico legato alla capacità di un leader e del suo schieramento. Ad essi deve essere data la possibilità di realizzarlo cosí che alla fine del mandato la responsabilità risulti chiara e gli elettori possano riconfermarlo o conferire ad altri la guida del Paese.
L'azione del Governo dovrà svolgersi lungo il solco tracciato dalle leggi del Parlamento e sotto il controllo che questo sarà chiamato a svolgere con una vasta gamma di nuovi e piú incisivi strumenti, in particolare quelli che il nostro progetto ha apprestato per l'Opposizione, il cui compito é fondamentale per il mantenimento delle garanzie di libertà.
Questi princípi possono essere realizzati secondo diverse formule costituzionali, tra le quali abbiamo scelto, quale base della nostra proposta, il modello semipresidenziale alla francese, ritenendolo il piú adatto al sistema politico italiano. Non a caso esso costituiva il primo punto del programma di Forza Italia e del Polo delle libertà sia per le elezioni del 1994 sia per quelle dello scorso anno, oltre ad aver costituito la base del tentativo Maccanico.
Nella nostra proposta, il Presidente della Repubblica é eletto direttamente dal popolo a maggioranza assoluta, con eventuale ballottaggio. Il Presidente dura in carica cinque anni, é il massimo titolare dell'indirizzo politico ed a lui spettano quindi la nomina e la revoca del Primo ministro. La Camera politica, che nel nostro testo abbiamo chiamato Assemblea nazionale, dura in carica quattro anni ed e composta da trecento membri. Il Presidente della Repubblica puó scioglierla, salvo che nel suo primo anno di vita, come in Francia. Il Primo ministro impegna di fronte all'Assemblea la responsabilità del Governo sul suo programma, ma non deve ottenere uno specifico voto di fiducia. L'Assemblea, a sua volta, puó approvare a maggioranza assoluta una mozione di sfiducia. In tal caso, il Presidente della Repubblica puó sciogliere l'Assemblea ed indire nuove elezioni, oppure nominare un nuovo Primo ministro, nello scenario che viene comunemente definito "coabitazione" e che, nell'esperienza francese, é risultato un fenomeno episodico. Il Presidente non puó, nella nostra proposta, promuovere propri referendum .
La nostra proposta prevede forti contrappesi e garanzie. La prima, fondamentale garanzia, in una società libera, é data dalla diffusione del potere, dalla sua articolazione su livelli territoriali diversi, governati da enti autonomamente legittimati e garantiti nella possibilità di difendere il proprio ambito di attribuzioni e poteri con strumenti sia politici che giuridici. Nelle società complesse, quale é quella in cui viviamo, ció rende inevitabili i contrasti ed i conflitti: uno dei compiti piú alti della politica é quello di costruire binari sicuri per il loro ordinato svolgimento e per la loro utile composizione, cosí che nessuna voce resti soffocata, che le ragioni di tutti possano essere ascoltate.
La voce delle comunità territoriali che costituiscono la realtà della nostra Repubblica dovrà esprimersi innanzitutto in Parlamento. L'altra Camera, che abbiamo chiamato Senato delle autonomie, sarà composta da cento membri eletti su base regionale in quanto espressione delle comunità territoriali. Ad essa saranno riconosciuti incisivi poteri di controllo e di intervento nelle decisioni legislative dello Stato che piú direttamente incidono sui poteri delle autonomie regionali. Ció dovrà avvenire nel quadro di un nuovo assetto della distribuzione del potere legislativo tra lo Stato e le Regioni, ispirato al principio cardine di tutti i sistemi federali in base al quale, una volta fissato con precisione ed in maniera tassativa l'ambito riservato alle leggi statali, tutte le restanti materie sono regolate dai legislatori regionali.
In questa formula giuridica trova espressione quel grande principio di organizzazione politico-sociale che é il principio di sussidiarietà, al quale noi aderiamo fermamente. Questo é l'unico valido criterio che deve essere necessariamente e rigorosamente applicato all'interno di ciascun ordinamento regionale. É lo strumento decisivo per salvaguardare il ruolo politico-istituzionale che la nostra storia assegna agli enti locali territoriali, primo tra tutti il comune. Il principio di sussidiarietà diviene in tal modo, nella nostra proposta, una regola costituzionale che le autonomie locali possono invocare ricorrendo direttamente alla Corte costituzionale. La costruzione autonomistica da noi immaginata trova il necessario completamento nelle norme che istituiscono il federalismo fiscale, integrando cosí la potestà legislativa delle regioni.
Nel sistema che proponiamo, il livello delle garanzie giurisdizionali é destinato ad elevarsi. Per questo motivo abbiamo previsto un ruolo ancor piú incisivo della Corte costituzionale. Il giudice delle leggi diventerà anche il garante dei diritti dei cittadini e della minoranza parlamentare. Nel nostro progetto vengono infatti affidati alla Corte il giudizio sulla costituzionalità delle leggi direttamente promosso da una minoranza parlamentare e, cosa ancor piú importante, la tutela di chiunque lamenti una lesione dei propri diritti di libertà da parte di qualunque pubblico potere. Una Corte con tali estese competenze dovrà essere composta in modo diverso da quello attuale: tre giudici saranno nominati dal Presidente della Repubblica, tre verranno eletti da ciascun ramo del Parlamento, tre dalle supreme magistrature e tre dalle regioni.
La preoccupazione di rafforzare i diritti individuali di libertà informa tutta la nostra proposta riformatrice e in particolare le norme sulla riorganizzazione dell'amministrazione della giustizia. Il principio ispiratore che ci ha guidato é quello della parità delle parti nel processo: accogliendo una richiesta che da molti anni proviene dagli operatori del diritto, proponiamo innanzitutto una precisa prescrizione costituzionale che impone al legislatore di adottare norme idonee a garantirla.
Pur nella consapevolezza della criticità del tema, abbiamo ritenuto di non poter prescindere dall'inserire in una riforma organica della Costituzione una norma che esprime una nostra profonda convinzione. Si tratta della riappropriazione della titolarità della politica criminale da parte del Parlamento. Non puó essere infatti altri che il corpo rappresentativo a decidere le linee generali dell'azione penale. La Costituzione vigente prevede, in modo secco, l'obbligatorietà dell'azione penale. Quando questa norma fu formulata, si riteneva di applicare nient'altro che il principio della sovranità della legge scritta e il magistrato penale, giudicante o requirente, non era considerato altro che un suo meccanico esecutore. Nel corso dell'evoluzione del nostro sistema giudiziario e del nostro sistema legislativo, tale norma é diventata niente altro che la maschera della piú assoluta discrezionalità. Il legislatore ha consegnato al magistrato penale norme sempre piú elastiche, qualificando come soggetti all'azione penale comportamenti sempre meno definiti. Dall'altro lato, l'evoluzione dei rapporti tra potere legislativo e potere giudiziario ha caricato quest'ultimo di compiti per cui il potere politico non aveva il coraggio, la forza, l'autorità necessari. Il risultato finale é stato la deresponsabilizzazione del Parlamento rispetto alla politica criminale, l'assunzione in prima persona da parte di organi giudiziari della scelta di perseguire o di non perseguire, in una parola la piú assoluta discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale. Ció non basta, perché l'assunzione di scelte discrezionali di politica criminale da parte di soggetti politicamente irresponsabili comporta e ha comportato altre due gravi conseguenze. Un vero e proprio vulnus alla democrazia rappresentativa e la piú assoluta casualità dei provvedimenti restrittivi delle libertà individuali, il che ha significato l'eclisse della certezza del diritto e delle garanzie minime della libertà personale. Di ció l'Italia é accusata di fronte agli organi della giustizia internazionale. Per questi motivi, proponiamo che sia il Parlamento ad approvare, a maggioranza assoluta, i criteri e le priorità al fine dell'esercizio dell'azione penale.
Inoltre, anche in coerenza con la concezione che ci porta ad articolare quanto piú possibile l'organizzazione dei poteri, riteniamo necessario conferire rango costituzionale al principio della separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente. Il nostro scopo non é soltanto quello di perseguire l'eguaglianza delle parti nel processo ma anche quello di esaltare l'indipendenza dei due corpi della magistratura, per i quali prevediamo infatti distinti organi di autogoverno.
Un terzo obiettivo é quello di assicurare una serena ed equilibrata amministrazione della giurisdizione e della funzione requirente; a questo fine abbiamo previsto che le modalità di elezione dei due Consigli superiori siano ispirate al principio non corporativo della partecipazione degli operatori del diritto.
Queste sono le finalità ed i princípi ai quali ispireremo con fermezza la nostra azione nel lavoro della Commissione bicamerale.


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