ONOREVOLI SENATORI. - La proposta di Forza Italia per la riforma della
Costituzione vuole realizzare cambiamenti fondamentali della forma di Stato
e di governo, in coerenza con le convinzioni di fondo che animano il nostro
movimento sin dalla sua nascita.
Siamo profondamente convinti, oggi piú che mai, della
necessità di restituire al popolo l'effettivo esercizio della
sovranità ed al cittadino la concreta possibilità di far
valere ogni giorno ed in ogni sede i diritti di libertà. Quei diritti
che, proclamati nella prima parte della nostra Costituzione, troppo spesso
stentano ad affermarsi o sono addirittura negati. Essi devono invece
divenire la regola, il metro di misura del rapporto tra l'individuo e le
burocrazie, tra la persona e l'amministrazione della giustizia.
La sovranità deve tornare al popolo, per troppo tempo relegato al
ruolo di spettatore passivo dei giochi di palazzo. Abbiamo detto piú
volte, e lo ripetiamo ora, che ció puó avvenire unicamente
attraverso l'elezione diretta del massimo responsabile dell'esecutivo, vale
a dire attraverso la scelta di un indirizzo politico legato alla
capacità di un leader
e del suo schieramento. Ad essi deve essere data la possibilità di
realizzarlo cosí che alla fine del mandato la responsabilità
risulti chiara e gli elettori possano riconfermarlo o conferire ad altri la
guida del Paese.
L'azione del Governo dovrà svolgersi lungo il solco tracciato
dalle leggi del Parlamento e sotto il controllo che questo sarà
chiamato a svolgere con una vasta gamma di nuovi e piú incisivi
strumenti, in particolare quelli che il nostro progetto ha apprestato per
l'Opposizione, il cui compito é fondamentale per il mantenimento
delle garanzie di libertà.
Questi princípi possono essere realizzati secondo diverse formule
costituzionali, tra le quali abbiamo scelto, quale base della nostra
proposta, il modello semipresidenziale alla francese, ritenendolo il
piú adatto al sistema politico italiano. Non a caso esso costituiva
il primo punto del programma di Forza Italia e del Polo delle libertà
sia per le elezioni del 1994 sia per quelle dello scorso anno, oltre ad aver
costituito la base del tentativo Maccanico.
Nella nostra proposta, il Presidente della Repubblica é eletto
direttamente dal popolo a maggioranza assoluta, con eventuale ballottaggio.
Il Presidente dura in carica cinque anni, é il massimo titolare
dell'indirizzo politico ed a lui spettano quindi la nomina e la revoca del
Primo ministro. La Camera politica, che nel nostro testo abbiamo chiamato
Assemblea nazionale, dura in carica quattro anni ed e composta da trecento
membri. Il Presidente della Repubblica puó scioglierla, salvo che nel
suo primo anno di vita, come in Francia. Il Primo ministro impegna di fronte
all'Assemblea la responsabilità del Governo sul suo programma, ma non
deve ottenere uno specifico voto di fiducia. L'Assemblea, a sua volta,
puó approvare a maggioranza assoluta una mozione di sfiducia. In tal
caso, il Presidente della Repubblica puó sciogliere l'Assemblea ed
indire nuove elezioni, oppure nominare un nuovo Primo ministro, nello
scenario che viene comunemente definito "coabitazione" e che,
nell'esperienza francese, é risultato un fenomeno episodico. Il
Presidente non puó, nella nostra proposta, promuovere propri
referendum .
La nostra proposta prevede forti contrappesi e garanzie. La prima,
fondamentale garanzia, in una società libera, é data dalla
diffusione del potere, dalla sua articolazione su livelli territoriali
diversi, governati da enti autonomamente legittimati e garantiti nella
possibilità di difendere il proprio ambito di attribuzioni e poteri
con strumenti sia politici che giuridici. Nelle società complesse,
quale é quella in cui viviamo, ció rende inevitabili i
contrasti ed i conflitti: uno dei compiti piú alti della politica
é quello di costruire binari sicuri per il loro ordinato svolgimento
e per la loro utile composizione, cosí che nessuna voce resti
soffocata, che le ragioni di tutti possano essere ascoltate.
La voce delle comunità territoriali che costituiscono la
realtà della nostra Repubblica dovrà esprimersi innanzitutto
in Parlamento. L'altra Camera, che abbiamo chiamato Senato delle autonomie,
sarà composta da cento membri eletti su base regionale in quanto
espressione delle comunità territoriali. Ad essa saranno riconosciuti
incisivi poteri di controllo e di intervento nelle decisioni legislative
dello Stato che piú direttamente incidono sui poteri delle autonomie
regionali. Ció dovrà avvenire nel quadro di un nuovo assetto
della distribuzione del potere legislativo tra lo Stato e le Regioni,
ispirato al principio cardine di tutti i sistemi federali in base al quale,
una volta fissato con precisione ed in maniera tassativa l'ambito riservato
alle leggi statali, tutte le restanti materie sono regolate dai legislatori
regionali.
In questa formula giuridica trova espressione quel grande principio di
organizzazione politico-sociale che é il principio di
sussidiarietà, al quale noi aderiamo fermamente. Questo é
l'unico valido criterio che deve essere necessariamente e rigorosamente
applicato all'interno di ciascun ordinamento regionale. É lo
strumento decisivo per salvaguardare il ruolo politico-istituzionale che la
nostra storia assegna agli enti locali territoriali, primo tra tutti il
comune. Il principio di sussidiarietà diviene in tal modo, nella
nostra proposta, una regola costituzionale che le autonomie locali possono
invocare ricorrendo direttamente alla Corte costituzionale. La costruzione
autonomistica da noi immaginata trova il necessario completamento nelle
norme che istituiscono il federalismo fiscale, integrando cosí la
potestà legislativa delle regioni.
Nel sistema che proponiamo, il livello delle garanzie giurisdizionali
é destinato ad elevarsi. Per questo motivo abbiamo previsto un ruolo
ancor piú incisivo della Corte costituzionale. Il giudice delle leggi
diventerà anche il garante dei diritti dei cittadini e della
minoranza parlamentare. Nel nostro progetto vengono infatti affidati alla
Corte il giudizio sulla costituzionalità delle leggi direttamente
promosso da una minoranza parlamentare e, cosa ancor piú importante,
la tutela di chiunque lamenti una lesione dei propri diritti di
libertà da parte di qualunque pubblico potere. Una Corte con tali
estese competenze dovrà essere composta in modo diverso da quello
attuale: tre giudici saranno nominati dal Presidente della Repubblica, tre
verranno eletti da ciascun ramo del Parlamento, tre dalle supreme
magistrature e tre dalle regioni.
La preoccupazione di rafforzare i diritti individuali di libertà
informa tutta la nostra proposta riformatrice e in particolare le norme
sulla riorganizzazione dell'amministrazione della giustizia. Il principio
ispiratore che ci ha guidato é quello della parità delle parti
nel processo: accogliendo una richiesta che da molti anni proviene dagli
operatori del diritto, proponiamo innanzitutto una precisa prescrizione
costituzionale che impone al legislatore di adottare norme idonee a
garantirla.
Pur nella consapevolezza della criticità del tema, abbiamo
ritenuto di non poter prescindere dall'inserire in una riforma organica
della Costituzione una norma che esprime una nostra profonda convinzione. Si
tratta della riappropriazione della titolarità della politica
criminale da parte del Parlamento. Non puó essere infatti altri che
il corpo rappresentativo a decidere le linee generali dell'azione penale. La
Costituzione vigente prevede, in modo secco, l'obbligatorietà
dell'azione penale. Quando questa norma fu formulata, si riteneva di
applicare nient'altro che il principio della sovranità della legge
scritta e il magistrato penale, giudicante o requirente, non era considerato
altro che un suo meccanico esecutore. Nel corso dell'evoluzione del nostro
sistema giudiziario e del nostro sistema legislativo, tale norma é
diventata niente altro che la maschera della piú assoluta
discrezionalità. Il legislatore ha consegnato al magistrato penale
norme sempre piú elastiche, qualificando come soggetti all'azione
penale comportamenti sempre meno definiti. Dall'altro lato, l'evoluzione dei
rapporti tra potere legislativo e potere giudiziario ha caricato
quest'ultimo di compiti per cui il potere politico non aveva il coraggio, la
forza, l'autorità necessari. Il risultato finale é stato la
deresponsabilizzazione del Parlamento rispetto alla politica criminale,
l'assunzione in prima persona da parte di organi giudiziari della scelta di
perseguire o di non perseguire, in una parola la piú assoluta
discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale. Ció non
basta, perché l'assunzione di scelte discrezionali di politica
criminale da parte di soggetti politicamente irresponsabili comporta e ha
comportato altre due gravi conseguenze. Un vero e proprio vulnus
alla democrazia rappresentativa e la piú assoluta casualità
dei provvedimenti restrittivi delle libertà individuali, il che ha
significato l'eclisse della certezza del diritto e delle garanzie minime
della libertà personale. Di ció l'Italia é accusata di
fronte agli organi della giustizia internazionale. Per questi motivi,
proponiamo che sia il Parlamento ad approvare, a maggioranza assoluta, i
criteri e le priorità al fine dell'esercizio dell'azione penale.
Inoltre, anche in coerenza con la concezione che ci porta ad articolare
quanto piú possibile l'organizzazione dei poteri, riteniamo
necessario conferire rango costituzionale al principio della separazione
delle carriere tra magistratura giudicante e requirente. Il nostro scopo non
é soltanto quello di perseguire l'eguaglianza delle parti nel
processo ma anche quello di esaltare l'indipendenza dei due corpi della
magistratura, per i quali prevediamo infatti distinti organi di autogoverno.
Un terzo obiettivo é quello di assicurare una serena ed
equilibrata amministrazione della giurisdizione e della funzione requirente;
a questo fine abbiamo previsto che le modalità di elezione dei due
Consigli superiori siano ispirate al principio non corporativo della
partecipazione degli operatori del diritto.
Queste sono le finalità ed i princípi ai quali ispireremo
con fermezza la nostra azione nel lavoro della Commissione bicamerale.
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