|
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2060
| |
CAPO I
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 1.
1. L'articolo 83 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica é eletto a suffragio
universale e diretto, a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi,
secondo le norme stabilite dalla legge.
L'elezione ha luogo sulla base di candidature presentate da centomila
elettori o da cinquanta membri del Parlamento.
Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti
validamente espressi, entro due settimane si procede al ballottaggio tra i
due candidati che hanno riportato il maggiore numero di voti.
É eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti
validamente espressi".
| | Art. 2.
1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 84 della Costituzione sono
sostituiti dal seguente:
"Puó essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che
abbia compiuto quarant'anni di età e goda dei diritti civili e
politici; i casi di ineleggibilità e incompatibilità con
l'ufficio di Presidente della Repubblica sono determinati con legge
costituzionale".
| | Art. 3.
1. L'articolo 85 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 85. - il Presidente della Repubblica é eletto per cinque
anni e puó essere rieletto una sola volta.
Novanta giorni prima della scadenza del mandato il Presidente
dell'Assemblea nazionale fissa la data della elezione, che deve avere luogo
entro quarantacinque giorni dalla data di indizione.
Il Presidente della Repubblica assume le funzioni entro venti giorni
dalla proclamazione, effettuata dal Presidente dell'Assemblea nazionale. Nel
frattempo, ove necessario, sono prorogati i poteri del Presidente in
carica".
| | Art. 4.
1. Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"In caso di morte, dimissioni o impedimento permanente del Presidente
della Repubblica accertato dal Presidente dell'Assemblea nazionale,
quest'ultimo indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che
deve avere luogo entro quarantacinque giorni dalla data in cui si verifica o
é accertato l'evento interruttivo del mandato".
| | Art. 5.
1. Il primo comma dell'articolo 87 della Costituzione é sostituito
dai seguenti:
"Il Presidente della Repubblica é il Capo dello Stato, rappresenta
l'unità nazionale e garantisce il rispetto della Costituzione.
Nomina il Primo ministro e puó revocarlo; su proposta del Primo
ministro nomina gli altri membri del Governo e puó revocarli.
Presiede il Consiglio dei ministri".
2. Il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 87 della Costituzione sono
sostituiti dai seguenti:
"Nomina le autorità amministrative indipendenti nei casi previsti
dalla legge; nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato.
Rappresenta la Repubblica nei rapporti internazionali, ratifica i
trattati previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere, accredita e
riceve i rappresentanti diplomatici".
3. Al nono comma dell'articolo 87 della Costituzione le parole: "Ha il
comando" sono sostituite dalle seguenti: "É il Capo".
| | Art. 6.
1. L'articolo 88 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 88. - Il Presidente della Repubblica puó sciogliere
l'Assemblea nazionale, sentiti il Primo ministro, il Presidente
dell'Assemblea ed il capo dell'opposizione.
L'Assemblea nazionale non puó comunque essere sciolta durante
l'anno che segue le elezioni".
| | Art. 7.
1. L'articolo 89 della Costituzione e sostituito dal seguente:
"Art. 89. - Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati
dal Primo ministro e, eventualmente, dai ministri responsabili.
Non sono soggetti alla controfirma il decreto di scioglimento
dell'Assemblea nazionale, il decreto di nomina o di revoca del Primo
ministro, i messaggi alle Camere, i decreti di nomina delle autorità
amministrative indipendenti e dei giudici della Corte costituzionale non
elettivi".
| | Art. 8.
1. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione le parole: "dal
Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna
delle due Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti".
CAPO II
IL GOVERNO
| | Art. 9.
1. L'articolo 94 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 94. - Entro dieci giorni dalla sua nomina, il Primo ministro
impegna di fronte alla Camera dei deputati la responsabilità del
Governo sul suo programma.
Il Capo dell'opposizione é eletto da tutti i membri dell'Assemblea
nazionale componenti dei gruppi che hanno dichiarato di appartenere
all'opposizione ed é sentito dal Presidente della Repubblica e dal
Primo ministro nei casi di guerra, grave pericolo per la sicurezza nazionale
e negli altri casi previsti dalla Costituzione e dalle leggi.
L'Assemblea nazionale puó approvare, a maggioranza assoluta, una
mozione di sfiducia al Governo. La mozione deve essere firmata da almeno un
decimo dei componenti dell'Assemblea e non puó essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Il Primo ministro puó chiedere la fiducia dell'Assemblea nazionale
sul suo programma o su un testo. La fiducia é accordata e il testo
é approvato se i voti contrari non sono pari alla maggioranza
assoluta dell'Assemblea.
Qualora l'Assemblea nazionale voti la sfiducia, o respinga a maggioranza
assoluta la richiesta di fiducia, il Primo ministro presenta le proprie
dimissioni al Presidente della Repubblica".
| | Art. 10.
1. L'articolo 95 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 95. - Il Primo ministro determina e dirige la politica generale del
Governo e ne é responsabile. Promuove e coordina l'attività
dei ministri; puó supplire il Presidente della Repubblica nella
presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base di una delegazione
espressa e di un ordine del giorno determinato. Esercita l'iniziativa
legislativa e presenta all'Assemblea nazionale i disegni di legge approvati
dal Consiglio dei ministri. Assicura l'esecuzione delle leggi. Esercita il
comando delle Forze armate, é responsabile della politica della
sicurezza e puó supplire il Presidente della Repubblica nella
presidenza del Consiglio supremo di difesa.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri; prima di assumere
le funzioni prestano giuramento nelle mani del Primo ministro.
L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero, le
attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri sono determinati dal Governo
con regolamento, sulla base di princípi stabiliti dalla legge.
L'attuazione e l'esecuzione delle leggi nonché la disciplina delle
materie di competenza dello Stato non riservate alla legge spettano ai
regolamenti del Governo.
Le materie non coperte da riserva assoluta di legge sono disciplinate da
regolamenti, nel rispetto dei princípi desumibili dalla legge.
Il Primo ministro, nel corso dell'esame parlamentare dei disegni di
legge, puó proporre ricorso preventivo alla Corte costituzionale per
motivi di competenza, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti
da una legge costituzionale.
La Corte dei conti, nell'esercizio del controllo preventivo di
legittimità sui regolamenti, ove ritenga sussistere una violazione
della riserva di legge o dei princípi dalla legge stessa stabiliti,
puó promuovere la questione di legittimità costituzionale di
fronte alla Corte costituzionale.
La legge stabilisce il procedimento di approvazione e le forme di
pubblicità dei regolamenti".
| | Art. 11.
1. Il primo comma dell'articolo 100 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Il Consiglio di Stato é organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela giurisdizionale a garanzia
dell'unità dell'ordinamento e della legittimità dell'azione
amministrativa".
| | Art. 12.
1. Nel testo della Costituzione e delle altre leggi costituzionali le
parole: "Presidente del Consiglio dei ministri" e "Presidente del
Consiglio", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Primo
ministro".
CAPO III
NORME SULLA FORMAZIONE
DELLE LEGGI
| | Art. 13.
1. L'articolo 70 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 70. - La funzione legislativa nelle materie spettanti allo Stato
é esercitata dalle due Camere nei modi previsti dal presente
articolo.
Le leggi sono deliberate dall'Assemblea nazionale e sono trasmesse al
Senato delle autonomie che, entro trenta giorni dal ricevimento della
deliberazione, su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti,
puó deliberare la richiesta di riesame della legge approvata
dall'Assemblea nazionale o proporre modifiche ad essa. In tali casi la legge
é sottoposta a una nuova deliberazione definitiva dell'Assemblea
nazionale.
Sono deliberate da entrambe le Camere:
a)
le leggi costituzionali;
b)
le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali che
comportino impegni incidenti sulle funzioni regionali;
c)
le leggi di approvazione di bilanci e consuntivi, le leggi finanziarie e
quelle ad esse collegate;
d)
le leggi recanti principi generali in materia di organizzazione e
procedimento amministrativo, di rapporti tra cittadino ed amministrazione,
di ordinamento del pubblico impiego e di ordinamento tributario;
e)
le leggi recanti la definizione dei livelli minimi delle prestazioni
sociali e dei limiti generali allo sfruttamento delle risorse naturali ed
ambientali;
f)
le leggi recanti la disciplina della partecipazione dell'Assemblea
nazionale e del Senato delle autonomie alla formazione della volontà
dell'Italia nell'Unione europea;
g)
le altre leggi previste dalla Costituzione.
Qualora il Senato delle autonomie ritenga che una legge deliberata
dall'Assemblea nazionale e trasmessa al fine dell'eventuale richiesta di
riesame debba invece essere sottoposta alla sua approvazione, puó
chiedere al Presidente della Repubblica di rinviarla all'Assemblea nazionale
e, ove questa deliberi di non trasmetterla al Senato delle autonomie per
l'approvazione, puó ricorrere alla Corte costituzionale. In attesa
del giudizio la promulgazione della legge é sospesa.
Se il Senato delle autonomie respinge la legge di bilancio, la legge
finanziaria o le leggi ad essa collegate, le stesse sono trasmesse
nuovamente all'Assemblea nazionale per la definitiva riapprovazione.
Un regolamento approvato da ciascuna Camera a maggioranza assoluta
disciplina i rapporti tra le Camere stesse nonché i procedimenti per
risolvere gli eventuali contrasti; a tal fine lo stesso regolamento
puó prevedere la costituzione di una Commissione composta in uguale
misura da mem bri delle due Camere, che vi partecipano senza vincolo di
mandato".
| | Art. 14.
1. Il primo comma dell'articolo 71 della Costituzione é sostituito
dal seguente:
"L'iniziativa delle leggi presso l'Assemblea nazionale appartiene al
Primo ministro, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai
quali sia conferita da legge costituzionale".
| | Art. 15.
1. Al primo comma dell'articolo 72 della Costituzione dopo le parole
"Ogni disegno di legge, presentato" sono inserite le seguenti: "o
trasmesso".
2. Il terzo comma dell'articolo 72 della Costituzione é sostituito
dai seguenti:
"Su richiesta del Primo ministro sono inseriti nel calendario dei lavori
delle Camere i disegni di legge presentati od i progetti di legge accettati
dal Governo, per i quali viene contestualmente stabilita la data della
deliberazione finale secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
Qualora il Primo ministro lo richieda, l'Assemblea delibera con unica
votazione su tutto o su parte del testo in discussione, prendendo in
considerazione solo gli emendamenti proposti o accettati dal Governo.
Il regolamento puó altresí stabilire in quali casi e forme
i disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, per la
deliberazione dei singoli articoli, riservando all'Assemblea l'approvazione
finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di
pubblicità dei lavori delle Commissioni".
| | Art. 16.
1. L'articolo 74 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge
puó, con mes saggio motivato alle Camere, chiedere una nuova
deliberazione.
Se la legge viene riapprovata, il Presidente della Repubblica procede
alla sua promulgazione".
| | Art. 17.
1. L'articolo 77 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 77. - Il Governo non puó, senza delegazione delle Camere,
emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
In casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo
puó adottare decreti provvisori con forza di legge recanti
disposizioni di immediata applicazione, di carattere specifico ed omogeneo,
al fine di garantire la sicurezza nazionale, fronteggiare calamità
naturali, introdurre norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in
vigore o recepire e attuare atti normativi dell'Unione europea, qualora
ció sia necessario al fine di non far sorgere responsabilità a
carico dello Stato. Il giorno stesso della loro pubblicazione i decreti
devono essere presentati per la conversione all'Assemblea nazionale che,
anche se sciolta, é appositamente convocata e si riunisce entro
cinque giorni. I decreti devono contemporaneamente essere trasmessi al
Senato delle autonomie che, qualora li ritenga lesivi delle attribuzioni
delle Regioni, entro dieci giorni puó deliberarne l'impugnazione
diretta davanti alla Corte costituzionale, dandone notizia all'Assemblea
nazionale. L'impugnazione non ha effetti sospensivi.
Il Governo non puó, mediante decreto, rinnovare disposizioni di
decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni
dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, stabilire la delegazione
dell'esercizio della funzione legislativa, attribuirsi poteri regolamentari
in materie già disciplinate dalla legge, regolare i rapporti
giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti o, comunque,
disciplinare gli effetti dei medesimi.
L'Assemblea nazionale delibera sulla conversione dei decreti, secondo le
norme del proprio regolamento, entro trenta giorni dalla presentazione degli
stessi, che perdono efficacia fin dall'inizio se non sono convertiti in
legge.
L'Assemblea nazionale puó modificare i decreti esclusivamente
nelle disposizioni concernenti l'indicazione dei mezzi per far fronte agli
oneri finanziari da essi previsti e puó regolare, con legge, i
rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti".
| | Art. 18.
1. L'articolo 81 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci di previsione,
pluriennale e annuale, ed il rendiconto consuntivo presentati dal Primo
ministro.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi
tributi e nuove spese.
I bilanci non possono presentare disavanzi tra le entrate correnti e le
spese correnti. Il totale delle altre spese, nonché delle entrate di
natura fiscale, non puó aumentare ad un tasso maggiore del prodotto
interno lordo. Le Camere fissano i limiti massimi dei saldi di bilancio
prima dell'inizio dell'esame dello stesso.
Il bilancio non puó essere approvato prima dei disegni di legge in
materia di finanza pubblica presentati dal Primo ministro contestualmente al
bilancio stesso.
Ogni legge che rechi nuove o maggiori spese o minori entrate deve
indicare, con riferimento a ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio
pluriennale e comunque all'intero periodo di efficacia della legge, i mezzi
necessari per farvi fronte. A tal fine, nel rispetto dei vincoli
costituzionali di bilancio, la legge puó stabilire la riduzione di
altre spese o l'introduzione di nuove o maggiori imposte. Il ricorso
all'indebitamento oltre i limiti predetti deve comunque essere approvato da
ciascuna Camera a maggioranza dei tre quarti dei propri componenti.
L'ordinamento finanziario e contabile di tutti gli enti del settore
pubblico deve ga rantire il rispetto del divieto di disavanzo tra le entrate
e le spese correnti.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puó essere autorizzato se
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi,
nel corso di ognuno dei quali possono effettuarsi spese nel limite di un
dodicesimo di quelle previste da ciascun capitolo del bilancio dell'anno
precedente, eventualmente ridotte in proporzione per garantire il rispetto
del divieto di disavanzo tra le entrate e le spese correnti.
La Corte dei conti puó sollevare la questione di
costituzionalità delle leggi, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore delle stesse, in relazione ai vincoli posti dal presente
articolo, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti da una
legge costituzionale.
Le norme per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con legge,
le cui disposizioni non possono essere abrogate né derogate dalle
leggi di approvazione o di variazione del bilancio, né dalle leggi di
spesa o di entrata".
CAPO IV
IL PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA
| | Art. 19.
1. L'articolo 55 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 55. - Il Parlamento della Repubblica si compone dell'Assemblea
nazionale e del Senato delle autonomie".
| | Art. 20.
1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Il numero dei componenti dell'Assemblea nazionale é di trecento".
| | Art. 21.
1. Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 57 della
Costituzione sono sostituiti dai seguenti:
"Il Senato delle autonomie é eletto a base regionale.
Il numero dei senatori é di cento.
Nessuna Regione puó avere un numero di senatori inferiore a due;
la Valle d'Aosta ne ha uno".
2. L'articolo 59 della Costituzione é abrogato.
| | Art. 22.
1. Il primo comma dell'articolo 60 della Costituzione é sostituito
dal seguente:
"L'Assemblea nazionale e il Senato delle autonomie sono eletti per
quattro anni".
| | Art. 23.
1. L'articolo 61 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art 61. - L'elezione di ciascuna Camera ha luogo entro settanta giorni
dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il
ventesimo giorno dalla elezione.
Finché non sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri
della precedente".
| | Art. 24.
1. Al secondo comma dell'articolo 62 della Costituzione é
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Assemblea nazionale é
altresí convocata in via straordinaria se lo richiede il capo
dell'opposizione".
| | Art. 25.
1. Il primo comma dell'articolo 64 della Costituzione é sostituito
dal seguente:
"Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei
compo nenti. Il regolamento dell'Assemblea nazionale stabilisce i modi e le
forme secondo cui i gruppi parlamentari possono dichiarare la propria
appartenenza alla maggioranza o all'opposizione".
| | Art. 26.
1. L'articolo 78 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 78. - Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al
Presidente della Repubblica i poteri necessari.
Una legge costituzionale definisce i poteri del Presidente della
Repubblica nelle situazioni di crisi.
Il Presidente della Repubblica non puó sciogliere l'Assemblea
nazionale quando sia chiamato ad esercitare i poteri di cui al presente
articolo".
| | Art. 27.
1. L'articolo 82 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 82. - Il Senato delle autonomie puó disporre inchieste su
materie di pubblico interesse. L'inchiesta viene comunque disposta quando lo
richieda un quinto dei componenti del Senato.
Per lo svolgimento di una inchiesta il Senato nomina fra i propri
componenti una Commissione formata in modo da rispettare la proporzione dei
vari gruppi. La Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami
con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
Le Camere possono acquisire, secondo le modalità stabilite dai
propri regolamenti, atti, documenti o informazioni, con i soli limiti
derivanti dalla legge penale".
| | Art. 28.
1. Nel testo della Costituzione e delle altre leggi costituzionali le
parole "Camera dei deputati" e "Senato della Repubblica", ovunque ricorrano,
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Assemblea nazionale" e
"Senato delle autonomie".
CAPO V
L'AMMINISTRAZIONE DELLA
GIUSTIZIA
| | Art. 29.
1. All'articolo 101 della Costituzione é aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"La legge garantisce parità di diritti alle parti del processo".
| | Art. 30.
1. Al primo comma dell'articolo 102 della Costituzione le parole:
"magistrati ordinari" sono sostituite dalla seguente: "giudici".
2. Il secondo comma dell'articolo 102 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali".
| | Art. 31.
1. I commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 104 della
Costituzione sono sostituiti dai seguenti:
"La magistratura giudicante é autonoma e indipendente da ogni
altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratra giudicante é presieduto
da uno dei membri eletti dal Parlamento e da questi prescelto; il
Vicepresidente viene scelto tra i componenti togati ed eletto tra gli
stessi.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il presidente aggiunto
della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti, per un terzo, da tutti i giudici che
esercitano le diverse funzioni e, per due terzi, dal Parlamento, che li
sceglie per metà tra gli avvo cati con almeno quindici anni di
esercizio, su indicazione del Consiglio nazionale forense, e per metà
tra professori ordinari di università in materie giuridiche".
| | Art. 32.
1. L'articolo 105 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 105. - Spettano al Consiglio superiore della magistratura
giudicante, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le
assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari
nei riguardi dei giudici".
| | Art. 33.
1. Dopo l'articolo 105 della Costituzione sono inseriti i seguenti:
"Art. 105- bis.
- La magistratura requirente é autonoma e indipendente da ogni altro
potere.
Il Consiglio superiore della magistratura requirente é presieduto
dal Procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti, per un terzo, dai magistrati requirenti
che esercitano le diverse funzioni, secondo criteri di rappresentanza
territoriale e, per due terzi dal Parlamento, che li sceglie per metà
tra gli avvocati con almeno quindici anni di esercizio, su indicazione del
Consiglio nazionale forense, e per metà tra professori ordinari di
università in materie giuridiche e criminologiche.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal
Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi
professionali né far parte del Parlamento o di una Assemblea
regionale.
Art. 105- ter.
- Spettano al Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le
norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i
trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei
magistrati requirenti".
| | Art. 34.
1. L'articolo 106 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 106. - La legge sull'ordinamento giudiziario disciplina con
modalità differenziate i concorsi e le assunzioni dei magistrati
giudicanti e dei magistrati requirenti.
La legge sull'ordinamento giudiziario puó ammettere la nomina,
anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a
giudici singoli.
La legge sull'ordinamento giudiziario disciplina la nomina all'ufficio di
consigliere di Cassazione di professori ordinari di università in
materie giuridiche e di avvocati con quindici anni di esercizio che siano
iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori".
| | Art. 35.
1. L'articolo 107 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 107. - I giudici sono inamovibili. Non possono essere dispensati o
sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in
seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura giudicante,
adottata per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento
giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia promuove l'azione disciplinare nei casi e nei
modi previsti dalle norme sull'ordinamento giudiziario".
| | Art. 36.
1. Dopo l'articolo 107 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 107- bis.
- La legge sull'ordinamento giudiziario disciplina l'organizzazione degli
uffici del pubblico ministero.
Il Ministro della giustizia promuove l'azione disciplinare nei casi e nei
modi previsti dalle norme sull'ordinamento giudiziario".
| | Art. 37.
1. L'articolo 108 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 108. - Le norme sull'ordinamento giudiziario e sulle altre
magistrature sono stabilite con legge.
La legge garantisce l'indipendenza della magistratura giudicante, della
magistratura requirente e degli estranei che partecipano all'amministrazione
della giustizia".
| | Art. 38.
1. L'articolo 109 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 109. - La magistratura requirente dispone della polizia giudiziaria
secondo le norme del codice di procedura penale e dell'ordinamento
giudiziario".
| | Art. 39.
1. L'articolo 110 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 110. - Ferme le competenze dei Consigli superiori della
magistratura giudicante e della magistratura requirente, spettano al
Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia".
| | Art. 40.
1. L'articolo 111 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 111. - I provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale,
pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, esclusi quelli
del Consiglio di Stato e della Corte dei conti in ultima istanza, é
sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si
puó derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali
militari in tempo di guerra.
I conflitti di giurisdizione e le impugnazioni per motivi di
giurisdizione delle sentenze della Corte di cassazione e delle decisioni del
Consiglio di Stato e della Corte dei conti in ultima istanza sono decisi
dalla Corte superiore dei conflitti, di cui fanno parte componenti dei
medesimi organi".
| | Art. 41.
1. L'articolo 112 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 112. - Ogni anno il Parlamento approva norme atte a definire i
criteri e le priorità dell'esercizio dell'azione penale.
Il pubblico ministero esercita l'azione penale ove ne sussista
l'interesse pubblico e comunque attenendosi ai fissati criteri di
priorità".
| | Art. 42.
1. I commi primo e secondo dell'articolo 113 della Costituzione sono
sostituiti dai seguenti:
"Contro gli atti della pubblica amministrazione é sempre ammessa
la tutela giurisdizionale, che non puó essere esclusa o limitata a
particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge dello Stato disciplina la devoluzione al giudice amministrativo
delle controversie in cui sia parte una pubblica autorità e quelle
comunque riguardanti l'esercizio di pubbliche funzioni o di servizi
pubblici".
| | Art. 43.
1. Dopo l'articolo 113 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 113- bis.
- Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa é
presieduto dal presidente del Consiglio di Stato ed é composto da due
sezioni, la prima per i giudici del Consiglio di Stato, la seconda per i
giudici di prima e seconda istanza. Esso esercita le sue funzioni a sezioni
riunite per le ipotesi di interesse comune, nei casi previsti dalla legge.
I componenti del Consiglio sono eletti, per ciascuna delle due sezioni,
per un terzo dai giudici e per due terzi dal Parlamento, quanto alla sezione
per il Consiglio di Stato, e dalle Regioni, secondo modalità
stabilite d'intesa tra le stesse, quanto alla sezione per i giudici di prima
e seconda istanza. La scelta avviene tra i professori ordinari di
università in materie giuridiche e tra avvocati con quindici anni di
esercizio. Ciascuna sezione del Consiglio elegge un vicepresidente tra i
componenti designati, rispettivamente, dal Parlamento e dalle Regioni".
CAPO VI
LE REGIONI
| | Art. 44.
1. L'articolo 114 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 114. - La Repubblica é costituita dallo Stato, dalle Regioni
e dai Comuni".
| | Art. 45.
1. L'articolo 115 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 115. - Le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni
secondo i principi fissati nella Costituzione".
| | Art. 46.
1. L'articolo 116 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 116. - L'ordinamento della Regione tutela le particolari condizioni
storiche, etniche culturali e linguistiche delle popolazioni, nel rispetto
della Costituzione e dei trattati internazionali sottoscritti dallo Stato".
| | Art. 47.
1. L'articolo 117 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 117. - La funzione legislativa é esercitata dallo Stato e
dalle Regioni.
É riservata allo Stato in via esclusiva la potestà
legislativa ed esecutiva nelle seguenti materie:
a)
diritti politici e sistema elettorale delle Camere;
b)
diritti di libertà garantiti dalle norme di cui al titolo I della
parte I della Costituzione;
c)
affari esteri;
d)
difesa e Forze armate;
e)
ordinamento giudiziario;
f)
ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa e contabile;
g)
sicurezza dello Stato;
h)
polizia giudiziaria;
i)
cittadinanza, immigrazione ed estradizione;
l)
armi, esplosivi e materiale strategico;
m)
grandi calamità naturali;
n)
servizio postale nazionale, emissioni radiotelevisive e servizi resi
attraverso reti telematiche;
o)
tutela della concorrenza;
p)
contabilità dello Stato, moneta, tributi statali, sistema valutario,
dogane, ordinamento generale del credito;
q)
diritti fondamentali dei lavoratori;
r)
ordinamento degli uffici statali, stato giuridico ed economico dei
dipendenti dello Stato e degli enti pubblici.
Allo Stato spetta altresí la potestà legislativa esclusiva
nelle seguenti materie, per le quali le funzioni esecutive sono svolte dalle
amministrazioni dello Stato o delle Regioni secondo quanto disposto dalla
legge statale, e le Regioni stesse possono esercitare poteri legislativi
soltanto qualora ció sia espressamente previsto dalla legge statale:
a)
ordinamento delle professioni;
b)
tutela e sicurezza del lavoro;
c)
ricerca scientifica e tecnologica;
d)
regime giuridico dei beni culturali ed ambientali;
e)
grandi opere pubbliche;
f)
ordinamenti didattici e titoli di studio;
g)
statistica nazionale;
h)
metrologia e determinazione del tempo;
i)
normativa tecnica;
l)
ordinamenti sportivi di interesse nazionale.
Lo Stato esercita inoltre la potestà legislativa ed esecutiva
nelle seguenti materie, per le quali attribuisce alle Regioni, con legge
approvata da entrambe le Camere, poteri legislativi e amministrativi:
a)
commercio con l'estero;
b)
produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;
c)
previdenza sociale;
d)
istruzione universitaria.
Le Regioni esercitano la potestà legislativa ed amministrativa
nelle altre materie che non siano riservate allo Stato dalla Costituzione o
da leggi costituzionali".
| | Art. 48.
1. L'articolo 118 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 118. - La legge statale puó stabilire l'istituzione di
ministeri o di amministrazioni nazionali solamente nelle materie ad essa
riservate in via esclusiva ovvero per l'esercizio di funzioni di
coordinamento delle attività amministrative o per la cura di servizi
o attività di interesse nazionale.
Lo Stato puó istituire propri uffici periferici limitatamente allo
svolgimento delle funzioni amministrative ad esso riservate in via
esclusiva".
| | Art. 49.
1. L'articolo 119 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 119. - La Regione ha un proprio demanio e patrimonio.
I beni del demanio dello Stato esistenti nella Regione, comprese le acque
pubbliche, sono assegnati alla Regione stessa, eccetto quelli che
interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.
Sono altresí assegnati alla Regione, e ne costituiscono il
patrimonio, i beni dello Stato esistenti sul suo territorio, eccetto quelli
che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.
Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione:
a)
il demanio forestale dello Stato nella Regione;
b)
le miniere, le cave e torbiere, quando la loro disponibilità
é sottratta al proprietario del fondo;
c)
i beni di interesse storico, archeologico, paleontologico ed artistico da
chiunque ed in qualunque modo ritrovati nel sottosuolo regionale;
d)
gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione e gli altri
beni destinati ad un pubblico servizio della Regione".
| | Art. 50.
1. L'articolo 121 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 121. - Il Senato delle autonomie promuove la conclusione di accordi
di durata determinata tra lo Stato e le Regioni nonché delle Regioni
fra loro, per coordinare le rispettive competenze ed organizzarne
l'esercizio al fine di conseguire risultati di interesse comune. A tali
accordi sono chiamate a partecipare le altre amministrazioni pubbliche e
quelle locali".
| | Art. 51.
1. L'articolo 122 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 122. - L'Assemblea regionale é eletta a suffragio universale
diretto.
Il sistema di elezione é disciplinato con legge regionale
approvata a maggioranza assoluta.
Con legge dello Stato sono fissati i principi generali in materia di
ineleggibilità, le incompatibilità e le prerogative dei membri
delle Assemblee regionali.
Nessuno puó appartenere contemporaneamente a piú di
un'Assemblea regionale ovvero ad un'Assemblea regionale e ad una delle due
Camere".
| | Art. 52.
1. L'articolo 123 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 123. - Ogni Regione ha uno statuto che, nei limiti previsti dalla
Costituzione e dalle leggi costituzionali, individua gli organi della
Regione, ne determina le attribuzioni e disciplina i rapporti tra gli
stessi. Lo statuto prevede l'elezione a suffragio universale e diretto del
presidente della Regione stabilisce i principi dell'ordinamento regionale,
disciplina le relazioni tra la Regione e gli enti locali e determina la
composizione del Consiglio delle autonomie locali, disciplinando i modi e le
forme con cui il Consiglio stesso partecipa alla formazione delle leggi e
degli atti amministrativi generali della Regione.
Lo statuto é approvato dall'Assemblea regionale e dal Consiglio
delle autonomie locali a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti ed
é sottoposto a referendum;
lo statuto é promulgato se ha partecipato alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto e se é approvato dalla maggioranza
dei voti validamente espressi. Nel rispetto delle medesime condizioni sono
approvate le modifiche allo statuto, ivi compresa l'abrogazione
dell'elezione a suffragio universale e diretto del presidente della Regione,
che sono sottoposte a referendum
su richiesta di un terzo dei componenti dell'Assemblea Regionale, del
Consiglio delle autonomie locali o di un cinquantesimo del corpo elettorale
della Regione.
Qualora il Governo della Repubblica ritenga che lo statuto o le sue
modifiche siano in contrasto con la Costituzione o con altre leggi
costituzionali, puó impugnare le deliberazioni regionali davanti alla
Corte costituzionale, entro trenta giorni dall'adozione delle stesse e
comunque prima dello svolgimento del referendum.
In tali casi il Governo puó chiedere che la Corte costituzionale
disponga la sospensione del procedimento referendario.
Lo statuto prevede l'iniziativa legislativa popolare ed il
referendum
abrogativo sulle leggi, ad esclusione di quelle di bilancio o istitutive di
tributi, nonché sui provvedimenti amministrativi della Regione,
secondo modalità stabilite dalla legge regionale.
Lo statuto disciplina l'attribuzione agli enti locali di potestà
regolamentare e di attuazione delle leggi della Regione".
| | Art. 53.
1. L'articolo 124 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 124. - Le funzioni di coordinamento tra le amministrazioni
periferiche dello Stato nella Regione sono disciplinate dalla legge statale
e vengono svolte da un commissario del Governo della Repubblica nominato dal
Presidente della Repubblica".
| | Art. 54.
1. L'articolo 125 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 125. - Il Governo della Repubblica puó impugnare gli atti
amministrativi delle Regioni che ritenga lesivi delle attribuzioni dello
Stato, sollevando conflitto davanti alla Corte costituzionale.
Il Governo della Repubblica puó sostituirsi agli organi regionali:
a)
in caso di inerzia, previo formale invito a provvedere, o di pericolo per
l'incolumità e la sicurezza pubblica; in tali casi il provvedimento
sostitutivo é trasmesso al Senato delle autonomie, che puó
negarne l'approvazione con una deliberazione espressa entro quindici giorni,
decorsi i quali l'approvazione stessa é presunta;
b)
in caso di mancato adempimento di obblighi stabiliti dalla legge dello
Stato entro i termini dalla stessa previsti;
c)
in ogni altro caso, su richiesta degli stessi organi regionali".
| | Art. 55.
1. L'articolo 126 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 126. - L'Assemblea regionale puó essere sciolta dal
Presidente della Repubblica quando organi della Regione abbiano compiuto
atti contrari alla Costituzione o sussistano ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento é disposto con decreto adottato su proposta del
Primo ministro previa deliberazione del Consiglio dei ministri e viene
immediatamente trasmesso al Senato delle autonomie, che puó negarne
l'approvazione con una deliberazione espressa entro quindici giorni, decorsi
i quali l'approvazione stessa é presunta.
Il decreto di scioglimento reca l'indizione, entro sessanta giorni, delle
elezioni della nuova Assemblea regionale e puó prevedere che, sino
alla ricostituzione degli organi regionali, all'ordinaria amministrazione
provveda un commissario nominato con il medesimo decreto".
| | Art. 56.
1. L'articolo 127 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 127. - La legge definitivamente approvata dall'Assemblea regionale
viene im mediatamente comunicata al Governo della Repubblica, é
promulgata entro dieci giorni ed entra in vigore non prima di trenta giorni
dalla sua pubblicazione.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge regionale
contrasti con la Costituzione, entro trenta giorni dall'approvazione della
stessa promuove la questione di legittimità costituzionale davanti
alla Corte costituzionale, che deve pronunziarsi entro sessanta giorni e,
qualora il Governo lo richieda, puó sospendere l'entrata in vigore
della legge".
| | Art. 57.
1. L'articolo 128 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 128. - I Comuni sono enti autonomi nel rispetto della Costituzione
e degli statuti regionali; rappresentano la comunità locale, ne
curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo.
Lo statuto regionale prevede l'istituzione di Province ovvero, a seconda
del territorio, di Comunità montane o di Città metropolitane.
La ripartizione delle funzioni amministrative tra la Regione, i Comuni e
gli altri enti territoriali é disciplinata dalla legge regionale,
secondo il principio di sussidiarietà.
I Comuni, le Province, le Comunità montane e le Città
metropolitane possono impugnare davanti alla Corte costituzionale le leggi
regionali di ripartizione delle funzioni amministrative per violazione del
principio di sussidiarietà.
Le Regioni contribuiscono al finanziamento degli enti locali mediante
trasferimenti determinati in base ai criteri dettati da una legge dello
Stato, approvata da entrambe le Camere.
Le Regioni assicurano la perequazione finanziaria in ambito locale
mediante appositi fondi, da ripartire secondo criteri stabiliti dalla legge
regionale anche in ragione dei risultati ottenuti dagli enti locali
nell'applicazione dei propri tributi".
| | Art. 58.
1. L'articolo 129 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 129. - Presso ogni Regione é istituito un Consiglio delle
autonomie locali, secondo disposizioni stabilite dallo statuto e dalla legge
regionale.
Sono sottoposti all'approvazione del Consiglio:
a)
lo statuto della Regione e le sue modifiche;
b)
il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo;
c)
le leggi che disciplinano l'ordinamento e funzioni degli enti locali;
d)
le leggi che determinano i trasferimenti regionali e quelle che
stabiliscono i criteri di ripartizione del fondo perequazione locale.
Lo Statuto puó prevedere altri casi nei quali il Consiglio, a
maggioranza dei tre quinti dei componenti, puó richiedere che siano
sottoposte alla propria approvazione deliberazioni legislative adottate
dall'Assemblea regionale.
Qualora il Consiglio deliberi di opporsi ad una legge regionale, la
stessa puó essere nuovamente approvata dall'Assemblea regionale. Il
Consiglio puó altresí sollevare davanti alla Corte
costituzionale la questione di legittimità costituzionale di una
legge regionale per violazione del principio di sussidiarietà.
Il Consiglio puó deliberare la presentazione di proposte di legge
all'Assemblea regionale, che le esamina e delibera su di esse secondo
procedure abbreviate previste dallo statuto.
Lo statuto determina i poteri del Consiglio in relazione alle
determinazioni non legislative dell'Assemblea regionale".
| | Art. 59.
1. L'articolo 130 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 130. - Il controllo di legittimità sugli atti degli enti
locali é esercitato dal pre sidente della Regione, che puó
impugnarli dinanzi al giudice competente. Una legge dello Stato, approvata
da entrambe le Camere, individua gli atti da sottoporre al controllo e
disciplina il relativo procedimento.
Gli organi degli enti locali possono essere sospesi o sciolti dalla
Regione nei soli casi previsti da una legge dello Stato approvata da
entrambe le Camere, che disciplina altresí i casi e le
modalità di esercizio del potere sostitutivo da parte di
autorità regionali".
| | Art. 60.
1. L'articolo 132 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 132. - I confini territoriali e le denominazioni delle Regioni
possono essere modificati con legge costituzionale, quando la proposta sia
approvata, con referendum
indetto dal Governo della Repubblica, dalla maggioranza della popolazione
di ciascuna delle popolazioni interessate e le nuove Regioni che si
costituiscono, qualora non derivino dalla fusione di piú Regioni,
abbiano almeno quattro milioni di abitanti.
I mutamenti dei confini territoriali e della denominazione dei Comuni e
delle Province sono stabiliti dalla legge regionale, qualora la proposta sia
approvata con referendum
dalla maggioranza delle popolazioni interessate".
| | Art. 61.
1. L'articolo 133 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 133. - Lo Stato e le Regioni disciplinano e riscuotono i tributi di
rispettiva competenza, secondo quanto previsto dalla legge dello Stato che
disciplina l'ordinamento generale del sistema tributario. I tributi locali
sono applicati dagli enti territoriali locali, senza possibilità di
doppia imposizione da parte dello Stato o di altri enti territoriali locali.
Lo Stato utilizza il gettito dei propri tributi per le funzioni da esso
svolte e per la restituzione alle aree geografiche di provenienza in base a
criteri parametrici oggettivi. Lo Stato assicura la perequazione tra le
Regioni mediante un apposito fondo, la ripartizione del quale avviene
secondo criteri stabiliti dalla legge statale sull'ordinamento generale del
sistema tributario.
I tributi regionali non possono essere disciplinati ed applicati in
maniera da ostacolare la libera circolazione delle persone e delle cose
all'interno dello Stato e dell'Unione europea".
| | Art. 62.
1. Dopo l'articolo 133 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 133- bis.
- Le Regioni approvano ogni anno il bilancio preventivo e il rendiconto
consuntivo presentati dall'esecutivo.
Con la legge di bilancio non si possono stabilire nuovi tributi o nuove
spese.
I bilanci non possono presentare disavanzi tra le entrate correnti e le
spese correnti.
Ogni legge che rechi nuove o maggiori spese o comporti riduzioni di
entrate deve indicare, con riferimento a ciascuno degli esercizi compresi
nel periodo di applicazione della legge, i mezzi necessari per farvi fronte.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puó essere concesso se
non con apposita legge regionale e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi, nel corso di ognuno dei quali possono
effettuarsi spese, nel limite di un dodicesimo di quelle previste da ciascun
capitolo di bilancio dell'anno precedente, eventualmente ridotte in
proporzione per garantire il rispetto del divieto di disavanzo tra le
entrate e le spese correnti.
I limiti del ricorso al credito da parte delle Regioni sono stabiliti da
una legge statale approvata da entrambe le Camere".
CAPO VII
GARANZIE COSTITUZIONALI
| | Art. 63.
1. All'articolo 134, primo comma, della Costituzione, dopo l'alinea, sono
inseriti i seguenti capoversi:
"sui ricorsi presentati da chiunque lamenti di essere stato leso da un
atto dei pubblici poteri nei diritti di libertà garantiti dalle norme
di cui al titolo primo della parte prima della Costituzione;
sui ricorsi presentati da almeno un quinto dei componenti di una Camera
per promuovere la questione di legittimità costituzionale di una
legge;
sui ricorsi presentati dal Senato delle autonomie a tutela delle
attribuzioni regionali di cui si lamenti la lesione da parte di
decreti-legge;
sui ricorsi preventivi promossi dal Primo ministro per motivi di
competenza nel corso dell'esame parlamentare dei disegni di legge;
sulle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Corte
dei conti per vio- lazione della riserva di legge o per contrasto con i
vincoli costituzionali di bilancio;
sui ricorsi presentati dai Comuni, dalle Province, dalle Comunità
montane e dalle Città metropolitane per violazione del principio di
sussidiarietà da parte di leggi regionali di ripartizione delle
funzioni amministrative;
sui ricorsi presentati dai Consigli delle autonomie per violazione del
principio di sussidiarietà da parte di leggi regionali;".
| | Art. 64.
1. Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"La Corte costituzionale é composta di quindici giudici, tre dei
quali nominati dal Presidente della Repubblica, tre dall'Assem blea
nazionale, tre eletti dal Senato delle autonomie, tre dalle Regioni, secondo
le modalità stabilite da una legge costituzionale, e tre dalle
supreme magistrature ordinaria e amministrativa".
2. Il quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e
dall'esercizio delle funzioni; nei successivi cinque anni non puó
ricoprire cariche pubbliche elettive o di nomina governativa, non puó
assumere la titolarità di autorità amministrative indipendenti
od essere chiamato a presiederle od a farne parte".
3. Al sesto comma dell'articolo 135 della Costituzione le parole: "di un
Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "di una Assemblea
regionale".
| | Art. 65.
1. Il primo comma dell'articolo 137 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme e i termini
di proponibilità dei ricorsi a tutela dei diritti di libertà e
dei giudizi di legittimità costituzionale, nonché le garanzie
di indipendenza dei giudici della Corte".
CAPO VIII
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
| | Art. 66.
1. Le disposizioni del capo VI si applicano alla Sicilia, alla Sardegna,
al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta se ed
in quanto costituiscano la norma piú favorevole. | |