DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2059


ONOREVOLI SENATORI. - La proposta di Forza Italia per la riforma della Costituzione vuole realizzare cambiamenti fondamentali della forma di Stato e di Governo, in coerenza con le convinzioni di fondo che animano il nostro movimento sia dalla sua nascita.
Siamo profondamente convinti, oggi piú che mai, della necessità di restituire al popolo l'effettivo esercizio della sovranità ed al cittadino la concreta possibilità di far valere ogni giorno ed in ogni sede i diritti di libertà. Quei diritti che, proclamati nella prima parte della nostra Costituzione, troppo spesso stentano ad affermarsi o sono addirittura negati. Essi devono invece divenire la regola, il metro di misura del rapporto tra l'individuo e le burocrazie, tra la persona e l'amministrazione della giustizia.
La sovranità deve tornare al popolo, per troppo tempo relegato al ruolo di spettatore passivo dei giochi di palazzo. Abbiamo detto piú volte, e lo ripetiamo ora, che ció puó avvenire unicamente attraverso l'elezione diretta del massimo responsabile dell'esecutivo, vale a dire attraverso la scelta di un indirizzo politico legato alla capacità di un leader e del suo schieramento. Ad essi deve essere data la possibilità di realizzarlo cosí che alla fine del mandato la responsabilità risulti chiara e gli elettori possano riconfermarlo o conferire ad altri la guida del Paese.
L'azione del Governo dovrà svolgersi lungo il solco tracciato dalle leggi del Parlamento e sotto il controllo che questo sarà chiamato a svolgere con una vasta gamma di nuovi e piú incisivi strumenti, in particolare quelli che il nostro progetto ha apprestato per l'Opposizione, il cui compito é fondamentale per il mantenimento delle garanzie di libertà.
Questi princípi possono essere realizzati secondo diverse formule costituzionali, tra le quali abbiamo scelto, quale base della nostra proposta, il modello imperniato sull'elezione diretta del Primo ministro e sul Governo di legislatura.
Nel nostro progetto, il Primo ministro é eletto direttamente dal popolo a maggioranza assoluta, contestualmente alla votazione per le Camere. I candidati al Parlamento devono dichiarare il proprio collegamento con uno dei candidati a Primo ministro all'atto della candidatura. Ciascun candidato all'elezione a Primo ministro indica il nome del proprio vice Primo ministro. Primo ministro e Camere durano in carica quattro anni.
Le candidature per l'elezione a Primo ministro possono essere presentate da partiti o gruppi politici che presentino propri candidati al Parlamento in almeno due terzi del territorio nazionale. Qualora nessun candidato consegua la maggioranza assoluta si procede, dopo due settimane, al ballottaggio tra i due candidati piú votati. Il Presidente della Repubblica nomina Primo ministro il vincitore.
Il Primo ministro impegna di fronte alle Camere la responsabilità del Governo sul suo programma.
Le Camere possono approvare, a maggioranza assoluta, una mozione di sfiducia al Governo.
Il Primo ministro puó chiedere la fiducia alle Camere sul suo programma o su un testo. La fiducia é accordata se i voti contrari non sono pari alla maggioranza assoluta delle Camere.
Qualora il Parlamento voti la sfiducia, o respinga a maggioranza assoluta la richiesta di fiducia, il Primo ministro presenta le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica che procede allo scioglimento delle Camere stesse ed indice le elezioni per il rinnovo del Governo e del Parlamento. Il Presidente della Repubblica scioglie altresí il Parlamento ed indice nuove elezioni su proposta del Primo ministro avanzata in un momento successivo alla conclusione del dibattito parlamentare sul programma del Governo.
In caso di dimissioni, di morte o di impedimento permanente del Primo ministro, dichiarato dal Presidente della Repubblica, questi procede alla nomina, in sua vece, del vice Primo ministro, che ne eserciterà le funzioni per il prosieguo della legislatura.
Chi ha ricoperto per due mandati la carica di Primo ministro non é rieleggibile.
Il Primo ministro nomina e revoca i ministri.
La nostra proposta prevede forti contrappesi e garanzie. La prima, fondamentale garanzia, in una società libera, é data dalla diffusione del potere, della sua articolazione su livelli territoriali diversi, governati da enti autonomamente legittimati e garantiti nella possibilità di difendere il proprio ambito di attribuzioni e poteri con strumenti sia politici che giuridici. Nelle società complesse, quale é quella in cui viviamo, ció rende inevitabile i contrasti ed i conflitti: uno dei compiti piú alti della politica é quello di costruire binari sicuri per il loro ordinato svolgimento e per la loro utile composizione, cosí che nessuna voce resti soffocata, che le ragioni di tutti possano essere ascoltate.
Ció dovrà avvenire nel quadro di un nuovo assetto della distribuzione del potere legislativo tra lo Stato e le Regioni.
In questa formula giuridica trova espressione quel grande principio di organizzazione politico-sociale che é il principio di sussidiarietà, al quale noi aderiamo fermamente. Questo é l'unico valido criterio che deve essere necessariamente e rigorosamente applicato all'interno di ciascun ordinamento regionale. É lo strumento decisivo per salvaguardare il ruolo politico-istituzionale che la nostra storia assegna agli enti locali territoriali, primo tra tutti il comune. Il principio di sussidiarietà diviene in tal modo, nella nostra proposta, una regola costituzionale che le autonomie locali possono invocare ricorrendo direttamente alla Corte costituzionale. La costruzione autonomistica da noi immaginata trova il necessario completamento nelle norme che istituiscono il federalismo fiscale, integrando cosí la potestà legislativa delle regioni.
Nel sistema che proponiamo, il livello delle garanzie giurisdizionali é destinato ad elevarsi. Per questo motivo abbiamo previsto un ruolo ancor piú incisivo della Corte costituzionale.
La preoccupazione di rafforzare i diritti individuali di libertà informa tutta la nostra proposta riformatrice e in particolare le norme sulla riorganizzazione dell'amministrazione della giustizia. Il principio ispiratore che ci ha guidato é quello della parità delle parti nel processo: accogliendo una richiesta che da molti anni proviene dagli operatori del diritto, proponiamo innanzi tutti una precisa prescrizione costituzionale che impone al legislatore di adottare norme idonee a garantirla.
Inoltre, anche in coerenza con la concezione che ci porta ad articolare quanto piú possibile l'organizzazione dei poteri, riteniamo necessario conferire rango costituzionale al principio della separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente. Il nostro scopo non é soltanto quello di perseguire l'eguaglianza delle parti nel processo ma anche quello di esaltare l'indipendenza dei due corpi della magistratura, per i quali prevediamo infatti distinti organi di autogoverno.
Un terzo obiettivo é quello di assicurare una serena ed equilibrata amministrazione della giurisdizione e della funzione requirente; a questo fine abbiamo previsto che le modalità di elezione dei due Consigli superiori siano ispirate al principio non corporativo della partecipazione degli operatori del diritto.
Queste sono le finalità ed i princípi ai quali ispireremo con fermezza la nostra azione nel lavoro della Commissione bicamerale.


Testo articoli - S2059
Indice