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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2059 |
Art. 1.
1. Nel testo della Costituzione e delle altre leggi costituzionali le
espressioni "Presidente del Consiglio dei ministri" e "Presidente del
Consiglio" ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: "Primo
ministro".
| Art. 2.
1. Dopo il primo comma dell'articolo 55 della Costituzione é
inserito il seguente:
"La legge rinforzata disciplina le modalità di elezione dei membri
delle due Camere".
| Art. 3.
1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Il numero dei deputati é di duecentotrentacinque".
| Art. 4.
1. Il secondo comma dell'articolo 57 é sostituito dal seguente:
"Il numero dei senatori é di duecentotrentacinque".
| Art. 5.
1. Il terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione é sostituito
dal seguente:
"Il Molise ha due senatori, la Valle D'Aosta uno".
| Art. 6.
1. All'articolo 58 della Costituzione, primo comma, sono soppresse le
seguenti parole: "dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno
di età".
| Art. 7.
1. L'articolo 59 della Costituzione é abrogato.
| Art. 8.
1. All'articolo 60 della Costituzione, primo comma, la parola "cinque"
é sostituita dalla seguente: "quattro" e al secondo comma, dopo la
parola "legge" é inserita la seguente: "rinforzata".
| Art. 9.
1. L'articolo 65 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 65. - La legge rinforzata determina i casi di ineleggibilità
e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
| Art. 10.
1. All'articolo 69 della Costituzione, dopo la parola "legge" é
aggiunta la seguente: "rinforzata".
| Art. 11.
1. L'articolo 70 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 70. - La funzione legislativa é esercitata dalle Camere,
dalle Regioni e dal corpo elettorale nei casi e nei modi di seguito
stabiliti.
| Art. 12.
1. Il primo comma dell'articolo 71 della Costituzione é sostituito
dal seguente:
"L'iniziativa delle leggi presso il Parlamento appartiene al Primo
ministro, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia
conferita la legge costituzionale".
| Art. 13.
1. All'articolo 71 della Costituzione, secondo comma, la parola
"cinquantamila" é sostituita dalla seguente: "centomila".
| Art. 14.
1. L'articolo 72 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 72. - All'inizio di ogni legislatura i Presidenti di Camera e
Senato nominano, su designazione dei gruppi parlamentari, una commissione
mista di deputati e senatori, composta in modo da rispecchiare la
proporzione dei vari gruppi parlamentari, con le competenze previste al
secondo comma.
| Art. 15.
1. L'articolo 74 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge
puó, con messaggio motivato alle Camere, chiedere una nuova
deliberazione.
| Art. 16.
1. All'articolo 75 della Costituzione é aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"É indetto referendum popolare per deliberare
l'approvazione di un disegno di legge, nelle materie diverse da quelle
previste dal secondo comma del presente articolo e non riservate alla
competenza esclusiva del Senato o delle Regioni, qualora lo richiedano
cinquecentomila elettori o cinque Assemblee regionali".
| Art. 17.
l. Al quinto comma dell'articolo 75 della Costituzione dopo la parola
"legge" é inserita la seguente: "rinforzata".
| Art. 18.
1. Dopo l'articolo 75 é inserito il seguente:
"Art. 75- bis.
- Le norme abrogate o approvate secondo il procedimento di cui all'articolo
75 non possono essere ripristinate o modificate con legge o atto avente
forza di legge nel corso della medesima legislatura nella quale si é
svolto il referendum e, comunque, non prima di un anno dall'esito
referendario, se non con legge rinforzata".
| Art. 19.
1. L'articolo 77 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 77. - Il Primo ministro puó adottare leggi che contengono
misure concrete di immediata applicazione e di carattere specifico ed
omogeneo cosí come definito da apposita legge rinforzata.
| Art. 20.
1. L'articolo 78 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 78. - La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica in
seduta comune deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Primo ministro
i poteri necessari".
| Art. 21.
1. Il primo comma, dell'articolo 79 é sostituito dal seguente:
"L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza
dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo
e nella votazione finale".
| Art. 22.
l. L'articolo 80 é sostituito dal seguente:
"Art. 80. - La ratifica dei trattati internazionali che importano
variazioni del territorio deve essere autorizzata con legge rinforzata.
| Art. 23.
1. L'articolo 81 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 81. - Il Senato della Repubblica approva ogni anno e senza
modifiche, in apposita sessione di durata non superiore a quattro mesi, il
bilancio annuale e pluriennale e la legge finanziaria, predisposti dal Primo
ministro, sulla base degli indirizzi che il Senato formula dopo avere
sentito il Consiglio delle Regioni e la Consulta delle autonomie locali.
| Art. 24.
1. Il primo comma dell'art. 82 della Costituzione é sostituito dal
seguente:
"Le Camere, ciascuna nel proprio ambito di competenza. possono disporre
inchieste su materie di pubblico interesse".
| Art. 25.
1. L'articolo 83 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica é eletto a maggioranza
assoluta secondo le norme stabilite dalla legge rinforzata da un collegio
elettorale comprendente i membri del Parlamento, i rappresentanti italiani
del Parlamento europeo ed un numero di rappresentanti delle Assemblee
regionali pari a quello dei componenti dell'Assemblea nazionali. Dopo il
secondo scrutinio, qualora nessun candidato riporti la maggioranza assoluta
dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nel medesimo
scrutinio abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Il numero di
rappresentanti di ciascuna regione é determinato in proporzione agli
abitanti della medesima quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla
base dei quozienti interi e dei piú alti resti; i rappresentanti sono
eletti secondo norme stabilite dalla legge".
2. Al secondo comma dell'articolo 85 della Costituzione le parole: "il
Parlamento e i delegati regionali" sono sostituite dalle seguenti: "i membri
del collegio elettorale".
| Art. 26.
1. Al quinto comma dell'articolo 87 della Costituzione é aggiunto,
in fondo, il seguente periodo: "Puó rinviare al Consiglio dei
Ministri i decreti legislativi ed i regolamenti governativi con richiesta
motivata di una nuova deliberazione".
| Art. 27.
1. L'articolo 88 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 88. - Il Presidente della Repubblica nomina le autorità
amministrative indipendenti nei casi previsti dalla legge".
| Art. 28.
1. L'articolo 92 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 92. - Il Governo della Repubblica é composto del Primo
ministro, del Vice primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme
il Consiglio dei ministri.
| Art. 29.
1. L'articolo 93 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 93. - In caso di dimissioni, di morte o di impedimento permanente
del Primo ministro, dichiarato dal Presidente della Repubblica, questi
procede alla nomina, in sua vece, del Vice primo ministro, che ne
eserciterà le funzioni per il prosieguo del mandato. Alle dimissioni
del Primo ministro in tal modo nominato consegue lo scioglimento delle
Camere e l'indizione di nuove elezioni. Chi abbia rassegnato le dimissioni
da Primo ministro non puó nuovamente candidarsi alla medesima carica
prima che siano trascorsi cinque anni dalla data delle dimissioni.
| Art. 30.
1. L'art. 94 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 94. - Entro dieci giorni dalla sua nomina, il Primo ministro
impegna di fronte alle Camere la responsabilità del Governo sul suo
programma.
| Art. 31.
1. L'art. 95 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 95. - Il Primo ministro determina e dirige la politica generale del
Governo é ne é responsabile. Nomina i ministri, ne promuove e
coordina l'attività e puó revocarli. Presiede il Consiglio dei
ministri, esercita l'iniziativa legislativa e presenta alle Camere i disegni
di legge approvati dal Consiglio dei ministri. Assicura l'esecuzione delle
leggi. Nomina i dirigenti generali dello Stato e, nei casi previsti dalla
legge, i dirigenti degli enti pubblici. Ha il comando delle Forze armati ed
é responsabile della pubblica sicurezza.
| Art. 32.
1. Al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione dopo la parola
"legge" é inserita la seguente: "rinforzata".
| Art. 33.
1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 99 sono sostituiti dai
seguenti:
"Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro é composto da
ottanta membri nominati, nei modi stabiliti dalla legge rinforzata, tra
esperti e rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga
conto della loro importanza numerica e qualitativa.
| Art. 34.
1. Il primo comma dell'articolo 100 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Il Consiglio di Stato é organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela giurisdizionale a garanzia
dell'unità dell'ordinamento e della legittimità dell'azione
amministrativa".
"Esercita, altresí, il controllo sugli effetti prodotti dalle
leggi di spesa in rapporto agli obiettivi che con le medesime si intendono
perseguire, sulla tempestività, sulle modalità e sulla
efficienza della relativa gestione".
"La Corte dei Conti puó promuovere il giudizio di
legittimità costituzionale delle leggi dello Stato, in riferimento
all'art. 81 della Costituzione e delle leggi regionali, in riferimento
all'art. 119 della Costituzione".
4. Al terzo comma dell'articolo 100 della Costituzione dopo la parola
"legge" é inserita la seguente: "rinforzata".
| Art. 35.
1. All'articolo 101 della Costituzione é aggiunto il seguente
comma:
"La legge garantisce parità di diritti alle parti del processo".
| Art. 36.
1. All'articolo 102 della Costituzione, il primo comma é
sostituito dal seguente:
"La funzione giurisdizionale é esercitata da magistrati ordinari e
amministrativi isti tuiti e regolati dalle norme sull'ordinamento
giudiziario. I magistrati ordinari sono distinti nei due ruoli separati
della magistratura giudicante e della magistratura requirente. La
magistratura giudicante e la magistratura requirente costituiscono ordini
distinti tra loro, autonomi ed indipendenti da ogni altro potere".
| Art. 37.
1. I primi quattro commi dell'articolo 104 della Costituzione sono
sostituiti dai seguenti:
"Il Consiglio superiore della magistratura giudicante é presieduto
dal Presidente della Repubblica.
| Art. 38.
1. L'articolo 105 é sostituito dal seguente:
"Art. 105. - Spettano al Consiglio superiore della magistratura
giudicante, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le
assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti
disciplinari nei riguardi dei giudici".
| Art. 39.
1. Dopo l'articolo 105 é inserito il seguente:
"Art. 105- bis.
- Il Consiglio superiore della magistratura requirente é presieduto
dal Presidente della Repubblica.
| Art. 40.
1. Dopo l'articolo 105 é inserito il seguente:
"Art. 105- ter.
- Spettano al Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le
norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i
trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari nei riguardi
dei magistrati requirenti".
| Art. 41.
1. L'art. 106 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 106. - La legge sull'ordinamento giudiziario disciplina con
modalità differenziate i concorsi e le assunzioni dei magistrati
giudicanti e dei magistrati requirenti.
| Art. 42.
1. Dopo l'articolo 107 della Costituzione e inserito il seguente:
"Art. 107- bis.
- La legge sull'ordinamento giudiziario disciplina l'organizzazione degli
uffici del pubblico ministero.
| Art. 43.
1. L'articolo 107 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 107. - I giudici sono inamovibili. Non possono essere dispensati o
sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in
seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura giudicante,
adottata per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento
giudiziario o con il loro consenso.
| Art. 44.
1. L'articolo 108 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 108. - Le norme sull'ordinamento giudiziario e sulle altre
magistrature sono stabilite con legge rinforzata.
| Art. 45.
1. L'articolo 109 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 109. - La magistratura requirente dispone della polizia giudiziaria
secondo le norme del codice di procedura penale e dell'ordinamento
giudiziario".
| Art. 46.
1. L'articolo 110 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 110. - Ferme le competenze dei Consigli superiori della
magistratura giudicante e della magistratura requirente, spettano al
Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia".
| Art. 47.
1. L'articolo 111 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 111. - I provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
| Art. 48.
1. L'articolo 112 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 112. - Ogni anno il Parlamento approva norme atte a definire i
criteri e le priorità dell'esercizio dell'azione penale.
| Art. 49.
1. I primi due commi dell'articolo 113 della Costituzione sono sostituiti
dai seguenti:
"Contro gli atti della pubblica amministrazione é sempre ammessa
la tutela giurisdizionale, che non puó essere esclusa o limitata a
particolare mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
| Art. 50.
1. Al terzo comma dell'articolo 113 della Costituzione dopo la parola
"legge" é inserita la seguente: "rinforzata"
| Art. 51.
1. Dopo l'articolo 113 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 113- bis.
- Il Consiglio della magistratura amministrativa é presieduto dal
presidente del Consiglio di Stato ed é composto da due sezioni, la
prima per i giudici del Consiglio di Stato, la seconda per i giudici di
prima e seconda istanza. Esso eser cita le sue riunioni a sezioni riunite
per le ipotesi di interesse comune, nei casi previsti dalla legge
rinforzata.
| Art. 52.
1. L'articolo 115 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 115. - Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri
poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione e negli
statuti adottati con legge costituzionale".
| Art. 53.
1. L'articolo 116 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 116. - La Regione, in armonia con la Costituzione e i principi
dell'ordinamento giuridico dello Stato e nel rispetto degli obblighi
internazionali, nonché delle norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica, ha potestà di emanare norme
legislative nelle seguenti materie:
a)
agricoltura e foreste;
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di
emanare norme per la loro attuazione.
| Art. 54.
1. L'articolo 117 della Costituzione é abrogato.
| Art. 55.
1. L'articolo 118 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 118. - Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le
materie elencate negli articoli 116 e 119, salvo quelle di interesse
esclusivamente locale che sono attribuite dalle leggi regionali alle
province, ai comuni o ad altri enti locali, nonché quelle di cui
all'articolo 119- bis.
Nelle materie non comprese negli articoli 116, 119 e 119- bis
l'attività amministrativa é svolta secondo le direttive del
Governo".
| Art. 56.
1. L'articolo 119 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 119. - Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i
redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi deliberati dalla
medesima nei limiti dei princípi e degli interessi generali cui si
informano le leggi dello Stato. É riservato alle Regioni il gettito
prodotto nel loro territorio dalle imposte indirette.
| Art. 57.
1. Dopo l'articolo 119 della Costituzione é aggiunto il seguente:
"Art. 119 -bis . - I beni del demanio dello Stato, comprese le
acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla stessa, eccetto
quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere
nazionale.
a)
le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio
forestale dello Stato nella Regione;
| Art. 58.
1. L'articolo 121 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 121. - Il Senato promuove la conclusione di accordi di durata
determinata tra lo Stato e le Regioni nonché delle Regioni fra loro,
per coordinare le rispettive competenze ed organizzarne l'esercizio al fine
di conseguire risultati di interesse comune. A tali accordi sono chiamate a
partecipare le altre amministrazioni pubbliche e quelle locali".
| Art. 59.
1. Il primo comma dell'articolo 122 della Costituzione é
sostituito dai seguenti:
"Il Presidente della Regione e i consiglieri regionali sono eletti per
quattro anni.
| Art. 60.
1. Il quinto comma dell'articolo 122 della Costituzione é
sostituito dai seguenti:
"Il Presidente della Regione é eletto a suffragio universale e
diretto secondo le norme stabilite con legge regionale approvata a
maggioranza assoluta. Egli nomina e revoca gli assessori che insieme al
Presidente costituiscono il Governo regionale.
| Art. 61.
1. All'articolo 123 della Costituzione, secondo comma, le parole "della
Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il Consiglio delle
Regioni, composto dai Presidenti delle Regioni".
| Art. 62.
1. Le parole "Consiglio regionale", ovunque ricorrano nella Costituzione,
sono sostituite dalle seguenti: "Assemblea regionale".
| Art. 63.
1. L'articolo 125 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 125. - Il Governo della Repubblica puó impugnare gli atti
amministrativi delle Regioni che ritenga lesivi delle attribuzioni dello
Stato, sollevando conflitto davanti alla Corte costituzionale.
in caso di inerzia, previo formale invito a provvedere, o di pericolo
per l'incolumità e la sicurezza pubblica: in tali casi il
provvedimento sostitutivo é trasmesso al Senato, che puó
negarne l'approvazione con una deliberazione espressa entro quindici giorni,
decorsi i quali l'approvazione stessa presunta;
| Art. 64.
1. I primi quattro commi dell'articolo 126 della Costituzione sono
sostituiti dai seguenti:
"L'Assemblea regionale puó essere sciolta per persistente
violazione dello Statuto e quando, per dimissioni o per impossibilità
di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
| Art. 65.
1. Al quarto comma dell'articolo 127 della Costituzione le parole: "alle
Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera competente per
materia".
| Art. 66.
1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 127- bis.
- Ove una Regione ritenga che una legge dello Stato sia in contrasto con
gli obblighi al medesimo demandati dagli articoli 2 e 119 della Costituzione
e comunque con il diritto alla parità nello sviluppo, garantito
dall'ordinamento costituzionale, alle regioni svantaggiate del Mezzogiorno e
delle isole, puó promuovere dinanzi la Corte costituzionale la
questione di legittimità costituzionale.
| Art. 67.
L'articolo 128 é sostituito dal seguente:
"Art. 128. - Le provincie sono enti dotati di autonomia nell'ambito
dei principi stabiliti da leggi rinforzate che ne determinano le funzioni.
| Art. 68.
1. L'articolo 130 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 130. - Il controllo di legittimità sugli atti degli enti
locali é esercitato dal Presidente della Regione, che puó
impugnarli dinanzi al giudice competente.
| Art. 69.
1. L'articolo 132 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 132. - I confini territoriali e le denominazioni delle Regioni
possono essere modificati con legge costituzionale, quando la proposta sia
approvata, con referendum indetto dal Governo della Repubblica,
dalla maggioranza della popolazione di ciascuna delle popolazioni
interessate e le nuove Regioni che si costituiscono, qualora non derivino
dalla fusione di piú Regioni, abbiano almeno quattro milioni di
abitanti.
| Art. 70.
1. Dopo l'articolo 132 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 132- bis.
- Le Regioni con proprie leggi possono costituirsi in consorzi per il
raggiungimento di finalità comuni.
| Art. 71.
1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove
province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi regionali su
iniziativa dei comuni interessati.
a)
lo Statuto della regione e le sue modifiche;
Sono sottoposti all'approvazione della Consulta:
a)
le leggi che disciplinano l'ordinamento e le funzioni degli enti locali;
La Consulta puó, altresí, sollevare davanti alla Corte
costituzionale la questione di legittimità costituzionale di una
legge regionale per violazione del principio di sussidiarietà.
| Art. 72.
1. All'articolo 134 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole:
"sui ricorsi presentati al difensore civico di cui all'articolo
134- bis,
dai cittadini che lamentino di essere stati lesi da un atto dei pubblici
poteri nei diritti di libertà garantiti dalle norme del titolo I
della parte I;
| Art. 73.
1. Dopo l'articolo 134 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 134- bis.
- É istituito presso ciascuna Regione l'ufficio del difensore
civico.
| Art. 74.
1. Il quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e
dall'esercizio delle funzioni; nei successivi cinque anni non puó
ricoprire cariche pubbliche elettive o di nomina governativa, non puó
assumere la titolarità di autorità amministrative indipendenti
od essere chiamato a presiederle od a farne parte.
| Art. 75.
1. Ai commi quinto e sesto dell'articolo 135 della Costituzione dopo la
parola "legge" é inserita la seguente: "rinforzata".
| Art. 76.
1. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione le parole "dal
Presidente della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "dal Consiglio
delle Regioni".
| Art. 77.
1. Il primo comma dell'articolo 137 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme e i termini
di proponibilità dei ricorsi a tutela dei diritti di libertà e
dei giudizi di legittimità costituzionale, nonché le garanzie
di indipendenza dei giudici della Corte".
| Art. 78.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |