DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2059



Art. 1.

1. Nel testo della Costituzione e delle altre leggi costituzionali le espressioni "Presidente del Consiglio dei ministri" e "Presidente del Consiglio" ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: "Primo ministro".

Art. 2.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 55 della Costituzione é inserito il seguente:

"La legge rinforzata disciplina le modalità di elezione dei membri delle due Camere".

Art. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati é di duecentotrentacinque".

Art. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 57 é sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori é di duecentotrentacinque".

Art. 5.

1. Il terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Il Molise ha due senatori, la Valle D'Aosta uno".

Art. 6.

1. All'articolo 58 della Costituzione, primo comma, sono soppresse le seguenti parole: "dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età".

Art. 7.

1. L'articolo 59 della Costituzione é abrogato.

Art. 8.

1. All'articolo 60 della Costituzione, primo comma, la parola "cinque" é sostituita dalla seguente: "quattro" e al secondo comma, dopo la parola "legge" é inserita la seguente: "rinforzata".

Art. 9.

1. L'articolo 65 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 65. - La legge rinforzata determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno puó appartenere contemporaneamente alle due Camere".

Art. 10.

1. All'articolo 69 della Costituzione, dopo la parola "legge" é aggiunta la seguente: "rinforzata".

Art. 11.

1. L'articolo 70 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa é esercitata dalle Camere, dalle Regioni e dal corpo elettorale nei casi e nei modi di seguito stabiliti.
Il Senato della Repubblica esamina ed approva le leggi in materia economico-finanziaria.
La Camera dei deputati esamina ed approva le leggi nelle materie che non sono riservate dalla Costituzione al Senato della Repubblica ed alla competenza esclusiva delle Regioni.
Il Primo ministro puó adottare leggi ai sensi dell'articolo 77.
Le leggi rinforzate sono esaminate ed approvate in identico testo da ciascuna Camera a maggioranza assoluta.
Le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale sono esaminate ed approvate in identico testo da ciascuna Camera secondo le procedure di cui all'articolo 138".

Art. 12.

1. Il primo comma dell'articolo 71 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"L'iniziativa delle leggi presso il Parlamento appartiene al Primo ministro, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita la legge costituzionale".

Art. 13.

1. All'articolo 71 della Costituzione, secondo comma, la parola "cinquantamila" é sostituita dalla seguente: "centomila".

Art. 14.

1. L'articolo 72 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 72. - All'inizio di ogni legislatura i Presidenti di Camera e Senato nominano, su designazione dei gruppi parlamentari, una commissione mista di deputati e senatori, composta in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari, con le competenze previste al secondo comma.
I disegni di legge presentati alle Camere sono trasmessi alla commissione mista che ne dispone l'assegnazione alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70.
Ogni disegno di legge assegnato ad una Camera é, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge é rimesso alla Camera, se il Primo ministro o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta é sempre adottata per i disegni di legge rinforzata e per quelli in materia costituzionale, di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali nei casi di cui all'articolo 80, di approvazione di bilanci e consuntivi".

Art. 15.

1. L'articolo 74 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge puó, con messaggio motivato alle Camere, chiedere una nuova deliberazione.
Se la legge viene riapprovata, il Presidente della Repubblica procede alla sua promulgazione.
Le leggi deliberate dalla Camera dei deputati sono trasmesse al Consiglio delle Regioni, composto dai Presidenti delle Regioni, ed al Senato della Repubblica entro quindici giorni dalla loro approvazione.
Il Consiglio delle Regioni, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, o un terzo dei senatori, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione possono chiedere, con messaggio motivato, il riesame della legge. In tal caso alla nuova deliberazione partecipano anche i Presidenti delle Regioni con voto pari al numero dei senatori eletti nella Regione".

Art. 16.

1. All'articolo 75 della Costituzione é aggiunto, in fine, il seguente comma:

"É indetto referendum popolare per deliberare l'approvazione di un disegno di legge, nelle materie diverse da quelle previste dal secondo comma del presente articolo e non riservate alla competenza esclusiva del Senato o delle Regioni, qualora lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque Assemblee regionali".

Art. 17.

l. Al quinto comma dell'articolo 75 della Costituzione dopo la parola "legge" é inserita la seguente: "rinforzata".

Art. 18.

1. Dopo l'articolo 75 é inserito il seguente:

"Art. 75- bis. - Le norme abrogate o approvate secondo il procedimento di cui all'articolo 75 non possono essere ripristinate o modificate con legge o atto avente forza di legge nel corso della medesima legislatura nella quale si é svolto il referendum e, comunque, non prima di un anno dall'esito referendario, se non con legge rinforzata".

Art. 19.

1. L'articolo 77 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 77. - Il Primo ministro puó adottare leggi che contengono misure concrete di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo cosí come definito da apposita legge rinforzata.
Le leggi di cui al primo comma entrano in vigore nel quinto giorno dalla loro promulgazione. Tuttavia, ciascuna Camera, nei limiti delle competenze stabilite dall'articolo 70 della Costituzione, puó, prima della loro entrata in vigore, deliberare di esaminarle come disegni di legge con procedura di urgenza. In tal caso le Camere non possono modificare il disegno di legge se non per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari".

Art. 20.

1. L'articolo 78 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 78. - La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica in seduta comune deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Primo ministro i poteri necessari".

Art. 21.

1. Il primo comma, dell'articolo 79 é sostituito dal seguente:

"L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale".

Art. 22.

l. L'articolo 80 é sostituito dal seguente:

"Art. 80. - La ratifica dei trattati internazionali che importano variazioni del territorio deve essere autorizzata con legge rinforzata.
Negli altri casi ciascuna Camera nei limiti delle competenze spettanti alle stesse ai sensi dell'articolo 70 entro sessanta giorni dalla trasmissione del trattato puó deliberare che la ratifica del trattato medesimo sia autorizzata con legge".

Art. 23.

1. L'articolo 81 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 81. - Il Senato della Repubblica approva ogni anno e senza modifiche, in apposita sessione di durata non superiore a quattro mesi, il bilancio annuale e pluriennale e la legge finanziaria, predisposti dal Primo ministro, sulla base degli indirizzi che il Senato formula dopo avere sentito il Consiglio delle Regioni e la Consulta delle autonomie locali.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puó essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a tre mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Nessuna entrata e nessuna spesa possono essere iscritte in bilancio se non siano state specificamente autorizzate dalla legge. Ogni legge che comporti riduzioni di entrate od erogazione di spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Le leggi non possono autorizzare spese di parte corrente per le quali sia prevista la copertura mediante la contrazione di prestiti.
Ogni legge che autorizzi la contrazione di prestiti deve indicare la copertura ed i tempi per il relativo ammortamento".

Art. 24.

1. Il primo comma dell'art. 82 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Le Camere, ciascuna nel proprio ambito di competenza. possono disporre inchieste su materie di pubblico interesse".

Art. 25.

1. L'articolo 83 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica é eletto a maggioranza assoluta secondo le norme stabilite dalla legge rinforzata da un collegio elettorale comprendente i membri del Parlamento, i rappresentanti italiani del Parlamento europeo ed un numero di rappresentanti delle Assemblee regionali pari a quello dei componenti dell'Assemblea nazionali. Dopo il secondo scrutinio, qualora nessun candidato riporti la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nel medesimo scrutinio abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Il numero di rappresentanti di ciascuna regione é determinato in proporzione agli abitanti della medesima quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piú alti resti; i rappresentanti sono eletti secondo norme stabilite dalla legge".

2. Al secondo comma dell'articolo 85 della Costituzione le parole: "il Parlamento e i delegati regionali" sono sostituite dalle seguenti: "i membri del collegio elettorale".

Art. 26.

1. Al quinto comma dell'articolo 87 della Costituzione é aggiunto, in fondo, il seguente periodo: "Puó rinviare al Consiglio dei Ministri i decreti legislativi ed i regolamenti governativi con richiesta motivata di una nuova deliberazione".
2. Il settimo comma dell'articolo 87 della Costituzione é abrogato.
3. Al nono comma dell'articolo 87 della Costituzione le parole: "Ha il comando delle Forze Armate" sono soppresse.

Art. 27.

1. L'articolo 88 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 88. - Il Presidente della Repubblica nomina le autorità amministrative indipendenti nei casi previsti dalla legge".

Art. 28.

1. L'articolo 92 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 92. - Il Governo della Repubblica é composto del Primo ministro, del Vice primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Primo ministro é eletto a suffragio universale e diretto con la maggioranza assoluta dei voti validi, contestualmente alle Camere secondo le norme stabilite dalla norma rinforzata.
Qualora nessun candidato consegua la maggioranza assoluta si procede, dopo due settimane, al ballottaggio tra i due candidati piú votati. Il Presidente della Repubblica nomina Primo ministro il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Puó essere eletto Primo ministro ogni cittadino che goda dei diritti civili e politici; i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con il Primo ministro sono determinati con legge rinforzata. Le candidature per le elezioni a Primo ministro possono essere presentate da partiti o gruppi politici che presentino propri candidati alle Camere in almeno due terzi del territorio nazionale distribuiti in almeno quindici regioni. Ciascun candidato alle Camere deve dichiarare il proprio collegamento con uno dei candidati a Primo ministro. Ciascun candidato a Primo ministro indica il nome del proprio Vice primo ministro che é eletto insieme ad esso.
Il Primo ministro é eletto per quattro anni, chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Primo Ministro non puó essere immediatamente rieletto".

Art. 29.

1. L'articolo 93 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 93. - In caso di dimissioni, di morte o di impedimento permanente del Primo ministro, dichiarato dal Presidente della Repubblica, questi procede alla nomina, in sua vece, del Vice primo ministro, che ne eserciterà le funzioni per il prosieguo del mandato. Alle dimissioni del Primo ministro in tal modo nominato consegue lo scioglimento delle Camere e l'indizione di nuove elezioni. Chi abbia rassegnato le dimissioni da Primo ministro non puó nuovamente candidarsi alla medesima carica prima che siano trascorsi cinque anni dalla data delle dimissioni.
Il Primo ministro, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Il giuramento é prestato, con le medesime modalità, dal Vice primo ministro chiamato a subentrare nell'esercizio delle funzioni del Primo ministro".

Art. 30.

1. L'art. 94 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 94. - Entro dieci giorni dalla sua nomina, il Primo ministro impegna di fronte alle Camere la responsabilità del Governo sul suo programma.
Il Capo dell'opposizione é eletto da tutti i membri delle Camere componenti dei gruppi che hanno dichiarato di appartenere all'opposizione ed é sentito dal Presidente della Repubblica e dal Primo ministro nei casi di guerra, grave pericolo per la sicurezza nazionale e negli altri previsti dalla Costituzione e dalle leggi.
Le Camere possono approvare, a maggioranza assoluta, una mozione di sfiducia al Governo. La mozione deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti dell'Assemblea e non puó essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Il Primo ministro puó chiedere la fiducia delle Camere sul suo programma o su un testo. La fiducia é accordata e il testo approvato se i voti contrari non sono pari alla maggioranza assoluta delle Camere.
Qualora le Camere votino la sfiducia, o respingano a maggioranza assoluta la richiesta di fiducia, il Primo ministro presen ta le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica, che procede allo scioglimento delle Camere stesse e indice le elezioni per il rinnovo delle Camere e del Primo ministro; le elezioni hanno luogo entro settanta giorni dalla data dello scioglimento. Il Presidente della Repubblica scioglie altresí le Camere e indice nuove elezioni a seguito della proposta formulata dal Primo ministro in un momento successivo alla discussione del dibattito parlamentare sul programma del Governo".

Art. 31.

1. L'art. 95 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 95. - Il Primo ministro determina e dirige la politica generale del Governo é ne é responsabile. Nomina i ministri, ne promuove e coordina l'attività e puó revocarli. Presiede il Consiglio dei ministri, esercita l'iniziativa legislativa e presenta alle Camere i disegni di legge approvati dal Consiglio dei ministri. Assicura l'esecuzione delle leggi. Nomina i dirigenti generali dello Stato e, nei casi previsti dalla legge, i dirigenti degli enti pubblici. Ha il comando delle Forze armati ed é responsabile della pubblica sicurezza.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri; prima di assumere le funzioni prestano giuramento nelle mani del Primo ministro.
L'ordinamento della presidenza del Consiglio dei ministri, il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri sono determinati dal Govemo con regolamento, sulla basa dei principi stabiliti dalla legge rinforzata.
L'attuazione e l'esecuzione delle leggi nonché la disciplina delle materie di competenza dello Stato non riservate alla legge spettano ai regolamenti del Governo.
Le materie non coperte da riserva assoluta di legge sono disciplinate dai regolamenti, nel rispetto dei principi desumibili dalla legge.
Il Primo ministro, nel corso dell'esame parlamentare dei disegni di legge, puó proporre ricorso preventivo alla Corte costituzionale per motivi di competenza, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti da una legge costituzionale.
La Corte dei conti, nell'esercizio del controllo preventivo di legittimità sui regolamenti, ove ritenga sussistere una violazione della riserva di legge o dei princípi dalla legge stessa stabiliti, puó promuovere la questione di legittimità costituzionale di fronte alla Corte costituzionale.
La legge stabilisce il procedimento di approvazione e le forme di pubblicità dei regolamenti".

Art. 32.

1. Al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione dopo la parola "legge" é inserita la seguente: "rinforzata".

Art. 33.

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 99 sono sostituiti dai seguenti:

"Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro é composto da ottanta membri nominati, nei modi stabiliti dalla legge rinforzata, tra esperti e rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro vigila, con gli strumenti e le modalità stabilite dalla legge rinforzata, sulla attuazione dell'articolo 41 della Costituzione secondo i princípi della libera concorrenza di mercato.
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro esprime parere sulla compatibilità delle clausole sul trattamento giuridico ed economico dei lavoratori in sede di contrattazione collettiva con i vincoli economico-finanziari nascenti dai documenti di programmazione economico-finanziaria approvati dal Senato.
É organo di consulenza delle Camere e del Primo ministro per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge rinforzata".

Art. 34.

1. Il primo comma dell'articolo 100 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Il Consiglio di Stato é organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela giurisdizionale a garanzia dell'unità dell'ordinamento e della legittimità dell'azione amministrativa".
2. All'articolo 100 della Costituzione dopo il primo periodo del secondo comma é inserito il seguente:

"Esercita, altresí, il controllo sugli effetti prodotti dalle leggi di spesa in rapporto agli obiettivi che con le medesime si intendono perseguire, sulla tempestività, sulle modalità e sulla efficienza della relativa gestione".
3. All'articolo 100 della Costituzione dopo il secondo comma é inserito il seguente:

"La Corte dei Conti puó promuovere il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi dello Stato, in riferimento all'art. 81 della Costituzione e delle leggi regionali, in riferimento all'art. 119 della Costituzione".

4. Al terzo comma dell'articolo 100 della Costituzione dopo la parola "legge" é inserita la seguente: "rinforzata".

Art. 35.

1. All'articolo 101 della Costituzione é aggiunto il seguente comma:

"La legge garantisce parità di diritti alle parti del processo".

Art. 36.

1. All'articolo 102 della Costituzione, il primo comma é sostituito dal seguente:

"La funzione giurisdizionale é esercitata da magistrati ordinari e amministrativi isti tuiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. I magistrati ordinari sono distinti nei due ruoli separati della magistratura giudicante e della magistratura requirente. La magistratura giudicante e la magistratura requirente costituiscono ordini distinti tra loro, autonomi ed indipendenti da ogni altro potere".

Art. 37.

1. I primi quattro commi dell'articolo 104 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

"Il Consiglio superiore della magistratura giudicante é presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fa parte di diritto il primo Presidente della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti, con le modalità stabilite dalla legge rinforzata, per un terzo da tutti i giudici che esercitano le diverse funzioni, per due terzi dalla Camera dei Deputati di cui la metà fra gli avvocati con almeno quindici anni di servizio su indicazione del Consiglio nazionale forense e l'altra metà tra professori di università in materie giuridiche".

Art. 38.

1. L'articolo 105 é sostituito dal seguente:

"Art. 105. - Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici".

Art. 39.

1. Dopo l'articolo 105 é inserito il seguente:

"Art. 105- bis. - Il Consiglio superiore della magistratura requirente é presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fa parte di diritto il Procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti, secondo le modalità stabilite con legge rinforzata: per un terzo tra i magistrati requirenti che esercitano le diverse funzioni, secondo criteri di rappresentanza territoriale, due terzi dalla Camera dei deputati di cui la metà tra gli avvocati con almeno quindici anni di servizio su indicazione del Consiglio nazionale forense e l'altra metà tra professori ordinari di università di materie giuridiche, di criminologia e di tecniche di indagini.
Il Consiglio elegge un vice-presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale".

Art. 40.

1. Dopo l'articolo 105 é inserito il seguente:

"Art. 105- ter. - Spettano al Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati requirenti".

Art. 41.

1. L'art. 106 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 106. - La legge sull'ordinamento giudiziario disciplina con modalità differenziate i concorsi e le assunzioni dei magistrati giudicanti e dei magistrati requirenti.
La legge sull'ordinamento giudiziario puó ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
La legge sull'ordinamento giudiziario disciplina la nomina all'ufficio di consigliere di Cassazione di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con quindici anni di esercizio che siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori".

Art. 42.

1. Dopo l'articolo 107 della Costituzione e inserito il seguente:

"Art. 107- bis. - La legge sull'ordinamento giudiziario disciplina l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero.
Il Ministro della giustizia promuove l'azione disciplinare nei casi e nei modi previsti dalle norme sull'ordinamento giudiziario".

Art. 43.

1. L'articolo 107 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 107. - I giudici sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura giudicante, adottata per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia promuove l'azione disciplinare nei casi e nei modi previsti dalle norme sull'ordinamento giudiziario".

Art. 44.

1. L'articolo 108 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 108. - Le norme sull'ordinamento giudiziario e sulle altre magistrature sono stabilite con legge rinforzata.
La legge garantisce l'indipendenza della magistratura giudicante, della magistratura requirente e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia".

Art. 45.

1. L'articolo 109 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 109. - La magistratura requirente dispone della polizia giudiziaria secondo le norme del codice di procedura penale e dell'ordinamento giudiziario".

Art. 46.

1. L'articolo 110 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 110. - Ferme le competenze dei Consigli superiori della magistratura giudicante e della magistratura requirente, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia".

Art. 47.

1. L'articolo 111 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 111. - I provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, esclusi quelli del Consiglio di Stato e della Corte dei conti in ultima istanza, é sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si puó derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
I conflitti di giurisdizione e le impugnazioni per motivi di giurisdizione delle sentenze della Corte di cassazione e delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti in ultima istanza sono decisi dalla Corte superiore dei conflitti, di cui fanno parte i componenti dei medesimi organi".

Art. 48.

1. L'articolo 112 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 112. - Ogni anno il Parlamento approva norme atte a definire i criteri e le priorità dell'esercizio dell'azione penale.
Il pubblico ministero esercita l'azione penale ove ne sussista l'interesse pubblico e comunque attenendosi ai fissati criteri di priorità".

Art. 49.

1. I primi due commi dell'articolo 113 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

"Contro gli atti della pubblica amministrazione é sempre ammessa la tutela giurisdizionale, che non puó essere esclusa o limitata a particolare mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge rinforzata disciplina la devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in cui sia parte una pubblica autorità e quelle comunque riguardanti l'esercizio di pubbliche funzioni o di servizi pubblici".

Art. 50.

1. Al terzo comma dell'articolo 113 della Costituzione dopo la parola "legge" é inserita la seguente: "rinforzata"

Art. 51.

1. Dopo l'articolo 113 della Costituzione é inserito il seguente:

"Art. 113- bis. - Il Consiglio della magistratura amministrativa é presieduto dal presidente del Consiglio di Stato ed é composto da due sezioni, la prima per i giudici del Consiglio di Stato, la seconda per i giudici di prima e seconda istanza. Esso eser cita le sue riunioni a sezioni riunite per le ipotesi di interesse comune, nei casi previsti dalla legge rinforzata.
I componenti del Consiglio sono eletti, per ciascuna delle due sezioni, per un terzo dai giudici e per due terzi, quanto alla sezione per il Consiglio di Stato, dalle Camere, a maggioranza dei due terzi, e quanto alla sezione per i giudici di prima e seconda istanza, dalle Regioni, secondo modalità stabilite d'intesa tra le stesse. La scelta avviene tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra avvocati con quindici anni di servizio. Ciascuna sezione del Consiglio elegge un Vice presidente tra i componenti designati, rispettivamente, dalle Camere e dalle Regioni".

Art. 52.

1. L'articolo 115 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 115. - Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione e negli statuti adottati con legge costituzionale".

Art. 53.

1. L'articolo 116 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 116. - La Regione, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e nel rispetto degli obblighi internazionali, nonché delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, ha potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

a) agricoltura e foreste;
b) bonifica;
c) usi civici;
d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
e) incremento della produzione agricola e industriale: valorizzazione, distribuzione e difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
f) urbanistica;
g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
h) miniere, cave, torbiere, saline;
i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale;
l) pesca e caccia;
m) volontariato ed organizzazioni di assistenza;
n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità ed opere artistiche;
o) regime, ordinamento e controllo degli enti locali;
p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
r) istruzione materna e obbligatoria, musei, biblioteche, accademie;
s) espropriazione per pubblica utilità;
t) protezione ambientale;
u) formazione professionale;
v) attività sportive;
z) giochi e scommesse.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
Le Regioni, al fine del loro riequilibrio economico e finanziario, possono essere autorizzate con legge costituzionale, sentito il consiglio delle Regioni, a derogare a norme statali per un ambito e tempo definiti".

Art. 54.

1. L'articolo 117 della Costituzione é abrogato.

Art. 55.

1. L'articolo 118 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 118. - Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate negli articoli 116 e 119, salvo quelle di interesse esclusivamente locale che sono attribuite dalle leggi regionali alle province, ai comuni o ad altri enti locali, nonché quelle di cui all'articolo 119- bis. Nelle materie non comprese negli articoli 116, 119 e 119- bis l'attività amministrativa é svolta secondo le direttive del Governo".

Art. 56.

1. L'articolo 119 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 119. - Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi deliberati dalla medesima nei limiti dei princípi e degli interessi generali cui si informano le leggi dello Stato. É riservato alle Regioni il gettito prodotto nel loro territorio dalle imposte indirette.
Sono riservate allo Stato le imposte di produzione.
Per provvedere a scopi determinati e particolarmente per valorizzare le zone svantaggiate lo Stato assegna per legge a singole Regioni, senza vincoli di destinazione, quote di fondi costituiti con i contributi delle Regioni e dello Stato.
Ogni legge regionale che comporti riduzione di entrate od erogazione di spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Nell'ambito dell'ordinamento tributario regionale, le province e i comuni possono imporre tributi propri in rapporto a particolari esigenze funzionali cui devono adempiere".

Art. 57.

1. Dopo l'articolo 119 della Costituzione é aggiunto il seguente:

"Art. 119 -bis . - I beni del demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla stessa, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.
Sono, altresí, assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nel primo comma.
Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione:

a) le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato nella Regione;
b) le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne é sottratta al proprietario del fondo;
c) le cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale;
d) gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati ad un pubblico servizio della Regione".

Art. 58.

1. L'articolo 121 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 121. - Il Senato promuove la conclusione di accordi di durata determinata tra lo Stato e le Regioni nonché delle Regioni fra loro, per coordinare le rispettive competenze ed organizzarne l'esercizio al fine di conseguire risultati di interesse comune. A tali accordi sono chiamate a partecipare le altre amministrazioni pubbliche e quelle locali".

Art. 59.

1. Il primo comma dell'articolo 122 della Costituzione é sostituito dai seguenti:

"Il Presidente della Regione e i consiglieri regionali sono eletti per quattro anni.
Il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge regionale, approvata a maggioranza assoluta".

Art. 60.

1. Il quinto comma dell'articolo 122 della Costituzione é sostituito dai seguenti:

"Il Presidente della Regione é eletto a suffragio universale e diretto secondo le norme stabilite con legge regionale approvata a maggioranza assoluta. Egli nomina e revoca gli assessori che insieme al Presidente costituiscono il Governo regionale.
Il Presidente ed i membri del Governo sono responsabili di tutte le loro funzioni di fronte all'Assemblea regionale".

Art. 61.

1. All'articolo 123 della Costituzione, secondo comma, le parole "della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il Consiglio delle Regioni, composto dai Presidenti delle Regioni".

Art. 62.

1. Le parole "Consiglio regionale", ovunque ricorrano nella Costituzione, sono sostituite dalle seguenti: "Assemblea regionale".

Art. 63.

1. L'articolo 125 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 125. - Il Governo della Repubblica puó impugnare gli atti amministrativi delle Regioni che ritenga lesivi delle attribuzioni dello Stato, sollevando conflitto davanti alla Corte costituzionale.
Il Governo della Repubblica puó sostituirsi agli organi regionali:

in caso di inerzia, previo formale invito a provvedere, o di pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica: in tali casi il provvedimento sostitutivo é trasmesso al Senato, che puó negarne l'approvazione con una deliberazione espressa entro quindici giorni, decorsi i quali l'approvazione stessa presunta;
in caso di mancato adempimento di obblighi stabiliti dalla legge dello Stato entro i termini dalla stessa previsti;
in ogni altro caso, su richiesta degli stessi organi regionali".

Art. 64.

1. I primi quattro commi dell'articolo 126 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

"L'Assemblea regionale puó essere sciolta per persistente violazione dello Statuto e quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Lo scioglimento é disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio delle Regioni".

Art. 65.

1. Al quarto comma dell'articolo 127 della Costituzione le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera competente per materia".

Art. 66.

1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione é inserito il seguente:

"Art. 127- bis. - Ove una Regione ritenga che una legge dello Stato sia in contrasto con gli obblighi al medesimo demandati dagli articoli 2 e 119 della Costituzione e comunque con il diritto alla parità nello sviluppo, garantito dall'ordinamento costituzionale, alle regioni svantaggiate del Mezzogiorno e delle isole, puó promuovere dinanzi la Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale.
La Corte costituzionale, ove ritenga che la questione sollevata richieda esclusivamente un giudizio di merito per contrasto di interessi, rimette gli atti alla Camera competente per materia".

Art. 67.

L'articolo 128 é sostituito dal seguente:

"Art. 128. - Le provincie sono enti dotati di autonomia nell'ambito dei principi stabiliti da leggi rinforzate che ne determinano le funzioni.
I comuni sono enti dotati di autonomia nell'ambito dei princípi stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi rinforzate.
É istituita presso ciascuna Regione la Conferenza permanente per i rapporti tra Regione e comuni composta nei modi stabiliti con legge rinforzata.
La Conferenza permanente per i rapporti tra Regione e comuni esprime parere sulle deliberazioni dell'Assemblea regionale nelle materie di interesse comunale.
La ripartizione delle funzioni amministrative tra la Regione, i comuni e gli enti territoriali nelle materie di interesse non esclusivamente locale, é disciplinata con legge regionale nel rispetto del principio di sussidiarietà e di quelli stabiliti dalla legge rinforzata sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni.
I comuni, le provincie, le comunità montane e le città metropolitane possono impugnare davanti alla Corte costituzionale le leggi regionali di ripartizione delle funzioni amministrative per violazione del principio di sussidiarietà.
Le Regioni contribuiscono al finanziamento degli enti locali mediante trasferimenti determinati in base ai criteri dettati con legge del Senato".

Art. 68.

1. L'articolo 130 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 130. - Il controllo di legittimità sugli atti degli enti locali é esercitato dal Presidente della Regione, che puó impugnarli dinanzi al giudice competente.
Una legge rinforzata individua gli atti da sottoporre al controllo e disciplina il relativo procedimento.
Gli organi degli enti locali possono essere sospesi dalla Regione nei soli casi previsti da una legge rinforzata che disciplina altresí i casi e le modalità di esercizio del potere sostitutivo da parte di autorità regionali".

Art. 69.

1. L'articolo 132 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 132. - I confini territoriali e le denominazioni delle Regioni possono essere modificati con legge costituzionale, quando la proposta sia approvata, con referendum indetto dal Governo della Repubblica, dalla maggioranza della popolazione di ciascuna delle popolazioni interessate e le nuove Regioni che si costituiscono, qualora non derivino dalla fusione di piú Regioni, abbiano almeno quattro milioni di abitanti.
I mutamenti dei confini territoriali e della denominazione dei comuni e delle province sono stabiliti dalla legge regionale, qualora la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni interessate".

Art. 70.

1. Dopo l'articolo 132 della Costituzione é inserito il seguente:

"Art. 132- bis. - Le Regioni con proprie leggi possono costituirsi in consorzi per il raggiungimento di finalità comuni.
Con legge rinforzata sono stabilite l'organizzazione e le funzioni dei consorzi".

Art. 71.

1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi regionali su iniziativa dei comuni interessati.
Presso ogni Regione é istituita una Consulta delle autonomie locali disciplinata dallo Statuto e dalla legge regionale.
Sono sottoposti al parere della Consulta:

a) lo Statuto della regione e le sue modifiche;
b) il bilancio di previsione ed il rendiconto consuntivo.

Sono sottoposti all'approvazione della Consulta:

a) le leggi che disciplinano l'ordinamento e le funzioni degli enti locali;
b) le leggi che determinano i trasferimenti regionali e quelle che stabiliscono i criteri di ripartizione del fondo perequazione locale.

La Consulta puó, altresí, sollevare davanti alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale di una legge regionale per violazione del principio di sussidiarietà.
La Consulta puó deliberare la presentazione di proposte di legge all'Assemblea regionale attinenti la disciplina degli enti locali. In questo caso l'Assemblea li esamina ed approva secondo procedure abbreviate previste dallo Statuto. Essa puó, altresí, nelle altre materie proporre emendamenti ai disegni di legge sottoposti all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea regionale.

Art. 72.

1. All'articolo 134 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"sui ricorsi presentati al difensore civico di cui all'articolo 134- bis, dai cittadini che lamentino di essere stati lesi da un atto dei pubblici poteri nei diritti di libertà garantiti dalle norme del titolo I della parte I;
sui ricorsi presentati da almeno un quinto dei componenti di una Camera per promuovere la questione di legittimità costituzionale di una legge;
sui ricorsi presentati dai comuni, dalle province, dalle comunità montane e dalle città metropolitane per violazione del principio di sussidiarietà da parte di leggi regionali di ripartizione delle funzioni amministrative;
sui ricorsi presentati dalla Consulta delle autonomie locali per violazione del principio di sussidiarietà da parte di leggi regionali".

Art. 73.

1. Dopo l'articolo 134 della Costituzione é inserito il seguente:

"Art. 134- bis. - É istituito presso ciascuna Regione l'ufficio del difensore civico.
Il difensore civico é eletto dalle magistrature ordinaria e speciale tra i propri componenti, anche a riposo, i docenti universitari ordinari in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio della professione, secondo le norme e con le funzioni stabilite dalla legge rinforzata".

Art. 74.

1. Il quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni; nei successivi cinque anni non puó ricoprire cariche pubbliche elettive o di nomina governativa, non puó assumere la titolarità di autorità amministrative indipendenti od essere chiamato a presiederle od a farne parte.
2. Al sesto comma dell'articolo 135 della Costituzione le parole "di un Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "di una Assemblea regionale"".

Art. 75.

1. Ai commi quinto e sesto dell'articolo 135 della Costituzione dopo la parola "legge" é inserita la seguente: "rinforzata".

Art. 76.

1. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione le parole "dal Presidente della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "dal Consiglio delle Regioni".

Art. 77.

1. Il primo comma dell'articolo 137 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei ricorsi a tutela dei diritti di libertà e dei giudizi di legittimità costituzionale, nonché le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte".

Art. 78.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.




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