DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2053


ONOREVOLI SENATORI. - Il Centro Cristiano Democratico ha concorso alla decisione di dar vita alla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali con una intensa attività politica nel contesto della prima decisione del Parlamento e con qualche sofferenza in occasione della seconda e definitiva fase decisionale
Avevamo ritenuto che questa Legislatura dovesse essere una Legislatura costituente, e per queste ragioni ci siamo battuti, all'indomani delle elezioni politiche, perché si avviasse il processo di revisione costituzionale che per noi costituisce una necessità storica del Paese.
La decisione di dar vita ad una Commissione parlamentare e non ad una Assenblea costituente l'avevamo criticata a luglio dello scorso anno. pur accettando di essere partecipi significativi della decisione di intraprendere la via parlamentare.
Siamo stati piú inquieti in occasione della seconda deliberazione delle Camere, perché nei mesi successivi alla prima deliberazione é apparso con tutta evidenza il grave limite di contenuto posto alla Commissione bicamerale.
Come tutti sappiamo, infatti, la Commissione bicamerale non puó affrontare i temi della legislazione elettorale, né por mano alle modifiche della prima parte della Costituzione.
Per quanto riguarda la legge elettorale non vi é chi non veda che questa limitazione costituirà un motivo di incertezza nei lavori della Bicamerale non potendo in alcun modo procedersi alla definizione di una qualunque nuova forma di governo senza contestualmente valutare le leggi elettorali nazionali destinate a far corpo con le nuove norme costituzionali.
Ancora piú grave appare la limitazione della revisione costituzionale alla seconda parte della Costituzione.
Anche a prescindere dalle questioni concernenti i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini e della persona umana sanciti nella prima parte della Costituzione, che il CCD non intende in alcun modo ridurre, é evidente che una autentica trasformazione federalistica dello Stato italiano, e ancor piú le imminenti tappe del processo di unificazione europea, dovrebbero trovare il proprio naturale luogo di emersione nella prima parte della Costituzione, e non già limitarsi ad accenni necessariamente disorganici nella seconda parte della medesima.
Per queste ragioni ci era sembrato preferibile che il Parlamento scegliesse o di dar vita ad una Assemblea costituente senza porre limiti di contenuto, o di far ricorso alla procedura ordinaria dell'articolo 138, il quale non contempla limiti di contenuto e resta pur tuttavia nella piena disponibilità del Parlamento.
Abbiamo cercato invano di far maturare un consenso politico sull'una o sull'altra possibilità, ma siamo stati alla fine costretti a prendere atto che la maggioranza dell'Ulivo non intendeva avviare la stagione delle riforme costituzionali se non con lo strumento della Commissione bicamerale.
Abbiamo dunque concorso con il nostro voto a far si che questa decisione del Parlamento fosse alla fine presa, ed abbiamo da quel momento operato in modo da rendere il piú produttivo possibile il lavoro della Bicamerale.
Non abbiamo peraltro rinunciato a far apparire il senso della nostra proposta di riforma costituzionale, che trae origine fin dall'atto di nascita del Centro Cristiano Democratico, nel quale, il 30 dicembre del 1993, indicammo nella valorizzazione del potere sovrano del popolo, nella trasformazione federalistica dello Stato, nella scelta di un sistema di governo con elezione popolare diretta del Capo dello Stato e con rap porto di fiducia parlamentare del Governo, i punti fondamentali della discontinuità istituzionale italiana.
Il passaggio dalla prima alla seconda Repubblica resta per noi essenziale conseguenza delle ragioni politiche, e non giudiziarie, della fine della centralità democristiana che ha caratterizzato tutta la storia italiana della prima Repubblica.
La sconfitta del fascismo che aveva dato luogo alla Repubblica democratica ed antifascista del 1948, la sconfitta del comunismo internazionale di matrice sovietica che ha segnato una radicale discontinuità in Europa e non solo in Europa; l'intensificarsi del processo di unificazione europea con progressive cessioni di sovranità nazionale alle istituzioni della Unione europea, infine, inducono il CCD a ritenere da un lato che l'ispirazione ideale cristiana é tuttora adeguata per la costruzione di un ordinamento democratico nel nostro Paese e dall'altro che é necessaria una forte discontinuità della forma di Stato e della forma di governo della prima Repubblica.
Non potendo esprimere queste nostre intenzioni in una proposta organica di revisione dell'intera Costituzione per le ragioni appena indicate. abbiamo cercato nel nostro disegno di legge costituzionale, pur limitato alla seconda parte della Costituzione, di rendere evidente l'aspirazione al cambiamento profondo del nostro assetto costituzionale.
Abbiamo pertanto iniziato con il modificare l'ordine con il quale sono indicati i contenuti dei titoli della seconda parte della Costituzione: se nella Costituzione vigente questi titoli sono il I riferito al Parlamento, il II al Presidente della Repubblica, il III al Governo, il IV alla magistratura il V a Regioni, province e comuni, il VI alle garanzie costituzionali noi proponiamo non solo una diversa successione dei titoli, ma anche una profonda innovazione della definizione dei medesimi.
Iniziamo infatti la parte seconda con il titolo dedicato al popolo, per proseguire con il titolo relativo alla organizzazione federale della Repubblica, con quello concernente le garanzie costituzionali e giurisdizionali, per giungere agli organi costituzionali nazionali, e concludere con il titolo relativo alle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.
Poniamo in tal modo in evidenza che a nostro giudizio se il popolo é, già in base all'articolo 1 della Costituzione, il titolare della sovranità, esso é, a partire dal titolo I della parte seconda, il fondamento democratico dell'ordinamento della Repubblica.
Le novità maggiori che introduciamo in riferimento al popolo (articolo 55, 56, 57 del nuovo "ordinamento della Repubblica" secondo la nostra proposta) concernono il diritto di voto riconosciuto ai sedicenni per le elezioni comunali e provinciali, e a tutti i maggiorenni senza le distinzioni oggi esistenti tra Camera e Parlamento europeo da un lato e Senato dall'altro, non potendo cambiare anche per queste l'attuale previsione dell'articolo 48, proprio perché si tratta di articolo della prima parte della costituzione.
Prevediamo inoltre che l'elettorato attivo possa riguardare non solo cittadini italiani ma anche i cittadini di paesi dell'Unione europea.
Novità di particolare rilievo riguardano l'istituto del referendum , per il quale prevediamo, conformemente alla ispirazione di alcuni costituenti cattolici non accolta nella Costituzione vigente, di dar vita a referendum abrogativi, consultivi, e di indirizzo, ad iniziativa di cittadini elettori, di cinque assemblee legislative regionali, e, questa é l'altra rilevante novità, anche di due quinti dei componenti di almeno una Camera.
Quanto al numero di cittadini sottoscrittori, reso per altro meno necessario proprio per la contemporanea previsione di un potere di iniziativa referendaria di una frazione del Parlamento, abbiamo previsto che il referendum popolare per essere indetto deve essere promosso da almeno il due percento degli elettori di ciascuna Regione.
Con il Titolo II (dall'articolo 58 all'articolo 64) affrontiamo l'organizzazione federale della Repubblica.
Si tratta di una scelta essenziale per il nostro Paese, che ci auguriamo possa avere una attenzione da parte dei mezzi di infor mazione e delle forze politiche almeno pari a quella registrata in riferimento alla forma di governo.
Indichiamo nei principi di sussidiarietà e di solidarietà i criteri fondamentali per la ripartizione delle funzioni amministrative e delle funzioni legislative, non solo rovesciando il rapporto centralistico sino ad oggi esistente tra Stato ed autonomie locali, ma dando in questo senso anche una indicazione relativa agli indirizzi costituzionali che devono guidare lo Stato italiano in riferimento alle organizzazione Internazionali, con particolare riguardo alla nostra partecipazione alla Unione europea e alla sua evoluzione, e al ruolo crescente delle Nazioni Unite in epoca di globalizzazione.
Modifichiamo, inoltre, la previsione vigente in riferimento alla fusione di due o piú regioni, per affrontare in termini costituzionali nuovi la questione delle cosiddette macroregioni.
Indichiamo, secondo una scelta già operata dalla bicamerale De Mita-Iotti, in un elenco di materie espressamente riservate allo Stato l'ambito di legislazione esclusiva del medesimo, con una specifica previsione di perequazione tra parti e parti del territorio nazionale, con esplicito riferimento al mezzogiorno, alle isole e alle aree meno sviluppate del centro nord.
L'esperienza costituzionale statunitense, che é la piú consistente esperienza federalista dei tempi recenti, é stata utilizzata per una esplicita previsione dei cosiddetti poteri impliciti dello Stato, riferiti alle materie di competenza statale esclusiva.
Resta stabilito comunque che le regioni sono competenti in tutte le materie non espressamente attribuite allo Stato.
Con una innovazione costituzionale che ci auguriamo venga condivisa dalla Bicamerale prevediamo che tutte le regioni siano dotate di statuto speciale, deliberato con legge costituzionale su proposta dell'assemblea legislativa della regione interessata.
In questa "costituzione" di cui ciascuna regione viene dotata sono stabiliti i principi di organizzazione costituzionale regionale, con particolare riferimento alla garanzia di autonomia di comuni e province. e con la previsione esplicita della ripartizione dei tributi erariali tra lo Stato e ciascuna regione.
Pur nel conferimento a tutte le regioni di una autonomia speciale, viene confermata per le regioni attualmente dotate di statuto costituzionale (Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige. Valle d'Aosta) la particolare condizione di autonomia, anche in riferimento allo status costituzionale speciale delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Per la prima volta in un testo costituzionale si prevede uno status costituzionale speciale per la città di Roma, capitale della Repubblica, pur sempre nell'ambito della regione Lazio.
Il titolo III (dall'articolo 65 all'articolo 81) tratta delle garanzie costituzionali e giurisdizionali.
Sono previste nuove, significative competenze della Corte costituzionale in riferimento alla tutela della autonomia di comuni e province; ai giudizi in sede di appello sui titoli di ammissione dei deputati e dei senatori; ai reati di cui siano imputati i giudici ordinari, i magistrati amministrativi e i magistrati del pubblico ministero.
La composizione della Corte Costituzionale é nuova: pur confermando il numero complessivo di quindici giudici, si prevede, infatti, che sette di essi siano eletti dalle Camere in seduta comune su proposta del Presidente della Repubblica e sette dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative. Il Presidente é nominato dai quattordici giudici costituzionali al di fuori di essi e resta in carica per dodici anni, laddove i giudici costituzionali sono eletti come avviene oggi per nove anni.
Novità significative riguardano le conseguenze finanziarie delle decisioni della Corte, che sono subordinate alla adozione di una apposita legge dello Stato o della regione.
Per quanto concerne la magistratura, pur confermando l'autonomia e l'indipendenza da ogni potere dei giudici e dei pubblici ministeri, si stabilisce una diversa composizione del Consiglio superiore della magistratura, che viene ripartito in una sezione della magistratura giudicante ed in una sezione della magistratura requirente, ciascuna composta per metà da componenti eletti da magistrati e per metà da componenti eletti dal Parlamento.
Il Presidente della Repubblica viene confermato nella presidenza del Consiglio superiore.
Viene confermata l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero.
Con il titolo IV (dall'articolo 82 all'articolo 127) sono successivamente disciplinati gli organi costituzionali dello Stato.
La scelta di fondo concerne la forma di governo che é di tipo semipresidenziale.
Il Presidente della Repubblica é eletto per sei anni a suffragio universale diretto, a maggioranza assoluta dei voti espressi, con ballottaggio tra i primi due candidati in caso di necessità.
I poteri del Presidente della Repubblica sono quelli di nomina del Primo ministro, e su proposta di questi di nomina e di revoca dei ministri, di scioglimento delle Camere, di facoltà di presidenza del Consiglio dei ministri, di presidenza del Consiglio superiore della magistratura, di presidenza del Consiglio supremo di difesa e del nuovo Consiglio degli affari europei.
Il Governo, composto dal Primo ministro e dai ministri, é politicamente responsabile davanti alle Camere; esso é tenuto alle dimissioni se le Camere negano la fiducia dopo la sua nomina o revocano la fiducia durante la vita del Governo.
La carica di Primo ministro, di ministro o di vice-ministro é incompatibile con quella di parlamentare.
Si prevede una disciplina nuova del potere regolamentare del Governo, soprattutto in riferimento alla organizzazione degli uffici da esso dipendenti. Si dà importanza notevole alla riqualificazione della pubblica amministrazione e della sua dirigenza in particolare in considerazione della nuova competitività internazionale dell'Italia.
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti sono confermati, con modifiche lievi, nella loro funzione di organi ausiliari.
Il Parlamento repubblicano (articoli da 103 a 127) é confermato nella sua struttura bicamerale, ma con profonde novità.
Innanzitutto, in considerazione del fatto che la scelta della legge elettorale nazionale dovrà avvenire solo dopo aver stabilito in Costituzione la forma di Stato e la forma di governo, si prevede che il numero dei senatori possa variare tra duecento e trecento e il numero dei deputati tra quattrocento e cinquecento.
Una volta affermata l'identità del diritto di elettorato attivo per Camera e Senato al conseguimento della maggiore età, la differenza tra le due Camere riguarda l'età di eleggibilità, che per i deputati é fissata a ventuno anni e per i senatori a quaranta anni.
I regolamenti delle Camere vanno profondamente rivisti nel senso di prevedere espressamente uno statuto del governo uno statuto della opposizione e uno statuto dei singoli parlamentari.
Il Parlamento in seduta comune ascolta all'inizio di ciascun anno le dichiarazioni programmatiche del Governo, che indica anche le iniziative legislative che intende assumere nell'anno.
La funzione legislativa statale, notevolmente ridotta per quantità e non per qualità in seguito alla trasformazione federale dello Stato, deve essere esercitata collettivamente dalle due Camere soltanto per poche materie fondamentali istituzionali ed economiche, laddove per tutti gli altri atti legislativi l'approvazione delle due Camere é rimessa alla volontà dell'una Camera di richiamare gli atti legislativi deliberati dall'altra Camera.
Questo bicameralismo procedurale conferma la natura politica di entrambe le Camere, ma riduce grandemente i tempi di approvazione delle leggi ordinarie.
Non si é previsto un ramo del Parlamento a composizione proveniente dalle regioni o dalle autonomie locali, perché il grande potenziamento dei poteri regionali e locali da un lato, anche alla luce dell'esperienza della piú antica costituzione federale dall'altro, hanno fatto ritenere che un sistema bicamerale rivisto e corretto possa trovare ade guatamente spazio nella nuova forma di Stato federale e nel nuovo sistema di governo semipresidenziale.
Ció appare con significativa evidenza negli articoli relativi alla delegazione legislativa, che resta di competenza di entrambe le Camere, in riferimento alla quale si prevede il potere di una frazione dei componenti di ciascuna Camera di promuovere giudizi di legittimità costituzionale della legge delegante o dei decreti delegati, con evidente rafforzamento del potere di controllo del Parlamento sul governo, e di ruolo politico delle forze politiche organizzate in Parlamento anche come minoranze.
Del pari si prevede che una frazione di ciascuna Camera possa deliberare inchieste, ferma restando la composizione della commissione di inchiesta su base proporzionale dei gruppi parlamentari.
Le innovazioni relative ai decreti-legge appaiono oggi meno significative, alla luce della recentissima sentenza della Corte costituzionale che ha già drasticamente ridotto questo eccezionale potere legislativo del Governo. Pur tuttavia le limitazioni previste dal testo ineriscono ai contenuti del decreto legge, e ne rendono prevedibile un uso ancor piú raro nel futuro della nostra vita costituzionale.
Con il Titolo V (articoli 128 e 129) si prevedono le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale.
Tre sono le novità maggiori.
Si prevede come sempre possibile, anche se non necessario, il ricorso al referendum confermativo.
Si esclude il referendum per le leggi costituzionali di approvazione degli statuti regionali.
Si introduce una profonda modifica del procedimento di approvazione delle leggi di revisione del titolo concernente l'organizzazione federale della Repubblica, per le quali si richiede l'approvazione, una sola volta, da parte di ciascuna delle due Camere a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e la successiva necessaria approvazione da parte di almeno due terzi delle assemblee legislative regionali, sempre a maggioranza assoluta dei loro componenti, perché la legge di revisione divenga in questo caso efficace.
Con l'ultimo articolo, che nel testo proposto é il numero 129, si conferma l'esclusione della forma repubblicana dagli oggetti della revisione costituzionale.
Norme transitorie costituzionali ed ordinarie sono previste per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento costituzionale e dal vecchio al nuovo ordinamento legislativo ordinario.


Testo articoli - S2053
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