ONOREVOLI SENATORI. - Il Centro Cristiano Democratico ha concorso alla
decisione di dar vita alla Commissione bicamerale per le riforme
istituzionali con una intensa attività politica nel contesto della
prima decisione del Parlamento e con qualche sofferenza in occasione della
seconda e definitiva fase decisionale
Avevamo ritenuto che questa Legislatura dovesse essere una Legislatura
costituente, e per queste ragioni ci siamo battuti, all'indomani delle
elezioni politiche, perché si avviasse il processo di revisione
costituzionale che per noi costituisce una necessità storica del
Paese.
La decisione di dar vita ad una Commissione parlamentare e non ad una
Assenblea costituente l'avevamo criticata a luglio dello scorso anno. pur
accettando di essere partecipi significativi della decisione di
intraprendere la via parlamentare.
Siamo stati piú inquieti in occasione della seconda deliberazione
delle Camere, perché nei mesi successivi alla prima deliberazione
é apparso con tutta evidenza il grave limite di contenuto posto alla
Commissione bicamerale.
Come tutti sappiamo, infatti, la Commissione bicamerale non puó
affrontare i temi della legislazione elettorale, né por mano alle
modifiche della prima parte della Costituzione.
Per quanto riguarda la legge elettorale non vi é chi non veda che
questa limitazione costituirà un motivo di incertezza nei lavori
della Bicamerale non potendo in alcun modo procedersi alla definizione di
una qualunque nuova forma di governo senza contestualmente valutare le leggi
elettorali nazionali destinate a far corpo con le nuove norme
costituzionali.
Ancora piú grave appare la limitazione della revisione
costituzionale alla seconda parte della Costituzione.
Anche a prescindere dalle questioni concernenti i diritti e i doveri
fondamentali dei cittadini e della persona umana sanciti nella prima parte
della Costituzione, che il CCD non intende in alcun modo ridurre, é
evidente che una autentica trasformazione federalistica dello Stato
italiano, e ancor piú le imminenti tappe del processo di unificazione
europea, dovrebbero trovare il proprio naturale luogo di emersione nella
prima parte della Costituzione, e non già limitarsi ad accenni
necessariamente disorganici nella seconda parte della medesima.
Per queste ragioni ci era sembrato preferibile che il Parlamento
scegliesse o di dar vita ad una Assemblea costituente senza porre limiti di
contenuto, o di far ricorso alla procedura ordinaria dell'articolo 138, il
quale non contempla limiti di contenuto e resta pur tuttavia nella piena
disponibilità del Parlamento.
Abbiamo cercato invano di far maturare un consenso politico sull'una o
sull'altra possibilità, ma siamo stati alla fine costretti a prendere
atto che la maggioranza dell'Ulivo non intendeva avviare la stagione delle
riforme costituzionali se non con lo strumento della Commissione bicamerale.
Abbiamo dunque concorso con il nostro voto a far si che questa decisione
del Parlamento fosse alla fine presa, ed abbiamo da quel momento operato in
modo da rendere il piú produttivo possibile il lavoro della
Bicamerale.
Non abbiamo peraltro rinunciato a far apparire il senso della nostra
proposta di riforma costituzionale, che trae origine fin dall'atto di
nascita del Centro Cristiano Democratico, nel quale, il 30 dicembre del
1993, indicammo nella valorizzazione del potere sovrano del popolo, nella
trasformazione federalistica dello Stato, nella scelta di un sistema di
governo con elezione popolare diretta del Capo dello Stato e con rap porto
di fiducia parlamentare del Governo, i punti fondamentali della
discontinuità istituzionale italiana.
Il passaggio dalla prima alla seconda Repubblica resta per noi essenziale
conseguenza delle ragioni politiche, e non giudiziarie, della fine della
centralità democristiana che ha caratterizzato tutta la storia
italiana della prima Repubblica.
La sconfitta del fascismo che aveva dato luogo alla Repubblica
democratica ed antifascista del 1948, la sconfitta del comunismo
internazionale di matrice sovietica che ha segnato una radicale
discontinuità in Europa e non solo in Europa; l'intensificarsi del
processo di unificazione europea con progressive cessioni di
sovranità nazionale alle istituzioni della Unione europea, infine,
inducono il CCD a ritenere da un lato che l'ispirazione ideale cristiana
é tuttora adeguata per la costruzione di un ordinamento democratico
nel nostro Paese e dall'altro che é necessaria una forte
discontinuità della forma di Stato e della forma di governo della
prima Repubblica.
Non potendo esprimere queste nostre intenzioni in una proposta organica
di revisione dell'intera Costituzione per le ragioni appena indicate.
abbiamo cercato nel nostro disegno di legge costituzionale, pur limitato
alla seconda parte della Costituzione, di rendere evidente l'aspirazione al
cambiamento profondo del nostro assetto costituzionale.
Abbiamo pertanto iniziato con il modificare l'ordine con il quale sono
indicati i contenuti dei titoli della seconda parte della Costituzione: se
nella Costituzione vigente questi titoli sono il I riferito al Parlamento,
il II al Presidente della Repubblica, il III al Governo, il IV alla
magistratura il V a Regioni, province e comuni, il VI alle garanzie
costituzionali noi proponiamo non solo una diversa successione dei titoli,
ma anche una profonda innovazione della definizione dei medesimi.
Iniziamo infatti la parte seconda con il titolo dedicato al popolo, per
proseguire con il titolo relativo alla organizzazione federale della
Repubblica, con quello concernente le garanzie costituzionali e
giurisdizionali, per giungere agli organi costituzionali nazionali, e
concludere con il titolo relativo alle leggi costituzionali e di revisione
costituzionale.
Poniamo in tal modo in evidenza che a nostro giudizio se il popolo
é, già in base all'articolo 1 della Costituzione, il titolare
della sovranità, esso é, a partire dal titolo I della parte
seconda, il fondamento democratico dell'ordinamento della Repubblica.
Le novità maggiori che introduciamo in riferimento al popolo
(articolo 55, 56, 57 del nuovo "ordinamento della Repubblica" secondo la
nostra proposta) concernono il diritto di voto riconosciuto ai sedicenni per
le elezioni comunali e provinciali, e a tutti i maggiorenni senza le
distinzioni oggi esistenti tra Camera e Parlamento europeo da un lato e
Senato dall'altro, non potendo cambiare anche per queste l'attuale
previsione dell'articolo 48, proprio perché si tratta di articolo
della prima parte della costituzione.
Prevediamo inoltre che l'elettorato attivo possa riguardare non solo
cittadini italiani ma anche i cittadini di paesi dell'Unione europea.
Novità di particolare rilievo riguardano l'istituto del
referendum , per il quale prevediamo, conformemente alla ispirazione di
alcuni costituenti cattolici non accolta nella Costituzione vigente, di dar
vita a referendum
abrogativi, consultivi, e di indirizzo, ad iniziativa di cittadini
elettori, di cinque assemblee legislative regionali, e, questa é
l'altra rilevante novità, anche di due quinti dei componenti di
almeno una Camera.
Quanto al numero di cittadini sottoscrittori, reso per altro meno
necessario proprio per la contemporanea previsione di un potere di
iniziativa referendaria di una frazione del Parlamento, abbiamo previsto che
il referendum popolare per essere indetto deve essere promosso da
almeno il due percento degli elettori di ciascuna Regione.
Con il Titolo II (dall'articolo 58 all'articolo 64) affrontiamo
l'organizzazione federale della Repubblica.
Si tratta di una scelta essenziale per il nostro Paese, che ci auguriamo
possa avere una attenzione da parte dei mezzi di infor mazione e delle forze
politiche almeno pari a quella registrata in riferimento alla forma di
governo.
Indichiamo nei principi di sussidiarietà e di solidarietà i
criteri fondamentali per la ripartizione delle funzioni amministrative e
delle funzioni legislative, non solo rovesciando il rapporto centralistico
sino ad oggi esistente tra Stato ed autonomie locali, ma dando in questo
senso anche una indicazione relativa agli indirizzi costituzionali che
devono guidare lo Stato italiano in riferimento alle organizzazione
Internazionali, con particolare riguardo alla nostra partecipazione alla
Unione europea e alla sua evoluzione, e al ruolo crescente delle Nazioni
Unite in epoca di globalizzazione.
Modifichiamo, inoltre, la previsione vigente in riferimento alla fusione
di due o piú regioni, per affrontare in termini costituzionali nuovi
la questione delle cosiddette macroregioni.
Indichiamo, secondo una scelta già operata dalla bicamerale De
Mita-Iotti, in un elenco di materie espressamente riservate allo Stato
l'ambito di legislazione esclusiva del medesimo, con una specifica
previsione di perequazione tra parti e parti del territorio nazionale, con
esplicito riferimento al mezzogiorno, alle isole e alle aree meno sviluppate
del centro nord.
L'esperienza costituzionale statunitense, che é la piú
consistente esperienza federalista dei tempi recenti, é stata
utilizzata per una esplicita previsione dei cosiddetti poteri impliciti
dello Stato, riferiti alle materie di competenza statale esclusiva.
Resta stabilito comunque che le regioni sono competenti in tutte le
materie non espressamente attribuite allo Stato.
Con una innovazione costituzionale che ci auguriamo venga condivisa dalla
Bicamerale prevediamo che tutte le regioni siano dotate di statuto speciale,
deliberato con legge costituzionale su proposta dell'assemblea legislativa
della regione interessata.
In questa "costituzione" di cui ciascuna regione viene dotata sono
stabiliti i principi di organizzazione costituzionale regionale, con
particolare riferimento alla garanzia di autonomia di comuni e province. e
con la previsione esplicita della ripartizione dei tributi erariali tra lo
Stato e ciascuna regione.
Pur nel conferimento a tutte le regioni di una autonomia speciale, viene
confermata per le regioni attualmente dotate di statuto costituzionale
(Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige. Valle
d'Aosta) la particolare condizione di autonomia, anche in riferimento allo
status
costituzionale speciale delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Per la prima volta in un testo costituzionale si prevede uno
status
costituzionale speciale per la città di Roma, capitale della
Repubblica, pur sempre nell'ambito della regione Lazio.
Il titolo III (dall'articolo 65 all'articolo 81) tratta delle garanzie
costituzionali e giurisdizionali.
Sono previste nuove, significative competenze della Corte costituzionale
in riferimento alla tutela della autonomia di comuni e province; ai giudizi
in sede di appello sui titoli di ammissione dei deputati e dei senatori; ai
reati di cui siano imputati i giudici ordinari, i magistrati amministrativi
e i magistrati del pubblico ministero.
La composizione della Corte Costituzionale é nuova: pur
confermando il numero complessivo di quindici giudici, si prevede, infatti,
che sette di essi siano eletti dalle Camere in seduta comune su proposta del
Presidente della Repubblica e sette dalle supreme magistrature ordinarie ed
amministrative. Il Presidente é nominato dai quattordici giudici
costituzionali al di fuori di essi e resta in carica per dodici anni,
laddove i giudici costituzionali sono eletti come avviene oggi per nove
anni.
Novità significative riguardano le conseguenze finanziarie delle
decisioni della Corte, che sono subordinate alla adozione di una apposita
legge dello Stato o della regione.
Per quanto concerne la magistratura, pur confermando l'autonomia e
l'indipendenza da ogni potere dei giudici e dei pubblici ministeri, si
stabilisce una diversa composizione del Consiglio superiore della
magistratura, che viene ripartito in una sezione della magistratura
giudicante ed in una sezione della magistratura requirente, ciascuna
composta per metà da componenti eletti da magistrati e per
metà da componenti eletti dal Parlamento.
Il Presidente della Repubblica viene confermato nella presidenza del
Consiglio superiore.
Viene confermata l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione
penale da parte del pubblico ministero.
Con il titolo IV (dall'articolo 82 all'articolo 127) sono successivamente
disciplinati gli organi costituzionali dello Stato.
La scelta di fondo concerne la forma di governo che é di tipo
semipresidenziale.
Il Presidente della Repubblica é eletto per sei anni a suffragio
universale diretto, a maggioranza assoluta dei voti espressi, con
ballottaggio tra i primi due candidati in caso di necessità.
I poteri del Presidente della Repubblica sono quelli di nomina del Primo
ministro, e su proposta di questi di nomina e di revoca dei ministri, di
scioglimento delle Camere, di facoltà di presidenza del Consiglio dei
ministri, di presidenza del Consiglio superiore della magistratura, di
presidenza del Consiglio supremo di difesa e del nuovo Consiglio degli
affari europei.
Il Governo, composto dal Primo ministro e dai ministri, é
politicamente responsabile davanti alle Camere; esso é tenuto alle
dimissioni se le Camere negano la fiducia dopo la sua nomina o revocano la
fiducia durante la vita del Governo.
La carica di Primo ministro, di ministro o di vice-ministro é
incompatibile con quella di parlamentare.
Si prevede una disciplina nuova del potere regolamentare del Governo,
soprattutto in riferimento alla organizzazione degli uffici da esso
dipendenti. Si dà importanza notevole alla riqualificazione della
pubblica amministrazione e della sua dirigenza in particolare in
considerazione della nuova competitività internazionale dell'Italia.
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Consiglio di Stato
e la Corte dei conti sono confermati, con modifiche lievi, nella loro
funzione di organi ausiliari.
Il Parlamento repubblicano (articoli da 103 a 127) é confermato
nella sua struttura bicamerale, ma con profonde novità.
Innanzitutto, in considerazione del fatto che la scelta della legge
elettorale nazionale dovrà avvenire solo dopo aver stabilito in
Costituzione la forma di Stato e la forma di governo, si prevede che il
numero dei senatori possa variare tra duecento e trecento e il numero dei
deputati tra quattrocento e cinquecento.
Una volta affermata l'identità del diritto di elettorato attivo
per Camera e Senato al conseguimento della maggiore età, la
differenza tra le due Camere riguarda l'età di eleggibilità,
che per i deputati é fissata a ventuno anni e per i senatori a
quaranta anni.
I regolamenti delle Camere vanno profondamente rivisti nel senso di
prevedere espressamente uno statuto del governo uno statuto della
opposizione e uno statuto dei singoli parlamentari.
Il Parlamento in seduta comune ascolta all'inizio di ciascun anno le
dichiarazioni programmatiche del Governo, che indica anche le iniziative
legislative che intende assumere nell'anno.
La funzione legislativa statale, notevolmente ridotta per quantità
e non per qualità in seguito alla trasformazione federale dello
Stato, deve essere esercitata collettivamente dalle due Camere soltanto per
poche materie fondamentali istituzionali ed economiche, laddove per tutti
gli altri atti legislativi l'approvazione delle due Camere é rimessa
alla volontà dell'una Camera di richiamare gli atti legislativi
deliberati dall'altra Camera.
Questo bicameralismo procedurale conferma la natura politica di entrambe
le Camere, ma riduce grandemente i tempi di approvazione delle leggi
ordinarie.
Non si é previsto un ramo del Parlamento a composizione
proveniente dalle regioni o dalle autonomie locali, perché il grande
potenziamento dei poteri regionali e locali da un lato, anche alla luce
dell'esperienza della piú antica costituzione federale dall'altro,
hanno fatto ritenere che un sistema bicamerale rivisto e corretto possa
trovare ade guatamente spazio nella nuova forma di Stato federale e nel
nuovo sistema di governo semipresidenziale.
Ció appare con significativa evidenza negli articoli relativi alla
delegazione legislativa, che resta di competenza di entrambe le Camere, in
riferimento alla quale si prevede il potere di una frazione dei componenti
di ciascuna Camera di promuovere giudizi di legittimità
costituzionale della legge delegante o dei decreti delegati, con evidente
rafforzamento del potere di controllo del Parlamento sul governo, e di ruolo
politico delle forze politiche organizzate in Parlamento anche come
minoranze.
Del pari si prevede che una frazione di ciascuna Camera possa deliberare
inchieste, ferma restando la composizione della commissione di inchiesta su
base proporzionale dei gruppi parlamentari.
Le innovazioni relative ai decreti-legge appaiono oggi meno
significative, alla luce della recentissima sentenza della Corte
costituzionale che ha già drasticamente ridotto questo eccezionale
potere legislativo del Governo. Pur tuttavia le limitazioni previste dal
testo ineriscono ai contenuti del decreto legge, e ne rendono prevedibile un
uso ancor piú raro nel futuro della nostra vita costituzionale.
Con il Titolo V (articoli 128 e 129) si prevedono le leggi costituzionali
e le leggi di revisione costituzionale.
Tre sono le novità maggiori.
Si prevede come sempre possibile, anche se non necessario, il ricorso al
referendum
confermativo.
Si esclude il referendum
per le leggi costituzionali di approvazione degli statuti regionali.
Si introduce una profonda modifica del procedimento di approvazione delle
leggi di revisione del titolo concernente l'organizzazione federale della
Repubblica, per le quali si richiede l'approvazione, una sola volta, da
parte di ciascuna delle due Camere a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, e la successiva necessaria approvazione da parte di almeno due
terzi delle assemblee legislative regionali, sempre a maggioranza assoluta
dei loro componenti, perché la legge di revisione divenga in questo
caso efficace.
Con l'ultimo articolo, che nel testo proposto é il numero 129, si
conferma l'esclusione della forma repubblicana dagli oggetti della revisione
costituzionale.
Norme transitorie costituzionali ed ordinarie sono previste per il
passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento costituzionale e dal vecchio al
nuovo ordinamento legislativo ordinario.
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