Art. 1.
(Revisione della Costituzione)
1. La parte II della Costituzione é sostituita dalla seguente:
"PARTE II. - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I. - IL POPOLO.
Art. 55. - Il popolo é il fondamento democratico dell'ordinamento
della Repubblica. Ad esso appartiene la sovranità.
Art. 56. - Sono elettori per la elezione dei consigli comunali e
provinciali tutti i cittadini, anche se appartenenti a Stati della Unione
europea, che maturino i sedici anni il giorno delle elezioni comunali e
provinciali.
Sono elettori per le assemblee legislative regionali e per le Camere del
Parlamento repubblicano tutti i cittadini che conseguano la maggiore
età il giorno delle rispettive elezioni.
Sono elettori per il Parlamento europeo tutti i cittadini, anche
appartenenti a Stati della Unione europea, che conseguano la maggiore
età il giorno delle elezioni del Parlamento europeo.
Art. 57. - É indetto referendum
per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente
valore di legge, o per acquisire il parere del corpo elettorale in
riferimento ad un progetto o disegno di legge o per determinare l'indirizzo
del corpo elettorale su temi di interesse generale quando lo richiedano
cittadini che rappresentano almeno il due per cento degli elettori di
ciascuna regione o cinque assemblee legislative regionali o due quinti dei
componenti di almeno una Camera del Parlamento repubblicano.
Non é ammesso il referendum
abrogativo per le leggi tributarie e di bilancio. di amni stia e di
indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Il giudizio di ammissibilità spetta alla Corte costituzionale
esclusivamente per il referendum
popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale, di una legge o di
un atto avente valore di legge.
Hanno diritto di partecipare al referendum
tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum
é approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli
aventi diritto e se é raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi.
La legge determina le modalità di attuazione dei
referendum
previsti dal presente articolo e del referendum
previsto per le leggi costituzionali e di revisione costituzionale.
TITOLO II. - ORGANIZZAZIONE FEDERALE DELLA REPUBBLICA.
Art. 58. - La Repubblica ripartisce le funzioni pubbliche tra comuni,
province, regioni e Stato in base ai princípi di sussidiarietà
e di solidarietà.
Questi princípi costituiscono i criteri fondamentali per la
ripartizione delle funzioni amministrative e delle funzioni legislative.
Essi costituiscono i criteri fondamentali anche per l'esercizio delle
funzioni amministrative del comune in riferimento alle diverse parti del suo
territorio, della provincia in riferimento ai diversi comuni del territorio
di questa; della regione in riferimento alle province del suo territorio,
dello Stato in riferimento alle regioni che fanno parte del territorio della
Repubblica.
I princípi di sussidiarietà e di solidarietà
orientano l'azione dell'Italia nelle organizzazioni internazionali di cui
essa fa parte, con particolare riferimento alla Unione europea e alle
Nazioni Unite.
Art. 59. - La Repubblica italiana si riparte in comuni, province, regioni
e Stato.
I comuni, le province, le regioni e lo Stato sono tenuti a prestarsi
reciproca assistenza per il miglior svolgimento delle rispettive funzioni.
Art. 60. - Le regioni nelle quali si riparte la Repubblica Italiana sono:
Abruzzi;
Basilicata;
Calabria;
Campania;
Emilia-Romagna;
Friuli-Venezia Giulia;
Lazio;
Liguria;
Lombardia;
Marche;
Molise;
Piemonte;
Puglia;
Sardegna;
Sicilia;
Trentino-Alto Adige;
Toscana;
Umbria;
Valle d'Aosta;
Veneto.
Art. 61. - Si puó con l'approvazione dalla maggioranza delle
popolazioni interessate mediante referendum
e con legge costituzionale, su proposta delle rispettive assemblee
legislative, disporre la fusione di regioni contermini.
Si puó con referendum
e con legge dello Stato, sentite le assemblee legislative regionali
interessate, disporre che province e comuni, che ne facciano richiesta,
siano staccati da una regione ed aggregati ad altra Regione contermine.
I mutamenti delle circoscrizioni provinciali, l'istituzione di nuove
province e la fusione di quelle esistenti, sono stabiliti con leggi della
regione, su iniziativa dei comuni, sentite le province interessate.
Si puó con legge regionale, sentite le popolazioni interessate,
istituire nuovi comuni, fondere i comuni esistenti o modificarne le
circoscrizioni o le denominazioni.
Art. 62. - Salvo che i Trattati istitutivi della Unione europea
dispongano diversamente, spetta allo Stato la potestà legislativa
nelle seguenti materie:
1) rapporti regolati dagli articoli 7 ed 8 e diritti pubblici
soggettivi previsti dagli ar ticoli da 13 a 22, 29, 30, 31, 33, 39, 40, 49 e
51 della Costituzione; cittadinanza; stato civile; condizione giuridica
dello straniero; immigrazione;
2) commercio interregionale e libera circolazione delle persone e dei
beni fra le regioni, in particolare per la tutela del diritto dei cittadini
di esercitare la propria professione, il proprio impiego e il proprio lavoro
in qualunque parte del territorio italiano;
3) disciplina della elezione del Parlarmento europeo e delle Camere
del Parlamento repubblicano; organi costituzionali statali;
4) politica estera;
5) dogane: protezione dei confini;
6) commercio con l'estero e relazioni internazionali;
7) difesa nazionale e Forze armate; armi ed esplosivi; materiale
strategico;
8) sicurezza pubblica, esclusi i compiti di polizia locale;
9) ordinamento civile e penale e sanzioni penali; ordinamento della
giustizia civile penale, penitenziaria, amministrativa e contabile;
10) ordinamento giudiziario e degli organi ausiliari;
11) statistica nazionale, pesi e misure; determinazione del tempo;
12) sistema monetario, valutario, finanziario e creditizio
sovraregionali;
13) tributi statali; contabilità di Stato;
14) fondo perequativo interregionale e azioni di riequilibrio tra
regioni, con particolare riferimento al Mezzogiorno, alle isole, e alle aree
meno sviluppate del Centro-Nord;
15) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
16) trasporti e comunicazioni e trasporti nazionali; poste; disciplina
generale della circolazione;
17) logistica;
18) protezione civile di pronto soccorso nelle grandi calamità
naturali;
19) tutela dell'ecosistema; beni culturali e naturali di interesse
nazionale;
20) ordinamento generale dell'istruzione, con riferimento agli
standard
di quan tità e di qualità relativi alle finalità. ai
princípi e ai livelli minimi dell'istruzione scolastica e ai relativi
ordini, gradi e titoli di studio; ordinamento universitario;
21) ricerca scientifica e tecnologica; tutela della proprietà
letteraria, artistica ed intellettuale;
22) istituti previdenziali obbligatori; assicurazioni; ordinamento
generale della tutela e della sicurezza del lavoro;
23) ordinamento delle professioni;
24) ordinamenti sportivi di rilievo nazionale;
25) disciplina generale dell'organizzazione e dei procedimenti
amministrativi di competenza statale;
26) opere pubbliche strettamente funzionali alle competenze
legislative riservate allo Stato.
Spetta inoltre allo Stato il potere legislativo necessario per il
piú adeguato esercizio dei poteri attribuiti allo Stato nelle materie
di cui al presente articolo e nelle altre disposizioni costituzionali.
Gli statuti delle regioni determinano i poteri regionali attuativi ed
integrativi della potestà legislativa statale di cui al presente
articolo.
La regione ha la competenza legislativa in ogni altra materia non
attribuita alla potestà legislativa dello Stato.
Art. 63. - Ciascuna regione é dotata di uno Statuto, deliberato
con legge costituzionale su proposta dell'assemblea legislativa regionale.
Lo statuto determina:
1) le funzioni attribuite al popolo, con riferimento particolare ai
referendum
e ai princípi dei sistemi elettorali comunale, provinciale e
regionale: i princípi concernenti l'ineleggibilità e
l'incompatibilità dei consiglieri comunali e provinciali e dei
deputati regionali;
2) le forme e i modi della partecipazione della regione alle
determinazioni della Unione europea e alla loro attuazione, prevedendo il
potere sostitutivo dello Stato per le inadempienze regionali;
3) i rapporti internazionali delle regioni nelle materie di loro
competenza legislativa, con la previsione dell'assenso del Governo
repubblicano;
4) i princípi dell'ordinamento dei comuni e delle province e di
eventuali altre articolazioni territoriali, sulla base dei princípi
di sussidiarietà e di solidarietà: la partecipazione di comuni
province e altre articolazioni territoriali all'attività
amministrativa e legislativa della regione;
5) l'organizzazione costituzionale della regione, con riferimento al
Presidente, al Governo, alla assemblea legislativa;
6) la disciplina dell'attività legislativa e i princípi
dell'organizzazione e dell'attività amministrativa;
7) il coordinamento dell'attività amministrativa comunale,
provinciale e regionale con l'attività amministrativa statale nella
regione;
8) i princípi dell'autonomia finanziaria dei comuni, della
provincia e della regione; la ripartizione del tributi erariali tra Stato e
regione;
9) la disciplina del demanio e del patrimonio comunali, provinciali e
regionale;
10) lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, e
dell'assemblea legislativa regionale e le relative procedure.
Art. 64. - Al Friuli-Venezia Giulia, alla Sardegna, alla Sicilia, al
Trentino-Alto Adige e alla Valle d'Aosta sono attribuite, oltre alle forme e
alle condizioni di autonomia conferite alle altre regioni, forme e
condizioni particolari di autonomia. Sono del pari confermate le particolari
forme di autonomia costituzionale della provincia di Trento e della
provincia di Bolzano.
Lo statuto della regione Lazio definisce la posizione costituzionale
speciale della città di Roma quale capitale della Repubblica
italiana.
TITOLO III. - GARANZIE COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI.
SEZIONE I. -
La Corte Costituzionale.
Art. 65. - La Corte Costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale
delle leggi e degli atti aventi valore e forza di legge, dello Stato e delle
regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra
lo Stato e le regioni, e tra le regioni;
sui ricorsi contro le leggi delle regioni e dello Stato da parte dei
comuni e delle province, per la tutela della loro autonomia;
sulla ammissibilità dei referendum
abrogativi di leggi e di atti aventi valore e forza di legge dello Stato e
delle regioni;
sui titoli di ammissione dei deputati e dei senatori e sulle cause
sopravvenute di ineleggibilità e di incompatibilità, in sede
di appello contro le pronunce del Consiglio di Stato in queste materie e per
i soli vizi di violazione della Costituzione e delle leggi;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma
della Costituzione;
sui reati di cui siano imputati i propri componenti, i giudici
ordinari i magistrati amministrativi e i magistrati del pubblico ministero.
Art. 66. - La Corte costituzionale é composta da un presidente e
da quattordici giudici.
Il presidente é eletto dai giudici costituzionali al di fuori di
essi, tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori
ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in
materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici costituzionali sono per metà eletti dalle Camere del
Parlamento repubblicano in seduta comune, su proposta del Presidente della
Repubblica, e per metà dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrativa.
Il presidente della Corte costituzionale é nominato per dodici
anni, decorrenti dal giorno della sua elezione da parte dei giudici
costituzionali, e non puó essere immediatamente rieletto.
I giudici costituzionali sono eletti per nove anni, decorrenti per
ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere
immediatamente rieletti.
Alla scadenza del termine il presidente e i giudici costituzionali
cessano dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. L'ufficio di giudice
della Corte é incompatibile con quello di membro del Parlamento
repubblicano o di assemblea legislativa regionale, con l'esercizio della
professione di avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono,
oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un
elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore,
che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse
modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
Art. 67. - Con legge costituzionale sono stabilite le condizioni, le
forme e termini di proponibilità dei giudizi di competenza della
Corte costituzionale e le garanzie di indipendenza del presidente della
Corte e dei giudici costituzionali.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la
costituzione e il funzionamento della Corte.
Con regolamento della Corte sono stabilite le ulteriori norme di
procedura.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non é ammessa
alcuna impugnativa.
Art. 68. - La Corte puó dichiarare esclusivamente
l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atti aventi
valore e forza di legge. La norma cessa di avere efficacia dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione, dalla quale non puó
derivare altro effetto giuridico. Spetta allo Stato e alla Regione,
nell'ambito delle rispettive competenze legislative, disciplinare gli
effetti prodotti dalle disposizioni dichiarate incostituzionali dalla Corte.
La decisione della Corte che implichi conseguenze, dirette o indirette
per il bilancio dello Stato o delle regioni non produce conseguenze
finanziarie se non in seguito ad una apposita legge dello Stato o della
regione.
La decisione della Corte é pubblicata e comunicata alle Camere e
all'assemblea legislativa regionale interessata, affinché, ove lo
ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
SEZIONE II. - La Magistratura.
Art. 69. - La giustizia é amministrata in nome del popolo da
giudici ordinari e da giudici amministrativi, in giusti processi secondo il
diritto.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge. I loro atti non possono
essere sindacati. modificati o annullati da altri organi dello Stato o delle
regioni o delle province o dei comuni, ma soltanto da altri giudici secondo
le norme stabilite dalle leggi.
Art. 70. - La funzione giurisdizionale é esercitata da giudici
ordinari e da giudici amministrativi istituiti e regolati dalle norme
dell'ordinamento giudiziario ordinario, dell'ordinamento del Consiglio di
Stato e dei tribunali amministrativi regionali e dell'ordinamento della
Corte dei conti.
La Corte di cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti
costituiscono le giurisdizioni superiori.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.
Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni
specializzate per determinate materie anche con la partecipazione di
cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all'esercizio della funzione giurisdizionale attraverso il concorso alla
costituzione dei giudici ordinari e dei giudici amministrativi di cittadini
che non siano magistrati.
Art. 71. - Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia
amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della
pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie
indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
Nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo
grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge dello Stato. Possono
istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della regione.
La Corte di conti ha giurisdizione nella materia di contabilità
pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita
dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati
militari commessi da appartenenti alle forze armate.
Art. 72. - I giudici costituiscono un ordine autonomo e indipendente da
ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura é presieduto dal
Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il procuratore generale
della Corte di cassazione.
Il Consiglio superiore si articola in una sezione della magistratura
giudicante e in una sezione della magistratura requirente.
I componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura sono
dieci per ciascuna sezione, eletti per metà dal Parlamento in seduta
comune a maggioranza di tre quinti dei componenti delle Camere. fra i
professori ordinari di università in materie giuridiche e gli
avvocati dopo quindici anni di servizio, e per metà dai magistrati
giudicanti che eleggono i cinque componenti della sezione della magistratura
giudicante e, separatamente, dai magistrati requirenti che eleggono i cinque
magistrati requirenti che fanno parte della sezione della magistratura
requirente.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili.
Ciascuna sezione elegge un proprio presidente fra i componenti eletti dal
Parlamento. Essi assumono le funzioni di vicepresidente del Consiglio
superiore della magistratura su designazione del Presidente della
Repubblica: e le esercitano ciascuno per due anni.
I membri elettivi del Consiglio, finché sono in carica, non
possono essere iscritti negli albi professionali, né far parte del
Parlamento o di una assemblea legislativa regionale.
Art. 73. - Spettano alla sezione della magistratura Giudicante del
Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento
giudiziario, le assunzioni le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni
e i provvedimenti disciplinari nei ri guardi dei giudici Spettano alla
sezione della magistratura requirente del Consiglio superiore della
magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni,
le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti
disciplinari nei riguardi di magistrati requirenti.
Il Presidente della Repubblica e il vicepresidente del Consiglio
superiore della magistratura possono sottoporre alle sezioni unite del
Consiglio questioni di interesse generale concernenti la magistratura.
Art. 74. - Le nomine dei magistrati giudicanti e requirenti hanno luogo
per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario puó ammettere la nomina,
anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a
giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere
chiamati all'ufficio di Consigliere di Cassazione per meriti insigni
professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati
che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali
per le giurisdizioni superiori.
Art. 75. - I giudici sono inamovibili. Non possono essere dispensati o
sospesi dal servizio, né destinati ad altre sedi o funzioni se non in
seguito a decisione della sezione della magistratura giudicante del
Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le
garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro
consenso.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi
dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
La giurisdizione penale nei riguardi dei giudici, dei magistrati
amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero é attribuita
in via esclusiva alla competenza della Corte costituzionale, nella
composizione nelle forme e nei modi stabiliti con legge costituzionale.
Art. 76. - Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura
sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali
dei pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano
all'amministrazione della giustizia.
I magistrati giudicanti e requirenti non possono svolgere compiti o
rivestire incarichi diversi da quelli di ufficio per cui sono stati
nominati.
La legge stabilisce i limiti della partecipazione dei magistrati alle
competizioni elettorali, con particolare riferimento al territorio di
esercizio delle funzioni medesime.
Art. 77. - La magistratura giudicante e la magistratura inquirente
dispongono della polizia giudiziaria secondo le norme dell'ordinamento
giudiziario e processuale.
Art. 78. - Spetta al Ministro di grazia e giustizia l'organizzazione e il
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nel rispetto delle
competenze del Consiglio superiore della magistratura.
Il Ministro ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
SEZIONE III. Norme sulla giurisdizione.
Art. 79. - Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali,
é sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si
puó derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali
militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il
ricorso in Cassazione é ammesso per i soli motivi inerenti alla
giurisdizione.
Art. 80. - Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione
penale.
Il Ministro di grazia e giustizia, sentita la Sezione della magistratura
requirente del Consiglio superiore della magistratura, riferisce al
Parlamento sull'adempimento dell'obbligo suddetto e sull'uso dei mezzi di
indagine.
Art. 81. - Contro gli atti della pubblica amministrazione é sempre
ammessa la tute la dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli
organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non puó esser esclusa o limitata a
particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli
atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti
dalla legge stessa.
TITOLO IV. - ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO.
SEZIONE I. Il Presidente della Repubblica.
Art. 82. - Il Presidente della Repubblica é il Capo dello Stato e
rappresenta l'unità nazionale.
Art. 83. - Puó essere eletto Presidente della Repubblica ogni
cittadino che abbia compiuto quaranta anni di età e goda dei diritti
civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica é incompatibile con
qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati dalla legge.
Art. 84. - Il Presidente della Repubblica é eletto per sei anni a
suffragio universale diretto, a maggioranza assoluta dei voti validi
espressi. Se tale maggioranza non viene conseguita al primo scrutinio, si
procede, nella seconda domenica successiva, ad una votazione di ballottaggio
tra i due candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti validi al
primo scrutinio.
Il Presidente della Repubblica é rieleggibile immediatamente per
non piú di una volta.
L'elezione del nuovo Presidente ha luogo non meno di venti e non
piú di trentacinque giorni prima della conclusione del mandato del
Presidente in carica.
La legge disciplina le forme e i modi della presentazione delle
candidature a Presidente della Repubblica; in caso di morte o di impedimento
dei candidati al primo scrutinio, o di uno o di entrambi i candidati al
ballottaggio, la legge disciplina le modalità di una nuova
convocazione dei comizi elettorali.
Art. 85. - Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro e ne
accoglie le dimissioni, alle quali il Primo ministro é tenuto
allorché le Camere del Parlamento repubblicano gli abbiano negato o
revocato la fiducia.
Su proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri.
Puó presiedere il Consiglio dei ministri.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
e il Consiglio degli affari europei costituiti seconda la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti dello Stato, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorre, le autorizzazioni delle Camere.
Art. 86. - Il Presidente della Repubblica puó inviare messaggi
alle Camere, che ne danno lettura.
Puó, sentiti i loro Presidenti e il Primo ministro, sciogliere le
Camere o anche una sola di esse, indice le elezioni delle nuove Camere e ne
fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa
del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti del Governo.
Indice i referendum
popolari previsti dalla Costituzione.
Art. 87. - Il Presidente della Repubblica puó concedere grazia e
commutare pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88. - In caso di vacanza della Presidenza della Repubblica dovuta a
qualsiasi causa o ad impedimento, le funzioni del Presidente della
Repubblica, ad eccezione dello scioglimento delle Camere, sono
provvisoriamente esercitate dal Primo ministro e, se quest'ultimo é a
sua volta impedito, dai ministri nell'ordine successivo della istituzione
dei rispettivi Ministeri.
In caso di vacanza o di impedimento permanente l'elezione del nuovo
Presidente della Repubblica ha luogo non oltre quarantacinque giorni dal
verificarsi dalla vacanza o dall'accertamento del carattere permanente
dell'impedimento.
Art. 89. - Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati
dal Primo ministro e dai ministri proponenti, che ne assumono la
responsabilità, soltanto quando essi ne hanno per Costituzione o per
legge l'iniziativa.
Le leggi o gli atti aventi valore o forza di legge sono controfirmati
anche dal Primo ministro.
Art. 90. - Il Presidente della Repubblica, entro quindici giorni dalla
elezione, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di
osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Art. 91. Il Presidente della Repubblica é responsabile degli atti
compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni soltanto per alto tradimento
o attentato alla Costituzione.
SEZIONE II. - Il Governo e gli organi ausiliari.
Art. 92. - Il Governo é composto dal Primo ministro, dal Consiglio
dei ministri e dai ministri.
Art. 93. - Il Governo determina e dirige la politica nazionale.
Dispone dell'amministrazione e delle Forze armate.
É responsabile davanti al Parlamento secondo le procedure di cui
alla Costituzione.
Art. 94. - Il Consiglio dei ministri nomina e revoca i vice ministri su
proposta dei ministri.
Le funzioni di Primo ministro, di ministro e di vice ministro sono
incompatibili con l'esercizio del mandato parlamentare o regionale e con
ogni impiego pubblico o attività professionale. La legge disciplina
le altre incompatibilità.
Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano
giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
I vice ministri prestano giuramento nelle mani del Primo ministro.
Art. 95. - Il Primo ministro dirige l'azione del Governo e ne é
responsabile.
É responsabile della difesa nazionale.
Esercita il potere regolamentare del Governo.
Nomina agli impieghi civili e militari secondo le previsioni di legge.
Sostituisce, se del caso, il Presidente della Repubblica nella presidenza
del Consiglio supremo di difesa e del Consiglio degli affari europei.
Art. 96. - Entro dieci giorni dalla nomina il Primo ministro si presenta
davanti alle Camere in seduta comune per ottenere la fiducia.
In caso di voto contrario il Primo ministro ha l'obbligo delle
dimissioni.
Art. 97. - Il Primo ministro é responsabile della politica
generale del Governo e dell'unità di indirizzo politico ed
amministrativo.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
ministri ed individualmente degli atti dei loro dicasteri.
Se una Camera approva una mozione di sfiducia, purché presentata
da almeno un decimo dei suoi componenti e messa in discussione non prima di
tre giorni dalla sua presentazione, il Primo ministro é obbligato a
dimettersi. Le sue dimissioni comportano le dimissione dell'intero Governo.
Art. 98. - L'ordinamento del Governo e le attribuzioni e l'organizzazione
dei Ministeri sono disciplinati con regolamento del Governo sulla base delle
disposizioni di legge.
Possono essere istituiti Ministeri solo nelle materie riservate alla
competenza dello Stato.
Il Governo esercita la potestà regolamentare nelle materie di
competenza statale non riservate dalla Costituzione alla legge. L'esercizio
della funzione regolamentare é disciplinato dalla legge, che
determina il procedimento, la pubblicità e l'efficacia dei diversi
tipi di regolamento.
Le norme di attuazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge
sono riservati alla fonte regolamentare.
La Corte dei conti, ove nell'esercizio del controllo preventivo di
legittimità riscontri violazione di riserva di legge, sottopone la
questione di legittimità del regolamento a giudizio della Corte
costituzionale.
La questione puó essere promossa anche da un quinto dei componenti
di ciascuna Camera.
Art. 99. - In base ai principi di sussidiarietà l'amministrazione
é di regola locale e regionale, anche nelle materie di competenza
legislativa statale, salvi i casi espressamente previsti dalla Costituzione
o necessari per la migliore attuazione delle leggi statali.
Art. 100. - I pubblici uffici sono organizzati con regolamenti sulla base
di principi stabiliti dalla legge, in modo che siano assicurati
l'imparzialità, la trasparenza e l'efficienza dell'amministrazione. A
tal fine é attribuita ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche
autonomia operativa e sono stabiliti i criteri per la valutazione dei
risultati da essi conseguiti, con particolare riferimento alla
capacità della pubblica amministrazione a sostenere la
competitività internazionale dell'Italia.
La legge assicura il diritto di accesso agli atti ed ai procedimenti
dell'amministrazione e ne disciplina le forme e i limiti.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza le
attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubblica amministrazione si accede mediante concorso,
salvi i casi stabiliti in via generale e preventiva dalla legge.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento o delle assemblee legislative regionali non
possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Le regioni esercitano la propria potestà legislativa in
riferimento ai pubblici uffici regionali in armonia con i principi di cui al
presente articolo.
La legge stabilisce limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti
politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i
funzionari e gli agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari
all'estero.
Si possono con legge statale adottare misure per il coordinamento
informativo, statistico e informatico delle amministrazioni pubbliche
statali, regionali e locali.
Art. 101. - Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro é
composto, dai modi stabiliti dalla legge, da esperti rappresentanti delle
categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza
numerica e qualitativa.
É organo di consulenza delle Camere e del Governo nelle materie e
secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e puó contribuire alla elaborazione
della legislazione economica e sociale secondo i principi e nei limiti
stabiliti dalla legge.
Art. 102. - Il Consiglio di Stato, oltre che organo di giustizia
amministrativa, é organo di consulenza giuridico-amministrativa.
La Corte dei conti esercita il controllo di gestione per lo Stato e per
le regioni con le modalità stabilite dalla legge statale ed attesta
la regolarità dei rendiconti. Trasmette alla Camera dei deputati, al
Senato della Repubblica ed alle assemblee legislative regionali una
relazione annuale sulla gestione finanziaria dello Stato e delle regioni.
Partecipa nei casi e nelle forme previste dalla legge al controllo sulla
gestione degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce
direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza del Consiglio di stato e della Corte dei
conti e dei loro componenti nei confronti del Governo.
SEZIONE III. Il Parlamento repubblicano.
Art. 103. - Il Parlamento repubblicano si compone della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere
nei soli casi previsti dalla Costituzione.
Art. 104. - La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono
eletti a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati non puó essere inferiore a quattrocento o
superiore a cinquecento.
Il numero dei senatori non puó essere inferiore a duecento o
superiore a trecento.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni
hanno compiuto il quarantesimo anno di età.
Art. 105. - É senatore di diritto a vita, salvo rinunzia, chi
é stato Presidente della Repubblica o presidente della Corte
costituzionale.
Art. 106. - La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono
eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera puó essere prorogata soltanto in caso
di guerra e con legge.
Art. 107. - Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro
quarantacinque giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha
luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri
delle precedenti.
Le Camere si riuniscono in seduta comune il secondo martedí di
gennaio, per ascoltare le dichiarazioni del Governo che indica le iniziative
legislative che intende assumere nel corso dell'anno.
Ciascuna Camera puó esser convocata, anche in via straordinaria,
per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un
terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera e convocata di diritto
anche l'altra.
Art. 108. - Ciascuna Camera elegge tra i suoi componenti il Presidente e
l'ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune il Presidente e
l'ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 109. - Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
Il regolamento disciplina distintamente e specificamente lo statuto dei
singoli parlamentari, lo statuto del Governo e lo statuto della opposizione,
in riferimento a tutte le funzioni attribuite alle Camere.
Art. 110. - Le sedute delle Camere sono pubbliche; tuttavia ciascuna di
esse e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in
seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se
non é presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono
adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una
maggioranza speciale.
Il Primo ministro e i ministri hanno diritto, e se richiesti l'obbligo di
assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 111. - La legge determina i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno puó appartenere contemporaneamente alle due Camere, od a
una Camera e ad una assemblea legislativa regionale.
Art. 112. - Il Consiglio di Stato giudica dei titoli di ammissione dei
membri delle due Camere e delle cause sopravvenute di ineleggibilità
e di incompatibilità, sulla base delle disposizioni di legge.
Contro le pronunce del Consiglio di Stato i senatori e i deputati possono
ricorrere alla Corte costituzionale per violazione della Costituzione o
della legge.
Art. 113. - Ogni membro del Parlamento esercita le proprie funzioni senza
vincolo di mandato.
Art. 114. - I membri del Parlamento non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro
del Parlamento puó essere sottoposto a perquisizione personale o
domiciliare né puó essere arrestato o altrimenti privato della
libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione
di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di
commettere un delitto per il quale é previsto l'arresto obbligatorio
in flagranza.
Analoga autorizzazione é richiesta per sottoporre i membri del
Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o
comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Art. 115. - I membri del Parlamento ricevono una indennità
stabilita dalla legge.
Art. 116. - La funzione legislativa statale é esercitata
collettivamente dalle due Camere per le leggi costituzionali e di revisione
costituzionale; elettorali; di approvazione di bilanci di previsione e
consuntivi, e delle altre leggi che costituiscono la manovra di finanza
pubblica; di amnistia e di indulto; di delegazione legislativa; di
conversione in legge di decreti-legge; di autorizzazione a ratificare
trattati e accordi internazionali di natura politica o che portino
variazioni del territorio nazionale.
I progetti di legge di approvazione dei bilanci di previsione e
consuntivi, e gli altri progetti di legge che costituiscono la manovra
annuale di finanza pubblica, sono presentati alla Camera dei deputati; i
progetti di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali di
natura politica o che portino variazioni al territorio nazionale sono
presentati al Senato.
I progetti di legge di attuazione delle deliberazioni dell'Unione europea
sono presentati al Senato della Repubblica e quelli aventi ad oggetto le
altre materie riservato allo Stato sono presentati alla Camera dei deputati,
e sono esaminati secondo le norme dei rispettivi regolamenti da una
commissione e poi dal Senato o dalla Camera che le approva articolo e
articolo, e, se il progetto di legge consta di piú di un articolo,
con votazione finale.
Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati per i progetti di
legge per i quali é dichiarata l'urgenza, e in ogni caso per i
disegni di legge di conversione dei decreti legge.
Non é consentita l'approvazione definitiva delle leggi in
commissione.
Art. 117. - Il progetto di legge per il quale non é prevista la
deliberazione necessaria di entrambe le Camere, una volta approvato dal
Senato della Repubblica o dalla Camera dei deputati é trasmesso
all'altra Camera e si intende definitivamente approvato se entro quindici
giorni dall'annuncio un quarto dei componenti dell'altra Camera non richieda
che il progetto di legge sia sottoposto anche alla approvazione di questa.
Successive richieste di riesame da parte di ciascuna Camera possono
essere deliberate entro trenta giorni da almeno due quinti dei suoi
componenti.
Il riesame di cui ai commi precedenti ha sempre luogo se lo richiede il
Governo.
Il procedimento legislativo é concluso quando il progetto di legge
risulti approvato da entrambe le Camere in identico testo, o quando manchi
una richiesta di riesame alle condizioni prescritte nei commi precedenti.
Art. 118. - L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun
membro delle Camere, e agli organi ed enti ai quali sia conferita dalla
Costituzione o da una legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta da parte
di cinquantamila elettori di un progetto redatto in articoli.
Art. 119. - Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica
entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza dei suoi componenti, ne dichiarano
l'urgenza, la legge é promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubbli cazione, salvo che
le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 120. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge,
puó con un messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova
deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata
salvo che il Presidente della Repubblica, esclusivamente per motivi di
legittimità, non promuova la questione di costituzionalità
davanti alla Corte costituzionale.
Art. 121. - L'esercizio della funzione legislativa non puó essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo determinato e con oggetti definiti.
Un quarto dei componenti di ciascuna Camera puó promuovere la
questione di legittimità della legge di delegazione davanti la Corte
costituzionale per violazione di quanto disposto dal comma precedente.
Analoga questione, per violazione della delegazione legislativa,
puó essere promossa da un quarto dei componenti di ciascuna Camera
davanti alla Corte costituzionale nei confronti dei decreti legislativi
adottati dal Governo in attuazione della delegazione legislativa di cui al
presente articolo.
Art. 122. - Il Governo non puó, senza delegazione delle Camere,
emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Il Governo puó adottare provvedimenti provvisori con forza di
legge, in casi di necessità ed urgenza concernenti la sicurezza
nazionale, calamità naturali, norme finanziarie che debbano entrare
immediatamente in vigore o la recezione ed attuazione di atti normativi
della Unione europea quando dalla mancata tempestiva approvazione dei
medesimi possa derivare responsabilità dello Stato per inadempimento
di obblighi comunitari.
Il Governo deve, il giorno stesso, presentare il decreto alle Camere
chiedendo la conversione in legge.
Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono
entro cinque giorni.
Il Governo non puó, mediante decreti-legge, rinnovare disposizioni
di decreti-legge dei quali una delle Camere abbia negato la conversione,
né ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime
dalla Corte costituzionale per vizi attinenti al procedimento.
I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di
carattere specifico ed omogeneo.
Le Camere devono deliberare sulla conversione in legge del decreto-legge
entro sessanta giorni dalla pubblicazione, e non possono modificarne le
disposizioni salvo per quanto attiene alla clausola di copertura degli oneri
finanziari.
I regolamenti delle Camere attribuiscono ai presidenti i poteri all'uopo
necessari.
I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se non sono convertiti in
legge entro sessanta giorni. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i
rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Art. 123. - Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al
Governo i poteri necessari.
Art. 124. - L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata con
maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera in ogni suo
articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la
loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati
commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Art. 125. - Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati
internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o
regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio o oneri alle
finanze o modificazioni alle leggi.
Art. 126. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci di previsione
pluriennali e annuali, e il rendiconto consuntivo presentato dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puó essere concesso se
non con legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi
tributi e nuove spese.
Il bilancio dello Stato deve rispettare il principio dell'equilibrio
finanziario della parte corrente. Gli emendamenti al disegno di legge di
approvazione del bilancio e degli altri disegni di legge che costituiscono
la manovra annuale di finanza pubblica sono ammessi nell'ambito dei limiti
massimi dei saldi di bilancio previamente fissati.
Disposizioni recanti nuove o maggiori spese o minori entrate possono
essere stabilite solo con legge. La legge deve indicare i mezzi per farvi
fronte con riferimento all'intero periodo di efficacia della legge medesima
e nel rispetto dei limiti per il ricorso all'indebitamento autorizzati con
la legge di approvazione del bilancio.
Le norme per l'attuazione dei precedenti commi sono stabilite con legge;
le disposizioni di tali leggi non possono essere abrogate né derogate
dalle leggi di approvazione o di variazione del bilancio, né dalle
leggi di spesa o di entrata.
Art. 127. - Ciascuna Camera dispone inchieste su materie di pubblico
interesse. Si procede all'inchiesta se la proposta é sottoscritta da
almeno un quinto dei componenti la Camera.
Per lo svolgimento dell'inchiesta ciascuna Camera nomina fra i propri
componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione
dei gruppi parlamentari. La commissione di inchiesta procede alle indagini e
agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria.
Le Camere possono acquisire, secondo le modalità stabilite dai
propri regolamenti, atti e documenti con i soli limiti derivanti dalle leggi
penali.
TITOLO V. - LEGGI COSTITUZIONALI. REVISIONE DELLA
COSTITUZIONE.
Art. 128. - leggi costituzionali e le leggi di revisione della
costituzione sono adottate da ciascuna Camera con due successive
deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda
votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando,
entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei
membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque assemblee
legislative regionali. La legge sottoposta a referendum
é promulgata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli
aventi diritto al voto e se é stata raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
Non si fa luogo a referendum
per le leggi costituzionali di approvazione degli statuti regionali.
Le leggi di revisione del Titolo concernente l'organizzazione federale
della Repubblica sono adottate da ciascuna Camera con una sola deliberazione
a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e sono promulgate soltanto se
entro diciotto mesi dall'ultima deliberazione sono approvate a maggioranza
assoluta dei componenti da almeno due terzi delle assemblee legislative
regionali.
Art. 129. - La forma repubblicana non puó essere oggetto di
revisione costituzionale".