ONOREVOLI SENATORI. - Pur rendendomi conto che la soluzione da me
indicata nel presente disegno di legge incontrerà, quanto meno in
questa prima fase, notevole difficoltà in sede di esame della
Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, ha prevalso il
convincimento che possa essere utile sottoporla alla vostra attenzione in
quanto costituisce, comunque, un contributo alla discussione, anche se
rappresenta una posizione personale e non di partito.
La proposta di riforma costituzionale approvata all'unanimità
dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome il 7
novembre 1996 é il risultato di una elaborazione e di un confronto da
tempo avviati tra le Regioni che ha già portato alla approvazione di
due precedenti e impegnativi documenti: quello consegnato al Capo dello
Stato a Caprarola l'11 ottobre 1995, e quello presentato al presidente del
Consiglio Romano Prodi in occasione della riunione della Conferenza
Stato-Regioni del 18 giugno 1996.
La proposta, che é già stata approvata dal Consiglio
regionale dell'Emilia-Romagna e, in un testo sostanzialmente omogeneo, dal
Consiglio regionale della Toscana, sviluppa coerentemente i princípi
del federalismo cooperativo.
Per assicurare l'autonomia dei governi politici territoriali, secondo la
logica federalista, e garantire al tempo stesso la coesione nazionale, la
proposta applica organicamente la formula: federare al centro le Regioni,
federare le autonomie locali nelle Regioni. Nell'era della globalizzazione
c'é infatti un solo modo per rispondere positivamente alla domanda di
autogoverno delle comunità regionali e locali, ed assicurare alle
singole aree economico-sociali la possibilità di competere con i
centri forti dello sviluppo, e al tempo stesso impedire che tutto questo si
traduca in una frantumazione del Paese, scongiurando le ipotesi
secessioniste. L'obiettivo é, quindi, quello di coniugare
l'autogoverno con meccanismi istituzionali che garantiscano, al centro e in
periferia, l'equilibrio tra competizione e cooperazione, strumentando
concretamente la solidarietà tra diverse aree del Paese, e in
particolare tra Nord e Sud.
In questo senso il presente disegno di legge supera l'organizzazione
centralistica dello Stato. Con lo stesso si pongono le basi per la
formazione di uno Stato federale, ma al tempo stesso ci si pronuncia
dichiaratamente a favore del mantenimento e anzi del rafforzamento della
struttura unitaria dello Stato e della nazione italiana. In questo senso si
respinge l'idea del cosiddetto federalismo municipale, metafora dietro la
quale si nasconde il rischio di una frantumazione localistica; un conto
é infatti rafforzare l'autonomia e la responsabilità delle
amministrazioni locali; altra cosa é immaginare che la
riorganizzazione dei poteri e del governo politico possa realizzarsi sulla
base degli oltre 8.000 comuni italiani. Al tempo stesso si afferma
chiaramente che la prospettiva federalista esige regioni diverse da quelle
che abbiamo ereditato dalla tardiva e monca attuazione della Costituzione
vigente.
La costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà,
l'attribuzione delle funzioni amministrative agli enti locali, salvo quelle
necessarie al governo unitario della dimensione regionale, l'istituzione di
un Consiglio regionale delle autonomie cui attribuire poteri di intervento
sulle politiche regionali indicano un modello di Regione del tutto agli
antipodi di una visione centralistica della istituzione regionale. Le
Regioni, secondo questa prospettiva, diventano strumenti di governo politico
di sistemi integrati di autogoverno locale. In questo senso la proposta, pur
ispirandosi all'esperienza te desca introduce, rispetto a quel modello,
significative varianti secondo una declinazione del federalismo piú
adatta alla situazione italiana, e come tale coerente con i princípi
dichiarati nella "Piattaforma per una Repubblica autonomista e federale",
elaborata nel "tavolo delle regole" e sottoscritta da Regioni, Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e Unione delle province d'Italia (UPI)
il 7 marzo 1996.
Va infine precisato che il presente disegno di legge costituzionale di
riforma riguarda esclusivamente i temi della forma di Stato. Esso non
interviene quindi in alcun modo sulle questioni della forma di governo.
Tuttavia per le Regioni definire anzitutto la forma di Stato costituisce
una priorità logico-concettuale. Se si é davvero decisi a
riorganizzare la Repubblica italiana secondo un assetto federale sulla base
delle linee qui descritte, non puó sfuggire il fatto che tale scelta
ha conseguenze precise sul piano della soluzione del problema cruciale quale
quello relativo all'affermazione di una rinnovata autorevolezza della
politica, al cambiamento dei processi di selezione e legittimazione della
sua classe dirigente.
Da questo punto di vista si suggeriscono soluzioni radicali. Si ipotizza
una riduzione del ceto politico che opera al livello nazionale ed una sua
contestuale ridislocazione. Possiamo infatti prevedere, e per certi versi
auspicare, che nella nuova Repubblica federale parti significative del ceto
politico che ora opera al livello nazionale possa portare il proprio
contributo ai governi e ai consigli regionali. La riforma federale, in altri
termini, dovrà consistere in una riforma della classe dirigente
politica, parallela ad una corrispondente riforma degli apparati
burocratico-amministrativi.
Per superare realmente il bicameralismo perfetto, che ormai tutti
giudicano disfunzionale, bisogna affiancare ad una Camera politica un organo
(Camera o Senato) federale, composto secondo una logica di pluralismo
istituzionale e non politico. La soluzione piú coerente, e qui
proposta, prevede, come in Germania, che la rappresentanza e l'espressione
del voto indiviso assegnate alle singole Regioni siano attribuite agli
esecutivi regionali (oggi, é bene ricordarlo, eletti dai consigli
regionali). In questo modo ogni regione vede attribuito alla popolazione un
voto ponderato e indiviso (dal minimo di uno al massimo di otto voti) e il
Senato federale verrebbe composto, al massimo, da 92 membri.
La composizione "istituzionale" e non "politica", cioé con
rappresentanza di maggioranza e minoranza di tipo politico, é
essenziale sul piano sistematico. Solo cosí infatti il Senato
federale puó svolgere la funzione di rappresentare e garantire al
centro le autonomie regionali e al tempo stesso assicurare la efficacia
della cooperazione interregionale e tra le Regioni e lo Stato centrale.
I princípi del federalismo cooperativo vengono applicati
coerentemente anche sul piano del rapporto Regioni e enti locali. Qui sta la
differenza principale con il modello tedesco, cui per altri aspetti il
presente disegno di legge si é ispirato.
La differenza di fondo sta proprio nella fisionomia dell'istituto
regionale. La proposta non configura Regioni investite della
generalità delle funzioni amministrative trasferite dal centro alla
periferia, salvo quelle residualmente conferite agli enti locali, e quindi
Regioni ministerializzate, fondate su estesi apparati. Al contrario, lo
stesso federalismo di esecuzione, che implica il superamento del
parallelismo amministrativo e della sovrapposizione in periferia di apparati
statuali e regionali-locali, viene incardinato sul principio di
sussidiarietà per il quale "i compiti di amministrazione sono
esercitati... dall'ente piú vicino alle popolazioni interessate".
Tale principio assume nella sistematica della proposta un ruolo generalmente
ordinatore, e non di mero indirizzo. Ció é confermato in primo
luogo dalla II norma transitoria per la quale "Le Regioni, entro due anni,
determinano le funzioni che, in ragione del principio di
sussidarietà, non possono essere esercitare dagli enti locali,
singoli o associati. Trascorso inutilmente tale termine, su richiesta
approvata a maggioranza assoluta dal consiglio delle autonomie, alla
definizione provvede la legge nazionale". Al di là del termine
indicato (due anni) non puó sfuggire il rovesciamento della
impostazione rispetto alla formula di cui all'articolo 3 della legge 8
giugno 1990, n. 142. Non si stabilisce che le Regioni trasferiscano le
funzioni degli enti locali ma, al contrario, che definiscano quelle
riservate alle stesse Regioni in quanto necessarie al governo unitario della
dimensione regionale. Ció conferma che, in principio, la
generalità delle funzioni compete agli enti locali.
La seconda strumentazione concreta del principio di sussidarietà
é data dall'ultimo comma dell'articolo 41 (sostitutivo dell'articolo
128 della Costituzione), in cui si prevede che il "Consiglio delle
autonomie, ove l'Assemblea regionale superi la sua opposizione con le
modalità di cui al comma precedente puó a maggioranza
assoluta, sottoporre la legge regionale al giudizio della Corte
costituzionale per violazione dei princípi di sussidiarietà e
di autonomia locale". In questo modo si completa la costituzionalizzazione
dello stesso principio di sussidiarietà. Pur essendo quest'ultimo
collocato nella parte II della Costituzione (com'é inevitabile dati i
limiti del mandato assegnato alla Commissione bicamerale) esso assume il
carattere di principio fondamentale dell'organizzazione amministrativa,
anche in forza della sua qualificazione come motivo di un ricorso alla Corte
costituzionale conferito all'organo di rappresentanza delle autonomie su
scala regionale. Quest'ultima soluzione é motivata anche da ragioni
funzionali, data la pratica difficoltà ad attribuire la
legittimazione al ricorso alla Corte ai singoli enti locali.
Nella logica della proposta é dunque essenziale la istituzione del
Consiglio regionale delle autonomie, tant'é che l'attivazione di tale
organo, pur essendo rinviata alla definizione compiuta da parte degli
statuti e delle leggi regionali, é prevista come necessaria dalla I
norma transitoria per la quale "sino a quando non sia entrato in vigore lo
statuto regionale, in sede di prima costituzione, il Consiglio delle
autonomie é composto dai sindaci dei quindici comuni di maggiore
dimensione demografica". Al di là della opinabilità di
questultimo criterio selettivo, e delle singole norme dell'articolo 41 del
presente disegno di legge, il senso delle disposizioni in oggetto é
chiaro: il Consiglio regionale delle autonomie é coessenziale
all'avvio del nuovo modello costituzionale, proprio perché secondo
tale modello le Regioni non sono concepite come enti burocratici
sovraordinati alle autonomie, ma come istituzioni di governo unitario delle
dimensioni regionali nel quadro di sistemi integrati di governo locale. In
questo senso la previsione di un bicameralismo specializzato anche a livello
regionale non é un modo per appesantire il processo istituzionale e
duplicare gli organi, ma, al contrario, per semplificare e rendere
piú efficaci le decisioni. É lo strumento del federalismo
cooperativo a livello regionale e la condizione istituzionale che impone di
assegnare la rappresentanza dei territori, a partire dalla comunità
municipali, agli stessi enti locali e la rappresentanza politica generale al
consiglio regionale eletto direttamente dai cittadini. Abbiamo quindi, anche
a livello regionale, una correlazione di funzioni tra una Camera politica e
una Camera istituzionale. La dialettica tra questi due organi, resa
trasparente, e quindi autorevole, costituirà il principale deterrente
nei confronti di tentazioni di accentramento decisionale a livello
regionale.
La nuova formulazione dell'articolo 114 della Costituzione, di cui
all'articolo 27 del presente disegno di legge (recepita integralmente nel
testo approvato dal consiglio regionale dell'Emilia-Romagna) si ispira alla
filosofia fin qui riassunta. Dire che "la Repubblica é costituita
dalla Federazione e dalle Regioni" e che "ciascuna Regione si articola nei
comuni... e nelle province" indica il passaggio a una forma propriamente
federale dello Stato: non piú uno Stato tolemaico che, in periferia,
si "riparte in Regioni, province e comuni", cioé in soggetti
istituzionali tra loro separati e intesi appunto come "ripartizione" dello
Stato centrale (secondo l'attuale formula dell'articolo 114 della
Costituzione), ma una federazione di Regioni articolate in comuni e
province, in base al principio di sussidiarietà. Tale di sposizione
quindi non allude per nulla ad una sovraordinazione gerarchica, secondo lo
schema piramidale che é invece tipico dell'attuale assetto
centralistico, ma identifica una fisionomia delle Regioni totalmente
capovolta rispetto alla loro forma vigente, che si é risolta, anche
per il ritardo e i modi con cui si é proceduto all'attuazione
dell'istituto regionale, nel frapporre tra Stato e autonomie locali una
istituzione derivata dal centro.
In questo quadro, una volta assicurate al centro le procedure di
codeterminazione tra Stato (Federazione) e Regioni, diventa possibile
ripartire razionalmente le competenze, senza perseguire l'illusione,
impraticabile e persino pericolosa, di stabilire aree di reciproca
esclusività.
Si propone pertanto un sistema di ripartizione delle funzioni basato
sull'attribuzione in via esclusiva a livello centrale, tanto sul piano
legislativo che esecutivo, di un ridotto numero di materie (diritti
politici, affari esteri, difesa, sicurezza, moneta, eccetera).
In un secondo elenco di materie, anch'esso limitato, la Federazione
avrebbe competenza piena ma non necessariamente esclusiva, con la
facoltà di attribuire, mediante proprie disposizioni legislative,
potestà normativa ed amministrativa alle Regioni.
Per altre materie, infine, la Federazione avrebbe poteri esclusivi
soltanto a livello legislativo, mentre le connesse funzioni esecutive
sarebbero di norma demandate alle amministrazioni regionali.
Su tutte le altre materie, di piena competenza regionale, la Federazione
manterrebbe inoltre la potestà legislativa "organica": in questo caso
la legge nazionale, approvata anche dal Senato federale, fisserebbe la
disciplina essenziale di principio, le norme necessarie al coordinamento, la
definizione dei livelli minimi delle prestazioni sociali o dei limiti
generali allo sfruttamento delle risorse naturali e ambientali.
Uno degli aspetti qualificanti del presente disegno di legge riguarda
l'intervento relativo al riparto delle funzioni amministrative.
Viene superato il principio del "parallelismo amministrativo",
cioé della sovrapposizione in periferia di diversi livelli
burocratici (statali e regionali), trasferendo tutte le strutture
amministrative al sistema regionale e locale, fatte salve quelle che operano
nell'ambito delle competenze esecutive federali come delimitate in
Costituzione.
Ció comporta, come logico corollario, il superamento di molti
uffici periferici dei Ministeri e del ruolo del prefetto, mentre la figura
del commissario federale viene valorizzata, con funzioni di cerniera tra
sistema regionale e amministrazione centrale.
Un punto infine deve essere sottolineato con forza. Se l'obiettivo di
fondo della trasformazione in senso federale dello Stato é quello di
restituire ai cittadini servizi piú rispondenti alle loro domande,
allora é chiaro che anche il piú ampio trasferimento di
funzioni e strutture verso la periferia non sarebbe sufficiente. Esso deve
essere necessariamente accompagnato da un profondo rinnovamento della logica
di funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Anche sulla scia delle
note innovazioni legislative introdotte negli ultimi anni a questo
proposito, é opportuno dare rilevanza costituzionale al principio
della separazione tra ruoli politici e di amministrazione, ed ai
princípi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza
della gestione che dovrebbero orientarne il perfezionamento e l'attuazione.
La semplificazione della normativa e la possibilità di orientare
con la necessaria tempestività ed efficacia l'azione delle pubbliche
amministrazioni passa attraverso l'affermazione a livello costituzionale del
principio della cosiddetta "riserva di amministrazione", vale a dire
dell'attribuzione tendenzialmente esclusiva agli esecutivi della funzione
organizzativa e delle norme riguardanti il funzionamento e l'organizzazione
degli apparati.
Naturalmente una trasformazione radicale dello Stato come quella che
é stata delineata comporta che alle Regioni venga attribuita una
responsabilità finanziaria simile a quella della Federazione.
Anche in questo caso si é deciso di non regolare in Costituzione
le forme d'imposizione statale e quelle regionali per evitare
rigidità in un ambito che deve necessaria mente tener conto dei
parziali mutamenti che potranno intervenire nelle competenze della
Federazione delle Regioni e degli enti locali e nella struttura dei redditi.
La Costituzione si limiterebbe ad attribuire ad una legge nazionale la
responsabilità di individuare e regolare in maniera unitaria le forme
di imposizione che corrispondono ai diversi livelli di Governo (federale,
regionale e comunale) in modo da evitare il pericolo di sovrapposizioni ed
assicurare un miglior controllo del livello complessivo della pressione
fiscale.
Il raggiungimento di una piena autonomia impositiva regionale
renderà possibile una razionalizzazione delle forme di finanziamento
con l'abbandono delle attuali addizionali e delle sovraimposizioni che
rendono difficile la trasparenza finanziaria. Potrebbero essere invece
previste forme di cumulo impositivo tra Federazione e Regioni, e tra Regioni
ed enti locali.
Anche il sistema dei trasferimenti verrebbe ampiamente ridimensionato.
L'attuale fondo comune non avrebbe piú ragioni d'essere poiché
le imposte di fabbricazione che lo alimentano dovrebbero diventare di
competenza regionale. Al suo posto sarebbe costituito il fondo per la
perequazione interregionale.
Solo avviando il percorso della riforma costituzionale, secondo un
coerente disegno strategico, sarà possibile avviare fin d'ora i
processi di decentramento di funzioni, semplificazione e riforma
amministrativa.
Occorre che tutte le forze politiche si assumano le proprie
responsabilità, superando i conflitti che attraversano il ceto
politico e le spinte al conservatorismo istituzionale che sarebbe fatale per
il Paese.
Bisogna porre il tema delle istituzioni al di sopra della politica e fare
finalmente in modo che la politica sia messa al servizio delle istituzioni
di Governo. Solo cosí si costruirà davvero una nuova e
piú matura Repubblica democratica italiana.
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