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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2048
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Art. 1.
1. Al primo comma dell'articolo 55 della Costituzione, le parole "del
Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato
federale".
| | Art. 2.
1. L'articolo 57 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 57. - Il Senato federale é composto dai senatori
rappresentanti delle Regioni, dai Presidenti delle Regioni, dai componenti
degli esecutivi regionali nominati e revocati dalle rispettive giunte
regionali, fino a un numero massimo di voti spettanti ad ogni Regione ai
sensi del successivo comma.
Ogni Regione dispone di un voto ogni 500.000 abitanti. In ogni caso
nessuna Regione puó avere meno di tre voti.
I voti di ciascuna Regione sono espressi unitariamente dai membri
presenti, salvo che nei voti riguardanti persone.
Il Senato elegge il Presidente secondo le norme del suo regolamento.
Il regolamento disciplina le modalità di formazione e di
espressione del voto, nonché le altre modalità di
funzionamento del Senato e delle sue commissioni.".
| | Art. 3.
1. L'articolo 58 della Costituzione é abrogato.
| | Art. 4.
1. L'articolo 59 della Costituzione é abrogato.
| | Art. 5.
1. L'articolo 60 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 60. - La Camera dei deputati é eletta per cinque anni. La
sua durata non puó essere prorogata se non per legge e soltanto in
caso di guerra".
| | Art. 6.
1. Nell'articolo 61, primo comma, della Costituzione, le parole "delle
nuove Camere" e "delle precedenti" sono rispettivamente sostituite dalle
seguenti: "della Camera dei deputati" e "della precedente"; nel secondo
comma, le parole "Finché non siano riunite le nuove Camere" e "delle
precedenti" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "Finché
non sia riunita la nuova Camera" e "della precedente".
2. Nell'articolo 62, primo comma, della Costituzine, le parole "le Camere
si riuniscono" sono sostituite dalle seguenti: "la Camera dei deputati si
riunisce"; nel secondo comma, le parole "Ciascuna Camera" sono sostituite
dalle seguenti: "la Camera dei deputati"; il terzo comma é abrogato.
3. Nell'articolo 63, primo comma, della Costituzione, le parole "Ciascuna
Camera" sono sostituite dalle seguenti "la Camera dei deputati".
4. Nell'articolo 64, primo comma, della Costituzione, le parole "Ciascuna
Camera" sono sostituite dalle seguenti: "la Camera dei deputati"; nel
secondo comma, le parole "ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere
riunite possono" sono sostituite dalle seguenti: "la Camera dei deputati
puó"; nel terzo comma, le parole "di ciascuna Camera e del
Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati"; nel
quarto comma, le parole "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti:
"della Camera dei deputati".
5. Nell'articolo 65, primo comma, della Costituzione, sono soppresse le
parole "o di senatore"; nel secondo comma le parole "alle due Camere" sono
sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati e al Senato federale".
6. Nell'articolo 66 della Costituzione, le parole "Ciascuna Camera" sono
sostituite dalle seguenti: "La Camera dei deputati".
7. Nell'articolo 67 della Costituzione, le parole "membro del Parlamento"
sono sostituite dalle seguenti: "deputato".
8. Nell'articolo 68, secondo comma della Costituzione, le parole "alla
quale appartiene, nessun membro del Parlamento" sono sostituite dalle
seguenti: "nessun deputato"; nel terzo comma le parole "membri del
Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "deputati".
9. Nell'articolo 69 della Costituzione, le parole "membri del Parlamento"
sono sostituite dalle seguenti: "deputati".
| | Art. 7.
1. L'articolo 70 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 70. - Le leggi federali sono approvate dalla Camera dei deputati.
Le leggi nazionali sono approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato
federale.
Con legge nazionale sono disposti:
a)
l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, della legge
finanziaria della Federazione e delle leggi collegate secondo quanto
previsto dall'articolo 81;
b)
l'istituzione dei Ministeri, enti o apparati federali o nazionali;
c)
l'autorizzazione della ratifica di trattati internazionali, che comportino
impegni incidenti sulle funzioni delle Regioni;
d)
i principi generali in materia di procedimento amministrativo e di rapporti
tra amministrazione e cittadini;
e)
l'ordinamento generale del sistema tributario, nel rispetto di quanto
stabilito dall'articolo 133;
f)
l'ordinamento processuale amministrativo, anche demandando alle Regioni la
disciplina di particolari aspetti di esso;
g)
i principi fondamentali generali dell'organizzazione amministrativa,
l'ordinamento generale del pubblico impiego, compresa la giurisdizione e la
disciplina generale delle responsabilità dei pubblici funzionari ed
impiegati;
h)
il sistema elettorale degli enti locali territoriali e gli elementi
costitutivi dei tributi comunali;
i)
la disciplina essenziale di principio e le norme necessarie alla
programmazione ed al coordinamento nelle materie non riservate alla
Federazione, la definizione dei livelli minimi delle prestazioni sociali e
dei limiti generali allo sfruttamento delle risorse naturali e ambientali;
l)
le altre leggi per le quali l'approvazione da parte del Senato federale sia
espressamente prevista dalla Costituzione.
La legge nazionale stabilisce le modalità di partecipazione della
Camera dei deputati e del Senato federale alla formazione della
volontà dell'Italia nell'Unione europea".
| | Art. 8.
1. L'articolo 71 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 71. - L'iniziativa legislativa spetta al Governo, ai membri della
Camera dei deputati e del Senato federale per le leggi di rispettiva
competenza e a ciascuna Assemblea regionale. L'iniziativa popolare é
disciplinata con legge nazionale. Il Senato federale puó esercitare
con propria deliberazione l'iniziativa delle leggi federali presso la Camera
dei deputati.
Le proposte di legge federale sono presentate alla Camera dei deputati e
contestualmente comunicate al Senato federale. Il Senato federale puó
esprimere il proprio parere, anche in ordine alla propria competenza,
inviandolo al Presidente della Camera dei deputati entro sessanta giorni. Le
proposte di legge federale di iniziativa del Senato federale sono presentate
alla Camera dei deputati dal Governo che deve esprimere il proprio parere al
riguardo.
Le proposte di legge nazionale sono presentate dapprima al Senato
federale.".
| | Art. 9.
1. All'art. 72 Cost., primo comma, le parole "ad una Camera" sono
sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati".
| | Art. 10.
1. Dopo l'articolo 72 della Costituzione é inserito il seguente
articolo:
"Art. 72- bis . - Le leggi approvate dalla Camera dei deputati
come leggi federali devono essere trasmesse al Senato federale prima della
promulgazione.
Se il Senato federale ritiene che una legge deliberata dalla Camera dei
deputati come legge federale doveva essere sottoposta alla sua approvazione,
chiede al Presidente della Repubblica di rinviarla alla Camera dei deputati.
Nel caso in cui, a seguito del rinvio, la Camera deputati deliberi di non
trasmettere la legge al Senato federale per l'approvazione, questo
puó investire la Corte costituzionale della questione di competenza.
In attesa del giudizio la promulgazione della legge é sospesa.
Nel caso in cui una legge per cui non sia prescritta l'approvazione da
parte del Senato federale produca effetti tali da condizionare direttamente
l'esercizio dei poteri regionali in materia di uso del territorio o comporti
finanziamenti differenziati per zone, il Senato federale puó a
maggioranza dei due terzi sollevare opposizione contro di essa. In questo
caso tale legge federale puó essere promulgata solo se la Camera dei
deputati la riapprova a maggioranza assoluta.
Con la stessa maggioranza devono essere riapprovate la legge di bilancio,
la legge finanziaria e le leggi collegate quando nel Senato federale non sia
stata raggiunta la maggioranza necessaria per l'approvazione.
I rapporti tra la Camera dei deputati e il Senato federale, nonché
i procedimenti per l'esame congiunto delle leggi e per risolvere eventuali
contrasti sono disciplinati da un regolamento approvato da entrambi gli
organi. In ogni caso la legge deve essere approvata con votazione separata
della Camera e del Senato.".
| | Art. 11.
1. Il secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione, é
sostituito dal seguente:
"Se la Camera dei deputati e, qualora questo ne abbia competenza, il
Senato fede rale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne
dichiarano l'urgenza, la legge é promulgata nel termine da essa
stabilito.".
| | Art. 12.
1. Nell'articolo 74, primo comma, della Costituzione, le parole "alle
Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati".
2. Il secondo comma, dell'articolo 74 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Quando non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 72- bis ,
se la Camera dei deputati e, qualora questo ne abbia competenza, il Senato
federale approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.".
| | Art. 13.
1. L'articolo 77 della Costituzione, é sostituito dal seguente:
"Art. 77. - Il Governo non puó, senza delegazione della Camera dei
deputati e, nelle materie di cui all'articolo 70, del Senato federale,
emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo
adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con
forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla
Camera dei deputati che, anche se sciolta, é appositamente convocata
e si riunisce entro cinque giorni. Se il provvedimento provvisorio
interviene nelle materie di cui all'articolo 70, deve essere presentato
anche al Senato per la conversione in legge.
La legge di conversione dei decreti-legge deve essere comunque presentata
anche al Senato federale che, se la ritiene invasiva delle attribuzioni
regionali, puó impugnarla direttamente di fronte alla Corte
costituzionale, dandone comunicazione alla Camera dei deputati.
L'impugnazione non ha effetti sospensivi, salvo quanto disposto dalla Corte
stessa in via cautelare.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in
legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. La Camera dei deputati
puó tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti non convertiti.".
| | Art. 14.
1. Nell'articolo 78 della Costituzione, le parole "le Camere deliberano"
sono sostituite dalle seguenti: "la Camera dei deputati" e la parola
"conferiscono" é sostituita dalla seguente: "conferisce".
2. Nell'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole "di
ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei
deputati".
3. Nell'articolo 80 della Costituzione, le parole "Le Camere autorizzano"
sono sostituite dalle seguenti: "Nel rispetto dell'articolo 70, secondo
comma, lettera c) , la Camera dei deputati autorizza".
4. Nell'articolo 81, primo comma, della Costituzione, le parole "Le
Camere approvano" sono sostituite dalle seguenti: "Nel rispetto degli
articoli 70, secondo comma lettera a) , e 72- bis ,
quarto comma, la Camera dei deputati approva"; nel secondo comma, le parole
"per legge" sono sostituite dalle seguenti: "con legge nazionale".
5. Nell'articolo 82, primo comma, della Costituzione, le parole "Ciascuna
Camera puó" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera dei deputati e
il Senato federale, nell'ambito delle rispettive competenze, possono".
| | Art. 15.
1. All'art. 85 della Costituzione, il terzo comma é sostituito dal
seguente:
"Se la Camera dei deputati é sciolta, o manca meno di tre mesi
alla sua cessione, l'elezione ha luogo dalla riunione della Camera. Nel
frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica".
| | Art. 16.
1. L'articolo 86 della Costituzione, é sostituito dal seguente:
"Art. 86. - Le funzioni di Presidente della Repubblica, in ogni caso, in
cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera
dei deputati.
Nel caso in cui durante la supplenza giunga a scadenza il mandato del
Presidente della Repubblica, la seduta per l'elezione del nuovo Presidente
della Repubblica é convocata e presieduta dal Presidente del Senato
federale.
Nel caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del
Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato federale indice
l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni,
salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati é sciolta
o manca meno di tre mesi alla sua cessazione".
| | Art. 17.
1. Nell'articolo 87, comma, della Costituzione, le parole "alle Camere"
sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati e al Senato
federale"; nel terzo comma le parole "delle nuove Camere" sono sostituite
dalle seguenti: "della Camera dei deputati"; nel quarto comma, le parole
"alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati o al
Senato federale"; nell'ottavo comma, le parole "delle Camere" sono
sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati"; nel nono comma, le
parole "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei
deputati".
2. Il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione é sostituito
dal seguente:
"Il Presidente della Repubblica puó, sentito il suo Presidente,
sciogliere la Camera dei deputati".
| | Art. 18.
1. Il secondo comma dell'articolo 94, della Costituzione, é
sostituito dal seguente:
"Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati".
2. Nel secondo comma dell'articolo 94 della Costituzione, le parole
"Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "la Camera dei deputati";
nel terzo comma, le parole "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti:
"alla Camera dei deputati"; nel quarto comma, le parole "di una o di
entrambe le Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei
deputati"; nel quinto comma, la parola "Camera" é sostituita dalle
seguenti: "Camera dei deputati".
| | Art. 19.
1. Nell'articolo 95, terzo comma, della Costituzione, la parola "legge"
é sostituita dalle seguenti: "legge nazionale, nel rispetto di quanto
disposto dall'articolo 118, secondo comma".
2. Nell'articolo 96 della Costituzione, le parole "del Senato della
Repubblica o" sono soppresse.
| | Art. 20.
1. L'articolo 97 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 97. - L'amministrazione é di regola regionale e locale. Nei
casi consentiti dalla Costituzione e dalle leggi nazionali essa puó
essere federale.
I pubblici uffici sono organizzati secondo i criteri di
imparzialità e buon andamento. A tal fine la legge attribuisce ai
dirigenti delle amministrazioni pubbliche una adeguata autonomia operativa e
stabilisce i criteri per la valutazione dei risultati da essi conseguiti.
I titolari delle piú elevate funzioni dirigenziali sono nominati
dagli organi esecutivi tra persone aventi i necessari requisiti
tecnico-professionali.
Il personale delle amministrazioni pubbliche é assunto e accede
alle qualifiche superiori solo mediante pubblici concorsi aperti ai
cittadini italiani e, nei casi previsti dalla normativa comunitaria, ai
cittadini dell'Unione europea. L'accesso a tali con corsi puó essere
limitato soltanto in relazione a requisiti generali e professionali.
I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, se membri della Camera dei
deputati, del Senato federale o delle assemblee regionali, non possono
conseguire promozioni.
La legge federale puó stabilire, per i dirigenti delle
amministrazioni pubbliche, limitazioni al diritto di far parte di partiti
politici e di associazioni sindacali".
| | Art. 21.
1. L'articolo 98 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 98. - L'attività amministrativa é soggetta alla
legge. La legge individua e definisce i poteri autoritativi nella misura
necessaria per il conseguimento e il mantenimento del bene comune, secondo
il principio di sussidiarietà.
I dirigenti sono responsabili della legittimità degli atti
adottati dalle rispettive amministrazioni.
I pubblici servizi sono organizzati secondo criteri di efficienza,
efficacia ed economicità e in modo da garantire agli utenti la
possibilità di verificare la correttezza il buon andamento del loro
svolgimento.
Con legge nazionale possono essere adottate misure per il coordinamento
informativo, statistico e informatico delle amministrazione federali e
regionali".
| | Art. 22.
1. Nell'articolo 100, primo comma, della Costituzione, sono soppresse le
parole "e di tutela della giustizia nella amministrazione".
2. L'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, é sostituito
dai seguenti:
"La Corte dei conti esercita il controllo di gestione per la Federazione
e le Regioni con le modalità stabilite dalla legge nazionale ed
attesta la regolarità dei rendiconti. Trasmette alla Camera dei
deputati, al Se nato federale e alle Assemblee regionali una relazione
annuale sulla gestione finanziaria della Federazione e delle regioni.
La Corte dei conti ha autonomia organizzativa; essa puó
altresí istituire sezioni periferiche.
Presso la Corte dei conti é istituito il sistema informatico della
contabilità nazionale cui sono collegate le ragionerie generali della
Federazione e delle regioni. Spetta alla Corte dei conti dettare le norme
tecniche per il coordinamento dei dati e delle informazioni".
| | Art. 23.
1. I commi primo e secondo dell'articolo 103 della Costituzione sono
soppressi.
| | Art. 24.
1. Dopo l'articolo 103 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 103- bis. -
La giurisdizione amministrativa é esercitata da tribunali
amministrativi delle Regioni e dal Tribunale amministrativo federale.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 117, primo comma, lettera
h) , le Regioni istituiscono uno o piú tribunali
amministrativi ed un tribunale amministrativo superiore, secondo
l'ordinamento stabilito con legge nazionale. Piú Regioni possono
concordare l'istituzione di un tribunale comune o l'estensione della
circoscrizione di riferimento di un tribunale oltre i confini regionali.
Il Tribunale amministrativo federale esercita di regola funzioni di
revisione delle decisioni dei tribunali amministrativi regionali per quanto
concerne l'applicazione del diritto federale. La legge nazionale puó
prevedere che determinate controversie siano demandate in primo grado al
Tribunale amministrativo superiore, ed in casi speciali in un unico grado al
tribunale amministrativo federale.
La legge regionale disciplina l'organizzazione dei tribunali
amministrativi delle Re gioni per ogni aspetto non riservato alla legge
nazionale".
| | Art. 25.
1. Nell'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole "dal
Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera
dei deputati"; nel quinto comma, le parole "dal Parlamento" sono sostituite
dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati"; nel settimo comma, le parole
"del Parlamento o di un Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti:
"della Camera dei deputati, del Senato federale o di un'Assemblea
regionale".
2. Il terzo comma dell'articolo 111 della Costituzione, é
sostituito dal seguente:
"Contro le decisioni di primo grado dei tribunali amministrativi il
ricorso in Cassazione é ammesso per i soli motivi inerenti alla
giurisdizione".
| | Art. 26.
1. L'articolo 114 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 114. - La Repubblica é costituita dalla Federazione, dalle
Regioni, dalle Province e dai Comuni. I Comuni rappresentano la propria
comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo. La
legge regionale puó prevedere l'istituzione, a seconda delle
caratteristiche del territorio, di Comunità montane e di
Autorità metropolitane.
I rapporti tra Federazione, Regioni ed enti locali si ispirano al
principio di leale e solidale cooperazione.
I compiti di amministrazione sono esercitati, secondo il principio di
sussidiarietà, dall'ente piú vicino alle popolazioni
interesse.
Spettano alle regioni la rappresentanza e la cura degli interessi della
comunità regionale. Esse curano l'esecuzione delle leggi federali,
nazionali e regionali eser citando le sole funzioni che non possono essere
utilmente svolte a livello locale".
| | Art. 27.
1. L'articolo 115 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 115. - Le Regioni assicurano il coordinamento delle politiche per
la sicurezza concernenti il controllo del territorio esercitate dai servizi
locali di vigilanza".
| | Art. 28.
1. L'articolo 116 della Costituzione é abrogato.
| | Art. 29.
1. L'articolo 117 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 117. - La Federazione ha competenza legislativa ed esecutiva
esclusiva nelle seguenti materie:
a)
diritti politici;
b)
disciplina delle libertà fondamentali di cui agli articoli 13 e 22;
c)
affari esteri, salvo quanto disposto dall'articolo 70, secondo comma,
lettera c),
e dell'articolo 119- bis;
d)
difesa e forze armate;
e)
disciplina della cittadinanza, della immigrazione e della estradizione;
f)
dogane, protezione dei confini;
g)
sicurezza della federazione e lotta alla criminalità organizzata;
h)
stato giuridico ed economico dei magistrati di ogni giurisdizione, comprese
le garanzie di indipendenza e di autogoverno;
i)
polizia giudiziaria;
l)
armi, esplosivi e materiale strategico;
m)
servizio postale nazionale, emissioni radio-televisive e servizi resi
attraverso reti telematiche;
n)
tutela della concorrenza;
o)
diritti fondamentali dei lavoratori;
p)
ordinamento degli uffici federali e stato giuridico ed economico degli
impiegati della Federazione, salvi i compiti riservati alla legge nazionale;
q)
sistema elettorale della Camera dei deputati;
r)
moneta, sistema valutario e ordinamento generale del credito.
La Federazione ha competenza legislativa ed esecutiva nelle seguenti
materie:
a)
commercio estero;
b)
produzione e distribuzione dell'energia;
c)
previdenza sociale;
d)
istruzione universitaria;
e)
ordinamento giudiziario.
Nelle materie di cui al secondo comma le Regioni hanno poteri legislativi
amministrativi stabiliti con legge nazionale. La Federazione ha inoltre
competenza legislativa esclusiva in materia di:
a)
legislazione civile, salvo quanto disposto dall'articolo 119, terzo comma;
b)
legislazione penale, salvo quanto disposto dall'articolo 119, terzo comma;
c)
ordinamento processuale civile e penale;
d)
normativa tecnica;
e)
ordinamento delle professioni;
f)
tutela e sicurezza del lavoro;
g)
ricerca scientifica;
h)
regime giuridico dei beni culturali e ambientali;
i)
grandi opere pubbliche;
l)
ordinamenti didattici e titoli di studio.
Nelle materie di potestà legislativa esclusiva le funzioni
amministrative sono svolte dalle amministrazioni federali o regionali,
secondo quanto disposto con legge nazionale; le Regioni hanno poteri
legislativi solo ove ció sia espressamente stabilito dalla legge
federale".
| | Art. 30.
1. L'articolo 118 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 118. - Salvo che nelle materie ad essa riservate in via esclusiva e
in materia di tributi federali, la Federazione puó istituire
ministeri federali esclusivamente per attività relative al
coordinamento delle attività amministrative, ovvero alla cura di
servizi o attività di interesse nazionale.
La Federazione puó istituire propri uffici periferici
limitatamente allo svolgimento delle funzioni amministrative nelle materie
ad essa riservate in via esclusiva e per l'applicazione, l'accertamento, la
riscossione dei tributi della Federazione".
| | Art. 31.
1. L'articolo 119 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 119. - Le Regioni hanno competenza legislativa ed amministrativa
generale, fatta eccezione per le materie assegnate alla potestà
legislativa esclusiva della Federazione ed alla legge nazionale.
Con il voto della maggioranza dei due terzi dei consiglieri, le Regioni
possono disporre anche in difformità della legislazione nazionale
emanata ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, lettera i) ,
fermo il disposto dell'articolo 127.
La Regioni possono disciplinare i rapporti civilistici strettamente
connessi all'azione amministrativa. Si applica comunque il disposto
dell'articolo 127, terzo comma. La competenza regionale sulla disciplina
dell'azione amministrativa non viene meno in ragione delle conseguenze che
essa possa avere anche sui rapporti di ordine penale, fermo restando che le
Regioni non possono introdurre fattispecie incriminatrici non previste dalla
legge federale".
| | Art. 32.
1. Dopo l'articolo 119 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 119- bis.
- Nell'ambito dei trattati-quadro la Regione stipula accordi con enti
territoriali di altri Stati.
La legge nazionale disciplina le relative procedure. La Regione, nelle
materie di sua competenza, partecipa alle procedure di negoziazione e di
assunzione di obblighi internazionali dello Stato e concorre alla loro
attuazione.
La Repubblica promuove la partecipazione delle Regioni alla formazione
degli organi comunitari rappresentativi del popolo europeo.
La Regione é rappresentata presso l'Unione europea con la quale
intrattiene rapporti diretti.
Per le materie per le quali sono competenti le Regioni, l'Italia é
rappresentata presso gli organi comunitari da soggetti designati dal Senato
federale.
La Regione partecipa, nei modi previsti dalla legge nazionale, alle
procedure di formazione degli atti comunitari che incidono sulle materie di
propria competenza.
La Regione dà attuazione alle direttive dell'Unione europea nella
materie di propria competenza".
| | Art. 33.
1. L'articolo 121 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 121- bis.
- La Federazione e le Regioni, nonché le Regioni fra di loro,
possono stipulare accordi a durata determinata, anche a contenuto
organizzativo, per coordinare le rispettive competenze in vista del migliore
conseguimento di risultati di interesse comune. A tali accordi possono
essere chiamate a partecipare le amministrazioni locali e le altre pubbliche
amministrazioni.
Se tali accordi alterano il riparto costituzionale delle competenze, essi
divengono operativi a condizione che siano stati ratifi cati dalla Camera
dei deputati e dalle Assemblee regionali. Tuttavia la Federazione e le
Regioni possono in ogni momento denunciarli e riassumere la competenza
costituzionale. In nessun caso gli accordi possono riguardare le materie di
cui all'articolo 70, secondo comma, lettere a) e
b) .
| | Art. 34.
1. L'articolo 122 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 122. - L'Assemblea regionale é eletta secondo i
princípi del suffragio universale e diretto.
Il sistema di elezione é disciplinato con legge regionale
approvata a maggioranza assoluta dei componenti.
La legge nazionale fissa princípi generali in merito
all'ineleggibilità, le incompatibilità e le prerogative dei
membri delle Assemblee regionali".
| | Art. 35.
1. L'articolo 123 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 123. - I princípi dell'ordinamento regionale, le relazioni
tra Regioni ed enti territoriali, gli organi delle Regioni e le loro
rispettive funzioni sono disciplinati dallo statuto regionale. Lo statuto
é approvato dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei
componenti. Lo statuto é sottoposto a referendum
popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano
richiesta almeno i due quinti dell'Assemblea regionale. Lo statuto
sottoposto a referendum
non é promulgato, se non é approvato dalla maggioranza dei
voti validi.
Non si fa luogo a referendum
se lo statuto é approvato dall'Assemblea regionale a maggioranza dei
due terzi.
Alle Giunte regionali sono attribuiti i poteri corrispondenti a quelli
assegnati al Governo in materia di decretazione d'urgenza e di attuazione di
leggi delegate dalle Assemblee regionali.
Lo statuto determina la composizione e disciplina le modalità con
cui il Consiglio delle autonomie locali partecipa alla formazione delle
leggi e degli atti amministrativi generali della Regione.
Lo statuto prevede il referendum
abrogativo dei provvedimenti amministrativi e delle leggi, fatta esclusione
per quelle di bilancio e per le leggi istitutive di tributi, secondo
modalità stabilite dalla legge regionale".
| | Art. 36.
1. L'articolo 124 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 124. - Le funzioni di coordinamento tra le amministrazioni
periferiche della Federazione nella Regione sono riservate in via esclusiva
al Commissario federale che é nominato dal Presidente del Consiglio
dei ministri. Le sue funzioni sono disciplinate dalla legge nazionale".
| | Art. 37.
1. L'articolo 125 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 125. - Quando un atto legislativo delle Regioni appaia invasivo
delle competenze federali, la Federazione puó sollevare conflitto
davanti alla Corte costituzionale.
Il Governo puó sostituirsi agli organi di una Regione:
a)
in caso di inerzia o di mancato esercizio, entro i termini stabiliti dalla
legge nazionale, di adempimenti amministrativi da parte degli organi
regionali;
b)
in caso di gravi avvenimenti che mettano in pericolo l'incolumità e
la sicurezza pubblica, quando le strutture regionali non siano in grado di
provvedere adeguatamente;
c)
in ogni altro caso, su richiesta dei competenti organi regionali.
Nei casi previsti dalle lettere a)
e b)
del secondo comma, il provvedimento che dispone l'intervento sostitutivo
é sottoposto all'approvazione del Senato federale; esso si dà
per approvato se il Senato federale non ne nega l'approvazione entro
quindici giorni dalla presentazione. Nell'ipotesi prevista dalla lettera
b)
del secondo comma il Governo, sotto la propria responsabilità,
puó adottare provvedimenti provvisori che devono essere sottoposti al
Senato federale entro 48 ore per l'approvazione".
| | Art. 38.
1. L'articolo 126 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 126. - Oltre i casi previsti dallo statuto, l'Assemblea regionale
puó essere sciolta quando gli organi regionali abbiano compiuto gravi
atti contrari alla Costituzione e per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento é disposto con decreto del Presidente della
Repubblica, previa approvazione del Senato federale. Il decreto si considera
approvato se il Senato federale non ne nega l'approvazione entro quindici
giorni dalla presentazione.
In caso di scioglimento le elezioni della nuova Assemblea hanno luogo
entro i successivi novanta giorni. Il decreto di scioglimento puó
prevedere che, sino alla ricostituzione degli organi regionali,
all'ordinaria amministrazione provveda un commissario individuato nel
decreto stesso".
| | Art. 39.
1. L'articolo 127 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 127. - Ogni legge approvata dall'Assemblea regionale é
comunicata immediatamente al Governo, salvo quanto disposto dall'articolo
129; non puó essere promulgata prima di quindici giorni dalla
comunicazione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua
pubblicazione.
Il Governo, quando la legge regioanle contrasti con la Costituzione,
promuove entro quindici giorni dalla comunicazione della legge stessa la
questione di legittimità da vanti alla Corte costituzionale, che si
pronuncia entro sessanta giorni. Trascorso tale periodo senza una decisione,
la legge regionale é promulgata.
Il Governo puó, quando la legge regionale si discosti dai
princípi della legge nazionale e dagli altri princípi
contenuti nell'articolo 70, secondo comma, lettera i) , sollevare
opposizione di fronte alla Camera dei deputati entro quindici giorni dalla
comunicazione. La promulgazione della legge é sospesa.
La Camera dei deputati investe dell'opposizione una commissione composta
da quindici membri della Camera dei deputati e altrettanti del Senato
federale. La commissione é presieduta dal Presidente della Camera dei
deputati, il cui voto, in caso di parità, prevale. Essa puó
deliberare in via definitiva il divieto di ulteriore corso della legge
regionale nel termine perentorio di quindici giorni".
| | Art. 40.
1. L'articolo 128 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 128. - Mediante legge regionale o con accordi disciplinati dalla
legge regionale puó essere diversificata, anche per singoli casi,
l'attribuzione di funzioni regionali e locali.
Le Regioni contribuiscono al finanziamento degli enti locali mediante
trasferimenti secondo i criteri generali stabiliti da legge nazionale.
Le Regioni assicurano la perequazione finanziaria nell'ambito locale con
appositi fondi da ripartire secondo criteri stabiliti dalla legge regionale
in ragione anche dei risultati ottenuti dagli enti locali territoriali
nell'applicazione dei propri tributi".
| | Art. 41.
1. L'articolo 129 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 129. - In ogni Regione é istituito il Consiglio delle
autonomie locali, secondo disposizioni stabilite dallo statuto e dalla legge
regionale.
Il Consiglio delle autonomie locali é composto da rappresentanti
degli esecutivi degli enti locali, scelti tenendo conto delle
caratteristiche socio-economiche e territoriali delle diverse zone della
Regione.
Il Consiglio delle autonomie locali partecipa alla formazione delle leggi
con funzioni consultive; puó fare proposte di legge all'Assemblea
regionale.
Sono sottoposte alla approvazione del Consiglio delle autonomie locali:
a) le leggi che dispongono in materia di ordinamento e funzioni
degli enti territoriali, nonché la legge che disciplina gli accordi
previsti dall'articolo 128, primo comma;
b)
le leggi con le quali vengono determinati i criteri per la ripartizione dei
trasferimenti regionali e del fondo di perequazione locale.
L'opposizione del Consiglio delle autonomie locali ad una delle leggi di
cui al quarto comma puó essere superata dall'Assemblea regionale con
la maggioranza assoluta dei consiglieri.
Il Consiglio delle autonomie locali, ove l'Assemblea regionale superi la
sua opposizione con le modalità di cui al quinto comma puó, a
maggioranza assoluta, sottoporre la legge regionale al giudizio della Corte
costituzionale per violazione dei princípi di sussidiarietà e
di autonomia locale".
| | Art. 42.
1. L'articolo 130 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 130. - Il controllo di legittimità sugli atti degli enti
locali si svolge mediante impugnazione da parte del presidente della Regione
dinanzi al giudice competente. La legge nazionale individua gli atti da
sottoporre al controllo e ne disciplina il procedimento.
Gli organi degli enti locali possono essere sospesi o sciolti dalla
Regione nei soli casi previsti dalla legge nazionale, la quale disciplina
altresí i casi di esercizio sostitutivo del potere da parte di
autorità regionali.
La gestione della amministrazioni locali é soggetta al controllo
della Corte dei conti secondo quanto disposto dall'articolo 100 ed al
controllo interno in conformità a quanto stabilito dalle leggi
regionali, nonché dagli statuti locali".
| | Art. 43.
1. L'articolo 132 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 132. - Con legge costituzionale possono essere modificati i confini
territoriali e le denominazioni delle Regioni, sempre che la proposta sia
approvata dalla maggioranza della popolazione di ciascuna delle Regioni
interessate con referendum
indetto dal Governo, e le nuove Regioni che si costituiscono, qualora non
derivino dalla fusione tra due o piú Regioni, abbiano almeno quattro
milioni di abitanti.
I mutamenti dei confini territoriali e della denominazione dei Comuni e
delle Province sono decisi con legge regionale sempre che la proposta sia
approvata con referendum
dalla maggioranza delle popolazioni interessate".
| | Art. 44.
1. L'articolo 133 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 133. - La Federazione e le Regioni disciplinano e riscuotono i
tributi di rispettiva competenza.
La legge nazionale stabilisce i criteri per l'attribuzione alle Regioni
di una quota del gettito delle imposte federali.
La Federazione assicura la perequazione finanziaria tra le Regioni
mediante un apposito fondo.
I tributi regionali non possono essere disciplinati e applicati in
maniera da ostacolare la libera circolazione delle persone e delle cose
all'interno della Federazione e dell'Unione europea".
| | Art. 45.
1. Dopo l'articolo 133 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 133- bis . - L'Assemblea regionale approva ogni anno il
bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta
regionale.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puó essere concesso se
non con apposita legge regionale e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Le leggi di approvazione del bilancio regionale non possono introdurre
nuovi tributi o nuove o maggiori spese. Le entrate che provengono
dall'accensione di prestiti e che non siano destinate a rimborsare prestiti
possono essere impegnate esclusivamente per finanziare spese in conto
capitale.
Le leggi che prevedono nuove o maggiori spese o comportino riduzioni di
entrate devono prevedere i mezzi finanziari per farvi fronte per l'intero
periodo di applicazione nelle forme indicate da apposita legge nazionale.
La legge nazionale stabilisce i limiti del ricorso al credito da parte
delle Regioni".
| | Art. 46.
1. Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"La Corte costituzionale é composta da diciotto membri. Quattro
membri sono nominati dal Presidente della Repubblica. I rimanenti membri
sono eletti rispettivamente:
a)
quattro dalla Camera dei deputati a maggioranza dei due terzi;
b)
quattro dal Senato federale a maggioranza dei due terzi;
c)
due dalla Corte di cassazione e due dal Tribunale amministrativo federale;
d)
due dagli organi regionali di giustizia amministrativa".
2. Nell'articolo 135, sesto comma, della Costituzione, le parole "un
Consiglio" sono sostituite dalle seguenti: "una Assemblea"; nel settimo
comma le parole "senatore, che il Parlamento" sono sostituite dalle
seguenti: "deputato, che la Camera dei deputati".
| | Art. 47.
1. Nell'articolo 136, secondo comma, della Costituzione, le parole "alle
Camere ed ai Consigli regionali" sono sostituite dalle seguenti: "alla
Camera dei deputati, al Senato federale ed alle Assemblee regionali".
| | Art. 48.
1. Nell'articolo 138, primo comma, della Costituzione, le parole "da
ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati
e dal Senato federale" e le parole "di ciascuna Camera" sono sostituite
dalle seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato federale".
| | Art. 49.
1. Dopo l'entrata in vigore delle modificazioni della Costituzione,
disposte dalla presente legge costituzionale, si applicano le seguenti norme
transitorie:
I. Sino a quando non sia entrato in vigore lo statuto regionale, in sede
di prima costituzione il Consiglio delle autonomie é composto dai
presidenti delle Province e dai sindaci dei quindici Comuni di maggiore
dimensione demografica.
II. Le Regioni, entro due anni, determinano le funzioni che, in ragione
del principio di sussidiarietà, non possono essere esercitate dagli
enti locali, singoli o associati. Trascorso inutilmente tale termine, su
richiesta approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio delle autonomie,
alla definizione provvede la legge nazionale.
III. Fino alla data di entrata in vigore della legge nazionale di riforma
tributaria delle Regioni, la Federazione applicherà l'imposta sul
reddito delle persone fisiche, delle persone giuridiche e l'imposta sul
valore aggiunto. Le Regioni applicheranno tutte le altre imposte che sono
attualmente di competenza statale, oltre a quella regionale sul possesso
degli autoveicoli e quelle di concessione regionale, i contributi sanitari
su lavoratori dipendenti ed autonomi. Alle Regioni é assegnata una
quota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa ai redditi
prodotti nel loro territorio secondo i criteri e nella misura stabilita da
apposita legge nazionale. É istituito il fondo di perequazione
interregionale cui affluiscono quote dell'imposta sul valore aggiunto
riscossa sull'intero territorio nella misura stabilita con apposita legge
nazionale secondo la previsione costituzionale. Sono contestualmente aboliti
il fondo sanitario nazionale e il fondo comune per le Regioni.
IV. Le funzioni giurisdizionali già spettanti alla Corte dei conti
sono esercitate dai tribunali amministrativi regionali secondo le norme
fissate dalla legge nazionale. Sino a quando tali norme non siano state
emanate, le funzioni delle sezioni regionali sono esercitate dalle Corti di
appello, quelle delle sezioni centrali dalla Corte di cassazione, mentre le
funzioni dei procuratori della Corte dei conti sono svolte dall'ufficio del
pubblico ministero presso le giurisdizioni competenti. Sino a quando non sia
istituito il tribunale amministrativo superiore, le relative funzioni sono
esercitate dalle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.
V. Il Consiglio di Stato esercita funzioni di tribunale amministrativo
federale fino all'entrata in vigore della legge federale che ne disciplina
l'istituzione e il funzionamento.
VI. Nelle Regioni a statuto speciale Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto
Adige, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, fino all'adozione dei nuovi
statuti, restano in vigore gli statuti attualmente vigenti.
VII. Le leggi regionali che disciplinano il sistema di elezione delle
Assemblee regionali possono essere approvate solo dopo lo svolgimento delle
prime elezioni successive alla promulgazione della presente legge. Fino a
quel momento si applica la legge statale. | |