ONOREVOLI SENATORI. - É comune la consapevolezza della
gravità della crisi del nostro sistema politico costituzionale e che
il perdurare della fase della transizione, aperta dal voto popolare in
direzione di un sistema di democrazia maggioritaria, competitiva e
governante, aprirebbe problemi gravi al Paese e segnerebbe il fallimento
storico della intera sua classe dirigente.
Già nel lontano 1972 un padre costituente, un insigne
costituzionalista, Costantino Mortati, aveva rilevato, nell'affrontare il
tema della Costituzione duale - i supremi principi da un lato, gli strumenti
organizzativi ordinamentali dall'altro - l'insufficienza e
l'incapacità di questi ultimi a garantire l'attuazione piena delle
mete di uguaglianza e di giustizia sociale programmate nella prima parte
della Costituzione.
Il superamento dei radicali conflitti ideologici, la condivisione
generale dei principi della democrazia, nella sua essenza di pluralismo che
riconosce le diversità delle scelte politiche, hanno portato ad
esaurimento un sistema di democrazia consociativa che componeva
essenzialmente nel Parlamento le linee di divisione profonda nel popolo. Il
sistema rischia di precipitare in forme di degenerazione oligarchica. Si
é affievolita, fino al limite della scomparsa, la sua capacità
di governo della nostra società complessa. La debolezza delle
autonomie politiche territoriali, dopo il fallimento dell'istituto
regionalista, unitamente alla spinta popolare per forme avanzate di
autogoverno dei municipi e al riconoscimento della validità del
principio di sussidiarietà per garantire i diritti sociali di
cittadinanza, sollecitano la definitiva rottura degli apparati dello Stato
centralista, nel quadro di una rinnovata unità e
indivisibilità nazionale.
Anche da una nuova articolazione dello Stato in senso federalista
discende la necessità di un governo nazionale, stabile, duraturo, in
grado di attuare, nel corso dell'intera legislatura, il programma sottoposto
alla valutazione del corpo elettorale.
Una forma di Stato, di ispirazione e struttura federale nella
distribuzione delle funzioni legislative, nell'acquisizione e nella gestione
delle pubbliche risorse, nella diffusa ripartizione territoriale delle
competenze amministrative, nell'ambito di una competizione solidale, attenta
alla originalità italiana delle autonomie delle città, e una
nuova forma di governo, caratterizzata dal collegamento organico del potere
esecutivo con i cittadini, debbono segnare la nascita di un nuovo
ordinamento costituzionale.
Nelle materie e nelle funzioni di diretta rilevanza, ordinamentale e
finanziaria, per le autonomie territoriali, le regioni e i comuni assumono
un ruolo fondamentale nella composizione stessa del Senato. Per realizzare
il federalismo le autonomie vengono dunque portate al centro dello Stato, in
un Senato che, al ruolo generale di equilibrio e garanzia del sistema
associa quello di continuo supervisore del decentramento effettivo delle
funzioni e delle risorse. Per riconoscere ed esaltare l'originalità
italiana delle municipalità, i comuni e le province assumono
specifico rilievo costituzionale e partecipano direttamente al processo di
decentramento amministrativo, nell'ambito di una accentuata autonomia e
della eliminazione delle ingerenze e dei controlli centralistici.
La forma di governo deve realizzare una istituzione forte, per la sua
legittimazione, la sua capacità di durata, l'adeguatezza degli
strumenti per l'attuazione del programma, che dev'essere libera dai mutevoli
condizionamenti determinati dalle reazioni ai singoli provvedimenti,
sottratta ai veti e ai condizionamenti delle forze interne alla coalizione,
in un quadro di difesa del pluralismo dal pericolo della tirannia della
maggioranza. Nell'ambito delle forme di gover no delle democrazie
competitive non riteniamo adeguata alla realtà, alla storia, alla
cultura e alla tradizione italiana e al suo sistema politico tuttora
frammentato e in corso di faticosa costruzione bipolare, l'adozione di un
modello presidenziale, caratterizzato da una netta e assoluta separazione
dei poteri, in cui il Presidente, capo dello Stato e capo del Governo,
puó governare anche contro il Parlamento. Una forma di governo cosi
diviso, sottratto al rapporto fiduciario con gli altri eletti del popolo,
puó garantire certamente stabilità ma prospetta pericoli di
personalizzazione della politica, tanto piú insidiosi quanto
piú la nostra società é condizionata dai mezzi di
comunicazione di massa; presenta un deficit
di democrazia nel sistema del controllo democratico dell'azione di governo;
infine manifesta scarsa efficienza e operatività sia nelle fasi di
consonanza che di dissonanza fra maggioranza presidenziale e maggioranza
dell'assemblea elettiva. Di qui la nostra scelta per un modello
neoparlamentare, che associ la forte legittimazione popolare del capo
dell'esecutivo alla permanenza di un circuito fiduciario tra l'esecutivo e
l'assemblea politica.
Il sistema tuttora frammentato delle forze politiche italiane e la nostra
tradizione parlamentare conduce a ritenere piú adeguato, nella scelta
della forma di governo, un modello di premierato. Il modello proposto da una
parte, con l'obbligo per i candidati all'Assemblea nazionale di indicare al
corpo elettorale il Premier
cui intendono collegarsi e la nomina automatica a Primo ministro del
candidato a cui sia collegata la maggioranza dei deputati eletti, conserva
rigidità al sistema; dall'altra, con la possibilità di
sostituzione parlamentare del Premier
all'interno della maggioranza, una sola volta nella legislatura, rende il
sistema piú rispondente e funzionale alla nostra peculiare
realtà, che vede non tutti i movimenti politici organizzati
all'interno delle due coalizioni maggiori e che deve essere in parte
incentivata a strutturarsi piú coerentemente dalle regole
costituzionali e in parte affidata alla libera maturazione dei soggetti
politici.
Il rafforzamento dell'esecutivo, nella strutturazione del
continuum
corpo elettorale-Governo-Parlamento nel senso della democrazia governante,
trova il suo naturale corollario nella costituzione di un insieme di poteri
che, accanto alla rigida limitazione della decretazione d'urgenza,
prevedono, nella sfera dell'esecutivo, l'attribuzione di competenza
normativa propria (ampia potestà regolamentare, restrizione dell'area
riservata alla legge), di priorità nella formazione dell'ordine del
giorno e del calendario dei lavori dell'Assemblea, la certezza del tempi di
esame e approvazione dei provvedimenti governativi di attuazione del
programma, la rigorosa disciplina delle leggi di spesa e di bilancio.
Si creano dunque le condizloni per il funzionamento pieno del principio
di responsabilità, in capo al Governo e alla sua maggioranza, dei
risultati raggiunti o mancati. Si realizza nel Parlamento il ruolo nuovo di
produttore della grande legislazione e del controllo incisivo e penetrante,
condizione primaria per la affermazione dell'etica pubblica della
responsabilità e del servizio.
Il superamento del bicameralismo, nel senso della attribuzione in via
esclusiva all'Assemblea nazionale del rapporto fiduciarlo con il Governo e
in via prevalente della funzione legislativa, risolve uno dei fattori di
disfunzione e di paralisi del meccanismo istituzionale di governo e di
formazione delle leggi.
La disciplina dei contropoteri, il delimitato ricorso diretto alla Corte
costituzionale, la nuova disciplina dei referendum , il potere di
inchiesta attivabile anche dalle miinoranze, la maggioranza qualificata
necessaria per le modifiche della prima parte della Costituzione, la
previsione di Autorità indipendenti e di garanzia, integrano il
sistema. In questo disegno complessivo di riforma, il Capo dello Stato,
eletto da un collegio piú ampio di quello attuale con la
partecipazione dei rappresentanti di tutte le autonomie locali, riacquista
la sua funzione di garante dell'equilibrio costituzionale del sistema.
A queste scelte di fondo é ispirata il presente disegno di legge
costituzionale di revisione della seconda parte della Costituzione.
Forma di governo
La forma di governo del Primo ministro, individuata nella proposta e
avente la sua norma chiave nell'aricolo 94, configura un sistema
"neoparlamentare" in cui la fiducia tra maggioranza parlamentare e Governo
rimanda alle scelte di coalizione espresse in sede elettorale, secondo le
esperienze delle grandi democrazie.
Il modello non nasce quindi all'improvviso, né é isolato da
un contesto comparatistico, da cui attinge. Ció peró non
significa trasporre acriticamente altrui schemi nel nostro ordinamento, ma
assumerli come termine di paragone senza trascurare la specificità
della nostra storia e della nostra realtà.
In tale tipo di forma di governo, il corpo elettorale esprime l'indirizzo
politico fondamentale, sceglie le linee di fondo tra le proposte alternative
in campo, determinanti per la maggioranza e per il Governo. Il passaggio
parlamentare successivo non ha per obiettivo quello di ridiscutere tali
orientamenti, ma di precisarli, come é possibile ed opportuno grazie
al carattere piú mediato di tale sede.
Nelle Costituzioni piú recenti delle democrazie parlamentari
consolidate, infatti, la fiducia puó considerarsi un sostanziale
automatismo rispetto alle scelte del corpo elettorale, anche laddove si
prevede l'elezione del Primo ministro da parte della Camera bassa (Germania
- articolo 63; Spagna - articolo 99, Svezia - articolo 2 del capo 6) o ancor
piú la presentazione del programma senza obbligo di voto (Portogallo
- articolo 195). Negli esempi stranieri ricordati, l'obiettivo della
stabilità unitamente a quello di evitare ripetute consultazioni
elettorali hanno suggerito l'opportunità di un'investitura a
maggioranza relativa, normalmente in procedimenti sussidiari, come prevede
la presente proposta all'articolo 94, quarto comma.
Anche la parziale costituzionalizzazione della legge elettorale,
attraverso l'obbligo di collegamento tra i candidati alla Camera politica e
il candidato Premier,
trova riscontro nelle piú recenti Costituzioni. Parziali
costituzionalizzazioni di alcuni segmenti del sistema elettorale sono, tra
l'altro, previste in Spagna (articolo 68) e in Portogallo (articolo 155). La
Costituzione greca prevede (articolo 37) una rigida sequenza di incarichi
per la formazione del Governo ai segretari dei primi tre partiti
rappresentati in Parlamento. In sintesi la logica neo-parlamentare si
caratterizza per l'esistenza di un rapporto fiduciario nato in sede
elettorale, ma poi specificatosi nelle aule parlamentari.
Come impone la logica di un sistema parlamentare incentrato sul Primo
ministro, questi viene a disporre del potere di nominare e revocare i
ministri, e di chiedere lo scioglimento dell'Assemblea nazionale, salva la
volontà contraria dell'Assemblea stessa, consegnata in una mozione di
sfiducia costruttiva (articolo 95, nono comma).
La posizione ed il ruolo del Governo nel sistema istituzionale, peraltro,
non sono disegnati unicamente nel procedimento di formazione. Uguale rilievo
assume la definizione dei poteri.
Proprio perché il Governo é espressione della maggioranza
del corpo elettorale, ratificata dalla maggioranza parlamentare, esso deve
poter disporre dei mezzi per attuare il suo programma, senza che ció
comporti un uso improprio del decreto-legge, la cui operatività
subisce una drastica limitazione in oggetto e presupposti, in linea con la
sua natura di mezzo eccezionale (articolo 78). Nel contempo si riserva un
ambito, non occupabile dalla legge, alla fonte regolamentare (articolo 97),
mentre il Governo concorre a determinare l'ordine del giorno della Camera
con precisi limiti di tempo per i disegni dichiarati urgenti dallo stesso
Governo (articolo 71, che ha un suo parziale precedente nell'articolo 48
della Costituzione francese) e fatte salve le garanzie per la programmazione
di iniziativa parlamentare e per quella alternativa dell'opposizione.
Analogamente alle Costituzioni parlamentari piú recenti, il potere
delle Camera di mettere in discussione il rapporto fiduciario attraverso la
mozione di sfiducia é rigorosamente delimitato (articolo 95, quarto e
settimo comma). Infatti, un sistema fondato su un rapporto di fiducia che
coinvolge anche il corpo elettorale deve poter prevedere come ipotesi
normale la prosecuzione per l'intera legislatura dell'indirizzo fissato o,
comunque, contemplare limitazioni tali per cui al termine del mandato il
corpo elettorale possa chiaramente pronunciarsi sui cambiamenti intervenuti
senza degenerazioni oligarchiche del sistema. Vari potevano essere i
meccanismi possibili: tra essi si é preferito quello della sfiducia
(senza automatismo dello scioglimento), ammissibile per una volta sola a
legislatura, perché il mezzo in discorso consente, scaduto il
mandato, che gli elettori si esprimano comparativamente sull'unico cambio
intercorso, come nell'esperienza tedesca tra 1982 e 1983 (cambio di alleanze
dei liberali dal centro-sinistra al centro-destra).
Di fronte al continuum
corpo elettorale-maggioranza-Governo si pongono le opposizioni
parlamentari, quale alternativa potenziale, distinta dalle ulteriori
minoranze, riconosciute dai Regolamenti parlamentari (articolo 61, primo e
quarto comma, della proposta), aventi un adeguato spazio nella
programmazione dei lavori della Camera analogamente a quanto previsto dagli
Standing Orders
della Camera dei Comuni (articolo 71, terzo comma), unitamente al potere di
porre in essere Commissioni d'inchiesta come nella Costituzione tedesca
(articolo 84 della proposta e articolo 44 della Legge fondamentale di Bonn).
Un'altra norma di garanzia a favore dell'opposizione é poi quella
relativa al contenzioso elettorale, per il quale si prevede la
possibilità di ricorso alla Corte costituzionale.
Al di sopra e al di fuori delle dinamiche politiche tra maggioranza ed
opposizione, si ridisegna la figura del Capo dello Stato, ricondotto ad un
ruolo di garante dell'unità nazionale (prova ne sia la stessa
composizione del suo collegio elettorale, tipica del modello federale: cfr.
il comparabile articolo 54 della Legge fondamentale di Bonn), titolare in
proprio, senza controfirma, di una serie di delicati poteri di nomina, che
non obbediscono alla logica politico-rappresentativa, bensí a quella
neutrale-garantista (articolo 91).
La nuova Europa
La Costituzione vigente non contiene alcuna norma specifica sull'Europa.
La disciplina degli articoli 10 e 11 regge con difficoltà e palesi
insufficienze lo svolgersi di un processo di integrazione che raggiunge
proprio ora una fase di particolare delicatezza e complessità. Al
tempo stesso, le disposizioni menzionate - collocate nella prima parte della
Costituzione - sono formalmente sottratte alla competenza della Commissione
bicamerale. Ció non impedisce, peraltro, che trovi spazio nella
proposta di revisione della seconda parte una disciplina nuova, che colga i
profili essenziali dell'esperienza fin qui svolta e ponga in essere
indirizzi chiari per l'ulteriore sviluppo del processo di integrazione, che
si manifesta oggi come un passaggio fondamentale per la modernizzazione del
Paese.
In questa prospettiva si pone con chiarezza (articolo 82, primo comma)
l'obiettivo della realizzazione di un'Europa unita. Ma é vivo il
dibattito sul deficit
democratico dei processi decisionali comunitari disegnati dalle norme
vigenti, ed é largamente condivisa la necessità che nelle
istituzioni della futura Europa sia maggiore il peso dei popoli e
dell'istanza rappresentativa rispetto all'attuale preponderante peso dei
governi. Da questo riequilibrio deve venire la legittimazione delle
politiche. Per questo, all'individuazione dell'obiettivo si affianca la
affermazione di una necessaria coerenza con i principi di democrazia, di
libertà e di tutela dei diritti fondamentali che ispirano la
Costituzione italiana, e che sono espressione immediata di un patrimonio
comune a tutto il costituzionalismo moderno.
Parimenti necessaria é la definizione di un chiaro fondamento
costituzionale per il processo di integrazione, e di un modello
procedimentale specifico. Si prevede, pertanto, che le leggi che approvano i
Trattati istitutivi delle Comunità europee e le relati ve modifiche e
integrazioni siano strumento per il necessario trasferimento di poteri
sovrani, e richiedano la maggioranza assoluta dei componenti di entrambe le
Camere. Tale previsione si accompagna alla affermazione di un coinvolgimento
necessario del Parlamento nella fase ascendente, essendo il Governo tenuto
ad informare le Camere fin dall'apertura del negoziato per qualsiasi
revisione dei Trattati, ed a sottoporre ad esse - prima di ogni scelta
definitiva - il progetto di revisione. Dunque, si assicura una efficace
presenza dell'istanza rappresentativa nel processo decisionale, tale da
poterne con effettività condizionare lo svolgimento. Con tale scelta
si assicura anche sul versante interno una piena legittimazione democratica.
Completa il quadro descritto la norma per cui (articolo 82, ultimo comma)
il Governo sottopone senza ritardo alle Camere le proposte di atti normativi
dell'Unione europea. Si pone cosí riparo ad una lacuna, che vede oggi
il Parlamento intervenire nella fase di attuazione di decisioni nella cui
formazione non ha avuto parte.
Pubblica amministrazione e autorità
indipendenti
L'entrata in Europa pone al nostro Paese problemi di competitività
non solo del sistema produttivo, ma di tutti gli apparati pubblici. Un
aggiornamento della disciplina costituzionale vigente sulla pubblica
amministrazione si mostra indispensabile.
Si stabilisce, anzitutto (articolo 99, primo comma), una riserva di
regolamento sull'organizzazione degli uffici rimanendo l'intervento del
legislatore limitato alla definizione di principi. Tale riserva tende ad
utilizzare la maggiore flessibilità, propria della fonte secondaria,
per le scelte organizzative, che possono in tal modo mantenersi piú
agevolmente aderenti agli obiettivi di efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa. Vengono espressamente affermati, peraltro, i necessari
principi di imparzialità, trasparenza, efficienza, facendo
altresí menzione della separazione tra funzioni amministrative e
responsabilità politiche, secondo una tendenza che deve ritenersi
ormai consolidata.
Anche al diritto di accesso viene conferita una espressa dignità
costituzionale. L'innovazione consiste, dunque, nel configurare l'accesso
come istituto necessario, e principio informatore del rapporto tra pubbliche
amministrazioni e cittadini. Il rilievo di tale obiettivo non é
sminuito dal necessario rinvio al legislatore della determinazione delle
modalità.
Il segnale di una necessaria modernizzazione dell'amministrazione si
coglie, infine, nell'espresso richiamo alle Autorità indipendenti. Si
é voluto anzitutto ovviare ad una difficoltà ben nota alla
dottrina, che nel silenzio della Costituzione vigente aveva avanzato dubbi
sulla conformità alla Costituzione medesima delle Autorità. Il
richiamo esplicito consente di leggere senza esitazioni nel sistema
costituzionale la previsione di un soggetto non rappresentativo, ed anzi in
linea di principio sottratto al potere politico e alla dialettica
maggioranza-opposizione, le cui scelte trovano criteri e parametri al di
fuori dell'indirizzo politico e di governo. Il riferimento alle
Autorità e alle Agenzie concorre alla costruzione di
un'amministrazione moderna, che non si esaurisce nel richiamo al modello di
amministrazione per ministeri.
Referendum
Un passaggio cruciale nella definizione di un nuovo impianto
costituzionale é dato dal ruolo che si riconosce agli strumenti di
democrazia diretta. Le iniziative referendarie degli ultimi anni hanno
segnato momenti importanti nella vita del paese, anche tra vivaci polemiche
politiche e dottrinarie. Indubbiamente, il costituente del 1948 intendeva
assegnare al referendum
un ruolo sussidiario, rispetto alla centralità riconosciuta alla
rappresentanza politica ed alla funzione legislativa. E mentre la
valutazione sull'uso o abuso del referendum
si puó assegnare al campo della dialettica in senso proprio
politica, la trasformazione dell'isti tuto da abrogativo a manipolativo, e
dunque creativo di norme nuove al di là di quanto una mera
abrogazione comunque comporterebbe, si colloca in un'area di indubbia
valenza giuridica.
Una riflessione sul referendum
consapevole e aggiornata, peraltro, non puó prescindere dalla
constatazione del ruolo svolto dall'istituto, e del peso ormai acquisito
nell'esperienza costituzionalistica degli ultimi anni. Sarebbe dunque
impensabile una drastica riduzione dell'ambito della decisione popolare
diretta in nome di un'astratta primazia della rappresentanza politica. Al
contrario, si pone l'esigenza di articolare ed arricchire la
disponibilità di strumenti per la decisione popolare, mantenendo un
equilibrio di sistema anzitutto in nome di una complessiva efficienza del
sistema delle istituzioni.
In questa prospettiva deve essere valutata l'introduzione del
referendum
deliberativo. Questo si connette alla presentazione di un disegno di legge
di iniziativa popolare sostenuta da un numero di firme pari a quello
necessario per il referendum
abrogativo (un milione). La mancata decisione parlamentare conduce
automaticamente alla attivazione del meccanismo referendario. Il modello
adottato dunque si caratterizza: per la necessità di raccogliere il
consenso non sulla richiesta di referendum , ma sulla proposta, e
dunque sui contenuti della decisione che si chiede al Parlamento di
assumere; per la consapevolezza da parte delle forze politiche in Parlamento
che quella particolare iniziativa, sostenuta da ampio consenso, nel caso di
inerzia vedrà automaticamente attivarsi senza ulteriori passaggi la
verifica referendaria. Si perviene cosí ad una chiara
responsabilizzazione del Parlamento, chiamato ad una scelta ineludibile,
dando al tempo stesso nuova vitalità e sostanza ad un istituto finora
recessivo, come l'iniziativa legislativa popolare.
Nel referendum
deliberativo si prevede una griglia di cause di inammissibilità
largamente coincidente con quella prevista per il referendum
abrogativo. In particolare, si dispone per entrambi
l'inammissibilità per i referendum
che comporterebbero oneri per la finanza pubblica. Tale norma é
particolarmente importante nel momento in cui si appoggia il
referendum
su una iniziativa popolare che potrebbe ben essere mirata a produrre
benefici per categorie determinate; ed é comunque necessaria
nell'ambito di uno sforzo di complessivo riordino e contenimento della
spesa. Si introduce, altresí, l'inammissibilità derivante dal
prodursi di effetti di incostituzionalità a seguito dell'esito
referendario. In tal modo si risolve una questione che nell'attuale sistema
verrebbe affrontata dalla Corte costituzionale solo successivamente al
referendum , con le ovvie conseguenti difficoltà. Quindi,
l'anticipazione della valutazione alla fase della ammissibilità si
giustifica in base ad un principio di opportuna economia nell'uso dei mezzi
giuridici.
Quanto al referendum
abrogativo, si punta su una razionalizzazione che tiene conto
dell'esperienza referendaria fin qui svolta. A questo obiettivo risponde
l'aumento a un milione del numero di firme necessarie per l'iniziativa
referendaria. Questo riflette in primo luogo l'aumento del numero dei
componenti del corpo elettorale rispetto al 1948, riproducendo una
percentuale piú vicina a quella originariamente esistente. Inoltre
riflette la condizione, assai diversa oggi, del sistema della comunicazione,
caratterizzato da una disponibilità di mezzi e da una facilità
di accesso assai maggiori. Il numero di firme previsto si puó dunque
ritenere ragionevole e nel contesto odierno tale da consentire un giusto
equilibrio.
Si tende, inoltre, a porre un freno alle forme piú estreme di
referendum
manipolativo, individuando nell'"articolo" l'unità minima
assoggettabile a referendum . Questa innovazione va vista in
parallelo con l'introduzione del referendum
deliberativo, che consente di pervenire ad una "vera" approvazione di norme
legislative attraverso la decisione popolare, senza dover ricorrere ad un
uso del referendum
abrogativo in chiave ultra-manipolativa, con la conseguente
occasionalità del prodotto normativo.
Si assumono nella norma costituzionale alcune linee giurisprudenziali
emerse dalle pronunce della Corte costituzionale come connotati genetici
dell'istituto referendario: anzitutto, il profilo della omogeneità
del quesito, certamente da vedere come un momento qualificante del
rendimento complessivo dell'istituto e condizione per un voto libero e
consapevole. Si ridefiniscono, altresí, i profili di
inammissibilità secondo linee consigliate dall'esperienza. Come si
é detto, si prevede l'inammissibilità del referendum
qualora dall'esito referendario possano derivare oneri per la finanza
pubblica o effetti di incostituzionalità.
Forma di Stato
La scelta federalista costituisce uno dei cardini principali della
proposta. Il centralismo delle istituzioni e degli apparati pubblici
é ormai con chiarezza ostacolo alla necessaria modernizzazione del
Paese. Un sistema-Paese competitivo sul piano europeo e mondiale richiede un
salto di qualità, che solo attraverso una fondamentale revisione
puó essere conseguito.
In questo senso é chiara l'insufficienza dell'impianto
costituzionale attuale, che vede i soggetti di autonomia subordinati ad uno
Stato unitario, assoggettati a limiti pervasivi nella titolarità e
nell'esercizio dei propri poteri ed a controlli altrettanto penetranti. Nel
sistema vigente l'autonomia é vista con sospetto, temuta negli
eccessi. La proposta concepisce le autonomie come segmento essenziale del
sistema delle istituzioni, titolare alla pari dello Stato, e, in modo pieno,
dei poteri necessari per il governo delle comunità locali.
Al tempo stesso, si intende valorizzare l'articolazione del sistema delle
autonomie. Rispetto al primo regionalismo, che a partire dagli anni '70
seguí l'istituzione delle regioni a statuto ordinario, oggi si
correggono gli sviluppi di quel sistema, che si sono rivelati dannosi.
Inoltre, occorre tener conto che le innovazioni introdotte con la legge
sulla elezione diretta dei sindaci e dei presidenti delle province hanno
rifondato il sistema delle autonomie locali, riconoscendo loro un diverso e
piú incisivo ruolo.
Il federalismo che vogliamo realizzare tiene conto della duplice
specificità italiana: la ricchezza storica delle autonomie delle
città e la verticalità del processo di decentramento. Si tende
all'attuazione di un federalismo regionale e delle città, incentrato
soprattutto su tre caposaldi:
1) realizzazione piena e garanzia costituzionale del principio di
sussidiarietà nella funzione legislativa ripartita fra Stato e
regioni, capovolgendo il principio dell'attuale Costituzione che affida
tutto allo Stato e limita la competenza delle regioni alle materie
tassativamente indicate. Lo Stato cosí si risolve nei poteri locali ,
nella legittimazione, nell'azione e nel controllo diretto e immediato dei
cittadini;
2) valorizzazione del processo federalistico attraverso la nomina di
un quadro dei giudici costituzionali da parte delle assemblee regionali; la
possibilità di intervento nella procedura di revisione
costituzionale; la partecipazione diretta delle rappresentanze delle
autonomie al Senato federale in occasione della elaborazione e approvazione
della legislazione di rilevanza interregionale e di garanzia dell'eguale
godimento dei diritti fondamentali del cittadino;
3) l'autonomia dei comuni e delle province é esaltata non solo
nei confronti dello Stato ma anche e direttamente nei confronti delle
regioni, attraverso la diretta attribuzione delle risorse sufficienti per la
cura degli interessi delle comunità (autonomia finanziaria di entrata
e di spesa, autonomi poteri impositivi, trasferimenti diretti e dallo Stato
e dalle regioni, eliminazione dei controlli, ricorso diretto alla Corte
costituzionale) e l'attribuzione di una competenza amministrativa generale
in relazione alle funzioni compatibili con la loro dimensione territoriale.
La ricaduta di questi principi comporta una riscrittura della seconda
parte della Costituzione per quanto concerne le Camere e la formazione delle
leggi e una pressocché integrale sostituzione del Titolo V (le
regioni, le province, i comuni).
In primo luogo, si ridefinisce la distribuzione della potestà
legislativa tra lo Stato e le regioni. Allo Stato si attribuisce la
potestà in via esclusiva per la cura di interessi di effettivo ed
indiscutibile rilievo nazionale (articolo 67, primo comma). Mentre, per un
ristretto numero di casi, si riconosce allo Stato una potestà
legislativa limitata alle questioni di rilievo interregionale, nazionale ed
internazionale. Per il resto, la potestà legislativa é
attribuita integralmente alle regioni ed alle province di Trento e di
Bolzano, e dunque si tratta di una potestà generale.
Va dunque anzitutto sottolineato il capovolgimento rispetto
all'impostazione attuale che, invece, riconosce allo Stato la competenza
generale mentre ai soggetti di autonomia riconosce una potestà
normativa nelle sole materie tassativamente enumerate. Ma all'innovazione in
tema di riparto di competenza per materia si accompagna un'altra
novità, relativa quest'ultima alla tipologia della potestà
legislativa ammessa. Infatti, la legge dello Stato non é piú
in termini generali sovraordinata rispetto alla legge della regione
attraverso lo schema della legislazione di cornice, proprio del vigente
articolo 117 della Costituzione, che costituisce secondo la lettura della
dottrina un'applicazione insieme dei principi di gerarchia e competenza;
ovvero attraverso l'individuazione di altri limiti parimenti posti dalla
legge dello Stato, quali le riforme economico sociali; ovvero ancora con la
definizione degli interessi nazionali. Questo anche a non voler considerare
che la legge dello Stato é andata ben oltre quanto ad essa
consentito, finendo cosí per occupare uno spazio che avrebbe dovuto
ritenersi riservato alla legge regionale. Ma, secondo il nuovo impianto, la
legge della regione é in grado di esplicarsi pienamente, senza
l'osservanza dei limiti posti dalla legge statale, salvo che nelle materie
riservate allo Stato. Ció vale anche per le materie di cui
all'articolo 67, terzo comma, in cui la legge dello Stato persegue profili
di rilievo interregionale, nazionale, internazionale, senza che ció
comprima la piena potestà della regione sulle restanti questioni. La
legge della regione e delle province non incontra dunque nessuno dei limiti
attualmente previsti dal sistema vigente. Si conferma unicamente una
clausola generale di prevalenza della legge statale in difesa del pari
godimento dei diritti e libertà costituzionalmente protetti o di
preminenti interessi nazionali. Dunque, il riparto di competenze si svolge
con linearità, senza la costruzione di complessi modelli di
concertazione legislativa che in un sistema frammentato comporterebbero
inevitabilmente l'inefficienza istituzionale. La garanzia dell'equilibrio
viene trovata non nell'esercizio di una potestà legislativa statale
definitoria dei confini per la regione, e magari nella partecipazione a
questa di esponenti delle autonomie, bensí nelle pronunce del giudice
di costituzionalità. Ed é ovvio che alla soppressione dei
limiti di legittimità si accompagni anche il superamento del limite
di merito, attualmente previsto.
Quanto alle funzioni amministrative, va tenuto conto da un lato
dell'esperienza del regionalismo fin qui svolta e dall'altro delle
novità intervenute. É stata sempre oggetto di censura da parte
della dottrina la propensione delle regioni a concentrare su di sé le
funzioni di gestione a scapito delle funzioni legislative e di
programmazione. É dunque necessario evitare che tale tendenza trovi
occasione di consolidarsi con il trasferimento massiccio di funzioni
rafforzato dalla nuova ripartizione di potestà legislative. Contro
tale pericolo si afferma con puntualità il principio secondo cui
l'amministrazione deve in ogni caso collocarsi al livello piú basso e
nell'ambito territoriale piú ristretto possibile (cosiddetto
"principio di sussidiarietà").
Questa scelta é resa necessaria anche dalla soppressione di tutti
i controlli preventivi sulla amministrazione regionale e locale che hanno
costituito finora uno dei piú gravi motivi di inefficienza degli
apparati pubblici, senza peraltro impedire le gravi deviazioni degli stessi
apparati da basilari criteri di correttezza e di legalità dell'azione
amministrativa. É dimostrata oltre ogni dubbio la inutilità
dei controlli giuridico-formali cui il nostro sistema si é fin qui
attenuto. Ma tale scelta deve correlarsi ad un potenziamento delle
condizioni oggettive per la trasparenza dell'amministrazione e il controllo
sociale sulla medesima, altrimenti si creerebbe un'amministrazione locale
irresponsabile. Occorre fare in modo che i cittadini possano in concreto
essere posti in condizione di scrutinare in modo ravvicinato l'operare dei
pubblici poteri, azionando strumenti di controllo di ogni devianza. É
per questo che l'affermazione in Costituzione del principio di
sussidiarietà, inteso appunto nel senso della collocazione al livello
piú vicino ai cittadini dell'azione degli apparati pubblici, é
strumento essenziale della nuova concezione dell'amministrare e del nuovo
rapporto tra pubblici poteri e cittadini che caratterizza la proposta, in
cui i secondi non sono solo i destinari passivi degli atti ma, in
qualità di utenti, diventano i controllori dell'efficienza
dell'azione dell'amministrazione locale.
La novità dell'impostazione, peraltro, non si limita alla
definizione di poteri forti correlata alla soppressione di tutti i
controlli. Viene infatti ridisegnata profondamente la mappa della
partecipazione delle autonomie a rilevanti funzioni statali.
Anzitutto, va sottolineata la partecipazione alla funzione legislativa,
che vede la presenza in Senato dei presidenti delle regioni e delle province
autonome, nonché dei sindaci dei comuni capoluogo di regione, per le
leggi di cui all'articolo 67, terzo comma, e cioé nelle materie in
cui lo Stato puó disciplinare unicamente i profili di rilievo
ultraregionale. Ugualmente, si prevede la partecipazione laddove la legge
dello Stato, per realizzare la eguale garanzia per i diritti e le
libertà protette in Costituzione, oltre che per preminenti interessi
nazionali, pone in essere discipline che prevalgono su quella regionale. Per
queste leggi si prevede infatti la forma bicamerale (sono tra i pochi casi
di legislazione bicamerale) ed attraverso il Senato si ha la presenza
diretta delle autonomie, che fanno sentire la propria voce nel momento di
formazione della legge, e hanno altresí la possibilità di
difendere la loro sfera di competenza impugnando gli atti statali, normativi
o amministrativi, davanti alla Corte.
Parimenti importante, peraltro, é la partecipazione delle regioni
alla nomina di un quarto dei componenti della Corte costituzionale, che vede
potenziato il suo ruolo di arbitro nella definizione dei conflitti sulla
competenza dello Stato. Si crea quindi un coerente parallelismo tra la
presenza delle autonomie nel momento delle scelte, e la presenza nella
formazione dell'organo preposto alla risoluzione dei conflitti. Cosí
come le autonomie partecipano, in misura paritaria rispetto alla
rappresentanza parlamentare, all'elezione del Capo dello Stato.
Al Capo dello Stato, dal canto suo, spetta un potere di veto sulla
presentazione di disegni di legge di iniziativa governativa che presentino
vizi di costituzionalità: ecco dunque un primo filtro in cui la
sensibilità per i temi delle autonomie puó evitare lo
stravolgimento degli equilibri disegnati in Costituzione.
Di grande significato politico ed istituzionale, infine, é la
partecipazione alla funzione di revisione della Costituzione. La modifica
delle norme di cui all'articolo 67, ed all'intero Titolo V - dunque di parti
rilevantissime della Costituzione - si puó avere solo con il consenso
della metà piú uno dei consigli regionali, secondo uno schema
tipicamente federale.
Parimenti funzionale ad un impianto federale é la scelta di
puntare molto fortemente sullo statuto della regione, come fonte cui sono
affidate le fondamentali scelte di ordinamento e di organizzazione
dell'ente. É infatti lo statuto che determina la forma di governo
regionale, con il solo limite della necessaria previsione di un'assemblea
elettiva a suffragio universale, suscettibile di scioglimento per
impossibilità di funzionamento, e di un presidente. Nell'ambito dei
confini posti possono trovare spazio scelte che vanno dal modello
parlamentare a quello presidenziale, nelle varie forme e modalità.
Ancora allo statuto si affidano gli istituti di partecipazione ed in
particolare la disciplina del referendum
regionale. Alla legge regionale, parallelamente, si lascia la scelta dei
sistemi elettorali (con il solo limi te, come già detto, del
suffragio universale diretto per l'assemblea rappresentativa). Infine, lo
statuto viene sottratto ad ogni forma di codecisione da parte dello Stato,
rimanendo la scelta nelle mani dell'organo rappresentativo, con la sola
prescrizione per l'approvazione di una soglia di maggioranza qualificata
(quella assoluta dei componenti).
Alla innovazione radicale nel rapporto tra le autonomie e lo Stato si
propone in parallelo una altrettanto radicale innovazione nel rapporto tra
regioni ed enti locali all'interno del sistema delle autonomie. La filosofia
di fondo é che a regioni forti devono corrispondere enti locali
parimenti forti: é cosí evitato il pericolo che al centralismo
statale se ne sostituisca uno di tipo regionale non meno dannoso del primo.
L'equilibrio del sistema passa attraverso il riconoscimento agli enti
locali di una diretta tutela, che - diversamente da quella prevista nel
sistema vigente nella scarna formula dell'articolo 128 della Costituzione -
non si affida al mero rinvio alla "legge generale" dello Stato, che non si
sarebbe - con ogni evidenza - rivelato utile nel contesto di un impianto
"federale" dello Stato. Si definisce invece (articolo 123) una garanzia che
copre la denominazione, il territorio, la potestà di
auto-organizzazione, l'autonomia normativa, la disponibilità di
risorse proprie. Per i profili ordinamentali si fa riferimento ad una legge
approvata da entrambe le Camere (alla cui formazione partecipano, nel
Senato, gli esponenti delle autonomie). Ció si aggiunge alla espressa
esclusione di ogni forma di controllo preventivo di legittimità o di
merito sugli atti degli enti locali, capovolgendo dunque l'attuale dettato
dell'articolo 130 della Costituzione. Si coglie, cosí, l'indirizzo da
tempo espresso dalla dottrina piú attenta, nel senso della
impossibilità di mantenere il sistema dei controlli secondo
l'articolazione imposta dalla norma costituzionale vigente. Del resto si era
già concretata una tendenza anche legislativa alla semplificazione
dei controlli medesimi. Il riscontro piú recente si ha in alcune
proposte ancora all'esame del Parlamento, tendenti a ridurre al massimo i
controlli a Costituzione invariata.
Il richiamo in Costituzione garantisce le autonomie locali nei confronti
sia dello Stato che delle regioni, costruendo le autonomie stesse come
l'effettivo secondo pilastro di un impianto federale che le valorizza per
ricchezza e diversità. Tuttavia, la sola menzione nella norma
costituzionale avrebbe potuto far dubitare dell'effettività di una
innovazione radicale come quella descritta. Si é dunque prevista la
possibilità dell'impugnativa da parte degli enti locali di leggi ed
atti amministrativi dello Stato e delle regioni a tutela dell'autonomia
costituzionalmente protetta. Si estende cosí ad una platea ben
piú ampia di quella attuale sia l'istituto del ricorso in via
principale - finora limitato al rapporto Stato-regioni/province autonome -
sia quello del conflitto di attribuzione. Con tale ridefinizione
dell'accesso la Corte costituzionale diviene a pieno il perno effettivo
degli equilibri centro-periferia, essendo arbitra di tutta la
conflittualità che puó scaturire dal sistema.
Va sottolineato che anche sul punto dei rapporti regioni-enti locali non
esistono soluzioni genuinamente federali a fronte di altre che sarebbero
spurie. In particolare, non é parametro di genuino federalismo che la
regione disponga di poteri ordinamentali nei confronti degli altri soggetti
di autonomia. Anche negli Stati federali possono esserci garanzie
direttamente per gli enti locali, o nella stessa costituzione federale o in
quella degli Stati membri della federazione. Tale garanzia é in
realtà strumento indispensabile per garantire, da un lato, che non
sopravvengano nuovi centralismi; ed assicurare, dall'altro, l'indipendenza
dei circuiti politici locali e regionali, che é chiave per una utile
competizione e per la qualificazione complessiva della rappresentanza
politica.
Conclusivamente, si é di fronte ad un modello di chiara e forte
impostazione federalistica ed autonomistica, aderente alla storia del nostro
Paese e ai connotati fondamentali degli assetti odierni. La necessità
di tale aderenza dà ragione della costruzione di un modello che
presenta caratteri origi nali e non si fonda sulla adesione acritica a
modelli sperimentati in altri Paesi. La elasticità costituisce uno
dei principali vantaggi del federalismo. Non esiste il federalismo: esistono
tanti federalismi. Sarebbe stato dunque un errore davvero grave non pensare
nei termini di un federalismo adatto al Paese, aderente alla sua storia. Ma
si tratta di un modello indiscutibilmente forte, di ampia prospettiva, che
consente al Paese il salto di qualità nel rendimento delle
istituzioni e degli apparati pubblici di cui vi é bisogno.
Certo, dobbiamo essere consapevoli che l'adozione di innovazioni tanto
radicali impone anche una maturazione culturale e politica.
Anzitutto é chiaro che la scelta per l'autonomia, la cancellazione
di ogni funzione di tutela del centro sulla periferia, l'attribuzione di
vasti poteri di legislazione e di gestione ai vari segmenti del mondo delle
autonomie impone una parallela accentuazione del circuito delle
responsabilità, politiche e giuridiche. Le nuove istituzioni devono
procedere parallelamente alla nuova politica. Ad un'amministrazione che - in
chiave di efficienza - viene liberata da controlli e legami deve far da
contrappeso una classe di amministratori libera dalle clientele e chiamata a
rispondere in pieno e con chiarezza agli elettori che quella classe hanno
scelto con il voto. Si rende cosí chiara l'equazione secondo cui ad
un maggior potere deve corrispondere una maggiore ed effettiva
responsabilità.
Inoltre il non aver scelto schemi di perenne concertazione, preferendo
riparti di competenze chiari e un sistema delle fonti semplice nelle
articolazioni fondamentali, comporta accettazione di un modello
significativamente competitivo nella sua impostazione. Ma ció si
é fatto nella convinzione che un sistema di impianto federale non
puó non essere intrinsecamente competitivo. I profili cooperativi e
di solidarietà sono profili correttivi del modello, non possono
costituirne la ossatura fondamentale. Soprattutto alle parti deboli
dell'insieme conviene sia chiaro che una rete di concertazione globale
sarebbe soltanto lo schermo per la prevalenza in ogni caso degli interessi
forti. É illusorio che meccanismi di codecisione siano strumento per
la tutela degli interessi deboli. É dunque meglio una chiara
definizione degli strumenti istituzionali per la inevitabile
competitività di sistema e, parallelamente, la altrettanto chiara
individuazione dei correttivi. Nella proposta questi si trovano nella
prevalenza della legge statale per garantire a tutti l'eguale godimento dei
diritti e delle libertà fondamentali (articolo 67, quinto comma);
nella previsione di attribuzione di risorse nazionali per politiche
pubbliche di riequilibrio (articolo 118, quarto comma); nella istituzione di
un fondo di solidarietà nazionale per le aree svantaggiate (articolo
118, quinto comma).
Ai timori di un'insufficiente garanzia degli interessi deboli si risponde
con la considerazione che anche a questi interessi é chiesto di
compiere un salto di qualità nella capacità di presenza e di
proposta politica. Del resto il sistema centralistico non era piú,
con ogni evidenza, strumento di tutela per le aree deboli del Paese. La
garanzia di una vera ed effettiva solidarietà é nella
politica. Rispetto a questo assunto bisogna costruire la strumentazione
istituzionale. In questo senso, l'opzione federalista puó e deve
essere, anche per il Mezzogiorno e le altre aree deboli, una occasione
positiva comprendendone la filosofia di sistema e le esigenze che ne
caratterizzano il funzionamento.
Bicameralismo
In stretta connessione con il tema del federalismo vanno visti i problemi
concernenti il superamento del bicameralismo paritario. Sul punto, non
puó sorgere dubbio alcuno circa la necessità di un
fondamentale ripensamento. La defatigante lunghezza del processo legislativo
é indiscutibilmente uno dei maggiori motivi dell'inefficienza
complessiva del sistema. Non sembra, peraltro, di dover necessariamente
giungere ad una scelta nel senso del monocameralismo. Anche l'esperienza
recente sul piano compara to mostra una tendenza a modelli bicamerali,
purché differenziati, in modo tale da esaltare le sinergie possibili
tra Camere diverse per funzioni, legittimazione, composizione senza dar
luogo ad inutili duplicazioni di processi decisionali.
L'innovazione proposta é radicale. Una Camera - l'Assemblea
nazionale - é vista come la sede in cui si dispiegano l'azione di
governo, l'attuazione del programma, lo svolgimento della funzione di
indirizzo politico. In questa Camera si svolge la dialettica
maggioranza-opposizione, ed essa diventa la Camera del maggioritario.
Nell'altra Camera, sottratta alla dialettica maggioranza-opposizione, si
concentrano funzioni di garanzia e di equilibrio del sistema
complessivamente inteso ed in particolare delle autonomie.
Le scelte conseguenti all'impostazione descritta si riflettono,
anzitutto, nella ripartizione delle funzioni. Piú specificamente,
alla sola Assemblea nazionale si riconosce il potere di accordare o negare
la fiducia al Governo. É sempre nell'Assemblea nazionale che si
dispiega la logica del collegamento dichiarato tra candidati all'elezione
nella stessa Assemblea e candidato Primo ministro. Ed é ancora in
questa che puó attivarsi la sfiducia costruttiva, con la sostituzione
del Primo ministro inizialmente in carica. Parallelamente, é
nell'Assemblea nazionale che si fanno le scelte di governo ed in particolare
le scelte di distribuzione delle risorse che si concretano nel bilancio.
Infine é nell'Assemblea che si colloca la pienezza della
potestà legislativa, come strumento della iniziativa politica per
l'attuazione del programma di governo. Conseguentemente, é
l'Assemblea nazionale che puó essere sciolta, secondo il disposto
degli articoli 95, nono comma, e 90.
Nel Senato, per contro, si collocano funzioni di controllo e garanzia,
oltre ad una limitata partecipazione alla funzione legislativa. In specie,
sono attribuite al Senato la elezione dei componenti di estrazione
parlamentare della Corte costituzionale e del Consiglio superiore della
magistratura e la designazione dei candidati per le Autorità
indipendenti tra i quali il Capo dello Stato provvede alla nomina. Si
definisce una forte funzione ispettiva, che radica nella normale
attività delle Commissioni permanenti un incisivo strumento di
controllo, in particolare sulle amministrazioni pubbliche. Si limita,
invece, la partecipazione alla funzione legislativa, che viene riferita alle
leggi di ordinamento (leggi costituzionali, elettorali, disciplina di organi
costituzionali e di rilievo costituzionale) ed a quelle che incidono sul
sistema delle autonomie. Per queste, come si vedrà, la composizione
del Senato é integrata da esponenti delle autonomie medesime. Oltre a
questa limitata partecipazione alla funzione legislativa, si prevede
unicamente una richiesta di riesame, su cui l'Assemblea nazionale delibera
in via definitiva. Infine, e coerentemente con la natura attribuita
all'organo, il Senato non puó essere sciolto.
Un punto nodale della proposta va visto nella definizione della
composizione del Senato. Sul punto, nell'esperienza del federalismo sul
piano comparato si riscontrano scelte molto diverse. Nell'esperienza
piú importante ed antica - quella degli Stati Uniti - si é
passati, dopo una prima fase in cui i componenti del Senato erano scelti
dalle assemblee degli Stati, all'elezione popolare diretta. Nella repubblica
federale tedesca i membri del Bundesrat (69 per una popolazione
di oltre 80 milioni) sono scelti dai governi dai Länder :
scelta, questa, che ha antiche radici storiche, risalenti alle
modalità di unificazione nel secolo scorso. In Spagna é stato
adottato un modello di composizione mista, con 47 membri scelti dalle
Comunità su un totale di 255, e quindi con larghissima prevalenza di
senatori eletti direttamente. Ed ancora altri modelli possono proporsi:
dalle regioni viene ad esempio anche una proposta di elezione di secondo
grado da parte dei consigli regionali.
Si dimostra anche per questo profilo che non esiste una soluzione
genuinamente federale, a fronte di altre incompatibili con un "vero"
federalismo. E si é dunque ritenuto che l'elezione popolare diretta
dei componenti, secondo la scelta di fondo propria del modello degli Stati
Uniti, fosse coerente con la natura dell'organo ed i poteri ad esso
attribuiti. Solo dall'elezione diretta, infatti, puó discendere il
peso sufficiente a sostenere una scelta efficace per un moderno
bicameralismo differenziato, tesa a configurare per il Senato una funzione
di garanzia, equilibrio e controllo per l'intero sistema istituzionale,
autonomie incluse. Per questo, in particolare, si prevede che la
composizione sia integrata - nella formazione delle leggi rilevanti per le
autonomie - con i presidenti delle giunte di regioni e province autonome e i
sindaci dei comuni capoluogo di regione. Si persegue l'obiettivo di dare
rappresentanza ad entrambi i segmenti del sistema delle autonomie (regioni,
enti locali), con soggetti titolari comunque di una legittimazione elettiva
propria, sia pure in una qualità diversa, ed in tal senso non
incompatibili rispetto alla scelta di un Senato eletto a suffragio
universale diretto, e in una misura sufficientemente ampia da incidere sulle
scelte (la proporzione é superiore, ad esempio, a quella esistente
nel Senato spagnolo tra componenti eletti e rappresentanti delle
comunità). Il temperamento al principio dell'elezione diretta
risponde in modo specifico e puntuale alle esigenze del sistema delle
autonomie, senza indebolirne il modello generale.
Non si é ritenuto, dunque, di seguire scelte diverse, ed in
particolare il modello Bundesrat , che - come si é detto -
trova solide radici nella storia di quel Paese ma rimarrebbe privo di
riscontri in un'esperienza del tutto diversa e che oggi si orienta per un
federalismo parimenti diverso rispetto a quello tedesco. Infatti qui si
prospetta un federalismo di legislazione e programmazione, mentre il
federalismo tedesco puó essere correttamente definito come un
federalismo - nel concreto dell'esperienza - essenzialmente amministrativo.
In secondo luogo, il modello tedesco presenta notevoli complessità,
soprattutto nel sistema delle fonti, di volta in volta unicamerali o
bicamerali. In un sistema frammentato ed ancora in evoluzione, peraltro, la
complessità non favorisce il consolidarsi di modelli istituzionali
equilibrati, agili ed efficienti. Si é dunque privilegiata un'opzione
piú semplice e lineare.
Analogamente, non si é ritenuto di adottare modelli a composizione
in senso stretto mista, sull'esempio spagnolo. Anzitutto sono forti le
perplessità su tale modello che non sembra aver prodotto risultati
particolarmente positivi e versa attualmente in una crisi piuttosto
profonda. La diversa legittimazione dei componenti pone al regolare
funzionamento dell'organo ed al political process
che in esso si svolge ostacoli considerevoli.
Una composizione compiutamente mista avrebbe prodotto difficoltà
anche nella configurazione del Senato qui proposta. É chiaro, ad
esempio, che una incisiva funzione ispettiva e di controllo, che assume
anzitutto ad oggetto in modo penetrante le amministrazioni pubbliche, male
si concilierebbe con una composizione dell'organo in cui entrassero a pieno
titolo - anche per l'esercizio della funzione anzidetta - soggetti titolari
di poteri di gestione, quali presidenti di giunta o sindaci. É
evidente la possibile sovrapposizione tra controllori e controllati. Inoltre
non si vedrebbe giustificazione nella partecipazione di esponenti delle
autonomie a funzioni quale la elezione di componenti del Consiglio superiore
della magistratura o la scelta di candidati per le Autorità
indipendenti. E meno ancora si giustificherebbe la partecipazione a funzioni
o scelte nelle quali le autonomie sono presenti ad altro titolo: la
legislazione costituzionale, che viene sottoposta per la parte relativa alle
autonomie alla approvazione delle assemblee regionali; la nomina di
componenti della Corte costituzionale, direttamente eletti per un altro
quarto dalle assemblee regionali.
Per questi motivi si é scelta la via della integrazione nella
composizione del Senato limitatamente alla funzione legislativa, per la
parte in cui l'incidenza sul sistema delle autonomie é in re
ipsa . La partecipazione in misura significativa, e non certo
simbolica, degli esponenti delle autonomie consente un peso effettivo nella
definizione del rapporto tra interessi regionali, affidati comunque alla
legge regionale, ed interessi interregionali, nazionali ed internazionali,
su cui la legge dello Stato puó intervenire.
In tal modo, si raggiunge il risultato di una effettiva tutela del
sistema delle autonomie, tra l'altro presente in modo equilibrato nelle sue
due componenti fondamentali (regioni ed enti locali). L'effetto concreto non
é lontano, per ció che conta, da quello che si avrebbe con una
composizione mista tout court . Ma sembra che le obiezioni ed i
dubbi sorti sul modello spagnolo possano al tempo stesso essere superati,
dal momento che - al di fuori della funzione legislativa concretamente
rilevante per le autonomie - il Senato é compiuta espressione di una
legittimazione propria, autonoma, e radicata nel voto popolare. Con
l'ulteriore vantaggio di mantenere separazione e competizione fra i circuiti
di selezione della classe politica, con potenziale beneficio per la
qualità della rappresentanza a vari livelli istituzionali.
La soluzione raggiunta, quindi, sembra dare pieno significato a un
bicameralismo realmente differenziato per funzioni.
Le garanzie: magistratura, Corte costituzionale,
revisione della Costituzione
I. La magistratura
La disciplina costituzionale vigente della magistratura e della funzione
giurisdizionale richiede un incisivo aggiornamento che, tenendo ferme le
essenziali garanzie di autonomia e di indipendenza, consenta una risposta
efficace - al di fuori di ogni polemica - ai molteplici problemi che si
sono, anche in tempi recenti, evidenziati.
Una prima fondamentale linea di innovazione della proposta tende a porre
le basi per la costruzione di una funzione giurisdizionale unitaria,
ancorché esercitata da magistrati ordinari e amministrativi istituiti
e regolati dalle norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari. Il riparto si
configura in termini di competenza.
Si opera a tal fine una incisiva ridefinizione della magistratura
amministrativa. Viene operata all'interno del Consiglio di Stato una netta
distinzione tra una sezione consultiva e una giurisdizionale, rimanendo
riferita esclusivamente a quest'ultima - oltre che ai magistrati dei
tribunali amministrativi regionali - la funzione giurisdizionale (articolo
104, primo comma). Il Consiglio superiore della magistratura diviene organo
di autogoverno di tutti i magistrati, dividendosi in una sezione per i
magistrati ordinari ed una per i giudici amministrativi. Per tutti i
magistrati spettano al Consiglio le assunzioni, le assegnazioni, i
trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari. Le nomine agli
uffici direttivi della Corte di cassazione e della Sezione giurisdizionale
del Consiglio di Stato sono affidate alle sezioni riunite del Consiglio. A
tutti i magistrati sono riconosciute le medesime garanzie, nell'ambito di
una distinzione unicamente per funzioni (articolo 108, ultimo comma). E per
tutti i magistrati - dunque, ordinari e amministrativi - vale il principio
che la nomina ha luogo esclusivamente per concorso (articolo 107, primo
comma).
Parallelamente, viene decostituzionalizzata la dicotomia diritto
soggettivo-interesse legittimo come strumento automaticamente definitorio di
un riparto di competenza. Si garantisce infatti la tutela delle situazioni
giuridiche soggettive e dunque sia dei diritti soggettivi che degli
interessi legittimi: previsione del resto necessaria per il dettato
dell'articolo 24 della Costituzione. Ma si lascia alla legge - in modo
elastico - la scelta del criterio di ripartizione della competenza tra il
giudice ordinario e il giudice amministrativo.
Dunque la funzione giurisdizionale si configura in modo unitario,
rimanendo all'interno di essa possibile solo un riparto di competenza. La
posizione del giudice amministrativo viene assimilata a quella del giudice
ordinario quanto al complesso delle garanzie di autonomia e di indipendenza,
ed agli strumenti per l'attuazione di tali valori. In particolare viene
determinata una netta separazione nei confronti del potere esecutivo, che
perde ad esempio il potere di nomina di consiglieri di Stato per quanto
riguarda la sezione giurisdizionale, cui si applica il principio di accesso
solo per concorso; e perde altresí i poteri inerenti l'azione
disciplinare, regolata in modo uniforme per tutti i magistrati. Piú
in generale, sono superati radicalmente i problemi derivanti dalla
commistione tra l'esercizio della funzione consultiva e di quella
giurisdizionale.
Il quadro si completa con il superamento della giustizia contabile e
l'attribuzione al giudice amministrativo della competenza per la
responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari (104, secondo
comma). A tal fine viene attribuita al pubblico ministero la potestà
di esercitare le azioni e le facoltà di intervento previste dalla
legge (articolo 113, secondo comma). Alla Corte dei conti si riconosce
invece una funzione di controllo dell'efficienza e dell'efficacia
dell'azione amministrativa, rinviando alla legge la definizione delle
funzioni. In tal modo, nell'ambito della complessiva unitarietà della
funzione giurisdizionale, si procede anche su questo versante alla
rifondazione del circuito della responsabilità e del sistema dei
controlli sugli apparati pubblici, resa necessaria dalla constatazione che -
al di là di periodiche proclamazioni - la efficacia del sistema
vigente, la sua produttività ed il rapporto costi-risultati si
mostrano particolarmente bassi.
Parallelamente alle incisive innovazioni prospettate, si conferma e si
precisa il quadro delle garanzie poste dalla Costituzione vigente. Si
dispone, cosí, che tutti i magistrati sono soggetti solo alla legge:
dunque anche il pubblico ministero, per cui si prevede in modo specifico che
la legge stabilisca misure idonee ad assicurare il coordinamento interno
degli uffici. Si cancella la giurisdizione dei tribunali militari in tempo
di pace. Si attribuisce in modo esplicito una potestà regolamentare
al Consiglio superiore della magistratura, superando un problema ad un tempo
pratico e teorico. Si disciplina la impugnabilità dei provvedimenti
sulla carriera, limitandola alle sezioni unite del Consiglio e consentendo
per i soli provvedimenti disciplinari l'impugnazione davanti alle sezioni
unite civile della Corte di cassazione. Si conferma tutto il complesso delle
ulteriori garanzie relative all'autonomia ed indipendenza, e in particolare
si ribadisce il principio di obbligatorietà dell'azione penale. Si
afferma il principio che debba rendersi effettivo il diritto di difesa in
ogni fase del giudizio, garantendo che la decisione intervenga in un tempo
ragionevole (in aderenza a principi da tempo affermati in sede
internazionale, in norme ed in pronunce di organi di giustizia). Si afferma
un principio di riserva di codice, ammettendosi nuove norme penali solo per
modifica del codice penale o con legge di disciplina organica della materia.
Si afferma, infine, il principio della parità dei poteri processuali
delle parti in ogni grado del giudizio.
Dunque, un insieme di norme che, per un verso, innovano fortemente, per
l'altro razionalizzano ed adeguano la disciplina vigente, senza in alcun
modo indebolire le garanzie di autonomia ed indipendenza della magistratura
e ponendo le premesse per una giustizia piú efficiente ed efficace al
servizio dei cittadini.
II. La Corte costituzionale
La principale innovazione apportata alla disciplina vigente sulla Corte
costituzionale attiene all'accesso.
Viene anzitutto previsto l'accesso diretto del cittadino, cui si consente
l'impugnativa di leggi e di atti aventi forza di legge qualora ritenga di
essere stato leso in uno dei diritti garantiti dalla prima parte della
Costituzione. Si tratta di un istituto ben noto nel diritto comparato, che
vuole conferire effettività e compiuta giustiziabilità ai
diritti costituzionalmente protetti e di cui si discute da tempo anche nella
dottrina italiana. Il ricorso diretto si affianca allo schema della
questione in via incidentale, rispetto al quale va visto non come antitesi,
ma come completamento. D'altronde, il giudizio in via incidentale trova il
suo autonomo fondamento nella legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.
Si amplia, inoltre, l'accesso alla Corte a tutti i soggetti di autonomia
garantiti in Costituzione. Al ricorso in via principale ed al conflitto di
attribuzione dello Stato contro le regioni, e di queste contro lo Stato, si
aggiunge il riconoscimento dell'accesso alla Corte da parte di comuni e
province. In tal modo, da un lato, gli equilibri del sistema delle autonomie
assumono rilievo costituzionale nel loro complesso nella nuova disciplina
posta dal Titolo V e, dall'altro, divengono compiutamente giustiziabili. La
Corte costituzionale diviene il cardine effettivo della risoluzione dei
conflitti in un impianto federale che non nega certo la logica della
cooperazione e della concertazione ma assume anche la competitività
come connotato imprescindibile del sistema.
L'ampliamento dell'accesso alla Corte viene bilanciato in primo luogo con
l'aumento del numero dei giudici, che viene portato a venti (cinque dei
quali eletti dalle assemblee regionali, a conferma della posizione del tutto
nuova disegnata per le regioni in Costituzione). Si prevede, inoltre, la
possibilità di un'organizzazione della Corte per sezioni, per far
fronte in modo efficace alla nuova domanda di giustizia costituzionale.
Si procede, infine, ad una piú chiara tipologizzazione delle
sentenze ed a rafforzare le garanzie di indipendenza dei giudici, attraverso
una riserva di legge costituzionale, recependo un'istanza particolarmente
sentita secondo le modalità garantistiche piú parti.
III. Revisione costituzionale
La procedura di revisione della Costituzione é stata modificata in
maniera significativa. A parte il caso che prevede il coinvolgimento delle
assemblee regionali, si é previsto un differente sistema a seconda
che alla revisione si intenda sottoporre la prima parte, e quindi anche i
principi fondamentali, ovvero l'ordinamento della Repubblica che costituisce
la seconda parte.
Nel primo caso sono necessarie due deliberazioni successive, con un
intervallo di non meno tre mesi, di ciascuna Camera con la maggioranza di
due terzi: evidente l'intento di raggiungere, su temi di cosí grande
delicatezza, un ampio grado di consenso e di rappresentatività.
Per le altre leggi costituzionali, categoria in cui evidentemente
rientrano le revisioni della seconda parte della Costituzione, in seconda
deliberazione sono stabiliti quorum
inferiori (la maggioranza assoluta per l'Assemblea nazionale e i tre quinti
per il Senato) ma é garantita al corpo elettorale la
possibilità di pronunciarsi, secondo il sistema enunciato dal vigente
articolo 138 (salvo innalzare a un milione, dagli attuali cinquecentomila,
il numero di elettori che possono richiederlo).
Una rilevante partecipazione delle assemblee regionali é infine
prevista in ordine alle modifiche che riguardino la revisione della forma
dello Stato (titolo V) e della ripartizione delle competenze legislative tra
Stato e regioni (articolo 67): in tali casi infatti la procedura é
ulteriormente rafforzata dalla necessità del voto favorevole della
metà piú una delle assemblee.
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