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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2047
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Art. 1.
1. La sezione I del titolo I, "Il Parlamento", della Parte II della
Costituzione é sostituita dalla seguente:
"SEZIONE I. - Le Camere.
Art. 55. - Il Parlamento si compone dell'Assemblea nazionale e del Senato
della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere
nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56. - L'Assemblea Nazionale é eletta a suffragio universale e
diretto.
Il numero dei deputati é di quattrocentocinquanta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il
numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento
generale della popolazione, per quattrocentocinquanta e distribuendo i seggi
in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei
quozienti interi e dei piú alti resti.
Art. 57. - Il Senato della Repubblica é eletto a base regionale, a
suffragio universale e diretto.
Il numero dei senatori é di centocinquanta. Per l'esame e
l'approvazione delle leggi dello Stato di cui all'articolo 67, terzo e
quinto comma, ed al Titolo V, il Senato é integrato dai presidenti
delle giunte delle regioni e delle province di Trento e di Bolzano, e dai
sindaci dei Comuni capoluogo di regione.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni
hanno compiuto il trentacinquesimo anno.
Ad ogni regione sono attribuiti tre senatori, salvo il Molise e la Valle
d'Aosta cui sono attribuiti rispettivamente due senatori e un solo senatore.
La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni, previa applicazione
delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla
popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale,
sulla base dei quozienti e dei piú alti resti.
Art. 58. - L'Assemblea nazionale e il Senato della Repubblica sono eletti
per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non puó essere prorogata se non per
legge approvata da entrambe le Camere e soltanto in caso di guerra.
Art. 59. - L'elezione di ciascuna Camera ha luogo entro sessanta giorni
dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il
quindicesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri
delle precedenti
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'ufficio di
presidenza.
Art. 60. - Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo
di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera puó essere convocata in via straordinaria per
iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un
terzo dei suoi componenti.
Art. 61. - Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza
assoluta dei componenti. Il regolamento dell'Assemblea nazionale stabilisce
i diritti delle opposizioni.
Le sedute sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
Le deliberazioni di ciascuna Camera sono adottate a maggioranza dei
presenti, salvo che la Costituzione o leggi costituzionali prescrivano una
maggioranza speciale. Il regolamento di ciascuna Camera stabilisce i
requisiti per la validità delle sedute.
Il regolamento dell'Assemblea nazionale prevede le modalità con le
quali i gruppi parlamentari possono dichiarare la propria adesione alla
maggioranza o alle opposizioni parlamentari.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno
diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere
sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 62. - Una legge approvata da entrambe le Camere determina i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato
o di senatore.
Nessuno puó appartenere contemporaneamente alle due Camere oppure
ad una Camera e al Parlamento europeo.
Art. 63. - Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi
componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di
incompatibilità.
La deliberazione puó essere impugnata davanti alla Corte
costituzionale con ricorso di un quinto dei componenti della Camera di
appartenenza.
Art. 64. - Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita
le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 65. - I membri del Parlamento non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro
del Parlamento puó essere sottoposto a perquisizione personale o
domiciliare, né puó essere arrestato o altrimenti privato
della libertà personale o mantenuto in detenzione, salvo che in
esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto
nell'atto di commettere un delitto per il quale é previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione é richiesta per sottoporre i membri del
Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o
comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Art. 66. - I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita
con legge approvata da entrambe le Camere".
| | Art. 2.
1. La sezione II del titolo I della Parte II della Costituzione é
sostituita dalla seguente:
"SEZIONE II. - La formazione delle leggi.
Art. 67. - La funzione legislativa appartiene allo Stato, alle regioni,
alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Lo Stato ha competenza legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
politica estera, ratifica ed attuazione di trattati e accordi
internazionali;
difesa e sicurezza nazionale;
ordine e sicurezza pubblica;
cittadinanza, immigrazione, emigrazione;
giustizia e ordinamento giudiziario;
legislazione e ordinamento processuale civile e penale;
bilancio, contabilità, tributi statali, coordinamento della
finanza pubblica;
moneta, sistema valutario, sistema del credito;
normative tecniche, requisiti, parametri e livelli di prestazione
uniformi su tutto il territorio nazionale;
ordinamenti didattici, titoli di studio, professioni;
demanio statale;
ordinamento degli uffici statali, dipendenti statali, rapporti tra le
amministrazioni statali e i cittadini;
ordinamento degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale;
princípi della previdenza, garanzie del reddito, ordinamento
della prestazione di lavoro.
Lo Stato ha competenza legislativa, limitatamente alla tutela di
interessi interregionali, nazionali o internazionali, nelle seguenti
materie:
commercio, trasporto, comunicazioni;
attività produttive, caccia e pesca;
sanità;
ricerca, produzione e distribuzione dell'energia;
ricerca scientifica, beni culturali;
opere pubbliche, tutela dell'ambiente, protezione civile;
acque interne.
Salvo quanto disposto dai commi secondo e terzo, le regioni e le province
autonome hanno competenza legislativa generale.
La legge statale prevale sulla legge delle regioni o delle province
autonome per garantire a tutti l'eguale godimento dei diritti e delle
libertà costituzionalmente protetti e tutelare preminenti interessi
nazionali.
Art. 68. - La funzione legislativa é esercitata dall'Assemblea
nazionale, salvo quanto disposto dal secondo comma. L'Assemblea nazionale
trasmette al Senato della Repubblica i disegni di legge il giorno successivo
all'approvazione.
La funzione legislativa é esercitata collettivamente dalle due
Camere per:
le leggi costituzionali ed elettorali;
le leggi di ratifica ed attuazione di trattati ed accordi
internazionali;
le leggi di cui all'articolo 67, terzo e quinto comma, e le leggi di
cui al Titolo V;
le leggi in materia di ordinamento degli organi costituzionali e di
rilievo costituzionale, di cui all'articolo 67, secondo comma;
gli altri casi stabiliti dalla Costituzione o da leggi costituzionali.
Al di fuori dei casi previsti dal secondo comma il Senato puó
deliberare, entro i quindici giorni successivi alla trasmissione, a
maggioranza assoluta dei componenti, il riesame di un disegno di legge
approvato dall'Assemblea nazionale. L'Assemblea nazionale delibera in via
definitiva.
Art. 69. - Nei casi di cui all'articolo 68, secondo comma, il disegno di
legge approvato da una Camera in un testo diverso da quello approvato
nell'altra Camera viene assegnato, per le parti non approvate nell'identico
testo, ad una commissione speciale formata da un uguale numero di deputati e
senatori nominati rispettivamente dai Presidenti delle due Camere,
osservando la proporzione esistente tra i gruppi parlamentari in ciascuna
Camera.
Il testo deliberato dalla commissione speciale é sottoposto
all'approvazione di ciascuna Camera, articolo per articolo e con votazione
finale con le sole dichiarazioni di voto. Non sono ammessi emendamenti.
Ai fini dei precedenti commi i regolamenti stabiliscono speciali
procedure.
La procedura di cui al presente articolo non si applica alle leggi
costituzionali.
Art. 70. - L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun
membro delle Camere, nonché agli organi ed enti ai quali sia
conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da
parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 71. - Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera é,
secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi
dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione
finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge
dei quali é dichiarata l'urgenza.
Su richiesta del Governo sono inseriti con priorità nel calendario
ed iscritti all'ordine del giorno delle Camere, secondo le norme dei
rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o accettati dal
Governo. I progetti dichiarati urgenti dal Governo sono approvati o respinti
entro il termine stabilito dai regolamenti parlamentari, che prevedono a tal
fine speciali procedure. Il regolamento disciplina l'assegnazione di tempi
alla iniziativa legislativa parlamentare. Il regolamento dell'Assemblea
nazionale prevede una riserva per le proposte e le iniziative delle
opposizioni.
La procedura normale di esame e di approvazione é sempre adottata
per i disegni di leggi costituzionali, di leggi elettorali, di delegazione
legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di
approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 72. - La legge é promulgata dal Presidente della Repubblica
entro un mese dalla approvazione o nel piú breve termine da essa
stabilito, fermo quanto previsto dall'articolo 68, terzo comma.
La legge é pubblicata subito dopo la promulgazione ed entra in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la
legge stessa stabilisca un termine diverso.
Art. 73. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge,
puó con messaggio motivato all'Assemblea nazionale o ad entrambe le
Camere, nel caso di cui all'articolo 68, secondo comma, chiedere una nuova
deliberazione.
La legge nuovamente approvata é promulgata dal Presidente della
Repubblica.
Art. 74. - É indetto referendum popolare per deliberare
l'abrogazione totale di leggi e di atti aventi forza di legge ovvero di
articoli degli stessi, quando lo richiedono un milione di elettori o cinque
assemblee regionali.
Non é ammesso il referendum per le leggi
costituzionali, tributarie o di bilancio, di amnistia e di indulto, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Non é ammesso
altresí referendum per le leggi la cui abrogazione
comporti oneri per lo Stato, per le regioni o per gli enti locali ovvero la
violazione di norme o princípi costituzionali.
La proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto
disposizioni normative omogenee. La legge che disciplina il referendum
stabilisce criteri per la separazione delle richieste di
referendum,
determinandone limiti e condizioni.
La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum
dopo che siano state raccolte centomila firme.
Art. 75. - É indetto referendum popolare per deliberare
l'approvazione di una legge di iniziativa popolare presentata da almeno un
milione di elettori quando, entro il termine stabilito dal regolamento e
comunque non oltre i diciotto mesi dalla presentazione, il Parlamento non
abbia deliberato sulla proposta, accogliendola, respingendola o
modificandola.
Il regolamento definisce speciali procedure per garantire il rispetto del
termine di cui al primo comma.
Il referendum non é ammesso per le proposte di legge
costituzionale e per quelle che comportano oneri a carico dello Stato delle
regioni, degli enti locali ovvero la violazione di norme o princípi
costituzionali. Si applica altresí il terzo comma dell'articolo 74.
La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum
decorso il termine di cui al primo comma.
Art 76. - Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i
cittadini chiamati ad eleggere l'Assemblea nazionale.
La proposta soggetta al referendum é approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se
é raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del
referendum.
Art 77. - L'esercizio della funzione legislativa non puó essere
delegato al Governo se non con determinazione di princípi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 78. - Il Governo puó adottare in caso di necessità ed
urgenza provvedimenti provvisori con forza di legge contenenti misure di
carattere specifico ed omogeneo e concernenti la sicurezza nazionale,
pubbliche calamità, norme finanziarie di immediata applicazione.
Il Governo non puó, mediante decreti, rinnovare disposizioni di
decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni
dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe
legislative, attribuirsi poteri regolamentari in materie già
disciplinate con legge, regolare i rapporti sorti sulla base dei decreti non
convertiti o disciplinarne gli effetti.
Il Governo deve il giorno stesso dell'adozione presentare il decreto
all'Assemblea nazionale chiedendo la conversione in legge. L'Assemblea,
anche se sciolta, é appositamente convocata e si riunisce entro
cinque giorni.
L'Assemblea non puó modificare i decreti salvo che per quanto
attiene alla copertura degli oneri finanziari ovvero che le proposte di
modifica non vengano avanzate dallo stesso Governo o da almeno un quarto dei
componenti. Le modifiche devono os servare il disposto del primo e secondo
comma.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se entro trenta giorni dalla
pubblicazione non sono convertiti in legge. Il regolamento prevede un
procedimento abbreviato per la deliberazione entro il termine della legge di
conversione.
Per i decreti che hanno ad oggetto le materie di cui all'articolo 68,
secondo comma, si applicano anche al Senato della Repubblica i commi dal
terzo al quinto del presente articolo. In tal caso il termine di cui al
quinto comma é stabilito in sessanta giorni.
Art. 79. - Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al
Governo i poteri necessari.
Art. 80. - L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a
maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea nazionale in ogni
suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la
loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati
commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Art. 81. - Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati
internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o
regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle
finanze o modificazioni di leggi.
Il Governo sottopone alle Camere i progetti di tutti gli accordi
internazionali, compresi quelli non rientranti nella previsione del primo
comma.
Art. 82. - Per la realizzazione dell'Europa unita, la Repubblica italiana
partecipa all'Unione europea e ne promuove uno sviluppo secondo i
princípi di democrazia e di libertà e di tutela dei diritti
fondamentali che ispirano la Costituzione italiana.
Il trasferimento di poteri sovrani, necessario per la realizzazione della
finalità prevista dal primo comma, é consentito con le leggi
che approvano i Trattati istitutivi delle Comunità europee e le
relative modifiche e integrazioni. Tali leggi sono approvate da entrambe le
Camere a maggioranza assoluta dei componenti.
Dall'apertura dei negoziati per qualsiasi revisione dei Trattati
istitutivi delle Comunità europee nonché dei Trattati che li
hanno modificati o integrati il Governo informa le Camere e successivamente
sottopone loro il progetto di revisione.
Il Governo sottopone senza ritardo alle Camere le proposte di atti
normativi dell'Unione Europea.
Art. 83. - L'Assemblea nazionale approva ogni anno i bilanci e il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo. Il regolamento dispone
l'inammissibilità di emendamenti che superino i limiti massimi dei
saldi di bilancio previamente fissati e disciplina l'ammissibilità di
altri emendamenti di iniziativa parlamentare.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puó essere concesso se
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi
tributi e nuove spese o modificare la vigente disciplina legislativa dei
tributi e delle spese.
Nuove o maggiori spese o minori entrate possono essere stabilite solo con
legge, che indichi i mezzi per farvi fronte per l'intero periodo di
applicazione, e nel rispetto dei limiti per il ricorso all'indebitamento
autorizzati con la legge di approvazione del bilancio.
Le norme per l'attuazione dei precedenti commi sono stabilite con legge
approvata da entrambe le Camere. Le disposizioni di tale legge non possono
essere abrogate o derogate dalle leggi di approvazione e di variazione del
bilancio, né dalle leggi di spesa o di entrata.
Art. 84. - Ciascuna Camera dispone inchieste su materie di pubblico
interesse su proposta di ciascuno dei componenti. Vi provvede in ogni caso
su proposta di un quarto dei componenti.
Per lo svolgimento dell'inchiesta ciascuna Camera nomina tra i propri
componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione
dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli
esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità
giudiziaria. Nello svolgimento di audizioni e indagini conoscitive davanti
alle Commissioni del Senato della Repubblica e in ogni altro caso in cui ne
venga fatta richiesta dalle Commissioni, il Governo, le amministrazioni
pubbliche, i soggetti pubblici e privati sono tenuti a fornire ogni notizia,
informazione, documentazione, chiarimento su questioni di pubblico
interesse. Si applicano le norme penali sulla testimonianza".
| | Art. 3.
1. Il Titolo II della Parte II della Costituzione é sostituito dal
seguente:
"TITOLO II. - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
Art. 85. - Puó essere eletto Presidente della Repubblica ogni
cittadino che abbia compiuto quaranta anni d'età e goda dei diritti
civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica é
incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio, attività pubblica
o privata.
Il Presidente della Repubblica non é rieleggibile.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge,
approvata da entrambe le Camere.
Art. 86. - Il Presidente della Repubblica é eletto per sette anni
da un collegio composto dai membri del Parlamento, dai presidenti delle
regioni, dai sindaci dei comuni capoluogo di regione, da quindici
rappresentanti per regione e da trecento rappresentanti di comuni e province
eletti dai rispettivi consigli secondo le modalità stabilite con
legge approvata da entrambe le Camere.
Il collegio é presieduto dal Presidente dell'Assemblea nazionale.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto
a maggioranza assoluta dei componenti. Dopo il terzo scrutinio si procede al
ballottaggio tra i due candidati piú votati.
Art. 87. - Il Presidente dell'Assemblea nazionale convoca il collegio per
eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, entro il termine e con le
modalità stabiliti con legge approvata da entrambe le Camere.
Se l'Assemblea nazionale é sciolta, ovvero se le assemblee
regionali o i consigli provinciali o i consigli comunali sono sciolti in
numero maggiore della metà, l'elezione ha luogo entro quindici giorni
dalla conclusione del turno elettorale.
Fino al giuramento del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo
93 sono prorogati i poteri del Presidente uscente.
Art. 88. - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in
cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica o di
impedimento permanente dichiarato dallo stesso Presidente ovvero dichiarato
congiuntamente dal Presidente dell'Assemblea nazionale e dal Presidente del
Senato, il Presidente dell'Assemblea nazionale convoca il collegio per
l'elezione del Presidente della Repubblica.
Art. 89. - Il Presidente della Repubblica é il Capo dello Stato e
rappresenta l'unità nazionale.
Puó inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Puó porre il veto alla presentazione alle Camere di disegni di
legge di iniziativa del Governo che presentino vizi di legittimità
costituzionale.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Indíce il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, tra i candidati designati dal Senato della Repubblica, i soggetti
preposti alle autorità indipendenti.
Nei casi indicati con legge approvata da entrambe le Camere nomina, su
proposta del Governo e previo parere del Senato, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costi tuito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puó concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Esercita gli altri poteri conferitigli con legge approvata da entrambe le
Camere.
Art. 90. - Il Presidente della Repubblica scioglie l'Assemblea nazionale,
sentito il suo Presidente, per l'impossibilità di formare un Governo
secondo quanto previsto dagli articoli 94 e 95.
Art. 91. - Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati
dal proponente, che ne assume la responsabilità. Non sono
controfirmati la nomina del Primo ministro, la nomina dei giudici della
Corte costituzionale, la nomina dei soggetti preposti alle autorità
indipendenti, lo scioglimento dell'Assemblea nazionale, l'indizione delle
elezioni e dei referendum, il rinvio delle leggi e dei
regolamenti con messaggio motivato, i messaggi alle Camere, il veto di cui
all'articolo 89, quarto comma.
Art. 92. - Il Presidente della Repubblica non é responsabile degli
atti compiuti nell'esercizio delle funzioni, tranne che per alto tradimento
e attentato alla Costituzione.
In tali casi é messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta
comune a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 93. - Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue
funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di
osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune".
| | Art. 4.
1. La sezione I del titolo III, "Il Governo", della Parte II della
Costituzione é sostituita dalla seguente:
"SEZIONE I. - Il Primo ministro e il Consiglio dei Ministri.
Art. 94. - Il Governo della Repubblica é composto del Primo
ministro e dei Ministri.
Ogni candidato alle elezioni dell'Assemblea nazionale dichiara, all'atto
della candidatura, il collegamento ad un candidato alla carica di Primo
ministro, secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale.
Il Presidente della Repubblica, entro i cinque giorni successivi alla
prima riunione dell'Assemblea nazionale, nomina Primo ministro il candidato
al quale é collegata la maggioranza assoluta dei deputati eletti.
Se a nessuno dei candidati alla carica di Primo ministro sia collegata la
maggioranza assoluta dei deputati eletti, l'Assemblea nazionale, entro
quindici giorni dalla prima riunione, elegge, a voto palese a maggioranza
assoluta dei deputati, il Primo ministro. Se nessuno riporta la maggioranza
assoluta si procede ad una seconda votazione. É eletto Primo ministro
il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. Nei successivi
cinque giorni, il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro
eletto.
Le incompatibilità tra le cariche di governo e la
titolarità di uffici pubblici o lo svolgimento di attività
private sono determinate con legge approvata da entrambe le Camere.
Art. 95. - Il Primo ministro nomina e revoca i Ministri.
Il Primo ministro e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano
giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Entro dieci giorni dalla nomina, il Primo ministro presenta all'Assemblea
nazionale i Ministri e il programma. Su proposta di un quarto dei deputati
dell'Assemblea é ammessa la mozione di sfiducia. La mozione di
sfiducia deve contenere la designazione del nuovo Primo ministro e non
puó essere messa in discussione prima di due giorni dalla
presentazione.
La mozione di sfiducia é approvata con il voto favorevole della
maggioranza dei deputati.
Il Presidente della Repubblica nomina Primo ministro la persona designata
nella mozione entro cinque giorni dalla sua approvazione.
La mozione di sfiducia puó essere approvata una sola volta nella
legislatura.
Alla cessazione della carica del Primo ministro, per morte, impedimento,
nei casi previsti con legge approvata da entrambe le Camere o per
dimissioni, si applica la disposizione di cui all'articolo 94, quarto comma.
Il Primo ministro, sentito il Consiglio dei ministri, puó proporre
al Presidente della Repubblica lo scioglimento anticipato dell'Assemblea
nazionale. La proposta é comunicata all'Assemblea medesima. Il
Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento se, entro quindici
giorni, dalla comunicazione della proposta, l'Assemblea non approva una
mozione di sfiducia ai sensi dei precedenti commi terzo e quarto.
Il voto contrario di una o entrambe le Camere su una proposta del Governo
non comporta obbligo di dimissioni.
Art. 96. - Il Primo ministro dirige la politica generale del Governo e ne
é responsabile. Assicura l'unità di indirizzo politico ed
amministrativo. Il Primo ministro e i Ministri sono responsabili
collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri.
Nel rispetto dell'unità di indirizzo, ogni Ministro adotta sotto
la sua responsabilità gli atti di competenza.
L'ordinamento della Presidenza del Consiglio, il numero e le attribuzioni
dei Ministeri sono determinati in base alla legge.
Art. 97. - Il Governo esercita la potestà regolamentare nelle
materie di competenza statale non riservate dalla Costituzione alla legge.
L'esercizio della funzione regolamentare é disciplinato dalla legge
che determina il procedimento, la pubblicità e l'efficacia dei
diversi tipi di regolamento.
Nelle materie non coperte da riserva assoluta, la legge puó
determinare i princípi fondamentali e puó stabilire i criteri
direttivi nel rispetto dei quali il Governo esercita la potestà
regolamentare.
Art. 98. - Il Primo ministro ed i Ministri, anche se cessati dalla
carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro
funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato
della Repubblica o dell'Assemblea nazionale, secondo norme stabilite con
legge costituzionale".
| | Art. 5.
1. La sezione II del titolo III della Parte II della Costituzione
é sostituita dalla seguente:
"SEZIONE II. - LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Art. 99. - I pubblici uffici sono organizzati con regolamento in base ai
princípi stabiliti dalla legge, in modo che siano assicurati
l'imparzialità, la trasparenza, l'efficienza dell'amministrazione e
la distinzione tra funzioni amministrative e responsabilità
politiche.
La legge assicura il diritto di accesso agli atti e ai procedimenti
dell'amministrazione e ne disciplina le forme e i limiti.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso
o contratto, secondo i princípi stabiliti dalla legge.
Per l'esercizio delle funzioni amministrative e la tutela degli interessi
statali nelle materie di cui all'articolo 67, secondo e terzo comma, lo
Stato puó istituire enti, agenzie e, con legge approvata da entrambe
le Camere, autorità indipendenti.
Art. 100. - I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della
Nazione.
Se sono membri del Parlamento non possono conseguire promozioni se non
per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai
partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio
attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e
consolari all'estero.
Art. 101. - Il Consiglio di Stato svolge funzioni giurisdizionali e di
consulenza giuridico-amministrativa. La legge assicura la separazione tra la
sezione giurisdizionale e quella consultiva.
La Corte dei conti é organo di controllo dell'efficienza e della
efficacia dell'azione amministrativa, ed esercita le funzioni stabilite
dalla legge. Riferisce direttamente alle Camere sui risultati.
La legge assicura l'indipendenza della sezione consultiva del Consiglio
di Stato, della Corte dei conti e dei loro componenti".
| | Art. 6.
1. La sezione I del titolo IV, "La Magistratura", della Parte II della
Costituzione é sostituita dalla seguente:
"SEZIONE I. - Ordinamento giurisdizionale.
Art. 102. - La giustizia é amministrata in nome del popolo.
I magistrati sono soggetti soltanto alla legge, la quale stabilisce le
misure idonee ad assicurare il coordinamento interno degli uffici del
pubblico ministero.
Art. 103. - La funzione giurisdizionale é esercitata da magistrati
ordinari e amministrativi istituiti e regolati dalle norme dei rispettivi
ordinamenti giudiziari.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.
Presso gli organi giudiziari ordinari possono essere istituite sezioni
specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di
giudici amministrativi o di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge stabilisce per quali materie possono essere nominati giudici non
professionali, anche per giudizi di sola equità.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all'amministrazione della giustizia, nonché le azioni che possono
essere esercitate a tutela di interessi collettivi.
Art. 104. - La giurisdizione amministrativa é esercitata dai
magistrati dei Tribunali amministrativi regionali e della sezione
giurisdizionale del Consiglio di Stato.
Il giudice amministrativo giudica della responsabilità
patrimoniale dei pubblici funzionari nei casi stabiliti dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita
dalla legge. In tempo di pace i reati militari commessi da appartenenti alle
Forze armate in servi zio attivo sono giudicati da sezioni specializzate
istituite presso il giudice ordinano.
Art. 105. - La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente
da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura si compone di una sezione per i
magistrati ordinari ed una per i magistrati amministrativi. Le funzioni del
Consiglio a sezioni riunite sono stabilite dalla legge.
Il Consiglio superiore della magistratura é presieduto dal
Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale
della Corte di cassazione e il presidente della sezione giurisdizionale del
Consiglio di Stato, che possono partecipare ai lavori di entrambe le
sezioni.
Gli altri componenti per ciascuna delle due sezioni sono eletti per due
terzi rispettivamente da tutti i magistrati ordinari e amministrativi tra
gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo in ciascuna sezione
dal Senato della Repubblica, a maggioranza di tre quinti dei componenti, tra
i professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati
dopo quindici anni di esercizio.
Ciascuna sezione del Consiglio elegge un vice-presidente tra i componenti
eletti dal Senato della Repubblica.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica,
essere iscritti negli albi professionali né far parte di organi
rappresentativi elettivi.
Art. 106. - Spettano alle sezioni del Consiglio superiore della
magistratura, secondo le modalità stabilite dalla legge e dai
regolamenti adottati dallo stesso Consiglio, le assunzioni, le assegnazioni,
i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi
rispettivamente dei magistrati ordinari e amministrativi.
Spettano alle sezioni riunite le nomine agli uffici direttivi della Corte
di cassazione e della sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato.
I provvedimenti disciplinari sono impugnabili davanti alle sezioni unite
civili della Corte di cassazione. Gli altri provvedimenti possono essere
impugnati esclusivamente davanti alle sezioni riunite del Consiglio.
Le altre funzioni delle sezioni riunite del Consiglio sono stabilite
dalla legge.
Art. 107. - Le nomine dei magistrati hanno luogo esclusivamente per
concorso.
Le leggi sull'ordinamento giudiziario possono ammettere la nomina, anche
elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici
singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere
chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione o di consiglieri della
sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, per rilevanti meriti,
professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati
che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali
per le giurisdizioni superiori.
Art. 108. - I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati
o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non
in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura adottata o
per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento
giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia promuove l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di
funzioni.
Art. 109. - Le norme sugli ordinamenti giudiziari e su ogni magistratura
sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali
e dei cittadini che partecipano all'amministrazione della giustizia.
Art. 110. - L'autorità giudiziaria dispone direttamente della
polizia giudiziaria.
Art. 111. - Ferme le competenze del Consiglio superiore della
magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia".
| | Art. 7.
1. La sezione II del titolo IV della Parte II della Costituzione é
sostituita dalla seguente:
"SEZIONE II. - Norme sulla giurisdizione.
Art. 112. - Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali,
é sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si
puó derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali
militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni della sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato
il ricorso in Cassazione é ammesso per i soli motivi inerenti alla
ripartizione di competenza tra giudice ordinario e giudice amministrativo.
La legge assicura gli strumenti per rendere effettivo l'esercizio del
diritto di difesa in ogni fase del giudizio civile penale, amministrativo e
per garantire che la decisione intervenga in un tempo ragionevole.
Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale
ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia
cui esse si riferiscono.
Art. 113. - Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione
penale.
Esercita le azioni e le facoltà di intervento previste dalla legge
in difesa della legalità e per l'affermazione della
responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari.
La legge assicura la parità di poteri processuali delle parti in
ogni grado del giudizio.
Art. 114. - Contro gli atti della pubblica amministrazione é
sempre ammessa la tutela giurisdizionale di situazioni giuridiche soggettive
dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa secondo la
ripartizione delle competenze stabilita dalla legge.
Tale tutela giurisdizionale non puó essere esclusa o limitata a
particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli
atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti
dalla legge stessa.
La legge disciplina la tutela giurisdizionale nei confronti degli atti
delle autorità indipendenti e ne stabilisce i limiti".
| | Art. 8.
1. Il titolo V della Parte II della Costituzione é sostituito dal
seguente:
"TITOLO V. - LA FORMA DELLO STATO.
Art. 115. - La Repubblica si riparte in comuni, province, regioni, con
propri poteri e funzioni secondo i princípi fissati dalla
Costituzione.
La ripartizione dei poteri e delle funzioni tra comuni, province, regioni
e Stato si ispira al principio di sussidiarietà.
Art. 116. - Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al
Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e
condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con
leggi costituzionali.
Alle regioni di cui al primo comma si applicano, fino alla revisione
degli statuti speciali, le norme della Costituzione che riconoscono
piú favorevoli condizioni di autonomia.
Art. 117. - Le regioni hanno funzioni legislative, di programmazione e di
coordinamento, nonché funzioni amministrative nel rispetto di quanto
stabilito dal successivo articolo 123 per comuni e province.
La legge dello Stato, approvata da entrambe le Camere, puó
demandare alla regione il potere di emanare norme per la propria attuazione.
Nelle materie di cui all'articolo 67, secondo e terzo comma, lo Stato
puó, con legge approvata da entrambe le Camere, delegare l'esercizio
di specifiche funzioni alle regioni ed agli enti locali.
La legge di cui al quinto comma dell'articolo 67 individua gli strumenti
necessari a garantire a tutti il godimento dei diritti e delle
libertà costituzionalmente protetti.
Art. 118. - I comuni, le province e le regioni hanno autonomia
finanziaria, di entrata e di spesa.
I comuni, le province e le regioni impongono tributi propri, nell'ambito
del coordinamento stabilito con legge dello Stato approvata da entrambe le
Camere.
I bilanci dei comuni, delle province e delle regioni devono rispettare il
principio dell'equilibrio finanziario di parte corrente. Con legge approvata
da entrambe le Camere. vengono stabiliti i limiti all'indebitamento e al
ricorso al credito.
Per perseguire obiettivi di interesse nazionale, attuare politiche di
riequilibrio territoriale, garantire a tutti l'eguale accesso a servizi
pubblici essenziali o l'eguale effettivo godimento di diritti fondamentali,
o comunque provvedere a scopi determinati, lo Stato puó assegnare a
comuni, province o regioni contributi speciali, anche in via di
cofinanziamento, o finalizzati e condizionati alla realizzazione di
specifiche politiche pubbliche nelle materie di competenza regionale e
locale.
É costituito il fondo di solidarietà nazionale per lo
sviluppo di regioni svantaggiate o di aree svantaggiate all'interno di
singole regioni.
Una legge dello Stato approvata da entrambe le Camere determina i beni
demaniali di comuni, province, regioni e Stato.
Art. 119. - La regione non puó istituire dazi d'importazione o
esportazione o transito fra le regioni.
Non puó adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni.
Non puó limitare il diritto dei cittadini di esercitare in
qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o
lavoro.
Art. 120. - Il sistema di elezione, il numero, comunque non superiore a
novanta, e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei
membri delle assemblee regionali sono stabiliti con legge regionale.
Nessuno puó appartenere contemporaneamente a un'assemblea
regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un'altra assemblea
regionale.
I deputati regionali non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 121. - Lo statuto determina gli organi della regione e le
modalità del loro funzionamento, prevedendo in ogni caso un
presidente, un'assemblea rappresentativa eletta a suffragio universale dai
cittadini che hanno diritto di voto per l'elezione dell'Assemblea nazionale
e lo scioglimento dell'assemblea medesima nel caso di impossibilità
di funzionamento.
Lo statuto definisce le norme relative all'organizzazione interna della
regione.
Lo statuto é approvato o modificato dall'assemblea regionale a
maggioranza assoluta dei componenti.
Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del
referendum
e le modalità di approvazione delle leggi e degli atti
amministrativi della regione. Prevede in ogni caso l'iniziativa e la
partecipazione degli enti locali alla formazione delle leggi, degli atti
amministrativi e degli atti di programmazione della regione.
Puó prevedere l'istituzione di un Consiglio regionale delle
autonomie rappresentativo degli enti locali della regione.
Le leggi regionali e gli altri atti normativi della regione individuati
dalla legge statale sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Lo statuto disciplina la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale
della Regione degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi della
regione.
Art. 122. - Sugli atti amministrativi della regione non sono ammessi
controlli statali di legittimità o di merito. Lo Stato propone
ricorso davanti alla Corte costituzionale avverso statuti, leggi,
regolamenti, provvedimenti della regione che presentano vizi di
legittimità costituzionale.
Art. 123. - I comuni e le province sono enti autonomi, cui é
affidata la cura degli interessi delle comunità locali.
Gli atti dei comuni e delle province non sono sottoposti a controlli
preventivi di legittimità o di merito.
Una legge dello Stato approvata da entrambe le Camere determina gli
organi dei comuni e delle province, le modalità di elezione, i casi e
le modalità di scioglimento dei consigli comunali e provinciali.
Gli statuti e i regolamenti dei comuni e delle province disciplinano
l'attività degli organi, l'organizzazione degli uffici, l'esercizio
delle funzioni amministrative, la partecipazione popolare, il decentramento.
Ai comuni e alle province sono attribuite risorse sufficienti alla cura
degli interessi delle comunità. A tal fine é loro riconosciuta
autonomia impositiva in base alle leggi statali e regionali, sono garantiti
trasferimenti dallo Stato e dalle regioni, é assicurato l'accesso a
fondi comunitari.
I comuni e le province hanno competenza amministrativa generale, escluse
le sole funzioni amministrative incompatibili con la dimensione
territoriale.
Per la tutela dell'autonomia costituzionalmente garantita, i comuni e le
province propongono ricorso alla Corte costituzionale avverso le leggi e gli
atti amministrativi dello Stato e avverso gli statuti, le leggi e gli atti
amministrativi delle regioni, secondo modalità stabilite ai sensi
dell'articolo 130, secondo comma.
Art. 124. - Sono costituite le seguenti regioni:
Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto;
Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche;
Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia;
Sardegna.
Art. 125. - Su proposta delle assemblee regionali interessate, si
dispone, con legge approvata da entrambe le Camere, la fusione di regioni
esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di un milione
d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta
sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni
di ciascuna delle regioni.
Si puó, con il consenso delle popolazioni interessate espresso
tramite referendum, e con leggi delle regioni interessate,
prevedere che comuni e province che ne facciano richiesta siano separati da
una regione ed aggregati ad un'altra, fermo il principio della
continuità territoriale.
Art. 126. - Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la
istituzione di nuove province nell'ambito d'una regione sono stabiliti con
legge regionale, sentite le popolazioni interessate.
La regione, con il consenso delle popolazioni in tutti i comuni
interessati, puó con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi
comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni".
| | Art. 9.
1. La sezione I del titolo VI, "Garanzie costituzionali", della Parte II
della Costituzione é sostituita dalla seguente:
"SEZIONE I. - La Corte costituzionale.
Art. 127. - La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale
delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato, delle regioni
e delle province di Trento e di Bolzano, anche su ricorso di chi ritenga di
essere stato leso in uno dei diritti garantiti dalla Parte I della
Costituzione;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato;
sui conflitti di attribuzione tra comuni, province, regioni e Stato;
sull'ammissibilità dei referendum
di cui agli articoli 74 e 75 della Costituzione;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma
della Costituzione.
Per i giudizi di cui al primo comma, salvo che per i giudizi d'accusa
contro il Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale puó
essere organizzata per sezioni.
Art. 128. - La Corte costituzionale é composta di venti giudici
nominati per un quarto dal Presidente della Repubblica, per un quarto dal
Senato della Repubblica a maggioranza di tre quinti dei componenti, per un
quarto dalle supreme magistrature, per un quarto dai componenti delle
assemblee regionali.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a
riposo delle giurisdizioni superiori, i professori ordinari di
università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di
esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni,
decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono
essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e
dall'esercizio delle funzioni. Per un triennio non puó assumere
incarichi nello Stato, nelle regioni e negli enti locali ovvero su
designazione o nomina da parte dei loro organi.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla
legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio ed é
rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di
giudice.
L'ufficio di giudice della Corte é incompatibile con quello di
membro del Parlamento di un'assemblea regionale, con l'esercizio della
professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono,
oltre i giudici ordinari della Corte, ventuno membri tratti a sorte da un
elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore,
che il Senato compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse
modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
Art. 129. - Le decisioni della Corte costituzionale sono di accoglimento,
di rigetto, di inammissibilità.
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una
norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere
efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La
decisione della Corte é pubblicata e comunicata alle Camere ed alle
assemblee regionali interessate, affinché, ove lo ritengano
necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Art. 130. - La legge costituzionale stabilisce le garanzie di
indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria approvata da entrambe le Camere sono stabilite le
condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di
legittimità costituzionale di cui all'articolo 127 e le altre norme
necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non é ammessa
alcuna impugnazione".
| | Art. 10.
La sezione II del titolo VI della Parte II della Costituzione é
sostituita dalla seguente:
"SEZIONE II. - Revisione della Costituzione. Leggi
costituzionali.
Art. 131. - Le leggi costituzionali che modificano i princípi
fondamentali e la Parte I della Costituzione sono approvate da ciascuna
Camera con due successive deliberazioni separate da un intervallo non
inferiore a tre mesi e a maggioranza di due terzi nella seconda
deliberazione.
Le altre leggi costituzionali possono essere approvate a maggioranza
assoluta dei componenti dell'Assemblea nazionale e a maggioranza dei tre
quinti del Senato della Repubblica nella seconda deliberazione e sono
sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla
loro pubblicazione, ne facciano domanda un milione di elettori o cinque
assemblee regionali. La legge sottoposta a referendum non
é promulgata se non partecipa alla votazione la maggioranza degli
aventi diritto e se non é approvata dalla maggioranza dei voti validi
Non si fa luogo a referendum se la legge é stata approvata
con la maggioranza di cui al primo comma.
Le leggi costituzionali di modifica dell'articolo 67 e del Titolo V
approvate ai sensi dei precedenti commi sono promulgate solo dopo aver
ricevuto il voto favorevole della meta piú una delle assemblee
regionali.
Art. 132. - La forma repubblicana non puó essere oggetto di
revisione costituzionale".
| | Art. 11.
1. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale ricoprano la carica di senatore a vita continuano ad
esercitare tale funzione. Analoga disposizione si applica al Presidente
della Repubblica in carica alla data predetta. | |