DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2041


ONOREVOLI SENATORI. - La questione del conflitto di interessi al vertice dell'autorità di governo é diventata di stringente attualità sin dal momento in cui é assurta alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, nel maggio 1994, una personalità titolare o, comunque, proprietaria di grandi imprese che operano in svariati ed importanti settori dell'economia nazionale. Si é cioé, da quel momento ed a causa di tale evento - del tutto inedito nella storia d'Italia - verificata quella che viene ormai definita una anomalia vera e propria, che pesa sull'assetto istituzionale in quanto, di per sé, comporta rischi di conflittualità virtuali e reali tra gli interessi generali del Paese e quelli particolari collegati al soggetto che fosse investito del ruolo di esponente del potere esecutivo.
Necessita, pertanto, ricercare una soluzione del problema, la quale, introducendo regole certe e procedure obiettive di verifica dell'incompatibilità, miri a stabilire una disciplina unicamente ispirata a criteri di ragionevolezza, di trasparenza e di rispondenza agli interessi della collettività.
É sembrato anzitutto che la normativa sulle incompatibilità dei componenti dell'esecutivo debba avere una valenza costituzionale, in una materia che chiama direttamente in causa uno dei tre poteri dello Stato: mancando attualmente una qualunque previsione normativa in tema di restrizione delle condizioni soggettive per accedere alle cariche di governo, é questa la ragione principale per la quale si propone che il relativo accertamento sia attribuito alla Corte costituzionale, nei modi e nelle forme che dovranno essere indicati da una successiva legge ordinaria.
Circa il profilo sostanziale della incompatibilità, dovendosi escludere, per ovvie ragioni, una casistica delle ipotesi correlative, é apparso piú efficace il ricorso alla cosiddetta formula di "chiusura".
In questa prospettiva - essendo del tutto irrilevante, ai fini in discorso, la proprietà di aziende di scarsa entità - si é previsto che le cariche di governo siano incompatibili con la titolarità o il controllo di imprese che abbiano una "rilevante consistenza economica" (concetto, peraltro, non estraneo alla vigente legislazione, dal momento che l'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sulla elezione della Camera dei deputati, sancisce l'ineleggibilità per "coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato... per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica").
Con la modifica proposta in base al presente disegno di legge viene quindi aggiunto un terzo comma all'articolo 92 della Costituzione.


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