ONOREVOLI SENATORI. - La questione del conflitto di interessi al vertice
dell'autorità di governo é diventata di stringente
attualità sin dal momento in cui é assurta alla carica di
Presidente del Consiglio dei ministri, nel maggio 1994, una
personalità titolare o, comunque, proprietaria di grandi imprese che
operano in svariati ed importanti settori dell'economia nazionale. Si
é cioé, da quel momento ed a causa di tale evento - del tutto
inedito nella storia d'Italia - verificata quella che viene ormai definita
una anomalia vera e propria, che pesa sull'assetto istituzionale in quanto,
di per sé, comporta rischi di conflittualità virtuali e reali
tra gli interessi generali del Paese e quelli particolari collegati al
soggetto che fosse investito del ruolo di esponente del potere esecutivo.
Necessita, pertanto, ricercare una soluzione del problema, la quale,
introducendo regole certe e procedure obiettive di verifica
dell'incompatibilità, miri a stabilire una disciplina unicamente
ispirata a criteri di ragionevolezza, di trasparenza e di rispondenza agli
interessi della collettività.
É sembrato anzitutto che la normativa sulle incompatibilità
dei componenti dell'esecutivo debba avere una valenza costituzionale, in una
materia che chiama direttamente in causa uno dei tre poteri dello Stato:
mancando attualmente una qualunque previsione normativa in tema di
restrizione delle condizioni soggettive per accedere alle cariche di
governo, é questa la ragione principale per la quale si propone che
il relativo accertamento sia attribuito alla Corte costituzionale, nei modi
e nelle forme che dovranno essere indicati da una successiva legge
ordinaria.
Circa il profilo sostanziale della incompatibilità, dovendosi
escludere, per ovvie ragioni, una casistica delle ipotesi correlative,
é apparso piú efficace il ricorso alla cosiddetta formula di
"chiusura".
In questa prospettiva - essendo del tutto irrilevante, ai fini in
discorso, la proprietà di aziende di scarsa entità - si
é previsto che le cariche di governo siano incompatibili con la
titolarità o il controllo di imprese che abbiano una "rilevante
consistenza economica" (concetto, peraltro, non estraneo alla vigente
legislazione, dal momento che l'articolo 10 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sulla
elezione della Camera dei deputati, sancisce l'ineleggibilità per
"coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di
società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato... per
concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità
economica").
Con la modifica proposta in base al presente disegno di legge viene
quindi aggiunto un terzo comma all'articolo 92 della Costituzione.
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