DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2041



Art. 1.

1. All'articolo 92 della Costituzione, é aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato sono incompatibili con la titolarità o il controllo di imprese individuali, ovvero di società o di gruppi, che abbiano una rilevante consistenza economica. L'incompatibilità é dichiarata dalla Corte costituzionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge".




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