ONOREVOLI SENATORI. - La tormentata vicenda che abbiamo vissuto nel 1992
per eleggere il Presidente della Repubblica esime da soverchie spiegazioni
circa l'opportunità di modificare il terzo comma dell'articolo 83
della Costituzione che definisce appunto la modalità di detta
elezione.
Non resta quindi che aggiungere che il presente disegno di legge
costituzionale ripropone per la elezione del Presidente della Repubblica la
positiva e concludente modalità di elezione del Presidente del
Senato, con un'unica modifica riguardante il caso della parità di
voti nel ballottaggio. Poiché per essere eletto Presidente della
Repubblica bisogna aver almeno cinquant'anni, appare conveniente che, a
parità di voti, sia eletto il candidato piú giovane di
età e non già il piú anziano come avviene per la
elezione del Presidente del Senato.
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