DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2039



Art. 1.

1. L'ultimo comma dell'articolo 83 della Costituzione é sostituito dai seguenti:

"L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto. É eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti l'Assemblea. Qualora non si raggiunga detta maggioranza neppure con un secondo scrutinio, si procede ad una terza votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel secondo scrutinio il maggior numero di voti.
Viene proclamato eletto il candidato che consegue la maggioranza, anche relativa, dei voti.
A parità di voti é eletto o entra in ballottaggio il candidato piú giovane di età".




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