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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2039 |
Art. 1.
1. L'ultimo comma dell'articolo 83 della Costituzione é sostituito
dai seguenti:
"L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio
segreto. É eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei
componenti l'Assemblea. Qualora non si raggiunga detta maggioranza neppure
con un secondo scrutinio, si procede ad una terza votazione di ballottaggio
fra i due candidati che hanno ottenuto nel secondo scrutinio il maggior
numero di voti.
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