DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2037


ONOREVOLI SENATORI. - Nella prospettiva di revisione costituzionale del sistema parlamentare il nuovo modello bicamerale dovrebbe caratterizzarsi per una differenziazione delle funzioni delle due Assemblee.
Ferma l'attribuzione ad entrambe le Camere del potere legislativo in ordine a materie fondamentali (quali le leggi costituzionali ed elettorali, le leggi concernenti l'organizzazione dello Stato, le leggi di bilancio e tributarie, le leggi penali e processuali, le leggi di conversione dei decreti-legge e quelle previste dagli articoli 117, primo comma, e 128 della Costituzione), le prevalenti funzioni legislative spetterebbero alla Camera dei deputati.
Al Senato invece andrebbero attribuite le seguenti specifiche funzioni, che si richiamano in parte al modello del Senato degli Stati Uniti d'America:

1) controllo sul funzionamento della Pubblica amministrazione e degli enti pubblici, sull'attuazione delle leggi in generale, sull'esercizio dei poteri normativi del Governo, sulle nomine pubbliche di competenza dell'Esecutivo;
2) controllo sulla spesa pubblica e, in generale, sulla politica economica del Governo;
3) controllo dell'attuazione delle politiche comunitarie;
4) controllo degli indirizzi di politica estera e ratifica degli accordi internazionali;
5) esercizio in via esclusiva del potere di inchiesta.

Il presente disegno di legge si muove in questa prospettiva, che é allo stesso tempo di rinnovamento in quanto realizza l'obiettivo di un bicameralismo differenziato di per sé garanzia di migliore funzionamento del Parlamento, e di salvaguardia dell'istituto del Senato la cui secolare tradizione non puó essere abbandonata inseguendo costruzioni artificiose e prive di effettiva valenza politica e istituzionale.


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