ONOREVOLI SENATORI. - Nella prospettiva di revisione costituzionale del
sistema parlamentare il nuovo modello bicamerale dovrebbe caratterizzarsi
per una differenziazione delle funzioni delle due Assemblee.
Ferma l'attribuzione ad entrambe le Camere del potere legislativo in
ordine a materie fondamentali (quali le leggi costituzionali ed elettorali,
le leggi concernenti l'organizzazione dello Stato, le leggi di bilancio e
tributarie, le leggi penali e processuali, le leggi di conversione dei
decreti-legge e quelle previste dagli articoli 117, primo comma, e 128 della
Costituzione), le prevalenti funzioni legislative spetterebbero alla Camera
dei deputati.
Al Senato invece andrebbero attribuite le seguenti specifiche funzioni,
che si richiamano in parte al modello del Senato degli Stati Uniti
d'America:
1) controllo sul funzionamento della Pubblica amministrazione e degli
enti pubblici, sull'attuazione delle leggi in generale, sull'esercizio dei
poteri normativi del Governo, sulle nomine pubbliche di competenza
dell'Esecutivo;
2) controllo sulla spesa pubblica e, in generale, sulla politica
economica del Governo;
3) controllo dell'attuazione delle politiche comunitarie;
4) controllo degli indirizzi di politica estera e ratifica degli
accordi internazionali;
5) esercizio in via esclusiva del potere di inchiesta.
Il presente disegno di legge si muove in questa prospettiva, che é
allo stesso tempo di rinnovamento in quanto realizza l'obiettivo di un
bicameralismo differenziato di per sé garanzia di migliore
funzionamento del Parlamento, e di salvaguardia dell'istituto del Senato la
cui secolare tradizione non puó essere abbandonata inseguendo
costruzioni artificiose e prive di effettiva valenza politica e
istituzionale.
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