DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2037



Art. 1.

1. L'articolo 70 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa é esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, nei casi e nei modi stabiliti dal presente articolo.
Debbono essere esaminate ed approvate in identico testo da entrambe le Camere le leggi di cui all'articolo 138, primo comma, le leggi elettorali, le leggi concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni costituzionali, le leggi di bilancio o impositive di tributi, le leggi penali e processuali penali, le leggi relative alla tutela delle minoranze linguistiche, le leggi di attuazione degli articoli 7 e 8, le leggi che determinano i princípi fondamentali di cui al primo comma dell'articolo 117 e quelle che determinano i princípi generali di cui all'articolo 128, le leggi di approvazione di statuti regionali, le leggi di conversione in legge di decreti-legge.
Per le leggi diverse da quelle indicate nel secondo comma, la funzione legislativa é esercitata dalla Camera dei deputati; spetta invece al Senato della Repubblica la funzione legislativa per le leggi di autorizzazione alla ratifica degli accordi e trattati internazionali, di cui all'articolo 80".

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione é inserito il seguente:

"Art. 70- bis . - Spettano al Senato della Repubblica in via esclusiva le seguenti funzioni:

1) controllo sul funzionamento della Pubblica amministrazione e degli enti pubblici, sull'attuazione delle leggi in generale, sull'esercizio dei poteri normativi del Governo, sulle nomine dei funzionari pubblici di competenza del Governo;
2) controllo sulla spesa pubblica e sulla politica economica del Governo;
3) controllo sull'attuazione delle politiche comunitarie;
4) controllo degli indirizzi di politica estera".

Art. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 82 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Spetta esclusivamente al Senato della Repubblica disporre inchieste su materie di pubblico interesse".




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