ONOREVOLI SENATORI. - La pubblicazione della legge costituzionale
istitutiva della Commissione bicamerale ha ristretto i tempi per la
presentazione dei progetti di riforma, da sottoporre alla speciale procedura
di esame ed eventualmente di adozione e pertanto alcune proposte non hanno
avuto la necessaria fase di gestazione, elaborazione e confronto.
Con le proposte di modifica i proponenti intendono intervenire su
questioni che appaiono urgenti. Spetta alla Commissione bicamerale ordinare
organicamente le differenti proposte.
Con l'articolo 1 si precisano e sviluppano alcuni divieti di
attività politica già contenuti nell'articolo 98 della
Costituzione. Si sono estese le limitazioni anche al diritto elettorale
passivo. Poiché da una facoltà si passa ad un obbligo,
é contenuta una disposizione transitoria.
L'articolo 2 prevede la soppressione del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (articolo 94 della Costituzione), la cui funzione
in caso di assetto federale dello Stato deve essere, comunque, ripensata.
Con l'articolo 3, di sostituzione dell'articolo 102 della Costituzione,
si rimuovono gli ostacoli di ordine costituzionale all'unicità della
giurisdizione.
Il superamento a livello costituzionale della distinzione tra diritti
soggettivi ed interessi legittimi ha motivato l'articolo 4.
L'articolo 5 modifica l'articolo 104 della Costituzione, ed in
particolare tratta del Consiglio superiore della magistratura.
La partecipazione di cittadini qualificati all'amministrazione della
giustizia, integrando l'articolo 106 della Costituzione é normata
dall'articolo 6.
La possibilità di reclutare magistrati dall'avvocatura a tempo
determinato consente di far fronte all'emergenza, senza dover allargare a
dismisura gli organici e perció con un costo minore per le pubbliche
finanze. Il divieto posto per tutti i magistrati, compresi quelli
provenienti dall'avvocatura, di esercitare la professione forense, ha un
evidente scopo di evitare conflitti personali.
Sono accentuate le garanzie per il pubblico ministero.
Le modifiche all'articolo 108 della Costituzione sono contenute
nell'articolo 8. Si é voluto fissare in Costituzione il principio del
decentramento.
Con l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 111 (articolo 9) si
é eliminata una norma, che, anche se storicamente opportuna, non ha
certamente portata costituzionale. Si iscrive, comunque, nell'opzione
dell'unicità della giurisdizione.
L'articolo 10 modifica il terzo comma dell'articolo 113 aumentando la
tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione.
L'articolo 134 della Costituzione é modificato dall'articolo 11,
che introduce, oltre che il conflitto di attribuzione tra i comuni e lo
Stato e la regione una forma di amparo
(protezione) di costituzionalità con accesso diretto dei cittadini.
L'articolo 12 interviene sulla composizione e sul funzionamento della
Corte costituzionale.
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