DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2034


ONOREVOLI SENATORI. - La pubblicazione della legge costituzionale istitutiva della Commissione bicamerale ha ristretto i tempi per la presentazione dei progetti di riforma, da sottoporre alla speciale procedura di esame ed eventualmente di adozione e pertanto alcune proposte non hanno avuto la necessaria fase di gestazione, elaborazione e confronto.
Con le proposte di modifica i proponenti intendono intervenire su questioni che appaiono urgenti. Spetta alla Commissione bicamerale ordinare organicamente le differenti proposte.
Con l'articolo 1 si precisano e sviluppano alcuni divieti di attività politica già contenuti nell'articolo 98 della Costituzione. Si sono estese le limitazioni anche al diritto elettorale passivo. Poiché da una facoltà si passa ad un obbligo, é contenuta una disposizione transitoria.
L'articolo 2 prevede la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (articolo 94 della Costituzione), la cui funzione in caso di assetto federale dello Stato deve essere, comunque, ripensata.
Con l'articolo 3, di sostituzione dell'articolo 102 della Costituzione, si rimuovono gli ostacoli di ordine costituzionale all'unicità della giurisdizione.
Il superamento a livello costituzionale della distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi ha motivato l'articolo 4.
L'articolo 5 modifica l'articolo 104 della Costituzione, ed in particolare tratta del Consiglio superiore della magistratura.
La partecipazione di cittadini qualificati all'amministrazione della giustizia, integrando l'articolo 106 della Costituzione é normata dall'articolo 6.
La possibilità di reclutare magistrati dall'avvocatura a tempo determinato consente di far fronte all'emergenza, senza dover allargare a dismisura gli organici e perció con un costo minore per le pubbliche finanze. Il divieto posto per tutti i magistrati, compresi quelli provenienti dall'avvocatura, di esercitare la professione forense, ha un evidente scopo di evitare conflitti personali.
Sono accentuate le garanzie per il pubblico ministero.
Le modifiche all'articolo 108 della Costituzione sono contenute nell'articolo 8. Si é voluto fissare in Costituzione il principio del decentramento.
Con l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 111 (articolo 9) si é eliminata una norma, che, anche se storicamente opportuna, non ha certamente portata costituzionale. Si iscrive, comunque, nell'opzione dell'unicità della giurisdizione.
L'articolo 10 modifica il terzo comma dell'articolo 113 aumentando la tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione.
L'articolo 134 della Costituzione é modificato dall'articolo 11, che introduce, oltre che il conflitto di attribuzione tra i comuni e lo Stato e la regione una forma di amparo (protezione) di costituzionalità con accesso diretto dei cittadini.
L'articolo 12 interviene sulla composizione e sul funzionamento della Corte costituzionale.


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