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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2034 |
Art. 1.
1. Il terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione é sostituito
dal seguente:
"La legge stabilisce limitazioni al diritto di partecipazione
all'attività di partiti e movimenti politici e al diritto elettorale
passivo per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i
funzionari di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Fino all'emanazione della legge é fatto divieto ai pubblici
funzionari di cui al presente comma di ricoprire incarichi esecutivi e
direttivi in partiti e movimenti politici e di candidarsi a cariche
politiche prima di un triennio dalla cessazione del servizio".
| Art. 2.
1. L'articolo 99 della Costituzione é abrogato.
"Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro é soppresso a
far tempo dal 1º gennaio 1998.
| Art. 3.
1. Il primo comma dell'articolo 102 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"La funzione giurisdizionale é esercitata da magistrati istituiti
e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario".
| Art 4.
1. Il primo comma dell'articolo 103 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Gli organi di giustizia amministrativa hanno competenza per la tutela
degli interessati nei confronti degli atti, anche omissivi, della pubblica
amministrazione".
| Art. 5.
1. All'articolo 104 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
Il terzo comma é abrogato;
"Gli altri componenti sono eletti da tutti i magistrati per un terzo tra
gli appartenenti alle varie categorie di magistrati in quiescenza, per un
terzo tra i professori di università in materie giuridiche e per un
terzo tra gli avvocati di età superiore a sessanta anni e con almeno
venti anni di esercizio della professione";
c)
il quinto comma é sostituito dal seguente:
"Il Parlamento in seduta comune elegge un primo vicepresidente e due
componenti su cinque dall'ufficio di presidenza scelti uno per ciascuna
delle categorie di cui al comma precedente";
d)
al sesto comma la parola: "quattro" é sostituita dalla seguente:
"cinque".
| Art. 6.
1. Il terzo comma dell'articolo 106 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono
essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti
insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e
avvocati che abbiano piú di cinquanta anni di età ed almeno
quindici anni di esercizio della professione".
2. All'articolo 106 della Costituzione, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
"Gli stessi possono essere nominati con la stessa procedura magistrati a
tempo determinato.
| Art. 7.
1. Il quarto comma dell'articolo 107 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Il pubblico ministero gode delle stesse garanzie stabilite dalla
costituzione per i magistrati e di quelle particolari stabilite nei suoi
confronti dalle norme sull'ordinamento giudiziario".
| Art. 8.
1. All'articolo 108, secondo comma, della Costituzione, le parole:
"presso di esse" sono soppresse.
"La sede delle giurisdizioni superiori e delle loro sezioni é
fissata con legge".
| Art. 9.
1. Il terzo comma dell'articolo 111 é abrogato.
| Art. 10.
1. Il terzo comma dell'articolo 113 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli
atti della pubblica amministrazione e ordinare alla stessa il compimento di
atti".
| Art. 11.
1. Il secondo capoverso dell'articolo 134 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra
lo Stato e le regioni, e tra le regioni, nonché tra i comuni e lo
Stato e le regioni".
2. Dopo il terzo capoverso dell'articolo 134 é aggiunto il
seguente: "sui ricorsi promossi contro atti amministrativi non impugnabili e
sentenze definitive, qualora si eccepisca la violazione di diritti
fondamentali garantiti dalla Costituzione conseguenti all'applicazione di
norme reputate contrarie alla Costituzione".
| Art. 12.
1. I primi tre commi dell'articolo 135 della Costituzione sono sostituiti
dai seguenti:
"La Corte costituzionale é composta dal venti giudici ed un
Presidente e si articola in sezioni nei casi previsti dalla legge".
2. Il quinto comma dell'articolo 135 della Costituzione é abrogato. |