DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2034



Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"La legge stabilisce limitazioni al diritto di partecipazione all'attività di partiti e movimenti politici e al diritto elettorale passivo per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero. Fino all'emanazione della legge é fatto divieto ai pubblici funzionari di cui al presente comma di ricoprire incarichi esecutivi e direttivi in partiti e movimenti politici e di candidarsi a cariche politiche prima di un triennio dalla cessazione del servizio".

Art. 2.

1. L'articolo 99 della Costituzione é abrogato.
2. Alle disposizioni transitorie e finali della Costituzione é aggiunta la seguente:

"Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro é soppresso a far tempo dal 1º gennaio 1998.
La legge regola le indennità spettanti ai comportamenti che alla data sopraindicata non hanno completato il mandato. Non si procede a sostituzione dei componenti comunque cessati".

Art. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 102 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"La funzione giurisdizionale é esercitata da magistrati istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario".

Art 4.

1. Il primo comma dell'articolo 103 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Gli organi di giustizia amministrativa hanno competenza per la tutela degli interessati nei confronti degli atti, anche omissivi, della pubblica amministrazione".

Art. 5.

1. All'articolo 104 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il terzo comma é abrogato;
b) il quarto comma é sostituito dal seguente:

"Gli altri componenti sono eletti da tutti i magistrati per un terzo tra gli appartenenti alle varie categorie di magistrati in quiescenza, per un terzo tra i professori di università in materie giuridiche e per un terzo tra gli avvocati di età superiore a sessanta anni e con almeno venti anni di esercizio della professione";

c) il quinto comma é sostituito dal seguente:

"Il Parlamento in seduta comune elegge un primo vicepresidente e due componenti su cinque dall'ufficio di presidenza scelti uno per ciascuna delle categorie di cui al comma precedente";

d) al sesto comma la parola: "quattro" é sostituita dalla seguente: "cinque".

Art. 6.

1. Il terzo comma dell'articolo 106 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano piú di cinquanta anni di età ed almeno quindici anni di esercizio della professione".

2. All'articolo 106 della Costituzione, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Gli stessi possono essere nominati con la stessa procedura magistrati a tempo determinato.
La legge stabilisce le limitazioni alle attività professionali dei magistrati cessati dal servizio. Fino all'adozione della legge i magistrati che cessano dal servizio non possono esercitare la professione forense negli ultimi due distretti di corte d'appello in cui hanno esercitato funzioni".

Art. 7.

1. Il quarto comma dell'articolo 107 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Il pubblico ministero gode delle stesse garanzie stabilite dalla costituzione per i magistrati e di quelle particolari stabilite nei suoi confronti dalle norme sull'ordinamento giudiziario".

Art. 8.

1. All'articolo 108, secondo comma, della Costituzione, le parole: "presso di esse" sono soppresse.
2. É aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La sede delle giurisdizioni superiori e delle loro sezioni é fissata con legge".

Art. 9.

1. Il terzo comma dell'articolo 111 é abrogato.

Art. 10.

1. Il terzo comma dell'articolo 113 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione e ordinare alla stessa il compimento di atti".

Art. 11.

1. Il secondo capoverso dell'articolo 134 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le regioni, e tra le regioni, nonché tra i comuni e lo Stato e le regioni".

2. Dopo il terzo capoverso dell'articolo 134 é aggiunto il seguente: "sui ricorsi promossi contro atti amministrativi non impugnabili e sentenze definitive, qualora si eccepisca la violazione di diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione conseguenti all'applicazione di norme reputate contrarie alla Costituzione".

Art. 12.

1. I primi tre commi dell'articolo 135 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

"La Corte costituzionale é composta dal venti giudici ed un Presidente e si articola in sezioni nei casi previsti dalla legge".
I giudici sono nominati per un quarto dal Presidente della Repubblica, per un quarto dal Consiglio superiore della magistratura, per un quarto dalla Camera dei deputati, per un quarto dal Senato integrato da tre delegati per ogni regione eletti dal consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze, ad eccezione della Valle d'Aosta che nomina un solo delegato".
3. Il presidente é eletto dalla Corte costituzionale in una terna proposto dal Presidente della Repubblica per la durata di un triennio e non é rieleggibile".

2. Il quinto comma dell'articolo 135 della Costituzione é abrogato.




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