ONOREVOLI SENATORI. - La Repubblica federale italiana, preconizzata sin
dall'Ottocento da eminenti pensatori e illuminati politici, si avvia a
divenire realtà sotto la spinta di attese non piú differibili.
Il progetto che qui si propone vuole rimuovere, innanzi tutto, lo schema
del regionalismo ottriato quale fu concepito all'epoca dell'Assemblea
costituente: devono essere le Regioni a svolgere compiutamente
l'attività politica, legislativa e programmatoria delle
comunità che le esprimono; e i comuni devono costituire pienamente il
nucleo dell'attività amministrativa delle collettività locali
che formano il tessuto della Federazione.
La diversità nell'unità di un nuovo soggetto federale deve
essere rispettata e valorizzata, riconoscendo, fra l'altro, il dovuto spazio
alla tutela delle comunità alloglotte.
Tale inversione dei ruoli volta a soppiantare la centralità dello
Stato unitario, seppur mitigata in epoca repubblicana dal riconoscimento
dell'alto ruolo delle autonomie, non puó non comportare una profonda
modificazione in una struttura parlamentare incentrata su un bicameralismo
tanto "perfetto" da rendere inspiegabile la diversità fra
l'elettorato attivo e passivo concernente l'una e l'altra Camera e fra la
composizione numerica dell'una e dell'altra.
Si dà corpo all'esigenza ormai generalmente avvertita di
rafforzare l'esecutivo, mettendolo al sicuro da colpi di mano che non
abbiano a supporto la proposizione, all'atto stesso della revoca, del suo
rimpiazzo.
Il quadro che si vuole configurare mira, dunque, in primo luogo, a
ristrutturare lo Stato in senso federale e contemporaneamente a renderlo
piú efficiente assicurando, senza il ricorso a soluzioni
presidenzialiste, la stabilità del Governo.
La legge costituzionale sull'istituzione di una Commissione parlamentare
per le riforme costituzionali limita l'opera dell'organo bicamerale alla
revisione della parte seconda della Costituzione, ma, come si
osserverà, alcune implicazioni della revisione non potranno non
ricadere su altre parti della Carta costituzionale, ferma restando
l'architettura fondamentale di esse.
L'articolo 2 del presente progetto istituisce, al posto del Senato della
Repubblica "eletto a base regionale", la Camera delle Regioni,
rappresentativa, come si dice espressamente all'articolo 4, delle varie
componenti della Repubblica che assume la configurazione federale.
Il Parlamento federale, composto della Camera dei deputati e della Camera
delle Regioni, si riunisce in seduta comune nei casi previsti dagli articoli
83, 90, secondo comma, e 91 della Costituzione; non piú per
l'elezione di giudici costituzionali o di membri del Consiglio superiore
della magistratura: in entrambi i casi, come si prevede agli articoli 62 e
37 del progetto, le due Camere procedono separatamente.
L'articolo 3 riduce a 475 il numero dei deputati: tanti sono
complessivamente gli attuali collegi per la loro elezione; resta, pertanto,
esclusa l'assegnazione di una parte dei seggi con il sistema proporzionale.
L'articolo 4, già menzionato, fissa in 350 il numero dei membri
dell'altra Camera; cosicché, prescindendo dai parlamentari divenuti
tali a vita (perché ex-Presidenti della Repubblica o nominati dal
Capo dello Stato), il numero complessivo dei parlamentari scende dagli
attuali 945 a 825. Con 350 seggi si assicura a ciascuna Regione un numero di
almeno dodici rappresentanti, con l'eccezione delle Regioni meno popolose, a
ciascuna delle quali si assegnano sei rappresentanti, salvo alla Valle
d'Aosta, cui se ne assegnano tre. Metà (175) dei membri della Camera
delle Regioni sono eletti direttamente dal popolo, a suffragio universale;
gli altri 175 sono eletti per due terzi delle Assemblee legislative delle
Regioni e un terzo, su base regionale, dalle Assemblee delle Autonomie
locali.
L'articolo 5 parifica il limite di età per l'elettorato passivo -
come già implicitamente l'articolo 4 per l'elettorato attivo - per
entrambe le Camere: la differenza, non giustificata nemmeno dalla funzione
di Camera "di raffreddamento" che in altri tempi era propria del Senato, era
ormai anacronistica.
L'articolo 6, in considerazione dell'istituzione, al posto del Senato,
della Camera delle Regioni, i cui membri, oltre a rappresentare la
Federazione, rappresentano la rispettiva Regione, come si legge all'articolo
10, trasferisce alla Camera dei deputati la presenza dei parlamentari "a
vita".
L'articolo 11 indica le materie per le quali l'approvazione della legge
deve avvenire da parte di entrambe le Camere, come per le leggi
costituzionali: si tratta di materie che non comportano il diretto
coinvolgimento delle Regioni, ma sono essenziali alla struttura e al
funzionamento della Federazione e dei suoi organi; oppure quando,
trattandosi dell'emanazione di norme che regolano fenomeni sociali di
portata generale o di principi generali che riguardano materie regionali,
non puó non essere richiesta la presenza dei rappresentanti delle
Regioni a livello federale.
L'articolo 12, proseguendo nell'elencazione tassativa delle materie di
competenza federale, indica quelle per le quali é richiesta soltanto
l'approvazione della Camera dei deputati. Si tratta di materie concernenti
settori propri della Federazione o non frazionabili, sulle quali non appare
necessario coinvolgere direttamente anche i rappresentanti regionali a
livello federale, i quali, in seno alla Camera delle Regioni, nello spirito
del federalismo cooperativo, curano, come recita l'articolo 13, i rapporti
FederazioneRegioni e danno luogo alla concertazione interregionale e fra le
Regioni e le autonomie locali.
Negli articoli 16, 17 e 18 é disciplinato l' iter
delle leggi federali, alla luce di quanto fin qui detto. E, sempre in
attuazione della diversificazione delle funzioni delle due Camere, gli
articoli 20 e 21 disciplinano l'emanazione di decreti aventi forza di legge.
Gli articoli 25 e 26 riguardano l'elezione del Presidente della
Repubblica federale: viene omessa la menzione dei "delegati regionali", dato
che i rappresentanti delle Regioni sono presenti, in quanto tali, nella loro
veste di membri della Camera delle Regioni. La modifica del terzo comma
dell'articolo 83 della Costituzione vuole evitare il prolungarsi del
procedimento elettorale, escludendo, in tal modo, il defatigante lavorio
delle parti politiche dietro le quinte dell'assemblea elettorale.
L'articolo 27 conferisce le funzioni vicarie di Presidente della
Repubblica al Presidente della Camera dei deputati, dato il carattere della
Camera delle Regioni quale organo essenzialmente di collegamento e
concertazione fra le componenti territoriali della Federazione, mentre la
Camera dei deputati, fra l'altro, conserva l'investitura di tutti i suoi
membri direttamente da parte del popolo.
L'articolo 28 omette, fra le funzioni attualmente attribuite al
Presidente della Repubblica, l'autorizzazione alla presentazione di progetti
di legge di iniziativa governativa, peraltro già anacronistica, non
essendo il Capo dello Stato repubblicano capo dell'esecutivo, e ció
soprattutto in considerazione del rafforzamento della figura del Presidente
del Consiglio in termini di stabilità, che il presente progetto si
propone di perseguire. Circa il comando delle forze armate, sembra
piú proprio che esso debba essere esercitato da chi ha la
responsabilità politica delle medesime.
L'articolo 29 dà rilievo costituzionale alla figura del
sottosegretario, che, sebbene non prevista dall'attuale testo
costituzionale, é sempre apparsa in occasione della formazione dei
Governi. Peraltro, si vuole evitare l'assurda proliferazione delle relative
cariche, che sovente hanno raggiunto una spropositata consistenza numerica,
non di rado per motivi di ripartizione di spazi di potere fra le forze
politiche, anziché per effettiva necessità.
Gli articoli 30 e 31 affrontano il problema scottante della
stabilità del Governo. La soluzione della "sfiducia costruttiva"
sembra la piú rispondente all'esigenza di porre il Governo federale
al riparo da colpi di mano che ne pregiudichino la funzionalità e
l'efficienza; ma anche per l'investitura iniziale la procedura viene
disciplinata al fine di evitare lunghi periodi di stasi in un settore
delicatissimo, quale appunto l'attività di governo.
L'articolo 32 prevede espressamente l'eventualità di nomina di
Vice-presidenti del Consiglio e di ministri senza portafoglio, sanzionando
costituzionalmente la prassi attuale.
L'articolo 33 semplifica il sistema posto con la legge costituzionale 16
gennaio 1989, n. 1.
L'articolo 34 eleva a norma la condizione che lega i pubblici dipendenti
delle varie componenti territoriali agli enti diversi dal soggetto centrale
e stabilisce, per evidenti motivi di correttezza nella spesa delle pubbliche
amministrazioni, la perdita dell'intera retribuzione per quei pubblici
dipendenti che divengono membri di una Camera parlamentare. Inoltre,
stabilisce l'ineleggibilità assoluta di tutti i magistrati.
L'articolo 35 estende la funzione consultiva del Consiglio dell'economia
e del lavoro nei confronti dei Governi regionali e degli organi
rappresentativi delle Assemblee delle Autonomie locali, in considerazione
della trasformazione in senso federale della struttura della Repubblica.
L'articolo 36 va coordinato con l'articolo 51: essi rimodellano il
sistema della giustizia amministrativa in senso federale, attribuendo potere
giurisdizionale alle Regioni e creando un particolare organo di giustizia
amministrativa di primo grado competente nei caso attualmente affidati a
particolari sezioni del TAR del Lazio.
L'articolo 37 scinde la competenza elettorale delle due Camere in
occasione della formazione del Consiglio superiore della magistratura,
allorché si indica in Costituzione il numero dei componenti elettivi
di quell'organo.
La formulazione degli articoli 38 e 39 rispecchia la struttura di Stato
federale, attribuendo alla Regione la configurazione di soggetti attivi
nella formazione della nuova realtà istituzionale.
L'articolo 40 dispone la suddivisione del Trentino-Alto Adige in due
Regioni, indicando per la provincia di Bolzano la doppia denominazione
"Sudtirolo/Alto Adige", nel rispetto della realtà storica di quella
terra. L'articolo conferma, poi, le forme e condizioni di autonomia speciale
in capo ai soggetti che ne sono attualmente titolari, ma prevede anche la
possibilità di dotare di statuto speciale - provvedendosi, al
riguardo con legge costituzionale - altre Regioni, a fini di garanzia a
favore di quelle comunità alloglotte che finora non hanno conseguito
tutela a livello costituzionale. Inoltre, si rende esplicita nei confronti
delle Regioni a statuto speciale una posizione ormai pacifica in
giurisprudenza e in dottrina, in primo luogo in ordine alle competenze.
L'articolo 41 ribalta l'attuale soluzione del problema dei cosiddetti
"poteri residui": la Regione ha potestà legislativa piena, con la
sola limitazione delle materie espressamente attribuite alla Federazione; ma
anche in queste materie alla Regione é riconosciuta la
possibilità di legiferare, ovviamente nel rispetto dei principi
fondamentali contenuti, su dette materie, nella legislazione federale.
I limiti alla potestà legislativa federale riguardano
l'osservanza, oltre che dello Statuto, della legge fondamentale della
Repubblica federale, dei principi generali dell'ordinamento giuridico della
Federazione e degli obblighi internazionali di questa, anche se la Regione
non abbia concorso alla loro definizione; e, per l'armonico svolgersi della
realtà federale, é espressamente previsto il rispetto degli
interessi degli altri soggetti federati, considerati singolarmente e
globalmente.
Per quanto riguarda le grandi riforme economico-sociali - premesso che
per "grandi riforme" devono intendersi quelle che riguardano l'insieme dei
soggetti prima ri della Federazione (vale a dire la Repubblica federale e le
sue componenti regionali) e le cui norme fondamentali riguardino "settori o
beni della vita economico-sociale di rilevante importanza" e incidano "nel
tessuto normativo dell'ordinamento giuridico o nella vita della ...
comunità giuridica" della Federazione (per utilizzare una lucida
definizione data dalla Corte costituzionale) - le Regioni sono viste come
parti attive in sede decisionale; ma, una volta provvedutosi al varo della
riforma, esse sono tenute ad osservarne le norme fondamentali.
L'ultimo comma é posto a garanzia delle autonomie infraregionali:
il loro ordinamento generale é disciplinato dalle rispettive Regioni
(ma l'attività di controllo deve sottostare ai principi generali
posti, con legge federale, da entrambe le Camere parlamentari e con la
procedura di cui all'articolo 5 del presente progetto), preferibilmente con
il concorso dell'Assemblea delle Autonomie locali; ove questo non si
realizzi, la disciplina deve essere adottata dall'organo legislativo
regionale a maggioranza assoluta dei propri membri.
L'articolo 42 rinnova il testo del terzo comma dell'attuale articolo 118
della Costituzione - rimasto poco attuato, con conseguente innaturale
appesantimento delle strutture regionali - e riconosce agli enti locali la
funzione naturale di rappresentanza delle rispettive comunità senza
compressioni che non siano necessarie per lo svolgimento di essenziali
attività di altri soggetti pubblici territorialmente sovraordinati.
L'articolo 43 indirizza la finanza della Federazione e delle sue
componenti a tutti i livelli nel senso del "federalismo fiscale": la
potestà impositiva compete direttamente a dette componenti, sulle
quali, peraltro, grava la responsabilità della spesa per la
realizzazione dei compiti propri, mentre per quelli federali da esse svolti
la Federazione provvede a far fronte ai relativi costi. Inoltre, la
Repubblica federale interviene con contributi a favore delle zone
svantaggiate e per finalità particolari (quali la realizzazione di
opere e servizi pubblici determinati) o eccezionali (quali quelle derivanti
dal verificarsi di calamità naturali). Sarà la legge ordinaria
a disciplinare le modalità di percezione delle entrate federali.
Il demanio della Federazione resta limitato a quei beni che non siano
divisibili fra le Regioni o che siano necessari per la sicurezza della
Federazione o per lo svolgimento delle funzioni federali; ogni altro bene
che si trovi nella condizione giuridica attualmente disciplinata nel libro
terzo, titolo primo, capo secondo, del codice civile spetta agli enti
territoriali appartenenti alla Federazione.
Si ribadisce il divieto di istituzione di dazi fra le Regioni,
attualmente contenuto nell'articolo 120 della Costituzione. Si aggiunge,
infine, l'obbligo di osservare le disposizioni tributarie derivanti -
direttamente o tramite la Federazione - dall'Unione europea.
L'articolo 44 introduce a livello costituzionale la normativa concernente
le altre implicazioni che l'adesione della Repubblica federale all'Unione
europea comporta e dà rilevanza ai rapporti delle Regioni con tale
organizzazione sovranazionale. Inoltre, dà la possibilità alle
singole Regioni di concludere accordi con enti pubblici, territoriali e non,
di altri Stati.
L'articolo 45 contiene la previsione di misure coercitive e del potere
sostitutivo della Federazione nei confronti di Regioni inadempienti in
ordine a obblighi nascenti dall'appartenenza federale, ivi compresi quelli
derivanti dall'adesione all'Unione europea. Si tratta, comunque, di
interventi la cui attuazione é circondata dalla necessaria cautela, a
garanzia delle prerogative delle Regioni.
L'articolo 46 prevede espressamente che ogni Regione disponga di un
organo collegiale con funzioni legislative, ma non interferisce circa il
numero complessivo o la denominazione o l'ordinamento degli organi
regionali.
L'articolo 47 prevede alcune cautele in sede di approvazione della legge
elettorale regionale (posizione del requisito della maggioranza assoluta) e
riserva alla Federazione la disciplina negativa dell'elettorato attivo, in
considerazione della natura di diritto soggettivo che questo
incostatabilmente presenta; assicura le ordinarie garanzie, escludendo
procedimenti giudiziari, per i membri dell'organo legislativo regionale
nell'esercizio delle loro funzioni.
L'articolo 48 stabilisce i limiti cui devono attenersi gli Statuti delle
singole Regioni nell'ambito della struttura federale che le ricomprende. La
garanzia che tali limiti siano rispettati é affidata all'esame della
Corte costituzionale.
L'articolo 49, lasciando alla Regione il compito di denominare i propri
organi, si occupa di quello che, a norma di Statuto, assume la figura di
rappresentante dell'ente: e ció in relazione alle funzioni
amministrative federali esercitate in loco ; inoltre, gli
riconosce il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri ,
che attualmente compete alle sole Regioni a statuto speciale, e lo estende
ai casi in cui oggetto di trattazione siano le Regioni in generale.
La figura del Commissario del Governo conserva la sua ragion d'essere a
motivo della soppressione di quella prefettizia (articolo 66 del progetto):
al Commissario viene, infatti, affidato l'esclusivo compito di coordinare
fra loro le amministrazioni periferiche federali, mentre il coordinamento di
queste con l'attività regionale compete all'organo rappresentativo
della Regione.
L'articolo 50 rimuove una grave anomalia del sistema dei controlli:
l'esame della legittimità dei propri atti amministrativi, vale a dire
l'accertamento che essi non contrastino con la legislazione, in primo luogo
con quella della stessa Regione, é attribuita a questa, che all'uopo
istituisce un apposito organo "autonomo", vale a dire che abbia nei
confronti dell'esecutivo regionale l'indipendenza del tipo indicato
nell'articolo 100, terzo comma, della Costituzione.
L'articolo 51, come già anticipato, attribuisce la funzione
giurisdizionale amministrativa di primo grado alla Regione, in coerenza con
lo spirito federalista che permea il presente progetto. Inoltre, l'articolo,
prevedendo la possibilità dell'accorpamento nell'organo regionale di
giustizia amministrativa competenza generale delle funzioni delle sezioni
regionali della Corte dei conti, si richiama a una corrente di pensiero che
prese corpo, ma senza risultato positivo, all'atto della creazione dei
tribunali amministrativi regionali, corrente di pensiero che poteva aver
tratto ispirazione da un organo giurisdizionale creato nel 1946 in Valle
d'Aosta (giunta giurisdizionale amministrativa).
Il delicato problema dello scioglimento non fisiologico dell'assemblea
legislativa regionale é affrontato nell'articolo 52, laddove si
specifica che i motivi dell'atto repressivo possono essere soltanto due: il
compimento di gravi atti contrari alla Costituzione o accertate ragioni di
sicurezza della Federazione; organo deliberante é la Camera delle
Regioni, vale a dire l'organo parlamentare a rappresentanza regionale; ed il
Presidente della Repubblica, chiamato a provvedere con decreto, puó
chiedere una nuova deliberazione prima di emanarlo.
Viene previsto un presidente della Commissione di tre membri nominata
all'atto dello scioglimento dell'Assemblea legislativa regionale (come
già previsto nello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige).
L'articolo 53 rimuove l'attuale sistema di controllo sugli atti
legislativi regionali, prendendo spunto dallo Statuto speciale della
Sicilia: la promulgazione della legge é immediata; l'entrata in
vigore é, di norma, subordinata al decorso di quindici giorni (la
legge medesima potrebbe prevedere l'entrata in vigore differita); ma se
l'organo legislativo prevede un'anticipata entrata in vigore, il Governo
federale puó opporsi. Tutto ció perché all'organo
esecutivo della Federazione é data soltanto la possibilità di
impugnare dinanzi alla Corte costituzionale la legge regionale (promulgata)
entro quindici giorni dalla sua pubblicazione, con facoltà,
peró, di richiedere la sospensiva.
La questione di merito, dinanzi alla Camera delle Regioni, puó
essere proposta non solo per contrasto con gli interessi della Federazione o
con quelli di altre Regioni, ma anche nel caso in cui non vengano osservati
i principi generali posti, con legge, da entrambe le Camere in alcune
materie (articolo 11 del progetto), escludendosi, pertanto, in tale
circostanza, che la questione sia considerata in termini di
legittimità.
Le Regioni possono impugnare, per invasione di competenza, le leggi
federali in via principale. Se l'impugnativa é proposta da piú
di metà delle Regioni, la Corte costituzionale ne sospende l'entrata
in vigore.
L'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale puó essere
proposta anche dalle Assemblee delle Autonomie locali avverso leggi
regionali (invasive della competenza degli enti locali) e leggi federali
(pregiudizievoli della competenza degli enti locali): la nuova struttura
dello Stato non poteva di certo estromettere gli enti locali da un
fondamentale strumento di garanzia delle autonomie.
L'articolo 54 sviluppa la nuova concezione delle autonomie locali,
riconoscendo competenza amministrativa generale al comune, con il limite
delle competenze espressamente, e cioé tassativamente, attribuite ad
altri soggetti.
Si dà rilievo costituzionale alle comunità montane come
enti territoriali di diritto pubblico, mentre si prende in considerazione la
possibilità di istituire circondari, ma solo come circoscrizioni di
decentramento regionale e nei territori non montani. Si dà,
altresí, rilievo alle città metropolitane, istituibili, con
legge federale, nelle aree comprendenti grandi città e il relativo
hinterland
legati da attività economiche e servizi interdipendenti.
L'articolo 55 disciplina l'organismo rappresentativo, su base regionale,
delle autonomie locali, con funzioni a livelli regionale e federale. Si pone
particolare attenzione alla rappresentanza delle comunità alloglotte.
L'articolo 56 prevede il controllo di legittimità sugli atti degli
enti locali solo attraverso il ricorso alla giurisdizione amministrativa.
L'articolo 57 elenca le Regioni che costituiscono lo Stato federale,
eliminando la Regione Trentino-Alto Adige, ormai titolare di competenze
estremamente limitate, e facendo assurgere, anche formalmente, le due
componenti, attualmente definite province, al rango di Regioni.
L'articolo 58 ridisciplina la procedura per l'eventuale fusione di
Regioni, attribuendo alle medesime il compito di provvedervi, escludendo,
dunque, la legge costituzionale, ma prevedendo soltanto la ratifica da parte
della Camera delle Regioni; gli enti locali interessati non sono piú
soltanto sentiti, ma il loro parere, espresso attraverso l'Assemblea
rappresentativa, assume forza vincolante; resta fermo il ricorso,
necessario, al referendum , che, se negativo, blocca in
nuce
l' iter
della fusione e non puó essere riproposto prima di venti anni.
La formazione di nuove Regioni puó aver luogo, con legge
costituzionale, quando, su iniziativa dei consigli comunali interessati, le
relative popolazioni si siano espresse in tal senso.
L'articolo 59 ridisegna l'ipotesi attualmente prevista dall'articolo 132,
capoverso, della Costituzione, attribuendo alle Regioni interessate la
competenza legislativa in ordine all'assegnazione di comuni ad una Regione
diversa dall'attuale: deve trattarsi di Regioni limitrofe e le popolazioni
direttamente interessate devono essersi espresse favorevolmente mediante
referendum
d'iniziativa dei rispettivi consigli comunali.
L'articolo 60 mira ad evitare il proliferare delle province.
L'articolo 61 tiene conto della vigente normativa integrativa della
Costituzione (legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, articolo 2) e delle
innovazioni che il presente progetto contiene per quanto concerne la
formazione degli Statuti delle Regioni.
Si innova anche circa i soggetti aventi facoltà di adire la Corte
costituzionale: assumono rilievo - come già si é visto - gli
enti locali, i quali, attraverso l'Assemblea rappresentativa, possono
ricorrere alla Corte non solo per proporre questione di legittimità
su leggi (articolo 53 del progetto), ma anche per sollevare conflitto di
attribuzione con la rispettiva Regione.
L'articolo 62 innova in ordine alla composizione della Corte
costituzionale: fermo restando il numero di quindici e confermando la quota
attribuita per designazione della Corte di cassazione, del Consiglio di
Stato e della Corte dei conti, i due terzi dei componenti sono eletti,
separatamente, dalle due Camere. Si esime il Presidente della Repubblica
(che, se messo in stato d'accusa, é giudicato proprio dalla Corte
costituzionale, seppure integrata a norma dell'articolo 135 della
Costituzione) dal compito di nominare un terzo dei giudici della Corte.
L'articolo 65 attribuisce anche alla maggioranza delle Assemblee delle
Autonomie locali la facoltà di chiedere il referendum
sospensivo sulle leggi costituzionali non approvate con la maggioranza di
due terzi.
Va rilevato che vari articoli del presente progetto hanno funzione di
adeguamento terminologico.
Alcune disposizioni transitorie che completano il testo del progetto
meritano qualche esplicazione: l'abrogazione degli articoli 1 e 5 della
legge costituzionale n. 1 del 1989 é dovuta al recepimento del loro
dispositivo nel testo del progetto; la modifica dell'articolo 2 della legge
costituzionale n. 1 del 1953 é dovuta al recepimento di una parte del
dispositivo nel testo del progetto; il riferimento al TAR del Lazio é
dovuto all'attuale competenza di alcune sue sezioni su atti di organi
centrali dello Stato, che sarà trasferita all'apposito organo
giurisdizionale previsto dall'articolo 36 del progetto; la figura del
prefetto sarebbe quanto meno anacronostica nel quadro del nuovo ordinamento
federale e le funzioni di coordinamento delle amministrazioni periferiche
della Federazione sono attribuite ad altro soggetto (articolo 49).
Deve essere, infine, evidenziato che alcuni articoli della Costituzione
non compresi nella parte seconda, e pertanto esclusi dalla competenza della
Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, dovranno, comunque,
per necessaria connessione, essere modificati: ad esempio, all'articolo 1
della Carta costituzionale non potrà non farsi menzione della
struttura federale dello Stato italiano e all'articolo 6 dovrà darsi
rilievo costituzionale alla funzione delle Regioni nella tutela delle
comunità alloglotte.
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