DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2033


ONOREVOLI SENATORI. - La Repubblica federale italiana, preconizzata sin dall'Ottocento da eminenti pensatori e illuminati politici, si avvia a divenire realtà sotto la spinta di attese non piú differibili.
Il progetto che qui si propone vuole rimuovere, innanzi tutto, lo schema del regionalismo ottriato quale fu concepito all'epoca dell'Assemblea costituente: devono essere le Regioni a svolgere compiutamente l'attività politica, legislativa e programmatoria delle comunità che le esprimono; e i comuni devono costituire pienamente il nucleo dell'attività amministrativa delle collettività locali che formano il tessuto della Federazione.
La diversità nell'unità di un nuovo soggetto federale deve essere rispettata e valorizzata, riconoscendo, fra l'altro, il dovuto spazio alla tutela delle comunità alloglotte.
Tale inversione dei ruoli volta a soppiantare la centralità dello Stato unitario, seppur mitigata in epoca repubblicana dal riconoscimento dell'alto ruolo delle autonomie, non puó non comportare una profonda modificazione in una struttura parlamentare incentrata su un bicameralismo tanto "perfetto" da rendere inspiegabile la diversità fra l'elettorato attivo e passivo concernente l'una e l'altra Camera e fra la composizione numerica dell'una e dell'altra.
Si dà corpo all'esigenza ormai generalmente avvertita di rafforzare l'esecutivo, mettendolo al sicuro da colpi di mano che non abbiano a supporto la proposizione, all'atto stesso della revoca, del suo rimpiazzo.
Il quadro che si vuole configurare mira, dunque, in primo luogo, a ristrutturare lo Stato in senso federale e contemporaneamente a renderlo piú efficiente assicurando, senza il ricorso a soluzioni presidenzialiste, la stabilità del Governo.
La legge costituzionale sull'istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali limita l'opera dell'organo bicamerale alla revisione della parte seconda della Costituzione, ma, come si osserverà, alcune implicazioni della revisione non potranno non ricadere su altre parti della Carta costituzionale, ferma restando l'architettura fondamentale di esse.
L'articolo 2 del presente progetto istituisce, al posto del Senato della Repubblica "eletto a base regionale", la Camera delle Regioni, rappresentativa, come si dice espressamente all'articolo 4, delle varie componenti della Repubblica che assume la configurazione federale.
Il Parlamento federale, composto della Camera dei deputati e della Camera delle Regioni, si riunisce in seduta comune nei casi previsti dagli articoli 83, 90, secondo comma, e 91 della Costituzione; non piú per l'elezione di giudici costituzionali o di membri del Consiglio superiore della magistratura: in entrambi i casi, come si prevede agli articoli 62 e 37 del progetto, le due Camere procedono separatamente.
L'articolo 3 riduce a 475 il numero dei deputati: tanti sono complessivamente gli attuali collegi per la loro elezione; resta, pertanto, esclusa l'assegnazione di una parte dei seggi con il sistema proporzionale.
L'articolo 4, già menzionato, fissa in 350 il numero dei membri dell'altra Camera; cosicché, prescindendo dai parlamentari divenuti tali a vita (perché ex-Presidenti della Repubblica o nominati dal Capo dello Stato), il numero complessivo dei parlamentari scende dagli attuali 945 a 825. Con 350 seggi si assicura a ciascuna Regione un numero di almeno dodici rappresentanti, con l'eccezione delle Regioni meno popolose, a ciascuna delle quali si assegnano sei rappresentanti, salvo alla Valle d'Aosta, cui se ne assegnano tre. Metà (175) dei membri della Camera delle Regioni sono eletti direttamente dal popolo, a suffragio universale; gli altri 175 sono eletti per due terzi delle Assemblee legislative delle Regioni e un terzo, su base regionale, dalle Assemblee delle Autonomie locali.
L'articolo 5 parifica il limite di età per l'elettorato passivo - come già implicitamente l'articolo 4 per l'elettorato attivo - per entrambe le Camere: la differenza, non giustificata nemmeno dalla funzione di Camera "di raffreddamento" che in altri tempi era propria del Senato, era ormai anacronistica.
L'articolo 6, in considerazione dell'istituzione, al posto del Senato, della Camera delle Regioni, i cui membri, oltre a rappresentare la Federazione, rappresentano la rispettiva Regione, come si legge all'articolo 10, trasferisce alla Camera dei deputati la presenza dei parlamentari "a vita".
L'articolo 11 indica le materie per le quali l'approvazione della legge deve avvenire da parte di entrambe le Camere, come per le leggi costituzionali: si tratta di materie che non comportano il diretto coinvolgimento delle Regioni, ma sono essenziali alla struttura e al funzionamento della Federazione e dei suoi organi; oppure quando, trattandosi dell'emanazione di norme che regolano fenomeni sociali di portata generale o di principi generali che riguardano materie regionali, non puó non essere richiesta la presenza dei rappresentanti delle Regioni a livello federale.
L'articolo 12, proseguendo nell'elencazione tassativa delle materie di competenza federale, indica quelle per le quali é richiesta soltanto l'approvazione della Camera dei deputati. Si tratta di materie concernenti settori propri della Federazione o non frazionabili, sulle quali non appare necessario coinvolgere direttamente anche i rappresentanti regionali a livello federale, i quali, in seno alla Camera delle Regioni, nello spirito del federalismo cooperativo, curano, come recita l'articolo 13, i rapporti FederazioneRegioni e danno luogo alla concertazione interregionale e fra le Regioni e le autonomie locali.
Negli articoli 16, 17 e 18 é disciplinato l' iter delle leggi federali, alla luce di quanto fin qui detto. E, sempre in attuazione della diversificazione delle funzioni delle due Camere, gli articoli 20 e 21 disciplinano l'emanazione di decreti aventi forza di legge.
Gli articoli 25 e 26 riguardano l'elezione del Presidente della Repubblica federale: viene omessa la menzione dei "delegati regionali", dato che i rappresentanti delle Regioni sono presenti, in quanto tali, nella loro veste di membri della Camera delle Regioni. La modifica del terzo comma dell'articolo 83 della Costituzione vuole evitare il prolungarsi del procedimento elettorale, escludendo, in tal modo, il defatigante lavorio delle parti politiche dietro le quinte dell'assemblea elettorale.
L'articolo 27 conferisce le funzioni vicarie di Presidente della Repubblica al Presidente della Camera dei deputati, dato il carattere della Camera delle Regioni quale organo essenzialmente di collegamento e concertazione fra le componenti territoriali della Federazione, mentre la Camera dei deputati, fra l'altro, conserva l'investitura di tutti i suoi membri direttamente da parte del popolo.
L'articolo 28 omette, fra le funzioni attualmente attribuite al Presidente della Repubblica, l'autorizzazione alla presentazione di progetti di legge di iniziativa governativa, peraltro già anacronistica, non essendo il Capo dello Stato repubblicano capo dell'esecutivo, e ció soprattutto in considerazione del rafforzamento della figura del Presidente del Consiglio in termini di stabilità, che il presente progetto si propone di perseguire. Circa il comando delle forze armate, sembra piú proprio che esso debba essere esercitato da chi ha la responsabilità politica delle medesime.
L'articolo 29 dà rilievo costituzionale alla figura del sottosegretario, che, sebbene non prevista dall'attuale testo costituzionale, é sempre apparsa in occasione della formazione dei Governi. Peraltro, si vuole evitare l'assurda proliferazione delle relative cariche, che sovente hanno raggiunto una spropositata consistenza numerica, non di rado per motivi di ripartizione di spazi di potere fra le forze politiche, anziché per effettiva necessità.
Gli articoli 30 e 31 affrontano il problema scottante della stabilità del Governo. La soluzione della "sfiducia costruttiva" sembra la piú rispondente all'esigenza di porre il Governo federale al riparo da colpi di mano che ne pregiudichino la funzionalità e l'efficienza; ma anche per l'investitura iniziale la procedura viene disciplinata al fine di evitare lunghi periodi di stasi in un settore delicatissimo, quale appunto l'attività di governo.
L'articolo 32 prevede espressamente l'eventualità di nomina di Vice-presidenti del Consiglio e di ministri senza portafoglio, sanzionando costituzionalmente la prassi attuale.
L'articolo 33 semplifica il sistema posto con la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
L'articolo 34 eleva a norma la condizione che lega i pubblici dipendenti delle varie componenti territoriali agli enti diversi dal soggetto centrale e stabilisce, per evidenti motivi di correttezza nella spesa delle pubbliche amministrazioni, la perdita dell'intera retribuzione per quei pubblici dipendenti che divengono membri di una Camera parlamentare. Inoltre, stabilisce l'ineleggibilità assoluta di tutti i magistrati.
L'articolo 35 estende la funzione consultiva del Consiglio dell'economia e del lavoro nei confronti dei Governi regionali e degli organi rappresentativi delle Assemblee delle Autonomie locali, in considerazione della trasformazione in senso federale della struttura della Repubblica.
L'articolo 36 va coordinato con l'articolo 51: essi rimodellano il sistema della giustizia amministrativa in senso federale, attribuendo potere giurisdizionale alle Regioni e creando un particolare organo di giustizia amministrativa di primo grado competente nei caso attualmente affidati a particolari sezioni del TAR del Lazio.
L'articolo 37 scinde la competenza elettorale delle due Camere in occasione della formazione del Consiglio superiore della magistratura, allorché si indica in Costituzione il numero dei componenti elettivi di quell'organo.
La formulazione degli articoli 38 e 39 rispecchia la struttura di Stato federale, attribuendo alla Regione la configurazione di soggetti attivi nella formazione della nuova realtà istituzionale.
L'articolo 40 dispone la suddivisione del Trentino-Alto Adige in due Regioni, indicando per la provincia di Bolzano la doppia denominazione "Sudtirolo/Alto Adige", nel rispetto della realtà storica di quella terra. L'articolo conferma, poi, le forme e condizioni di autonomia speciale in capo ai soggetti che ne sono attualmente titolari, ma prevede anche la possibilità di dotare di statuto speciale - provvedendosi, al riguardo con legge costituzionale - altre Regioni, a fini di garanzia a favore di quelle comunità alloglotte che finora non hanno conseguito tutela a livello costituzionale. Inoltre, si rende esplicita nei confronti delle Regioni a statuto speciale una posizione ormai pacifica in giurisprudenza e in dottrina, in primo luogo in ordine alle competenze.
L'articolo 41 ribalta l'attuale soluzione del problema dei cosiddetti "poteri residui": la Regione ha potestà legislativa piena, con la sola limitazione delle materie espressamente attribuite alla Federazione; ma anche in queste materie alla Regione é riconosciuta la possibilità di legiferare, ovviamente nel rispetto dei principi fondamentali contenuti, su dette materie, nella legislazione federale.
I limiti alla potestà legislativa federale riguardano l'osservanza, oltre che dello Statuto, della legge fondamentale della Repubblica federale, dei principi generali dell'ordinamento giuridico della Federazione e degli obblighi internazionali di questa, anche se la Regione non abbia concorso alla loro definizione; e, per l'armonico svolgersi della realtà federale, é espressamente previsto il rispetto degli interessi degli altri soggetti federati, considerati singolarmente e globalmente.
Per quanto riguarda le grandi riforme economico-sociali - premesso che per "grandi riforme" devono intendersi quelle che riguardano l'insieme dei soggetti prima ri della Federazione (vale a dire la Repubblica federale e le sue componenti regionali) e le cui norme fondamentali riguardino "settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza" e incidano "nel tessuto normativo dell'ordinamento giuridico o nella vita della ... comunità giuridica" della Federazione (per utilizzare una lucida definizione data dalla Corte costituzionale) - le Regioni sono viste come parti attive in sede decisionale; ma, una volta provvedutosi al varo della riforma, esse sono tenute ad osservarne le norme fondamentali.
L'ultimo comma é posto a garanzia delle autonomie infraregionali: il loro ordinamento generale é disciplinato dalle rispettive Regioni (ma l'attività di controllo deve sottostare ai principi generali posti, con legge federale, da entrambe le Camere parlamentari e con la procedura di cui all'articolo 5 del presente progetto), preferibilmente con il concorso dell'Assemblea delle Autonomie locali; ove questo non si realizzi, la disciplina deve essere adottata dall'organo legislativo regionale a maggioranza assoluta dei propri membri.
L'articolo 42 rinnova il testo del terzo comma dell'attuale articolo 118 della Costituzione - rimasto poco attuato, con conseguente innaturale appesantimento delle strutture regionali - e riconosce agli enti locali la funzione naturale di rappresentanza delle rispettive comunità senza compressioni che non siano necessarie per lo svolgimento di essenziali attività di altri soggetti pubblici territorialmente sovraordinati.
L'articolo 43 indirizza la finanza della Federazione e delle sue componenti a tutti i livelli nel senso del "federalismo fiscale": la potestà impositiva compete direttamente a dette componenti, sulle quali, peraltro, grava la responsabilità della spesa per la realizzazione dei compiti propri, mentre per quelli federali da esse svolti la Federazione provvede a far fronte ai relativi costi. Inoltre, la Repubblica federale interviene con contributi a favore delle zone svantaggiate e per finalità particolari (quali la realizzazione di opere e servizi pubblici determinati) o eccezionali (quali quelle derivanti dal verificarsi di calamità naturali). Sarà la legge ordinaria a disciplinare le modalità di percezione delle entrate federali.
Il demanio della Federazione resta limitato a quei beni che non siano divisibili fra le Regioni o che siano necessari per la sicurezza della Federazione o per lo svolgimento delle funzioni federali; ogni altro bene che si trovi nella condizione giuridica attualmente disciplinata nel libro terzo, titolo primo, capo secondo, del codice civile spetta agli enti territoriali appartenenti alla Federazione.
Si ribadisce il divieto di istituzione di dazi fra le Regioni, attualmente contenuto nell'articolo 120 della Costituzione. Si aggiunge, infine, l'obbligo di osservare le disposizioni tributarie derivanti - direttamente o tramite la Federazione - dall'Unione europea.
L'articolo 44 introduce a livello costituzionale la normativa concernente le altre implicazioni che l'adesione della Repubblica federale all'Unione europea comporta e dà rilevanza ai rapporti delle Regioni con tale organizzazione sovranazionale. Inoltre, dà la possibilità alle singole Regioni di concludere accordi con enti pubblici, territoriali e non, di altri Stati.
L'articolo 45 contiene la previsione di misure coercitive e del potere sostitutivo della Federazione nei confronti di Regioni inadempienti in ordine a obblighi nascenti dall'appartenenza federale, ivi compresi quelli derivanti dall'adesione all'Unione europea. Si tratta, comunque, di interventi la cui attuazione é circondata dalla necessaria cautela, a garanzia delle prerogative delle Regioni.
L'articolo 46 prevede espressamente che ogni Regione disponga di un organo collegiale con funzioni legislative, ma non interferisce circa il numero complessivo o la denominazione o l'ordinamento degli organi regionali.
L'articolo 47 prevede alcune cautele in sede di approvazione della legge elettorale regionale (posizione del requisito della maggioranza assoluta) e riserva alla Federazione la disciplina negativa dell'elettorato attivo, in considerazione della natura di diritto soggettivo che questo incostatabilmente presenta; assicura le ordinarie garanzie, escludendo procedimenti giudiziari, per i membri dell'organo legislativo regionale nell'esercizio delle loro funzioni.
L'articolo 48 stabilisce i limiti cui devono attenersi gli Statuti delle singole Regioni nell'ambito della struttura federale che le ricomprende. La garanzia che tali limiti siano rispettati é affidata all'esame della Corte costituzionale.
L'articolo 49, lasciando alla Regione il compito di denominare i propri organi, si occupa di quello che, a norma di Statuto, assume la figura di rappresentante dell'ente: e ció in relazione alle funzioni amministrative federali esercitate in loco ; inoltre, gli riconosce il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri , che attualmente compete alle sole Regioni a statuto speciale, e lo estende ai casi in cui oggetto di trattazione siano le Regioni in generale.
La figura del Commissario del Governo conserva la sua ragion d'essere a motivo della soppressione di quella prefettizia (articolo 66 del progetto): al Commissario viene, infatti, affidato l'esclusivo compito di coordinare fra loro le amministrazioni periferiche federali, mentre il coordinamento di queste con l'attività regionale compete all'organo rappresentativo della Regione.
L'articolo 50 rimuove una grave anomalia del sistema dei controlli: l'esame della legittimità dei propri atti amministrativi, vale a dire l'accertamento che essi non contrastino con la legislazione, in primo luogo con quella della stessa Regione, é attribuita a questa, che all'uopo istituisce un apposito organo "autonomo", vale a dire che abbia nei confronti dell'esecutivo regionale l'indipendenza del tipo indicato nell'articolo 100, terzo comma, della Costituzione.
L'articolo 51, come già anticipato, attribuisce la funzione giurisdizionale amministrativa di primo grado alla Regione, in coerenza con lo spirito federalista che permea il presente progetto. Inoltre, l'articolo, prevedendo la possibilità dell'accorpamento nell'organo regionale di giustizia amministrativa competenza generale delle funzioni delle sezioni regionali della Corte dei conti, si richiama a una corrente di pensiero che prese corpo, ma senza risultato positivo, all'atto della creazione dei tribunali amministrativi regionali, corrente di pensiero che poteva aver tratto ispirazione da un organo giurisdizionale creato nel 1946 in Valle d'Aosta (giunta giurisdizionale amministrativa).
Il delicato problema dello scioglimento non fisiologico dell'assemblea legislativa regionale é affrontato nell'articolo 52, laddove si specifica che i motivi dell'atto repressivo possono essere soltanto due: il compimento di gravi atti contrari alla Costituzione o accertate ragioni di sicurezza della Federazione; organo deliberante é la Camera delle Regioni, vale a dire l'organo parlamentare a rappresentanza regionale; ed il Presidente della Repubblica, chiamato a provvedere con decreto, puó chiedere una nuova deliberazione prima di emanarlo.
Viene previsto un presidente della Commissione di tre membri nominata all'atto dello scioglimento dell'Assemblea legislativa regionale (come già previsto nello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige).
L'articolo 53 rimuove l'attuale sistema di controllo sugli atti legislativi regionali, prendendo spunto dallo Statuto speciale della Sicilia: la promulgazione della legge é immediata; l'entrata in vigore é, di norma, subordinata al decorso di quindici giorni (la legge medesima potrebbe prevedere l'entrata in vigore differita); ma se l'organo legislativo prevede un'anticipata entrata in vigore, il Governo federale puó opporsi. Tutto ció perché all'organo esecutivo della Federazione é data soltanto la possibilità di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale la legge regionale (promulgata) entro quindici giorni dalla sua pubblicazione, con facoltà, peró, di richiedere la sospensiva.
La questione di merito, dinanzi alla Camera delle Regioni, puó essere proposta non solo per contrasto con gli interessi della Federazione o con quelli di altre Regioni, ma anche nel caso in cui non vengano osservati i principi generali posti, con legge, da entrambe le Camere in alcune materie (articolo 11 del progetto), escludendosi, pertanto, in tale circostanza, che la questione sia considerata in termini di legittimità.
Le Regioni possono impugnare, per invasione di competenza, le leggi federali in via principale. Se l'impugnativa é proposta da piú di metà delle Regioni, la Corte costituzionale ne sospende l'entrata in vigore.
L'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale puó essere proposta anche dalle Assemblee delle Autonomie locali avverso leggi regionali (invasive della competenza degli enti locali) e leggi federali (pregiudizievoli della competenza degli enti locali): la nuova struttura dello Stato non poteva di certo estromettere gli enti locali da un fondamentale strumento di garanzia delle autonomie.
L'articolo 54 sviluppa la nuova concezione delle autonomie locali, riconoscendo competenza amministrativa generale al comune, con il limite delle competenze espressamente, e cioé tassativamente, attribuite ad altri soggetti.
Si dà rilievo costituzionale alle comunità montane come enti territoriali di diritto pubblico, mentre si prende in considerazione la possibilità di istituire circondari, ma solo come circoscrizioni di decentramento regionale e nei territori non montani. Si dà, altresí, rilievo alle città metropolitane, istituibili, con legge federale, nelle aree comprendenti grandi città e il relativo hinterland legati da attività economiche e servizi interdipendenti.
L'articolo 55 disciplina l'organismo rappresentativo, su base regionale, delle autonomie locali, con funzioni a livelli regionale e federale. Si pone particolare attenzione alla rappresentanza delle comunità alloglotte.
L'articolo 56 prevede il controllo di legittimità sugli atti degli enti locali solo attraverso il ricorso alla giurisdizione amministrativa.
L'articolo 57 elenca le Regioni che costituiscono lo Stato federale, eliminando la Regione Trentino-Alto Adige, ormai titolare di competenze estremamente limitate, e facendo assurgere, anche formalmente, le due componenti, attualmente definite province, al rango di Regioni.
L'articolo 58 ridisciplina la procedura per l'eventuale fusione di Regioni, attribuendo alle medesime il compito di provvedervi, escludendo, dunque, la legge costituzionale, ma prevedendo soltanto la ratifica da parte della Camera delle Regioni; gli enti locali interessati non sono piú soltanto sentiti, ma il loro parere, espresso attraverso l'Assemblea rappresentativa, assume forza vincolante; resta fermo il ricorso, necessario, al referendum , che, se negativo, blocca in nuce l' iter della fusione e non puó essere riproposto prima di venti anni.
La formazione di nuove Regioni puó aver luogo, con legge costituzionale, quando, su iniziativa dei consigli comunali interessati, le relative popolazioni si siano espresse in tal senso.
L'articolo 59 ridisegna l'ipotesi attualmente prevista dall'articolo 132, capoverso, della Costituzione, attribuendo alle Regioni interessate la competenza legislativa in ordine all'assegnazione di comuni ad una Regione diversa dall'attuale: deve trattarsi di Regioni limitrofe e le popolazioni direttamente interessate devono essersi espresse favorevolmente mediante referendum d'iniziativa dei rispettivi consigli comunali.
L'articolo 60 mira ad evitare il proliferare delle province.
L'articolo 61 tiene conto della vigente normativa integrativa della Costituzione (legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, articolo 2) e delle innovazioni che il presente progetto contiene per quanto concerne la formazione degli Statuti delle Regioni.
Si innova anche circa i soggetti aventi facoltà di adire la Corte costituzionale: assumono rilievo - come già si é visto - gli enti locali, i quali, attraverso l'Assemblea rappresentativa, possono ricorrere alla Corte non solo per proporre questione di legittimità su leggi (articolo 53 del progetto), ma anche per sollevare conflitto di attribuzione con la rispettiva Regione.
L'articolo 62 innova in ordine alla composizione della Corte costituzionale: fermo restando il numero di quindici e confermando la quota attribuita per designazione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, i due terzi dei componenti sono eletti, separatamente, dalle due Camere. Si esime il Presidente della Repubblica (che, se messo in stato d'accusa, é giudicato proprio dalla Corte costituzionale, seppure integrata a norma dell'articolo 135 della Costituzione) dal compito di nominare un terzo dei giudici della Corte.
L'articolo 65 attribuisce anche alla maggioranza delle Assemblee delle Autonomie locali la facoltà di chiedere il referendum sospensivo sulle leggi costituzionali non approvate con la maggioranza di due terzi.
Va rilevato che vari articoli del presente progetto hanno funzione di adeguamento terminologico.
Alcune disposizioni transitorie che completano il testo del progetto meritano qualche esplicazione: l'abrogazione degli articoli 1 e 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989 é dovuta al recepimento del loro dispositivo nel testo del progetto; la modifica dell'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1953 é dovuta al recepimento di una parte del dispositivo nel testo del progetto; il riferimento al TAR del Lazio é dovuto all'attuale competenza di alcune sue sezioni su atti di organi centrali dello Stato, che sarà trasferita all'apposito organo giurisdizionale previsto dall'articolo 36 del progetto; la figura del prefetto sarebbe quanto meno anacronostica nel quadro del nuovo ordinamento federale e le funzioni di coordinamento delle amministrazioni periferiche della Federazione sono attribuite ad altro soggetto (articolo 49).
Deve essere, infine, evidenziato che alcuni articoli della Costituzione non compresi nella parte seconda, e pertanto esclusi dalla competenza della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, dovranno, comunque, per necessaria connessione, essere modificati: ad esempio, all'articolo 1 della Carta costituzionale non potrà non farsi menzione della struttura federale dello Stato italiano e all'articolo 6 dovrà darsi rilievo costituzionale alla funzione delle Regioni nella tutela delle comunità alloglotte.


Testo articoli - S2033
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