DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2033


Art. 1.

1. Alla Costituzione della Repubblica sono apportate le modificazioni indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 55 é sostituito dal seguente:

"Il Parlamento federale si compone della Camera dei deputati e della Camera delle Regioni".

Art. 3.

1. Nei commi secondo e quarto dell'articolo 56 la parola "seicentotrenta" é sostituita dalla seguente: "quattrocentosettantacinque".

Art. 4.

1. L'articolo 57 é sostituito dal seguente:

"Art. 57. - La Camera delle Regioni é composta dai rappresentanti delle singole Regioni.
Il numero dei suoi membri é di trecentocinquanta, di cui metà eletti a suffragio universale e l'altra metà eletta per i due terzi dalle Assemblee legislative regionali e per un terzo dalle rispettive Assemblee delle Autonomie locali. Nessuna Regione puó avere un numero di rappresentanti inferiore a dodici; il Sudtirolo/Alto Adige, il Trentino, l'Umbria, il Molise e la Basilicata ne hanno sei; la Valle d'Aosta tre, di cui due eletti a suffragio universale.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del secondo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piú alti resti".

Art. 5.

1. L'articolo 58 é sostituito dal seguente:

"Art. 58. - Sono eleggibili a membri della Camera delle Regioni tutti i cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato".

Art. 6.

1. L'articolo 59 é sostituito dal seguente:

"Art. 59. - I Presidenti della Repubblica cessati dalla carica hanno diritto di far parte a vita della Camera dei deputati.
Il Presidente della Repubblica puó nominare deputati a vita cinque cittadini che hanno illustrato l'Italia per altissimi meriti nel campo sociale scientifico, artistico e letterario".

Art. 7.

1. Il primo comma dell'articolo 60 é sostituito dal seguente:

"La Camera dei deputati e la Camera delle Regioni, sono elette per cinque anni".

Art. 8.

1. Il secondo comma dell'articolo 64 é sostituito dal seguente:

"Le sedute delle Camere sono pubbliche. Tuttavia ciascuna delle due Camere puó deliberare di adunarsi in seduta segreta".
2. Nel terzo comma dell'articolo 64 sono soppresse le parole: "e del Parlamento".

Art. 9.

1. Nel primo comma dell'articolo 65 la parola "senatore" é sostituita dalle seguenti: "rappresentante regionale".

Art 10.

1. L'articolo 67 é sostituito dal seguente:

"Art. 67. - Ogni deputato rappresenta la Federazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Ogni membro della Camera delle Regioni rappresenta la Federazione e la rispettiva Regione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato".

Art. 11.

1. L'articolo 70 é sostituito dal seguente:

"Art. 70. - Le leggi federali sono approvate dalla Camera dei deputati. La funzione legislativa e, peró, esercitata collettivamente dalle due Camere allorché si tratti di leggi costituzionali, nonché di leggi che abbiano ad oggetto:

a) l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo della Repubblica federale, delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Repubblica federale e delle misure ad esse collegate;
b) l'istituzione, l'ordinamento, la fusione e la soppressione di ministeri, enti o altri apparati federali, il metodo di composizione e la definizione delle funzioni del Consiglio federale dell'economia e del lavoro;
c) l'autorizzazione alla ratifica presidenziale di trattati internazionali che comportino impegni che possano influire sulle funzioni delle Regioni;
d) le norme per la costituzione e il funzionamento della Corte costituzionale;
e) i princípi generali in materia di procedimento amministrativo e di rapporti tra pubbliche amministrazioni e cittadini;
f) l'ordinamento generale del sistema tributario, nell'ambito di un sistema fiscale di impronta federalista;
g) l'ordinamento generale del credito;
h) le garanzie di indipendenza e di autogoverno dei magistrati della giurisdizione amministrativa regionale;
i) i princípi generali dell'ordinamento processuale amministrativo;
l) l'ordinamento della giustizia amministrativa e contabile di competenza federale;
m) i principi generali dell'organizzazione amministrativa e della giurisdizione concernente il pubblico impiego;
n) la definizione dei livelli minimi delle prestazioni sociali;
o) la definizione dei limiti generali allo sfruttamento delle risorse naturali e ambientali;
p) il commercio estero;
q) le norme di raccordo della programmazione delle singole Regioni;
r) i principi generali degli ordinamenti didattici in ambito regionale;
s) l'istruzione universitaria;
t) le emissioni radiotelevisive;
u) la produzione e la distribuzione dell'energia;
v) la disciplina dei provvedimenti riguardanti gli stranieri;
z) i principi generali del controllo sugli atti degli enti locali.

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 70 é inserito il seguente:

"Art. 70- bis. - La Repubblica federale ha, altresí, competenza legislativa nelle seguenti materie:

a) sistema elettorale della Camera dei deputati;
b) ordinamento degli uffici federali e stato giuridico ed economico degli impiegati della Repubblica federale;
c) disciplina delle libertà fondamentali garantite dalla Costituzione;
d) diritti politici;
e) disciplina della cittadinanza e dello stato civile;
f) politica estera e autorizzazioni alla ratifica presidenziale di trattati internazionali che non comportino impegni suscettibili di influire sulle funzioni delle Regioni;
g) difesa e forze armate;
h) dogane e protezione dei confini;
i) sicurezza pubblica e lotta alla criminalità organizzata;
j) armi, esplosivi e materiale strategico;
k) polizia giudiziaria;
l) stato giuridico ed economico e garanzie di indipendenza e di autogoverno dei magistrati di ogni giurisdizione non regionale;
m) diritti fondamentali dei lavoratori; tutela e sicurezza del lavoro;
n) princípi generali della previdenza sociale;
o) servizio postale e servizi attivati con reti telematiche;
p) tutela della concorrenza;
q) moneta e sistema valutario;
r) legislazione civile non attinente alle materie sulle quali é prevista l'approvazione di entrambe le Camere; legislazione penale; ordinamento processuale civile e penale, nonché amministrativo federale;
s) ordinamento della giustizia civile e penale;
t) ordinamenti didattici della Repubblica federale e titoli di studio;
u) ordinamento delle professioni;
v) normativa tecnica;
w) ricerca scientifica di interesse federale;
x) regime giuridico dei beni culturali e ambientali;
y) grandi opere pubbliche di interesse federale.

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 70- bis é inserito il seguente:

"Art. 70- ter. - La Camera delle Regioni, oltre ad esercitare, nei casi previsti dalla Costituzione, la funzione legislativa assieme alla Camera dei deputati, adotta i provvedimenti che attengono ai rapporti tra la Repubblica federale e le Regioni.
La Camera delle Regioni é, altresí, organo di concertazione tra le Regioni e fra queste e le Autonomie locali, nel contesto del federalismo cooperativo che caratterizza la Repubblica".

Art 14.

1. Il primo comma dell'articolo 71 é sostituito dal seguente:
"L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo federale, a ciascun membro della Camera dei deputati e della Camera delle Regioni, quando anche questa é competente per materia, a ciascuna Assemblea legislativa regionale. Compete, altresí, alle singole Assemblee delle Autonomie locali e al Consiglio federale dell'economia e del lavoro".

Art. 15.

1. Nel primo comma dell'articolo 72 le parole "ad una Camera" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati".

Art. 16.

1. Al primo comma dell'articolo 73 sono anteposti i commi seguenti:

"Le leggi approvate dalla Camera dei deputati per le quali é prevista anche l'approvazione della Camera delle Regioni sono trasmesse a quest'ultima, che le esamina secondo il proprio regolamento".
"La Camera delle Regioni, se ritiene che un progetto di legge sottoposto all'esame della Camera dei deputati richieda anche la propria approvazione, ne dà comunicazione al Presidente della Camera dei deputati. Se questa non ritiene di condividere la posizione della Camera delle Regioni, quest'ultima puó chiedere l'intervento del Presidente della Repubblica, affinché rinvii alla Camera dei deputati la legge da quest'ultima approvata. Ove il Presidente della Repubblica non ritenga di procedere al rinvio oppure se, dopo il rinvio, la Camera dei deputati abbia deliberato di non trasmettere la legge alla Camera delle Regioni, questa puó sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione della promulgazione".

Art. 17.

1. I primi due commi dell'articolo 73 sono sostituiti dai seguenti:
"Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione della Camera dei deputati o della Camera delle Regioni nei casi in cui anche a questa competa l'approvazione.
Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiari l'urgenza, la legge é promulgata nel termine da essa stabilito. Quando é richiesta anche l'approvazione da parte della Camera delle Regioni, questa deve adottare sul procedimento abbreviato".

Art. 18.

1. L'articolo 74 é sostituito dal seguente:

"Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, puó, con messaggio motivato, rimetterla alla Camera dei deputati, richiedendo che si dia corso nuovamente all'esame della legge medesima. Nei casi in cui la legge sia stata approvata anche dalla Camera delle Regioni, la Camera dei deputati trasmette il testo del messaggio presidenziale all'altra Camera.
Se la Camera dei deputati, nei casi di sua esclusiva competenza, approva nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. Quando anche la Camera delle Regioni ha concorso all'approvazione della legge, se entrambe le Camere l'approvano nuovamente la legge deve essere promulgata".

Art. 19.

1. Nel primo comma dell'articolo 75 la parola "Consigli" é sostituita dalle seguenti: "Assemblee legislative".

Art. 20.

1. Nel primo comma dell'articolo 76 alla parola "Governo" fa seguito la parola: "federale".
2. All'articolo 76 é aggiunto il comma seguente:

"La delega deve provenire anche dalla Camera delle Regioni, laddove anche questa sia competente per materia".

Art. 21.

1. Il primo comma dell'articolo 77 é sostituito dal seguente:

"Il Governo federale non puó, senza delegazione della Camera dei deputati o di entrambe le Camere, allorché anche la Camera delle Regioni sia competente, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria".
2. Nel secondo comma dell'articolo 77 le parole "alle Camere, che anche se sciolte sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati, che, anche se sciolta, é appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni. Nei casi in cui anche la Camera delle Regioni é competente per materia, essa deve essere convocata entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto da parte della Camera dei deputati".

3. Nel terzo comma dell'articolo 77 le parole "Le Camere" sono sostituite dalle seguenti:
"La Camera dei deputati o, se anche la Camera delle Regioni é competente per materia, entrambe le Camere".

Art. 22.

1. L'articolo 78 é sostituito dal seguente:

"Art. 78. - La Camera dei deputati delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo federale i poteri necessari".

Art. 23.

1. Nel primo comma dell'articolo 79 le parole "di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati".

Art. 24.

1. L'articolo 80 é sostituito dal seguente:

"Art. 80. - I trattati internazionali la cui ratifica deve essere autorizzata con legge sono quelli di natura politica o che prevedano arbitrati o regolamenti giudiziari o importino variazioni del territorio federale od oneri alle finanze o modificazione di leggi".

Art. 25.

1. Nel primo comma dell'articolo 83 dopo la parola "Parlamento" é inserita la seguente: "federale".
2. Il secondo comma dell'articolo 83 é abrogato.
3. Nel terzo comma dell'articolo 83 la parola "assoluta" é sostituita dalla seguente: "semplice".

Art. 26.

1. Nel secondo comma dell'articolo 85 le parole "e i delegati regionali" sono soppresse.

Art. 27.

1. Nel primo comma dell'articolo 86 le parole "del Senato" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati".

Art. 28.

1. L'articolo 87 é sostituito dal seguente:

"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica federale rappresenta la Federazione.
Puó inviare messaggi alle Camere.
Indíce le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Promulga le legge ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indíce il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina nei casi indicati dalla legge, i funzionari della Repubblica federale.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.
Ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati o, a seconda dei casi, delle Camere.
Presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge; dichiara lo stato di guerra deliberato dalla Camera dei deputati.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puó concedere la grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica federale".

Art. 29.

1. Il secondo comma dell'articolo 92 é sostituito dal seguente:

"Possono essere nominati sottosegretari, in numero non superiore a due per ogni ministero, ivi compresa la Presidenza del Consiglio, purché il loro numero complessivo non sia superiore a una volta e mezzo quello dei ministri, ivi compreso il Presidente del Consiglio".

Art. 30.

1. L'articolo 93 é sostituito dal seguente:

"Art. 93. - Il Presidente della Repubblica federale, consultati i presidenti dei gruppi parlamentari presenti nelle due Camere, propone il nominativo del Presidente del Consiglio dei ministri alla Camera dei deputati. Se il proposto ottiene la maggioranza dei voti dei membri della Camera dei deputati, il Presidente della Repubblica federale lo nomina Presidente del Consiglio dei ministri; se tale risultato non viene raggiunto, il Presidente della Repubblica federale puó proporre un altro nominativo. Se anche in questo secondo caso la Camera dei deputati non approva la proposta a maggioranza assoluta dei suoi membri, il Presidente della Repubblica federale scioglie la Camera dei deputati.
I ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica federale su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
I sottosegretari sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri".

Art. 31.

1. L'articolo 94 é sostituito dal seguente:

"Il Governo federale dura in carica fino al termine della legislatura della Camera dei deputati o, anticipatamente, a seguito di mozione di sfiducia approvata dalla Camera dei deputati contestualmente all'elezione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di altro Presidente del Consiglio dei ministri: in questo secondo caso il Presidente della Repubblica federale revoca il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri e nomina il nuovo eletto. I sottosegretari decadono automaticamente".

Art. 32.

1. All'articolo 95 é aggiunto, in fine, il comma seguente:

"Il Presidente del Consiglio dei ministri puó affidare a uno o due ministri l'incarico di Vice presidente del Consiglio. Del Governo possono fare parte ministri senza portafoglio in numero non superiore a quello dei dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri".

Art. 33.

1. Nell'articolo 96 le parole "del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera cui appartiene la persona nei cui confronti si deve procedere; l'autorizzazione spetta alla Camera delle Regioni ove si tratti di persone che non sono membri delle Camere".

Art. 34.

1. I primi due commi dell'articolo 98 sono sostituiti dai seguenti:

"I pubblici impiegati sono al servizio della Repubblica federale e dell'ente territoriale con cui intrattengono il rapporto di lavoro o nel cui territorio essi operano.
Se sono membri di una delle Camere, non possono conseguire promozioni se non per anzianità e perdono il diritto all'intera retribuzione".
2. Alla fine dell'articolo 98 é aggiunto il seguente comma:

"I magistrati non sono eleggibili alle Camere".

Art. 35.

1. Nel primo comma dell'articolo 99 la parola "nazionale" é sostituita dalla seguente: "federale".
2. Nel secondo comma dell'articolo 99 le parole "delle Camere e del Governo" sono sostituite dalle seguenti: "delle Camere, del Governo federale, dei Governi regionali e degli organi di rappresentanza delle Assemblee delle Autonomie locali".

Art. 36.

1. Nell'articolo 103 dopo il primo comma é inserito il seguente:

"Con sede in Roma é istituito un organo di giustizia amministrativa di primo grado denominato tribunale amministrativo federale, competente in ordine agli atti delle amministrazioni centrali della Repubblica federale la cui efficacia non sia limitata al territorio di una Regione".

Art. 37.

1. Il quarto comma dell'articolo 104 é sostituito dal seguente:

"Gli altri trenta componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, cinque dalla Camera dei deputati e cinque dalla Camera delle Regioni tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio".
2. Nel quinto comma le parole " dal Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati".
3. Nel settimo comma le parole "un Consiglio" sono sostituite dalle seguenti: "un'Assemblea legislativa".

Art. 38.

1. L'articolo 114 é sostituito dal seguente:

"Art. 114. - La Repubblica federale é costituita dalle Regioni. Queste si ripartono in province e comuni".

Art. 39.

1. L'articolo 115 é sostituito dal seguente:

"Art. 115. - Le Regioni sono enti autonomi tra loro federati, con poteri propri, secondo le disposizioni della Costituzione e dei rispettivi Statuti".

Art. 40.

1. L'articolo 116 é sostituito dal seguente:

"Art. 116. - Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino, al Sudtirolo/Alto Adige, al Friuli- Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo Statuti speciali adottati con legge costituzionale.
A fine di tutela delle comunità alloglotte delle altre Regioni, possono essere adottati con legge costituzionale altri Statuti speciali.
Le competenze attribuite dagli Statuti speciali sono aggiuntive rispetto a quelle riconosciute alle Regioni in generale ove non confliggenti".

Art. 41.

1. L'articolo 117 é sostituito dal seguente:

"Art. 117. - La Regione esercita la potestà legislativa nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione alla Repubblica federale. Nelle materie attribuite alla competenza della Repubblica federale la Regione emana norme legislative nei limiti dei principi fondamentali contenuti nelle leggi della Repubblica federale.
La legislazione regionale deve essere conforme alla Costituzione e ai princípi generali dell'ordinamento giuridico della Federazione, nel rispetto degli interessi delle altre Regioni. La Regione rispetta gli obblighi internazionali della Federazione e i princípi delle leggi federali, di competenza di entrambe le Camere, la cui applicazione dia luogo a grandi riforme economico-sociali.
Le leggi concernenti l'ordinamento, le funzioni e il finanziamento degli enti locali sono approvate previo parere favorevole dell'Assemblea delle Autonomie locali o, in caso contrario, a maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea legislativa regionale".

Art. 42.

1. L'articolo 118 é sostituito dal seguente:

"Art. 118. - Le funzioni amministrative discendenti dalla legislazione regionale e quelle decentrate dalla Repubblica federale sono esercitate dagli enti locali, con la sola eccezione di quelle attinenti al funzionamento degli organi ed uffici regionali, di quelle che richiedono il coordinamento in sede regionale e di quelle che, a giudizio dell'Assemblea delle Autonomie locali, non possano essere utilmente svolte a livello locale".

Art. 43.

1. L'articolo 119 é sostituito dal seguente:

"Art. 119. - Le Regioni e gli enti locali hanno autonomia finanziaria ed esercitano direttamente la potestà impositiva al fine di far fronte alle spese relative ai compiti loro propri, secondo criteri determinati dalla Camera delle Regioni.
La Repubblica federale corrisponde alle Regioni e agli enti locali le somme necessarie allo svolgimento di funzioni federali e contributi per scopi determinati e per il miglioramento economicosociale delle zone svantaggiate.
Ad esclusione dei beni indivisibili o necessari per la sicurezza della Federazione o per lo svolgimento delle funzioni federali, i beni demaniali sono attribuiti alle Regioni e agli enti locali, secondo criteri determinati dalla Camera delle Regioni e successivamente attuati dalle Assemblee legislative regionali con il concorso delle rispettive Assemblee delle Autonomie locali.
La Regione non puó istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni e deve osservare le disposizioni tributarie promananti dall'Unione europea".

Art. 44.

1. Dopo l'articolo 119 é inserito il seguente:

"Art. 119- bis. - La Regione é competente ad attuare gli impegni assunti dalla Repubblica federale nei confronti dell'Unione europea, a esclusione di quelli la cui attuazione spetti, per competenza di materia, alla Repubblica stessa, e ne é responsabile.
La Camera delle Regioni assicura a queste un'adeguata rappresentanza presso gli organi dell'Unione europea ed il Governo federale emette i necessari provvedimenti attuativi.
Le Regioni possono concludere accordi con enti pubblici di Stati esteri, sempreché non riguardino materie di competenza federale".

Art. 45.

1. Nell'articolo 120 é soppresso il primo comma e sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"La Regione deve osservare ogni altro obbligo derivante dalla Costituzione o dalle leggi federali che le concernono a norma di Costituzione o della normativa dell'Unione europea.
Qualora la Regione non ottemperi ai propri, obblighi, il Governo federale, previa autorizzazione della Camera delle Regioni, deliberata a maggioranza assoluta, adotta le misure necessarie, esercitando, quando occorra, anche il potere sostitutivo".

Art. 46.

1. L'articolo 121 é sostituito dal seguente:

"Art. 121. - Ogni Regione ha un'Assemblea legislativa. La denominazione di questa Assemblea e la previsione e l'ordinamento degli altri organi sono disciplinati dallo Statuto regionale.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Regioni dotate di Statuto speciale".

Art. 47.

1. L'articolo 122 é sostituito dal seguente:

"Art. 122. - Ogni Regione dispone delle potestà legislativa in materia di elezione della propria Assemblea legislativa e degli altri organi regionali. Per l'approvazione della legge elettorale concernente l'Assemblea legislativa é prescritta la maggioranza assoluta dei componenti l'organo deliberante.
I casi di ineleggibilità sono stabiliti con legge federale approvata da entrambe le Camere.
Nessuno puó appartenere contemporaneamente a un'Assemblea legislativa regionale e ad una delle Camere della Repubblica federale o ad altra Assemblea legislativa regionale.
I membri dell'Assemblea legislativa regionale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni".

Art. 48.

1. L'articolo 123 é sostituito dal seguente:

"Art. 123. - Ogni Regione ha uno Statuto, che deve essere in armonia con la Costituzione federale e con i principi dell'ordinamento giuridico della Federazione e non deve essere in contrasto con gli interessi delle altre Regioni e con gli obblighi internazionali della Repubblica federale.
Lo Statuto é deliberato dall'Assemblea legislativa regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentita l'Assemblea delle Autonomie locali, ed é sottoposto al preventivo esame della Corte costituzionale per l'accertamento dei requisiti indicati nel comma precedente".

Art. 49.

1. L'articolo 124 é sostituito dal seguente:
"Art. 124. - Il rappresentante della Regione é responsabile delle funzioni amministrative federali esercitate dalla Regione.
Egli esercita la funzione di coordinamento tra le funzioni delle amministrazioni periferiche e quelle della Regione. Interviene alle sedute del Consiglio dei ministri quando vengono trattate questioni riguardanti la propria Regione o direttamente le Regioni in generale.
Un Commissario del Governo federale, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri previo parere favorevole dell'ufficio di presidenza della Camera delle Regioni, esercita la funzione di coordinamento tra le amministrazioni periferiche della Repubblica federale nella Regione".

Art. 50.

1. L'articolo 125 é sostituito dal seguente:

"Art. 125. - Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione é esercitato da un organo autonomo della Regione medesima".

Art. 51.

1. Dopo l'articolo 125 é inserito il seguente:

"Art. 125- bis. - La Regione istituisce un tribunale amministrativo, organo di giustizia amministrativa di primo grado, e puó istituire sezioni di detto tribunale in sedi diverse dal capoluogo regionale. La Regione osserva i principi generali dell'ordinamento processuale amministrativo e assicura le garanzie di indipendenza e di autogoverno dei magistrati.
La legge regionale disciplina l'organizzazione del tribunale amministrativo per ogni aspetto non riservato alla legge federale.
Con legge federale possono essere assegnate, con disposizione di carattere generale, ai tribunali amministrativi regionali le funzioni spettanti agli organi periferici della Corte dei conti".

Art. 52.

1. L'articolo 126 é sostituito dal seguente:

"Art. 126. - Oltre che nei casi previsti dallo Statuto l'Assemblea legislativa regionale puó essere sciolta quando gli organi regionali abbiano compiuto gravi atti contrari alla Costituzione o per accertate ragioni di sicurezza della Federazione.
Lo scioglimento é deliberato dalla Camera delle Regioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed é disposto con decreto del Presidente della Repubblica, il quale, prima di emanare il decreto, puó, con messaggio motivato, chiedere una nuova deliberazione, che, se confermativa, deve avere comunque attuazione.
Con il decreto di scioglimento é nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili all'Assemblea legislativa regionale, che indice le elezioni entro sessanta giorni e provvede all'ordinaria amministrazione e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica della nuova Assemblea legislativa regionale.
La Commissione elegge nel suo seno il Presidente, il quale esercita le attribuzioni di rappresentante della Regione".

Art. 53.

1. L'articolo 127 é sostituito dal seguente:

"Art. 127. - Ogni legge approvata dall'Assemblea legislativa regionale e promulgata dal rappresentante della Regione entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che, su richiesta della Regione, il Governo federale non si opponga all'entrata in vigore anticipata deliberata dall'Assemblea legislativa regionale.
Il Governo federale, quando ritenga che una legge regionale invada la competenza della Repubblica federale o altrimenti violi la Costituzione, impugna la legge, nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione, dinanzi alla Corte costituzionale, che, su richiesta del ricorrente, puó sospendere l'entrata in vigore della legge impugnata.
Il Governo federale, quando ritenga che una legge regionale non osservi i principi dettati dalla Repubblica federale a norma di Costituzione oppure contrasti con gli interessi federali o con quelli di altre Regioni, propone la questione di merito dinanzi alla Camera delle Regioni.
L'Assemblea delle Autonomie locali di una Regione, quando ritenga che una legge regionale invada la competenza degli enti locali, impugna la legge, nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione, dinanzi alla Corte costituzionale.
Il Governo regionale, quando ritenga che una legge federale invada la competenza della Regione, impugna la legge, nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione, dinanzi alla Corte costituzionale. Se la legge federale é impugnata da piú di dieci Regioni, la Corte costituzionale ne sospende l'entrata in vigore.
L'Assemblea delle Autonomie locali di una Regione, quando ritenga che una legge federale incida sulla competenza degli enti locali, impugna la legge, nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione, dinanzi alla Corte costituzionale".

Art. 54.

1. L'articolo 128 é sostituito dal seguente:

"Comuni e province costituiscono le Autonomie locali e sono circoscrizioni di decentramento federale e regionale.
Il comune é l'ente esponenziale della collettività locale e, al fine di curarne gli interessi, ha competenza amministrativa di carattere generale, limitata soltanto dalle competenze espressamente attribuite dalla Costituzione allo Stato federale, alle Regioni e ad altri enti territoriali.
Esso puó svolgere funzioni per conto dello Stato federale e della Regione; in entrambi i casi al comune sono corrisposte le somme necessarie per lo svolgimento di quelle funzioni.
Il comune puó attuare le forme associative e di cooperazione che i suoi organi ritengano opportuni.
Nei territori di montagna sono istituite, con legge regionale, le comunità montane, enti territoriali di diritto pubblico. Negli altri territori possono essere istitutiti, con legge regionale, circondari come circoscrizioni di decentramento regionale di estensione sovraccomunale.
Nelle aree aventi ad epicentro i comuni di maggiori dimensioni demografiche e costituenti conurbazioni con attività economiche in simbiosi possono essere istituite, con legge federale, le città metropolitane, enti territoriali di diritto pubblico di estensione sovracomunale, previa consultazione dei consigli comunali interessati.
Oltre alle funzioni di amministrazione locale, gli enti locali esercitano le altre funzioni loro attribuite dalla Costituzione".

Art. 55.

1. L'articolo 129 é sostituito dal seguente:

"Art. 129. - In ogni Regione é istituita l'Assemblea delle Autonomie locali, rappresentativa di tutti gli enti locali della Regione.
Essa ha funzioni partecipative in ordine alla formazione della politica regionale, secondo norme stabilite nello Statuto regionale il quale ne disciplina anche le modalità di composizione che, fra l'altro, assicurino la presenza delle comunità alloglotte; ha funzioni consultive e propositive nella formazione delle leggi regionali; esercita gli altri compiti affidatile dalla Costituzione".

Art. 56.

1. L'articolo 130 é sostituito dal seguente:

"Art. 130. - Il controllo di legittimità da parte della Regione sugli atti degli enti locali, disciplinato con legge regionale secondo i princípi stabiliti con legge federale, si esplica mediante impugnazione dinanzi al tribunale amministrativo regionale.
É escluso ogni controllo di merito".

Art. 57.

1. L'articolo 131 é sostituito dal seguente:

"Art. 131. - La Repubblica federale é costituita dalle seguenti Regioni:

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Sudtirolo/Alto Adige, Trentino, Veneto, Friu li-Venezia Giulia, Liguria, EmiliaRomagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna".

Art. 58.

1. L'articolo 132 é sostituito dal seguente:

"Art. 132. - Due o piú Regioni possono decidere, con deliberazioni adottate a maggioranza assoluta dei propri componenti dalle rispettive Assemblee legislative, previo parere vincolante delle Assemblee delle Autonomie locali e sentite mediante referendum le popolazioni, la loro fusione; se il referendum non dà esito positivo o perché vi abbia partecipato un numero di votanti non superiore al cinquanta per cento degli aventi diritto o perché abbia prevalso il voto contrario, l' iter della fusione non puó essere iniziato. La Camera delle Regioni ratifica la fusione e provvede a modificare di conseguenza la propria composizione. Il referendum che abbia dato esito negativo non puó essere ripetuto prima di venti anni.
Possono formarsi, con legge costituzionale, nuove Regioni, qualora le popolazioni che intendano formare il nuovo soggetto si siano espresse in tal senso attraverso referendum proposto dai consigli comunali interessati".

Art. 59.

1. Dopo l'articolo 132 é inserito il seguente:

"Art. 132- bis . - Con leggi concordanti delle Regioni interessate uno o piú comuni possono essere staccati da una Regione e aggregati ad altra limitrofa, quando le popolazioni dei comuni che intendono passare ad altra Regione si siano espresse in tal senso attraverso referendum proposto dai rispettivi consigli comunali".

Art. 60.

1.Il primo comma dell'articolo 133 é abrogato.

Art. 61.

1. All'articolo 134 sono aggiunti gli alinea seguenti:

"sull'ammissibilità dei referendum abrogativi di leggi federali;

sulla conformità alla Costituzione federale degli Statuti regionali".
2. All'articolo 134 é aggiunto il comma seguente:

"Gli enti locali, attraverso le rispettive Assemblee delle Autonomie locali, possono adire la Corte costituzione per promuovere giudizio di legittimità su leggi federali e regionali e conflitto di attribuzione con la Regione nel cui territorio sono compresi".

Art 62.

1. Il primo comma dell'articolo 135 é sostituito dal seguente:

"La Corte costituzionale é composta di quindici giudici nominati per un terzo dalla Camera dei deputati, per un terzo dalla Camera delle Regioni e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative".
2. Nel sesto comma dell'articolo 135 le parole "un Consiglio" sono sostituite dalle seguenti:

"un'Assemblea legislativa".
3. Nel settimo comma dell'articolo 135 le parole: "un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "due elenchi di cittadini che abbiano i requisiti per l'eleggibilità alle Camere, che ciascuna Camera".

Art. 63.

1. Nel secondo comma dell'articolo 136 le parole "ai Consigli regionali interessati" sono sostituite dalle seguenti: "alle Assemblee legislative regionali interessate".

Art. 64.

1. Nel secondo comma dell'articolo 137 la parola "ordinaria" é sostituita dalla seguente "federale".

Art. 65.

1. Nel secondo comma dell'articolo 138 le parole "cinque Consigli regionali" sono sostituite dalle seguenti: "cinque Assemblee legislative regionali o undici Assemblee delle Autonomie locali".

Art. 66.

1. I senatori a vita, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, divengono membri a vita della Camera dei deputati.
2. Gli articoli 1 e 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono abrogati.
3. L'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, é sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 1. Le modalità del giudizio della Corte costituzionale sull'ammissibilità di richieste di referendum abrogativo a norma dell'articolo 75 della Costituzione, per l'osservanza delle disposizioni del secondo comma dell'articolo stesso, sono stabilite dalla legge che disciplina lo svolgimento del referendum popolare".

4. Il Presidente della Repubblica in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale rimane confermato fino al compimento del periodo indicato nell'articolo 85 della Costituzione.
5. All'atto dell'emanazione delle nuove norme regionali previste dall'articolo 122 della Costituzione decadono gli organi regionali attualmente in carica. In ogni caso, prima dell'emanazione delle norme anzidette rimangono in vigore le attuali.
6. Gli Statuti regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, rimangono in vigore fino all'approvazione dei nuovi Statuti a norma dell'articolo 123 della Costituzione.
7. Fino all'attuazione del primo comma dell'articolo 103 della Costituzione, il tribunale amministrativo del Lazio mantiene le sue funzioni.
8. L'istituto del prefetto é soppresso.




Indice