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Art. 1.
1. Alla Costituzione della Repubblica sono apportate le modificazioni
indicate negli articoli seguenti.
| Art. 2.
1. Il primo comma dell'articolo 55 é sostituito dal seguente:
"Il Parlamento federale si compone della Camera dei deputati e della
Camera delle Regioni".
| Art. 3.
1. Nei commi secondo e quarto dell'articolo 56 la parola "seicentotrenta"
é sostituita dalla seguente: "quattrocentosettantacinque".
| Art. 4.
1. L'articolo 57 é sostituito dal seguente:
"Art. 57. - La Camera delle Regioni é composta dai rappresentanti
delle singole Regioni.
| Art. 5.
1. L'articolo 58 é sostituito dal seguente:
"Art. 58. - Sono eleggibili a membri della Camera delle Regioni tutti i
cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato".
| Art. 6.
1. L'articolo 59 é sostituito dal seguente:
"Art. 59. - I Presidenti della Repubblica cessati dalla carica hanno
diritto di far parte a vita della Camera dei deputati.
| Art. 7.
1. Il primo comma dell'articolo 60 é sostituito dal seguente:
"La Camera dei deputati e la Camera delle Regioni, sono elette per cinque
anni".
| Art. 8.
1. Il secondo comma dell'articolo 64 é sostituito dal seguente:
"Le sedute delle Camere sono pubbliche. Tuttavia ciascuna delle due
Camere puó deliberare di adunarsi in seduta segreta".
| Art. 9.
1. Nel primo comma dell'articolo 65 la parola "senatore" é
sostituita dalle seguenti: "rappresentante regionale".
| Art 10.
1. L'articolo 67 é sostituito dal seguente:
"Art. 67. - Ogni deputato rappresenta la Federazione ed esercita le sue
funzioni senza vincolo di mandato.
| Art. 11.
1. L'articolo 70 é sostituito dal seguente:
"Art. 70. - Le leggi federali sono approvate dalla Camera dei deputati.
La funzione legislativa e, peró, esercitata collettivamente dalle due
Camere allorché si tratti di leggi costituzionali, nonché di
leggi che abbiano ad oggetto:
a)
l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo della
Repubblica federale, delle disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Repubblica federale e delle misure ad esse
collegate;
| Art. 12.
1. Dopo l'articolo 70 é inserito il seguente:
"Art. 70- bis. -
La Repubblica federale ha, altresí, competenza legislativa nelle
seguenti materie:
a)
sistema elettorale della Camera dei deputati;
| Art. 13.
1. Dopo l'articolo 70- bis
é inserito il seguente:
"Art. 70- ter. -
La Camera delle Regioni, oltre ad esercitare, nei casi previsti dalla
Costituzione, la funzione legislativa assieme alla Camera dei deputati,
adotta i provvedimenti che attengono ai rapporti tra la Repubblica federale
e le Regioni.
| Art 14.
1. Il primo comma dell'articolo 71 é sostituito dal seguente:
| Art. 15.
1. Nel primo comma dell'articolo 72 le parole "ad una Camera" sono
sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati".
| Art. 16.
1. Al primo comma dell'articolo 73 sono anteposti i commi seguenti:
"Le leggi approvate dalla Camera dei deputati per le quali é
prevista anche l'approvazione della Camera delle Regioni sono trasmesse a
quest'ultima, che le esamina secondo il proprio regolamento".
| Art. 17.
1. I primi due commi dell'articolo 73 sono sostituiti dai seguenti:
| Art. 18.
1. L'articolo 74 é sostituito dal seguente:
"Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge,
puó, con messaggio motivato, rimetterla alla Camera dei deputati,
richiedendo che si dia corso nuovamente all'esame della legge medesima. Nei
casi in cui la legge sia stata approvata anche dalla Camera delle Regioni,
la Camera dei deputati trasmette il testo del messaggio presidenziale
all'altra Camera.
| Art. 19.
1. Nel primo comma dell'articolo 75 la parola "Consigli" é
sostituita dalle seguenti: "Assemblee legislative".
| Art. 20.
1. Nel primo comma dell'articolo 76 alla parola "Governo" fa seguito la
parola: "federale".
"La delega deve provenire anche dalla Camera delle Regioni, laddove anche
questa sia competente per materia".
| Art. 21.
1. Il primo comma dell'articolo 77 é sostituito dal seguente:
"Il Governo federale non puó, senza delegazione della Camera dei
deputati o di entrambe le Camere, allorché anche la Camera delle
Regioni sia competente, emanare decreti che abbiano valore di legge
ordinaria".
3. Nel terzo comma dell'articolo 77 le parole "Le Camere" sono sostituite
dalle seguenti:
| Art. 22.
1. L'articolo 78 é sostituito dal seguente:
"Art. 78. - La Camera dei deputati delibera lo stato di guerra e
conferisce al Governo federale i poteri necessari".
| Art. 23.
1. Nel primo comma dell'articolo 79 le parole "di ciascuna Camera" sono
sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati".
| Art. 24.
1. L'articolo 80 é sostituito dal seguente:
"Art. 80. - I trattati internazionali la cui ratifica deve essere
autorizzata con legge sono quelli di natura politica o che prevedano
arbitrati o regolamenti giudiziari o importino variazioni del territorio
federale od oneri alle finanze o modificazione di leggi".
| Art. 25.
1. Nel primo comma dell'articolo 83 dopo la parola "Parlamento" é
inserita la seguente: "federale".
| Art. 26.
1. Nel secondo comma dell'articolo 85 le parole "e i delegati regionali"
sono soppresse.
| Art. 27.
1. Nel primo comma dell'articolo 86 le parole "del Senato" sono
sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati".
| Art. 28.
1. L'articolo 87 é sostituito dal seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica federale rappresenta la
Federazione.
| Art. 29.
1. Il secondo comma dell'articolo 92 é sostituito dal seguente:
"Possono essere nominati sottosegretari, in numero non superiore a due
per ogni ministero, ivi compresa la Presidenza del Consiglio, purché
il loro numero complessivo non sia superiore a una volta e mezzo quello dei
ministri, ivi compreso il Presidente del Consiglio".
| Art. 30.
1. L'articolo 93 é sostituito dal seguente:
"Art. 93. - Il Presidente della Repubblica federale, consultati i
presidenti dei gruppi parlamentari presenti nelle due Camere, propone il
nominativo del Presidente del Consiglio dei ministri alla Camera dei
deputati. Se il proposto ottiene la maggioranza dei voti dei membri della
Camera dei deputati, il Presidente della Repubblica federale lo nomina
Presidente del Consiglio dei ministri; se tale risultato non viene
raggiunto, il Presidente della Repubblica federale puó proporre un
altro nominativo. Se anche in questo secondo caso la Camera dei deputati non
approva la proposta a maggioranza assoluta dei suoi membri, il Presidente
della Repubblica federale scioglie la Camera dei deputati.
| Art. 31.
1. L'articolo 94 é sostituito dal seguente:
"Il Governo federale dura in carica fino al termine della legislatura
della Camera dei deputati o, anticipatamente, a seguito di mozione di
sfiducia approvata dalla Camera dei deputati contestualmente all'elezione, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, di altro Presidente del Consiglio
dei ministri: in questo secondo caso il Presidente della Repubblica federale
revoca il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri e nomina il
nuovo eletto. I sottosegretari decadono automaticamente".
| Art. 32.
1. All'articolo 95 é aggiunto, in fine, il comma seguente:
"Il Presidente del Consiglio dei ministri puó affidare a uno o due
ministri l'incarico di Vice presidente del Consiglio. Del Governo possono
fare parte ministri senza portafoglio in numero non superiore a quello dei
dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri".
| Art. 33.
1. Nell'articolo 96 le parole "del Senato della Repubblica o della Camera
dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale" sono
sostituite dalle seguenti: "della Camera cui appartiene la persona nei cui
confronti si deve procedere; l'autorizzazione spetta alla Camera delle
Regioni ove si tratti di persone che non sono membri delle Camere".
| Art. 34.
1. I primi due commi dell'articolo 98 sono sostituiti dai seguenti:
"I pubblici impiegati sono al servizio della Repubblica federale e
dell'ente territoriale con cui intrattengono il rapporto di lavoro o nel cui
territorio essi operano.
"I magistrati non sono eleggibili alle Camere".
| Art. 35.
1. Nel primo comma dell'articolo 99 la parola "nazionale" é
sostituita dalla seguente: "federale".
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Art. 36.
1. Nell'articolo 103 dopo il primo comma é inserito il seguente:
"Con sede in Roma é istituito un organo di giustizia
amministrativa di primo grado denominato tribunale amministrativo federale,
competente in ordine agli atti delle amministrazioni centrali della
Repubblica federale la cui efficacia non sia limitata al territorio di una
Regione".
| Art. 37.
1. Il quarto comma dell'articolo 104 é sostituito dal seguente:
"Gli altri trenta componenti sono eletti per due terzi da tutti i
magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, cinque dalla
Camera dei deputati e cinque dalla Camera delle Regioni tra i professori
ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici
anni di esercizio".
| Art. 38.
1. L'articolo 114 é sostituito dal seguente:
"Art. 114. - La Repubblica federale é costituita dalle Regioni.
Queste si ripartono in province e comuni".
| Art. 39.
1. L'articolo 115 é sostituito dal seguente:
"Art. 115. - Le Regioni sono enti autonomi tra loro federati, con poteri
propri, secondo le disposizioni della Costituzione e dei rispettivi
Statuti".
| Art. 40.
1. L'articolo 116 é sostituito dal seguente:
"Art. 116. - Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino, al Sudtirolo/Alto
Adige, al Friuli- Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme
e condizioni particolari di autonomia secondo Statuti speciali adottati con
legge costituzionale.
| Art. 41.
1. L'articolo 117 é sostituito dal seguente:
"Art. 117. - La Regione esercita la potestà legislativa nel
rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione alla Repubblica
federale. Nelle materie attribuite alla competenza della Repubblica federale
la Regione emana norme legislative nei limiti dei principi fondamentali
contenuti nelle leggi della Repubblica federale.
| Art. 42.
1. L'articolo 118 é sostituito dal seguente:
"Art. 118. - Le funzioni amministrative discendenti dalla legislazione
regionale e quelle decentrate dalla Repubblica federale sono esercitate
dagli enti locali, con la sola eccezione di quelle attinenti al
funzionamento degli organi ed uffici regionali, di quelle che richiedono il
coordinamento in sede regionale e di quelle che, a giudizio dell'Assemblea
delle Autonomie locali, non possano essere utilmente svolte a livello
locale".
| Art. 43.
1. L'articolo 119 é sostituito dal seguente:
"Art. 119. - Le Regioni e gli enti locali hanno autonomia finanziaria ed
esercitano direttamente la potestà impositiva al fine di far fronte
alle spese relative ai compiti loro propri, secondo criteri determinati
dalla Camera delle Regioni.
| Art. 44.
1. Dopo l'articolo 119 é inserito il seguente:
"Art. 119- bis. -
La Regione é competente ad attuare gli impegni assunti dalla
Repubblica federale nei confronti dell'Unione europea, a esclusione di
quelli la cui attuazione spetti, per competenza di materia, alla Repubblica
stessa, e ne é responsabile.
| Art. 45.
1. Nell'articolo 120 é soppresso il primo comma e sono aggiunti,
in fine, i seguenti:
"La Regione deve osservare ogni altro obbligo derivante dalla
Costituzione o dalle leggi federali che le concernono a norma di
Costituzione o della normativa dell'Unione europea.
| Art. 46.
1. L'articolo 121 é sostituito dal seguente:
"Art. 121. - Ogni Regione ha un'Assemblea legislativa.
La denominazione di questa Assemblea e la previsione e l'ordinamento degli
altri organi sono disciplinati dallo Statuto regionale.
| Art. 47.
1. L'articolo 122 é sostituito dal seguente:
"Art. 122. - Ogni Regione dispone delle potestà legislativa in
materia di elezione della propria Assemblea legislativa e degli altri organi
regionali. Per l'approvazione della legge elettorale concernente l'Assemblea
legislativa é prescritta la maggioranza assoluta dei componenti
l'organo deliberante.
| Art. 48.
1. L'articolo 123 é sostituito dal seguente:
"Art. 123. - Ogni Regione ha uno Statuto, che deve essere in armonia con
la Costituzione federale e con i principi dell'ordinamento giuridico della
Federazione e non deve essere in contrasto con gli interessi delle altre
Regioni e con gli obblighi internazionali della Repubblica federale.
| Art. 49.
1. L'articolo 124 é sostituito dal seguente:
| Art. 50.
1. L'articolo 125 é sostituito dal seguente:
"Art. 125. - Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi
della Regione é esercitato da un organo autonomo della Regione
medesima".
| Art. 51.
1. Dopo l'articolo 125 é inserito il seguente:
"Art. 125- bis. -
La Regione istituisce un tribunale amministrativo, organo di giustizia
amministrativa di primo grado, e puó istituire sezioni di detto
tribunale in sedi diverse dal capoluogo regionale. La Regione osserva i
principi generali dell'ordinamento processuale amministrativo e assicura le
garanzie di indipendenza e di autogoverno dei magistrati.
| Art. 52.
1. L'articolo 126 é sostituito dal seguente:
"Art. 126. - Oltre che nei casi previsti dallo Statuto l'Assemblea
legislativa regionale puó essere sciolta quando gli organi regionali
abbiano compiuto gravi atti contrari alla Costituzione o per accertate
ragioni di sicurezza della Federazione.
| Art. 53.
1. L'articolo 127 é sostituito dal seguente:
"Art. 127. - Ogni legge approvata dall'Assemblea legislativa regionale e
promulgata dal rappresentante della Regione entra in vigore non prima di
quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che, su richiesta della
Regione, il Governo federale non si opponga all'entrata in vigore anticipata
deliberata dall'Assemblea legislativa regionale.
| Art. 54.
1. L'articolo 128 é sostituito dal seguente:
"Comuni e province costituiscono le Autonomie locali e sono
circoscrizioni di decentramento federale e regionale.
| Art. 55.
1. L'articolo 129 é sostituito dal seguente:
"Art. 129. - In ogni Regione é istituita l'Assemblea delle
Autonomie locali, rappresentativa di tutti gli enti locali della Regione.
| Art. 56.
1. L'articolo 130 é sostituito dal seguente:
"Art. 130. - Il controllo di legittimità da parte della Regione
sugli atti degli enti locali, disciplinato con legge regionale secondo i
princípi stabiliti con legge federale, si esplica mediante
impugnazione dinanzi al tribunale amministrativo regionale.
| Art. 57.
1. L'articolo 131 é sostituito dal seguente:
"Art. 131. - La Repubblica federale é costituita dalle seguenti
Regioni:
Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Sudtirolo/Alto Adige, Trentino,
Veneto, Friu li-Venezia Giulia, Liguria, EmiliaRomagna, Toscana, Umbria,
Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia, Sardegna".
| Art. 58.
1. L'articolo 132 é sostituito dal seguente:
"Art. 132. - Due o piú Regioni possono decidere, con deliberazioni
adottate a maggioranza assoluta dei propri componenti dalle rispettive
Assemblee legislative, previo parere vincolante delle Assemblee delle
Autonomie locali e sentite mediante referendum
le popolazioni, la loro fusione; se il referendum
non dà esito positivo o perché vi abbia partecipato un numero
di votanti non superiore al cinquanta per cento degli aventi diritto o
perché abbia prevalso il voto contrario, l' iter
della fusione non puó essere iniziato. La Camera delle Regioni
ratifica la fusione e provvede a modificare di conseguenza la propria
composizione. Il referendum
che abbia dato esito negativo non puó essere ripetuto prima di venti
anni.
| Art. 59.
1. Dopo l'articolo 132 é inserito il seguente:
"Art. 132- bis . - Con leggi concordanti delle Regioni
interessate uno o piú comuni possono essere staccati da una Regione e
aggregati ad altra limitrofa, quando le popolazioni dei comuni che intendono
passare ad altra Regione si siano espresse in tal senso attraverso
referendum proposto dai rispettivi consigli comunali".
| Art. 60.
1.Il primo comma dell'articolo 133 é abrogato.
| Art. 61.
1. All'articolo 134 sono aggiunti gli alinea seguenti:
"sull'ammissibilità dei referendum abrogativi di leggi
federali;
sulla conformità alla Costituzione federale degli Statuti
regionali".
"Gli enti locali, attraverso le rispettive Assemblee delle Autonomie
locali, possono adire la Corte costituzione per promuovere giudizio di
legittimità su leggi federali e regionali e conflitto di attribuzione
con la Regione nel cui territorio sono compresi".
| Art 62.
1. Il primo comma dell'articolo 135 é sostituito dal seguente:
"La Corte costituzionale é composta di quindici giudici nominati
per un terzo dalla Camera dei deputati, per un terzo dalla Camera delle
Regioni e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e
amministrative".
"un'Assemblea legislativa".
| Art. 63.
1. Nel secondo comma dell'articolo 136 le parole "ai Consigli regionali
interessati" sono sostituite dalle seguenti: "alle Assemblee legislative
regionali interessate".
| Art. 64.
1. Nel secondo comma dell'articolo 137 la parola "ordinaria" é
sostituita dalla seguente "federale".
| Art. 65.
1. Nel secondo comma dell'articolo 138 le parole "cinque Consigli
regionali" sono sostituite dalle seguenti: "cinque Assemblee legislative
regionali o undici Assemblee delle Autonomie locali".
| Art. 66.
1. I senatori a vita, in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, divengono membri a vita della Camera dei
deputati.
"Art. 2. - 1. Le modalità del giudizio della Corte
costituzionale sull'ammissibilità di richieste di referendum
abrogativo a norma dell'articolo 75 della Costituzione, per
l'osservanza delle disposizioni del secondo comma dell'articolo stesso, sono
stabilite dalla legge che disciplina lo svolgimento del referendum
popolare".
4. Il Presidente della Repubblica in carica alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale rimane confermato fino al
compimento del periodo indicato nell'articolo 85 della Costituzione.
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