ONOREVOLI SENATORI. - Da molti anni si avverte l'esigenza di rivedere la
Costituzione della Repubblica. Sulla necessità di modificare almeno
la sua parte II si sono delineati larghi consensi nell'opinione pubblica e
in vasti settori politici e culturali rappresentati oggi in entrambi i rami
del Parlamento. In particolare, che siano necessarie, per un verso, una
qualche forma di maggiore separazione tra potere legislativo e potere
esecutivo e una minore dipendenza di quest'ultimo dalle assemblee
parlamentari e, per altro verso, che il rapporto tra amministrazione
centrale e amministrazioni periferiche sia ridisegnato, appare opinione
quasi unanime.
Il Parlamento si é occupato a lungo di questi problemi, in
particolare istituendo nella IX legislatura la Commissione parlamentare per
le riforme istituzionali presieduta prima dal compianto onorevole Aldo Bozzi
e nell'XI legislatura la Commissione presieduta prima dall'onorevole De Mita
e poi dall'onorevole Jotti. La prima, soprattutto, compí un lavoro
pregevole, formulando una lunga serie di proposte di modifica degli articoli
dalla Costituzione, nessuna delle quali tuttavia é mai stata
approvata dal Parlamento secondo le procedure previste. Di minore ampiezza
invece il lavoro della seconda Commissione, probabilmente a causa della
crescita della conflittualità tra le forze politiche; anche in questo
caso peró nemmeno le poche modifiche concordate sono state mai
discusse nelle aule e tradotte in disposizioni di legge.
Nel frattempo si é imposto all'attenzione dell'opinione pubblica
il problema della trasformazione della forma di governo da puramente
assembleare, caratteristica della Costituzione del 1948, a presidenziale o,
come si usa dire, semipresidenziale. Della questione si occupó la
Commissione Bozzi, che decise, a maggioranza, che non dovesse essere
modificata la "posizione costituzionale del Presidente della Repubblica,
ritenuta complessivamente soddisfacente sia per quanto riguarda il collegio
elettorale che lo esprime [...], sia per quanto riguarda i poteri e
la durata del mandato"; nello stesso modo la Commissione De Mita-Jotti
concluse i lavori non prevedendo alcuna modifica agli articoli 83 e 85 della
Costituzione che riguardano il corpo elettorale chiamato a eleggere il
Presidente della Repubblica.
Nel corso della XII legislatura i deputati Spini, Pericu, Emiliani,
Mattina, Carli, Porcari, Olivo, Rebecchi, Gambale, Scozzari, Gatto, Pulcini,
Magda Negri, Cornacchione Milella, Giacco, Bordon, Donato Pace presentarono
una proposta di legge costituzionale (atto Camera n. 3400), il 15 novembre
1995, ripresentata dall'onorevole Spini in questa legislatura (atto Camera
n. 196), il 9 maggio 1996, che cosí recita:
Articolo 1.
1. L'articolo 83 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica é eletto a suffragio
universale e diretto.
Le candidature devono essere presentate con la sottoscrizione di almeno
cinquantamila elettori ovvero di almeno cinquanta membri del Parlamento.
É eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta
dei voti validamente espressi. Se nessun candidato ha ottenuto la
maggioranza assoluta, si procede ad una seconda votazione entro quindici
giorni dalla prima fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero
di voti".
Articolo 2.
1. L'articolo 85 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica é eletto per sette anni
e non puó essere rieletto.
L'elezione é indetta dal Presidente della Camera dei deputati e si
svolge nei trenta giorni anteriori alla scadenza del termine. Qualora il
procedimento elettorale non possa concludersi entro la scadenza del mandato
in corso, sono prorogati i poteri del Presidente in carica fino
all'insediamento del nuovo Presidente.
In caso di morte, di dimissioni o di impedimento permanente, l'elezione
del nuovo Presidente della Repubblica si svolge entro sessanta giorni che
decorrono dall'evento, o dalla data in cui le dimissioni sono comunicate al
Presidente della Camera dei deputati o dalla data in cui l'impedimento
permanente é dichiarato concordemente dal Presidente delle Camere".
2. Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione é
abrogato.
Il disegno di legge reca inoltre altri quattro articoli che riguardano i
poteri del Presidente e la durata del Presidente in carica.
Sullo stesso argomento i deputati Taradash, Martino, Biondi, Pisanu,
Lantella, Costa, Selva, Malan, Maiolo, Calderisi, Vito, Acierno, Aimone
Prima, Aprea, Archiutti, Baiamonte, Emanuele Baile, Bassi Lagostena, Basso,
Becchetti, Benedetto Ravetto, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Bortoloso,
Broglia, Cabrini, Carlesimo, Cavallini, Cavanna Scirea, Cecchi, Cerullo,
Cherio, Chiesa, Cicu, Collavini, Colli, Colombini, Conte, Cova, Crimi, De
Ghislanzoni Cardoli, Del Noce, Di Luca, Di Muccio, Filippi, Fiori, Floresta,
Fonnesu, Fragalà, Galli, Godino, Antonino Guidi, Landolfi, Latronico,
Lazzarini, Leonardelli, Li Calzi, Mammola, Massidda, Mastrangeli, Matacena,
Matranga, Molinaro, Muratori, Nan, Niccoli, Paleari, Perale, Pinto,
Pizzicara, Oberti, Romani, Rossetto, Sandrone, Savarese, Scarpa Bonazza
Buora, Sgarbi, Sigona, Stornello, Tarditi, Teso, Tortoli, Travaglia, Urso,
Usiglio, Valducci, Valenti, Vascon presentarono una proposta di legge (atto
Camera n. 3665), il 9 gennaio 1996 che, pur difforme dalla precedente e
costituente un vero e proprio progetto di riforma costituzionale globale,
conferma il principio dell'elezione del Presidente della Repubblica a
suffragio universale e diretto.
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