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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2032
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Art.1.
1. L'articolo 83 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica é eletto a suffragio
universale e diretto.
Le candidature devono essere presentate con la sottoscrizione di almeno
cinquantamila elettori ovvero di almeno cinquanta membri del Parlamento.
É eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta
dei voti validamente espressi. Se nessun candidato ha ottenuto la
maggioranza assoluta, si procede ad una seconda votazione entro quindici
giorni dalla prima fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero
di voti".
| | Art. 2.
1. L'articolo 85 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica é eletto per sette anni
e non puó essere rieletto.
L'elezione é indetta dal Presidente della Camera dei deputati e si
svolge nei trenta giorni anteriori alla scadenza del termine. Qualora il
procedimento elettorale non possa concludersi entro la scadenza del mandato
in corso, sono prorogati i poteri del Presidente in carica fino
all'insediamento del nuovo Presidente.
In caso di morte, di dimissioni o di impedimento permanente, l'elezione
del nuovo Presidente della Repubblica si svolge entro sessanta giorni che
decorrono dall'evento, o dalla data in cui le dimissioni sono comunicate al
Presidente della Camera dei deputati o dalla data in cui l'impedimento perma
nente é dichiarato concordemente dai Presidenti delle Camere".
2. Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione é
abrogato. | |