ONOREVOLI SENATORI. - L'idea che muove il presente disegno di legge nasce
da una esigenza di profondo rinnovamento della forma di Stato, notevolmente
sentita negli ultimi anni, che ha spinto a riconsiderare alcuni aspetti che
hanno condizionato pesantemente ed in alcuni casi stravolto la lettera e la
ratio
della Costituzione repubblicana del 1948.
La scelta fondamentale operata nel disegno di legge é stata quella
di optare per l'introduzione del cosiddetto bicameralismo imperfetto, vale a
dire la presenza di due Camere con competenze e ruoli diversi.
Il disegno di legge modifica la seconda parte della Costituzione
innovando profondamente nelle funzioni e nel ruolo del Parlamento, delle
regioni e della Corte costituzionale; modifica, inoltre, in parte, alcuni
istituti di democrazia diretta, quali l'iniziativa legislativa popolare e
introduce una nuova ipotesi di referendum
volto alla approvazione di disegni di legge.
Il Parlamento
In primo luogo, il disegno di legge attenua le differenze strutturali che
attualmente diversificano la Camera dei deputati dal Senato della Repubblica
e introduce, invece, una distinzione funzionale basata sulla competenza per
materia.
Sotto il primo profilo, si é voluta eliminare la componente di
nomina presidenziale nel Senato che ha prestato il fianco a critiche non
indifferenti non solo per la possibilità che tale componente ha
dimostrato di avere nell'alterare la proporzione politica del Senato
espressa dall'elettorato, ma anche per il rischio connesso che si possa
formare nella realtà un partito del Presidente.
La distinzione funzionale delle Camere basata sulla competenza per
materia comporta il superamento del cosiddetto "bicameralismo perfetto",
nell'accezione classica del termine, dove la funzione legislativa é
esercitata su uno stesso oggetto in modo perfettamente identico da entrambe
le Camere. Tale accezione residua, tuttavia, per le leggi costituzionali e
di revisione costituzionale nonché, in particolari casi indicati
espressamente dalla Costituzione, per le cosiddette leggi rinforzate che
devono essere approvate in identico testo e a maggioranza assoluta delle due
Camere.
Tra le principali modifiche si ha la sottrazione al Parlamento, ferma
restando la riserva a favore di questo della produzione delle norme di rango
costituzionale, del primato nella produzione normativa di grado primario che
viene ripartita tra le Camere, le regioni, il Governo ed il popolo.
Per quanto riguarda la suddivisione delle competenze tra Camera e Senato,
un particolare rilievo assume l'attribuzione esclusiva al Senato della
competenza in materia economico-finanziaria ed alla Camera di tutte le altre
materie non sottoposte a legge rinforzata.
Si é cercato di favorire un rafforzamento della legittimazione
popolare, in funzione della scelta di avviare il sistema verso il
bipartitismo, riducendo la durata delle Camere da cinque a quattro anni;
peraltro questa esigenza é alla base della medesima riduzione anche
per le legislature regionali. Si é, altresí, prevista la
riduzione del cinquanta per cento del numero complessivo dei parlamentari,
distribuiti in misura paritetica tra Camera e Senato.
Istituti di democrazia diretta
Per l'iniziativa legislativa popolare si é elevato il numero delle
sottoscrizioni da cinquantamila a centomila elettori, in fun zione anche del
mutamento demografico realizzatosi negli ultimi cinquant'anni.
La principale innovazione in tema di democrazia diretta é data
dalla introduzione della nuova fattispecie del referendum
approvativo che puó essere richiesto, da cinquecentomila elettori,
su disegni di legge. Nell'ottica di un rafforzamento degli istituti
referendari si é prevista l'impossibilità di eludere gli esiti
referendari, ripristinando o abrogando le norme che ne sono state oggetto,
nel corso della medesima legislatura, e comunque per un periodo non
inferiore ad un anno.
Per quanto riguarda l'attività di produzione normativa di grado
primario, in materia di bilancio é stato riformulato l'articolo 81
con la previsione dell'inemendabilità dei disegni di legge di
bilancio e dei disegni di legge finanziaria e con piú stringenti
vincoli in materia di copertura delle leggi, soprattutto per quelle che
comportano spese di parte corrente; inoltre, alla luce dell'abuso della
decretazione d'urgenza realizzatosi nella vigenza dell'attuale Costituzione,
si é attribuito al Governo un autonomo potere di normazione di grado
primario svincolato dai presupposti dell'urgenza; di tale potere il Governo
puó servirsi per svolgere la sua attività ordinaria. Sebbene
tale previsione incida in modo decisivo sul tradizionale monopolio del
Parlamento nell'attività di produzione legislativa, tuttavia ci si
trova in questo caso di fronte ad una fonte che pur avendo efficacia formale
equivalente rispetto alla legge del Parlamento é di qualità
minore per i limiti sostanziali che alla stessa vengono posti.
Gli organi ausiliari
Per quanto riguarda gli organi ausiliari la previsione piú
incisiva riguarda l'attribuzione al CNEL di una funzione antitrust
con riferimento all'attuazione dell'articolo 41 della Costituzione secondo
i princípi della libera concorrenza di mercato. Tale funzione,
insieme a quella consultiva sulla compatibilità delle clausole sul
trattamento giuridico ed economico dei lavoratori con i vincoli
economico-finanziari nascenti dai documenti di programmazione
economico-finanziari, ha reso necessario demandare ad una legge rinforzata
la disciplina relativa alla composizione ed alle funzioni dell'organo.
Alla Corte dei conti, invece, si é attribuita la funzione di
controllo sugli effetti prodotti dalle leggi di spesa in rapporto agli
obiettivi che con le medesime si intendono perseguire, sulla
tempestività, sulle modalità e sulla efficienza della relativa
gestione; si é, altresí, espressamente attribuita la
legittimazione attiva nei giudizi di costituzionalità delle leggi
statali con riferimento all'articolo 81 della Costituzione e delle leggi
regionali in rapporto all'articolo 119 della Costituzione.
Le regioni
In tema di decentramento si estendono a tutte le regioni i poteri e le
funzioni attribuite attualmente alle sole regioni a Statuto speciale. In tal
modo si intende realizzare a livello istituzionale un effettivo
rafforzamento della loro autonomia.
Per quanto riguarda la potestà legislativa regionale si é
attribuita alle regioni competenza esclusiva nelle materie indicate nel
nuovo articolo 116, dove, tra l'altro, si é introdotta una ipotesi
del tutto particolare di "delegificazione" in senso ampio operante sul piano
delle fonti primarie. Tale previsione é mirata a consentire alle
regioni meno sviluppate - le quali per recuperare il ritardo economico hanno
bisogno di non subire vincoli normativi eccessivi - di derogare per tempi ed
ambiti definiti a quelle disposizioni normative statali che si rivelano di
fatto piú adeguate a tessuti socio-economici maggiormente sviluppati
e che potrebbero costituire un ulteriore freno ad un autonomo ed efficace
progresso delle aree piú sfavorite.
Per la funzione amministrativa si é adottato in modo prevalente il
criterio del parallelismo con la potestà legislativa.
In materia finanziaria si prevede un'autonomia impositiva regionale da
realizzarsi nell'ambito dei princípi e degli interessi regionali cui
devono informarsi le leggi dello Stato. Peraltro, una funzione integrativa
delle entrate regionali é attribuita allo Stato che al fine di
valorizzare le zone depresse puó assegnare a singole regioni quote di
fondi all'uopo costituiti. Infine si costituzionalizza anche per le regioni,
come già per lo Stato, il principio della copertura delle leggi che
comportano la riduzione delle entrate o l'erogazione di spese. Vi é
poi la previsione della possibilità di costituzione di consorzi tra
regioni per il raggiungimento di finalità comuni. In questo modo si
intende facilitare la formazione di macro-regioni, anche in considerazione
della attuale realtà comunitaria rispetto alla quale il vigente
assetto regionalistico si rivela insufficiente. Un'ulteriore novità
é data dalla istituzione di un Consiglio delle regioni, composto dai
presidenti delle regioni, con funzione consultiva in materia
economico-finanziaria di scioglimento dei Consigli regionali e di
approvazione degli Statuti, di nomina di un terzo dei giudici della Corte
costituzionale, nonché di richiesta di riesame alle Camere di una
legge approvata dal Parlamento e ritenuta invasiva dell'autonomia
legislativa regionale. Ulteriore innovazione é costituita dalla
previsione di una Consulta delle autonomie locali cui é devoluto
essenzialmente il compito di controllo ed indirizzo della legislazione
regionale sugli enti territoriali.
La magistratura e le garanzie costituzionali
Per quanto concerne il potere giudiziario si sono creati per la
magistratura ordinaria i due ruoli separati della magistratura giudicante e
della magistratura del pubblico ministero allo scopo di consentire una
maggiore professionalizzazione e specializzazione dei magistrati e per
evitare possibili confusioni a detrimento di un'ottimale ed efficiente
amministrazione della giustizia.
Conseguentemente é stata prevista l'istituzione di due distinti
organi di autogoverno nella cui composizione prevale, diversamente dal
passato, la componente eletta dal Parlamento rispetto a quella togata.
Nella composizione della Corte costituzionale si é prevista la
rappresentanza regionale con l'attribuzione al Consiglio delle regioni del
potere di nomina di un terzo dei giudici della Corte, con ció
volendosi garantire alle stesse una posizione di parità con lo Stato
nella sede dove si giudica sia dei conflitti di attribuzione tra Stato e
regioni sia della legittimità costituzionale delle leggi regionali.
Si sono inoltre previste nuove norme in materia di ricorsi. In primo
luogo, come si é già detto, si é costituzionalizzata la
legittimazione attiva della Corte dei conti sulle questioni di
legittimità costituzionale delle leggi statali di spesa con
riferimento all'articolo 81 della Costituzione e delle leggi regionali con
riferimento all'articolo 119 della Costituzione. In secondo luogo é
stata prevista una nuova ipotesi di ricorso ove una regione ritenga che una
legge dello Stato sia in contrasto con gli obblighi al medesimo demandati
dagli articoli 2 e 119 della Costituzione e comunque con il diritto alla
parità nello sviluppo, garantito dal sistema normativo
dell'ordinamento costituzionale, alle regioni depresse.
Ma la novità principale é costituita dall'introduzione di
una nuova ipotesi di ricorso diretto in caso di violazione dei diritti di
libertà garantiti dalle norme del titolo I della parte I della
Costituzione. In questo caso il ricorso é presentato ad un difensore
civico regionale che svolge la funzione di filtro dei ricorsi stessi sulla
base dei parametri stabiliti con legge costituzionale.
Il presente disegno di legge vuole essere un tentativo il piú
possibile organico di riforma dello Stato in senso federale. Non ha la
pretesa della completezza bensí quella di aprire un dialogo fra le
diverse forze politiche nella sede istituzionale del Parlamento, nella
speranza di trovare con le giuste mediazioni e le necessarie correzioni il
piú ampio consenso possibile, indispensabile affinché le
modifiche alla Costituzione del 1948 possano realizzare un assetto nuovo
della società italiana e la sua rinascita civile e morale.
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