DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2031



Art. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 55 della Costituzione é inserito il seguente:

"La legge rinforzata disciplina le modalità di elezione dei membri delle due Camere".

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati é di duecentotrentacinque".

Art. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 57 é sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori é di duecentotrentacinque".

Art. 4.

1. Il terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Il Molise ha due senatori, la Valle D'Aosta uno".

Art. 5.

1. All'articolo 58 della Costituzione, primo comma, sono soppresse le seguenti parole: "dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età".

Art. 6.

1. L'articolo 59 della Costituzione é abrogato.

Art. 7.

1. All'articolo 60 della Costituzione, primo comma, la parola: "cinque" é sostituita dalla seguente: "quattro" e al secondo comma, dopo la parola: "legge" é inserita la seguente: "rinforzata".

Art. 8.

1. L'articolo 65 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 65. - La legge rinforzata determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato e di senatore.
Nessuno puó appartenere contemporaneamente alle due Camere".

Art. 9.

1. All'articolo 69 della Costituzione, dopo la parola: "legge" é aggiunta la seguente: "rinforzata".

Art. 10.

1. L'articolo 70 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa é esercitata dalle Camere, dalle regioni e dal corpo elettorale nei casi e nei modi di seguito stabiliti.
Il Senato della Repubblica esamina ed approva le leggi in materia economico-finanziaria.
La Camera dei deputati esamina ed approva le leggi nelle materie che non sono riservate dalla Costituzione al Senato della Repubblica ed alla competenza esclusiva delle regioni.
Il Governo puó adottare leggi ai sensi dell'articolo 77.
Le leggi rinforzate sono esaminate ed approvate in identico testo da ciascuna Camera a maggioranza assoluta.
Le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale sono esaminate ed approvate in identico testo da ciascuna Camera secondo le procedure di cui all'articolo 138".

Art. 11.

1. All'articolo 71 della Costituzione, secondo comma, la parola: "cinquantamila" é sostituita dalla seguente: "centomila".

Art. 12.

1. L'articolo 72 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 72. - All'inizio di ogni legislatura i Presidenti di Camera e Senato nominano su designazione dei gruppi parlamentari, una commissione mista di deputati e senatori, composta in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari, con le competenze previste al secondo comma.
I disegni di legge presentati alle Camere sono trasmessi alla commissione mista che ne dispone l'assegnazione alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70.
Ogni disegno di legge assegnato ad una Camera é, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge é rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Came ra stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta é sempre adottata per i disegni di legge rinforzata e per quelli in materia costituzionale, di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali nei casi di cui all'art. 80, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 13.

1. All'articolo 74, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Le leggi deliberate dalla Camera dei deputati sono trasmesse al Consiglio delle regioni, composto dai presidenti delle regioni, ed al Senato della Repubblica entro quindici giorni dalla loro approvazione.
Il Consiglio delle regioni, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, o un terzo dei senatori, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione possono chiedere, con messaggio motivato, il riesame della legge. In tal caso alla nuova deliberazione partecipano anche i presidenti delle regioni con voto pari al numero dei senatori eletti nella regione".

Art. 14.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione, é inserito il seguente:

"É indetto referendum popolare per deliberare l'approvazione di un disegno di legge, nelle materie diverse da quelle previste dal secondo comma del presente articolo e non riservate alla competenza esclusiva del Senato o delle regioni, qualora lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque Assemblee regionali".

Art. 15.

1. Al quinto comma dell'articolo 75 della Costituzione, dopo la parola: "legge" é inserita la seguente: "rinforzata".

Art. 16.

1. Dopo l'articolo 75 é inserito il seguente:

"Art. 75- bis . - Le norme abrogate o approvate secondo il procedimento di cui all'articolo 75 non possono essere ripristinate o modificate con legge o atto avente forza di legge nel corso della medesima legislatura nella quale si é svolto il referendum e, comunque, non prima di un anno dall'esito referendario, se non con legge rinforzata".

Art. 17.

1. L'articolo 77 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 77. - Il Governo puó adottare leggi che contengono misure concrete di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo cosí come definito da apposita legge rinforzata.
Le leggi di cui al primo comma entrano in vigore nel quinto giorno dalla loro emanazione. Tuttavia, ciascuna Camera, nei limiti delle competenze stabilite dall'articolo 70 della Costituzione, puó, prima della loro entrata in vigore, deliberare di esaminarle come disegni di legge con procedura di urgenza. In tal caso le Camere non possono modificare il disegno di legge se non per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari".

Art. 18.

1. L'articolo 78 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 78. - La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica in seduta comune deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari".

Art. 19.

1. Il primo comma dell'articolo 79 é sostituito dal seguente:

"L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale".

Art. 20.

1. L'articolo 80 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 80. - La ratifica dei trattati internazionali che importano variazioni del territorio deve essere autorizzata con legge rinforzata.
Negli altri casi ciascuna Camera nei limiti delle competenze spettanti alle stesse ai sensi dell'articolo 70 entro sessanta giorni dalla trasmissione del trattato puó deliberare che la ratifica del trattato medesimo sia autorizzata con legge".

Art. 21.

1. L'articolo 81 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 81. - Il Senato della Repubblica approva ogni anno e senza modifiche in apposita sessione di durata non superiore a quattro mesi, il bilancio annuale e pluriennale e la legge finanziaria, predisposti dal Governo, sulla base degli indirizzi che il Senato formula dopo avere sentito il Consiglio delle regioni e la Consulta delle autonomie locali.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puó essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a tre mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Nessuna entrata e nessuna spesa possono essere iscritte in bilancio se non siano state specificamente autorizzate dalla legge. Ogni legge che comporti riduzioni di entrate od erogazione di spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Le leggi non possono autorizzare spese di parte corrente per le quali sia prevista la copertura mediante la contrazione di prestiti.
Ogni legge che autorizzi la contrazione di prestiti deve indicare la copertura ed i tempi per il relativo ammortamento".

Art. 22.

1. Il primo comma dell'articolo 82 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Le Camere, ciascuna nel proprio ambito di competenza, possono disporre inchieste su materie di pubblico interesse".

Art. 23.

1. Il nono comma dell'articolo 87 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge rinforzata, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere in seduta comune".

Art. 24.

1. Al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, dopo la parola: "legge" é inserita la seguente: "rinforzata".

Art. 25.

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 99 sono sostituiti dai seguenti:

"Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro é composto da ottanta membri nominati, nei modi stabiliti dalla legge rinforzata, tra esperti e rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro vigila, con gli strumenti e le modalità stabilite dalla legge rinforzata, sulla attuazione dell'articolo 41 della Costituzione secondo i princípi della libera concorrenza di mercato.
Il Consiglio esprime parere sulla compatibilità delle clausole sul trattamento giuridico ed economico dei lavoratori in sede di contrattazione collettiva con i vincoli economico-finanziari nascenti dai documenti di programmazione economico-finanziaria approvati dal Senato.
É organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge rinforzata".

Art. 26.

1. Al secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione, dopo il primo periodo del secondo comma é aggiunto il seguente:

"Esercita, altresí, il controllo sugli effetti prodotti dalle leggi di spesa in rapporto agli obiettivi che con le medesime si intendono perseguire, sulla tempestività, sulle modalità e sulla efficienza della relativa gestione".

2. All'articolo 100 della Costituzione, dopo il secondo comma é inserito il seguente:

"La Corte dei conti puó promuovere il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi dello Stato, in riferimento all'articolo 81 della Costituzione e delle leggi regionali, in riferimento all'articolo 119 della Costituzione".

3. Al terzo comma dell'articolo 100 della Costituzione, dopo la parola: "legge" é inserita la seguente: "rinforzata".

Art. 27.

1. All'articolo 102 della Costituzione, il primo comma é sostituito dal seguente:

"La funzione giurisdizionale é esercitata da magistrati ordinari e amministrativi istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. I magistrati ordinari sono distinti nei due ruoli separati della magistratura giudicante e della magistratura requirente. La magistratura giudicante e la magistratura requirente costituiscono ordini distinti tra loro, autonomi ed indipendenti da ogni altro potere".

Art. 28.

1. I primi quattro commi dell'articolo 104 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

"Il Consiglio superiore della magistratura giudicante é presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fa parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti, con le modalità stabilite dalla legge rinforzata, per un terzo da tutti i giudici che esercitano le diverse funzioni, per due terzi dalla Camera dei deputati di cui la metà fra gli avvocati con almeno quindici anni di servizio su indicazione del Consiglio nazionale forense e l'altra metà tra professori di università in materie giuridiche".

Art. 29.

1. L'articolo 105 é sostituito dal seguente:

"Art. 105. - Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici".

Art. 30.

1. Dopo l'articolo 105 é inserito il seguente:

"Art. 105- bis. - Il Consiglio superiore della magistratura requirente é presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fa parte di diritto il procuratore generale presso la Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti, secondo le modalità stabilite con legge rinforzata: per un terzo tra i magistrati requirenti che esercitano le diverse funzioni, secondo criteri di rappresentanza territoriale, e per due terzi della Camera dei deputati di cui la metà tra gli avvocati con almeno quindici anni di esercizio su indicazione del Consiglio nazionale forense e l'altra metà tra professori ordinari di università di materie giuridiche, di criminologia e di tecniche di indagini.
Il Consiglio elegge un vice-presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale".

Art. 31.

1. Dopo l'articolo 105 é inserito il seguente:

"Art. 105- ter. - Spettano al Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati requirenti".

Art. 32.

1. Ai commi primo e secondo dell'articolo 108 della Costituzione, dopo la parola: "legge" inserita la seguente: "rinforzata".

Art. 33.

1. Al terzo comma dell'articolo 113 della Costituzione, dopo la parola "legge": é inserita la seguente: "rinforzata".

Art. 34.

1. L'articolo 115 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 115. - Le regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i princípi fissati nella Costituzione e negli statuti adottati con legge costituzionale".

Art. 35.

1. L'articolo 116 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 116. - La regione, in armonia con la Costituzione e i princípi dell'ordinamento giuridico dello Stato e nel rispetto degli obblighi internazionali, nonché delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, ha potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

a) agricoltura e foreste;
b) bonifica;
c) usi civici;
d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
e) incremento della produzione agricola e industriale; valorizzazione, distribuzione e difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
f) urbanistica;
g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
h) miniere, cave, torbiere, saline;
i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale;
l) pesca e caccia;
m) volontariato ed organizzazioni di assistenza;
n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità ed opere artistiche;
o) regime, ordinamento e controllo degli enti locali;
p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
r) istruzione materna e obbligatoria, musei, biblioteche, accademie;
s) espropriazione per pubblica utilità;
t) protezione ambientale;
u) formazione professionale;
v) attività sportive;
z) giochi e scommesse.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
Le regioni, al fine del loro riequilibrio economico e finanziario, possono essere autorizzate con legge costituzionale, sentito il Consiglio delle regioni, a derogare a norme statali per un ambito e tempo definiti".

Art. 36.

1. L'articolo 117 della Costituzione é abrogato.

Art. 37.

1. L'articolo 118 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 118. - Spettano alla regione le funzioni amministrative per le materie elencate negli articoli 116 e 119, salvo quelle di interesse esclusivamente locale che sono attribuite dalle leggi regionali alle province, ai comuni o ad altri enti locali, nonché quelle di cui all'articolo 119- bis. Nelle materie non comprese negli articoli 116, 119 e 119- bis l'attività amministrativa é svolta secondo le direttive del Governo".

Art. 38.

1. L'articolo 119 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 119. - Al fabbisogno finanziario della regione si provvede con i redditi patrimoniali della regione a mezzo di tributi deliberati dalla medesima nei limiti dei princípi e degli interessi generali cui si informano le leggi dello Stato. É riservato alle regioni il gettito prodotto nel loro territorio dalle imposte indirette.
Sono riservate allo Stato le imposte di produzione.
Per provvedere a scopi determinati e particolarmente per valorizzare le zone svantaggiate lo Stato assegna per legge a singole regioni, senza vincoli di destinazione, quote di fondi costituiti con i contributi delle regioni e dello Stato.
Ogni legge regionale che comporti riduzione di entrate od erogazione di spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Nell'ambito dell'ordinamento tributario regionale, le province e i comuni possono imporre tributi propri in rapporto a particolari esigenze funzionali cui devono adempiere".

Art. 39.

1. Dopo l'articolo 119 della Costituzione é aggiunto il seguente:

"Art. 119- bis. - I beni del demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella regione, sono assegnati alla stessa, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.
Sono, altresí, assegnati alla regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato esistenti nel territorio della regione e che non sono della specie di quelli indicati nel primo comma. Fanno parte del patrimonio indisponibile della regione:

a) le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato nella regione;
b) le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne é sottratta al proprietario del fondo;
c) le cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale;
d) gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della regione coi loro arredi e gli altri beni destinati ad un pubblico servizio della regione".

Art. 40.

1. Il primo comma dell'articolo 122 della Costituzione é sostituito dai seguenti:

"Il presidente della regione e i consiglieri regionali sono eletti per quattro anni.
Il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge regionale approvata a maggioranza assoluta".

Art. 41.

1. Il quinto comma dell'articolo 122 della Costituzione é sostituito dai seguenti:

"Il presidente della regione é eletto a suffragio universale e diretto secondo le norme stabilite con legge regionale approvata a maggioranza assoluta. Egli nomina e revoca gli assessori che insieme al presidente costituiscono il governo regionale.
Il presidente ed i membri del governo sono responsabili di tutte le loro funzioni di fronte all'Assemblea regionale".

Art. 42.

1. All'articolo 123 della Costituzione, secondo comma, le parole: "della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "costituzionale sentito il Consiglio delle regioni, composto dai presidenti delle regioni".

Art. 43.

1. Le parole: "Consiglio regionale", ovunque ricorrano nella Costituzione, sono sostituite dalle seguenti: "Assemblea regionale".

Art. 44.

1. I primi quattro commi dell'articolo 126 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

"L'Assemblea regionale puó essere sciolta per persistente violazione dello statuto e quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Lo scioglimento é disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio delle regioni".

Art. 45.

1. Al quarto comma dell'articolo 127 della Costituzione le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera competente per materia".

Art. 46.

1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione é aggiunto il seguente:

"Art. 127- bis. - Ove una regione ritenga che una legge dello Stato sia in contrasto con gli obblighi al medesimo demandati dagli articoli 2 e 119 della Costituzione e comunque con il diritto alla parità nello sviluppo, garantito dall'ordinamento costituzionale, alle regioni svantaggiate del Mezzogiorno e delle isole, puó promuovere dinanzi la Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale.
La Corte costituzionale, ove ritenga che la questione sollevata richieda esclusivamente un giudizio di merito per contrasto di interessi, rimette gli atti alla Camera competente per materia".

Art. 47.

1. L'articolo 128 é sostituito dal seguente:

"Art. 128. - Le province sono enti dotati di autonomia nell'ambito dei princípi stabiliti da leggi rinforzate che ne determinano le funzioni.
I comuni sono enti dotati di autonomia nell'ambito dei princípi stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi rinforzate.
É istituita presso ciascuna regione la Conferenza permanente per i rapporti tra regione e comuni composta nei modi stabiliti con legge rinforzata.
La Conferenza permanente per i rapporti tra regione e comuni esprime parere sulle deliberazioni dell'Assemblea regionale nelle materie di interesse comunale.
La ripartizione delle funzioni amministrative tra la regione, i comuni e gli enti territoriali nelle materie di interesse non esclusivamente locale, é disciplinata con legge regionale nel rispetto del principio di sussidiarietà e di quelli stabiliti dalla legge rinforzata sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni.
I comuni, le province, le comunità montane e le città metropolitane possono impugnare davanti alla Corte costituzionale le leggi regionali di ripartizione delle funzioni amministrative per violazione del principio di sussidiarietà.
Le regioni contribuiscono al finanziamento degli enti locali mediante trasferimenti determinati in base ai criteri dettati con legge del Senato".

Art. 48.

1. Dopo l'articolo 132 della Costituzione é aggiunto il seguente:

"Art. 132- bis. - Le regioni con proprie leggi possono costituirsi in consorzi per il raggiungimento di finalità comuni.
Con legge rinforzata sono stabilite l'organizzazione e le funzioni dei consorzi".

Art. 49.

1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito di una regione sono stabiliti con leggi regionali su iniziativa dei comuni interessati.
Presso ogni regione é istituita una Consulta delle autonomie locali disciplinata dallo Statuto e dalla legge regionale.
Sono sottoposti al parere della Consulta:

a) lo Statuto della regione e le sue modif1che;
b) il bilancio di previsione ed il rendiconto consuntivo.

Sono sottoposti all'approvazione della Consulta:

a) le leggi che disciplinano l'ordinamento e le funzioni degli enti locali;
b) le leggi che determinano i trasferimenti regionali e quelle che stabiliscono i criteri di ripartizione del fondo perequazione locale.

La Consulta puó, altresí sollevare davanti alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale di una legge regionale per violazione del principio di sussidiarietà.
La Consulta puó deliberare la presentazione di proposte di legge all'Assemblea regionale attinenti la disciplina degli enti locali. In questo caso l'Assemblea li esamina ed approva secondo procedure abbreviate previste dallo statuto. Essa puó, altresí, nelle altre materie proporre emendamenti ai disegni di legge sottoposti all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea regionale.

Art. 50.

1. All'articolo 134 della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sui ricorsi presentati al difensore civico di cui all'articolo 134- bis , dai cittadini che lamen tino di essere stati lesi da un atto dei pubblici poteri nei diritti di libertà garantiti dalle norme del titolo I della parte I".

Art. 51.

1. Dopo l'articolo 134 della Costituzione é aggiunto il seguente:

"Art. 134- bis. - É istituito presso ciascuna regione l'ufficio del difensore civico.
Il difensore civico é eletto dalle magistrature ordinaria e speciale ha i propri componenti, anche a riposo, i docenti universitari ordinari in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio della professione, secondo le norme e con le funzioni stabilite dalla legge rinforzata".

Art. 52.

1. Ai commi quinto e sesto dell'articolo 135 della Costituzione dopo la parola: "legge" é inserita la seguente: "rinforzata".

Art. 53.

1. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione, le parole: "dal Presidente della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "dal Consiglio delle regioni".

Art. 54.

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .




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