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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2031 |
Art. 1.
1. Dopo il primo comma dell'articolo 55 della Costituzione é
inserito il seguente:
"La legge rinforzata disciplina le modalità di elezione dei membri
delle due Camere".
| Art. 2.
1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Il numero dei deputati é di duecentotrentacinque".
| Art. 3.
1. Il secondo comma dell'articolo 57 é sostituito dal seguente:
"Il numero dei senatori é di duecentotrentacinque".
| Art. 4.
1. Il terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione é sostituito
dal seguente:
"Il Molise ha due senatori, la Valle D'Aosta uno".
| Art. 5.
1. All'articolo 58 della Costituzione, primo comma, sono soppresse le
seguenti parole: "dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno
di età".
| Art. 6.
1. L'articolo 59 della Costituzione é abrogato.
| Art. 7.
1. All'articolo 60 della Costituzione, primo comma, la parola: "cinque"
é sostituita dalla seguente: "quattro" e al secondo comma, dopo la
parola: "legge" é inserita la seguente: "rinforzata".
| Art. 8.
1. L'articolo 65 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 65. - La legge rinforzata determina i casi di ineleggibilità
e di incompatibilità con l'ufficio di deputato e di senatore.
| Art. 9.
1. All'articolo 69 della Costituzione, dopo la parola: "legge" é
aggiunta la seguente: "rinforzata".
| Art. 10.
1. L'articolo 70 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 70. - La funzione legislativa é esercitata dalle Camere,
dalle regioni e dal corpo elettorale nei casi e nei modi di seguito
stabiliti.
| Art. 11.
1. All'articolo 71 della Costituzione, secondo comma, la parola:
"cinquantamila" é sostituita dalla seguente: "centomila".
| Art. 12.
1. L'articolo 72 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 72. - All'inizio di ogni legislatura i Presidenti di Camera e
Senato nominano su designazione dei gruppi parlamentari, una commissione
mista di deputati e senatori, composta in modo da rispecchiare la
proporzione dei vari gruppi parlamentari, con le competenze previste al
secondo comma.
| Art. 13.
1. All'articolo 74, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Le leggi deliberate dalla Camera dei deputati sono trasmesse al
Consiglio delle regioni, composto dai presidenti delle regioni, ed al Senato
della Repubblica entro quindici giorni dalla loro approvazione.
| Art. 14.
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione, é
inserito il seguente:
"É indetto referendum
popolare per deliberare l'approvazione di un disegno di legge, nelle
materie diverse da quelle previste dal secondo comma del presente articolo e
non riservate alla competenza esclusiva del Senato o delle regioni, qualora
lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque Assemblee regionali".
| Art. 15.
1. Al quinto comma dell'articolo 75 della Costituzione, dopo la parola:
"legge" é inserita la seguente: "rinforzata".
| Art. 16.
1. Dopo l'articolo 75 é inserito il seguente:
"Art. 75- bis . - Le norme abrogate o approvate secondo il
procedimento di cui all'articolo 75 non possono essere ripristinate o
modificate con legge o atto avente forza di legge nel corso della medesima
legislatura nella quale si é svolto il referendum
e, comunque, non prima di un anno dall'esito referendario, se non con legge
rinforzata".
| Art. 17.
1. L'articolo 77 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 77. - Il Governo puó adottare leggi che contengono misure
concrete di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo
cosí come definito da apposita legge rinforzata.
| Art. 18.
1. L'articolo 78 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 78. - La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica in
seduta comune deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i
poteri necessari".
| Art. 19.
1. Il primo comma dell'articolo 79 é sostituito dal seguente:
"L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza
dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo
e nella votazione finale".
| Art. 20.
1. L'articolo 80 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 80. - La ratifica dei trattati internazionali che importano
variazioni del territorio deve essere autorizzata con legge rinforzata.
| Art. 21.
1. L'articolo 81 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 81. - Il Senato della Repubblica approva ogni anno e senza
modifiche in apposita sessione di durata non superiore a quattro mesi, il
bilancio annuale e pluriennale e la legge finanziaria, predisposti dal
Governo, sulla base degli indirizzi che il Senato formula dopo avere sentito
il Consiglio delle regioni e la Consulta delle autonomie locali.
| Art. 22.
1. Il primo comma dell'articolo 82 della Costituzione é sostituito
dal seguente:
"Le Camere, ciascuna nel proprio ambito di competenza, possono disporre
inchieste su materie di pubblico interesse".
| Art. 23.
1. Il nono comma dell'articolo 87 della Costituzione é sostituito
dal seguente:
"Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di
difesa costituito secondo la legge rinforzata, dichiara lo stato di guerra
deliberato dalle Camere in seduta comune".
| Art. 24.
1. Al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, dopo la parola:
"legge" é inserita la seguente: "rinforzata".
| Art. 25.
1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 99 sono sostituiti dai
seguenti:
"Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro é composto da
ottanta membri nominati, nei modi stabiliti dalla legge rinforzata, tra
esperti e rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga
conto della loro importanza numerica e qualitativa.
| Art. 26.
1. Al secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione, dopo il primo
periodo del secondo comma é aggiunto il seguente:
"Esercita, altresí, il controllo sugli effetti prodotti dalle
leggi di spesa in rapporto agli obiettivi che con le medesime si intendono
perseguire, sulla tempestività, sulle modalità e sulla
efficienza della relativa gestione".
2. All'articolo 100 della Costituzione, dopo il secondo comma é
inserito il seguente:
"La Corte dei conti puó promuovere il giudizio di
legittimità costituzionale delle leggi dello Stato, in riferimento
all'articolo 81 della Costituzione e delle leggi regionali, in riferimento
all'articolo 119 della Costituzione".
3. Al terzo comma dell'articolo 100 della Costituzione, dopo la parola:
"legge" é inserita la seguente: "rinforzata".
| Art. 27.
1. All'articolo 102 della Costituzione, il primo comma é
sostituito dal seguente:
"La funzione giurisdizionale é esercitata da magistrati ordinari e
amministrativi istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento
giudiziario. I magistrati ordinari sono distinti nei due ruoli separati
della magistratura giudicante e della magistratura requirente. La
magistratura giudicante e la magistratura requirente costituiscono ordini
distinti tra loro, autonomi ed indipendenti da ogni altro potere".
| Art. 28.
1. I primi quattro commi dell'articolo 104 della Costituzione sono
sostituiti dai seguenti:
"Il Consiglio superiore della magistratura giudicante é presieduto
dal Presidente della Repubblica.
| Art. 29.
1. L'articolo 105 é sostituito dal seguente:
"Art. 105. - Spettano al Consiglio superiore della magistratura
giudicante secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le
assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti
disciplinari nei riguardi dei giudici".
| Art. 30.
1. Dopo l'articolo 105 é inserito il seguente:
"Art. 105- bis.
- Il Consiglio superiore della magistratura requirente é presieduto
dal Presidente della Repubblica.
| Art. 31.
1. Dopo l'articolo 105 é inserito il seguente:
"Art. 105- ter.
- Spettano al Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le
norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i
trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari nei riguardi
dei magistrati requirenti".
| Art. 32.
1. Ai commi primo e secondo dell'articolo 108 della Costituzione, dopo la
parola: "legge" inserita la seguente: "rinforzata".
| Art. 33.
1. Al terzo comma dell'articolo 113 della Costituzione, dopo la parola
"legge": é inserita la seguente: "rinforzata".
| Art. 34.
1. L'articolo 115 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 115. - Le regioni sono costituite in enti autonomi con propri
poteri e funzioni secondo i princípi fissati nella Costituzione e
negli statuti adottati con legge costituzionale".
| Art. 35.
1. L'articolo 116 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 116. - La regione, in armonia con la Costituzione e i
princípi dell'ordinamento giuridico dello Stato e nel rispetto degli
obblighi internazionali, nonché delle norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica, ha potestà di emanare norme
legislative nelle seguenti materie:
a)
agricoltura e foreste;
Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di
emanare norme per la loro attuazione.
| Art. 36.
1. L'articolo 117 della Costituzione é abrogato.
| Art. 37.
1. L'articolo 118 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 118. - Spettano alla regione le funzioni amministrative per le
materie elencate negli articoli 116 e 119, salvo quelle di interesse
esclusivamente locale che sono attribuite dalle leggi regionali alle
province, ai comuni o ad altri enti locali, nonché quelle di cui
all'articolo 119- bis.
Nelle materie non comprese negli articoli 116, 119 e 119- bis
l'attività amministrativa é svolta secondo le direttive del
Governo".
| Art. 38.
1. L'articolo 119 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 119. - Al fabbisogno finanziario della regione si provvede con i
redditi patrimoniali della regione a mezzo di tributi deliberati dalla
medesima nei limiti dei princípi e degli interessi generali cui si
informano le leggi dello Stato. É riservato alle regioni il gettito
prodotto nel loro territorio dalle imposte indirette.
| Art. 39.
1. Dopo l'articolo 119 della Costituzione é aggiunto il seguente:
"Art. 119- bis.
- I beni del demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti
nella regione, sono assegnati alla stessa, eccetto quelli che interessano la
difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.
a)
le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio
forestale dello Stato nella regione;
| Art. 40.
1. Il primo comma dell'articolo 122 della Costituzione é
sostituito dai seguenti:
"Il presidente della regione e i consiglieri regionali sono eletti per
quattro anni.
| Art. 41.
1. Il quinto comma dell'articolo 122 della Costituzione é
sostituito dai seguenti:
"Il presidente della regione é eletto a suffragio universale e
diretto secondo le norme stabilite con legge regionale approvata a
maggioranza assoluta. Egli nomina e revoca gli assessori che insieme al
presidente costituiscono il governo regionale.
| Art. 42.
1. All'articolo 123 della Costituzione, secondo comma, le parole: "della
Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "costituzionale sentito il
Consiglio delle regioni, composto dai presidenti delle regioni".
| Art. 43.
1. Le parole: "Consiglio regionale", ovunque ricorrano nella
Costituzione, sono sostituite dalle seguenti: "Assemblea regionale".
| Art. 44.
1. I primi quattro commi dell'articolo 126 della Costituzione sono
sostituiti dai seguenti:
"L'Assemblea regionale puó essere sciolta per persistente
violazione dello statuto e quando, per dimissioni o per impossibilità
di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
| Art. 45.
1. Al quarto comma dell'articolo 127 della Costituzione le parole: "alle
Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera competente per
materia".
| Art. 46.
1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione é aggiunto il seguente:
"Art. 127- bis.
- Ove una regione ritenga che una legge dello Stato sia in contrasto con
gli obblighi al medesimo demandati dagli articoli 2 e 119 della Costituzione
e comunque con il diritto alla parità nello sviluppo, garantito
dall'ordinamento costituzionale, alle regioni svantaggiate del Mezzogiorno e
delle isole, puó promuovere dinanzi la Corte costituzionale la
questione di legittimità costituzionale.
| Art. 47.
1. L'articolo 128 é sostituito dal seguente:
"Art. 128. - Le province sono enti dotati di autonomia nell'ambito dei
princípi stabiliti da leggi rinforzate che ne determinano le
funzioni.
| Art. 48.
1. Dopo l'articolo 132 della Costituzione é aggiunto il seguente:
"Art. 132- bis.
- Le regioni con proprie leggi possono costituirsi in consorzi per il
raggiungimento di finalità comuni.
| Art. 49.
1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove
province nell'ambito di una regione sono stabiliti con leggi regionali su
iniziativa dei comuni interessati.
a)
lo Statuto della regione e le sue modif1che;
Sono sottoposti all'approvazione della Consulta:
a)
le leggi che disciplinano l'ordinamento e le funzioni degli enti locali;
La Consulta puó, altresí sollevare davanti alla Corte
costituzionale la questione di legittimità costituzionale di una
legge regionale per violazione del principio di sussidiarietà.
| Art. 50.
1. All'articolo 134 della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "sui ricorsi presentati al difensore civico di cui
all'articolo 134- bis , dai cittadini che lamen tino di essere
stati lesi da un atto dei pubblici poteri nei diritti di libertà
garantiti dalle norme del titolo I della parte I".
| Art. 51.
1. Dopo l'articolo 134 della Costituzione é aggiunto il seguente:
"Art. 134- bis.
- É istituito presso ciascuna regione l'ufficio del difensore
civico.
| Art. 52.
1. Ai commi quinto e sesto dell'articolo 135 della Costituzione dopo la
parola: "legge" é inserita la seguente: "rinforzata".
| Art. 53.
1. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione, le parole: "dal
Presidente della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "dal Consiglio
delle regioni".
| Art. 54.
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale . |