ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge é stato redatto
e viene presentato quale contributo ai lavori della Commissione bicamerale,
istituita con legge costituzionale. Ne rispetta, pertanto, i vincoli che
sono posti non solo, esplicitamente, dalla limitazione della revisione della
Costituzione repubblicana alla parte II (articoli 55-139), ma anche,
implicitamente, e di conseguenza, dalla necessaria coerenza sostanziale e
formale della stessa con i princípi fondamentali (articoli 1-12), che
precedono la parte I (articoli 13-54) e fondano l'interpretazione
giuridicamente corretta sia di quest'ultima sia, appunto, della parte II.
Altro sarebbe stato il testo se si fosse trattato di un'Assemblea
Costituente ovvero, secondo una preferenza sempre manifestata, di
referendum
alternativo costitutivo fra le due proposte, compiutamente redatte in
articoli, piú condivise e, inoltre, preferite alla Costituzione
vigente.
Altro sarebbe stato pure l'ordine di successione dei titoli. Avendone la
facoltà, che, invero, la legge costituzionale citata non esclude, la
sequenza piú coerente con l'impostazione del disegno di legge sarebbe
stata: Comuni, Province, Regioni (I), Parlamento (II), Presidente della
Repubblica e Governo, da fondere, meglio ancora, in Governo (III),
magistratura (IV), garanzie costituzionali (V).
I. Conservazione e innovazione della revisione
costituzionale
L'approccio conservativo confessato in premessa si manifesta, nel disegno
di legge, in altri aspetti che si indicano di seguito: mantenimento il
piú possibile delle denominazioni precedenti; soppressione assai
circoscritta di organi precedenti (esempio: Consiglio dei ministri;
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; tribunali amministrativi
regionali, eccetera); introduzione non meno circoscritta di organi nuovi
(esempio Conferenza delle Regioni; Commissione delle Regioni per l'economia
e il lavoro, eccetera); rinuncia alla sostituzione di commi e di singole
parole in ogni circostanza in cui si poteva farlo senza controindicazioni.
Nondimeno il disegno di legge risulta il piú innovativo e
incisivo, rispetto a tutti gli altri finora noti, su ciascuno dei "fronti"
attuali della revisione costituzionale: l'autonomia delle Regioni, intesa
soprattutto come capacità di proprie politiche pubbliche
anziché come partecipazione agli organi e alle decisioni dello Stato,
e, prima ancora, l'autonomia dei Comuni (e delle Province, eventuali), il
bicameralismo differenziato e, insieme, per cosí dire, utilmente
regionalistico, il presidenzialismo, rigorosamente tale, ma nient'affatto
identificabile immediatamente con l'"americano", né col "francese",
pur costituito da elementi di entrambi e pure fondato sulla assoluta
preminenza del parlamento nell'esercizio della funzione legislativa, la
democrazia diretta, con ampliamento e facilitazione del referendum
(non piú solo abrogativo e con giudizio di ammissibilità
anticipato), la pubblica amministrazione, con sostituzione integrale del
"buon andamento" di antica memoria, il diritto amministrativo paritario, con
superamento della distinzione fra diritti soggettivi e interessi legittimi e
conseguente soppressione della separata giurisdizione amministrativa,
l'ordinamento giudiziario, con la distinzione fra magistratura inquirente e
magistratura giudicante (indicazione, questa, recepita, con gli adattamenti
indispensabili, anche nella redazione degli articoli 101-113, da deputati
con esperienza precedente nella magistratura stessa).
II. Pseudo-federalismo, federalismo di
procedimento, federalismo di risultato
Nel disegno di legge non compare mai il termine "federalismo", usato e
abusato, con grande demagogia, oggi in Italia: perché non
introducibile correttamente a cominciare dall'articolo 114 della
Costituzione e comunque dalla seconda parte, dopo che é stato
ignorato nella definizione della Repubblica democratica, articoli 1 e 5, la
cui modificazione é preclusa, per le ragioni indicate, dalla legge
costituzionale sulla bicamerale, e perché applicabile nella
definizione dello Stato soltanto nel caso di piú Stati sovrani
contigui che diano luogo a uno Stato sovrano nuovo, appunto federale.
Si avvia, invece, nel disegno di legge, un procedimento intrinsecamente
federalistico per il quale, sulla scia del pensiero federalistico italiano,
da Carlo Cattaneo a Gaetano Salvemini, ad Adriano Olivetti, i Comuni, le
Province e le Regioni vengono ricostituite, in quest'ordine, nel territorio,
nelle funzioni, nella finanza, nella organizzazione, come avvenuto, del
resto, nell'ultimo mezzo secolo nell'Europa nord-occidentale, dalla Germania
alla Gran Bretagna, dalla Scandinavia al Benelux.
Ciononostante, il disegno di legge si presenta come il piú
"federalistico" ( rectius : autonomistico) anche dal punto di vista
delle Regioni, da non identificare, peraltro, con queste venti Regioni, in
quanto, compiuta in Costituzione la separazione fra le materie di
potestà legislativa statale (elencate) e quelle di potestà
legislativa regionale (le altre), si esclude qualsiasi ulteriore intervento
della legislazione statale (leggi organiche o simili) nelle materie di
potestà legislativa non statale.
Per ogni altro aspetto del disegno di legge in ordine al titolo V della
parte II si é costretti a rinviare ai testi formulati dal proponente,
dapprima per il Consiglio regionale della Lombardia nel 1992-1993, (cfr.
" Amministrare ", 1/1993, anche per la relativa illustrazione),
poi per il comitato di studio nominato con decreto del presidente del
Consiglio dei ministri del 4 luglio 1994 (cosiddetto Comitato Speroni),
infine per il gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali della Conferenza
dei presidenti dei consigli regionali (maggio 1996). Una esposizione
analitica della impostazione suddetta si puó leggere comunque nel
saggio Federalismo e presidenzialismo , Milano, Anabasi, 1995.
In questa sede ci si limita a ricordare che la formulazione squisitamente
federalistica dell'articolo 114 della Costituzione, il primo del titolo V,
avanzata per il Consiglio regionale della Lombardia ("La Repubblica é
costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato), l'unica
recepita dal Comitato Speroni (Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le
riforme istituzionali, Relazione finale del comitato di studio sulle
riforme istituzionali, elettorali e costituzionali , Roma, Istituto
Poligrafico, 1995), respinta invece e capovolta in senso centralistico dal
CNR, progetto finalizzato pubblica amministrazione ("La Repubblica é
costituita dallo Stato, nonché dalle Regioni, Province e Comuni",
cfr. S. Cassese, L'amministrazione e la Costituente. Proposte per la
Costituente , Bologna, Mulino, 1993), é stata recepita alla
lettera e raccomandata espressamente dal documento sul federalismo della
commissione diocesana ambrosiana presieduta dal cardinal C.M. Martini
(1996).
III. Forma di governo
Una maggiore attenzione richiede la forma di governo delineata nel
disegno di legge, che, sul punto, riflette anche la formulazione di alcuni
articoli (in particolare l'articolo 81) del progetto della Convenzione per
la riforma liberale, 1995.
Per cominciare, il Governo é costituito dal Presidente della
Repubblica, che lo presiede, dal Primo ministro, che lo presiede in
sostituzione (assenza-delega) del Presidente della Repubblica, e dai
ministri, il cui numero é fissato dalla legge. Il Presidente della
Repubblica firma e il Primo ministro controfirma gli atti deliberativi del
Governo. Tutti questi atti di Governo sono esclusivamente le deliberazioni
dell'organo collegiale come sopra formato. Il Presidente della Repubblica
nomina e revoca Primo mini stro e ministri. La nomina é successiva
alla elezione del Parlamento. Non possono essere nominati ministri i
parlamentari e i candidati non eletti delle ultime elezioni parlamentari. I
ministri proposti per la nomina sono approvati da una competente commissione
parlamentare per i profili di moralità pubblica e privata e di
competenza professionale per il rispettivo incarico. In caso di impedimento
o impossibilità o dimissioni irrevocabili, le funzioni del Presidente
della Repubblica sono assunte dal Primo ministro fino alla scadenza del
mandato presidenziale (la nomina, conseguente a revoca o dimissioni, di
altro Primo ministro o di piú di un ministro, é subordinata ad
approvazione della relativa proposta presidenziale da parte del Parlamento).
Dopo la scadenza del mandato il Presidente della Repubblica non accede ad
alcuna carica pubblica o privata (norma analoga per il presidente della
Corte costituzionale e per il governatore della Banca d'Italia).
Il Presidente della Repubblica é eletto a suffragio universale
diretto ogni quattro anni al primo turno se ottiene piú della
metà dei voti validamente espressi; diversamente al secondo turno di
ballottaggio fra i due piú votati, senza desistenze. É
rieleggibile solo nella elezione immediatamente successiva. Il Parlamento
dura in carica quattro anni come il Presidente ed é eletto a
suffragio universale diretto. La elezione ha luogo in coincidenza del
secondo (eventuale) turno della elezione del Presidente.
Il potere legislativo viene esercitato dal Parlamento (ma con iniziativa
legislativa rafforzata del Governo). Sulla legge approvata dal Parlamento il
Governo ha potere di veto, superabile con la maggioranza assoluta dei
componenti. Nella legge di bilancio il potere del Parlamento sulla proposta
del Governo é (solo) per la riduzione della spesa e per una diversa
collocazione della stessa.
Ora, il regime suddetto, sotto il profilo della scienza del diritto
costituzionale, é presidenziale perché: a)
prevede la elezione separata del Presidente (che, eletto, fa il Governo) e
del Parlamento (in tal senso divisione dei poteri); b)
esclude sia il potere di scioglimento del Parlamento (da parte del Governo
o del capo dello Stato) sia la fiducia-sfiducia del Parlamento al Governo;
c)
attribuisce un potere sostanziale (non solo di iniziativa e sanzione) al
Governo nel procedimento legislativo, ma anche la netta prevalenza della
volontà del Parlamento ove questa si manifesti con la maggioranza
assoluta.
Tuttavia il regime suddetto non é il cosiddetto presidenzialismo
"americano" in quanto: attribuisce tutte le decisioni di merito (esclusa la
nomina dei ministri) non al Presidente, bensí all'organo collegiale
Governo (sia pure nominato e revocabile dal Presidente), prevede il sistema
francese di elezione del Presidente (con efficacia bipolarizzante),
subordina l'esito del procedimento legislativo alla prevalente
determinazione del Parlamento (ove questa si manifesti come maggioranza
assoluta contro il veto del Governo).
D'altra parte, il regime suddetto non é nemmeno, puramente e
semplicemente, il cosiddetto semi-presidenzialismo francese in quanto
esclude il dualismo del Governo e nel Governo (concentrando il potere
decisionale nell'organo collegiale Governo) ed afferma la prevalenza del
Parlamento nel procedimento legislativo (ove vi sia netta maggioranza
parlamentare), senza il ricorso diretto al popolo (da parte del Presidente).
I vantaggi della formulazione in esame consistono in ció, che
essa: esclude la "coabitazione" temporanea francese perché tutto il
potere sarebbe dell'organo collegiale Governo; esclude il "Governo diviso"
americano perché la elezione parlamentare in coincidenza del secondo
turno presidenziale (e comunque dopo il primo) tende necessariamente alla
omogeneità di Governo e maggioranza parlamentare e, in caso-limite
(decisamente improbabile) di maggioranza parlamentare programmatica
"antipresidenziale" coesa, consente al Presidente sia di comporre (anche
subito o eventualmente dopo) un Governo che gli assicuri la maggioranza
parlamentare, sia - se ritiene preferibile - di fare un Governo
(anti-presidenziale) corrispondente a tale non scomponibile maggioranza
parlamentare; assicura la stabilità (e conseguente efficacia delle
politiche pubbliche) per quattro anni (e, virtualmente, otto), esalta il
ruolo del Parlamento, che, senza il potere di sfiduciare il Governo,
riacquista tutti i suoi poteri, detiene effettivamente quello legislativo,
esercita davvero quello di controllo.
Rientrante tecnicamente nel presidenziale per la presenza dei tre
requisiti indicati, il regime suddetto funziona come presidenziale nel caso
normale di omogeneità, da elezioni o acquisita dopo, fra Presidente e
Parlamento, ma anche come parlamentare nel caso-limite (decisamente
improbabile per la cronologia indicata) di netta maggioranza parlamentare
coesa (assolutamente non scomponibile) contraria alle politiche pubbliche
presidenziali.
Infine, la facoltà lasciata all'elettorato di votare in maniera
politica diversa per Presidente e Parlamento (sebbene formalmente
scoraggiata dalla successione delle due elezioni) e quindi di determinare,
se proprio lo vuole, la non-omogeneità é garanzia contro
l'involuzione anti-democratica implicita in ogni sistema che tolga tale
facoltà (la garanzia istituzionale rappresentata dalla divisione dei
poteri non é surrogabile con la contrapposizione Governo-opposizione,
là dove il sistema politico non sia rigorosamente bipartitico: solo
là dove e bipartitico c'é l'effetto punizione).
Certo, il regime proposto funziona al meglio in caso di omogeneità
(é tutto teso, infatti, a conseguirla), ma esclude comunque la
"paralisi" tipica della elezione del " leader
con la sua maggioranza" (soluzione, oltre tutto autoritaria, in quanto
annulla la dialettica Parlamento-Governo), la quale si verifica
perché il leader
eletto direttamente non viene rimosso (per evitare lo scioglimento anche
dell'assemblea), ma il Governo non puó far nulla perché ormai
privo della sua maggioranza programmatica.
Se non coincide esattamente con alcuno di quelli sperimentati (né
col presidenziale americano, né col parlamentare inglese o tedesco),
il regime descritto, rispetto a questi, contiene varianti minori e meno
rilevanti di quelle contenute nei progetti redatti finora, e, soprattutto,
é molto meno distante dai modelli classici di quanto non siano quelli
fondati sul Premier
eletto o "designato" dal popolo. In fondo le sue "varianti" specifiche sono
essenzialmente la contestualità delle due elezioni (con prevalenza
della presidenziale) e la collegialità del Governo (dunque, ne
monocratico, né duale). E due sono i benefici: la assoluta
stabilità (quindi efficacia) del Governo e la centralità del
Parlamento (nel potere legislativo).
ALLEGATO
PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
IL PARLAMENTO
Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
( Abrogato ).
Art. 56.
La Camera dei deputati é eletta a suffragio universale e
diretto.
Il numero dei deputati é di quattrocentosettanta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo
il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo
censimento della popolazione, per quattrocentosettanta e distribuendo i
seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei
quozienti interi e dei piú alti resti.
Art. 57.
Il Senato della Repubblica é eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi é di duecentotrentacinque.
( Abrogato ).
La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione
alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei piú alti resti.
Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori
che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il
quarantesimo anno.
Per l'esercizio della funzione legislativa del Senato, di cui
all'articolo 70 -bis , comma secondo, partecipa a pieno titolo
all'attività del Senato come rappresentante di ciascuna Regione il
rispettivo presidente o altro componente del governo regionale nominato e
revocabile dal presidente, che esprime unitariamente in forma palese i voti
della propria Regione in numero pari ai senatori elettivi della stessa.
Lo statuto della Regione disciplina le modalità e i tempi della
designazione del rappresentante della Regione, che dura in carica fino a
quando sia ricoperta la carica di presidente della Regione o di componente
del governo regionale.
Art. 59.
( Abrogato ).
Art. 60.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per
quattro anni.
Non si possono candidare alle elezioni per la Camera dei deputati e
per il Senato della Repubblica i candidati delle elezioni presidenziali.
Nessuna emittente radiotelevisiva e nessun mezzo di comunicazione
puó dedicare alla campagna elettorale della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica tempi quantitativamente o qualitativamente inferiori
a quelli dedicati alla contemporanea campagna elettorale delle elezioni
presidenziali.
Art. 61.
Le elezioni delle nuove Camere sono indette con le modalità ed
hanno luogo nella data indicata all'articolo 83, comma terzo. La prima
riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i
poteri delle precedenti.
Art. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di
febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera puó essere convocata in via straordinaria per
iniziativa del suo Presidente o di un terzo dei suoi componenti.
( Abrogato ).
Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio
di presidenza.
( Abrogato ).
Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta
dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere
puó deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera non sono valide se non é
presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una
maggioranza speciale.
I membri del Governo hanno diritto di assistere alle sedute e sono
ascoltati quando lo richiedono.
Art. 65.
La legge determina i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno puó appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e
delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di
incompatibilità.
Art. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue
funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68.
I membri delle Camere non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati durante il periodo del loro mandato.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro
del Parlamento puó essere sottoposto a perquisizione personale o
domiciliare, né puó essere arrestato o altrimenti privato
della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in
esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto
nell'atto di commettere un delitto per il quale é previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza.
Senza autorizzazione della Camera cui appartiene, nessun suo
componente puó essere sottoposto ad intercettazioni in qualsiasi
forma di conversazione o comunicazione o a sequestro di corrispondenza.
I commi precedenti si applicano ai rappresentanti delle Regioni in
Senato secondo l'articolo 58, comma terzo.
Art. 69.
I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla
legge.
SEZIONE II
La formazione delle leggi
Art. 70.
La potestà legislativa dello Stato é esercitata dal
Parlamento secondo le norme della Costituzione e dal Governo esclusivamente
nei casi previsti dagli articoli 76 e 77.
É riservata allo Stato la potestà legislativa nelle
seguenti materie:
a)
la persona: i diritti soggettivi previsti dagli articoli da 13 a 22,
nonché dagli articoli 33, 39, 40, 49 e 51, la cittadinanza, lo stato
civile, la condizione giuridica degli stranieri;
b)
i diritti di difesa della persona: l'ordinamento civile e penale e le
sanzioni penali; l'ordinamento della giustizia civile, penale,
amministrativa, tributaria e contabile;
c)
lo Stato nei suoi rapporti internazionali: la politica estera, salvo quanto
disposto dall'articolo 117, commi terzo, quarto, quinto;
d)
la sicurezza esterna ed interna: difesa e forze armate; armi ed esplosivi;
la sicurezza pubblica, ivi comprese le misure di prevenzione, esclusi i
compiti di polizia locale; la protezione civile di pronto soccorso nelle
grandi calamità naturali;
e)
gli organi costituzionali: la formazione e l'ordinamento degli organi
costituzionali; l'ordinamento giudiziario e degli organi indipendenti;
f)
lo Stato: ordinamento e strumenti: ordinamento del sistema elettorale per
le elezioni del Parlamento, statistica nazionale e diffiusione dei dati
relativi ad essa, tributi e contabilità di Stato, organizzazione
sovraregionale della ricerca scientifica, tecnologica e culturale,
strumentale alle materie di competenza dello Stato;
g)
la formazione del cittadino: le finalità, i princípi e i
livelli minimi dell'istruzione scolastica e i relativi ordini, gradi e
titoli di studio; l'istruzione universitaria; la proprietà artistica,
letteraria ed intellettuale, i criteri generali per una regolamentazione
omogenea delle concessioni alle emittenti, la determinazione dei criteri e
degli standard
minimi per la tutela e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio
culturale nazionale;
h)
l'ambiente e la salute del cittadino: i livelli minimi inderogabili a
tutela della salute e i requisiti minimi dei vincoli e degli interventi a
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, i criteri e gli standard
minimi inderogabili per la tutela e valorizzazione dei parchi naturali;
i)
l'economia nazionale: pesi e misure; sistema monetario, valutario e
creditizio, salvo il credito agevolato; produzione e distribuzione nazionale
dell'energia, disciplina generale della circolazione, servizi postali,
trasporti e comunicazioni nazionali e internazionali, ordini professionali;
minimi inderogabili di trattamento normativo nei rapporti di lavoro;
ordinamento generale della tutela e sicurezza del lavoro, istituti
previdenziali obbligatori.
La disciplina di materie di potestà legislativa statale
puó essere delegata previa intesa, alle Regioni che lo richiedano. La
legge di delegazione, stabilendo casi, obbiettivi e risultati, assicura la
copertura finanziaria, considera la efficienza amministrativa e indica la
durata e la revoca della delega stessa.
Art. 70 -bis .
Le leggi sono deliberate dalla Camera dei deputati e trasmesse
immediatamente al Senato che, entro sette giorni dal ricevimento, puó
deliberare di procedere, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti
elettivi, al riesame con eventuali modificazioni conseguenti. In tale caso
la legge é sottoposta a nuova deliberazione della Camera dei
deputati.
Oltre al caso previsto nel comma precedente, la legge approvata dalla
Camera dei deputati é sottoposta al riesame ed alla deliberazione del
Senato quando lo abbia chiesto, entro dieci giorni dalla approvazione della
Camera, la Conferenza delle Regioni, di cui all'articolo 125, motivando con
l'incidenza della legge statale stessa sull'ambito della potestà
legislativa, amministrativa e finanziaria delle Regioni. In tal caso la
legge é riesaminata, modificata e deliberata in via definitiva dal
Senato nella composizione fissata dall'articolo 58, comma terzo, senza
ulteriore deliberazione della Camera dei deputati.
Sulla deliberazione della Conferenza delle Regioni, di cui al comma
precedente, si pronuncia entro trenta giorni la Corte costituzionale, quando
venga richiesto, entro sette giorni dal ricevimento della deliberazione
stessa, da almeno un terzo dei deputati o dal Governo.
Sono deliberate dalla Camera dei deputati e, successivamente, dal
Senato della Repubblica, le leggi di approvazione del bilancio dello Stato,
di coordinamento della finanza pubblica, di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali, nonché le leggi costituzionali e le leggi
generali della Repubblica previste dalla Costituzione. Nelle deliberazioni
delle leggi sul coordinamento della finanza pubblica intervengono i
rappresentanti delle Regioni secondo l'articolo 58, comma terzo.
Art. 71.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle
Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da
parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 72.
Ogni disegno di legge é approvato dalla Camera e, nei casi
previsti, dal Senato secondo le norme del rispettivo regolamento.
I disegni di legge presentati o accettati dal Governo sono iscritti
all'ordine del giorno e inseriti con priorità nel calendario dei
lavori secondo le norme del regolamento.
Sono garantiti dal regolamento i tempi dei lavori della Camera dei
deputati dedicati alle proposte di legge delle minoranze.
La Camera dei deputati, a richiesta del Governo, si pronuncia entro un
termine dato e mediante un solo voto su tutto o su parte del disegno di
legge integrato dagli emendamenti proposti o accettati dal Governo stesso.
Il regolamento di ciascuna Camera stabilisce in quali casi e forme i
disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, per la
deliberazione dei singoli articoli, riservando alla Camera l'approvazione
finale solo con dichiarazioni di voto.
Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori
delle commissioni.
Art. 73.
La legge é promulgata dal Presidente della Repubblica non prima
di dieci e non piú di venti giorni dall'approvazione definitiva,
salvo un termine diverso stabilito dalla stessa.
La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione, salvo un termine diverso stabilito dalla stessa.
Art. 74.
Prima di promulgare la legge il Presidente della Repubblica, su
conforme deliberazione del Governo, puó chiedere al Parlamento, con
messaggio motivato, una seconda deliberazione su tutta o parte di essa.
Nel caso di cui al comma precedente, la legge viene promulgata se la
Camera dei deputati e, nei casi previsti, il Senato della Repubblica, con la
maggioranza assoluta dei componenti, approvano nuovamente la legge stessa
nel testo precedentemente approvato o con le modificazioni richieste nel
messaggio.
Su iniziativa di almeno un quarto dei componenti della Camera dei
deputati, ogni legge, per motivi di legittimità costituzionale,
puó essere deferita, entro cinque giorni dalla approvazione, alla
Corte costituzionale, che si pronuncia entro trenta giorni. Il deferimento
preventivo sospende il decorso degli altri termini.
Art. 75.
Gli elettori della Camera dei deputati esprimono con
referendum
il proprio voto deliberativo su ogni progetto di legge abrogativo e
propositivo, redatto in articoli, su iniziativa di almeno cinquecentomila
elettori o cinque Parlamenti regionali.
Entro novanta giorni dalla raccolta delle prime centomila firme, che
puó anche iniziare come iniziativa legislativa e diventare iniziativa
referendaria dopo le prime ottantamila, la Corte costituzionale pronuncia il
giudizio di ammissibilità.
In caso di ammissibilità, il referendum
non ha luogo se il Parlamento, nei novanta giorni successivi, approva il
disegno di legge integralmente o con modifiche e se, nell'ulteriore giudizio
della Corte costituzionale, da pronunciare nei trenta giorni successivi, i
contenuti essenziali ne risultano rispettati.
In mancanza dell'approvazione del Parlamento di cui al comma
precedente, il referendum
dichiarato ammissibile ha luogo se entro i tre mesi successivi alla
scadenza del termine per l'approvazione si raggiungono almeno
cinquecentomila firme di elettori.
Il progetto sottoposto a referendum
é approvato se alla votazione ha partecipato almeno la metà
degli elettori ed é stata favorevole almeno la metà piú
uno dei voti validamente espressi.
L'iniziativa referendaria non é ammessa per le leggi tributarie
e di bilancio o che comunque comportino erogazioni finanziarie a vantaggio
di determinate categorie di cittadini, di amnistia e di indulto, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per le leggi
costituzionali.
Le modalità di attuazione del referendum
sono stabilite con legge generale della Repubblica.
Art. 76.
L'esercizio della potestà legislativa puó essere
delegato al Governo esclusivamente con legge che ne determini l'oggetto, i
princípi e i criteri direttivi, e con la scadenza massima di un anno,
non prorogabile.
Sui requisiti di cui al comma precedente si pronuncia la Corte
costituzionale nei termini di cui all'articolo 74, comma terzo.
Art. 77.
Il Governo puó adottare provvedimenti provvisori con forza di
legge in casi di necessità ed urgenza concernenti la sicurezza
nazionale, le calamità naturali, l'introduzione di norme finanziarie
che debbono entrare immediatamente in vigore o il recepimento e l'attuazione
di atti normativi delle Comunità europee quando dalla mancata
tempestività nell'adozione dei medesimi possa derivare
responsabilità dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari.
Il giorno stesso il Governo deve presentare il decreto alla Camera per la
conversione in legge. La Camera, anche se sciolta. é appositamente
convocata e si riunisce entro cinque giorni.
Il Governo non puó rinnovare, mediante decreto, disposizioni di
decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni
dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe
legislative, attribuirsi poteri regolamentari in materie già
disciplinate con legge, regolare i rapporti sorti sulla base di decreti non
convertiti, disciplinare gli effetti dei medesimi.
La necessità e l'urgenza sono requisiti di tutte le norme del
decreto.
I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di
carattere specifico e omogeneo.
La Camera, secondo le norme del proprio regolamento, é tenuta a
deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro sessanta giorni
dalla pubblicazione e non puó modificarli salvo per quanto attiene
alla copertura degli oneri finanziari.
I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro sessanta giorni
non sono convertiti in legge. La Camera puó tuttavia regolare con
legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Alla legge di conversione del decreto, approvata dalla Camera dei
deputati, si applicano le norme dell'articolo 70 -bis .
Art. 78.
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i
poteri necessari.
La legge costituzionale definisce i poteri del Governo nella
situazione di crisi.
Art. 79.
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a
maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati in ogni suo
articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per
la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati
commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Art. 80.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati
internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o
regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle
finanze o modificazioni di legge.
Art. 81.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci di previsione, pluriennale e
annuale, ed il rendiconto.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire
nuovi tributi e nuove spese.
I bilanci devono prevedere il pareggio delle entrate e delle spese
correnti. Il disavanzo di bilancio non puó superare il tre per cento
del prodotto interno lordo dell'anno precedente. Le Camere fissano i limiti
massimi dei saldi di bilancio prima dell'inizio dell'esame dello stesso.
Il bilancio non puó essere approvato prima dei disegni di legge
in materia di finanza pubblica presentati dal Governo contestualmente al
bilancio stesso.
Ogni legge che rechi nuove o maggiori spese o minori entrate deve
indicare i mezzi per farvi fronte, con riferimento a ciascuno degli esercizi
compresi nel bilancio pluriennale e comunque all'intero periodo di efficacia
della legge.
Il Governo, nel corso dell'esame parlamentare dei disegni di legge,
puó opporsi all'approvazione di disposizioni che importino variazioni
di spesa o di entrata; ciascuna Camera puó tuttavia approvare
nuovamente tali disposizioni a maggioranza dei tre quinti dei propri
componenti.
L'ordinamento finanziario e contabile di tutti gli enti del settore
pubblico deve garantire il rispetto del pareggio di bilancio.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puó essere autorizzato
se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a sei mesi,
nel corso di ognuno dei quali possono effettuarsi spese, nel limite di un
dodicesimo di quelle previste da ciascun capitolo del bilancio dell'anno
precedente, eventualmente ridotte in proporzione per garantire il rispetto
del vincolo di pareggio.
Le disposizioni di legge per l'attuazione del presente articolo non
possono essere abrogate né derogate dalle leggi di approvazione o di
variazione del bilancio, né dalle leggi di spesa o di entrata.
Art. 82.
Compete al Senato disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
L'inchiesta viene comunque disposta quando lo richieda un quinto dei
componenti del Senato. Per lo svolgimento di una inchiesta il Senato nomina
fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispettare la
proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle
indagini e gli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria.
Compete al Senato, secondo il proprio regolamento, ogni altra
attività parlamentare di sindacato ispettivo e, in particolare, la
presentazione al Governo di interrogazioni e di interpellanze.
Compete al Senato ogni elezione o nomina parlamentare che la
Costituzione non attribuisca espressamente anche alla Camera dei deputati e,
in generale, ogni funzione parlamentare, diversa dalla legislativa, non
attribuita espressamente anche alla Camera.
Non compete al Senato altra partecipazione alla formazione delle leggi
tranne quella espressamente prevista dalla Costituzione.
TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83.
Il Presidente della Repubblica é eletto a suffragio universale
e diretto, secondo le norme di legge.
Il Presidente della Repubblica é eletto a maggioranza assoluta
dei voti validamente espressi a uno dei candidati proposti secondo le norme
di legge.
Se la maggioranza di cui al comma precedente non viene conseguita da
alcun candidato, si procede, nella seconda domenica successiva, a una nuova
votazione di ballottaggio fra i due candidati piú votati nel primo
turno senza facoltà di desistenza.
Le eventuali elezioni primarie sono organizzate su base regionale per
iniziativa politica non pubblica. Sono ammessi gli elettori che abbiano
dichiarato l'opzione almeno tre anni prima senza modificarla
successivamente.
Art. 84.
Puó essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino
che abbia compiuto quarant'anni di età, goda dei diritti civili e
politici e non si trovi nelle condizioni di ineleggibilità stabilite
da legge costituzionale.
L'ufficio del Presidente della Repubblica é incompatibile con
qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Al termine del mandato il Presidente della Repubblica non puó
assumere alcuna altra carica istituzionale pubblica o associativa privata.
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica é eletto per quattro anni e
puó essere rieletto soltanto nella elezione immediatamente
successiva.
Novanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera
dei deputati fissa la data di elezione, che ha luogo non meno di venti e non
piú di trentacinque giorni dalla scadenza.
Il Presidente della Repubblica assume le funzioni trenta giorni dopo
la proclamazione.
Art. 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli
non possa adempierle, sono esercitate dal Primo ministro, che é
nominato dal Presidente della Repubblica dopo la elezione delle Camere.
In caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni del
Presidente della Repubblica, il Primo ministro ne assume le funzioni e le
esercita fino alla scadenza del mandato.
Qualora anche il Primo ministro sia nella impossibilità di
svolgere le funzioni presidenziali, queste sono affidate sino alla scadenza
del mandato ad un supplente eletto dal Governo fra i propri componenti.
Art. 87.
II Presidente della Repubblica rappresenta la comunità
nazionale e l'unità della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica é il capo del Governo, ne dirige
la politica generale e ne é responsabile.
Il Presidente della Repubblica accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre,
l'autorizzazione del Parlamento.
Il Presidente della Repubblica ha il comando delle Forze armate,
presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge,
dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento.
Il Presidente della Repubblica puó concedere la grazia e
commutare le pene.
Il Presidente della Repubblica conferisce le onorificenze della
Repubblica.
Art. 88.
Il Presidente della Repubblica presenta alla Camera dei deputati i
disegni di legge deliberati collegialmente dal Governo.
Il Presidente della Repubblica invia al Parlamento i messaggi
approvati dal Governo.
Il Presidente della Repubblica promulga le leggi approvate dal
Parlamento; puó sospenderne la promulgazione secondo l'articolo 74,
comma primo, rinviandole al Parlamento con un messaggio, su delibera
collegiale del Governo; deve promulgarle dopo la seconda approvazione del
Parlamento secondo l'articolo 74, comma secondo; sospende la promulgazione
in caso di deferimento preventivo alla Corte costituzionale secondo
l'articolo 74, comma terzo.
Il Presidente della Repubblica indice il referendum
popolare secondo le norme della Costituzione.
Il Presidente della Repubblica emana i regolamenti deliberati dal
Governo per l'attuazione e l'esecuzione delle leggi dello Stato e per la
disciplina delle materie di competenza dello Stato non riservate alla legge.
Sono disciplinate da regolamenti, nel rispetto dei princípi
desumibili dalla legge, le materie non coperte da riserva assoluta di legge.
Art. 89.
Il Presidente della Repubblica é responsabile dei propri atti.
Il Presidente della Repubblica firma gli atti conseguenti a
deliberazioni collegiali del Governo, che sono controfirmati dal Primo
ministro o, per ragioni di competenza, da un ministro. Sono atti monocratici
del Presidente della Repubblica solo gli atti non definiti nella
Costituzione atti del Governo.
Art. 90.
Il Presidente della Repubblica é messo in stato di accusa dal
Senato della Repubblica, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti,
per alto tradimento, corruzione o attentato alla Costituzione.
La messa in stato di accusa puó essere promossa, con il
medesimo procedimento, nei confronti del Primo ministro che abbia assunto le
funzioni presidenziali secondo l'articolo 86, comma primo.
Art. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni,
presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della
Costituzione dinanzi al Senato della Repubblica.
Il giuramento é prestato, con le medesime modalità, dal
Primo ministro o dal supplente nel momento in cui assume le funzioni
presidenziali.
TITOLO III
IL GOVERNO E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il Governo
Art. 92.
Il Governo della Repubblica é composto dal Presidente della
Repubblica che lo presiede, dal Primo ministro, che lo presiede in assenza e
per delega del Presidente della Repubblica, e dai ministri, che
costituiscono insieme l'organo collegiale deliberativo.
Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro e, d'intesa
con questo, i ministri, dopo avere acquisito il parere della apposita
commissione del Senato della Repubblica sul profilo morale pubblico e sulla
professionalità in relazione all'incarico ministeriale specifico.
L'ufficio di ministro é incompatibile con l'appartenenza a una
delle due Camere o a una carica elettiva regionale nelle due legislature
precedenti ed é inibito ai candidati ed agli eletti a tali organi
negli ultimi cinque anni.
Le candidature all'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica sono ammesse dopo la decorrenza di tre anni dalla cessazione
dell'ufficio di ministro.
Art. 93.
Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni,
prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94.
Il Primo ministro e ciascun ministro possono essere revocati dal
Presidente della Repubblica. Se la sostituzione del Primo ministro o di
piú di un ministro interviene dopo un anno dalla nomina, é
esaminata dalla commissione del Senato, di cui all'articolo 92, comma
secondo, che delibera a maggioranza assoluta.
La nomina dei nuovi ministri, in sostituzione dei revocati, non
é sottoposta alla commissione del Senato, se non per i profili di cui
all'articolo 92, comma secondo, ove consegua a mozione di censura
individuale approvata a maggioranza assoluta dal Senato della Repubblica su
proposta di almeno un terzo dei suoi componenti ovvero a dimissioni.
Art. 95.
Il Primo ministro, secondo le direttive del Presidente della
Repubblica mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo
dei ministri, promuovendone e coordinandone l'attività.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Governo e
individualmente degli atti dei loro dicasteri.
Sono determinati dal Governo con regolamento, sulla base dei
princípi stabiliti dalla legge, l'ordinamento amministrativo della
presidenza della Repubblica, il numero, le attribuzioni e l'organizzazione
dei ministeri e dei dipartimenti. Questi sono preposti esclusivamente
all'esercizio delle funzioni amministrative statali.
I dirigenti generali dello Stato e, nei casi previsti dalla legge, i
dirigenti degli enti pubblici statali sono nominati dal Governo dopo avere
acquisito il parere della apposita commissione del Senato.
Art. 96.
I ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i
reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione
ordinaria, previa deliberazione del Senato della Repubblica, secondo le
norme stabilite con legge costituzionale.
SEZIONE II
La pubblica amministrazione
Art. 97.
L'amministrazione pubblica statale, regionale e locale é
disciplinata da statuti e regolamenti sulla base di princípi di
legge.
Gli indirizzi all'amministrazione per l'efficacia delle politiche
pubbliche sono determinati dagli organi istituzionali degli enti, da cui le
amministrazioni sono separate.
L'amministrazione adotta procedure funzionali a garantire efficacia,
efficienza, imparzialità, trasparenza dell'azione amministrativa.
Ogni organizzazione amministrativa é diretta con un sistema di
controllo interno di gestione, che, sulla base di indicatori omogenei,
funzionali alla comparazione, rileva periodicamente i costi e i tempi delle
unità di prodotto e di servizio e i risultati conseguiti rispetto
agli obiettivi prefissati. Ne sono informati gli organi istituzionali
dell'ente da cui l'amministrazione dipende, gli organi tecnici locali,
regionali e statali preposti alla comparazione, nonché, a richiesta,
in tempo reale, i cittadini e le loro associazioni.
Le leggi e i regolamenti e gli atti generali destinati a incidere,
almeno in parte, sulla organizzazione amministrativa e sulla sua efficienza,
in quanto ne prevedano un'attività diversa, non possono essere
proposti e adottati senza preventiva analisi degli effetti organizzativi
presumibili e senza le necessarie modificazioni conseguenti.
La disciplina dell'attività amministrativa e della
modificazione costante dell'organizzazione amministrativa garantisce la
motivazione delle decisioni, il diritto di informazione, il diritto di
accesso ai documenti, la partecipazione al procedimento, la conclusione di
questo nei termini previsti, il rimedio sostitutivo dell'inerzia, la
facoltà di controllo degli utenti sui servizi, il risarcimento della
lesione arrecata dalla inefficienza.
Art 98.
I pubblici impiegati, finché membri del Parlamento o del
Governo o dei parlamenti e dei governi regionali, non conseguono promozioni
se non per anzianità.
Si possono porre con legge limitazioni al diritto di iscriversi ai
partiti politici per i funzionari professionali, i magistrati, i militari di
carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i
rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Ciascuna unità di personale della pubblica amministrazione
é responsabile della produttività della sua prestazione,
elemento costitutivo, periodicamente verificato, della retribuzione e della
prosecuzione del rapporto di lavoro.
I funzionari pubblici sono responsabili dell'organizzazione
dell'ufficio cui sono preposti o appartengono, dell'efficienza crescente
dello stesso, della migliore qualità del servizio, del conseguimento
dei risultati prefissati, della violazione dei doveri professionali con
danno dei cittadini, delle imprese, delle altre amministrazioni.
Gli impiegati pubblici e i funzionari professionali sono assunti ed
accedono alle qualifiche superiori solo attraverso pubblici concorsi svolti
su base regionale o locale e per ruoli e organici regionali e locali. La
composizione degli organi preposti alla gestione e alla disciplina del
personale é tale da garantire l'indipendenza e la
imparzialità.
SEZIONE III
Gli organi indipendenti
Art. 99.
Le autorità amministrative indipendenti sono disciplinate con
legge in modo da assicurarne l'indipendenza. Gli organi deliberativi apicali
non possono essere nominati o designati dal Presidente della Repubblica, dal
Governo e dai dirigenti della pubblica amministrazione.
Il difensore civico nazionale e i difensori civici regionali sono
istituiti e disciplinati con legge dello Stato e, rispettivamente, della
Regione.
Il titolare dell'organo monocratico dell'autorità
amministrativa indipendente non puó candidarsi al Parlamento della
Repubblica o ai parlamenti regionali, né essere componente dei
rispettivi governi prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione delle
sue funzioni.
Al governatore della Banca d'Italia si applica la norma dell'articolo
84, comma quarto.
Art. 100.
Il Consiglio di Stato é organo di consulenza
giuridico-amministrativa del Governo e delle pubbliche amministrazioni.
La Corte dei conti controlla l'attività delle amministrazioni
pubbliche per assicurare la regolarità dei conti. Attesta la
regolarità dei rendiconti. Redige una relazione annuale sulla
gestione finanziaria dello Stato e delle regioni. Riceve da tutte le
amministrazioni pubbliche i dati omogenei richiesti al servizio di controllo
interno di gestione di ciascuna di esse, effettua la comparazione e le
valutazioni e ne riferisce periodicamente al Parlamento della Repubblica e
ai parlamenti regionali, dopo l'eventuale contraddittorio con le
amministrazioni stesse. Gestisce il sistema informatico della
contabilità nazionale in collegamento con la Ragioneria generale
dello Stato e con le ragionerie delle Regioni.
L'autonomia organizzativa della Corte dei conti e le circoscrizioni
delle sezioni decentrate sono determinate con legge.
La legge assicura l'indipendenza del Consiglio di Stato e della Corte
dei conti e dei loro componenti dal Presidente della Repubblica, dal
Governo, dai governi regionali, dai dirigenti delle pubbliche
amministrazioni. Nella composizione dei due istituti non é ammessa
designazione o nomina da parte di tali organi. I consiglieri di Stato e
della Corte dei conti non svolgono pubblica funzione o attività se
non presso il rispettivo istituto.
TITOLO IV
LA MAGISTRATURA
Ordinamento giurisdizionale
Art. 101.
La giustizia é amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
La legge riconosce e garantisce la parità dei diritti alle
parti del processo.
Art. 102.
La giurisdizione é unica e articolata in sezioni civili, penali
e amministrative.
La funzione giurisdizionale é esercitata da giudici istituiti e
regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere
istituiti giudici straordinari o giudici speciali.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del
popolo all'amministrazione della giustizia.
Art. 103.
Una sezione dell'organo giudiziario ordinario, specializzato nella
giustizia amministrativa, esercita la giurisdizione per la tutela dei
diritti nei confronti della pubblica amministrazione e sulla
legittimità dell'azione amministrativa.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di
contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione
stabilita dalla legge.
Art. 104.
I giudici e, rispettivamente, i magistrati del pubblico ministero,
distinti per ruolo e funzioni, costituiscono l'ordine giudiziario, autonomo
ed indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura giudicante é
presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione, che ne fa parte
di diritto; gli altri componenti sono eletti per due terzi dal Parlamento in
seduta comune tra professori ordinari di università in materie
giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio e per un terzo da
tutti i giudici della magistratura ordinaria militare, nonché dai
giudici della Corte dei conti.
Il Consiglio superiore della magistratura del pubblico ministero
é presieduto dal procuratore generale della Corte di cassazione, che
ne fa parte di diritto; gli altri componenti sono eletti per due terzi dal
Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in
materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio e per un
terzo da tutti i magistrati del ruolo del pubblico ministero presso gli
organi giurisdizionali ordinari, militari e della Corte dei conti.
I Consigli eleggono ciascuno un vice-presidente fra i componenti
designati dal Parlamento.
I componenti elettivi dei Consigli durano in carica quattro anni e non
sono immediatamente rieleggibili.
Nessuno puó appartenere contemporaneamente ai due Consigli. I
componenti elettivi, finché in carica, non possono essere iscritti
negli albi professionali, né far parte del Parlamento della
Repubblica o di un parlamento regionale.
Art. 105.
Spetta a ciascun Consiglio superiore, secondo le differenti norme
stabilite dalla legge sull'ordinamento giudiziario per gli appartenenti ai
due ruoli della magistratura, esercitare i poteri in materia di assunzioni,
tirocinio, assegnazione, trasferimenti, promozioni e provvedimenti
disciplinari.
I magistrati non possono essere autorizzati a svolgere alcuna funzione
o attività pubblica o privata fuori di quelle previste
dall'ordinamento giudiziario.
Art. 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo con le modalità previste
con legge costituzionale.
Art. 107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi
dal servizio, né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito
a decisione dei Consigli superiori, adottata o per i motivi e con le
garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro
consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione
disciplinare per i magistrati di entrambi i ruoli.
I magistrati si distinguono fra di loro per la diversità di
ruolo e per le funzioni svolte. La legge sull'ordinamento giudiziario
disciplina il passaggio da un ruolo all'altro, assicurando la verifica
dell'idoneità allo svolgimento delle funzioni del ruolo di
destinazione.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi
dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Art. 108.
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono
stabilite con legge.
( Abrogato ).
Art. 109.
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia
giudiziaria.
Art. 110.
Ferme le competenze dei Consigli superiori, spettano al Ministro della
giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia.
SEZIONE II
Norme sulla giurisdizione
Art. 111.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali sono motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà
personale é sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di
legge.
Contro le decisioni della Corte dei conti il ricorso in Cassazione
é ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Contro le decisioni in primo grado e secondo grado della sezione
specializzata di giustizia amministrativa il ricorso in Cassazione é
ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 112.
L'azione penale é esercitata dal pubblico ministero.
Art. 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione é sempre ammessa
la tutela giurisdizionale.
Tale tutela giurisdizionale non puó essere esclusa o limitata a
particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina gli effetti dell'annullamento giurisdizionale degli
atti della pubblica amministrazione.
TITOLO V
I COMUNI, LE PROVINCE, LE REGIONI
Art. 114.
La Repubblica é costituita dai Comuni, dalle Province, dalle
Regioni e dallo Stato.
Le comunità territoriali sono ordinate in Comuni, Province e
Regioni.
Al cittadino italiano ed europeo sono riconosciuti i diritti di
cittadinanza dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione di appartenenza.
Art. 114 -bis.
La definizione territoriale dei Comuni, delle Province e delle Regioni
si adegua costantemente all'insediamento delle comunità. In applica
zione dei criteri paritari fissati dalle leggi generali della Repubblica e
dalle leggi regionali di attuazione sono definiti, nell'ordine, e
successivamente modificabili, il territorio del Comune con decisione delle
popolazioni interessate, il territorio della Provincia con decisione dei
Comuni e il territorio della Regione con decisione delle Province.
La Provincia é costituita e puó essere soppressa su
proposta vincolante dei rispettivi Comuni a finanza locale invariata. La
legge regionale di attuazione della legge generale della Repubblica indica
la dimensione demografica e territoriale dei Comuni correlata alla
costituzione o soppressione della Provincia.
La legge generale della Repubblica e le leggi regionali di attuazione
possono attribuire denominazione e ordinamento diversi alla Provincia
riconosciuta area metropolitana e stabilire la dimensione demografica oltre
la quale il Comune maggiore dell'area metropolitana si ricostituisce in
piú Comuni con decisione della popolazione interessata.
Art. 115.
Le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni fissati
dalla Costituzione e dalla legge costituzionale.
Le Regioni hanno autonomia statutaria, organizzativa. normativa,
amministrativa e finanziaria.
L'autogoverno regionale é esercitato nelle forme della
democrazia rappresentativa e diretta.
Art. 116.
La legge costituzionale riconosce a ciascuna Regione, su iniziativa e
proposta della medesima e secondo i princípi della Costituzione, gli
ambiti della rispettiva potestà legislativa e amministrativa.
Con legge costituzionale é riconosciuta a ciascuna delle
Regioni, che lo deliberi, ogni ulteriore forma e condizione particolare di
autonomia che sia stata attribuita ad altra Regione.
L'ordinamento della finanza pubblica si riferisce alla spesa per le
funzioni attribuite e i servizi esercitati dalle Regioni. La spesa eventuale
dello Stato per l'esercizio delle funzioni e dei servizi non assunti dalla
Regione é commisurata a quella delle piú efficienti delle
altre Regioni.
Ciascuna Regione tutela nel proprio ordinamento le particolari
condizioni storiche, culturali e linguistiche delle sue popolazioni.
Art. 117.
La Regione esercita la potestà legislativa nelle materie non
espressamente riservate allo Stato dalla Costituzione o da leggi
costituzionali. Ulteriori norme delle leggi statali valgono solo in assenza
di legislazione regionale.
Nell'ambito delle materie di cui al comma precedente puó essere
prevista dallo statuto regionale la potestà legislativa della
Provincia.
Nell'ambito di trattati-quadro la Regione stipula accordi con enti
territoriali di altri Stati. La legge dello Stato disciplina le relative
procedure. La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa alle
procedure di assunzione di obblighi internazionali dello Stato e concorre
alla loro attuazione. In sede di formazione dei trattati su materie di
competenza regionale le Regioni sono consultate secondo le procedure
stabilite dalla legge dello Stato.
La Repubblica promuove la partecipazione delle Regioni alla formazione
degli organi comunitari rappresentativi del popolo europeo. La Regione
é rappresentata presso la Comunità europea con la quale
intrattiene rapporti diretti. La Regione partecipa, nei modi previsti dalla
legge, alle procedure di formazione degli atti comunitari che incidono sulle
materie di propria competenza. La Regione dà attuazione alle
direttive della Comunità europea nelle materie di propria competenza.
Le Regioni, nelle materie di propria competenza, stipulano accordi fra
loro e istituiscono organismi comuni. L'accordo é stipulato dal
presidente della Regione previa autorizzazione del parlamento o del governo
regionale secondo le rispettive competenze. La legge dello Stato disciplina
le relative procedure.
Art. 118.
Le funzioni amministrative spettano, nell'ordine, a Comuni, Province e
Regioni, salvo che nelle materie di potestà legislativa dello Stato.
Nelle materie di potestà legislativa dello Stato le funzioni
amministrative decentrate sono esercitate dalle Regioni, dalle Province e
dai Comuni, ad eccezione di quelle relative a giustizia, difesa, sicurezza
pubblica, finanza e servizi pubblici necessariamente statali.
Le funzioni amministrative dei Comuni, delle Province e delle Regioni
sono determinate con l'applicazione dei criteri di autonomia e
sussidiarietà, riconoscendole secondo tale ordine.
Alla Regione sono attribuite esclusivamente le funzioni amministrative
che non possono essere svolte con pari efficacia ed efficienza dalle
Province e dai Comuni a motivo della dimensione demografica e territoriale e
delle connesse risorse finanziarie, organizzative, tecniche e tecnologiche.
Nelle materie escluse dalla potestà legislativa statale gli
enti pubblici locali non territoriali sono costituiti, modificati e
soppressi per deliberazione di Comuni, Province e Regioni.
Art. 119.
Le Regioni, le Province e i Comuni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa nei limiti stabiliti dalle leggi statali di coordinamento
della finanza pubblica.
Le Regioni, le Province e i Comuni possono imporre tributi propri e
ricevono quote del gettito dei tributi erariali riscossi nel proprio
territorio, correlate anche alle funzioni svolte.
Le Regioni, le Province e i Comuni disciplinano e riscuotono i tributi
di rispettiva competenza.
Lo Stato, mediante apposito fondo, trasferisce finanza alla Regione e
la Regione a Province e Comuni esclusivamente a scopo di perequazione e
sviluppo delle aree meno favorite Le esigenze di perequazione sono
commisurate al potenziale fiscale, indipendentemente dall'efficacia
dell'accertamento.
I vincoli di destinazione delle risorse finanziarie trasferite dallo
Stato alle Regioni, alle Province, ai Comuni riguardano esclusivamente le
materie riservate allo Stato.
La legge dello Stato stabilisce i limiti del ricorso al credito da
parte delle Regioni, delle Province e dei Comuni.
Art. 120.
La Regione non puó istituire dazi d'importazione o esportazione
o transito fra le Regioni.
Non puó adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo
la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni. Non
puó limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque
parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.
Art. 121.
Sono organi della Regione il Parlamento regionale, il Governo
regionale e il Presidente della Regione. Tali organi possono assumere
denominazioni diverse da queste.
Il Parlamento regionale esercita la potestà legislativa
regionale in via esclusiva; puó delegare la funzione legislativa al
Governo regionale soltanto per la redazione di testi unici; puó
presentare proposte di legge al Parlamento della Repubblica.
Il Governo regionale esercita la potestà amministrativa
regionale; approva i regolamenti e gli altri atti generali di attuazione ed
esecuzione della legge regionale.
Il Presidente della Regione rappresenta la Regione nei rapporti con
gli altri soggetti dell'ordinamento repubblicano, europeo, internazionale;
promulga le leggi regionali; emana i regolamenti regionali; dirige le
funzioni amministrative statali decentrate in sede regionale.
Art. 122.
Il Parlamento regionale é eletto a suffragio universale
diretto, secondo le norme stabilite dalla legge regionale, in armonia con i
princípi fissati dalla legge generale della Repubblica, che determina
anche il numero massimo dei componenti.
Nessuno puó appartenere contemporaneamente ad un parlamento
regionale e ad una delle Camere del Parlamento nazionale, o al Parlamento
europeo, o ad un altro parlamento regionale.
I parlamentari regionali non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Governo regionale é composto dal Presidente della Regione,
che lo presiede, e da un numero di componenti determinato secondo le norme
dello statuto.
Art. 123.
La Regione determina, nel proprio statuto, la forma di governo,
nell'ambito dei seguenti princípi rispettivamente alternativi:
a)
elezione del Presidente della Regione con votazione contemporanea e
distinta rispetto a quella per il Parlamento regionale, secondo le norme
della legge regionale, in armonia con i princípi fissati dalla legge
generale della Repubblica, a suffragio universale diretto, con secondo turno
riservato ai due candidati piú votati al primo turno, oppure elezione
del Presidente della Regione da parte del Parlamento regionale, tra i
componenti del Parlamento o fuori di esso;
b)
nomina del Governo regionale da parte del Presidente della Regione; oppure
nomina da parte del Parlamento regionale, entro o fuori del proprio seno, su
proposta del Presidente;
c)
possibilità di revoca, da parte del Parlamento, del Presidente
eletto con voto popolare diretto, alla quale consegue lo scioglimento del
Parlamento; oppure possibilità di revoca, da parte del Parlamento,
del Presidente eletto dal Parlamento stesso, esclusivamente mediante
approvazione di una mozione di revoca contenente l'indicazione del nuovo
Presidente.
Le norme dello statuto che regolano la materia di cui al comma primo e
ogni loro successiva modifica sono approvate a maggioranza dei due terzi dei
componenti del Parlamento regionale.
Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza di cui al comma primo,
si provvede ad indire referendum
popolare. Al referendum sono sottoposti, in alternativa, i due
complessi di norme piú votati nel Parlamento riguardanti la materia
di cui al comma primo. Viene inserito nello statuto regionale il testo che,
nel referendum
popolare, abbia conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.
I referendum
di cui al comma terzo puó essere rinnovato, nella seconda
legislatura successiva a quella in cui ha avuto luogo, su richiesta di un
terzo dei parlamentari regionali o su iniziativa di almeno un ventesimo
degli elettori della Regione.
Lo statuto definisce ulteriormente l'esercizio delle funzioni e i
rapporti tra gli organi di governo disciplinati dalla Regione; regola
l'esercizio del diritto di iniziativa popolare e dei referendum
costitutivi ed abrogativi delle leggi e dei provvedimenti amministrativi
della Regione.
Lo statuto é approvato dal Parlamento regionale a maggioranza
assoluta dei suoi componenti. Lo statuto é sottoposto a
referendum popolare se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, lo
richieda almeno un ventesimo degli elettori della Regione. Lo statuto si ha
per approvato, viene promulgato ed entra in vigore se consegue la
maggioranza dei voti popolari validamente espressi.
Nel caso in cui abbia già avuto luogo il referendum
di cui al comma terzo, le norme approvate con tale referendum
non sono sottoposte al referendum sull'intero statuto. Nel caso
in cui sia stato indetto, ma non ancora svolto, il referendum
di cui al comma terzo, e sia stato richiesto il referendum
sull'intero statuto, i due referendum
si svolgono separatamente, a distanza di non meno di tre mesi l'uno
dall'altro.
Terminata la procedura di approvazione dello statuto, il testo dello
statuto approvato é promulgato e pubblicato, ed é inviato al
Governo della Repubblica. Entro trenta giorni dal ricevimento, il Governo
puó sollevare davanti alla Corte costituzionale la questione di
costituzionalità dello statuto esclusivamente per contrasto con le
disposizioni della Costituzione. Lo statuto entra in vigore quarantacinque
giorni dopo la sua pubblicazione. In caso di ricorso del Governo alla Corte
costituzionale, il Parlamento regionale puó deliberare la sospensione
dell'entrata in vigore dello statuto.
Art. 124.
Un Commissario del Governo, nominato dal Governo, coordina in via
esclusiva le funzioni delle amministrazioni statali decentrate nonesercitate da Regioni, Province e Comuni con quelle di Regioni, Province e
Comuni.
Art. 125.
La Conferenza delle Regioni per l'esercizio delle funzioni previste
dall'articolo 70- bis,
comma secondo, é composta dai presidenti delle Regioni, che
deliberano con voto riferito alla rispettiva consistenza demografica,
secondo le modalità stabilite dalla legge generale della Repubblica.
La Commissione delle Regioni per l'economia e il lavoro, presieduta da
un componente del Governo e formata dai presidenti delle Regioni, che
deliberano con voto riferito alla rispettiva consistenza demografica,
é costituita con legge generale della Repubblica per determinare,
nelle materie di competenza regionale, in relazione alle materie di
competenza statale, gli obiettivi e le direttive della programmazione
economica nazionale.
La violazione delle direttive della Commissione da parte delle leggi e
dei provvedimenti amministrativi statali o regionali ne comporta la
impugnazione per illegittimità davanti alla Corte costituzionale per
iniziativa della Commissione stessa o delle singole Regioni.
Le Regioni possono stipulare fra loro accordi a tempo determinato e,
salvo sempre il diritto di recesso, a tempo indeterminato per coordinare
l'esercizio delle proprie competenze e l'impiego delle proprie risorse ai
fini di comune interesse. A tali accordi possono partecipare le Province, i
Comuni e le altre amministrazioni pubbliche.
Art 126.
Salvo i casi di scioglimento di diritto previsti dallo statuto. il
Parlamento regionale, quando non sia in grado di funzionare, puó
essere sciolto con deliberazione del Governo, su richiesta del presidente
della Regione e sentito il presidente del medesimo Parlamento regionale.
In caso di scioglimento le elezioni del nuovo Parlamento hanno luogo
entro tre mesi.
Finché non sia riunito il nuovo Parlamento sono prorogati i
poteri del precedente.
Art. 127.
La legge approvata dal Parlamento regionale é promulgata entro
dieci giorni ed entra in vigore non prima di trenta giorni dalla sua
pubblicazione. Se una legge é dichiarata urgente dal Parlamento
regionale e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e
l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata
dal Parlamento regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con
gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, promuove, entro
trenta giorni dalla comunicazione della legge stessa, la questione di
legittimità davanti alla Corte costituzionale, sempreché
questa non si sia già pronunciata in sede di formazione della legge
prima della promulgazione, o quella di merito per contrasto di interessi
davanti al Senato della Repubblica. In caso di dubbio, la Corte decide sulla
competenza. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia della legge
impugnata.
Art. 128.
Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei
princípi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne
determinano le funzioni.
La determinazione delle funzioni, di cui la legge generale della
Repubblica puó delegare, per singole materie la individuazione
specifica alla legge regionale, si attua col riconoscimento preliminare
delle funzioni proprie dei Comuni e, successivamente, delle Province,
secondo i princípi di autonomia e sussidiarietà dell'articolo
118, comma terzo.
Art. 129.
Il territorio di ogni Comune fa parte di una sola Provincia. Il
territorio di ogni Provincia fa parte di una sola Regione.
Le circoscrizioni di decentramento dell'amministrazione statale
nonché le circoscrizioni giudiziarie coincidono con le circoscrizioni
di una o piú Regioni, una o piú Province della stessa Regione,
uno o piú Comuni della stessa Provincia.
Nelle materie di competenza legislativa e amministrativa della Regione
le eventuali funzioni amministrative decentrate, anche in forma di ente
pubblico locale e azienda, sono esercitate esclusivamente dalle Province e
dai Comuni.
Art. 130.
Sezioni decentrate apposite della Corte dei conti esercitano, nei
limiti e con le modalità stabilite dalla legge generale della
Repubblica, il controllo di legittimità successivo, su ricorso, degli
atti amministrativi della Regione, delle Province, dei Comuni e degli altri
enti locali.
La legge generale della Repubblica indica gli atti suscettibili di
impugnativa e controllo e prevede la partecipazione della Regione, delle
Province e dei Comuni alla composizione di tali sezioni decentrate della
Corte dei conti.
Art. 131.
Le Regioni sono definite nel territorio e costituite attraverso
l'aggregazione di Province, previa eventuale modificazione delle
circoscrizioni provinciali secondo l'articolo 114- bis,
comma primo, in modo che, oltre alla Regione Sardegna, si determinino
Regioni con almeno tre milioni e cinquecentomila abitanti.
Puó essere costituito distintamente il distretto di Roma
capitale.
Le denominazioni delle Regioni sono formate, ove occorra, attraverso
tutte le denominazioni delle precedenti Regioni storiche e costituzionali.
Nelle Regioni costituite secondo il comma primo, sono conservate, su
conformi deliberazioni delle popolazioni interessate, l'identità
territoriale e tutti i poteri legislativi e amministrativi degli enti
esponenziali, comunque decidano di denominarsi, delle comunità della
Valle d'Aosta, dell'Alto-Adige o Sud-Tirolo, del Trentino, del Friuli, della
Venezia Giulia.
Art. 132.
Con legge costituzionale di approvazione le circoscrizioni, il numero
e le denominazioni delle Regioni possono essere modificati su deliberazioni
delle Province e, a richiesta, delle popolazioni interessate,
sempreché le Regioni, che si costituiscano, e le precedenti Regioni,
da cui ci si separa, abbiano almeno tre milioni e mezzo di abitanti e
comunque, finché l'articolo 131 comma primo non sia stato attuato
integralmente, per il principio di uguaglianza, non meno della minore delle
Regioni già costituite.
Art. 133.
Con legge regionale di approvazione, su deliberazione degli enti
locali territoriali e, a richiesta, con referendum delle
popolazioni interessate, le circoscrizioni, il numero e le denominazioni dei
Comuni e delle Province sono modificate secondo l'articolo 114-
bis,
anche in relazione al mutamento dell'insediamento territoriale delle
comunità.
TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
La Corte costituzionale
Art. 134.
La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla
legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di
legge, dello Stato e delle Regioni, sui conflitti di attribuzioni tra i
poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni,
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i ministri a
norma della Costituzione, sulla verifica di ammissibilità dei
referendum,
sulla verifica, precedente la promulgazione, della legittimità
costituzionale delle leggi approvate dalla Camera dei deputati.
Art. 135.
La Corte costituzionale é composta di diciotto giudici nominati
per un terzo dal Senato della Repubblica, per un terzo dalle Regioni, per un
terzo dalle supreme magistrature.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati
anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, i
professori ordinari di università in materie giuridiche e gli
avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati a vita. Cessano
dalla carica e dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantesimo
anno di età. Dopo la cessazione non possono assumere alcuna carica
istituzionale pubblica o associativa privata.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite
dalla legge, il presidente, che rimane in carica fino alla scadenza di cui
al comma precedente.
L'ufficio di giudice della Corte é incompatibile con quello di
membro del Parlamento nazionale, di un parlamento regionale, con l'esercizio
della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla
legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a
sorte da un elenco di cittadini aventi requisiti per l'eleggibilità a
senatore, che il Senato della Repubblica compila ogni nove anni mediante
elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici
ordinari.
Art. 136.
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una
norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere
efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte é pubblicata e comunicata alle Camere
ed ai parlamenti regionali interessati, affinché, ove lo ritengano
necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Art. 137.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini
di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e
le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la
costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non é ammessa
alcuna impugnazione.
Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive
deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda
votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare
quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un
quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque
parlamenti regionali. La legge sottoposta a referendum non
é promulgata se non é approvata dalla maggioranza dei voti
validi.
( Abrogato ).
Art. 139.
La forma repubblicana non puó essere oggetto di revisione
costituzionale.
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