DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2030


ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge é stato redatto e viene presentato quale contributo ai lavori della Commissione bicamerale, istituita con legge costituzionale. Ne rispetta, pertanto, i vincoli che sono posti non solo, esplicitamente, dalla limitazione della revisione della Costituzione repubblicana alla parte II (articoli 55-139), ma anche, implicitamente, e di conseguenza, dalla necessaria coerenza sostanziale e formale della stessa con i princípi fondamentali (articoli 1-12), che precedono la parte I (articoli 13-54) e fondano l'interpretazione giuridicamente corretta sia di quest'ultima sia, appunto, della parte II.
Altro sarebbe stato il testo se si fosse trattato di un'Assemblea Costituente ovvero, secondo una preferenza sempre manifestata, di referendum alternativo costitutivo fra le due proposte, compiutamente redatte in articoli, piú condivise e, inoltre, preferite alla Costituzione vigente.
Altro sarebbe stato pure l'ordine di successione dei titoli. Avendone la facoltà, che, invero, la legge costituzionale citata non esclude, la sequenza piú coerente con l'impostazione del disegno di legge sarebbe stata: Comuni, Province, Regioni (I), Parlamento (II), Presidente della Repubblica e Governo, da fondere, meglio ancora, in Governo (III), magistratura (IV), garanzie costituzionali (V).

I. Conservazione e innovazione della revisione costituzionale

L'approccio conservativo confessato in premessa si manifesta, nel disegno di legge, in altri aspetti che si indicano di seguito: mantenimento il piú possibile delle denominazioni precedenti; soppressione assai circoscritta di organi precedenti (esempio: Consiglio dei ministri; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; tribunali amministrativi regionali, eccetera); introduzione non meno circoscritta di organi nuovi (esempio Conferenza delle Regioni; Commissione delle Regioni per l'economia e il lavoro, eccetera); rinuncia alla sostituzione di commi e di singole parole in ogni circostanza in cui si poteva farlo senza controindicazioni.
Nondimeno il disegno di legge risulta il piú innovativo e incisivo, rispetto a tutti gli altri finora noti, su ciascuno dei "fronti" attuali della revisione costituzionale: l'autonomia delle Regioni, intesa soprattutto come capacità di proprie politiche pubbliche anziché come partecipazione agli organi e alle decisioni dello Stato, e, prima ancora, l'autonomia dei Comuni (e delle Province, eventuali), il bicameralismo differenziato e, insieme, per cosí dire, utilmente regionalistico, il presidenzialismo, rigorosamente tale, ma nient'affatto identificabile immediatamente con l'"americano", né col "francese", pur costituito da elementi di entrambi e pure fondato sulla assoluta preminenza del parlamento nell'esercizio della funzione legislativa, la democrazia diretta, con ampliamento e facilitazione del referendum (non piú solo abrogativo e con giudizio di ammissibilità anticipato), la pubblica amministrazione, con sostituzione integrale del "buon andamento" di antica memoria, il diritto amministrativo paritario, con superamento della distinzione fra diritti soggettivi e interessi legittimi e conseguente soppressione della separata giurisdizione amministrativa, l'ordinamento giudiziario, con la distinzione fra magistratura inquirente e magistratura giudicante (indicazione, questa, recepita, con gli adattamenti indispensabili, anche nella redazione degli articoli 101-113, da deputati con esperienza precedente nella magistratura stessa).

II. Pseudo-federalismo, federalismo di procedimento, federalismo di risultato

Nel disegno di legge non compare mai il termine "federalismo", usato e abusato, con grande demagogia, oggi in Italia: perché non introducibile correttamente a cominciare dall'articolo 114 della Costituzione e comunque dalla seconda parte, dopo che é stato ignorato nella definizione della Repubblica democratica, articoli 1 e 5, la cui modificazione é preclusa, per le ragioni indicate, dalla legge costituzionale sulla bicamerale, e perché applicabile nella definizione dello Stato soltanto nel caso di piú Stati sovrani contigui che diano luogo a uno Stato sovrano nuovo, appunto federale.
Si avvia, invece, nel disegno di legge, un procedimento intrinsecamente federalistico per il quale, sulla scia del pensiero federalistico italiano, da Carlo Cattaneo a Gaetano Salvemini, ad Adriano Olivetti, i Comuni, le Province e le Regioni vengono ricostituite, in quest'ordine, nel territorio, nelle funzioni, nella finanza, nella organizzazione, come avvenuto, del resto, nell'ultimo mezzo secolo nell'Europa nord-occidentale, dalla Germania alla Gran Bretagna, dalla Scandinavia al Benelux.
Ciononostante, il disegno di legge si presenta come il piú "federalistico" ( rectius : autonomistico) anche dal punto di vista delle Regioni, da non identificare, peraltro, con queste venti Regioni, in quanto, compiuta in Costituzione la separazione fra le materie di potestà legislativa statale (elencate) e quelle di potestà legislativa regionale (le altre), si esclude qualsiasi ulteriore intervento della legislazione statale (leggi organiche o simili) nelle materie di potestà legislativa non statale.
Per ogni altro aspetto del disegno di legge in ordine al titolo V della parte II si é costretti a rinviare ai testi formulati dal proponente, dapprima per il Consiglio regionale della Lombardia nel 1992-1993, (cfr. " Amministrare ", 1/1993, anche per la relativa illustrazione), poi per il comitato di studio nominato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 4 luglio 1994 (cosiddetto Comitato Speroni), infine per il gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali della Conferenza dei presidenti dei consigli regionali (maggio 1996). Una esposizione analitica della impostazione suddetta si puó leggere comunque nel saggio Federalismo e presidenzialismo , Milano, Anabasi, 1995.
In questa sede ci si limita a ricordare che la formulazione squisitamente federalistica dell'articolo 114 della Costituzione, il primo del titolo V, avanzata per il Consiglio regionale della Lombardia ("La Repubblica é costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato), l'unica recepita dal Comitato Speroni (Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le riforme istituzionali, Relazione finale del comitato di studio sulle riforme istituzionali, elettorali e costituzionali , Roma, Istituto Poligrafico, 1995), respinta invece e capovolta in senso centralistico dal CNR, progetto finalizzato pubblica amministrazione ("La Repubblica é costituita dallo Stato, nonché dalle Regioni, Province e Comuni", cfr. S. Cassese, L'amministrazione e la Costituente. Proposte per la Costituente , Bologna, Mulino, 1993), é stata recepita alla lettera e raccomandata espressamente dal documento sul federalismo della commissione diocesana ambrosiana presieduta dal cardinal C.M. Martini (1996).

III. Forma di governo

Una maggiore attenzione richiede la forma di governo delineata nel disegno di legge, che, sul punto, riflette anche la formulazione di alcuni articoli (in particolare l'articolo 81) del progetto della Convenzione per la riforma liberale, 1995.
Per cominciare, il Governo é costituito dal Presidente della Repubblica, che lo presiede, dal Primo ministro, che lo presiede in sostituzione (assenza-delega) del Presidente della Repubblica, e dai ministri, il cui numero é fissato dalla legge. Il Presidente della Repubblica firma e il Primo ministro controfirma gli atti deliberativi del Governo. Tutti questi atti di Governo sono esclusivamente le deliberazioni dell'organo collegiale come sopra formato. Il Presidente della Repubblica nomina e revoca Primo mini stro e ministri. La nomina é successiva alla elezione del Parlamento. Non possono essere nominati ministri i parlamentari e i candidati non eletti delle ultime elezioni parlamentari. I ministri proposti per la nomina sono approvati da una competente commissione parlamentare per i profili di moralità pubblica e privata e di competenza professionale per il rispettivo incarico. In caso di impedimento o impossibilità o dimissioni irrevocabili, le funzioni del Presidente della Repubblica sono assunte dal Primo ministro fino alla scadenza del mandato presidenziale (la nomina, conseguente a revoca o dimissioni, di altro Primo ministro o di piú di un ministro, é subordinata ad approvazione della relativa proposta presidenziale da parte del Parlamento). Dopo la scadenza del mandato il Presidente della Repubblica non accede ad alcuna carica pubblica o privata (norma analoga per il presidente della Corte costituzionale e per il governatore della Banca d'Italia).
Il Presidente della Repubblica é eletto a suffragio universale diretto ogni quattro anni al primo turno se ottiene piú della metà dei voti validamente espressi; diversamente al secondo turno di ballottaggio fra i due piú votati, senza desistenze. É rieleggibile solo nella elezione immediatamente successiva. Il Parlamento dura in carica quattro anni come il Presidente ed é eletto a suffragio universale diretto. La elezione ha luogo in coincidenza del secondo (eventuale) turno della elezione del Presidente.
Il potere legislativo viene esercitato dal Parlamento (ma con iniziativa legislativa rafforzata del Governo). Sulla legge approvata dal Parlamento il Governo ha potere di veto, superabile con la maggioranza assoluta dei componenti. Nella legge di bilancio il potere del Parlamento sulla proposta del Governo é (solo) per la riduzione della spesa e per una diversa collocazione della stessa.
Ora, il regime suddetto, sotto il profilo della scienza del diritto costituzionale, é presidenziale perché: a) prevede la elezione separata del Presidente (che, eletto, fa il Governo) e del Parlamento (in tal senso divisione dei poteri); b) esclude sia il potere di scioglimento del Parlamento (da parte del Governo o del capo dello Stato) sia la fiducia-sfiducia del Parlamento al Governo; c) attribuisce un potere sostanziale (non solo di iniziativa e sanzione) al Governo nel procedimento legislativo, ma anche la netta prevalenza della volontà del Parlamento ove questa si manifesti con la maggioranza assoluta.
Tuttavia il regime suddetto non é il cosiddetto presidenzialismo "americano" in quanto: attribuisce tutte le decisioni di merito (esclusa la nomina dei ministri) non al Presidente, bensí all'organo collegiale Governo (sia pure nominato e revocabile dal Presidente), prevede il sistema francese di elezione del Presidente (con efficacia bipolarizzante), subordina l'esito del procedimento legislativo alla prevalente determinazione del Parlamento (ove questa si manifesti come maggioranza assoluta contro il veto del Governo).
D'altra parte, il regime suddetto non é nemmeno, puramente e semplicemente, il cosiddetto semi-presidenzialismo francese in quanto esclude il dualismo del Governo e nel Governo (concentrando il potere decisionale nell'organo collegiale Governo) ed afferma la prevalenza del Parlamento nel procedimento legislativo (ove vi sia netta maggioranza parlamentare), senza il ricorso diretto al popolo (da parte del Presidente).
I vantaggi della formulazione in esame consistono in ció, che essa: esclude la "coabitazione" temporanea francese perché tutto il potere sarebbe dell'organo collegiale Governo; esclude il "Governo diviso" americano perché la elezione parlamentare in coincidenza del secondo turno presidenziale (e comunque dopo il primo) tende necessariamente alla omogeneità di Governo e maggioranza parlamentare e, in caso-limite (decisamente improbabile) di maggioranza parlamentare programmatica "antipresidenziale" coesa, consente al Presidente sia di comporre (anche subito o eventualmente dopo) un Governo che gli assicuri la maggioranza parlamentare, sia - se ritiene preferibile - di fare un Governo (anti-presidenziale) corrispondente a tale non scomponibile maggioranza parlamentare; assicura la stabilità (e conseguente efficacia delle politiche pubbliche) per quattro anni (e, virtualmente, otto), esalta il ruolo del Parlamento, che, senza il potere di sfiduciare il Governo, riacquista tutti i suoi poteri, detiene effettivamente quello legislativo, esercita davvero quello di controllo.
Rientrante tecnicamente nel presidenziale per la presenza dei tre requisiti indicati, il regime suddetto funziona come presidenziale nel caso normale di omogeneità, da elezioni o acquisita dopo, fra Presidente e Parlamento, ma anche come parlamentare nel caso-limite (decisamente improbabile per la cronologia indicata) di netta maggioranza parlamentare coesa (assolutamente non scomponibile) contraria alle politiche pubbliche presidenziali.
Infine, la facoltà lasciata all'elettorato di votare in maniera politica diversa per Presidente e Parlamento (sebbene formalmente scoraggiata dalla successione delle due elezioni) e quindi di determinare, se proprio lo vuole, la non-omogeneità é garanzia contro l'involuzione anti-democratica implicita in ogni sistema che tolga tale facoltà (la garanzia istituzionale rappresentata dalla divisione dei poteri non é surrogabile con la contrapposizione Governo-opposizione, là dove il sistema politico non sia rigorosamente bipartitico: solo là dove e bipartitico c'é l'effetto punizione).
Certo, il regime proposto funziona al meglio in caso di omogeneità (é tutto teso, infatti, a conseguirla), ma esclude comunque la "paralisi" tipica della elezione del " leader con la sua maggioranza" (soluzione, oltre tutto autoritaria, in quanto annulla la dialettica Parlamento-Governo), la quale si verifica perché il leader eletto direttamente non viene rimosso (per evitare lo scioglimento anche dell'assemblea), ma il Governo non puó far nulla perché ormai privo della sua maggioranza programmatica.
Se non coincide esattamente con alcuno di quelli sperimentati (né col presidenziale americano, né col parlamentare inglese o tedesco), il regime descritto, rispetto a questi, contiene varianti minori e meno rilevanti di quelle contenute nei progetti redatti finora, e, soprattutto, é molto meno distante dai modelli classici di quanto non siano quelli fondati sul Premier eletto o "designato" dal popolo. In fondo le sue "varianti" specifiche sono essenzialmente la contestualità delle due elezioni (con prevalenza della presidenziale) e la collegialità del Governo (dunque, ne monocratico, né duale). E due sono i benefici: la assoluta stabilità (quindi efficacia) del Governo e la centralità del Parlamento (nel potere legislativo).





ALLEGATO

TESTO RISULTANTE DALLA REVISIONE

COSTITUZIONALE PROPOSTA



PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA



TITOLO I
IL PARLAMENTO


SEZIONE I


Le Camere



Art. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
( Abrogato ).

Art. 56.

La Camera dei deputati é eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati é di quattrocentosettanta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento della popolazione, per quattrocentosettanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piú alti resti.

Art. 57.

Il Senato della Repubblica é eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi é di duecentotrentacinque.
( Abrogato ).
La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piú alti resti.

Art. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Per l'esercizio della funzione legislativa del Senato, di cui all'articolo 70 -bis , comma secondo, partecipa a pieno titolo all'attività del Senato come rappresentante di ciascuna Regione il rispettivo presidente o altro componente del governo regionale nominato e revocabile dal presidente, che esprime unitariamente in forma palese i voti della propria Regione in numero pari ai senatori elettivi della stessa.
Lo statuto della Regione disciplina le modalità e i tempi della designazione del rappresentante della Regione, che dura in carica fino a quando sia ricoperta la carica di presidente della Regione o di componente del governo regionale.

Art. 59.

( Abrogato ).

Art. 60.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per quattro anni.
Non si possono candidare alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica i candidati delle elezioni presidenziali.
Nessuna emittente radiotelevisiva e nessun mezzo di comunicazione puó dedicare alla campagna elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica tempi quantitativamente o qualitativamente inferiori a quelli dedicati alla contemporanea campagna elettorale delle elezioni presidenziali.

Art. 61.

Le elezioni delle nuove Camere sono indette con le modalità ed hanno luogo nella data indicata all'articolo 83, comma terzo. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera puó essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o di un terzo dei suoi componenti.
( Abrogato ).

Art. 63.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
( Abrogato ).

Art. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere puó deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera non sono valide se non é presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo hanno diritto di assistere alle sedute e sono ascoltati quando lo richiedono.

Art. 65.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno puó appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68.

I membri delle Camere non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati durante il periodo del loro mandato.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento puó essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né puó essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale é previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Senza autorizzazione della Camera cui appartiene, nessun suo componente puó essere sottoposto ad intercettazioni in qualsiasi forma di conversazione o comunicazione o a sequestro di corrispondenza.
I commi precedenti si applicano ai rappresentanti delle Regioni in Senato secondo l'articolo 58, comma terzo.

Art. 69.

I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

SEZIONE II
La formazione delle leggi



Art. 70.

La potestà legislativa dello Stato é esercitata dal Parlamento secondo le norme della Costituzione e dal Governo esclusivamente nei casi previsti dagli articoli 76 e 77.
É riservata allo Stato la potestà legislativa nelle seguenti materie:
a) la persona: i diritti soggettivi previsti dagli articoli da 13 a 22, nonché dagli articoli 33, 39, 40, 49 e 51, la cittadinanza, lo stato civile, la condizione giuridica degli stranieri;
b) i diritti di difesa della persona: l'ordinamento civile e penale e le sanzioni penali; l'ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile;
c) lo Stato nei suoi rapporti internazionali: la politica estera, salvo quanto disposto dall'articolo 117, commi terzo, quarto, quinto;
d) la sicurezza esterna ed interna: difesa e forze armate; armi ed esplosivi; la sicurezza pubblica, ivi comprese le misure di prevenzione, esclusi i compiti di polizia locale; la protezione civile di pronto soccorso nelle grandi calamità naturali;
e) gli organi costituzionali: la formazione e l'ordinamento degli organi costituzionali; l'ordinamento giudiziario e degli organi indipendenti;
f) lo Stato: ordinamento e strumenti: ordinamento del sistema elettorale per le elezioni del Parlamento, statistica nazionale e diffiusione dei dati relativi ad essa, tributi e contabilità di Stato, organizzazione sovraregionale della ricerca scientifica, tecnologica e culturale, strumentale alle materie di competenza dello Stato;
g) la formazione del cittadino: le finalità, i princípi e i livelli minimi dell'istruzione scolastica e i relativi ordini, gradi e titoli di studio; l'istruzione universitaria; la proprietà artistica, letteraria ed intellettuale, i criteri generali per una regolamentazione omogenea delle concessioni alle emittenti, la determinazione dei criteri e degli standard minimi per la tutela e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale nazionale;
h) l'ambiente e la salute del cittadino: i livelli minimi inderogabili a tutela della salute e i requisiti minimi dei vincoli e degli interventi a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, i criteri e gli standard minimi inderogabili per la tutela e valorizzazione dei parchi naturali;
i) l'economia nazionale: pesi e misure; sistema monetario, valutario e creditizio, salvo il credito agevolato; produzione e distribuzione nazionale dell'energia, disciplina generale della circolazione, servizi postali, trasporti e comunicazioni nazionali e internazionali, ordini professionali; minimi inderogabili di trattamento normativo nei rapporti di lavoro; ordinamento generale della tutela e sicurezza del lavoro, istituti previdenziali obbligatori.
La disciplina di materie di potestà legislativa statale puó essere delegata previa intesa, alle Regioni che lo richiedano. La legge di delegazione, stabilendo casi, obbiettivi e risultati, assicura la copertura finanziaria, considera la efficienza amministrativa e indica la durata e la revoca della delega stessa.

Art. 70 -bis .

Le leggi sono deliberate dalla Camera dei deputati e trasmesse immediatamente al Senato che, entro sette giorni dal ricevimento, puó deliberare di procedere, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti elettivi, al riesame con eventuali modificazioni conseguenti. In tale caso la legge é sottoposta a nuova deliberazione della Camera dei deputati.
Oltre al caso previsto nel comma precedente, la legge approvata dalla Camera dei deputati é sottoposta al riesame ed alla deliberazione del Senato quando lo abbia chiesto, entro dieci giorni dalla approvazione della Camera, la Conferenza delle Regioni, di cui all'articolo 125, motivando con l'incidenza della legge statale stessa sull'ambito della potestà legislativa, amministrativa e finanziaria delle Regioni. In tal caso la legge é riesaminata, modificata e deliberata in via definitiva dal Senato nella composizione fissata dall'articolo 58, comma terzo, senza ulteriore deliberazione della Camera dei deputati.
Sulla deliberazione della Conferenza delle Regioni, di cui al comma precedente, si pronuncia entro trenta giorni la Corte costituzionale, quando venga richiesto, entro sette giorni dal ricevimento della deliberazione stessa, da almeno un terzo dei deputati o dal Governo.
Sono deliberate dalla Camera dei deputati e, successivamente, dal Senato della Repubblica, le leggi di approvazione del bilancio dello Stato, di coordinamento della finanza pubblica, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, nonché le leggi costituzionali e le leggi generali della Repubblica previste dalla Costituzione. Nelle deliberazioni delle leggi sul coordinamento della finanza pubblica intervengono i rappresentanti delle Regioni secondo l'articolo 58, comma terzo.

Art. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72.

Ogni disegno di legge é approvato dalla Camera e, nei casi previsti, dal Senato secondo le norme del rispettivo regolamento.
I disegni di legge presentati o accettati dal Governo sono iscritti all'ordine del giorno e inseriti con priorità nel calendario dei lavori secondo le norme del regolamento.
Sono garantiti dal regolamento i tempi dei lavori della Camera dei deputati dedicati alle proposte di legge delle minoranze.
La Camera dei deputati, a richiesta del Governo, si pronuncia entro un termine dato e mediante un solo voto su tutto o su parte del disegno di legge integrato dagli emendamenti proposti o accettati dal Governo stesso.
Il regolamento di ciascuna Camera stabilisce in quali casi e forme i disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, per la deliberazione dei singoli articoli, riservando alla Camera l'approvazione finale solo con dichiarazioni di voto.
Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

Art. 73.

La legge é promulgata dal Presidente della Repubblica non prima di dieci e non piú di venti giorni dall'approvazione definitiva, salvo un termine diverso stabilito dalla stessa.
La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo un termine diverso stabilito dalla stessa.

Art. 74.

Prima di promulgare la legge il Presidente della Repubblica, su conforme deliberazione del Governo, puó chiedere al Parlamento, con messaggio motivato, una seconda deliberazione su tutta o parte di essa.
Nel caso di cui al comma precedente, la legge viene promulgata se la Camera dei deputati e, nei casi previsti, il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei componenti, approvano nuovamente la legge stessa nel testo precedentemente approvato o con le modificazioni richieste nel messaggio.
Su iniziativa di almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati, ogni legge, per motivi di legittimità costituzionale, puó essere deferita, entro cinque giorni dalla approvazione, alla Corte costituzionale, che si pronuncia entro trenta giorni. Il deferimento preventivo sospende il decorso degli altri termini.

Art. 75.

Gli elettori della Camera dei deputati esprimono con referendum il proprio voto deliberativo su ogni progetto di legge abrogativo e propositivo, redatto in articoli, su iniziativa di almeno cinquecentomila elettori o cinque Parlamenti regionali.
Entro novanta giorni dalla raccolta delle prime centomila firme, che puó anche iniziare come iniziativa legislativa e diventare iniziativa referendaria dopo le prime ottantamila, la Corte costituzionale pronuncia il giudizio di ammissibilità.
In caso di ammissibilità, il referendum non ha luogo se il Parlamento, nei novanta giorni successivi, approva il disegno di legge integralmente o con modifiche e se, nell'ulteriore giudizio della Corte costituzionale, da pronunciare nei trenta giorni successivi, i contenuti essenziali ne risultano rispettati.
In mancanza dell'approvazione del Parlamento di cui al comma precedente, il referendum dichiarato ammissibile ha luogo se entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine per l'approvazione si raggiungono almeno cinquecentomila firme di elettori.
Il progetto sottoposto a referendum é approvato se alla votazione ha partecipato almeno la metà degli elettori ed é stata favorevole almeno la metà piú uno dei voti validamente espressi.
L'iniziativa referendaria non é ammessa per le leggi tributarie e di bilancio o che comunque comportino erogazioni finanziarie a vantaggio di determinate categorie di cittadini, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per le leggi costituzionali.
Le modalità di attuazione del referendum sono stabilite con legge generale della Repubblica.

Art. 76.

L'esercizio della potestà legislativa puó essere delegato al Governo esclusivamente con legge che ne determini l'oggetto, i princípi e i criteri direttivi, e con la scadenza massima di un anno, non prorogabile.
Sui requisiti di cui al comma precedente si pronuncia la Corte costituzionale nei termini di cui all'articolo 74, comma terzo.

Art. 77.

Il Governo puó adottare provvedimenti provvisori con forza di legge in casi di necessità ed urgenza concernenti la sicurezza nazionale, le calamità naturali, l'introduzione di norme finanziarie che debbono entrare immediatamente in vigore o il recepimento e l'attuazione di atti normativi delle Comunità europee quando dalla mancata tempestività nell'adozione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari. Il giorno stesso il Governo deve presentare il decreto alla Camera per la conversione in legge. La Camera, anche se sciolta. é appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
Il Governo non puó rinnovare, mediante decreto, disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuirsi poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge, regolare i rapporti sorti sulla base di decreti non convertiti, disciplinare gli effetti dei medesimi.
La necessità e l'urgenza sono requisiti di tutte le norme del decreto.
I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico e omogeneo.
La Camera, secondo le norme del proprio regolamento, é tenuta a deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro sessanta giorni dalla pubblicazione e non puó modificarli salvo per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari.
I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro sessanta giorni non sono convertiti in legge. La Camera puó tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Alla legge di conversione del decreto, approvata dalla Camera dei deputati, si applicano le norme dell'articolo 70 -bis .

Art. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
La legge costituzionale definisce i poteri del Governo nella situazione di crisi.

Art. 79.

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di legge.

Art. 81.

Le Camere approvano ogni anno i bilanci di previsione, pluriennale e annuale, ed il rendiconto.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
I bilanci devono prevedere il pareggio delle entrate e delle spese correnti. Il disavanzo di bilancio non puó superare il tre per cento del prodotto interno lordo dell'anno precedente. Le Camere fissano i limiti massimi dei saldi di bilancio prima dell'inizio dell'esame dello stesso.
Il bilancio non puó essere approvato prima dei disegni di legge in materia di finanza pubblica presentati dal Governo contestualmente al bilancio stesso.
Ogni legge che rechi nuove o maggiori spese o minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte, con riferimento a ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale e comunque all'intero periodo di efficacia della legge.
Il Governo, nel corso dell'esame parlamentare dei disegni di legge, puó opporsi all'approvazione di disposizioni che importino variazioni di spesa o di entrata; ciascuna Camera puó tuttavia approvare nuovamente tali disposizioni a maggioranza dei tre quinti dei propri componenti.
L'ordinamento finanziario e contabile di tutti gli enti del settore pubblico deve garantire il rispetto del pareggio di bilancio.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puó essere autorizzato se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a sei mesi, nel corso di ognuno dei quali possono effettuarsi spese, nel limite di un dodicesimo di quelle previste da ciascun capitolo del bilancio dell'anno precedente, eventualmente ridotte in proporzione per garantire il rispetto del vincolo di pareggio.
Le disposizioni di legge per l'attuazione del presente articolo non possono essere abrogate né derogate dalle leggi di approvazione o di variazione del bilancio, né dalle leggi di spesa o di entrata.

Art. 82.

Compete al Senato disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L'inchiesta viene comunque disposta quando lo richieda un quinto dei componenti del Senato. Per lo svolgimento di una inchiesta il Senato nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispettare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e gli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Compete al Senato, secondo il proprio regolamento, ogni altra attività parlamentare di sindacato ispettivo e, in particolare, la presentazione al Governo di interrogazioni e di interpellanze.
Compete al Senato ogni elezione o nomina parlamentare che la Costituzione non attribuisca espressamente anche alla Camera dei deputati e, in generale, ogni funzione parlamentare, diversa dalla legislativa, non attribuita espressamente anche alla Camera.
Non compete al Senato altra partecipazione alla formazione delle leggi tranne quella espressamente prevista dalla Costituzione.

TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Art. 83.

Il Presidente della Repubblica é eletto a suffragio universale e diretto, secondo le norme di legge.
Il Presidente della Repubblica é eletto a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi a uno dei candidati proposti secondo le norme di legge.
Se la maggioranza di cui al comma precedente non viene conseguita da alcun candidato, si procede, nella seconda domenica successiva, a una nuova votazione di ballottaggio fra i due candidati piú votati nel primo turno senza facoltà di desistenza.
Le eventuali elezioni primarie sono organizzate su base regionale per iniziativa politica non pubblica. Sono ammessi gli elettori che abbiano dichiarato l'opzione almeno tre anni prima senza modificarla successivamente.

Art. 84.

Puó essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni di età, goda dei diritti civili e politici e non si trovi nelle condizioni di ineleggibilità stabilite da legge costituzionale.
L'ufficio del Presidente della Repubblica é incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Al termine del mandato il Presidente della Repubblica non puó assumere alcuna altra carica istituzionale pubblica o associativa privata.

Art. 85.

Il Presidente della Repubblica é eletto per quattro anni e puó essere rieletto soltanto nella elezione immediatamente successiva.
Novanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati fissa la data di elezione, che ha luogo non meno di venti e non piú di trentacinque giorni dalla scadenza.
Il Presidente della Repubblica assume le funzioni trenta giorni dopo la proclamazione.

Art. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Primo ministro, che é nominato dal Presidente della Repubblica dopo la elezione delle Camere.
In caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Primo ministro ne assume le funzioni e le esercita fino alla scadenza del mandato.
Qualora anche il Primo ministro sia nella impossibilità di svolgere le funzioni presidenziali, queste sono affidate sino alla scadenza del mandato ad un supplente eletto dal Governo fra i propri componenti.

Art. 87.

II Presidente della Repubblica rappresenta la comunità nazionale e l'unità della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica é il capo del Governo, ne dirige la politica generale e ne é responsabile.
Il Presidente della Repubblica accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, l'autorizzazione del Parlamento.
Il Presidente della Repubblica ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento.
Il Presidente della Repubblica puó concedere la grazia e commutare le pene.
Il Presidente della Repubblica conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88.

Il Presidente della Repubblica presenta alla Camera dei deputati i disegni di legge deliberati collegialmente dal Governo.
Il Presidente della Repubblica invia al Parlamento i messaggi approvati dal Governo.
Il Presidente della Repubblica promulga le leggi approvate dal Parlamento; puó sospenderne la promulgazione secondo l'articolo 74, comma primo, rinviandole al Parlamento con un messaggio, su delibera collegiale del Governo; deve promulgarle dopo la seconda approvazione del Parlamento secondo l'articolo 74, comma secondo; sospende la promulgazione in caso di deferimento preventivo alla Corte costituzionale secondo l'articolo 74, comma terzo.
Il Presidente della Repubblica indice il referendum popolare secondo le norme della Costituzione.
Il Presidente della Repubblica emana i regolamenti deliberati dal Governo per l'attuazione e l'esecuzione delle leggi dello Stato e per la disciplina delle materie di competenza dello Stato non riservate alla legge. Sono disciplinate da regolamenti, nel rispetto dei princípi desumibili dalla legge, le materie non coperte da riserva assoluta di legge.

Art. 89.

Il Presidente della Repubblica é responsabile dei propri atti.
Il Presidente della Repubblica firma gli atti conseguenti a deliberazioni collegiali del Governo, che sono controfirmati dal Primo ministro o, per ragioni di competenza, da un ministro. Sono atti monocratici del Presidente della Repubblica solo gli atti non definiti nella Costituzione atti del Governo.

Art. 90.

Il Presidente della Repubblica é messo in stato di accusa dal Senato della Repubblica, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, per alto tradimento, corruzione o attentato alla Costituzione.
La messa in stato di accusa puó essere promossa, con il medesimo procedimento, nei confronti del Primo ministro che abbia assunto le funzioni presidenziali secondo l'articolo 86, comma primo.

Art. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Senato della Repubblica.
Il giuramento é prestato, con le medesime modalità, dal Primo ministro o dal supplente nel momento in cui assume le funzioni presidenziali.

TITOLO III
IL GOVERNO E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


SEZIONE I


Il Governo

Art. 92.

Il Governo della Repubblica é composto dal Presidente della Repubblica che lo presiede, dal Primo ministro, che lo presiede in assenza e per delega del Presidente della Repubblica, e dai ministri, che costituiscono insieme l'organo collegiale deliberativo.
Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro e, d'intesa con questo, i ministri, dopo avere acquisito il parere della apposita commissione del Senato della Repubblica sul profilo morale pubblico e sulla professionalità in relazione all'incarico ministeriale specifico.
L'ufficio di ministro é incompatibile con l'appartenenza a una delle due Camere o a una carica elettiva regionale nelle due legislature precedenti ed é inibito ai candidati ed agli eletti a tali organi negli ultimi cinque anni.
Le candidature all'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica sono ammesse dopo la decorrenza di tre anni dalla cessazione dell'ufficio di ministro.

Art. 93.

Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94.

Il Primo ministro e ciascun ministro possono essere revocati dal Presidente della Repubblica. Se la sostituzione del Primo ministro o di piú di un ministro interviene dopo un anno dalla nomina, é esaminata dalla commissione del Senato, di cui all'articolo 92, comma secondo, che delibera a maggioranza assoluta.
La nomina dei nuovi ministri, in sostituzione dei revocati, non é sottoposta alla commissione del Senato, se non per i profili di cui all'articolo 92, comma secondo, ove consegua a mozione di censura individuale approvata a maggioranza assoluta dal Senato della Repubblica su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti ovvero a dimissioni.

Art. 95.

Il Primo ministro, secondo le direttive del Presidente della Repubblica mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo dei ministri, promuovendone e coordinandone l'attività.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Governo e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
Sono determinati dal Governo con regolamento, sulla base dei princípi stabiliti dalla legge, l'ordinamento amministrativo della presidenza della Repubblica, il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri e dei dipartimenti. Questi sono preposti esclusivamente all'esercizio delle funzioni amministrative statali.
I dirigenti generali dello Stato e, nei casi previsti dalla legge, i dirigenti degli enti pubblici statali sono nominati dal Governo dopo avere acquisito il parere della apposita commissione del Senato.

Art. 96.

I ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa deliberazione del Senato della Repubblica, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

SEZIONE II

La pubblica amministrazione

Art. 97.

L'amministrazione pubblica statale, regionale e locale é disciplinata da statuti e regolamenti sulla base di princípi di legge.
Gli indirizzi all'amministrazione per l'efficacia delle politiche pubbliche sono determinati dagli organi istituzionali degli enti, da cui le amministrazioni sono separate.
L'amministrazione adotta procedure funzionali a garantire efficacia, efficienza, imparzialità, trasparenza dell'azione amministrativa.
Ogni organizzazione amministrativa é diretta con un sistema di controllo interno di gestione, che, sulla base di indicatori omogenei, funzionali alla comparazione, rileva periodicamente i costi e i tempi delle unità di prodotto e di servizio e i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati. Ne sono informati gli organi istituzionali dell'ente da cui l'amministrazione dipende, gli organi tecnici locali, regionali e statali preposti alla comparazione, nonché, a richiesta, in tempo reale, i cittadini e le loro associazioni.
Le leggi e i regolamenti e gli atti generali destinati a incidere, almeno in parte, sulla organizzazione amministrativa e sulla sua efficienza, in quanto ne prevedano un'attività diversa, non possono essere proposti e adottati senza preventiva analisi degli effetti organizzativi presumibili e senza le necessarie modificazioni conseguenti.
La disciplina dell'attività amministrativa e della modificazione costante dell'organizzazione amministrativa garantisce la motivazione delle decisioni, il diritto di informazione, il diritto di accesso ai documenti, la partecipazione al procedimento, la conclusione di questo nei termini previsti, il rimedio sostitutivo dell'inerzia, la facoltà di controllo degli utenti sui servizi, il risarcimento della lesione arrecata dalla inefficienza.

Art 98.

I pubblici impiegati, finché membri del Parlamento o del Governo o dei parlamenti e dei governi regionali, non conseguono promozioni se non per anzianità.
Si possono porre con legge limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i funzionari professionali, i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Ciascuna unità di personale della pubblica amministrazione é responsabile della produttività della sua prestazione, elemento costitutivo, periodicamente verificato, della retribuzione e della prosecuzione del rapporto di lavoro.
I funzionari pubblici sono responsabili dell'organizzazione dell'ufficio cui sono preposti o appartengono, dell'efficienza crescente dello stesso, della migliore qualità del servizio, del conseguimento dei risultati prefissati, della violazione dei doveri professionali con danno dei cittadini, delle imprese, delle altre amministrazioni.
Gli impiegati pubblici e i funzionari professionali sono assunti ed accedono alle qualifiche superiori solo attraverso pubblici concorsi svolti su base regionale o locale e per ruoli e organici regionali e locali. La composizione degli organi preposti alla gestione e alla disciplina del personale é tale da garantire l'indipendenza e la imparzialità.

SEZIONE III

Gli organi indipendenti

Art. 99.

Le autorità amministrative indipendenti sono disciplinate con legge in modo da assicurarne l'indipendenza. Gli organi deliberativi apicali non possono essere nominati o designati dal Presidente della Repubblica, dal Governo e dai dirigenti della pubblica amministrazione.
Il difensore civico nazionale e i difensori civici regionali sono istituiti e disciplinati con legge dello Stato e, rispettivamente, della Regione.
Il titolare dell'organo monocratico dell'autorità amministrativa indipendente non puó candidarsi al Parlamento della Repubblica o ai parlamenti regionali, né essere componente dei rispettivi governi prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione delle sue funzioni.
Al governatore della Banca d'Italia si applica la norma dell'articolo 84, comma quarto.

Art. 100.

Il Consiglio di Stato é organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo e delle pubbliche amministrazioni.
La Corte dei conti controlla l'attività delle amministrazioni pubbliche per assicurare la regolarità dei conti. Attesta la regolarità dei rendiconti. Redige una relazione annuale sulla gestione finanziaria dello Stato e delle regioni. Riceve da tutte le amministrazioni pubbliche i dati omogenei richiesti al servizio di controllo interno di gestione di ciascuna di esse, effettua la comparazione e le valutazioni e ne riferisce periodicamente al Parlamento della Repubblica e ai parlamenti regionali, dopo l'eventuale contraddittorio con le amministrazioni stesse. Gestisce il sistema informatico della contabilità nazionale in collegamento con la Ragioneria generale dello Stato e con le ragionerie delle Regioni.
L'autonomia organizzativa della Corte dei conti e le circoscrizioni delle sezioni decentrate sono determinate con legge.
La legge assicura l'indipendenza del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e dei loro componenti dal Presidente della Repubblica, dal Governo, dai governi regionali, dai dirigenti delle pubbliche amministrazioni. Nella composizione dei due istituti non é ammessa designazione o nomina da parte di tali organi. I consiglieri di Stato e della Corte dei conti non svolgono pubblica funzione o attività se non presso il rispettivo istituto.

TITOLO IV
LA MAGISTRATURA


SEZIONE I


Ordinamento giurisdizionale

Art. 101.

La giustizia é amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
La legge riconosce e garantisce la parità dei diritti alle parti del processo.

Art. 102.

La giurisdizione é unica e articolata in sezioni civili, penali e amministrative.
La funzione giurisdizionale é esercitata da giudici istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103.

Una sezione dell'organo giudiziario ordinario, specializzato nella giustizia amministrativa, esercita la giurisdizione per la tutela dei diritti nei confronti della pubblica amministrazione e sulla legittimità dell'azione amministrativa.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge.

Art. 104.

I giudici e, rispettivamente, i magistrati del pubblico ministero, distinti per ruolo e funzioni, costituiscono l'ordine giudiziario, autonomo ed indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura giudicante é presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione, che ne fa parte di diritto; gli altri componenti sono eletti per due terzi dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio e per un terzo da tutti i giudici della magistratura ordinaria militare, nonché dai giudici della Corte dei conti.
Il Consiglio superiore della magistratura del pubblico ministero é presieduto dal procuratore generale della Corte di cassazione, che ne fa parte di diritto; gli altri componenti sono eletti per due terzi dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio e per un terzo da tutti i magistrati del ruolo del pubblico ministero presso gli organi giurisdizionali ordinari, militari e della Corte dei conti.
I Consigli eleggono ciascuno un vice-presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I componenti elettivi dei Consigli durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Nessuno puó appartenere contemporaneamente ai due Consigli. I componenti elettivi, finché in carica, non possono essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento della Repubblica o di un parlamento regionale.

Art. 105.

Spetta a ciascun Consiglio superiore, secondo le differenti norme stabilite dalla legge sull'ordinamento giudiziario per gli appartenenti ai due ruoli della magistratura, esercitare i poteri in materia di assunzioni, tirocinio, assegnazione, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari.
I magistrati non possono essere autorizzati a svolgere alcuna funzione o attività pubblica o privata fuori di quelle previste dall'ordinamento giudiziario.

Art. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo con le modalità previste con legge costituzionale.

Art. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione dei Consigli superiori, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare per i magistrati di entrambi i ruoli.
I magistrati si distinguono fra di loro per la diversità di ruolo e per le funzioni svolte. La legge sull'ordinamento giudiziario disciplina il passaggio da un ruolo all'altro, assicurando la verifica dell'idoneità allo svolgimento delle funzioni del ruolo di destinazione.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108.

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
( Abrogato ).

Art. 109.

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110.

Ferme le competenze dei Consigli superiori, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

SEZIONE II

Norme sulla giurisdizione

Art. 111.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali sono motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale é sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Contro le decisioni della Corte dei conti il ricorso in Cassazione é ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Contro le decisioni in primo grado e secondo grado della sezione specializzata di giustizia amministrativa il ricorso in Cassazione é ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112.

L'azione penale é esercitata dal pubblico ministero.

Art. 113.

Contro gli atti della pubblica amministrazione é sempre ammessa la tutela giurisdizionale.
Tale tutela giurisdizionale non puó essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina gli effetti dell'annullamento giurisdizionale degli atti della pubblica amministrazione.

TITOLO V
I COMUNI, LE PROVINCE, LE REGIONI



Art. 114.

La Repubblica é costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato.
Le comunità territoriali sono ordinate in Comuni, Province e Regioni.
Al cittadino italiano ed europeo sono riconosciuti i diritti di cittadinanza dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione di appartenenza.

Art. 114 -bis.

La definizione territoriale dei Comuni, delle Province e delle Regioni si adegua costantemente all'insediamento delle comunità. In applica zione dei criteri paritari fissati dalle leggi generali della Repubblica e dalle leggi regionali di attuazione sono definiti, nell'ordine, e successivamente modificabili, il territorio del Comune con decisione delle popolazioni interessate, il territorio della Provincia con decisione dei Comuni e il territorio della Regione con decisione delle Province.
La Provincia é costituita e puó essere soppressa su proposta vincolante dei rispettivi Comuni a finanza locale invariata. La legge regionale di attuazione della legge generale della Repubblica indica la dimensione demografica e territoriale dei Comuni correlata alla costituzione o soppressione della Provincia.
La legge generale della Repubblica e le leggi regionali di attuazione possono attribuire denominazione e ordinamento diversi alla Provincia riconosciuta area metropolitana e stabilire la dimensione demografica oltre la quale il Comune maggiore dell'area metropolitana si ricostituisce in piú Comuni con decisione della popolazione interessata.

Art. 115.

Le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni fissati dalla Costituzione e dalla legge costituzionale.
Le Regioni hanno autonomia statutaria, organizzativa. normativa, amministrativa e finanziaria.
L'autogoverno regionale é esercitato nelle forme della democrazia rappresentativa e diretta.

Art. 116.

La legge costituzionale riconosce a ciascuna Regione, su iniziativa e proposta della medesima e secondo i princípi della Costituzione, gli ambiti della rispettiva potestà legislativa e amministrativa.
Con legge costituzionale é riconosciuta a ciascuna delle Regioni, che lo deliberi, ogni ulteriore forma e condizione particolare di autonomia che sia stata attribuita ad altra Regione.
L'ordinamento della finanza pubblica si riferisce alla spesa per le funzioni attribuite e i servizi esercitati dalle Regioni. La spesa eventuale dello Stato per l'esercizio delle funzioni e dei servizi non assunti dalla Regione é commisurata a quella delle piú efficienti delle altre Regioni.
Ciascuna Regione tutela nel proprio ordinamento le particolari condizioni storiche, culturali e linguistiche delle sue popolazioni.

Art. 117.

La Regione esercita la potestà legislativa nelle materie non espressamente riservate allo Stato dalla Costituzione o da leggi costituzionali. Ulteriori norme delle leggi statali valgono solo in assenza di legislazione regionale.
Nell'ambito delle materie di cui al comma precedente puó essere prevista dallo statuto regionale la potestà legislativa della Provincia.
Nell'ambito di trattati-quadro la Regione stipula accordi con enti territoriali di altri Stati. La legge dello Stato disciplina le relative procedure. La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa alle procedure di assunzione di obblighi internazionali dello Stato e concorre alla loro attuazione. In sede di formazione dei trattati su materie di competenza regionale le Regioni sono consultate secondo le procedure stabilite dalla legge dello Stato.
La Repubblica promuove la partecipazione delle Regioni alla formazione degli organi comunitari rappresentativi del popolo europeo. La Regione é rappresentata presso la Comunità europea con la quale intrattiene rapporti diretti. La Regione partecipa, nei modi previsti dalla legge, alle procedure di formazione degli atti comunitari che incidono sulle materie di propria competenza. La Regione dà attuazione alle direttive della Comunità europea nelle materie di propria competenza.
Le Regioni, nelle materie di propria competenza, stipulano accordi fra loro e istituiscono organismi comuni. L'accordo é stipulato dal presidente della Regione previa autorizzazione del parlamento o del governo regionale secondo le rispettive competenze. La legge dello Stato disciplina le relative procedure.

Art. 118.

Le funzioni amministrative spettano, nell'ordine, a Comuni, Province e Regioni, salvo che nelle materie di potestà legislativa dello Stato.
Nelle materie di potestà legislativa dello Stato le funzioni amministrative decentrate sono esercitate dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, ad eccezione di quelle relative a giustizia, difesa, sicurezza pubblica, finanza e servizi pubblici necessariamente statali.
Le funzioni amministrative dei Comuni, delle Province e delle Regioni sono determinate con l'applicazione dei criteri di autonomia e sussidiarietà, riconoscendole secondo tale ordine.
Alla Regione sono attribuite esclusivamente le funzioni amministrative che non possono essere svolte con pari efficacia ed efficienza dalle Province e dai Comuni a motivo della dimensione demografica e territoriale e delle connesse risorse finanziarie, organizzative, tecniche e tecnologiche.
Nelle materie escluse dalla potestà legislativa statale gli enti pubblici locali non territoriali sono costituiti, modificati e soppressi per deliberazione di Comuni, Province e Regioni.

Art. 119.

Le Regioni, le Province e i Comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nei limiti stabiliti dalle leggi statali di coordinamento della finanza pubblica.
Le Regioni, le Province e i Comuni possono imporre tributi propri e ricevono quote del gettito dei tributi erariali riscossi nel proprio territorio, correlate anche alle funzioni svolte.
Le Regioni, le Province e i Comuni disciplinano e riscuotono i tributi di rispettiva competenza.
Lo Stato, mediante apposito fondo, trasferisce finanza alla Regione e la Regione a Province e Comuni esclusivamente a scopo di perequazione e sviluppo delle aree meno favorite Le esigenze di perequazione sono commisurate al potenziale fiscale, indipendentemente dall'efficacia dell'accertamento.
I vincoli di destinazione delle risorse finanziarie trasferite dallo Stato alle Regioni, alle Province, ai Comuni riguardano esclusivamente le materie riservate allo Stato.
La legge dello Stato stabilisce i limiti del ricorso al credito da parte delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

Art. 120.

La Regione non puó istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.
Non puó adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni. Non puó limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.

Art. 121.

Sono organi della Regione il Parlamento regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione. Tali organi possono assumere denominazioni diverse da queste.
Il Parlamento regionale esercita la potestà legislativa regionale in via esclusiva; puó delegare la funzione legislativa al Governo regionale soltanto per la redazione di testi unici; puó presentare proposte di legge al Parlamento della Repubblica.
Il Governo regionale esercita la potestà amministrativa regionale; approva i regolamenti e gli altri atti generali di attuazione ed esecuzione della legge regionale.
Il Presidente della Regione rappresenta la Regione nei rapporti con gli altri soggetti dell'ordinamento repubblicano, europeo, internazionale; promulga le leggi regionali; emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative statali decentrate in sede regionale.

Art. 122.

Il Parlamento regionale é eletto a suffragio universale diretto, secondo le norme stabilite dalla legge regionale, in armonia con i princípi fissati dalla legge generale della Repubblica, che determina anche il numero massimo dei componenti.
Nessuno puó appartenere contemporaneamente ad un parlamento regionale e ad una delle Camere del Parlamento nazionale, o al Parlamento europeo, o ad un altro parlamento regionale.
I parlamentari regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Governo regionale é composto dal Presidente della Regione, che lo presiede, e da un numero di componenti determinato secondo le norme dello statuto.

Art. 123.

La Regione determina, nel proprio statuto, la forma di governo, nell'ambito dei seguenti princípi rispettivamente alternativi:
a) elezione del Presidente della Regione con votazione contemporanea e distinta rispetto a quella per il Parlamento regionale, secondo le norme della legge regionale, in armonia con i princípi fissati dalla legge generale della Repubblica, a suffragio universale diretto, con secondo turno riservato ai due candidati piú votati al primo turno, oppure elezione del Presidente della Regione da parte del Parlamento regionale, tra i componenti del Parlamento o fuori di esso;
b) nomina del Governo regionale da parte del Presidente della Regione; oppure nomina da parte del Parlamento regionale, entro o fuori del proprio seno, su proposta del Presidente;
c) possibilità di revoca, da parte del Parlamento, del Presidente eletto con voto popolare diretto, alla quale consegue lo scioglimento del Parlamento; oppure possibilità di revoca, da parte del Parlamento, del Presidente eletto dal Parlamento stesso, esclusivamente mediante approvazione di una mozione di revoca contenente l'indicazione del nuovo Presidente.
Le norme dello statuto che regolano la materia di cui al comma primo e ogni loro successiva modifica sono approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti del Parlamento regionale.
Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza di cui al comma primo, si provvede ad indire referendum popolare. Al referendum sono sottoposti, in alternativa, i due complessi di norme piú votati nel Parlamento riguardanti la materia di cui al comma primo. Viene inserito nello statuto regionale il testo che, nel referendum popolare, abbia conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.
I referendum di cui al comma terzo puó essere rinnovato, nella seconda legislatura successiva a quella in cui ha avuto luogo, su richiesta di un terzo dei parlamentari regionali o su iniziativa di almeno un ventesimo degli elettori della Regione.
Lo statuto definisce ulteriormente l'esercizio delle funzioni e i rapporti tra gli organi di governo disciplinati dalla Regione; regola l'esercizio del diritto di iniziativa popolare e dei referendum costitutivi ed abrogativi delle leggi e dei provvedimenti amministrativi della Regione.
Lo statuto é approvato dal Parlamento regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Lo statuto é sottoposto a referendum popolare se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, lo richieda almeno un ventesimo degli elettori della Regione. Lo statuto si ha per approvato, viene promulgato ed entra in vigore se consegue la maggioranza dei voti popolari validamente espressi.
Nel caso in cui abbia già avuto luogo il referendum di cui al comma terzo, le norme approvate con tale referendum non sono sottoposte al referendum sull'intero statuto. Nel caso in cui sia stato indetto, ma non ancora svolto, il referendum di cui al comma terzo, e sia stato richiesto il referendum sull'intero statuto, i due referendum si svolgono separatamente, a distanza di non meno di tre mesi l'uno dall'altro.
Terminata la procedura di approvazione dello statuto, il testo dello statuto approvato é promulgato e pubblicato, ed é inviato al Governo della Repubblica. Entro trenta giorni dal ricevimento, il Governo puó sollevare davanti alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità dello statuto esclusivamente per contrasto con le disposizioni della Costituzione. Lo statuto entra in vigore quarantacinque giorni dopo la sua pubblicazione. In caso di ricorso del Governo alla Corte costituzionale, il Parlamento regionale puó deliberare la sospensione dell'entrata in vigore dello statuto.

Art. 124.

Un Commissario del Governo, nominato dal Governo, coordina in via esclusiva le funzioni delle amministrazioni statali decentrate nonesercitate da Regioni, Province e Comuni con quelle di Regioni, Province e Comuni.

Art. 125.

La Conferenza delle Regioni per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 70- bis, comma secondo, é composta dai presidenti delle Regioni, che deliberano con voto riferito alla rispettiva consistenza demografica, secondo le modalità stabilite dalla legge generale della Repubblica.
La Commissione delle Regioni per l'economia e il lavoro, presieduta da un componente del Governo e formata dai presidenti delle Regioni, che deliberano con voto riferito alla rispettiva consistenza demografica, é costituita con legge generale della Repubblica per determinare, nelle materie di competenza regionale, in relazione alle materie di competenza statale, gli obiettivi e le direttive della programmazione economica nazionale.
La violazione delle direttive della Commissione da parte delle leggi e dei provvedimenti amministrativi statali o regionali ne comporta la impugnazione per illegittimità davanti alla Corte costituzionale per iniziativa della Commissione stessa o delle singole Regioni.
Le Regioni possono stipulare fra loro accordi a tempo determinato e, salvo sempre il diritto di recesso, a tempo indeterminato per coordinare l'esercizio delle proprie competenze e l'impiego delle proprie risorse ai fini di comune interesse. A tali accordi possono partecipare le Province, i Comuni e le altre amministrazioni pubbliche.

Art 126.

Salvo i casi di scioglimento di diritto previsti dallo statuto. il Parlamento regionale, quando non sia in grado di funzionare, puó essere sciolto con deliberazione del Governo, su richiesta del presidente della Regione e sentito il presidente del medesimo Parlamento regionale.
In caso di scioglimento le elezioni del nuovo Parlamento hanno luogo entro tre mesi.
Finché non sia riunito il nuovo Parlamento sono prorogati i poteri del precedente.

Art. 127.

La legge approvata dal Parlamento regionale é promulgata entro dieci giorni ed entra in vigore non prima di trenta giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge é dichiarata urgente dal Parlamento regionale e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Parlamento regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, promuove, entro trenta giorni dalla comunicazione della legge stessa, la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, sempreché questa non si sia già pronunciata in sede di formazione della legge prima della promulgazione, o quella di merito per contrasto di interessi davanti al Senato della Repubblica. In caso di dubbio, la Corte decide sulla competenza. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia della legge impugnata.

Art. 128.

Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei princípi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
La determinazione delle funzioni, di cui la legge generale della Repubblica puó delegare, per singole materie la individuazione specifica alla legge regionale, si attua col riconoscimento preliminare delle funzioni proprie dei Comuni e, successivamente, delle Province, secondo i princípi di autonomia e sussidiarietà dell'articolo 118, comma terzo.

Art. 129.

Il territorio di ogni Comune fa parte di una sola Provincia. Il territorio di ogni Provincia fa parte di una sola Regione.
Le circoscrizioni di decentramento dell'amministrazione statale nonché le circoscrizioni giudiziarie coincidono con le circoscrizioni di una o piú Regioni, una o piú Province della stessa Regione, uno o piú Comuni della stessa Provincia.
Nelle materie di competenza legislativa e amministrativa della Regione le eventuali funzioni amministrative decentrate, anche in forma di ente pubblico locale e azienda, sono esercitate esclusivamente dalle Province e dai Comuni.

Art. 130.

Sezioni decentrate apposite della Corte dei conti esercitano, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge generale della Repubblica, il controllo di legittimità successivo, su ricorso, degli atti amministrativi della Regione, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.
La legge generale della Repubblica indica gli atti suscettibili di impugnativa e controllo e prevede la partecipazione della Regione, delle Province e dei Comuni alla composizione di tali sezioni decentrate della Corte dei conti.

Art. 131.

Le Regioni sono definite nel territorio e costituite attraverso l'aggregazione di Province, previa eventuale modificazione delle circoscrizioni provinciali secondo l'articolo 114- bis, comma primo, in modo che, oltre alla Regione Sardegna, si determinino Regioni con almeno tre milioni e cinquecentomila abitanti.
Puó essere costituito distintamente il distretto di Roma capitale.
Le denominazioni delle Regioni sono formate, ove occorra, attraverso tutte le denominazioni delle precedenti Regioni storiche e costituzionali.
Nelle Regioni costituite secondo il comma primo, sono conservate, su conformi deliberazioni delle popolazioni interessate, l'identità territoriale e tutti i poteri legislativi e amministrativi degli enti esponenziali, comunque decidano di denominarsi, delle comunità della Valle d'Aosta, dell'Alto-Adige o Sud-Tirolo, del Trentino, del Friuli, della Venezia Giulia.

Art. 132.

Con legge costituzionale di approvazione le circoscrizioni, il numero e le denominazioni delle Regioni possono essere modificati su deliberazioni delle Province e, a richiesta, delle popolazioni interessate, sempreché le Regioni, che si costituiscano, e le precedenti Regioni, da cui ci si separa, abbiano almeno tre milioni e mezzo di abitanti e comunque, finché l'articolo 131 comma primo non sia stato attuato integralmente, per il principio di uguaglianza, non meno della minore delle Regioni già costituite.

Art. 133.

Con legge regionale di approvazione, su deliberazione degli enti locali territoriali e, a richiesta, con referendum delle popolazioni interessate, le circoscrizioni, il numero e le denominazioni dei Comuni e delle Province sono modificate secondo l'articolo 114- bis, anche in relazione al mutamento dell'insediamento territoriale delle comunità.

TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI


SEZIONE I


La Corte costituzionale

Art. 134.

La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni, sui conflitti di attribuzioni tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni, sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i ministri a norma della Costituzione, sulla verifica di ammissibilità dei referendum, sulla verifica, precedente la promulgazione, della legittimità costituzionale delle leggi approvate dalla Camera dei deputati.

Art. 135.

La Corte costituzionale é composta di diciotto giudici nominati per un terzo dal Senato della Repubblica, per un terzo dalle Regioni, per un terzo dalle supreme magistrature.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati a vita. Cessano dalla carica e dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantesimo anno di età. Dopo la cessazione non possono assumere alcuna carica istituzionale pubblica o associativa privata.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il presidente, che rimane in carica fino alla scadenza di cui al comma precedente.
L'ufficio di giudice della Corte é incompatibile con quello di membro del Parlamento nazionale, di un parlamento regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Senato della Repubblica compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte é pubblicata e comunicata alle Camere ed ai parlamenti regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non é ammessa alcuna impugnazione.

Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque parlamenti regionali. La legge sottoposta a referendum non é promulgata se non é approvata dalla maggioranza dei voti validi.
( Abrogato ).

Art. 139.

La forma repubblicana non puó essere oggetto di revisione costituzionale.


Testo articoli - S2030
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