|
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2030
| |
Art. 1.
1. Il comma secondo dell'articolo 55 della Costituzione é
abrogato.
| | Art. 2.
1. Il comma secondo dell'articolo 56 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Il numero dei deputati é di quattrocentosettanta".
2. Il comma quarto dell'articolo 56 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il
numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento
generale della popolazione, per quattrocentosettanta e distribuendo i seggi
in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei
quozienti interi e dei piú alti resti".
| | Art. 3.
1. Il comma secondo dell'articolo 57 della Costituzione, é
sostituito dal seguente:
"Il numero dei senatori elettivi é di duecentotrentacinque".
2. Il comma terzo dell'articolo 57 della Costituzione é abrogato.
3. Il comma quarto dell'articolo 57 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla
popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale,
sulla base dei quozienti interi e dei piú alti resti".
| | Art. 4.
1. All'articolo 58 della Costituzione sono aggiunti i seguenti commi:
"Per l'esercizio della funzione legislativa del Senato, di cui
all'articolo 70- bis , comma secondo, partecipa a pieno titolo
all'attività del Senato come rappresentante di ciascuna Regione il
rispettivo presidente o altro componente del governo regionale nominato e
revocabile dal presidente, che esprime unitariamente in forma palese i voti
della propria Regione in numero pari ai senatori elettivi della stessa.
Lo statuto della Regione disciplina le modalità e i tempi della
designazione del rappresentante della Regione, che dura in carica fino a
quando sia ricoperta la carica di presidente della Regione o di componente
del governo regionale".
| | Art. 5.
1. L'articolo 59 della Costituzione é abrogato.
| | Art. 6.
1. L'articolo 60 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 60. - La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono
eletti per quattro anni.
Non si possono candidare alle elezioni per la Camera dei deputati e per
il Senato della Repubblica i candidati delle elezioni presidenziali.
Nessuna emittente radiotelevisiva e nessun mezzo di comunicazione
puó dedicare alla campagna elettorale della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica tempi quantitativamente o qualitativamente inferiori
a quelli dedicati alla contemporanea campagna elettorale delle elezioni
presidenziali".
| | Art. 7.
1. Il comma primo dell'articolo 61 della Costituzione é sostituito
dal seguente:
"Le elezioni delle nuove Camere sono indette con le modalità ed
hanno luogo nella data indicata all'articolo 83, comma terzo. La prima
riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni".
| | Art. 8.
1. Nel comma secondo dell'articolo 62 della Costituzione sono soppresse
le parole: "o del Presidente della Repubblica.
2. Il comma terzo dell'articolo 62 della Costituzione é abrogato.
| | Art. 9.
1. Il comma secondo dell'articolo 63 della Costituzione é
abrogato.
| | Art. 10.
1. Il comma secondo dell'articolo 64 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere puó
deliberare di adunarsi in seduta segreta".
2. Nel comma terzo dell'articolo 64 della Costituzione sono soppresse le
parole: "e il Parlamento".
3. Il comma quarto dell'articolo 64 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"I membri del Governo hanno diritto di assistere alle sedute e sono
ascoltati quando lo richiedono".
| | Art. 11.
1. L'articolo 68 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 68. - I membri delle Camere non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati durante il periodo del
loro mandato.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro
del Parlamento puó essere sottoposto a perquisizione personale o
domiciliare, né puó essere arrestato, o altrimenti privato
della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in
esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto
nell'atto di commettere un delitto per il quale é previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza.
Senza autorizzazione della Camera cui appartiene, nessun suo componente
puó essere sottoposto ad intercettazioni in qualsiasi forma di
conversazione o comunicazione o a sequestro di corrispondenza.
I commi precedenti si applicano ai rappresentanti delle Regioni in Senato
secondo l'articolo 58, comma terzo".
| | Art. 12.
1. L'articolo 70 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 70. - La potestà legislativa dello Stato é esercitata
dal Parlamento secondo le norme della Costituzione e dal Governo
esclusivamente nei casi previsti dagli articoli 76 e 77.
É riservata allo Stato la potestà legislativa nelle
seguenti materie:
a)
la persona: i diritti soggettivi previsti dagli articoli da 13 a 22,
nonché dagli articoli 33, 39, 40, 49 e 51, la cittadinanza, lo stato
civile, la condizione giuridica degli stranieri;
b)
i diritti di difesa della persona: l'ordinamento civile e penale e le
sanzioni penali; l'ordinamento della giustizia civile, penale,
amministrativa, tributaria e contabile;
c)
lo Stato nei suoi rapporti internazionali: la politica estera, salvo quanto
disposto dall'articolo 117, commi terzo, quarto, quinto;
d)
la sicurezza esterna ed interna: difesa e forze armate; armi ed esplosivi;
la sicurezza pubblica, ivi comprese le misure di prevenzione, esclusi i
compiti di polizia locale; la protezione civile di pronto soccorso nelle
grandi calamità naturali;
e)
gli organi costituzionali: la formazione e l'ordinamento degli organi
costituzionali; l'ordinamento giudiziario e degli organi indipendenti;
f)
lo Stato: ordinamento e strumenti: ordinamento del sistema elettorale per
le elezioni del Parlamento; statistica nazionale e la diffusione dei dati
relativi ad essa; tributi e contabilità di Stato; l'organizzazione
sovraregionale della ricerca scientifica, tecnologica e culturale,
strumentale alle materie di competenza dello Stato;
g)
la formazione del cittadino: le finalità, i princípi e i
livelli minimi dell'istruzione scolastica e i relativi ordini, gradi e
titoli di studio; l'istruzione universitaria, la proprietà artistica,
letteraria ed intellettuale; i criteri generali per una regolamentazione
omogenea delle concessioni alle emittenti; la determinazione dei criteri e
degli standard minimi per la tutela e valorizzazione del
paesaggio e del patrimonio culturale nazionale;
h)
l'ambiente e la salute del cittadino: i livelli minimi inderogabili a
tutela della salute e i requisiti minimi dei vincoli e degli interventi a
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; i criteri e gli standard
minimi inderogabili per la tutela e valorizzazione dei parchi naturali;
i)
l'economia nazionale: pesi e misure; sistema monetario, valutario e
creditizio, salvo il credito agevolato; produzione e distribuzione nazionale
dell'energia; disciplina generale della circolazione; servizi postali;
trasporti e comunicazioni nazionali e internazionali; ordini professionali;
minimi inderogabili di trattamento normativo nei rapporti di lavoro,
ordinamento generale della tutela e sicurezza lavoro; istituti previdenziali
obbligatori.
La disciplina di materie di potestà legislativa statale puó
essere delegata, previa intesa, alle Regioni che lo richiedano. La legge di
delegazione, stabilendo casi, obbiettivi e risultati, assicura la copertura
finanziaria, considera la efficienza amministrativa e indica la durata e la
revoca della delega stessa".
| | Art. 13.
1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 70- bis.
- Le leggi sono deliberate dalla Camera dei deputati e trasmesse
immediatamente al Senato che, entro sette giorni dal ricevimento, puó
deliberare di procedere, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti
elettivi, al riesame con eventuali modificazioni conseguenti. In tale caso
la legge é sottoposta a nuova deliberazione della Camera dei
deputati.
Oltre al caso previsto nel comma precedente, la legge approvata dalla
Camera dei deputati é sottoposta al riesame ed alla deliberazione del
Senato quando lo abbia chiesto, entro dieci giorni dalla approvazione della
Camera, la Conferenza delle Regioni, di cui all'articolo 125, motivando con
l'incidenza della legge statale stessa sull'ambito della potestà
legislativa, amministrativa e finanziaria delle Regioni. In tal caso la
legge é riesaminata, modificata e deliberata in via definitiva dal
Senato nella composizione fissata dall'articolo 58, comma terzo, senza
ulteriore deliberazione della Camera dei deputati.
Sulla deliberazione della Conferenza delle Regioni, di cui al comma
precedente, si pronuncia entro trenta giorni la Corte costituzionale, quando
venga richiesto, entro sette giorni dal ricevimento della deliberazione
stessa, da almeno un terzo dei deputati o dal Governo.
Sono deliberate dalla Camera dei deputati e, successivamente, dal Senato
della Repubblica, le leggi di approvazione del bilancio dello Stato, di
coordinamento della finanza pubblica, di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali, nonché le leggi costituzionali e le leggi
generali della Repubblica previste dalla Costituzione. Nelle deliberazioni
delle leggi sul coordinamento della finanza pubblica intervengono i
rappresentanti delle Regioni secondo l'articolo 58, comma terzo".
| | Art. 14.
1. L'articolo 72 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 72. - Ogni disegno di legge é approvato dalla Camera e, nei
casi previsti, dal Senato secondo le norme del rispettivo regolamento.
I disegni di legge presentati o accettati dal Governo sono iscritti
all'ordine del giorno e inseriti con priorità nel calendario dei
lavori secondo le norme del regolamento.
Sono garantiti dal regolamento i tempi dei lavori della Camera dei
deputati dedicati alle proposte di legge delle minoranze.
La Camera dei deputati, a richiesta del Governo, si pronuncia entro un
termine dato e mediante un solo voto su tutto o su parte del disegno di
legge integrato dagli emendamenti proposti o accettati dal Governo stesso.
Il regolamento di ciascuna Camera stabilisce in quali casi e forme i
disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, per la
deliberazione dei singoli articoli, riservando alla Camera l'approvazione
finale solo con dichiarazioni di voto.
Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle
commissioni".
| | Art. 15.
1. L'articolo 73 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 73. - La legge é promulgata dal Presidente della Repubblica
non prima di dieci e non piú di venti giorni dall'approvazione
definitiva, salvo un termine diverso stabilito dalla stessa.
La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione, salvo un termine diverso stabilito dalla stessa".
| | Art. 16.
1. L'articolo 74 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 74. - Prima di promulgare la legge il Presidente della Repubblica,
su conforme deliberazione del Governo, puó chiedere al Parlamento,
con messaggio motivato, una seconda deliberazione su tutta o parte di essa.
Nel caso di cui al comma precedente, la legge viene promulgata se la
Camera dei deputati e, nei casi previsti, il Senato della Repubblica, con la
maggioranza assoluta dei componenti, approvano nuovamente la legge stessa
nel testo precedentemente approvato o con le modificazioni richieste nel
messaggio.
Su iniziativa di almeno un quarto dei componenti della Camera dei
deputati, ogni legge, per motivi di legittimità costituzionale.
puó essere deferita, entro cinque giorni dalla approvazione, alla
Corte costituzionale, che si pronuncia entro trenta giorni. Il deferimento
preventivo sospende il decorso degli altri termini".
| | Art. 17.
1. L'articolo 75 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 75. - Gli elettori della Camera dei deputati esprimono con
referendum
il proprio voto deliberativo su ogni progetto di legge abrogativo e
propositivo, redatto in articoli, su iniziativa di almeno cinquecentomila
elettori o cinque Parlamenti regionali.
Entro novanta giorni dalla comunicazione della raccolta delle prime
centomila firme, che puó anche iniziare come iniziativa legislativa e
diventare iniziativa referendaria dopo le prime ottantamila, la Corte
costituzionale pronuncia il giudizio di ammissibilità.
In caso di ammissibilità, il referendum
non ha luogo se il Parlamento, nei novanta giorni successivi, approva il
disegno di legge integralmente o con modifiche e se, nell'ulteriore giudizio
della Corte costituzionale, da pronunciare nei trenta giorni successivi, i
contenuti essenziali ne risultano rispettati.
In mancanza dell'approvazione del Parlamento di cui al comma precedente,
il refe rendum
dichiarato ammissibile ha luogo se entro i tre mesi successivi alla
scadenza del termine per l'approvazione si raggiungono almeno
cinquecentomila firme di elettori.
Il progetto sottoposto a referendum
é approvato se alla votazione ha partecipato almeno la metà
degli elettori ed é stata favorevole almeno la metà piú
uno dei voti validamente espressi.
L'iniziativa referendaria non é ammessa per le leggi tributarie e
di bilancio o che comunque comportino erogazioni finanziarie a vantaggio di
determinate categorie di cittadini, di amnistia e di indulto, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per le leggi
costituzionali.
Le modalità di attuazione del referendum
sono stabilite con legge generale della Repubblica".
| | Art. 18.
1. L'articolo 76 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della potestà legislativa puó
essere delegato al Governo esclusivamente con legge che ne determini
l'oggetto, i princípi e i criteri direttivi, e con la scadenza
massima di un anno, non prorogabile.
Sui requisiti di cui al comma precedente si pronuncia la Corte
costituzionale nei termini di cui all'articolo 74, comma terzo".
| | Art. 19.
1. L'articolo 77 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 77. - Il Governo puó adottare provvedimenti provvisori con
forza di legge in casi di necessità ed urgenza concernenti la
sicurezza nazionale, le calamità naturali, l'introduzione di norme
finanziarie che debbono entrare immediatamente in vigore o il recepimento e
l'attuazione di atti normativi delle Comunità europee quando dalla
mancata tempestività nell'adozione dei medesimi possa derivare
responsabilità dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari.
Il giorno stesso il Governo deve presentare il decreto alla Camera per la
conversione in legge. La Camera, anche se sciolta, é appositamente
convocata e si riunisce entro cinque giorni.
Il Governo non puó rinnovare, mediante decreto, disposizioni di
decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni
dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe
legislative, attribuirsi poteri regolamentari in materie già
disciplinate con legge, regolare i rapporti sorti sulla base di decreti non
convertiti, disciplinare gli effetti dei medesimi.
La necessità e l'urgenza sono requisiti di tutte le norme del
decreto.
I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di
carattere specifico e omogeneo.
La Camera, secondo le norme del proprio regolamento, é tenuta a
deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro sessanta giorni
dalla pubblicazione e non puó modificarli salvo per quanto attiene
alla copertura degli oneri finanziari.
I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro sessanta giorni non
sono convertiti in legge. La Camera puó tuttavia regolare con legge i
rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Alla legge di conversione del decreto, approvata dalla Camera dei
deputati, si applicano le norme dell'articolo 70- bis ".
| | Art. 20.
1. All'articolo 78 della Costituzione é aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"La legge costituzionale definisce i poteri del Governo nella situazione
di crisi".
| | Art. 21.
1. L'articolo 79 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 79. - L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a
maggioranza assoluta dei componenti della Ca mera dei deputati in ogni suo
articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la
loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati
commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge".
| | Art. 22.
1. L'articolo 81 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci di previsione,
pluriennale e annuale, ed il rendiconto.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi
tributi e nuove spese.
I bilanci devono prevedere il pareggio delle entrate e delle spese
correnti. Il disavanzo di bilancio non puó superare il tre per cento
del prodotto interno lordo dell'anno precedente. Le Camere fissano i limiti
massimi dei saldi di bilancio prima dell'inizio dell'esame dello stesso.
Il bilancio non puó essere approvato prima dei disegni di legge in
materia di finanza pubblica presentati dal Governo contestualmente al
bilancio stesso.
Ogni legge che rechi nuove o maggiori spese o minori entrate deve
indicare i mezzi per farvi fronte, con riferimento a ciascuno degli esercizi
compresi nel bilancio pluriennale e comunque all'intero periodo di efficacia
della legge.
Il Governo, nel corso dell'esame parlamentare dei disegni di legge,
puó opporsi all'approvazione di disposizioni che importino variazioni
di spesa o di entrata; ciascuna Camera puó tuttavia approvare
nuovamente tali disposizioni a maggioranza dei tre quinti dei propri
componenti.
L'ordinamento finanziario e contabile di tutti gli enti del settore
pubblico deve garantire il rispetto del pareggio di bilancio.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puó essere autorizzato se
non per legge e per pe riodi non superiori complessivamente a sei mesi, nel
corso di ognuno dei quali possono effettuarsi spese, nel limite di un
dodicesimo di quelle previste da ciascun capitolo del bilancio dell'anno
precedente, eventualmente ridotte in proporzione per garantire il rispetto
del vincolo di pareggio.
Le disposizioni di legge per l'attuazione del presente articolo non
possono essere abrogate né derogate dalle leggi di approvazione o di
variazione del bilancio, né dalle leggi di spesa o di entrata".
| | Art. 23.
1. L'articolo 82 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 82. - Compete al Senato disporre inchieste su materie di pubblico
interesse. L'inchiesta viene comunque disposta quando lo richieda un quinto
dei componenti del Senato. Per lo svolgimento di una inchiesta il Senato
nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispettare
la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle
indagini.
Compete al Senato, secondo il proprio regolamento, ogni altra
attività parlamentare di sindacato ispettivo e, in particolare, la
presentazione al Governo di interrogazioni e di interpellanze.
Compete al Senato ogni elezione o nomina parlamentare che la Costituzione
non attribuisca espressamente anche alla Camera dei deputati e, in generale,
ogni funzione parlamentare, diversa dalla legislativa, non attribuita
espressamente anche alla Camera.
Non compete al Senato altra partecipazione alla formazione delle leggi
tranne quella espressamente prevista dalla Costituzione".
| | Art. 24.
1. L'articolo 83 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica é eletto a suffragio
universale e diretto, secondo le norme di legge.
Il Presidente della Repubblica é eletto a maggioranza assoluta dei
voti validamente espressi a uno dei candidati proposti secondo le norme di
legge.
Se la maggioranza di cui al comma precedente non viene conseguita da
alcun candidato, si procede, nella seconda domenica successiva, a una nuova
votazione di ballottaggio fra i due candidati piú votati nel primo
turno senza facoltà di desistenza.
Le eventuali elezioni primarie sono organizzate su base regionale per
iniziativa politica non pubblica. Sono ammessi gli elettori che abbiano
dichiarato l'opzione almeno tre anni prima senza modificarla
successivamente".
| | Art. 25.
1. Il comma primo dell'articolo 84 della Costituzione é sostituito
dal seguente:
"Art. 84. - Puó essere eletto Presidente della Repubblica ogni
cittadino che abbia compiuto quarant'anni di età, goda dei diritti
civili e politici e non si trovi nelle condizioni di ineleggibilità
stabilite da legge costituzionale".
2. All'articolo 84 della Costituzione é aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Al termine del mandato il Presidente della Repubblica non puó
assumere alcuna altra carica istituzionale pubblica o associativa privata".
| | Art. 26.
1. L'articolo 85 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica é eletto per quattro
anni e puó essere rieletto soltanto nella elezione immediatamente
successiva.
Novanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei
deputati fissa la data di elezione, che ha luogo non meno di venti e non
piú di trentacinque giorni dalla scadenza.
Il Presidente della Repubblica assume le funzioni trenta giorni dopo la
proclamazione".
| | Art. 27.
1. L'articolo 86 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 86. - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in
cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Primo ministro, che
é nominato dal Presidente della Repubblica dopo la elezione delle
Camere.
In caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni del
Presidente della Repubblica, il Primo ministro ne assume le funzioni e le
esercita fino alla scadenza del mandato.
Qualora anche il Primo ministro sia nella impossibilità di
svolgere le funzioni presidenziali, queste sono affidate sino alla scadenza
del mandato ad un supplente eletto dal Governo tra i propri componenti".
| | Art. 28.
1. L'articolo 87 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica rappresenta la comunità
nazionale e l'unità della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica é il capo del Governo, ne dirige la
politica generale e ne é responsabile.
Il Presidente della Repubblica accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre,
l'autorizzazione del Parlamento.
Il Presidente della Repubblica ha il comando delle Forze armate, presiede
il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dal Parlamento.
Il Presidente della Repubblica puó concedere la grazia e commutare
le pene.
Il Presidente della Repubblica conferisce le onorificenze della
Repubblica".
| | Art. 29.
1. L'articolo 88 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 88. - Il Presidente della Repubblica presenta alla Camera dei
deputati i disegni di legge deliberati collegialmente dal Governo.
Il Presidente della Repubblica invia al Parlamento i messaggi approvati
dal Governo.
Il Presidente della Repubblica promulga le leggi approvate dal
Parlamento; puó sospenderne la promulgazione secondo l'articolo 74,
comma primo, rinviandole al Parlamento con un messaggio, su delibera
collegiale del Governo; deve promulgarle dopo la seconda approvazione del
Parlamento secondo l'articolo 74, comma secondo; sospende la promulgazione
in caso di deferimento preventivo alla Corte costituzionale, secondo
l'articolo 74, comma terzo.
Il Presidente della Repubblica indice il referendum
popolare secondo le norme della Costituzione.
Il Presidente della Repubblica emana i regolamenti deliberati dal Governo
per l'attuazione e l'esecuzione delle leggi dello Stato e per la disciplina
delle materie di competenza dello Stato non riservate alla legge. Sono
disciplinate da regolamenti, nel rispetto dei princípi desumibili
dalla legge, le materie non coperte da riserva assoluta di legge".
| | Art. 30.
1. L'articolo 89 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 89. - Il Presidente della Repubblica é responsabile dei
propri atti.
Il Presidente della Repubblica firma gli atti conseguenti a deliberazioni
collegiali del Governo, che sono controfirmati dal Primo ministro o, per
ragioni di competenza, da un ministro.
Sono atti monocratici del Presidente della Repubblica solo gli atti non
definiti nella Costituzione atti del Governo".
| | Art. 31.
1. L'articolo 90 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 90. - Il Presidente della Repubblica é messo in stato di
accusa dal Senato della Repubblica, a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti, per alto tradimento, corruzione o attentato alla Costituzione.
La messa in stato di accusa puó essere promossa, con il medesimo
procedimento, nei confronti del Primo ministro che abbia assunto le funzioni
presidenziali secondo l'articolo 86, comma primo".
| | Art. 32.
1. L'articolo 91 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 91. - Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue
funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di
osservanza della Costituzione dinanzi al Senato della Repubblica.
Il giuramento é prestato, con le medesime modalità, dal
Primo ministro o dal supplente nel momento in cui assume le funzioni
presidenziali".
| | Art. 33.
1. L'articolo 92 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 92. - Il Governo della Repubblica é composto dal Presidente
della Repubblica che lo presiede, dal Primo ministro, che lo presiede in
assenza e per delega del Presidente della Repubblica, e dai ministri, che
costituiscono insieme l'organo collegiale deliberativo.
Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro e, d'intesa con
questo, i ministri, dopo avere acquisito il parere della apposita
commissione del Senato della Repubblica sul profilo morale pubblico e sulla
professionalità in relazione all'incarico ministeriale specifico.
L'ufficio di ministro é incompatibile con l'appartenenza a una
delle due Camere o a una carica elettiva regionale nelle due legislature
precedenti ed é inibito ai candidati ed agli eletti a tali organi
negli ultimi cinque anni.
Le candidature all'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica sono ammesse dopo la decorrenza di tre anni dalla cessazione
dell'ufficio di ministro".
| | Art. 34.
1. L'articolo 93 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 93. - Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le
funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica".
| | Art. 35.
1. L'articolo 94 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 94. - Il Primo ministro e ciascun ministro possono essere revocati
dal Presidente della Repubblica. Se la sostituzione del Primo ministro o di
piú di un ministro interviene dopo un anno dalla nomina, é
esaminata dalla commissione del Senato, di cui all'articolo 92, comma
secondo, che delibera a maggioranza assoluta.
La nomina dei nuovi ministri, in sostituzione dei revocati, non é
sottoposta alla commissione del Senato, se non per i profili di cui
all'articolo 92, comma secondo, ove consegua a mozione di censura
individuale approvata a maggioranza assoluta dal Senato della Repubblica su
proposta di almeno un terzo dei suoi componenti ovvero a dimissioni".
| | Art. 36.
1. L'articolo 95 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 95. - Il Primo ministro, secondo le direttive del Presidente della
Repubblica, mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo
dei ministri, promuovendone e coordinandone l'attività.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Governo e
individualmente degli atti dei loro dicasteri.
Sono determinati dal Governo con regolamento, sulla base dei
princípi stabiliti dalla legge, l'ordinamento amministrativo della
presidenza della Repubblica, il numero, le attribuzioni e l'organizzazione
dei ministeri e dei dipartimenti. Questi sono preposti esclusivamente
all'esercizio delle funzioni amministrative statali.
I dirigenti generali dello Stato e, nei casi previsti dalla legge, i
dirigenti degli enti pubblici statali sono nominati dal Governo dopo avere
acquisito il parere della apposita commissione del Senato".
| | Art. 37.
1. L'articolo 96 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 96. - I ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti,
per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione
ordinaria, previa deliberazione del Senato della Repubblica, secondo le
norme stabilite con legge costituzionale".
| | Art. 38.
1. L'articolo 97 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 97. - L'amministrazione pubblica statale, regionale e locale
é disciplinata da statuti e regolamenti sulla base di princípi
di legge.
Gli indirizzi all'amministrazione per l'efficacia delle politiche
pubbliche sono deter minati dagli organi istituzionali degli enti, da cui le
amministrazioni sono separate
L'amministrazione adotta procedure funzionali a garantire efficacia,
efficienza, imparzialità, trasparenza dell'azione amministrativa.
Ogni organizzazione amministrativa é diretta con un sistema di
controllo interno di gestione, che, sulla base di indicatori omogenei,
funzionali alla comparazione, rileva periodicamente i costi e i tempi delle
unità di prodotto e di servizio e i risultati conseguiti rispetto
agli obbiettivi prefissati. Ne sono informati gli organi istituzionali
dell'ente da cui l'amministrazione dipende, gli organi tecnici locali,
regionali e statali preposti alla comparazione, nonché, a richiesta,
in tempo reale, i cittadini e le loro associazioni.
Le leggi e i regolamenti e gli atti generali destinati a incidere, almeno
in parte, sulla organizzazione amministrativa e sulla sua efficienza, in
quanto ne prevedano un'attività diversa, non possono essere proposti
e adottati senza preventiva analisi degli effetti organizzativi presumibili
e senza le necessarie modificazioni conseguenti.
La disciplina dell'attività amministrativa e della modificazione
costante dell'organizzazione amministrativa garantisce la motivazione delle
decisioni, il diritto di informazione, il diritto di accesso ai documenti,
la partecipazione al procedimento, la conclusione di questo nei termini
previsti, il rimedio sostitutivo dell'inerzia, la facoltà di
controllo degli utenti sui servizi, il risarcimento della lesione arrecata
dalla inefficienza".
| | Art. 39.
1. L'articolo 98 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 98. - I pubblici impiegati, finché membri del Parlamento o
del Governo o dei parlamenti e dei governi regionali, non conseguono
promozioni se non per anzianità.
Si possono porre con legge limitazioni al diritto di iscriversi ai
partiti politici per i funzionari professionali, i magistrati, i mili tari
di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i
rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Ciascuna unità di personale della pubblica amministrazione
é responsabile della produttività della sua prestazione,
elemento costitutivo, periodicamente verificato, della retribuzione e della
prosecuzione del rapporto di lavoro.
I funzionari pubblici sono responsabili dell'organizzazione dell'ufficio
cui sono preposti o appartengono, dell'efficienza crescente dello stesso,
della migliore qualità del servizio, del conseguimento dei risultati
prefissati, della violazione dei doveri professionali con danno dei
cittadini, delle imprese, delle altre amministrazioni.
Gli impiegati pubblici e i funzionari professionali sono assunti ed
accedono alle qualifiche superiori solo attraverso pubblici concorsi svolti
su base regionale o locale e per ruoli e organici regionali e locali. La
composizione degli organi preposti alla gestione e alla disciplina del
personale é tale da garantire l'indipendenza e la
imparzialità".
| | Art. 40.
1. L'articolo 99 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 99. - Le autorità amministrative indipendenti sono
disciplinate con legge in modo da assicurarne l'indipendenza. Gli organi
deliberativi apicali non possono essere nominati o designati dal Presidente
della Repubblica, dal Governo e dai dirigenti della pubblica
amministrazione.
Il difensore civico nazionale e i difensori civici regionali sono
istituiti e disciplinati con legge dello Stato e, rispettivamente, della
Regione.
Il titolare dell'organo monocratico dell'autorità amministrativa
indipendente non puó candidarsi al Parlamento della Repubblica o ai
parlamenti regionali, né essere componente dei rispettivi governi
prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione delle sue funzioni.
Al governatore della Banca d'Italia si applica la norma dell'articolo 84,
comma quarto".
| | Art. 41.
1. L'articolo 100 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 100. - Il Consiglio di Stato é organo di consulenza
giuridico-amministrativa del Governo e delle pubbliche amministrazioni.
La Corte dei conti controlla l'attività delle amministrazioni
pubbliche per assicurare la regolarità dei conti. Attesta la
regolarità dei rendiconti. Redige una relazione annuale sulla
gestione finanziaria dello Stato e delle Regioni. Riceve da tutte le
amministrazioni pubbliche i dati omogenei richiesti al servizio di controllo
interno di gestione di ciascuna di esse, effettua la comparazione e le
valutazioni e ne riferisce periodicamente al Parlamento della Repubblica e
ai parlamenti regionali, dopo l'eventuale contraddittorio con le
amministrazioni stesse. Gestisce il sistema informatico della
contabilità nazionale in collegamento con la Ragioneria generale
dello Stato e con le ragionerie delle Regioni.
L'autonomia organizzativa della Corte dei conti e le circoscrizioni delle
sezioni decentrate sono determinate con legge.
La legge assicura l'indipendenza del Consiglio di Stato, della Corte dei
conti e dei loro componenti dal Presidente della Repubblica, dal Governo,
dai governi regionali, dai dirigenti delle pubbliche amministrazioni. Nella
composizione dei due istituti non é ammessa designazione o nomina da
parte di tali organi. I consiglieri di Stato e della Corte dei conti non
svolgono pubblica funzione o attività se non presso il rispettivo
istituto".
| | Art. 42.
1. Il comma secondo dell'articolo 101 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"I giudici sono soggetti soltanto alla legge".
2. All'articolo 101 é aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La legge riconosce e garantisce la parità dei diritti alle parti
del processo".
| | Art. 43.
1. Il comma primo dell'articolo 102 della Costituzione e sostituito dal
seguente:
"Art. 102. - La giurisdizione é unica e articolata in sezioni
civili, penali e amministrative".
2. Il comma secondo dell'articolo 102 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"La funzione giurisdizionale é esercitata da giudici istituiti e
regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere
istituiti giudici straordinari o giudici speciali".
| | Art. 44.
1. Il comma primo dell'articolo 10 della Costituzione é sostituito
dal seguente:
"Art. 103. - Una sezione dell'organo giudiziario ordinario, specializzato
nella giustizia amministrativa, esercita la giurisdizione per la tutela dei
diritti nei confronti della pubblica amministrazione e sulla
legittimità dell'azione amministrativa".
2. All'ultimo comma dell'articolo 103 della Costituzione é
soppresso il secondo periodo.
| | Art. 45.
1. L'articolo 104 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 104. - I giudici e, rispettivamente, i magistrati del pubblico
ministero, distinti per ruolo e funzioni, costituiscono l'ordine
giudiziario, autonomo ed indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura giudicante é presieduto
dal primo presiden te della Corte di cassazione, che ne fa parte di diritto;
gli altri componenti sono eletti per due terzi dal Parlamento in seduta
comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed
avvocati dopo quindici anni di esercizio, e per un terzo da tutti i giudici
della magistratura ordinaria militare, nonché dai giudici della Corte
dei conti.
Il Consiglio superiore della magistratura del pubblico ministero é
presieduto dal procuratore generale della Corte di cassazione, che ne fa
parte di diritto; gli altri componenti sono eletti per due terzi dal
Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in
materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio, e per un
terzo da tutti i magistrati del ruolo del pubblico ministero presso gli
organi giurisdizionali ordinari, militari e della Corte dei conti.
I Consigli eleggono ciascuno un vice-presidente fra i componenti
designati dal Parlamento.
I componenti elettivi dei Consigli durano in carica quattro anni e non
sono immediatamente rieleggibili.
Nessuno puó appartenere contemporaneamente ai due Consigli. I
componenti elettivi, finché in carica, non possono essere iscritti
negli albi professionali, né far parte del Parlamento della
Repubblica o di un parlamento regionale".
| | Art. 46.
1. L'articolo 105 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 105. - Spetta a ciascun Consiglio superiore, secondo le differenti
norme stabilite dalla legge sull'ordinamento giudiziario per gli
appartenenti ai due ruoli della magistratura, esercitare i poteri in materia
di assunzioni, tirocinio, assegnazione, trasferimenti, promozioni e
provvedimenti disciplinari.
I magistrati non possono essere autorizzati a svolgere alcuna funzione o
attività pubblica o privata fuori di quelle previste dall'ordinamento
giudiziario".
| | Art. 47.
1. L'articolo 106 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 106. - Le nomine dei magistrati hanno luogo con le modalità
previste con legge costituzionale".
| | Art. 48.
1. Il comma primo dell'articolo 107 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi
dal servizio, né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito
a decisione dei Consigli superiori, adottata o per i motivi e con le
garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro
consenso".
2. Il comma secondo dell'articolo 107 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione
disciplinare per i magistrati di entrambi i ruoli".
3. Il comma terzo dell'articolo 107 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"I magistrati si distinguono fra di loro per la diversità di ruolo
e per le funzioni svolte. La legge sull'ordinamento giudiziario disciplina
il passaggio da un ruolo all'altro, assicurando la verifica
dell'idoneità allo svolgimento delle funzioni del ruolo di
destinazione".
| | Art. 49.
Il comma secondo dell'articolo 108 della Costituzione é abrogato.
| | Art. 50.
1. L'articolo 110 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 110. - Ferme le competenze dei Consigli superiori, spettano al
Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia".
| | Art. 51.
1. L'articolo 111 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 111. - Tutti i provvedimenti giurisdizionali sono motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà
personale é sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di
legge.
Contro le decisioni della Corte dei conti il ricorso in Cassazione
é ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Contro le decisioni in primo grado e secondo grado della sezione
specializzata di giustizia amministrativa e contro le decisioni della Corte
dei conti il ricorso in Cassazione é ammesso per i soli motivi
inerenti alla giurisdizione".
| | Art. 52.
1. L'articolo 112 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 112. - L'azione penale é esercitata dal pubblico ministero".
| | Art. 53.
1. Il comma primo dell'articolo 113 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Art. 113. - Contro gli atti della pubblica amministrazione é
sempre ammessa la tutela giurisdizionale".
2. Il comma terzo dell'articolo 113 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"La legge determina gli effetti dell'annullamento giurisdizionale degli
atti della pubblica amministrazione".
| | Art. 54.
1. L'articolo 114 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 114. - La Repubblica é costituita dai Comuni, dalle
Province, dalle Regioni e dallo Stato.
Le comunità territoriali sono ordinate in Comuni, Province e
Regioni.
Al cittadino italiano ed europeo sono riconosciuti i diritti di
cittadinanza dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione di appartenenza".
| | Art. 55.
1. Dopo l'articolo 114 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 114- bis . - La definizione territoriale dei Comuni, delle
Province e delle Regioni si adegua costantemente all'insediamento delle
comunità. In applicazione dei criteri paritari fissati dalle leggi
generali della Repubblica e dalle leggi regionali di attuazione sono
definiti, nell'ordine, e successivamente modificabili, il territorio del
Comune con decisione delle popolazioni interessate, il territorio della
Provincia con decisione dei Comuni e il territorio della Regione con
decisione delle Province.
La Provincia é costituita e puó essere soppressa su
proposta vincolante dei rispettivi Comuni a finanza locale invariata. La
legge regionale di attuazione della legge generale della Repubblica indica
la dimensione demografica e territoriale dei Comuni correlata alla
costituzione o soppressione della Provincia.
La legge generale della Repubblica e le leggi regionali di attuazione
possono attribuire denominazione e ordinamento diversi alla Provincia
identificata con area metro politana e stabilire la dimensione demografica
oltre la quale il Comune maggiore dell'area metropolitana si ricostituisce
in piú Comuni definiti con decisione della popolazione interessata".
| | Art. 56.
1. L'articolo 115 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 115. - Le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni
fissati dalla Costituzione e dalla legge costituzionale.
Le Regioni hanno autonomia statutaria, organizzativa, normativa,
amministrativa e finanziaria.
L'autogoverno regionale é esercitato nelle forme della democrazia
rappresentativa e diretta".
| | Art. 57.
1. L'articolo 116 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 116. - La legge costituzionale riconosce a ciascuna Regione, su
iniziativa e proposta della medesima e secondo i princípi della
Costituzione, gli ambiti della rispettiva potestà legislativa e
amministrativa.
Con legge costituzionale é riconosciuta a ciascuna Regione, che lo
deliberi, ogni ulteriore forma e condizione particolare di autonomia che sia
stata attribuita ad altra Regione.
L'ordinamento della finanza pubblica si riferisce alla spesa per le
funzioni attribuite e i servizi esercitati dalle Regioni. La spesa eventuale
dello Stato per l'esercizio delle funzioni e dei servizi non assunti dalla
Regione é commisurata a quella delle piú efficienti delle
altre Regioni.
Ciascuna Regione tutela nel proprio ordinamento le particolari condizioni
storiche, culturali e linguistiche delle sue popolazioni".
| | Art. 58.
1. L'articolo 117 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 117. - La Regione esercita la potestà legislativa nelle
materie non espressamente riservate allo Stato dalla Costituzione o da leggi
costituzionali. Ulteriori norme delle leggi statali valgono solo in assenza
di legislazione regionale.
Nell'ambito delle materie di cui al comma precedente puó essere
prevista dallo statuto regionale la potestà legislativa della
Provincia.
Nell'ambito di trattati-quadro la Regione stipula accordi con enti
territoriali di altri Stati. La legge dello Stato disciplina le relative
procedure. La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa alle
procedure di assunzione di obblighi internazionali dello Stato e concorre
alla loro attuazione. In sede di formazione dei trattati su materie di
competenza regionale le Regioni sono consultate secondo le procedure
stabilite dalla legge dello Stato.
La Repubblica promuove la partecipazione delle Regioni alla formazione
degli organi comunitari rappresentativi del popolo europeo. La Regione
é rappresentata presso la Comunità europea, con la quale
intrattiene rapporti diretti. La Regione partecipa, nei modi previsti dalla
legge, alle procedure di formazione degli atti comunitari che incidono sulle
materie di propria competenza. La Regione dà attuazione alle
direttive della Comunità europea nelle materie di propria competenza.
Le Regioni, nelle materie di propria competenza, stipulano accordi fra
loro e istituiscono organismi comuni. L'accordo é stipulato dal
presidente della Regione previa autorizzazione del parlamento o del governo
regionale secondo le rispettive competenze. La legge dello Stato disciplina
le relative procedure".
| | Art. 59.
1. L'articolo 118 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 118. - Le funzioni amministrative spettano, nell'ordine, a Comuni,
Province e Regioni, salvo che nelle materie di potestà legislativa
dello Stato.
Nelle materie di potestà legislativa dello Stato le funzioni
amministrative decentrate sono esercitate dalle Regioni, dalle Province e
dai Comuni, ad eccezione di quelle relative a giustizia, difesa, sicurezza
pubblica, finanza e servizi pubblici necessariamente statali.
Le funzioni amministrative dei Comuni, delle Province e delle Regioni
sono determinate con l'applicazione dei criteri di autonomia e
sussidiarietà, riconoscendole secondo tale ordine.
Alla Regione sono attribuite esclusivamente le funzioni amministrative
che non possono essere svolte con pari efficacia ed efficienza dalle
Province e dai Comuni a motivo della dimensione demografica e territoriale e
delle connesse risorse finanziarie, organizzative, tecniche e tecnologiche.
Nelle materie escluse dalla potestà legislativa statale gli enti
pubblici locali non territoriali sono costituiti, modificati e soppressi per
deliberazione di Comuni, Province e Regioni".
| | Art. 60.
1. L'articolo 119 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 119. - Le Regioni, le Province e i Comuni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa nei limiti stabiliti dalle leggi statali
di coordinamento della finanza pubblica.
Le Regioni, le Province e i Comuni possono imporre tributi propri e
ricevono quote del gettito dei tributi erariali riscossi nel proprio
territorio, correlate anche alle funzioni svolte.
Le Regioni, le Province e i Comuni disciplinano e riscuotono i tributi di
rispettiva competenza.
Lo Stato, mediante apposito fondo, trasferisce finanza alla Regione e la
Regione a Province e Comuni esclusivamente a scopo di perequazione e
sviluppo delle aree meno favorite. Le esigenze di perequazione sono
commisurate al potenziale fiscale, indipendentemente dall'efficacia
dell'accertamento.
I vincoli di destinazione delle risorse finanziarie trasferite dallo
Stato alle Regioni, alle Province, ai Comuni riguardano esclusivamente le
materie riservate allo Stato.
La legge dello Stato stabilisce i limiti del ricorso al credito da parte
delle Regioni, delle Province e dei Comuni".
| | Art. 61.
1. L'articolo 121 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 121. - Sono organi della Regione il Parlamento regionale, il
Governo regionale e il Presidente della Regione. Tali organi possono
assumere denominazioni diverse da queste.
Il Parlamento regionale esercita la potestà legislativa regionale
in via esclusiva, puó delegare la funzione legislativa al Governo
regionale soltanto per la redazione di testi unici, puó presentare
proposte di legge al Parlamento della Repubblica.
Il Governo regionale esercita la potestà amministrativa regionale,
approva i regolamenti e gli altri atti generali di attuazione ed esecuzione
della legge regionale.
Il Presidente della Regione rappresenta la Regione nei rapporti con gli
altri soggetti dell'ordinamento repubblicano, europeo, internazionale,
promulga le leggi regionali, emana i regolamenti regionali, dirige le
funzioni amministrative statali decentrate in sede regionale"
| | Art. 62.
1. L'articolo 122 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 122. - Il Parlamento regionale é eletto a suffragio
universale diretto, secon do le norme stabilite dalla legge regionale, in
armonia con i princípi fissati dalla legge generale della Repubblica,
che determina anche il numero massimo dei componenti.
Nessuno puó appartenere contemporaneamente ad un Parlamento
regionale e ad una delle Camere del Parlamento nazionale, o al Parlamento
europeo, o ad un altro parlamento regionale.
I parlamentari regionali non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Governo regionale é composto dal Presidente della Regione, che
lo presiede, e da un numero di componenti determinato secondo le norme dello
statuto".
| | Art. 63.
1. L'articolo 123 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 123. - La Regione determina, nel proprio statuto, la forma di
governo, nell'ambito dei seguenti princípi alternativi:
a)
elezione del Presidente della Regione con votazione contemporanea e
distinta rispetto a quella per il Parlamento regionale, secondo le norme
della legge regionale, in armonia con i princípi fissati dalla legge
generale della Repubblica, a suffragio universale diretto, con secondo turno
riservato ai due candidati piú votati al primo turno; oppure elezione
del Presidente della Regione da parte del Parlamento regionale, tra i
componenti del Parlamento o fuori di esso;
b)
nomina del Governo regionale da parte del Presidente della Regione; oppure
nomina da parte del Parlamento regionale, entro o fuori del proprio seno, su
proposta del Presidente;
c)
possibilità di revoca, da parte del Parlamento, del Presidente
eletto con voto popolare diretto, alla quale consegue automaticamente lo
scioglimento del Parlamento, oppure possibilità di revoca, da parte
del Parlamento, del Presidente eletto dal Parlamento stesso, esclusivamente
mediante ap provazione di una mozione di revoca contenente l'indicazione del
nuovo Presidente.
Le norme dello statuto che regolano la materia di cui al comma primo, e
ogni loro successiva modifica, sono approvate a maggioranza dei due terzi
dei componenti del Parlamento regionale.
Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza di cui al comma primo, si
provvede ad indire referendum
popolare. Al referendum
sono sottoposti, in alternativa, i due complessi di norme piú votati
tra quelli proposti al Parlamento e riguardanti la materia di cui al comma
primo. Viene inserito nello statuto regionale il testo che, nel
referendum
popolare, abbia conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.
I referendum
di cui al comma terzo puó essere rinnovato, nella seconda
legislatura successiva a quella in cui ha avuto luogo, su richiesta di un
terzo dei parlamentari regionali o su iniziativa di almeno un ventesimo
degli elettori della Regione.
Lo statuto definisce ulteriormente l'esercizio delle funzioni e i
rapporti tra gli organi di governo disciplinati dalla Regione; regola
l'esercizio del diritto di iniziativa popolare e dei referendum
costitutivi ed abrogativi delle leggi e dei provvedimenti amministrativi
della Regione.
Lo statuto é approvato dal Parlamento regionale a maggioranza
assoluta dei suoi componenti. Lo statuto é sottoposto a
referendum popolare se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, lo
richieda almeno un ventesimo degli elettori della Regione. Lo statuto si ha
per approvato, viene promulgato ed entra in vigore se consegue la
maggioranza dei voti popolari validamente espressi.
Nel caso in cui abbia già avuto luogo il referendum
di cui al comma terzo, le norme approvate con tale referendum
non sono sottoposte al referendum sull'intero statuto. Nel caso
in cui sia stato indetto, ma non ancora svolto, il referendum
di cui al comma terzo, e sia stato richiesto il referendum
sull'intero statuto, i due referendum
si svolgono separatamente, a distanza di non meno di tre mesi l'uno
dall'altro.
Terminata la procedura di approvazione dello statuto, il testo dello
statuto approvato é promulgato e pubblicato, ed é inviato al
Governo della Repubblica. Entro trenta giorni dal ricevimento, il Governo
puó sollevare davanti alla Corte costituzionale la questione di
costituzionalità dello statuto esclusivamente per contrasto con le
disposizioni della Costituzione. Lo statuto entra in vigore quarantacinque
giorni dopo la sua pubblicazione. In caso di ricorso del Governo alla Corte
costituzionale, il Parlamento regionale puó deliberare la sospensione
dell'entrata in vigore dello statuto.
| | Art. 64.
1. L'articolo 124 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 124. Un Commissario del Governo, nominato dal Governo, coordina in
via esclusiva le funzioni delle amministrazioni statali decentrate non
esercitate da Regioni, Province e Comuni con quelle di Regioni, Province e
Comuni".
| | Art. 65.
1. L'articolo 125 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 125. - La Conferenza delle Regioni per l'esercizio delle funzioni
previste dall'articolo 70- bis , comma secondo, é composta
dai presidenti delle Regioni, che deliberano con voto riferito alla
rispettiva consistenza demografica, secondo le modalità stabilite
dalla legge generale della Repubblica.
La Commissione delle Regioni per l'economia e il lavoro, presieduta da un
componente del Governo e formata dai presidenti delle Regioni, che
deliberano con voto riferito alla rispettiva consistenza demografica,
é costituita con legge generale della Repubblica per determinare,
nelle materie di competenza regionale, in relazione alle materie di
competenza statale, gli obbiettivi e le direttive della programmazione
economica nazionale.
La violazione delle direttive della Commissione da parte delle leggi e
dei provvedimenti amministrativi statali o regionali ne comporta la
impugnazione per illegittimità davanti alla Corte costituzionale per
iniziativa della Commissione stessa o delle singole Regioni.
Le Regioni possono stipulare fra loro accordi a tempo determinato e,
salvo sempre il diritto di recesso, a tempo indeterminato per coordinare
l'esercizio delle proprie competenze e l'impiego delle proprie risorse ai
fini di comune interesse. A tali accordi possono partecipare le Province, i
Comuni e le altre amministrazioni pubbliche".
| | Art. 66.
1. L'articolo 126 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 126. - Salvo i casi di scioglimento di diritto previsti dallo
statuto, il Parlamento regionale, quando non sia in grado di funzionare,
puó essere sciolto con deliberazione del Governo, su richiesta del
Presidente della Regione e sentito il Presidente del medesimo Parlamento
regionale.
In caso di scioglimento le elezioni del nuovo Parlamento hanno luogo
entro tre mesi.
Finché non sia riunito il nuovo Parlamento sono prorogati i poteri
del precedente".
| | Art. 67.
1. L'articolo 127 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 127. - La legge approvata dal Parlamento regionale é
promulgata entro dieci giorni ed entra in vigore non prima di trenta giorni
dalla sua pubblicazione. Se una legge é dichiarata urgente dal
Parlamento regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini
indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal
Parla mento regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli
interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, promuove, entro trenta
giorni dalla comunicazione della legge stessa, la questione di
legittimità davanti alla Corte costituzionale, sempreché
questa non si sia già pronunciata in sede di formazione della legge
prima della promulgazione, o quella di merito per contrasto di interessi
davanti al Senato della Repubblica. In caso di dubbio, la Corte decide sulla
competenza. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia della legge
impugnata".
| | Art. 68.
1. All'articolo 128 della Costituzione é aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"La determinazione delle funzioni, di cui la legge generale della
Repubblica puó delegare, per singole materie, la individuazione
specifica alla legge regionale, si attua in via preliminare col
riconoscimento delle funzioni proprie dei Comuni e, successivamente, delle
Province, secondo i princípi di autonomia e sussidiarietà
dell'articolo 118, comma terzo".
| | Art. 69.
1. L'articolo 129 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 129. - Il territorio di ogni Comune fa parte di una sola Provincia.
Il territorio di ogni Provincia fa parte di una sola Regione.
Le circoscrizioni di decentramento dell'ammininistrazione statale
nonché le circoscrizioni giudiziarie coincidono con una o piú
Regioni, una o piú Province della stessa Regione, uno o piú
Comuni della stessa Provincia.
Nelle materie di competenza legislativa e amministrativa della Regione le
eventuali funzioni amministrative decentrate, anche in forma di ente
pubblico locale e azienda, sono esercitate esclusivamente dalle Province e
dai Comuni".
| | Art. 70.
1. L'articolo 130 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 130. - Sezioni decentrate apposite della Corte dei conti
esercitano, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge
generale della Repubblica, il controllo di legittimità successivo, su
ricorso, degli atti amministrativi della Regione, delle Province, dei Comuni
e degli altri enti locali.
La legge generale della Repubblica indica gli atti suscettibili di
impugnativa e controllo e prevede la partecipazione della Regione, delle
Province e dei Comuni alla composizione di tali sezioni decentrate della
Corte dei conti".
| | Art. 71.
1. L'articolo 131 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 131. - Le Regioni sono definite nel territorio e costituite
attraverso l'aggregazione di Province, previa eventuale modificazione delle
circoscrizioni provinciali secondo l'articolo 114- bis , comma
primo, in modo che, oltre alla Regione Sardegna, si determinino Regioni con
almeno tre milioni e cinquecentomila abitanti.
Puó essere costituito distintamente il distretto di Roma capitale.
Le denominazioni delle Regioni sono formate, ove occorra, attraverso
tutte le denominazioni delle precedenti Regioni storiche e costituzionali.
Nelle Regioni costituite secondo il comma primo, sono conservate, su
conformi deliberazioni delle popolazioni interessate, l'identità
territoriale e tutti i poteri legislativi e amministrativi degli enti
esponenziali, comunque decidano di denominarsi, delle comunità della
Valle d'Aosta, dell'Alto Adige o Sud-Tirolo, del Friuli, della Venezia
Giulia".
| | Art. 72.
1. L'articolo 132 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 132. - Con legge costituzionale di approvazione le circoscrizioni,
il numero e le denominazioni delle Regioni possono essere modificati su
deliberazioni delle Province e, a richiesta, delle popolazioni interessate,
sempreché le Regioni, che si costituiscano, e le precedenti Regioni,
da cui ci si separa, abbiano almeno tre milioni e mezzo di abitanti e
comunque, finché l'articolo 131 comma primo non sia stato attuato
integralmente, per il principio di uguaglianza, non meno della minore delle
Regioni già costituite".
| | Art. 73.
1. L'articolo 133 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 133. - Con legge regionale di approvazione, su deliberazione degli
enti locali territoriali e, a richiesta, con referendum
delle popolazioni interessate, le circoscrizioni, il numero e le
denominazioni dei Comuni e delle Province sono modificate secondo l'articolo
114- bis , anche in relazione al mutamento dell'insediamento
territoriale delle comunità".
| | Art. 74.
1. L'articolo 134 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 134. - La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative
alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi
forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzioni
tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le
Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norma
della Costituzione; sulla verifica di ammissibilità dei
referendum ; sulla verifica, precedente la promulgazione, della
legittimità delle leggi approvate dalla Camera dei deputati".
| | Art. 75.
1. Il comma primo dell'articolo 135 é sostituito dal seguente:
"La Corte costituzionale é composta di diciotto giudici nominati
per un terzo dal Senato della Repubblica, per un terzo dalle Regioni, per un
terzo dalle supreme magistrature".
2. Il comma terzo dell'articolo 135 é sostituito dal seguente:
"I giudici della Corte costituzionale sono nominati a vita. Cessano dalla
carica e dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantesimo anno
di età. Dopo la cessazione non possono assumere alcuna carica
istituzionale pubblica o associativa privata".
4. Il comma quarto dell'articolo 135 é sostituito dal seguente:
"La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla
legge, il presidente, che rimane in carica fino alla scadenza di cui al
comma precedente".
4. Il comma quinto dell'articolo 135 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"L'ufficio di giudice della Corte é incompatibile con quello di
membro del Parlamento nazionale, di un parlamento regionale, con l'esercizio
della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla
legge".
5. Il comma sesto dell'articolo 135 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono,
oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un
elenco di cittadini aventi requisiti per l'eleggibilità a senatore,
che il Senato della Repubblica compila ogni nove anni mediante elezione con
le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari".
| | Art. 76.
1. Nel secondo comma dell'articolo 138 della Costituzione la parola
"Consigli" é sostituita con la parola "parlamenti".
2. Il comma terzo dell'articolo 138 della Costituzione é abrogato.
| |