ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si propone
l'introduzione di alcune modifiche alle norme della Costituzione relative
all'elezione ed ai poteri del Presidente della Repubblica.
La proposta si collega alla contemporanea iniziativa assunta dai
proponenti per l'introduzione del sistema maggioritario a doppio turno per
l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e
riprende i contenuti, modificandoli e integrandoli, della proposta di legge
della XII legislatura, atto Camera n. 3199 del 3 ottobre 1995.
É convincimento che ha trovato autorevoli riscontri nella dottrina
e in commentatori politici e che si ritiene possa incontrare anche il
consenso di raggruppamenti politici presenti in Parlamento, che la forma di
governo del nostro Stato possa ritrovare un corretto assetto anche in
termini di governabilità oltre che di rappresentatività
democratica ove il Parlamento possa esprimere maggioranze stabili di governo
(obiettivo che dovrebbe essere assicurato dal sistema elettorale
maggioritario che si propone con la citata proposta di legge) e nel contempo
con un rafforzamento del ruolo del Presidente della Repubblica sia mediante
l'ampliamento dei suoi poteri, sia attraverso la sua elezione diretta.
D'altronde é convinzione diffusa che la figura del Capo dello
Stato, delineata dalla Costituzione in maniera incompiuta e con qualche
ambiguità, sia stata ridefinita con il concorso di convenzioni, di
prassi e dell'influenza della personalità di chi ha rivestito la
carica. In tale evoluzione, il ruolo del Presidente della Repubblica
é certamente cresciuto, con l'acquisizione di poteri decisionali -
fondati piú sull'autorevolezza della carica che sulla sanzione
giuridica - che lo hanno posto al centro dei rapporti fra gli organi
costituzionali.
Il naturale sviluppo della evoluzione della figura presidenziale si
colloca, secondo una considerazione oggi condivisa dai piú, nella
direzione della sua legittimazione dalla sovranità popolare,
attraverso l'elezione diretta. Ció appare inoltre conforme al disegno
complessivo di riassetto dei poteri costituzionali, e piú
genericamente dei poteri pubblici, che sta emergendo, non senza esitazioni e
contraddizioni, dalle riforme degli ultimi anni.
Si tratta quindi di una proposta di riforma che muove dal riconoscimento
dell'opportunità nell'attuale fase storica e nel quadro di un
processo evolutivo, di procedere per modifiche limitate del testo
costituzionale, volte ad adeguare, di volta in volta, il disegno normativo
fondamentale alle esigenze che emergono dalla trasformazione e dal
progressivo assestamento del quadro complessivo.
Ció significa prendere concretamente atto delle aspettative
immmediate, senza tuttavia rinunciare alla possibilità di una riforma
di ampio respiro della quale questa proposta normativa - come altre in
itinere
o in fase di studio - inizia peraltro a prefigurare gli esiti; riforme di
piú ampio respiro che saranno possibili solo quando emergerà
con maggiore chiarezza il disegno di riassetto complessivo dello Stato, in
particolare con riferimento alla dibattuta questione dell'evoluzione verso
modelli federali.
D'altra parte, il tessuto normativo costituzionale, che fino ad oggi ha
sorretto la richiamata evoluzione, ha dimostrato una considerevole
capacità di adattamento, proprio per la flessibilità ed il
ridotto grado di definizione del testo originario, pur garantendo da eccessi
che potessero rompere l'armonia dell'assetto complessivo dei poteri
costituzionali. Nonostante ció, la modifica proposta si dimostra
necessaria nell'ambito del tentativo di riequilibrare l'assetto costi
tuzionale come sta, mano a mano, formandosi.
L'introduzione del sistema maggioritario comporta infatti la creazione di
una linea di omogeneità politica fra l'esecutivo ed il Parlamento,
che se da un lato, tendenzialmente, dovrebbe assicurare una maggiore
governabilità, dall'altro, attenua la connotazione del Parlamento
come potere distinto rispetto al Governo ed in grado di costituirne un
effettivo contrappeso.
In questo quadro si situa il nuovo ruolo assunto dal Presidente della
Repubblica, che in un sistema nel quale non si puó prescindere da un
effettivo bilanciamento dei poteri, consiste nel distinguersi, eventualmente
contrapporsi ed in ogni caso condizionare l' unicum
costituito dal continuo potere esecutivo-Parlamento.
Con la modifica proposta, il Presidente della Repubblica viene eletto a
suffragio universale e diretto.
La formula elettorale prevede l'elezione a doppio turno nel caso in cui
al primo turno nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti.
La definizione puntuale del meccanismo di elezione é ovviamente
rimessa alla legge. Si é infatti preferito definire con procedure di
revisione costituzionale solo gli aspetti essenziali e di rilievo
costituzionale del procedimento elettorale.
Per quanto concerne i requisiti di eleggibilità é stata
mantenuta inalterata la previsione oggi vigente (articolo 84 della
Costituzione). Si é invece introdotto il principio della
impossibilità della rielezione per un secondo mandato, in
considerazione della durata della carica, che resta fissata in sette anni.
A questo proposito, puó rilevarsi che il periodo di tempo
previsto, superiore alla durata normale delle Camere, assolve ad una
funzione ulteriore, rispetto a quella originaria, che era sostanzialmente
quella di consolidare l'indipendenza del Capo dello Stato nei confronti
della volontà della maggioranza che lo ha eletto.
Lo sfasamento temporale fra i mandati risponde infatti ad una esigenza di
bilanciamento dei poteri, potendo Parlamento e Presidenza essere espressione
di maggioranze diverse, ed al tempo stesso di garanzia della minoranza.
Si é ritenuto di fissare in Costituzione i requisiti di
presentazione della candidatura. Tale regolamentazione appare necessaria per
evitare candidature frutto di antiparlamentari spinte demagogiche e
populiste di rottura del sistema politico.
Chi propone l'elezione diretta del Capo dello Stato non intende cercare
una contrapposizione tra l'organo monocratico eletto direttamente dai
cittadini e la rappresentanza parlamentare, anche essa di investitura
popolare.
Una tale contrapposizione é tanto piú pericolosa nel caso
in cui si scelga la rappresentanza con un sistema non proporzionale, per cui
la maggioranza parlamentare puó non coincidere con la maggioranza dei
cittadini elettori.
La candidatura dovrebbe quindi essere sostenuta da gruppi parlamentari,
amministratori locali e regionali, e da cittadini.
L'elezione diretta appare necessaria per l'ulteriore ragione che
creerebbe una figura simbolo dell'unità nazionale, tanto piú
necessaria in caso di riforma in senso federale dello Stato.
L'elezione diretta appare necessaria anche in caso di designazione del
Premier
da parte del corpo elettorale.
I proponenti ritengono che l'elezione diretta, o la designazione, del
Premier
sia una soluzione che alteri il modello parlamentare senza i vantaggi dei
sistemi presidenziali o semipresidenziali già collaudati.
Anche in un sistema presidenziale il differente orientamento politico del
Presidente e del Parlamento puó creare problemi pratici, ma non mette
in discussione i ruoli distinti del Capo dello Stato e della rappresentanza,
ciascuno con compiti e poteri propri, in un sistema di premierato con
elezione/designazione popolare (istituto sconosciuto a tutti i sistemi di
premierato o cancellierato, ad eccezione di quello israeliano) la non
coincidenza tra Premier
e maggioranza parlamentare impedisce in radice al sistema di funzionare.
Proprio l'esperienza israeliana deve far riflettere, immaginando una
elezione di Peres con lo stesso tipo di Parlamento.
Nel sistema semipresidenziale francese la coabitazione é invece
una situazione piú volte sperimentata.
Per evitare una contrapposizione tra Premier
e maggioranza parlamentare si dovrà intervenire in modo da
assicurare comunque una maggioranza attraverso premi, che snaturerebbero il
risultato elettorale.
É noto come un sistema maggioritario di per sé non assicuri
una maggioranza, se non in presenza di un bipartitismo perfetto.
La concessione di un premio di maggioranza collegato alla
elezione/designazione del Premier
porterebbe alla formazione di un parlamento funzionale al Premier
, e cioé al governo. Storicamente i Parlamenti sono nati per
controllare i governi, non per assicurare loro a priori
una comoda maggioranza. Parafrasando Don Abbondio, non si puó dare
una maggioranza a chi non ce l'ha.
Di fronte alla personalizzazione della politica e alla sua
spettacolarizzazione, fenomeni che possono essere l'effetto non voluto delle
forme di elezione diretta, l'elezione di una figura crea un equilibrio ai
vertici delle istituzioni, anche nel caso di appartenenti alla stessa area
politica.
Si evita in ogni caso una concentrazione simbolica di poteri, che
ridurrebbero comunque il ruolo della rappresentanza.
La non eleggibilità ed il divieto di ricoprire incarichi o
elettivi o su designazione del Governo, delle regioni o degli enti locali
é tesa ad assicurare il massimo disinteresse di chi ha ricoperto
questa importantissima carica, e ne sottolinea, anche dopo la cessazione del
mandato, la figura di rappresentante dell'unità nazionale.
Il metodo di elezione diretta non produce di per sé un Presidente
partigiano, come dimostra lo stesso caso di François Mitterrand, in
specie il suo secondo mandato.
Il senso dello Stato puó essere rappresentato anche da chi trae la
sua investitura da una contrapposizione destra-sinistra, mentre tale senso
dello Stato mancherà sicuramente a chi sia eletto "contro tutti", in
particolare a chi sostenesse che destra e sinistra sono la stessa cosa.
Il nucleo fondamentale dei poteri del Presidente resta sostanzialmente
inalterato, con l'introduzione di poche innovazioni, giustificate dal
diverso modo di legittimazione alla carica.
Si é poi ritenuto opportuno introdurre una piú puntuale
definizione dei poteri di scioglimento delle Camere. Ai sensi dell'articolo
88 della Costituzione risultante dalla modifica proposta, lo scioglimento
é anzitutto possibile nel caso in cui sia accertata
l'incapacità di assicurare una adeguata funzionalità
dell'organo parlamentare. In tale ipotesi rientra ovviamente il caso in cui
non si riesce a garantire la formazione di alcun Governo. É poi
possibile lo scioglimento cosiddetto tecnico, per l'ipotesi in cui entrino
in vigore disposizioni di revisione costituzionale o riforme legislative a
rilevanza costituzionale, come quelle che riguardano il procedimento
elettorale, che incidono sulla struttura e sulle modalità di
formazione del Parlamento.
Si é introdotta anche una facoltà di scioglimento su
proposta del Presidente del Consiglio, necessaria specialmente nel caso di
una elezione/designazione diretta del Premier,
evitando inoltre ogni automatismo di scioglimento in caso di crisi dei
rapporti tra il Premier
e la sua maggioranza.
É poi stato previsto un caso di scioglimento che consegue
doverosamente ad una iniziativa dello stesso Parlamento: quando lo
richiedano almeno i due terzi dei componenti di una Camera il Presidente
é tenuto a sciogliere entrambe le Camere, come nel caso di richiesta
della maggioranza assoluta delle due Camere.
Conformemente alla connotazione assunta dalla figura del Capo dello Stato
con l'elezione diretta, é parso indispensabile prevedere la
partecipazione del Presidente della Repubblica ai procedimenti di nomina
delle cosiddette autorità nazionali di garanzia. Si tratta infatti di
un modello che ha avuto una rapida diffusione nel nostro ordinamento e che
é destinato a divenire la modalità privilegiata e piú
corretta di intervento pubblico nei settori piú sensibili della vita
civile, alternativo al modello tradizionale dell'intervento diretto dello
Stato nell'eco nomia, oggi in via di superamento. Fra le condizioni per il
corretto funzionamento del modello autorità di garanzia, é
necessario assicurare la indipendenza dell'organo e la neutralità
nell'esercizio delle sue funzioni. Si ritiene pertanto introdurre un
principio che riservi al Capo dello Stato la partecipazione, secondo
modalità previste dalla legge, nella nomina delle autorità
indicate, proprio allo scopo di rafforzarne l'indipendenza dalle maggioranze
politiche.
Infine, si é introdotta una disciplina esplicita della revoca dei
singoli ministri che puó avvenire per decisione del Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il nuovo procedimento di elezione del Presidente della Repubblica, allo
scopo di costituire un momento di positiva riforma e non di crisi
dell'attuale assetto costituzionale, entra in vigore alla scadenza del
mandato del Presidente in carica.
Questo disegno di legge, pur con alcune differenze, ricalca quello
presentato alla Camera dai deputati Spini, Carli, Gatto, Giacco, Olivo,
Pittella, Basso, Gambale, Guidi, Lento, Lumia, Penna, Pezzoni, Settimi (atto
Camera n. 196) e la sua presentazione al Senato é anche segno di
adesione di fondo alle modifiche costituzionali proposta nell'altro ramo del
Parlamento.
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