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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2024 |
Art. 1.
1. L'articolo 83 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica é eletto a suffragio
universale e diretto.
| Art. 2.
1. L'Articolo 85 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica é eletto per sette anni
e non puó essere rieletto.
2. Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione é
abrogato.
| Art. 3.
1. Il quinto comma dell'articolo 87 della Costituzione é
sostituito seguente:
"Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti. Puó rinviare al Consiglio dei ministri i decreti
legislativi ed i regolamenti governativi con richiesta motivata di nuova
deliberazione".
2. Dopo il sesto comma dell'articolo 87 della Costituzione é
inserito il seguente:
"Provvede o partecipa, con le modalità stabilite dalla legge, alla
nomina delle autorità di garanzia di rilievo nazionale e delle
agenzie pubbliche nazionali non dipendenti dal Govemo".
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Art. 4.
1. L'articolo 88 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 88. - Il Presidente della Repubblica puó, sentiti i loro
Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse quando si dimostri
impossibile l'adeguato funzionamento delle stesse ovvero in occasione di
riforme che incidano sul modo di formazione o sulla struttura delle Camere,
ovvero su proposta del Presidente del Consiglio.
| Art. 5.
1. Il secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei
ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i singoli ministri".
| Art. 6.
1. Il Presidente della Repubblica in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale esercita il suo mandato fino al suo termine. Un mese prima della scadenza di tale mandato il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. |