DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2013
ONOREVOLI SENATORI. - Relativamente al potere giudiziario, non sono
necessarie significative modifiche dei suoi rapporti con gli altri poteri
dello Stato, ma solo rafforzare i princípi già affermati dalla
Costituzione. Cosí occorre dare contenuti piú profondi alla
affermazione che i giudici non dipendono che dalla legge: il che esclude sia
la dipendenza da altri poteri dello Stato, ferma la fedele obbedienza agli
atti legislativi posti dal Parlamento, sia la dipendenza da altre possibili
forme di influenza sul loro agire.
Ugualmente va conservata l'organizzazione indipendente dell'ordine
giudiziario, mediante organi di autogoverno, garantendone con opportune
norme sulla composizione tanto l'estraneità all'influenza di correnti
politiche quanto la impossibilità di formazione di gruppi di
interessi: garanzie queste che un piú articolato sistema di scelta
dei componenti potrebbe agevolmente fornire. Una piú rappresentativa
composizione permetterebbe di affidare all'organismo di autogoverno anche la
disciplina delle magistrature amministrative, mentre il Presidente della
Repubblica, una volta investito della veste di capo dell'esecutivo dovrebbe
rimanere estraneo alla composizione dell'organo di autogoverno, nel quale la
funzione di raccordo con l'esecutivo potrebbe semmai essere affidata al
Guardasigilli.