DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2013


ONOREVOLI SENATORI. - Relativamente al potere giudiziario, non sono necessarie significative modifiche dei suoi rapporti con gli altri poteri dello Stato, ma solo rafforzare i princípi già affermati dalla Costituzione. Cosí occorre dare contenuti piú profondi alla affermazione che i giudici non dipendono che dalla legge: il che esclude sia la dipendenza da altri poteri dello Stato, ferma la fedele obbedienza agli atti legislativi posti dal Parlamento, sia la dipendenza da altre possibili forme di influenza sul loro agire.
Ugualmente va conservata l'organizzazione indipendente dell'ordine giudiziario, mediante organi di autogoverno, garantendone con opportune norme sulla composizione tanto l'estraneità all'influenza di correnti politiche quanto la impossibilità di formazione di gruppi di interessi: garanzie queste che un piú articolato sistema di scelta dei componenti potrebbe agevolmente fornire. Una piú rappresentativa composizione permetterebbe di affidare all'organismo di autogoverno anche la disciplina delle magistrature amministrative, mentre il Presidente della Repubblica, una volta investito della veste di capo dell'esecutivo dovrebbe rimanere estraneo alla composizione dell'organo di autogoverno, nel quale la funzione di raccordo con l'esecutivo potrebbe semmai essere affidata al Guardasigilli.

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