DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2013



Art. 1.

1. L'articolo 101 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 101. - La giustizia é amministrata in nome del popolo.
I diritti e le libertà riconosciuti nella parte I della Costituzione devono essere rispettati da tutti i poteri pubblici e qualunque cittadino puó ottenere la tutela di tali diritti e degli interessi legittimi dinanzi ai tribunali ordinari o amministrativi competenti per legge.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
É riconosciuta a tutti i cittadini la possibilità di partecipare all'ordine giudiziario.
All'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della controversia sottoposta all'esame, gli organi giudiziari provvedono esclusivamente nei modi stabiliti dalle leggi processuali.
Gli organi giudiziari applicano il diritto nazionale, tranne casi di prevalenza delle norme del diritto internazionale o del diritto comunitario. É ammesso il sindacato della Corte costituzionale su questioni di costituzionalità delle norme emanate dall'ordinamento delle Comunità europee in caso di violazione dei principi fondamentali della Costituzione.
Gli organi di giustizia devono adeguarsi ai principi interpretativi risultanti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di giustizia delle Comunità europee".

Art. 2.

1. L'articolo 102 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 102. - La funzione giurisdizionale é esercitata dalla magistratura ordinaria, amministrativa e da quella militare regolate da norme di legge organica.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.
Possono istituirsi presso gli organi giudiziari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge organica regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia e disciplina i criteri per l'individuazione dei soggetti estranei alla magistratura professionale e per la loro formazione in vista di una migliore partecipazione all'attività giurisdizionale".

Art. 3.

1. L'articolo 104 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 104. - La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente.
Il Consiglio superiore della magistratura é organo di governo unico di tutte le magistrature.
La legge organica regola l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e delle sue sezioni, comprese quelle delle magistrature amministrativa e militare.
I componenti del Consiglio superiore della magistratura sono eletti per due terzi da tutti i magistrati, separatamente tra gli appartenenti alle varie categorie e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo venti anni di esercizio professionale. Sono membri di diritto il Ministro di grazia e giustizia, il primo presidente ed il procuratore generale della Corte di cassazione, il presidente e il procuratore generale del Consiglio di Stato, il presidente e il procuratore generale del Tribunale supremo militare.
Il Consiglio elegge al suo interno il presidente ed il vicepresidente assicurando che almeno uno dei due sia scelto fra i componenti eletti dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
I componenti del Consiglio non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale".

Art. 4.

1. L'articolo 105 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 105. - Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ed ogni altra competenza amministrativa che, per il carattere strumentale all'esercizio delle funzioni giurisdizionali, puó in qualsiasi modo consentire interferenze nell'esercizio di tali funzioni.
Il Consiglio superiore della magistratura puó delegare ai consigli giudiziari le funzioni di tipo istruttorio e preparatorio.
I consigli giudiziari, ai fini delle deliberazioni che non riguardano esclusivamente i magistrati ordinari e amministrativi, sono integrati con un adeguato numero di rappresentanti dei consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori del distretto".

Art. 5.

1. L'articolo 106 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 106. - La scelta dei magistrati ha luogo per concorso, dopo la frequenza di corsi di specializzazione post-universitari organizzati dalle università, finalizzati alla professione della magistratura.
La legge organica sull'ordinamento giudiziario ammette la nomina, anche elettiva, di magistrati temporanei ed onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli o collegiali.
L'accesso al ruolo di legittimità per i magistrati di merito ha luogo per concorso. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione per meriti comprovati professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori".

Art. 6.

1. L'articolo 107 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 107. - I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. I pubblici ministeri possono essere destinati temporaneamente ad altre sedi dal Consiglio superiore della magistratura su proposta del Procuratore generale della cassazione in caso di assoluta necessità dettata dall'esigenza di rendere operativa in tutto il territorio dello Stato l'obbligatorietà dell'azione penale.
Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. Quando si tratta di fatti penalmente rilevanti l'esercizio dell'azione disciplinare é obbligatorio.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni e di livelli funzionali, cui corrisponde il loro trattamento. La progressione dei livelli funzionali avviene per scrutinio. La legge puó prevedere limitazioni temporali all'esercizio delle funzioni e al passaggio da una funzione all'altra".

Art. 7.

1. L'articolo 109 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 109. - L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria e garantisce che le indagini si svolgano nel rispetto dei diritti dei cittadini e del principio di uguaglianza.




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