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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2013
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Art. 1.
1. L'articolo 101 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 101. - La giustizia é amministrata in nome del popolo.
I diritti e le libertà riconosciuti nella parte I della
Costituzione devono essere rispettati da tutti i poteri pubblici e qualunque
cittadino puó ottenere la tutela di tali diritti e degli interessi
legittimi dinanzi ai tribunali ordinari o amministrativi competenti per
legge.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
É riconosciuta a tutti i cittadini la possibilità di
partecipare all'ordine giudiziario.
All'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della controversia
sottoposta all'esame, gli organi giudiziari provvedono esclusivamente nei
modi stabiliti dalle leggi processuali.
Gli organi giudiziari applicano il diritto nazionale, tranne casi di
prevalenza delle norme del diritto internazionale o del diritto comunitario.
É ammesso il sindacato della Corte costituzionale su questioni di
costituzionalità delle norme emanate dall'ordinamento delle
Comunità europee in caso di violazione dei principi fondamentali
della Costituzione.
Gli organi di giustizia devono adeguarsi ai principi interpretativi
risultanti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di
giustizia delle Comunità europee".
| | Art. 2.
1. L'articolo 102 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 102. - La funzione giurisdizionale é esercitata dalla
magistratura ordinaria, amministrativa e da quella militare regolate da
norme di legge organica.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.
Possono istituirsi presso gli organi giudiziari sezioni specializzate per
determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei
estranei alla magistratura.
La legge organica regola i casi e le forme della partecipazione diretta
del popolo all'amministrazione della giustizia e disciplina i criteri per
l'individuazione dei soggetti estranei alla magistratura professionale e per
la loro formazione in vista di una migliore partecipazione
all'attività giurisdizionale".
| | Art. 3.
1. L'articolo 104 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 104. - La magistratura costituisce un ordine autonomo e
indipendente.
Il Consiglio superiore della magistratura é organo di governo
unico di tutte le magistrature.
La legge organica regola l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio
superiore della magistratura e delle sue sezioni, comprese quelle delle
magistrature amministrativa e militare.
I componenti del Consiglio superiore della magistratura sono eletti per
due terzi da tutti i magistrati, separatamente tra gli appartenenti alle
varie categorie e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra i
professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati
dopo venti anni di esercizio professionale. Sono membri di diritto il
Ministro di grazia e giustizia, il primo presidente ed il procuratore
generale della Corte di cassazione, il presidente e il procuratore generale
del Consiglio di Stato, il presidente e il procuratore generale del
Tribunale supremo militare.
Il Consiglio elegge al suo interno il presidente ed il vicepresidente
assicurando che almeno uno dei due sia scelto fra i componenti eletti dal
Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili.
I componenti del Consiglio non possono, finché sono in carica,
essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento
o di un Consiglio regionale".
| | Art. 4.
1. L'articolo 105 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 105. - Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo
le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i
trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari nei riguardi
dei magistrati ed ogni altra competenza amministrativa che, per il carattere
strumentale all'esercizio delle funzioni giurisdizionali, puó in
qualsiasi modo consentire interferenze nell'esercizio di tali funzioni.
Il Consiglio superiore della magistratura puó delegare ai consigli
giudiziari le funzioni di tipo istruttorio e preparatorio.
I consigli giudiziari, ai fini delle deliberazioni che non riguardano
esclusivamente i magistrati ordinari e amministrativi, sono integrati con un
adeguato numero di rappresentanti dei consigli dell'ordine degli avvocati e
procuratori del distretto".
| | Art. 5.
1. L'articolo 106 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 106. - La scelta dei magistrati ha luogo per concorso, dopo la
frequenza di corsi di specializzazione post-universitari organizzati dalle
università, finalizzati alla professione della magistratura.
La legge organica sull'ordinamento giudiziario ammette la nomina, anche
elettiva, di magistrati temporanei ed onorari per tutte le funzioni
attribuite a giudici singoli o collegiali.
L'accesso al ruolo di legittimità per i magistrati di merito ha
luogo per concorso. Su designazione del Consiglio superiore della
magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di
cassazione per meriti comprovati professori ordinari di università in
materie giuridiche ed avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e
siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori".
| | Art. 6.
1. L'articolo 107 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 107. - I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati
o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non
in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata
o per i motivi e con le garanzie stabilite dall'ordinamento giudiziario o
con il loro consenso. I pubblici ministeri possono essere destinati
temporaneamente ad altre sedi dal Consiglio superiore della magistratura su
proposta del Procuratore generale della cassazione in caso di assoluta
necessità dettata dall'esigenza di rendere operativa in tutto il
territorio dello Stato l'obbligatorietà dell'azione penale.
Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di promuovere
l'azione disciplinare. Quando si tratta di fatti penalmente rilevanti
l'esercizio dell'azione disciplinare é obbligatorio.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di
funzioni e di livelli funzionali, cui corrisponde il loro trattamento. La
progressione dei livelli funzionali avviene per scrutinio. La legge
puó prevedere limitazioni temporali all'esercizio delle funzioni e al
passaggio da una funzione all'altra".
| | Art. 7.
1. L'articolo 109 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 109. - L'autorità giudiziaria dispone direttamente della
polizia giudiziaria e garantisce che le indagini si svolgano nel rispetto
dei diritti dei cittadini e del principio di uguaglianza. | |