ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende garantire il
rafforzamento del potere esecutivo, già vanamente tentato con la
legge di riforma della Presidenza del Consiglio, e possibile soltanto
rafforzandone la legittimazione democratica mediante idonei strumenti di
investitura, che lo sottraggano alla funzione impropria di comitato di
secondo grado del Parlamento e delle sue maggioranze ed alla conseguente
condizione di minorità per carenza di investitura popolare.
Per far ció occorre razionalizzare gli effetti di una simile
investitura, temperandoli con le garanzie di rappresentanza
dell'unità nazionale che la figura del Presidente della Repubblica
comporta necessariamente.
Occorre pertanto attribuire a quest'ultima figura le funzioni di Capo
dell'esecutivo, tutelando cosí insieme le esigenze di
stabilità dell'azione di governo con quelle di rispetto della
Costituzione e dei rapporti tra poteri in essa previsti, realizzando
cosí uno di quei modelli costituzionali che piú o meno
propriamente si identificano come forme presidenzialiste e/o
semipresidenzialiste.
L'importanza delle funzioni di garanzia consiglia di strutturare le
funzioni di capo dell'esecutivo del Presidente della Repubblica eletto dal
popolo distintamente da quelle di Presidente del Consiglio, il quale -
nominato dal Presidente della Repubblica ed a lui rispondente - deve
tuttavia contare sull'approvazione del proprio operato da parte del
Parlamento, spettandone invece la sostituzione al Presidente della
Repubblica.
Infatti una completa identificazione delle funzioni di Capo dello Stato e
di presidente del Governo non sembra rappresentare un modello confacente
alla realtà politica ed alle tradizioni costituzionali europee,
ricollegandosi piuttosto ad esperienze di sostituzione, negli Stati
coloniali, della figura del monarca pre-statutario con una figura
costituzionale elettiva.
Meno idoneo, pur se inteso allo stesso scopo di rafforzare la funzione
dell'esecutivo, appare il modello costituzionale caratterizzato
dall'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che produce una maggiore
rigidità del rapporto con il Parlamento e lascia priva di
significative valenze la figura del Capo dello Stato, eletto da quest'ultimo
e perció legato al Parlamento, in funzione possibilmente antinomica
rispetto al Capo del Governo.
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