DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2011



Art. 1.

1. L 'articolo 83 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica é garante del rispetto della Costituzione, della indipendenza e della unità nazionale e assicura il funzionamento dei pubblici poteri. Presiede il Consiglio dei ministri e ne firma l'ordine del giorno d'intesa col Primo ministro".

Art. 2.

1. L'articolo 84 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 84. - Il Presidente della Repubblica é eletto per cinque anni a suffragio universale diretto. Sono elettori i cittadini elettori del Parlamento nazionale.
L'elezione del Presidente della Repubblica é indetta dal Governo e ha luogo non meno di venti giorni e non piú di quaranta giorni prima dello spirare dei poteri del Presidente in carica.
Puó essere eletto Presidente della Repubblica qualunque cittadino che abbia compiuto il quarantesimo anno di età e goda dei diritti civili e politici.
L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei voti espressi. Qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta si procede ad una seconda votazione tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi nella prima votazione. Risulta eletto il candidato che raggiunge la maggioranza dei voti espressi.
Il Presidente della Repubblica eletto viene proclamato dalla Corte costituzionale e presta giuramento di fedeltà alla Repubblica innanzi alle Camere L'assunzione delle funzioni ha luogo all'atto del giuramento.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati con legge organica".

Art. 3.

1. L'articolo 85 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Una legge organica stabilisce le modalità di presentazione delle candidature, prevedendo la vigilanza della Corte costituzionale sui relativi procedimenti.
In ogni caso di impedimento temporaneo il Presidente della Repubblica é sostituito dal Presidente del Senato. Il sostituto non puó procedere allo scioglimento delle Camere".

Art. 4.

1. L'articolo 86 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 86. - Il Presidente della Repubblica é responsabile solo per alto tradimento e attentato alla Costituzione; una legge organica stabilisce i limiti della responsabilità, le modalità della messa in stato di accusa e del procedimento innanzi la Corte costituzionale".

Art. 5.

1. L'articolo 87 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica promulga le leggi; puó indire referendum popolare consultivo su proposte di legge e referendum popolare abrogativo, secondo modalità da stabilirsi con legge organica; nomina il Primo ministro e, con la controfirma del Primo ministro, i ministri e i sottosegretari di Stato; con le stesse modalità puó altresí revocarli.
La nomina dei sottosegretari é deliberata in Consiglio dei ministri ed avviene su proposta del Primo ministro".

Art. 6.

1. L'articolo 88 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 88. - Il Presidente della Repubblica inoltre:

partecipa in rappresentanza dello Stato alle conferenze internazionali ed a quelle dell'Unione europea e puó delegare a rappresentarlo il Primo ministro od altro ministro competente;
presiede il Consiglio dei ministri e puó delegare volta a volta a presiederlo il Primo ministro;
puó inviare messaggi alle Camere e puó scioglierle anche singolarmente, sentiti i loro Presidenti;
emana i regolamenti deliberati in Consiglio dei ministri, i decreti-legge di urgenza, i decreti legislativi adottati in base a leggi di delega delle Camere;
presiede il Consiglio supremo di difesa;
nomina ai pubblici uffici indicati dalla legge;
accredita e riceve i rappresentanti diplomatici;
puó concedere grazie;
conferisce le onorificenze della Repubblica;

Tutti gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dal Primo ministro, con l'eccezione degli atti riguardanti la nomina del Primo ministro, lo scioglimento delle Camere".

Art. 7.

1. L'articolo 89 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 89. - In caso di pericolo grave, evidente e immediato per l'unità nazionale, per l'integrità territoriale dello Stato, per il funzionamento costituzionale dei poteri dello Stato, il Presidente della Repubblica decreta le misure necessarie, previa delibera del Consiglio dei ministri, su parere espresso del Primo ministro e dei Presidenti delle Camere; in questa situazione non puó procedere allo scioglimento delle Camere".

Art. 8.

L'articolo 91 della Costituzione é abrogato.

Art. 9.

1. L'articolo 92 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 92. - Il Governo determina e guida la politica nazionale. Il Consiglio dei ministri é l'organo di vertice del Governo e del suo apparato amministrativo. Esso é presieduto dal Presidente della Repubblica o, per sua delega, dal Primo ministro".

Art. 10.

1. L'articolo 93 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 93. - I ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica prima di assumere le funzioni. Le funzioni di membro del Governo sono incompatibili con l'esercizio di ogni mandato parlamentare".

Art. 11.

1. L'articolo 94 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 94. - Entro quindici giorni dalla formazione del Governo, il Primo ministro presenta alla Camera dei deputati la dichiarazione politico-programmatica deliberata dal Consiglio dei ministri, assumendone la responsabilità.
La Camera dei deputati fa valere la responsabilità del Governo mediante la votazione di una mozione di sfiducia firmata da almeno un decimo dei componenti La mozione non puó essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione".

Art. 12.

1. L'articolo 95 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 95. - La legge ordinaria provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio.
La legge organica determina il numero e le attribuzioni dei Ministeri.
All'organizzazione dei Ministeri si provvede con regolamento".

Art. 13.

1. All'articolo 96 della Costituzione le parole: "Il Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "Il Primo ministro".




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