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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2011 |
Art. 1.
1. L 'articolo 83 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica é garante del rispetto
della Costituzione, della indipendenza e della unità nazionale e
assicura il funzionamento dei pubblici poteri. Presiede il Consiglio dei
ministri e ne firma l'ordine del giorno d'intesa col Primo ministro".
| Art. 2.
1. L'articolo 84 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 84. - Il Presidente della Repubblica é eletto per cinque
anni a suffragio universale diretto. Sono elettori i cittadini elettori del
Parlamento nazionale.
| Art. 3.
1. L'articolo 85 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 85. - Una legge organica stabilisce le modalità di
presentazione delle candidature, prevedendo la vigilanza della Corte
costituzionale sui relativi procedimenti.
| Art. 4.
1. L'articolo 86 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 86. - Il Presidente della Repubblica é responsabile solo per
alto tradimento e attentato alla Costituzione; una legge organica stabilisce
i limiti della responsabilità, le modalità della messa in
stato di accusa e del procedimento innanzi la Corte costituzionale".
| Art. 5.
1. L'articolo 87 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica promulga le leggi; puó
indire referendum
popolare consultivo su proposte di legge e referendum
popolare abrogativo, secondo modalità da stabilirsi con legge
organica; nomina il Primo ministro e, con la controfirma del Primo ministro,
i ministri e i sottosegretari di Stato; con le stesse modalità
puó altresí revocarli.
| Art. 6.
1. L'articolo 88 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 88. - Il Presidente della Repubblica inoltre:
partecipa in rappresentanza dello Stato alle conferenze internazionali
ed a quelle dell'Unione europea e puó delegare a rappresentarlo il
Primo ministro od altro ministro competente;
Tutti gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dal
Primo ministro, con l'eccezione degli atti riguardanti la nomina del Primo
ministro, lo scioglimento delle Camere".
| Art. 7.
1. L'articolo 89 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 89. - In caso di pericolo grave, evidente e immediato per
l'unità nazionale, per l'integrità territoriale dello Stato,
per il funzionamento costituzionale dei poteri dello Stato, il Presidente
della Repubblica decreta le misure necessarie, previa delibera del Consiglio
dei ministri, su parere espresso del Primo ministro e dei Presidenti delle
Camere; in questa situazione non puó procedere allo scioglimento
delle Camere".
| Art. 8.
L'articolo 91 della Costituzione é abrogato.
| Art. 9.
1. L'articolo 92 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 92. - Il Governo determina e guida la politica nazionale. Il
Consiglio dei ministri é l'organo di vertice del Governo e del suo
apparato amministrativo. Esso é presieduto dal Presidente della
Repubblica o, per sua delega, dal Primo ministro".
| Art. 10.
1. L'articolo 93 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 93. - I ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente
della Repubblica prima di assumere le funzioni. Le funzioni di membro del
Governo sono incompatibili con l'esercizio di ogni mandato parlamentare".
| Art. 11.
1. L'articolo 94 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 94. - Entro quindici giorni dalla formazione del Governo, il Primo
ministro presenta alla Camera dei deputati la dichiarazione
politico-programmatica deliberata dal Consiglio dei ministri, assumendone la
responsabilità.
| Art. 12.
1. L'articolo 95 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 95. - La legge ordinaria provvede all'ordinamento della Presidenza
del Consiglio.
| Art. 13.
1. All'articolo 96 della Costituzione le parole: "Il Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "Il Primo ministro". |