ONOREVOLI SENATORI. - Il tema della riforma della pubblica
amministrazione é un po' l'anello di congiunzione delle due grandi
emergenze del Paese: nuovo assetto dello Stato; ingresso dell'Italia in
Europa.
Nel contesto delle riforme istituzionali che investono i "rami alti"
bisogna considerare questo tema con realismo, guardando cioé al
concreto e complessivo funzionamento della macchina pubblica, e con
lungimiranza al tempo stesso, pensando cioé all'Amministrazione nel
nuovo sistema costituzionale; bisogna allora prendere atto che é
proprio la riforma della pubblica amministrazione quella destinata a rendere
operativi i principi di efficienza, di snellezza dei processi decisionali,
di coinvolgimento dei cittadini nel governo della res publica . Il
tema, insomma, ha carattere centrale in quanto investe la fase
dell'attuazione dei principi e delle scelte sulla forma di Stato e di
Governo.
Infatti, ispirazione che puó dirsi comune a molte delle scelte cui
si stanno orientando le diverse forze politiche é l'intento di
rafforzare l'esecutivo con l'obiettivo di un'azione efficiente ed efficace.
Ora, un'azione efficiente ed efficace si articola nelle due istanze della
rapidità nella formazione delle decisioni e della rapidità
nella esecuzione delle stesse, lí dove nel concetto di esecuzione di
decisioni politiche, di attuazione di una linea politica, rientra anche la
fase dell'assunzione di decisioni amministrative. Ecco, quindi, rispetto ad
uno dei principi ispiratori di fondo di molte opzioni sulla nuova forma di
Governo, l'essenzialità del tema che riguarda appunto i modi di
operare dell'amministrazione pubblica ai vari livelli.
Quanto all'opzione federalista, alla sua base vi é certamente il
riconoscimento dell'utilità, anzi della necessità di un'azione
di Governo adeguata alle peculiari connotazioni delle singole realtà
territoriali, quindi della opportunità di adottare modelli non
unitari ma differenziati di organizzazione cui deve corrispondere una
flessibilità di schemi operativi per la gestione.
Quanto alla scelta da tutti condivisa e ormai irreversibile di un
ingresso tempestivo e dignitoso nell'Europa di Maastricht, ne é
condizione indispensabile una dinamica dei rapporti economici sintonizzata
sulle lunghezze d'onda europee ed anzi mondiali; ció che postula
un'azione della pubblica amministrazione regolatrice delle attività
d'impresa e degli interessi collegati che sia non già di freno e di
ostacolo, come inesorabilmente finisce col diventare una struttura
elefantiaca adatta soltanto a controllare formalisticamente, reprimere,
sanzionare facendo uso dei tristemente noti "lacci e lacciuoli";
bensí un'azione d'impulso, di sostegno, di raccordo e di controllo
tutto concentrato sul versante sostanzialistico delle ricadute che
l'iniziativa economica produce sugli interessi generali.
A monte dei nuovi modi di organizzarsi e di operare della pubblica
amministrazione deve affermarsi un diverso modo di concepire contenuto e
funzioni dei differenti livelli di fonti normative: le leggi devono essere
poche e di principio, riservando tutte le discipline di dettaglio al potere
regolamentare.
Questo risultato é perseguito mediante la previsione
costituzionale di riserve di regolamento; sono previsti altresí
ambiti di riservare, con legge organica, ai provvedimenti amministrativi.
Molti principi generali in tema di pubblica amministrazione sono stati
ormai sufficientemente elaborati, soprattutto dopo l'entrata in vigore della
legge 7 agosto 1990, n. 241, per ritenere maturo il tempo di
costituzionalizzarli: l'articolo 97 é stato quindi riscritto con
riferimento non solo all'organizzazione ma anche all'azione amministra tiva,
richiamando i principi di trasparenza, partecipazione e imparzialità,
efficienza, efficacia ed economicità.
Sono stati altresí costituzionalizzati il diritto di accesso ai
documenti anche in corso di procedimento, gli accordi sostitutivi, l'obbligo
del termine per i procedimenti, l'obbligo di motivazione delle decisioni
discrezionali; si é volutamente impiegato il termine "decisione" per
comprendervi anche quelle non formalizzate in provvedimenti autoritativi,
ma, ad esempio, in accordi.
Per l'accesso ai pubblici impieghi si é preferito limitare al
massimo le possibilità di derogare alla regola del pubblico concorso,
prevedendo che la legge puó consentire deroghe solo con riferimento a
specifiche funzioni e qualifiche.
É stata poi prevista l'istituzione con legge organica di
autorità amministrative indipendenti per la regolazione di settori di
rilevante interesse nazionale e a garanzia dell'effettivo esercizio dei
diritti fondamentali.
Con lo stesso intento di individuare fuori dal sistema delle garanzie
giurisdizionali un organo di rilievo costituzionale a presidio dei diritti
fondamentali nell'ambito dei rapporti economici sono state ridisegnate
struttura e funzioni del CNEL, prevedendo un numero di trenta componenti e
aggiungendo alle attuali funzioni quelle di vigilanza e di difensore civico
per la tutela dei diritti economici, d'impresa e sociali.
Infine é stato semplificato e razionalizzato il sistema della
giustizia amministrativa, individuando la giurisdizione del giudice
amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) esclusivamente in base al criterio
soggettivo, ossia per tutti gli atti e rapporti in cui sia parte una
pubblica amministrazione, compresi quelli relativi alla
responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari; per l'esercizio
dell'azione di responsabilità si é prevista l'istituzione -
con legge organica - dell'ufficio del pubblico ministero presso il giudice
amministrativo.
La Corte dei conti resta configurata esclusivamente come organo di
controllo dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione
amministrativa: tipologia di controllo, questa, difficilmente compatibile
con la giurisdizione di responsabilità, come peraltro avvertito dalla
stessa Corte costituzionale (sentenza n. 29 del 1995). In sede di legge
organica dovrebbero prevedersi requisiti di formazione professionale per i
magistrati contabili piú specificamente funzionali a questo tipo di
controllo, nonché un'ampia facoltà di opzione per la
magistratura amministrativa in favore di quelli attualmente in servizio.
|
|
Indice |