DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2010


ONOREVOLI SENATORI. - Il tema della riforma della pubblica amministrazione é un po' l'anello di congiunzione delle due grandi emergenze del Paese: nuovo assetto dello Stato; ingresso dell'Italia in Europa.
Nel contesto delle riforme istituzionali che investono i "rami alti" bisogna considerare questo tema con realismo, guardando cioé al concreto e complessivo funzionamento della macchina pubblica, e con lungimiranza al tempo stesso, pensando cioé all'Amministrazione nel nuovo sistema costituzionale; bisogna allora prendere atto che é proprio la riforma della pubblica amministrazione quella destinata a rendere operativi i principi di efficienza, di snellezza dei processi decisionali, di coinvolgimento dei cittadini nel governo della res publica . Il tema, insomma, ha carattere centrale in quanto investe la fase dell'attuazione dei principi e delle scelte sulla forma di Stato e di Governo.
Infatti, ispirazione che puó dirsi comune a molte delle scelte cui si stanno orientando le diverse forze politiche é l'intento di rafforzare l'esecutivo con l'obiettivo di un'azione efficiente ed efficace. Ora, un'azione efficiente ed efficace si articola nelle due istanze della rapidità nella formazione delle decisioni e della rapidità nella esecuzione delle stesse, lí dove nel concetto di esecuzione di decisioni politiche, di attuazione di una linea politica, rientra anche la fase dell'assunzione di decisioni amministrative. Ecco, quindi, rispetto ad uno dei principi ispiratori di fondo di molte opzioni sulla nuova forma di Governo, l'essenzialità del tema che riguarda appunto i modi di operare dell'amministrazione pubblica ai vari livelli.
Quanto all'opzione federalista, alla sua base vi é certamente il riconoscimento dell'utilità, anzi della necessità di un'azione di Governo adeguata alle peculiari connotazioni delle singole realtà territoriali, quindi della opportunità di adottare modelli non unitari ma differenziati di organizzazione cui deve corrispondere una flessibilità di schemi operativi per la gestione.
Quanto alla scelta da tutti condivisa e ormai irreversibile di un ingresso tempestivo e dignitoso nell'Europa di Maastricht, ne é condizione indispensabile una dinamica dei rapporti economici sintonizzata sulle lunghezze d'onda europee ed anzi mondiali; ció che postula un'azione della pubblica amministrazione regolatrice delle attività d'impresa e degli interessi collegati che sia non già di freno e di ostacolo, come inesorabilmente finisce col diventare una struttura elefantiaca adatta soltanto a controllare formalisticamente, reprimere, sanzionare facendo uso dei tristemente noti "lacci e lacciuoli"; bensí un'azione d'impulso, di sostegno, di raccordo e di controllo tutto concentrato sul versante sostanzialistico delle ricadute che l'iniziativa economica produce sugli interessi generali.
A monte dei nuovi modi di organizzarsi e di operare della pubblica amministrazione deve affermarsi un diverso modo di concepire contenuto e funzioni dei differenti livelli di fonti normative: le leggi devono essere poche e di principio, riservando tutte le discipline di dettaglio al potere regolamentare.
Questo risultato é perseguito mediante la previsione costituzionale di riserve di regolamento; sono previsti altresí ambiti di riservare, con legge organica, ai provvedimenti amministrativi.
Molti principi generali in tema di pubblica amministrazione sono stati ormai sufficientemente elaborati, soprattutto dopo l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241, per ritenere maturo il tempo di costituzionalizzarli: l'articolo 97 é stato quindi riscritto con riferimento non solo all'organizzazione ma anche all'azione amministra tiva, richiamando i principi di trasparenza, partecipazione e imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità.
Sono stati altresí costituzionalizzati il diritto di accesso ai documenti anche in corso di procedimento, gli accordi sostitutivi, l'obbligo del termine per i procedimenti, l'obbligo di motivazione delle decisioni discrezionali; si é volutamente impiegato il termine "decisione" per comprendervi anche quelle non formalizzate in provvedimenti autoritativi, ma, ad esempio, in accordi.
Per l'accesso ai pubblici impieghi si é preferito limitare al massimo le possibilità di derogare alla regola del pubblico concorso, prevedendo che la legge puó consentire deroghe solo con riferimento a specifiche funzioni e qualifiche.
É stata poi prevista l'istituzione con legge organica di autorità amministrative indipendenti per la regolazione di settori di rilevante interesse nazionale e a garanzia dell'effettivo esercizio dei diritti fondamentali.
Con lo stesso intento di individuare fuori dal sistema delle garanzie giurisdizionali un organo di rilievo costituzionale a presidio dei diritti fondamentali nell'ambito dei rapporti economici sono state ridisegnate struttura e funzioni del CNEL, prevedendo un numero di trenta componenti e aggiungendo alle attuali funzioni quelle di vigilanza e di difensore civico per la tutela dei diritti economici, d'impresa e sociali.
Infine é stato semplificato e razionalizzato il sistema della giustizia amministrativa, individuando la giurisdizione del giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) esclusivamente in base al criterio soggettivo, ossia per tutti gli atti e rapporti in cui sia parte una pubblica amministrazione, compresi quelli relativi alla responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari; per l'esercizio dell'azione di responsabilità si é prevista l'istituzione - con legge organica - dell'ufficio del pubblico ministero presso il giudice amministrativo.
La Corte dei conti resta configurata esclusivamente come organo di controllo dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa: tipologia di controllo, questa, difficilmente compatibile con la giurisdizione di responsabilità, come peraltro avvertito dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 29 del 1995). In sede di legge organica dovrebbero prevedersi requisiti di formazione professionale per i magistrati contabili piú specificamente funzionali a questo tipo di controllo, nonché un'ampia facoltà di opzione per la magistratura amministrativa in favore di quelli attualmente in servizio.


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