|
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2010
| |
Art. 1.
1. L 'articolo 97 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 97. L'organizzazione e l'azione della pubblica amministrazione sono
disciplinate in base alla legge secondo criteri che ne assicurino
trasparenza, partecipazione ed imparzialità, efficienza, efficacia ed
economicità.
Con legge organica sono determinati gli ambiti riservati alla
potestà regolamentare e ai provvedimenti della pubblica
amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le competenze, le
attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante
concorso. La legge puó individuare funzioni e qualifiche per le quali
sia consentito derogare a tale principio.
La pubblica amministrazione é tenuta a garantire il diritto di
accesso agli atti amministrativi e ai documenti anche prima della decisione
finale, a favorire la conclusione di accordi sostitutivi di provvedimenti, a
definire i procedimenti entro termini brevi e tassativi, a motivare tutte le
decisioni discrezionali.
Per la regolazione di settori di rilevante interesse nazionale e a
garanzia dell'effettivo esercizio dei diritti fondamentali, la legge
organica istituisce autorità amministrative indipendenti, prevedendo
requisiti e modalità di nomina dei soggetti preposti che ne
assicurino l'esercizio delle funzioni in condizioni di neutralità e
terzietà".
| | Art. 2.
1. L 'articolo 99 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 99. - Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro é
composto, nei modi stabiliti con legge organica, di trenta tra esperti e
rappresentanti delle categorie produttive, in proporzione che tenga conto
della loro importanza numerica e qualitativa.
É organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e
secondo le funzioni che sono ad esso attribuite dalla legge organica.
Ha l'iniziativa legislativa e puó contribuire alla elaborazione
della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti
stabiliti dalla legge.
Esercita funzioni di vigilanza e di difensore civico a garanzia e per la
tutela dei diritti economici, d'impresa e sociali. Ogni iniziativa in
materia é deliberata collegialmente e assegnata per l'attuazione a
uno o piú componenti designati nella stessa deliberazione".
| | Art. 3.
1. L'articolo 100 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 100. - Il Consiglio di Stato é organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di giurisdizione nei confronti della pubblica
amministrazione.
La Corte dei conti é organo di controllo dell'efficienza,
dell'efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Riferisce
direttamente alle Camere sui risultati dei controlli eseguiti.
La legge organica assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro
componenti di fronte al Governo, nonché la separazione tra funzioni
consultive e funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato".
| | Art. 4.
1. L'articolo 103 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 103. - Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia
amministrativa hanno giurisdizione su tutti gli atti e i rapporti in cui sia
parte una pubblica amministrazione.
La legge organica istituisce l'ufficio del pubblico ministero presso il
giudice amministrativo per l'esercizio dell'azione di responsabilità
patrimoniale nei confronti dei pubblici funzionari e di interventi in difesa
della legalità e dei diritti dei cittadini.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita
dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati
militari commessi da appartenenti alle Forze armate".
| | Art. 5.
1. Al terzo comma dell'articolo 111 della Costituzione, le parole: "e
della Corte dei conti" sono soppresse.
| | Art. 6.
1. L 'articolo 113 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 113. - Contro gli atti e i comportamenti della pubblica
amministrazione é sempre ammessa la tutela giurisdizionale anche
cautelare delle situazioni giuridiche soggettive.
La legge organica puó disciplinare i giudizi contro la pubblica
amministrazione in modo da rendere compatibile l'effettiva tutela delle
situazioni giuridiche soggettive con la stabilità di determinate
categorie di decisioni, prevedendo il ricorso a strumenti di reintegrazione
alternativi all'annullamento degli atti.
La legge disciplina il sindacato giurisdizionale sugli atti delle
Autorità amministrative indipendenti, anche mediante l'istituzione di
sezioni specializzate ai sensi del terzo comma dell'articolo 102". | |