DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2010



Art. 1.

1. L 'articolo 97 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 97. L'organizzazione e l'azione della pubblica amministrazione sono disciplinate in base alla legge secondo criteri che ne assicurino trasparenza, partecipazione ed imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità.
Con legge organica sono determinati gli ambiti riservati alla potestà regolamentare e ai provvedimenti della pubblica amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le competenze, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso. La legge puó individuare funzioni e qualifiche per le quali sia consentito derogare a tale principio.
La pubblica amministrazione é tenuta a garantire il diritto di accesso agli atti amministrativi e ai documenti anche prima della decisione finale, a favorire la conclusione di accordi sostitutivi di provvedimenti, a definire i procedimenti entro termini brevi e tassativi, a motivare tutte le decisioni discrezionali.
Per la regolazione di settori di rilevante interesse nazionale e a garanzia dell'effettivo esercizio dei diritti fondamentali, la legge organica istituisce autorità amministrative indipendenti, prevedendo requisiti e modalità di nomina dei soggetti preposti che ne assicurino l'esercizio delle funzioni in condizioni di neutralità e terzietà".

Art. 2.

1. L 'articolo 99 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 99. - Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro é composto, nei modi stabiliti con legge organica, di trenta tra esperti e rappresentanti delle categorie produttive, in proporzione che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
É organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che sono ad esso attribuite dalla legge organica.
Ha l'iniziativa legislativa e puó contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Esercita funzioni di vigilanza e di difensore civico a garanzia e per la tutela dei diritti economici, d'impresa e sociali. Ogni iniziativa in materia é deliberata collegialmente e assegnata per l'attuazione a uno o piú componenti designati nella stessa deliberazione".

Art. 3.

1. L'articolo 100 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 100. - Il Consiglio di Stato é organo di consulenza giuridico-amministrativa e di giurisdizione nei confronti della pubblica amministrazione.
La Corte dei conti é organo di controllo dell'efficienza, dell'efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Riferisce direttamente alle Camere sui risultati dei controlli eseguiti.
La legge organica assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo, nonché la separazione tra funzioni consultive e funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato".

Art. 4.

1. L'articolo 103 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 103. - Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione su tutti gli atti e i rapporti in cui sia parte una pubblica amministrazione.
La legge organica istituisce l'ufficio del pubblico ministero presso il giudice amministrativo per l'esercizio dell'azione di responsabilità patrimoniale nei confronti dei pubblici funzionari e di interventi in difesa della legalità e dei diritti dei cittadini.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate".

Art. 5.

1. Al terzo comma dell'articolo 111 della Costituzione, le parole: "e della Corte dei conti" sono soppresse.

Art. 6.

1. L 'articolo 113 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 113. - Contro gli atti e i comportamenti della pubblica amministrazione é sempre ammessa la tutela giurisdizionale anche cautelare delle situazioni giuridiche soggettive.
La legge organica puó disciplinare i giudizi contro la pubblica amministrazione in modo da rendere compatibile l'effettiva tutela delle situazioni giuridiche soggettive con la stabilità di determinate categorie di decisioni, prevedendo il ricorso a strumenti di reintegrazione alternativi all'annullamento degli atti.
La legge disciplina il sindacato giurisdizionale sugli atti delle Autorità amministrative indipendenti, anche mediante l'istituzione di sezioni specializzate ai sensi del terzo comma dell'articolo 102".




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