ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge costituzionale,
che riproduce integralmente quello presentato nel 1987 dai senatori Mancino
e altri (atto Senato n. 2024 della IX legislatura) si pone un altro tassello
di quell'ampio mosaico normativo che dovrà costituire la riforma
delle istituzioni.
La logica di fondo che ispira l'iniziativa si identifica
nell'accrescimento della efficienza della funzione parlamentare, sia sul
versante legislativo, sia sul versante dell'attività di controllo.
L'incremento di efficienza della funzione parlamentare, che indubbiamente
rappresenta un obiettivo importante nel disegno di riforma delle
istituzioni, viene perseguito in questo progetto di legge mediante la
semplificazione dell' iter legis
e attraverso il potenziamento dell'attività di controllo.
Per quanto riguarda l'aspetto dello snellimento del procedimento
legislativo, che rappresenta un'esigenza inscindibilmente connessa con una
maggiore produttività parlamentare, va sottolineato il ricorso al
cosiddetto istituto del "silenzio-assenso", che dal campo del diritto
amministrativo transita cosí in quello del diritto parlamentare.
Attraverso questo istituto si consegue l'obiettivo di una drastica riduzione
dei tempi parlamentari, senza peraltro vanificare le garanzie proprie del
sistema bicamerale, le quali restano invece pienamente applicabili, sia pure
non in modo automatico, ma su precisa scelta di un'Assemblea del Parlamento,
oppure su materie predeterminate in relazione alla loro rilevanza. Tale
rilevanza é costituita dai caratteri oggettivi delle leggi da
approvare, che concernono la materia costituzionale, quella elettorale, la
categoria di quelle che il Mortati definisce "leggi di indirizzo politico",
ed infine l'individuazione delle materie e dei princípi fondamentali,
nel cui ambito é consentito al Governo di esercitare il proprio
potere normativo anche in deroga alle leggi vigenti.
Secondo lo schema qui proposto, il procedimento legislativo monocamerale
dovrebbe divenire, nella prassi, la regola generale, salvo restando il
procedimento bicamerale per le leggi ora indicate e per tutte le altre
eventuali leggi, alle quali una Camera non ritenga, per motivi di
opportunità politica, applicabile il cosiddetto "silenzio-assenso".
Ma anche in questa ultima ipotesi si evita la defatigante navette
tra una Camera e l'altra, disponendo che il rinvio del disegno di legge
all'Assemblea che non lo ha approvato possa essere effettuato una
tantum .
Accanto alla modifica del procedimento legislativo, il disegno di legge
prevede anche una revisione dell'articolo 82 della Costituzione, sia
attraverso l'innalzamento a livello costituzionale della funzione ispettiva
e di controllo del Parlamento sul Governo e sulla pubblica amministrazione,
sia attraverso la possibilità di istituire uno o piú
commissari d'inchiesta, in luogo delle attuali commissioni di inchiesta.
Anche in questo caso, la logica che si é intesa perseguire
é stata quella dell'incremento della funzione parlamentare,
poiché elevare a materia costituzionale la funzione ispettiva e di
controllo delle Camere non ha soltanto valore simbolico, ma invece comporta
inevitabilmente, sul piano della prassi, un indubbio rafforzamento derivante
dal carattere di "doverosità" insito nella previsione costituzionale
e dalla individuazione, sia pure a titolo non tassativo, dei settori in cui
deve esercitarsi tale funzione. É facile cosí prevedere che,
in ossequio a tale norma costituzionale, nei regolamenti parlamentari
saranno introdotti piú penetranti strumenti di controllo, in grado di
assicurare una effettiva continuità, in luogo dell'attuale
episodicità, di questa attività sempre piú importante
nel raccordo Parlamento-Governo.
Nella stessa logica di efficienza, del resto, si iscrive la previsione di
istituire uno o piú commissari di inchiesta, cosí da superare
lo schermo del carattere necessariamente proporzionale delle attuali
commissioni di inchiesta, che spesso finisce con il rappresentare un
ostacolo allo svolgimento di effettive indagini, svuotandone cosí
ogni significato.
Per quanto riguarda i modi di svolgimento della funzione legislativa e di
quella di controllo, si persegue un obiettivo di bicameralismo
differenziato, non peró attuato secondo una ripartizione rigida e
predeterminata di materie, bensí attraverso un meccanismo
souple
che lasci emergere, nel pieno rispetto dell'autonomia parlamentare, le
eventuali scelte "vocazionali" di ciascuna Assemblea. Si é infatti
temuto che la rigida attribuzione ad una Camera delle funzioni di
legislazione e all'altra Camera delle funzioni di controllo potesse
comportare, oltre a immotivati ruoli prefissati per i membri del Parlamento,
in sostanziale contrasto con la loro eguale capacità di rappresentare
la Nazione, forme di discrasia tra le due Camere nello svolgimento concreto
delle loro attività. Si é preferito perció prevedere
che l'assegnazione a ciascuna delle due Camere delle funzioni predette
avvenga, volta per volta, su designazione congiunta dei loro Presidenti,
previo parere di una Commissione di coordinamento bicamerale costituita
secondo apposite norme regolamentari. É appena il caso di dire che
questo meccanismo flessibile di assegnazione, pienamente rispettoso
dell'autonomia parlamentare, da un lato consente che il lavoro parlamentare
venga puntualmente distribuito tra le due Assemblee nel modo piú
congruo possibile e, dall'altro lato, non esclude, ma anzi puó
agevolare, naturalmente in via di fatto, forme di specializzazione per
ciascuna Camera.
La razionalizzazione delle funzioni, che si cerca di attuare con questo
disegno di legge, dovrebbe comportare una maggiore efficienza ed una
migliore trasparenza della istituzione Parlamento, cosí come si
potenzia l'istituzione Governo, mediante la razionalizzazione, sia pure a
livello di legislazione ordinaria, delle funzioni della Presidenza del
Consiglio dei ministri, secondo il disegno di legge (atto Senato n. 1124,
poi atto Camera n. 2699) in corso di approvazione.
Ma il rafforzamento del Parlamento non si persegue solo attraverso la
semplificazione dell' iter legis
o il potenziamento e la razionalizzazione dell'attività ispettiva e
di controllo, ma anche attraverso una diminuzione dell'attività
legislativa, per cosí dire, di carattere minuto. In questo senso, la
previsione, a livello costituzionale, di forme di "delegificazione" non
puó che essere estremamente positiva. Tanto piú se a tale
delegificazione si accompagna, in un quadro di coerenza, la previsione di un
incremento della potestà normativa delle regioni e, entro limiti
prefissati, della autonomia delle parti sociali, nonché una diversa
configurazione, a livello costituzionale, della decretazione di urgenza del
Governo.
É certo peraltro che l'obiettivo di incrementare l'efficienza
dell'azione parlamentare va conseguito anche attraverso una congrua
riduzione forse anche attraverso una modifica dei criteri di composizione
del Senato, che privilegino sia l'apporto di elevate competenze, sia la
rappresentatività specifica di categorie ed interessi particolarmente
degni di protezione: ma si tratta di svolgimenti successivi di uno stesso
disegno, diretto soprattutto ad una razionale deconcentrazione dei lavori
parlamentari.
In questo senso, va osservato che il testo proposto dovrà trovare
la sua definitiva formulazione non solo, come é ovvio, in sede di
dibattito parlamentare, ma anche in connessione con altri progetti diretti a
realizzare una congrua ed organica riforma delle istituzioni.
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