DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2009


ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge costituzionale, che riproduce integralmente quello presentato nel 1987 dai senatori Mancino e altri (atto Senato n. 2024 della IX legislatura) si pone un altro tassello di quell'ampio mosaico normativo che dovrà costituire la riforma delle istituzioni.
La logica di fondo che ispira l'iniziativa si identifica nell'accrescimento della efficienza della funzione parlamentare, sia sul versante legislativo, sia sul versante dell'attività di controllo. L'incremento di efficienza della funzione parlamentare, che indubbiamente rappresenta un obiettivo importante nel disegno di riforma delle istituzioni, viene perseguito in questo progetto di legge mediante la semplificazione dell' iter legis e attraverso il potenziamento dell'attività di controllo.
Per quanto riguarda l'aspetto dello snellimento del procedimento legislativo, che rappresenta un'esigenza inscindibilmente connessa con una maggiore produttività parlamentare, va sottolineato il ricorso al cosiddetto istituto del "silenzio-assenso", che dal campo del diritto amministrativo transita cosí in quello del diritto parlamentare. Attraverso questo istituto si consegue l'obiettivo di una drastica riduzione dei tempi parlamentari, senza peraltro vanificare le garanzie proprie del sistema bicamerale, le quali restano invece pienamente applicabili, sia pure non in modo automatico, ma su precisa scelta di un'Assemblea del Parlamento, oppure su materie predeterminate in relazione alla loro rilevanza. Tale rilevanza é costituita dai caratteri oggettivi delle leggi da approvare, che concernono la materia costituzionale, quella elettorale, la categoria di quelle che il Mortati definisce "leggi di indirizzo politico", ed infine l'individuazione delle materie e dei princípi fondamentali, nel cui ambito é consentito al Governo di esercitare il proprio potere normativo anche in deroga alle leggi vigenti.
Secondo lo schema qui proposto, il procedimento legislativo monocamerale dovrebbe divenire, nella prassi, la regola generale, salvo restando il procedimento bicamerale per le leggi ora indicate e per tutte le altre eventuali leggi, alle quali una Camera non ritenga, per motivi di opportunità politica, applicabile il cosiddetto "silenzio-assenso". Ma anche in questa ultima ipotesi si evita la defatigante navette tra una Camera e l'altra, disponendo che il rinvio del disegno di legge all'Assemblea che non lo ha approvato possa essere effettuato una tantum .
Accanto alla modifica del procedimento legislativo, il disegno di legge prevede anche una revisione dell'articolo 82 della Costituzione, sia attraverso l'innalzamento a livello costituzionale della funzione ispettiva e di controllo del Parlamento sul Governo e sulla pubblica amministrazione, sia attraverso la possibilità di istituire uno o piú commissari d'inchiesta, in luogo delle attuali commissioni di inchiesta.
Anche in questo caso, la logica che si é intesa perseguire é stata quella dell'incremento della funzione parlamentare, poiché elevare a materia costituzionale la funzione ispettiva e di controllo delle Camere non ha soltanto valore simbolico, ma invece comporta inevitabilmente, sul piano della prassi, un indubbio rafforzamento derivante dal carattere di "doverosità" insito nella previsione costituzionale e dalla individuazione, sia pure a titolo non tassativo, dei settori in cui deve esercitarsi tale funzione. É facile cosí prevedere che, in ossequio a tale norma costituzionale, nei regolamenti parlamentari saranno introdotti piú penetranti strumenti di controllo, in grado di assicurare una effettiva continuità, in luogo dell'attuale episodicità, di questa attività sempre piú importante nel raccordo Parlamento-Governo.
Nella stessa logica di efficienza, del resto, si iscrive la previsione di istituire uno o piú commissari di inchiesta, cosí da superare lo schermo del carattere necessariamente proporzionale delle attuali commissioni di inchiesta, che spesso finisce con il rappresentare un ostacolo allo svolgimento di effettive indagini, svuotandone cosí ogni significato.
Per quanto riguarda i modi di svolgimento della funzione legislativa e di quella di controllo, si persegue un obiettivo di bicameralismo differenziato, non peró attuato secondo una ripartizione rigida e predeterminata di materie, bensí attraverso un meccanismo souple che lasci emergere, nel pieno rispetto dell'autonomia parlamentare, le eventuali scelte "vocazionali" di ciascuna Assemblea. Si é infatti temuto che la rigida attribuzione ad una Camera delle funzioni di legislazione e all'altra Camera delle funzioni di controllo potesse comportare, oltre a immotivati ruoli prefissati per i membri del Parlamento, in sostanziale contrasto con la loro eguale capacità di rappresentare la Nazione, forme di discrasia tra le due Camere nello svolgimento concreto delle loro attività. Si é preferito perció prevedere che l'assegnazione a ciascuna delle due Camere delle funzioni predette avvenga, volta per volta, su designazione congiunta dei loro Presidenti, previo parere di una Commissione di coordinamento bicamerale costituita secondo apposite norme regolamentari. É appena il caso di dire che questo meccanismo flessibile di assegnazione, pienamente rispettoso dell'autonomia parlamentare, da un lato consente che il lavoro parlamentare venga puntualmente distribuito tra le due Assemblee nel modo piú congruo possibile e, dall'altro lato, non esclude, ma anzi puó agevolare, naturalmente in via di fatto, forme di specializzazione per ciascuna Camera.
La razionalizzazione delle funzioni, che si cerca di attuare con questo disegno di legge, dovrebbe comportare una maggiore efficienza ed una migliore trasparenza della istituzione Parlamento, cosí come si potenzia l'istituzione Governo, mediante la razionalizzazione, sia pure a livello di legislazione ordinaria, delle funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo il disegno di legge (atto Senato n. 1124, poi atto Camera n. 2699) in corso di approvazione.
Ma il rafforzamento del Parlamento non si persegue solo attraverso la semplificazione dell' iter legis o il potenziamento e la razionalizzazione dell'attività ispettiva e di controllo, ma anche attraverso una diminuzione dell'attività legislativa, per cosí dire, di carattere minuto. In questo senso, la previsione, a livello costituzionale, di forme di "delegificazione" non puó che essere estremamente positiva. Tanto piú se a tale delegificazione si accompagna, in un quadro di coerenza, la previsione di un incremento della potestà normativa delle regioni e, entro limiti prefissati, della autonomia delle parti sociali, nonché una diversa configurazione, a livello costituzionale, della decretazione di urgenza del Governo.
É certo peraltro che l'obiettivo di incrementare l'efficienza dell'azione parlamentare va conseguito anche attraverso una congrua riduzione forse anche attraverso una modifica dei criteri di composizione del Senato, che privilegino sia l'apporto di elevate competenze, sia la rappresentatività specifica di categorie ed interessi particolarmente degni di protezione: ma si tratta di svolgimenti successivi di uno stesso disegno, diretto soprattutto ad una razionale deconcentrazione dei lavori parlamentari.
In questo senso, va osservato che il testo proposto dovrà trovare la sua definitiva formulazione non solo, come é ovvio, in sede di dibattito parlamentare, ma anche in connessione con altri progetti diretti a realizzare una congrua ed organica riforma delle istituzioni.


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