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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2009
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Art. 1.
1. L'articolo 70 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 70. - La funzione legislativa appartiene al Parlamento.
Essa é esercitata collettivamente dalle due Camere in materia
costituzionale, elettorale, di approvazione dei bilanci e dei consuntivi, di
autorizzazione a ratificare i trattati internazionali, nonché di
delegazione legislativa.
É richiesta altresí l'approvazione di entrambe le Camere
per le leggi che, nelle materie non coperte da riserva di legge assoluta,
definiscono gli ambiti e stabiliscono i princípi fondamentali, in
base ai quali il Governo puó esercitare il potere normativo anche in
deroga alle leggi ordinarie.
Per tutte le altre materie, la funzione legislativa é esercitata
dalla Camera alla quale il relativo disegno di legge sia stato assegnato,
secondo le norme dei regolamenti, dai Presidenti delle Camere, sentita una
Commissione di coordinamento costituita da deputati e senatori. Resta salva
la facoltà dell'altra Camera di richiedere, ai sensi del penultimo
comma dell'articolo 72, l'esame del disegno di legge già approvato".
| | Art. 2.
1. All'articolo 72 della Costituzione sono aggiunti i seguenti commi:
"Ogni disegno di legge approvato da una Camera é immediatamente
trasmesso all'altra Camera. Esso si intende, ai sensi del terzo comma
dell'articolo 70, approvato in via definitiva, dopo trenta giorni dalla
trasmis sione, salvo che entro lo stesso termine almeno un terzo dei
componenti dell'altra Camera chieda, per una sola volta per ciascun disegno
di legge, che questo venga sottoposto all'approvazione anche della propria
Camera di appartenenza.
I Presidenti delle Camere possono stabilire, sentita la Commissione di
coordinamento prevista dall'articolo 70, che un determinato disegno di legge
sia sottoposto, al di fuori dell'ipotesi prevista nel comma precedente,
all'esame e all'approvazione di entrambe le Camere. Tale procedimento
é inoltre sempre prescritto nel caso di mancato accordo tra i
Presidenti delle Camere sulla scelta della Camera alla quale assegnare
l'esame di un disegno di legge".
| | Art. 3.
1. L'articolo 82 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 82. - Le Camere svolgono funzioni ispettive nei confronti del
Governo e della pubblica amministrazione mediante interrogazioni,
interpellanze e altri strumenti previsti nei regolamenti.
Le Camere esercitano funzioni di controllo nei confronti del Governo e
della pubblica amministrazione secondo criteri di ripartizione stabiliti dai
rispettivi Presidenti, sentita la commissione di coordinamento prevista
dall'articolo 70. In particolare, le Camere controllano l'esercizio dei
poteri normativi del Governo, il funzionamento degli enti pubblici,
l'andamento della spesa pubblica in raccordo funzionale con la Corte dei
conti, l'attuazione delle politiche comunitarie, l'attività di
indirizzo e di coordinamento del Governo nei confronti delle regioni, i
criteri di scelta per le nomine pubbliche, l'attuazione delle leggi.
Le Camere possono disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A
tale scopo nominano commissioni d'inchiesta composte secondo i regolamenti.
Il Presidente di ciascuna Camera, d'intesa con i gruppi parlamentari,
puó nominare, in
luogo della commissione, uno o piú commissari parlamentari. La
commissione d'inchiesta o i commissari parlamentari procedono alle indagini
e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria. | |