ONOREVOLI SENATORI. - L'esperienza di mezzo secolo di funzionamento della
Costituzione ha messo in evidenza disfunzioni nel rapporto tra esecutivo e
Parlamento, con frequente ricorso ad una commistione delle relative
funzioni, che ha visto il Parlamento dedicarsi alla gestione di problemi
sostanzialmente amministrativi, sottratti alla naturale competenza del
Governo. Da ció il proliferare della legislazione con il conseguente
irrigidimento del corpo normativo, che richiede ormai l'atto legislativo per
modifiche anche di modesto contenuto sostanziale, nonché sul piano
politico, l'insufficiente possibilità per i Governi di sviluppare la
propria azione programmatica ed il noto ricorso a fenomeni di
consociativismo che alterano la normale dialettica democratica, fondata
sulla riconoscibilità delle alternative politiche.
Si é andato cosí trasformando il modello organizzativo
fondato sulla separazione tra poteri dello Stato e lo stesso senso del
principio di legalità, che da obbligo di contenimento dell'azione
amministrativa nei limiti della legge, ad evitare abusi dell'esecutivo,
é passato ad esprimere una relazione formale tra atti legislativi ed
atti del governo, indipendentemente dai loro effettivi contenuti normativi
od amministrativi.
Occorre pertanto restituire significato alla differente funzione del
potere legislativo e di quello esecutivo ed al loro reciproco rapporto. Per
far ció occorre rafforzare la possibilità di svolgimento della
funzione governativa, senza per questo ridurre la centrale importanza del
Parlamento, che anzi verrà esaltata dalla concentrazione della sua
attività nella posizione di regole generali e non nella disciplina di
fattispecie particolari.
Un rafforzamento del potere esecutivo, già vanamente tentato con
la legge di riforma della Presidenza del Consiglio, é possibile
soltanto potenziandone la legittimazione democratica mediante idonei
strumenti di investitura, che lo sottraggano alla funzione impropria di
comitato di secondo grado del Parlamento e delle sue maggioranze ed alla
conseguente condizione di minorità per carenza di investitura
popolare.
Per far ció occorre razionalizzare gli effetti di simili
investiture, temperandoli con le garanzie di rappresentanza
dell'unità nazionale che la figura del Presidente della Repubblica
comporta necessariamente.
Occorre pertanto attribuire a quest'ultima figura le funzioni di Capo
dell'esecutivo, tutelando cosí insieme le esigenze di
stabilità dell'azione di governo con quelle di rispetto della
Costituzione e dei rapporti tra poteri in essa previsti, realizzando
cosí uno di quei modelli costituzionali che piú o meno
propriamente si identificano come forme presidenzialiste e/o
semipresidenzialiste.
L'importanza delle funzioni di garanzia consiglia di strutturare le
funzioni di capo dell'esecutivo del Presidente della Repubblica eletto dal
popolo distintamente da quelle di Presidente del Consiglio, il quale -
nominato dal Presidente della Repubblica ed a lui rispondente - deve
tuttavia contare sull'approvazione del proprio operato da parte del
Parlamento, spettandone invece la sostituzione al Presidente della
Repubblica.
Infatti una completa identificazione delle funzioni di Capo dello Stato e
di presidente del Governo non sembra rappresentare un modello confacente
alla realtà politica ed alle tradizioni costituzionali europee,
ricollegandosi piuttosto ad esperienze di sostituzione, negli Stati
coloniali, della figura del monarca pre-statuario con una figura
costituzionale elettiva.
Meno idoneo, pur se inteso allo stesso scopo di rafforzare la funzione
dell'esecutivo, appare il modello costituzionale caratterizzato
dall'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che produce una maggiore
ri gidità del rapporto con il Parlamento e lascia priva di
significative valenze la figura del Capo dello Stato, eletto da quest'ultimo
e perció legato al Parlamento.
La garanzia di ripartizione delle funzioni tra esecutivo e Parlamento
deve essere assicurata dalla riserva di legge per la disciplina normativa di
carattere generale o addirittura dalla riserva di legge organica per quelle
materie che meno delle altre si prestano a disciplina frammentaria,
nonché dalla riserva di regolamento e di atto amministrativo a favore
del Governo per le materie di dettaglio e, rispettivamente, per il
provvedere concreto.
É chiaro che una simile struttura del rapporto tra Parlamento e
Governo riduce ad ipotesi di assoluta eccezionalità - da elencare
tassativamente - la pratica della normazione d'urgenza da parte del Governo.
L'esperienza venticinquennale dello Stato regionale, nonché quella
antica e recente di un ordinamento degli enti locali che realizza in forma a
dir poco asfittica il pur conclamato principio autonomistico, unitamente
all'emergere di istanze politiche giunte fino alla negazione antitetica del
principio di unità e indivisibilità della Repubblica, ha reso
indifferibile anche il tema della riforma dello Stato in senso federale, che
va correttamente affrontato nel contesto del ridimensionamento degli Stati
nazionali prodotto dall'evoluzione storico-ordinamentale in atto verso la
costituzione di una sovranità comune europea.
Ferma ed irrinunciabile l'idea di nazione e il corrispondente principio
unitario alla base dell'ordinamento costituzionale, occorre pensare ad un
nuovo patto territoriale, oltre che sociale, intorno al quale la nazione
italiana si riorganizzi senza rinnegare sé stessa, la sua
identità, la sua storia e adeguando le strutture costituzionali al
nuovo scenario, che in parte é già definito dagli accordi di
Maastricht e in parte verrà definito dalla nuova serie di accordi che
sono in gestazione.
Al trasferimento di competenze statuali verso l'Europa si accompagna un
analogo trasferimento verso le Regioni, che devono essere messe in grado di
adattare rapidamente i loro ordinamenti e le loro politiche agli sviluppi di
un sistema europeo e mondiale che le investe tutte, anche se in modi spesso
diversi.
Federalismo significa in primo luogo che la competenza dello Stato
centrale é definita e specifica e quanto in essa non é
compreso é lasciato all'autogoverno locale. É l'idea che le
comunità locali sono realtà vive che con il loro convergere
danno vita allo Stato nazionale e non semplicemente circoscrizioni
amministrative in cui esso si articola.
Lo Stato nazionale, dunque, non scompare ed anzi diventa essenziale nella
formazione della comune politica europea, svolge una indispensabile funzione
di cerniera fra il sistema delle regioni e quello europeo. Per questo molte
materie di grande importanza per la vita dei cittadini vedranno la
potestà concorrente dello Stato centrale e delle regioni. Diventa
allora di fondamentale importanza il tema del raccordo delle competenze e la
soluzione prescelta si innesta sulla proposta che viene formulata per il
superamento dell'odierno sistema bicamerale perfetto.
Infatti, da un lato, la riforma proposta del rapporto tra Parlamento e
Governo, capace di esaltare la specificità del contributo che ciascun
potere costituzionale puó recare alla conduzione della cosa pubblica,
comporta necessariamente un ripensamento dell'attuale struttura
bicameralista del primo.
D'altro lato, l'utilità del bicameralismo appare ancor piú
evidente in uno Stato federalista dotato di accentuate autonomie, ma esige
una meditata differenziazione dei ruoli tra una Camera dedita alla
legislazione riguardante problemi generali e un Senato cui siano assegnate
le funzioni piú direttamente connesse alla struttura pluralista dello
Stato, prima fra tutte la cura del raccordo tra le diverse realtà
territoriali, anche attraverso forme di controllo sulle diverse funzioni
pubbliche e conseguenti approvazioni di interventi surrogatori. Una funzione
che potrebbe essere altresí mirata alla verifica della rispondenza
dell'azione complessiva dei pubblici poteri alla realtà emer gente
dallo sviluppo degli accordi internazionali e precipuamente dell'Unione
europea.
In altri termini, per il Senato si propone un ruolo prioritario di
raccordo tra il sistema delle regioni, il sistema dello Stato centrale e il
sistema europeo e internazionale, nonché la competenza per le
politiche di solidarietà e di riequilibrio territoriale.
Completa il nuovo sistema di bicameralismo imperfetto la previsione delle
leggi organiche, riguardanti materie di rilevante interesse generale
(elettorale, giustizia, bilancio, autorità indipendenti, eccetera),
sottoposte all'esame e all'appprovazione di entrambe le Camere,
nonché il potere di richiamo delle leggi approvate dalla Camera, su
richiesta di almeno un quinto dei senatori.
Il tema della pubblica amministrazione é stato affrontato come
quello che investe la fase dell'attuazione dei principi e della scelte sulla
forma di Stato e di Governo, ma anche dell'effettiva realizzazione dei
diritti e delle libertà.
Infatti, ispirazione comune a molte delle proposte concernenti la forma
di governo é quella di rafforzare l'esecutivo con l'obiettivo di
un'azione efficiente ed efficace; obiettivo che sarebbe inesorabilmente
frustrato se non si estendesse ai modi di operare dell'amministrazione
pubblica a tutti i livelli.
Quanto all'opzione federalista, alla sua base vi é certamente il
riconoscimento dell'utilità, anzi della necessità di un'azione
di Govemo adeguata alle peculiari connotazioni delle singole realtà
territoriali, quindi della opportunità di adottare modelli non
unitari ma differenziati di organizzazione cui deve corrispondere una
flessibilità di schemi operativi per la gestione.
Quanto alla scelta da tutti condivisa e ormai irreversibile di un
ingresso tempestivo e dignitoso nell'Europa di Maastrischt, ne é
condizione indispensabile una dinamica dei rapporti economici sintonizzata
sulle lunghezze d'onda europee ed anzi mondiali; ció che postula
un'azione della pubblica amministrazione regolatrice delle attività
d'impresa e degli interessi collegati che sia non già di freno e di
ostacolo, come inesorabilmente finisce col diventare una struttura
elefantiaca adatta soltanto a controllare formalisticamente, reprimere,
sanzionare facendo uso dei tristemente noti "lacci e lacciuoli";
bensí un'azione d'impulso, di sostegno, di raccordo e di controllo
tutto concentrato sul versante sostanzialistico delle ricadute che
l'iniziativa economica produce sugli interessi generali.
A monte dei nuovi modi di organizzarsi e di operare della pubblica
amministrazione deve affermarsi un diverso modo di concepire contenuto e
funzioni dei differenti livelli di fonti normative: le leggi devono essere
poche, organiche e di principio, riservando tutte le discipline di dettaglio
al potere regolamentare.
Questo risultato é perseguito mediante la previsione
costituzionale di riserve di regolamento; sono previsti altresí
ambiti di riservare, con legge organica, ai provvedimenti.
Molti principi generali in tema di pubblica amministrazione sono stati
ormai sufficientemente elaborati, soprattutto dopo l'entrata in vigore della
legge 7 agosto 1990, n. 241, per ritenere maturo il tempo di
costituzionalizzarli: l'articolo 97 é stato infatti riscritto con
riferimento non solo all'organizzazione ma anche all'azione amministrativa
richiamando i princípi di trasparenza, partecipazione e
imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità.
Sono stati altresí costituzionalizzati il diritto di accesso ai
documenti anche in corso di procedimento, gli accordi sostitutivi, l'obbligo
del termine per i procedimenti, l'obbligo di motivazione delle decisioni
discrezionali; si é volutamente impiegato il termine "decisione" per
comprendervi anche quelle non formalizzate in provvedimenti autoritativi,
ma, ad esempio, in accordi.
Per l'accesso ai pubblici impieghi si é preferito limitare al
massimo le possibilità di derogare alla regola del pubblico concorso,
prevedendo che la legge puó consentire deroghe solo con riferimento a
specifiche funzioni e qualifiche.
É stata poi prevista l'istituzione con legge organica di
autorità amministrative indipendenti per la regolazione di settori di
rilevante interesse nazionale e a garanzia dell'effettivo esercizio dei
diritti fondamentali.
Con lo stesso intento di individuare fuori dal sistema delle garanzie
giurisdizionali un organo di rilievo costituzionale a presidio dei diritti
fondamentali nell'ambito dei rapporti economici sono state ridisegnate
struttura e funzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
prevedendo un numero di trenta componenti e aggiungendo alle attuali
funzioni quelle di vigilanza e di difensore civico per la tutela dei diritti
economici, d'impresa e sociali.
Infine é stato semplificato e razionalizzato il sistema della
giustizia amministrativa, individuando la competenza del giudice
amministrativo (tribunali amministrativi regionali e Consiglio di Stato)
esclusivamente in base al criterio soggettivo, ossia per tutti gli atti e
rapporti in cui sia parte una pubblica amministrazione, compresi quelli
relativi alla responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari;
per l'esercizio dell'azione di responsabilità si é prevista
l'istituzione - con legge organica - dell'ufficio del pubblico ministero
presso il giudice amministrativo.
La Corte dei conti resta configurata esclusivamente come organo di
controllo dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione
amministrativa: tipologia di controllo, questa, difficilmente compatibile
con la giurisdizione di responsabilità, come peraltro avvertito dalla
stessa Corte costituzionale (sentenza n. 29 del 1995). In sede di legge
organica dovrebbero prevedersi requisiti di formazione professionale per i
magistrati contabili piú specificamente funzionali a questo tipo di
controllo, nonché un'ampia facoltà di opzione per la
magistratura amministrativa in favore di quelli attualmente in servizio.
Quanto al potere giudiziario, non sono necessarie significative modifiche
dei suoi rapporti con gli altri poteri dello Stato, ma solo rafforzamenti
dei principi già affermati dalla Costituzione. Cosi occorre dare
contenuti piú profondi alla affermazione che i giudici non dipendono
che dalla legge; il che esclude la dipendenza da altri poteri delIo Stato,
ferma la fedele obbedienza agli atti legislativi posti dal ParIamento, ed
insieme la dipendenza da altre possibili forme di influenza sul loro agire.
Ugualmente va conservata l'organizzazione indipendente dell'ordine
giudiziario, mediante organi di autogoverno, garantendone con opportune
norme sulla composizione tanto l'estraneità all'influenza di correnti
politiche quanto la impossibilità di formazione di gruppi di
interessi; garanzie queste che un piú articolato sistema di scelta
dei componenti potrebbe agevolmente fornire. Una piú rappresentativa
composizione permetterebbe di affidare all'organismo di autogoverno anche la
disciplina delle magistrature amministrative, mentre il Presidente della
Repubblica, una volta investito della funzione di capo dell'esecutivo
dovrebbe rimanere estraneo alla composizione dell'organo di autogoverno, nel
quale la funzione di raccordo con l'esecutivo potrebbe semmai essere
affidata al Guardasigilli.
|
|
Indice |