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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2006 |
Art. 1.
1. L 'articolo 59 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 59. - É senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi
é stato Presidente della Repubblica".
| Art. 2.
1. L'articolo 70 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 70. - Compete allo Stato la potestà legislativa nelle
seguenti materie:
a)
politica estera, relazioni internazionali, commercio estero;
| Art. 3.
1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 70- bis.
- La funzione legislativa dello Stato viene esercitata dalle due Camere
secondo le disposizioni della presente sezione.
| Art. 4.
1. Dopo l'articolo 70- bis
della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 70- ter.
- Spetta al Senato, oltre la funzione legislativa nei limiti indicati
nell'articolo 70, la vigilanza sul coordinamento tra le norme comunitarie,
nazionali e regionali e sull'efficacia dello svolgimento delle funzioni
amministrative nelle stesse materie; l'approvazione degli interventi statali
sostitutivi proposti dal Governo in caso di inerzia delle Regioni in materie
di loro competenza, la deliberazione di scioglimento dei consigli regionali
nei casi previsti dalla Costituzione.
| Art. 5.
1. All'articolo 76 della Costituzione, dopo il comma 1, aggiungere il
seguente:
"Art. 76. - Non é consentita la delegazione legislativa per le
leggi organiche, per l'autorizzazione a ratificare trattati, per
l'approvazione dei bilanci".
| Art. 6.
1. L'articolo 77 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 77. - Il Governo non puó, senza delegazione della Camera dei
deputati, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
| Art. 7.
1. All'articolo 81 della Costituzione, in fine, sono aggiunti i seguenti
commi:
"La spesa statale di parte corrente trova copertura integrale nel
bilancio dello Stato; la spesa in conto capitale, ove non integralmente
coperta, non puó determinare un deficit superiore al tre
per cento delle entrate complessive dell'esercizio.
| Art. 8.
1. L 'articolo 83 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica é garante del rispetto
della Costituzione, della indipendenza e della unità nazionale e
assicura il funzionamento dei pubblici poteri. Presiede il Consiglio dei
ministri e ne firma l'ordine del giorno d'intesa col Primo ministro".
| Art. 9.
1. L 'articolo 84 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 84. - Il Presidente della Repubblica é eletto per cinque
anni a suffragio universale diretto. Sono elettori i cittadini elettori del
Parlamento nazionale.
| Art. 10.
1. L 'articolo 85 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 85. - Una legge organica stabilisce le modalità di
presentazione delle candidature, prevedendo la vigilanza della Corte
costituzionale sui relativi procedimenti.
| Art. 11.
1. L 'articolo 86 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 86. - Il Presidente della Repubblica é responsabile solo per
alto tradimento e attentato alla Costituzione; una legge organica stabilisce
i limiti della responsabilità, le modalità della messa in
stato di accusa e del procedimento innanzi la Corte costituzionale".
| Art. 12.
1. L 'articolo 87 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica promulga le leggi; puó
indire referendum popolare consultivo su proposte di legge e
referendum popolare abrogativo, secondo modalità da stabilirsi
con legge organica; nomina il Primo ministro e, con la controfirma del Primo
ministro, i ministri e i sottosegretari di Stato; con le stesse
modalità puó altresí revocarli.
| Art. 13.
1. L'articolo 88 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 88. - Il Presidente della Repubblica inoltre:
partecipa in rappresentanza dello Stato alle conferenze internazionali
ed a quelle dell'Unione europea e puó delegare a rappresentarlo il
Primo ministro od altro ministro competente;
Tutti gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dal
Primo ministro, con l'eccezione degli atti riguardanti la nomina del Primo
ministro, lo scioglimento delle Camere".
| Art. 14.
1. L'articolo 89 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 89. - In caso di pericolo grave, evidente e immediato per
l'unità nazionale, per l'integrità territoriale dello Stato,
per il funzionamento costituzionale dei poteri dello Stato, il Presidente
della Repubblica decreta le misure necessarie, previa delibera del Consiglio
dei ministri, su parere espresso del Primo ministro e dei Presidenti delle
Camere; in questa situazione non puó procedere allo scioglimento
delle Camere".
| Art. 15.
1. L'articolo 91 della Costituzione é abrogato.
| Art. 16.
1. L'articolo 92 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 92. - Il Governo determina e guida la politica nazionale. Il
Consiglio dei ministri é l'organo di vertice del Governo e del suo
apparato amministrativo. Esso é presieduto dal Presidente della
Repubblica o, per sua delega, dal Primo ministro".
| Art. 17.
1. L'articolo 93 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 93. - I ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente
della Repubblica prima di assumere le funzioni. Le funzioni di membro del
Governo sono incompatibili con l'esercizio di ogni mandato parlamentare".
| Art. 18.
1. L'articolo 94 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 94. - Entro quindici giorni dalla formazione del Governo, il primo
ministro presenta alla Camera dei deputati la dichiarazione
politico-programmatica deliberata dal Consiglio dei ministri, assumendone la
responsabilità.
| Art. 19.
1. L'articolo 95 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 95. - La legge ordinaria provvede all'ordinamento della Presidenza
del Consiglio.
| Art. 20.
1. All'articolo 96 della Costituzione le parole: "Il Presidente del
Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "Il Primo ministro".
| Art. 21.
1. L'articolo 97 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 97. - L'organizzazione e l'azione della pubblica amministrazione
sono disci plinate in base alla legge secondo criteri che ne assicurino
trasparenza, partecipazione ed imparzialità, efficienza, efficacia ed
economicità.
| Art. 22.
1. L'articolo 99 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 99. - Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro é
composto, nei modi stabiliti con legge organica, di trenta tra esperti e
rappresentanti delle categorie produttive, in proporzione che tenga conto
della loro importanza numerica e qualitativa.
| Art. 23.
1. L'articolo 100 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 100. - Il Consiglio di Stato é organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di giurisdizione nei confronti della pubblica
amministrazione. La Corte dei conti é organo di controllo
dell'efficienza, dell'efficacia ed economicità dell'azione
amministrativa.
| Art. 24.
1. L'articolo 101 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 101. - La giustizia é amministrata in nome del popolo.
| Art. 25.
1. L'articolo 102 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 102. - La funzione giurisdizionale é esercitata dalla
magistratura ordinaria, amministrativa e da quella militare, regolate da
norme di legge organica.
| Art. 26.
1. L'articolo 103 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 103. - Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia
amministrativa hanno giurisdizione su tutti gli atti e i rapporti in cui sia
parte una pubblica amministrazione.
| Art. 27.
1. L'articolo 104 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 104. - La magistratura costituisce un ordine autonomo e
indipendente.
| Art. 28.
1. L'articolo 105 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 105. - Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo
le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i
trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari nei riguardi
dei magistrati ed ogni altra competenza amministrativa che, per il carattere
strumentale all'esercizio delle funzioni giurisdizionali possa in qualsiasi
modo consentire interferenze nell'esercizio di tali funzioni.
| Art. 29.
1. L'articolo 106 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 106. - La scelta dei magistrati ha luogo per concorso, dopo la
frequenza di corsi di specializzazione post-universitari organizzati dalle
università, finalizzati alla professione della magistratura.
| Art. 30.
1. L'articolo 107 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 107. - I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati
o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non
in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata
o per i motivi e con le garanzie stabilite dall'ordinamento giudiziario o
con il loro consenso. I pubblici ministeri possono essere destinati
temporaneamente ad altre sedi dal Consiglio superiore della magistratura su
proposta del procuratore generale presso la Corte di cassazione in caso di
assoluta necessità dettata dall'esigenza di rendere operativa in
tutto il territorio dello Stato l'obbligatorietà dell'azione penale.
| Art. 31.
1. L'articolo 109 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 109. - L'autorità giudiziaria dispone direttamente della
polizia giudiziaria e garantisce che le indagini si svolgano nel rispetto
dei diritti dei cittadini e del principio di uguaglianza".
| Art. 32.
1. All'articolo 111, terzo comma, della Costituzione, le parole: "e della
Corte dei conti" sono soppresse.
| Art. 33.
1. L'articolo 113 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 113. - Contro gli atti e i comportamenti della pubblica
amministrazione é sempre ammessa la tutela giurisdizionale anche
cautelare delle situazioni giuridiche soggettive.
| Art. 34.
1. La rubrica del titolo V della parte II della Costituzione é
sostituita dalla seguente: "Le Regioni e i Comuni".
| Art. 35.
1. L'articolo 114 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 114. - La Repubblica ha una struttura federale costituita da
Regioni autonome".
| Art. 36.
1. L 'articolo 115 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 115. - Le Regioni sono enti dotati di ordinamenti autonomi,
nell'ambito delle disposizioni della Costituzione".
| Art. 37.
1. L'articolo 116 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 116. - Ciascuna Regione adotta uno Statuto, che disciplina gli
organi rappresentativi, la forma di governo, l'organizzazione amministrativa
e definisce l'autonomia dei comuni e degli altri enti locali nel rispetto
dei princípi di cui all'articolo 128.
| Art. 38.
1. L'articolo 117 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 117. - Le Regioni esercitano la potestà legislativa in via
esclusiva nelle materie non riservate alla normazione europea e allo Stato.
In assenza di legislazione regionale si applicano le norme legislative e
regolamentari dello Stato".
| Art. 39.
1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 117- bis . Il Governo dello Stato é tenuto alla
consultazione preventiva delle Regioni in vista della stipulazione di
trattati e della determinazione delle politiche dell'Unione europea
destinate ad avere applicazione in settori di competenza esclusiva delle
Regioni stesse.
| Art. 40.
1. L'articolo 118 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 118. - Le Regioni sono titolari delle funzioni amministrative nelle
materie nelle quali sono titolari di potestà legislativa e di norma
le esercitano avvalendosi dei Comuni e degli altri enti locali, secondo il
principio di sussidiarietà, nelle forme determinate dagli Statuti
regionali.
| Art. 41.
1. L'articolo 119 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 119. - Le Regioni hanno autonomia finanziaria, nell'ambito del
coordinamento generale della finanza pubblica stabilito da leggi organiche
statali.
| Art. 42.
1. L'articolo 121 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 121. - Le Regioni, nell'ambito della loro autonomia, possono
concludere accordi per lo svolgimento comune di funzioni e compiti
amministrativi".
| Art. 43.
1. L 'articolo 122 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 122. - Nessuno puó appartenere contemporaneamente a
piú parlamenti re gionali, o ad un parlamento regionale e al
Parlamento statale.
| Art. 44.
1. L'articolo 123 della Costituzione é abrogato.
| Art. 45.
1. L 'articolo 125 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 125. - Nelle Regioni sono istituiti organi di giustizia
amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge
della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo
della Regione".
| Art. 46.
1. L 'articolo 126 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 126. - Il Parlamento regionale puó essere sciolto quando
compia atti contrari alla Costituzione o per gravi ragioni di sicurezza
nazionale.
| Art. 47.
1. L'articolo 127 della Costituzione é abrogato.
| Art. 48.
1. L'articolo 128 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 128. - I Comuni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni
attribuiti dalla legge nel rispetto del principio di sussidiarietà.
| Art. 49.
1. L'articolo 129 della Costituzione é abrogato.
| Art. 50.
1. L'articolo 130 della Costituzione é abrogato.
| Art. 51.
1. L'articolo 132 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 132. - Per la fusione di Regioni esistenti, la creazione di nuove
Regioni con un minimo di due milioni di abitanti, il distac co di Comuni da
una Regione per aggregazione ad un'altra, i consigli regionali interessati
possono indire un referendum
quando ne facciano richiesta tanti parlamenti comunali che rappresentino
almeno un terzo delle popolazioni interessate. Se la proposta é
approvata si procede con legge costituzionale".
| Art. 52.
1. All'articolo 135 della Costituzione, il prino comma é
sostituito dal seguente:
"Art. 135. - La Corte costituzionale é composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Senato a maggioranza di due terzi dei componenti, per un terzo dalle supreme magistrature, per un terzo dai componenti dei parlamenti regionali". |