ONOREVOLI SENATORI. - In Italia si parla di riforme istituzionali da
quindici anni. E le riforme non arrivano mai Le uniche riforme fin qui
realizzate sono quelle relative al sistema elettorale, adottate sotto la
spinta del movimento referendario. Annunciare le riforme, senza farle, alla
lunga diventa pericoloso. Altrettanto pericoloso é modificare in
senso maggioritario, come si é fatto, i sistemi elettorali senza
prevedere un corrispettivo adeguamento delle istituzioni di governo.
1. L'urgenza della riforma istituzionale: una proposta delle regioni
alle forze politiche e al Parlamento
La XIII legislatura é la terza legislatura avviata dopo il crollo
del sistema dei partiti.
Non deve accadere che anche questa legislatura si risolva in un nulla di
fatto sul piano della riforma dell'assetto istituzionale.
Se ció accadesse, l'Italia verrebbe davvero spinta sull'orlo del
baratro.
Corrisponde quindi a un bisogno vitale del Paese il fatto che in questa
legislatura si realizzino le riforme istituzionali necessarie a dare
all'Italia un sistema funzionante di governo. Entro il prossimo giugno 1997
la Commissione bicamerale deve presentare le proposte di riforma
costituzionale al Parlamento, in maniera da dare vita al nuovo assetto
costituzionale della Repubblica a partire dal 1º gennaio 1998,
esattamente cinquant'anni dopo l'entrata in vigore della prima Costituzione
dell'Italia repubblicana.
Perció le regioni all'interno di un quadro comune di
princípi e di iniziative avanzano autonomamente proposte legislative
di riforma. Le regioni presentano questa proposta lanciando un vero e
proprio appello alle forze politiche e parlamentari.
É urgente e necessario riformare l'italia, se vogliamo assicurare
al nostro Paese un destino unitario nel nuovo millennio e un ruolo da
protagonista nello scenario europeo.
Occorre quindi superare i particolarismi, gli egoismi, i conflitti
ideologici e promuovere uno scatto costituente della classe dirigente
italiana.
Con la presente proposta, riferita esclusivamente al problema della
modifica della riforma di Stato, le regioni italiane portano a sintesi
unitaria le diverse posizioni politiche che caratterizzano gli schieramenti
di governo delle singole regioni. Ció significa che le regioni
approvando la presente proposta stipulano tra loro una patto per le riforme
e agiscono, per le questioni di loro competenza, in qualità di
soggetti che assumono il profilo costituente come impegno prioritario della
classe dirigente italiana.
Qui si é realizzato un accordo tra le regioni governate dai
diversi schieramenti politici sulle questioni della modifica della forma di
Stato, nella convinzione che solo dopo aver definito l'impianto del nuovo
assetto istituzionale, la riallocazione dei compiti tra i diversi livelli di
governo e il profilo dell'assetto federale della Repubblica, puó
svolgersi utilmente il confronto tra le diverse ipotesi per quanto riguarda
la definizione della forma di governo.
Con la presente proposta le regioni italiane compiono quindi un atto di
responsabilità, nell'interesse del paese. Lo stesso atto di
responsabilità che devono compiere, per quanto riguarda la riforma
complessiva del sistema di governo, le forze politiche e parlamentari sul
piano nazionale.
2. Il senso della presente proposta: le regioni per
l'Italia
Le regioni italiane propongono unitariamente la presente proposta di
riforma costi tuzionale sulla base di una convinzione di fondo: il problema
storico posto oggi alla classe dirigente italiana consiste nel dare a questo
Paese un assetto istituzionale e di governo funzionale. Vale a dire un
sistema di governo efficace e utile. É evidente infatti che l'assetto
vigente ormai non funziona piú.
L'Italia lungo il complesso percorso che a partire dalla sua fondazione
come Stato unitario l'ha portata all'epoca attuale, attraverso diverse fasi
(giolittiana, fascista, repubblicano-democratica), si presenta oggi come un
Paese strutturalmente non governabile.
Sul piano politico si sommano, al centro, due Camere con competenze
paritarie, composte da circa mille parlamentari e, in periferia, le
assemblee elettive, e i rispettivi esecutivi di 20 regioni 103 province,
8.100 comuni. Sul piano burocratico si sommano le strutture dei Ministeri
centrali e le loro diffuse diramazioni periferiche articolate negli uffici
decentrati dello Stato, agli apparati degli enti territoriali a loro volta
rigorosamente incomunicanti.
Questo sistema non funziona piú. Esso impedisce di prender
decisioni efficaci sia al centro che in periferia. Appare infatti ugualmente
complicata la decisione sulla legge finanziaria, con il rimpallo tra le due
Camere investite di competenze paritarie, come qualsiasi decisione da
prendere in sede periferica, riguardi essa l'autorità incaricata di
gestire le situazioni di emergenza o le singole politiche di governo del
territorio e delle comunità locali (infrastrutture, politiche di
sviluppo, politiche sociali e sanitarie, eccetera).
L'Italia oggi consiste in un sistema di governo privo di un proprio e
funzionante baricentro.
Al caotico assetto istituzionale si aggiunge poi l'attivismo delle
categorie economiche, dei sindacati e delle innumerevoli corporazioni Tutti
hanno qualcosa da chiedere, e agiscono prepotentemente per l'affermazione
degli interessi delle singole categorie. L'attivismo delle categorie
é legittimo: il fatto é che a fronte dell'attivismo dei gruppi
di interesse non esiste oggi una vera autorità politica capace di
dirimere i conflitti.
Questo é quindi il tema strategico del Paese: ricostruire
l'autorevolezza e l'efficacia della decisione politica.
É evidente infatti che il barocchismo istituzionale e politico
ereditato dalle fasi precedenti della storia della Repubblica ha una sua
chiara spiegazione storica.
Tale assetto nasce da un preciso fondamento: il governo dei partiti della
prima Repubblica. Ció che, fino a un certo punto ha reso gestibile la
ridondanza dell'assetto politico-istituzionale era per l'appunto il sistema
dei partiti organizzati della prima Repubblica. Un sistema di partiti
organico, che applicava le sue regole da Milano a Palermo e che quindi, nel
bene e nel male, teneva assieme il Paese.
Quel sistema di partiti e quindi quella forma di governo reale del Paese,
é andato in crisi per molti motivi. Perció la transizione
avviata con le riforme elettorali va ora completata rinnovando il sistema
politico e riformando le istituzioni di governo.
Dunque questa é oggi la situazione dell'Italia: avere da un lato
un sistema istituzionale pletorico e ingolfato; essere scossa, dall'altro
lato, da profonde spinte civili e sociali che rivendicano un assetto
piú efficiente del sistema di governo.
Tali spinte sono comprensibili e giustificate soprattutto alla luce delle
sfide sempre piú pressanti che derivano dai cambiamenti
dell'organizzazione dei sistemi produttivi e dalla globalizzazione dei
mercati rispetto a cui l'attuale assetto istituzionale é del tutto
inadeguato.
É sempre piú evidente che dentro i confini nazionali dei
singoli Paesi le specificità regionali si sono progressivamente
accentuate. La definitiva eclissi dei modelli fordisti di sviluppo economico
ha lasciato spazio alla crescita di sistemi integrati di imprese con una
chiara delimitazione territoriale che, in forza di specificità
culturali di coesione sociale, di risorse e di opportunità presenti
al livello locale, competono su mercati sempre piú aperti e
trans-nazionali.
Non a caso é proprio dalla diffusione di questo modello autonomo
di sviluppo, sperimentato con apprezzabili risultati ad esempio in alcune
regioni italiane, che ci si attende una parziale soluzione dei problemi
della disoccupazione strutturale.
Le specificità regionali non vanno quindi considerate solo in
negativo, per identificare le aree di cui é necessario sostenere lo
sviluppo, ma anche - e soprattutto - in positivo, perché é
dalla valorizzazione di quelle specificità che ogni sistema
produttivo regionale puó essere messo in condizione di produrre
ricchezza.
In un contesto come quello appena descritto, in cui la crescita del
benessere é data dalla valorizzazione di specificità locali
che consentono a sistemi regionali integrati di competere
nell'economia-mondo, é evidente che le stesse identità
politiche territoriali vengono nuovamente esaltate. Talvolta possono essere
(o apparire) il frutto di istanze egoistiche e vanno per questo ricondotte
nel quadro di una visione solidale piú ampia, tanto nell'ambito
nazionale che in quello comunitario. Rimane il fatto che esse hanno
motivazioni reali e radici profonde e non possono essere sottovalutate.
Entro certi limiti questa tendenza puó essere anche vista come un
contributo positivo al consolidamento di quei legami di fiducia che rendono
agevole la costruzione di efficienti sistemi produttivi locali.
Per entrambi questi motivi (uno a carattere economico-funzionale ed uno,
connesso al primo, di carattere politico e sociale) oltre che per i
gravissimi limiti di efficienza e responsabilità mostrati dal
centralismo politico-amministrativo italiano, la possibilità di una
efficace amministrazione delle politiche pubbliche - tanto nazionali che
comunitarie - passa sempre di piú attraverso una significativa
valorizzazione delle istituzioni sub-nazionali di governo.
Muovendo da queste analisi le regioni italiane formulano qui una proposta
di riforma istituzionale.
Le regioni avanzano questa proposta non in ragione della difesa delle
attuali istituzioni regionali che vanno radicalmente riformate, ma in
ragione di un disegno strategico di riforma dell'Italia.
C'é infatti un solo modo serio di discutere i modelli
istituzionali: separare la progettazione istituzionale dalla difesa
corporativa degli attuali assetti e dai conflitti del ceto politico,
assumere un vero profilo costituente.
Con la presente proposta le regioni assumono questo punto di vista,
trovando in esso le ragioni di una sintesi unitaria che va oltre la
dialettica politica tra i diversi schieramenti di governo delle regioni. In
tal modo le regioni mettono a disposizione del confronto tra le forze
politiche un preciso modello di riforma del sistema-Italia.
3. L'ispirazione della proposta: le ragioni
profonde del federalismo e i suoi princípi fondativi
La presente proposta si muove nel senso di una riforma in senso
autenticamente federale della Repubblica.
Le regioni italiane non parlano a caso di federalismo. Ne parlano a
ragion veduta, in base alla concreta esperienza del governo regionale.
Le regioni parlano di un federalismo per ricostruire l'Italia, per
restituire identità e coesione alla nazione, partendo dal presupposto
che tale identità e unità sono oggi compromesse. Senza riforma
federalista l'Italia rischia una vera e propria dissoluzione.
Non é vero quindi che il federalismo sia l'anticamera della
secessione.
É vero il contrario: senza federalismo, l'unità d'Italia
é a rischio.
Dunque il federalismo serve per ricostruire l'unità d'Italia,
nella prospettiva europea, per ridare coesione, identità e
funzionalità al paese, per restituire valore alla stessa idea di
patria comune.
Ció che serve all'Italia é dunque una seria riforma
federalista, capace di valorizzare le differenze di questo paese e al tempo
stesso di rilanciare le ragioni della sua unità.
Per perseguire tale obiettivo la presente proposta si ispira ai
princípi del federali smo cooperativo, cosí come questi si
sono venuti affermando, in Europa, in particolare nell'esperienza tedesca.
Non solo in Europa ma in tutti i sistemi federali moderni si registra un
superamento del cosiddetto federalismo duale, proteso a tracciare rigide
separazioni di competenze tra federazione e Stati-membri. Questa esigenza
era dettata dalla necessità di superare le diffidenze verso il potere
centrale laddove la federazione nasceva da entità originariamente
separate, come nel caso degli Stati Uniti d'America. Tali nette distinzioni
non sono peró piú possibili e nemmeno auspicabili in Paesi che
amministrano complesse politiche per la protezione sociale e lo sviluppo
economico.
La risposta istituzionale piú appropriata alle esigenze dello
Stato sociale é stata ed é il "federalismo cooperativo" in
quanto esso consente al tempo stesso di avvicinare i processi di gestione
dei servizi ai cittadini ma anche di rendere possibili strategie coordinate
per promuovere uno sviluppo nazionale forte ed equilibrato.
La logica del federalismo cooperativo presuppone infatti da un lato un
profondo e reale decentramento nella attuazione (con elevati gradi di
libertà) delle politiche pubbliche, dall'altro istituzioni politiche
nazionali snelle che conservino tuttavia poteri adeguati per orientare non
solo le classiche funzioni dello Stato minimo, ma anche i grandi indirizzi
della politica economica e sociale. Naturalmente, per queste materie e per
quanto attiene alla loro rielaborazione e attuazione al livello decentrato,
le istituzioni nazionali devono poter avere degli interlocutori adeguati con
cui concertare e coordinare le decisioni.
Un secondo elemento essenziale che caratterizza la logica di fondo del
federalismo cooperativo é che la rielaborazione in sede decentrata
delle politiche economiche e sociali non puó che essere attribuita a
sistemi regionali di autogoverno. Non é pensabile infatti che siano
ancora le istituzioni politiche centrali a definire dettagliatamente per
ogni regione quali debbano essere le funzioni specifiche di ognuno dei
livelli locali di governo. Questo presupporrebbe infatti che l'attuazione
delle politiche pubbliche fosse ancora una volta, di fatto, predefinita e
rigidamente codificata dal centro. Del resto nei principali settori
dell'intervento pubblico che potrebbero essere decentrati tanto economie di
scala quanto la necessità di stabilire criteri di perequazione tra
zone richiedono che essi siano coordinati da istituzioni decisionali di
livello regionale.
4. Forma di Stato e forma di governo. La riforma
del sistema politico e della classe dirigente
Prima di presentarne la struttura va precisato che la presente proposta
di riforma riguarda esclusivamente i temi della forma di Stato. Essa non
interviene quindi in alcun modo sulle questioni della forma di governo.
Perció le ipotesi qui formulate per quanto attiene vuoi alla
attribuzione alla Camera politica della funzione di esprimere la fiducia al
governo (cfr. articolo 18 di modifica dell'articolo 94, primo comma, della
Costituzione) vuoi ai meccanismi ipotizzati per quanto riguarda l'elezione
del Presidente della Repubblica (cfr. articoli 14, 15, 16 di modifica degli
articoli 83, 85, 86 della Costituzione) hanno un carattere meramente
tecnico. Esse sono quindi riferite alla Costituzione vigente e sono
ovviamente suscettibili di modificazioni qualora si opti verso soluzioni
alternative.
Le proposte qui formulate in ordine alla modifica della forma di Stato
sono quindi del tutto neutre sotto il profilo della forma di governo.
D'altronde, ció é comprovato dalla esperienza comparata. Non
esiste alcuna relazione univoca tra forma di Stato e forma di governo sul
piano comparato: esistono infatti Stati federali a regime presidenziale,
come gli Stati Uniti d'America, e Stati federali a regime di parlamentarismo
rafforzato, come la Repubblica federale tedesca.
Premesso quindi che diverse forme di governo (di tipo presidenziale,
semipresidenziale, ovvero del tipo governo rafforzato dal premier
o parlamentarismo rafforzato, sul genere del cancellierato tedesco) sono com
patibili con una forma di Stato di tipo federale, le regioni sono ben
consapevoli che la scelta in ordine alla forma di Stato non é
ininfluente rispetto a quella relativa alla forma di governo.
Proprio per questo, secondo le regioni il confronto sul nuovo assetto
costituzionale della Repubblica deve partire anzitutto dallo sciogliere il
nodo della forma di Stato.
Definire anzitutto la forma di Stato costituisce infatti una
priorità logico-concettuale. Se si é davvero decisi a
riorganizzare la Repubblica italiana secondo un assetto federale sulla base
delle linee qui descritte, non puó sfuggire il fatto che tale scelta
ha conseguenze precise sul piano della soluzione del problema cruciale posto
oggi di fronte all'Italia: l'affermazione di una rinnovata autorevolezza
della politica, il cambiamento dei processi di selezione e legittimazione
della sua classe dirigente.
Da questo punto di vista la proposta qui avanzata suggerisce soluzioni
radicali. Essa ipotizza una drastica riduzione del ceto politico che opera a
livello nazionale ed una sua contestuale ridislocazione. Possiamo infatti
prevedere, e per certi versi auspicare, che nella nuova Repubblica federale
parti significative del ceto politico che ora opera a livello nazionale
possa portare il proprio contributo ai governi ed ai consigli regionali La
riforma federale, in altri termini dovrà consistere in una riforma
della classe dirigente politica, parallela ad una corrispondente riforma
degli apparati burocratico-amministrativi.
5. La struttura della proposta. Riforma del
Parlamento e Senato federale
Per trasformare uno Stato a centralismo imperfetto, come l'Italia, in una
vera Repubblica federale, fondata su un nuovo equilibrio tra ragioni della
differenza e ragioni della coesione nazionale, occorre in primo luogo
riportare al centro, nella struttura del Parlamento, le stesse ragioni della
differenza e dell'unità.
Perció il primo passo della riforma federalista sta nella riforma
del Parlamento.
All'attuale e ormai disfunzionale bicameralismo paritario occorre quindi
sostituire un bicameralismo specializzato. Specializzato, tuttavia, non solo
per funzioni, ma per meccanismi di legittimazione e di composizione delle
due Camere.
Occorre perció prevedere una prima Camera politica, con un numero
di parlamentari ridotti rispetto all'attuale (400 o massimo 500 componenti)
investita del rapporto fiduciario con il Governo e delle funzioni di
deliberare la grande legislazione federale.
Alla Camera politica va poi affiancata una seconda Camera (o Senato) non
politica, ma rappresentativa degli enti federati. E questo per un preciso
motivo.
In tutte le esperienze federali ma soprattutto in quelle che adottino un
modello cooperativo, il compito di tracciare di volta in volta la linea
esatta di ripartizione delle competenze é per ampi tratti affidato
alla legge ordinaria (la legge cornice, la legge quadro, la legge organica,
la legge di riforma economico-sociale, la legge di indirizzo o di
programmazione ecc.) la quale interviene sulla base dei princípi
definiti dalla Costituzione.
Quindi soltanto lo strumento dinamico della co-decisione puó
assolvere al compito di salvaguardare gli ambiti di autonomia ed al tempo
stesso non irrigidire l'attribuzione delle prerogative di ogni istituzione
di governo per la pretesa di predeterminarle tutte in principio. Lo stesso
appello al criterio della sussidiarietà acquista senso esclusivamente
se le valutazioni di efficienza, di cui esso rimanda sono compiute con
adeguati meccanismi di co-decisione. L'efficacia del federalismo tedesco,
introdotto sotto la pressione degli alleati sulle ceneri della struttura
totalitaria del terzo Reich , e che piú di recente si
é mostrato capace di reggere l'enorme impresa della riunificazione
tra le due Germanie, riposa esattamente nella scelta di associare al centro,
in un solido meccanismo di reciproca integrazione, il sistema federale e il
sistema federato, attraverso la dialettica tra Bundestag
e Bundestrat .
L'essenza di tale meccanismo sta nella differenza strutturale dei due
organi parla mentari. Nel primo trova espressione la dialettica prodotta dal
pluralismo politico-partitico, il secondo garantisce una composizione
dinamica delle relazioni inter-istituzionali mediante la presenza diretta
dei governi dei Länder
a cui viene attribuita una quota ponderata e indivisibile di voti.
Solo se si determina una struttura co-decisionale al Centro, attraverso
cui i soggetti federati (regioni) sono investiti di poteri co-decisionali e
di funzioni di controllo dirimenti é possibile ripartire
razionalmente le competenze, prevedendo un'area di competenze esclusive del
Centro, un'area di competenze generalizzate dei soggetti federati, e un'area
di competenze concorrenti e miste, co-decise dalla Camera e dal Senato
federale, a partire dalla definizione delle discipline essenziali di
principio e dei livelli minimi delle prestazioni sociali sulle materie
assegnate alla competenza regionale.
Senza una riforma federale del Parlamento tutto diventa incerto e
piú complesso: come ripartire, secondo il criterio di
esclusività, le competenze, ben sapendo che su nessuna competenza,
sulla carta esclusive, delle regioni, si puó prescindere da scelte di
politica nazionale? Si pensi alla sanità, ai trasporti, alle opere
pubbliche. Certo che su queste materie deve esservi una piena competenza
regionale. Altrettanto certo é che il fatto che sulle stesse materie
deve esservi una politica nazionale: come comporre i due fattori? C'é
una sola soluzione: avere al centro una seconda Camera direttamente
rappresentativa dei governi regionali.
Si guardi inoltre il problema dal punto di vista della concreta
fattibilità della riforma. É mai pensabile che, una volta
fatta la riforma costituzionale in senso federale, tutto si svolga secondo
identici tempi di attuazione per ogni realtà territoriale e
regionale?
É evidente che la scelta federalista implicherà una
progressività e una differenziazione dei suoi processi di attuazione.
Perché ció accada senza dividere il Paese, perché si
possa attuare e monitorare il graduale processo di trasformazione in senso
federale dell'Italia, occorre non una qualche conferenza
Stato-regioni-città, ovvero una sorta di CNEL delle Autonomie
affiancato alle strutture parlamentari, ma la diretta sussunzione dei
soggetti federati al centro della Federazione, cioé il Senato
federale cosí come qui viene proposto.
Come si vede quindi la scelta della composizione e delle funzioni del
Senato federale é davvero cruciale. É evidente, peraltro, che
solo se quest'ultimo avrà delle funzioni e una composizione
chiaramente differenziate dalla Camera dei deputati si potrà
effettivamente raggiungere il doppio scopo di snellire il processo
legislativo nazionale e dotarlo di una sede efficace per la gestione
cooperativa del "sistema federale".
Quanto alla differenziazione delle funzioni per raggiungere il doppio
obiettivo indicato é necessario che il Senato non abbia
titolarità ad intervenire in merito al rapporto fiduciario e al
controllo politico del Governo.
Dovrebbe invece occuparsi delle sole decisioni che attengono ai rapporti
Federazione-regioni siano esse assunte in sede legislativa (leggi cornice,
leggi organiche, grandi riforme economico-sociali eccezionale), siano esse
atti amministrativi generali (atti di indirizzo e coordinamento, programmi
di settore, piani di intervento, scelte di redistribuzione finanziaria,
livelli minimi dei servizi eccezionali) o rivolti ad una singola regione
(interventi speciali atti di sostituzione). Piú precisamente, ad essa
spetterebbe la funzione di seconda lettura, ovvero di richiamo, tramite il
potere di opposizione, di un insieme di leggi la cui approvazione conclusiva
é comunque affidata alla Camera politica, a partire dalle leggi di
bilancio e finanziarie, ed un potere co-decisionale pieno sulle leggi e sui
programmi che riguardano direttamente il raccordo tra centro e periferia, a
partire dalla "disciplina essenziale di principio" ad alle "norme necessarie
alla programmazione ed al coordinamento nelle materie non riservate alla
federazione" (articolo 70, secondo comma, lettera g) , della
Costituzione, nel testo modificato proposto con l'articolo 6 del presente
disegno di legge), in quelle materie che cioé appartengono alla
competenza piena degli enti federati (sanità, infrastrutture,
politiche della formazione, del lavoro, dello sviluppo, eccetera).
Per questo si prevede che soltanto le materie esplicitamente indicate a
questo fine in Costituzione siano regolate da "leggi nazionali", quelle per
le quali é appunto richiesta necessariamente l'approvazione del
Senato federale. Tutte le altre sarebbero coperte da "leggi federali",
rispetto alle quali il Senato avrebbe soltanto un potere di veto sospensivo
da esercitare attraverso una deliberazione a maggioranza qualificata.
Se si vogliono davvero perseguire i due obiettivi che si sono delineati
(semplificare il processo legislativo e dotare le istituzioni nazionali di
una sede "operativa" per il coordinamento delle relazioni intergovernative)
é inoltre chiaro che alcune delle possibili opzioni relative alla
composizione della seconda Camera devono essere assolutamente scartate.
Tanto che si optasse per una composizione elettiva diretta (come nel caso
statunitense dopo l'approvazione dell'VIII emendamento), per una
composizione mista (come in Spagna e Belgio), oppure per l'elezione dei suoi
membri da parte dei consigli regionali (come in Austria) prevarrebbero
inevitabilmente le affiliazioni di carattere politico-partitico rispetto
alla rappresentanza delle esigenze del governo dei sistemi regionali.
Si pensi ad esempio al fatto che la riforma attuata negli Stati Uniti nel
1913 - che ha segnato il passaggio dall'iniziale elezione indiretta dei
senatori da parte delle assemblee elettive degli Stati-membri all'elezione
diretta - ha anche definitivamente rafforzato un ruolo politico generale del
Senato, ed ha fatto anzi del senatore la figura eminente del sistema
politico dello Stato-membro, il punto culminante della carriera politica
locale. Ma si é persa cosí la funzione, originariamente
assegnata al sistema indiretto di nomina, di "fornire ai governi statali il
controllo su un organo del governo federale, tale da garantire
l'autorità dei primi costituendo nel contempo, un ottimo punto di
incontro tra i due sistemi" ( Il Federalista, LXII).
Se la seconda Camera (o Senato) federale, sia pure investita di funzioni
specializzate rispetto alla Camera politica, venisse formata per elezione
diretta, saremmo punto e daccapo: avremmo di nuovo due Camere politiche
sovrapposte al sistema regionale e l'autogoverno locale, a fianco delle
quali dovrebbe necessariamente crearsi una terza Camera, una sorta di
Conferenza Stato-regioni-città che assomiglierebbe molto ad un nuovo
CNEL, cioé a un organo di mera consultazione. É evidente
invece che l'attuale esperienza della Conferenza Stato-regioni risulta del
tutto obsoleta: un organo di mera consultazione e, nella migliore ipotesi di
generica concertazione non serve a nulla.
Va respinta d'altro canto ogni soluzione mista che, come mostrano ad
esempio l'esperienza spagnola e belga, appare strutturalmente disfunzionale.
L'esigenza, da piú parti sollecitata, di assicurare nella seconda
Camera (o Senato) federale una rappresentazione anche degli enti locali si
scontra peraltro con molteplici obiezioni di principio. La prima obiezione
riguarda il fondamento stesso della riforma in senso federalista dello
Stato. Una riorganizzazione in senso federale di uno Stato unitario
puó farsi solo attraverso la relazione tra Stato centrale (o
Federazione) e grandi aggregati federati (nel linguaggio italiano: regioni),
garantendo al tempo stesso in Costituzione e a livello regionale le
Autonomie locali. É evidente che il modello federale si fonda su due
assi: federare al centro le regioni, federare le autonomie locali nelle
regioni. La seconda obiezione riguarda le funzioni assegnate alle singole
istituzioni di governo. Solo due livelli istituzionali già oggi e a
maggior ragione nella prospettiva federale, esercitano la funzione
legislativa, vale a dire la funzione propriamente politica: lo Stato
centrale e le regioni.
Inoltre occorre pur guardare all'Italia com'é, e alla sua
tradizione storica. Prima della costituzione dello Stato unitario l'Italia
era un paese frammentato. Questo ci ricorda che la tradizione municipale
italiana é si per un verso, un valore, ma é al tempo stesso un
limite. I comuni rappresentano luoghi identitari di auto-riconoscimento
delle comunità locali Ma sono anche, storicamente, luoghi di aspri
conflitti reciproci. Basti questo a dire che il federalismo municipale ha
davvero un debole fondamento, sul piano storico e sociale prima ancora che
su quello funzionale.
Se si vuole prendere il federalismo sul serio lo si deve progettare
valorizzando la capacità coesiva di ampie unità territoriali e
di governo. Si puó realizzare pienamente ed efficacemente il
federalismo solo se lo si ritaglia su una dimensione regionale.
Ma se anche si volessero superare le obiezioni di principio sopra
esposte, e si volesse accedere alla logica puramente politica e non
piú istituzionale, di assicurare comunque una rappresentanza degli
enti locali nella Camera (o Senato) federale, resterebbe da risolvere una
ultima, doppia questione.
La prima riguarda il metodo con cui selezionare nella Camera (o Senato)
federale i rappresentanti degli enti locali. Posto che sarebbe del tutto
impraticabile prevedere, in Costituzione, una designazione da parte delle
attuali associazioni degli enti locali, una soluzione al riguardo puó
essere ipotizzata: se venissero costituzionalizzati secondo la proposta qui
formulata, i consigli (o Camere) regionali delle autonomie, la designazione
dei rappresentanti degli enti locali potrebbe essere effettuata dagli stessi
consigli (o Camere) regionali delle autonomie. Con due risultati importanti;
il primo consiste nel selezionare la rappresentanza degli enti locali alla
stessa scala regionale, convalidando quindi l'idea che il federalismo
implica anzitutto l'integrazione dei governi locali nella dimensione
regionale ed esclude il rappresentarsi diretto verso il centro di ciascun
ente locale; il secondo riguarda il fatto che gli eletti dai diversi
consigli (o Camere) regionali delle autonomie rappresenterebbero, in questo
modo non i singoli enti locali ma le comunità di riferimento.
Resterebbe, in ogni caso, da risolvere il problema del modo in cui
voterebbero i rappresentanti degli enti locali selezionati nel modo sopra
detto. La questione é cruciale. Infatti se si adotta, come qui si
propone, il metodo della composizione istituzionale della seconda Camera (o
Senato) federale il voto espresso in tale sede deve essere comunque indiviso
e ponderato in rapporto alle singole comunità di riferimento: non
puó mai essere un voto politico, espresso sulla base del criterio
"una testa un voto".
Al riguardo possono essere ipotizzate varie soluzioni: si puó
immaginare che i rappresentanti degli enti locali vengano inclusi nelle
delegazioni regionali lasciando indiviso il voto regionale, oppure che ad
essi venga attribuita una quota di voto ponderato in rapporto alle
popolazioni di riferimento, scorporando tale quota dal voto ponderato
attribuito ai rappresentanti delle regioni.
Una ulteriore soluzione potrebbe essere quella di prevedere una
rappresentanza diretta, nella seconda Camera (o Senato) federale, delle
grandi città o città metropolitane, assegnando ad esse una
quota di voto ponderato in rapporto alle singole dimensioni demografiche. Ma
tale soluzione esigerebbe che si fosse già sciolto il nodo della
attribuzione alle grandi aree urbane di uno Statuto speciale di autogoverno,
attraverso la istituzione delle stesse città metropolitane.
Ció che ancora non é.
Perció, date le incertezze sopra richiamate, il presente disegno
di legge suggerisce di adottare, per quanto riguarda la composizione della
seconda Camera (o Senato) federale la soluzione tedesca pura, per la quale
essa é composta da membri degli esecutivi delle regioni da questi
nominati e revocati i quali esprimono unitariamente i voti assegnati alle
singole regioni, dal minimo di tre al massimo di sei.
6. La definizione delle competenze della
federazione e delle regioni
Uno degli aspetti qualificanti della proposta sta nell'enfasi posta sul
riparto delle funzioni amministrative piuttosto che sul riparto delle
funzioni legislative. Nell'ottica del federalismo cooperativo é
inevitabile che le grandi decisioni vengano affidate agli organi legislativi
nazionali (che per questo
motivo, come abbiamo detto, devono essere composti anche da membri delle
istituzioni regionali), mentre il contrappeso é dato da una forte
regionalizzazione dell'esecuzione amministrativa.
Si propone pertanto un sistema di ripartizione delle funzioni basato
sull'attribuzione in via esclusiva al livello centrale, tanto sul piano
legislativo che esecutivo, di un ridotto novero di materie.
In un secondo novero di materie, anch'esso limitato, la Federazione
avrebbe competenza piena ma non necessariamente esclusiva, con la
facoltà di attribuire, mediante proprie disposizioni legislative,
potestà normativa ed amministrativa alle regioni.
In un terzo novero di materie, infine, la Federazione avrebbe poteri
esclusivi soltanto a livello legislativo, mentre le connesse funzioni
esecutive sarebbero di norma demandate alle amministrazioni regionali.
Anche sulle altre materie, di competenza regionale, la Federazione
manterrebbe inoltre la potestà legislativa "organica": in questo caso
la legge nazionale fisserebbe la disciplina essenziale di principio, le
norme necessarie al coordinamento, la definizione dei livelli minimi delle
prestazioni sociali o dei limiti generali allo sfruttamento delle risorse
naturali e ambientali.
Le regioni dovrebbero potere, con proprie leggi successive, disporre
anche in difformità della legge organica federale. La logica di
questa possibilità deve peró essere colta nel collegamento con
la possibilità di impugnazione delle leggi regionali. Il governo
federale puó infatti impugnare le leggi regionali in via preventiva
di fronte alla Corte costituzionale. Se peró il "vizio" rilevato
consiste nel contrasto con i princípi della legge organica puó
solo sollevare la questione di merito di fronte al Parlamento. In questo
modo viene superata una visione sclerotica dei "princípi". Per quanto
essi possano essere innovativi in origine, é inevitabile che la loro
importanza sia destinata a scemare con il trascorrere del tempo: é
giusto perció che ad apprezzarne l'attualità non sia il
giudice costituzionale ma lo stesso organo politico che li ha posti in
essere.
Inoltre, fatte salve quelle che operano nell'ambito delle competenze
esecutive federali, cosí come delimitate in Costituzione, tutte le
strutture amministrative farebbero capo al sistema regionale.
É per questo motivo che la proposta prevede che il trasferimento
delle funzioni sia effettuato indistintamente verso le regioni a cui
spetterà stabilire poi la divisione dei compiti tra gli enti locali
Ció comporterebbe, tra l'altro, come logico corollario, il
superamento definitivo di molti uffici periferici del governo centrale e del
ruolo del prefetto mentre invece verrebbe valorizzata, con funzioni di
"cerniera" tra sistema regionale e residua amministrazione centrale e
periferica ministeriale, la figura del commissario federale, la quale
riprodurrebbe in forma rinnovata quella del Commissario del governo
(articolo 124 della Costituzione).
7. Regioni e enti locali. Le garanzie delle
autonomie locali e il principio di sussidiarietà
Un tema cruciale della riforma federale riguarda la questione dei
rapporti tra regione e enti locali. Fatte salve le ipotesi sopra formulate
in materia di composizione e tecnica decisionale del Senato federale, lo
schema della proposta puó risolversi nella seguente formula: le
regioni federate nella Federazione, i comuni e le province nella regione.
Ció significa da un lato garantire già in Costituzione
l'autonomia degli enti locali, in ragione del principio di
sussidiarietà, e dall'altro garantire gli enti locali nella stessa
scala regionale, applicando anche a quel livello il principio federale.
A garanzia della autonomia degli enti locali sono perció previsti
diversi dispositivi. Si prevede che il loro sistema elettorale sia definito
a livello nazionale, che essi siano dotati di entrate proprie, che vi sia un
intervento sostitutivo delle istituzioni centrali in caso di mancata
devoluzione delle funzioni da parte della regione, e che gli enti locali
possano far ricorso alla Corte costituzionale in casi di violazione delle
loro prerogative.
Inoltre anche al livello regionale si riproduce la logica cooperativa che
presiede alle relazioni tra Federazione e regioni mediante la previsione di
una seconda assemblea regionale rappresentativa degli enti locali (consiglio
regionale delle autonomie) cui vengono assegnati precisi poteri di
codeterminazione delle politiche regionali sui temi rilevanti per gli stessi
enti locali In questo quadro si prevede altresí che siano le stesse
leggi regionali a prevedere eventuali differenziazioni di funzioni degli
enti locali e a disciplinare l'istituzione di comunità montane e di
città metropolitane.
Sempre a salvaguardia della autonomia e della funzionalità
dell'azione amministrativa dei comuni e delle province, é stato
indicato, con norma transitoria, un limite temporale di due anni entro il
quale le regioni devono determinare le funzioni che in ragione del principio
di sussidiarietà non possono essere eserciate dagli enti locali
singoli o associati, ma vanno esercitate a livello regionale per garantire
l'unitarietà della stessa dimensione regionale. Trascorso tale
termine gli enti locali, per il tramite del consiglio regionale delle
autonomie, possono richiedere che la legge nazionale surroghi sotto quel
profilo l'inadempienza della regione. In tal modo si introduce un congegno
costituzionale diretto ad assicurare che le regioni svolgano funzioni di
indirizzo, legislazione, governo politico e alta amministrazione, affidando
larga parte della amministrazione attiva e gestionale agli enti locali.
8. La riforma amministrativa e burocratica
Un punto infine deve essere sottolineato con forza. Se l'obiettivo di
fondo della trasformazione in senso federale dello Stato é quello di
restituire ai cittadini servizi piú rispondenti alle loro domande,
allora é chiaro che anche il piú ampio trasferimento di
funzioni e strutture verso la periferia non sarebbe sufficiente. Da solo
potrebbe semmai provocare ulteriori inefficienze e frustrazioni. Esso deve
essere necessariamente accompagnato da un profondo rinnovamento della logica
di funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Anche sulla scia delle
note innovazioni legislative introdotte negli ultimi anni a questo
proposito, é opportuno dare rilevanza costituzionale al principio
della separazione tra ruoli politici e di amministrazione, ed ai
princípi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza
della gestione che dovrebbero orientarne il perfezionamento e l'attuazione
di quelle riforme.
La semplificazione della normativa e la possibilità di orientare
con la necessaria tempestività ed efficacia l'azione delle pubbliche
amministrazioni passa attraverso l'affermazione a livello costituzionale del
principio della cosiddetta "riserva di amministrazioné, vale a dire
dell'attribuzione tendenzialmente esclusiva agli esecutivi della funzione
organizzativa e delle norme riguardanti il funzionamento e l'organizzazione
degli apparati.
Inoltre come necessario contrappeso alla maggiore autonomia delle agenzie
amministrative rispetto alla direzione politica si prevede che i massimi
dirigenti siano nominati dagli esecutivi.
Alle assemblee rappresentative, sempre sul terreno della organizzazione
amministrativa, resterebbe la sola disciplina generale della ripartizione
delle competenze tra amministrazioni (all'interno del dettato
costituzionale), nonché quella del procedimento amministrativo e dei
princípi in materia di relazioni tra amministrazioni e cittadini
(anche per il profilo giurisdizionale e delle responsabilità).
9. Finanza, fisco, bilancio
Naturalmente una trasformazione radicale dello Stato come quella che
é stata delineata comporta che alle regioni venga attribuita una
responsabilità finanziaria simile a quella della Federazione.
Anche in questo caso si é deciso di non regolare in Costituzione
le forme d'imposizione statale e quelle regionali per evitare
rigidità in ambito che deve necessariamente tener conto dei parziali
mutamenti che po tranno intervenire nelle competenze della federazione delle
regioni e degli enti locali e nella struttura dei redditi.
La Costituzione si limiterebbe ad attribuire ad una legge nazionale la
responsabilità di individuare e regolare in maniera unitaria le forme
di imposizione che corrispondono ai diversi livelli di governo (federale,
regionale e comunale) in modo da evitare il pericolo di sovrapposizioni ed
assicurare un miglior controllo del livello complessivo della pressione
fiscale.
Il raggiungimento di una piena autonomia impositiva regionale
renderà possibile una razionalizzazione delle forme di finanziamento
regionale con l'abbandono delle attuali addizionali e delle sovraimposizioni
che rendono difficile la trasparenza finanziaria. Potrebbero essere invece
previste forme di cumulo impositivo tra federazione e regioni, e tra regioni
ed enti locali.
Anche il sistema dei trasferimenti verrebbe ampiamente ridimensionato.
L'attuale fondo comune non avrebbe piú ragion d'essere poiché
le imposte di fabbricazione che lo alimentano dovrebbero diventare di
competenza regionale. Al suo posto sarebbe costituito il fondo per la
perequazione interregionale. Il fondo trasporti potrebbe invece trovare un
corrispettivo al livello regionale e dovrebbe esserne prevista peró
una gestione completamente diversa per quanto attiene ai rapporti tra
regione ed enti locali in ragione della piena efficacia del principio di
sussidiarietà.
La ritrovata importanza dell'autonomia impositiva anche dal punto di
vista normativo, l'affermarsi della responsabilità elettorale,
l'abbandono della finanza derivata e la creazione di un'amministrazione
regionale per le materie di propria competenza giustificano ampiamente la
proposta di affidare l'applicazione ed il relativo controllo sui tributi
regionali ad un'amministrazione finanziaria regionale.
In questa potranno confluire sia una parte delle strutture
dell'amministrazione finanziaria oggi statale competente per i tributi
regionalizzati sia quella parte dell'amministrazione regionale che si occupa
attualmente dei tributi regionali.
Mentre le funzioni legislative ed amministrative verrebbero condivise
dalla Federazione e dai sistemi regionali, la tutela giurisdizionale va
invece affidata ad uno stesso giudice. La riforma del contenzioso tributario
- sempre nel ricorso ad organi "speciali" - del resto già aveva
anticipato tale duplice esigenza: assicurare una tutela unitaria e prevedere
di esaurire la giurisdizione nell'ambito regionale dopo un primo grado
provinciale.
Infine é evidente che, anche in relazione ai vincoli imposti dalla
(auspicata) partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono necessarie
norme che garantiscano la possibilità che, al livello nazionale, sia
esercitato un controllo sul ricorso complessivo al credito da parte delle
amministrazioni pubbliche.
10. Le garanzie e i controlli
In tutti i sistemi federali, la ripartizione costituzionale dei poteri
é garantita da un controllo giurisdizionale. Persino in Paesi come il
Belgio, dove la tradizione é avversa all'ipotesi di un sindacato di
costituzionalità generalizzato sulle leggi, l'introduzione del
federalismo ha comportato l'istituzione di un organo apposito - la Corte
d'arbitrato - con la specifica funzione di giudicare dei conflitti e degli
eventuali straripamenti di potere. La natura arbitrale di questa
giurisdizione comporta che la nomina dei giudici che compongono la Corte
costituzionale avvenga attraverso il compromesso tra gli opposti interessi
del centro e della periferia. Le formule con cui si realizza questo
compromesso sono diverse, ma l'esigenza di fondo resta costante. Tanto
piú avvertita quanto piú il sistema di ripartizione delle
funzioni tra istituzioni del governo centrale ed entità periferica
sia affidato ad un'interpretazione dinamica delle "materie" di competenza e
a concetti indeterminati come "principio fondamentale", "interesse
unitario", "sussidiarietà", "leale cooperazione" o "lealtà
federale", eccetera.
Il problema della presenza di membri di designazione regionale nella
Corte costitu zionale italiana é peró di non facile soluzione.
É vero che un terzo dei giudici é eletto dal Parlamento in
seduta comune: ma questo organo sparirebbe dal sistema costituzionale se si
introducesse un Senato modellato secondo il Bundesrat tedesco,
perché troppo diverse sarebbero le due camere per numero e per
composizione. In Germania certe funzioni attribuite dalla nostra
Costituzione al Parlamento in seduta comune (l'elezione del Presidente della
Repubblica) sono affidate ad un organo apposito, l'Assemblea federale,
composto dalla Camera elettiva e da un eguale numero di membri eletti dalle
assemblee legislative, ma, se una simile complicazione puó aver senso
per l'elezione della figura-simbolo dell'unità nazionale, poco
funzionale appare per l'elezione dei giudici anche perché essi
scadono in epoche diverse, uno alla volta.
La soluzione proposta é quindi quella di ripartire egualmente tra
Camera e Senato le nomine di spettanza parlamentare, di ripartire egualmente
tra le giurisdizioni federali e quelle regionali le nomine spettanti ai
giudici mantenendo al Presidente della Repubblica il potere di nominare una
quota consistente dei membri in funzione di riequilibrio tra le componenti
culturali e professionali.
Se l'aspetto finanziario é fondamentale per la permanenza di un
equilibrato assetto federale, appare necessario introdurre un serio
strumento di controllo dei flussi finanziari e di efficienza della spesa. La
presenza di una seconda Camera "federalizzata" potrebbe rilanciare il ruolo
originario della Corte dei conti come organo ausiliare del Parlamento (il
termine include, accanto alla Camera dei deputati, anche il Senato federale)
per tutta la gestione finanziaria. Ovviamente si dovrebbe riformare la Corte
dei conti rendendola totalmente indipendente dal governo, ma anche dalle
regioni in campo finanziario: infatti i conflitti tra regioni non saranno
certo meno frequenti che i contrasti tra regioni e federazione.
É evidente che la riformata Corte dei conti dovrebbe rappresentare
il vertice di un complesso sistema di audit
esteso alla gestione finanziaria di tutte le regioni. In un sistema
federale, in cui necessariamente anche il prelievo fiscale é, almeno
in parte, regolato in periferia, e in cui valgono i princípi di
solidarietà che sono impliciti nel concetto stesso di federalismo
(per cui una certa quota di prelievo nelle regioni piú ricche
é "girato" alle regioni piú povere), quanto avviene in
periferia circa la regolarità di bilancio, la congruità del
prelievo fiscale, l'efficienza della spesa, il raggiungimento dei livelli
minimi di prestazione per i "diritti sociali", sono tipici problemi che
interessano tanto lo Stato centrale quanto (tutte) le regioni. Proprio per
questo motivo va riscoperto l'ancestrale rapporto tra Corte dei conti e
Parlamento, luogo, il secondo, di sintesi della rappresentanza nazionale e
della rappresentanza "federale" delle regioni.
Inoltre, poiché il processo di riforma mira ad una piena
attuazione del "federalismo d'esecuzione", e pertanto ad un trasferimento
davvero consistente dell'amministrazione attiva verso il livello regionale,
é opportuno che le controversie amministrative siano gestite, almeno
in prima istanza, a quel livello.
Si é proposta quindi un'organizzazione basata su tre ordini di
giudici, i primi due radicati nelle regioni, il terzo - che opererebbe
normalmente come giudice di revisione in diritto - radicato nella
Federazione.
Le regioni dovrebbero essere competenti a disciplinare (ovviamente
all'interno di un quadro normativo "di principio") l'organizzazione, le
competenze e le procedure dei tribunali amministrativi di primo e di secondo
grado. Tale competenza sarebbe resa possibile, se il modello di federalismo
d'esecuzione fosse applicato con coerenza, dalla quasi completa eliminazione
della burocrazia periferica del governo centrale. Essa porterebbe,
oltretutto, ad un apprezzabile risultato: renderebbe visibile, anche in
termini di riduzione del contenzioso, l'efficienza dell'azione
amministrativa del singolo ente, riversando su di esso i costi di gestione
dell'apparato giudiziario chiamato ad affrontare quel contenzioso.
Un'amministrazione inefficiente e non corretta ingolfa le aule dei suoi
tribunali e perció anche quella indicata puó essere una strada
per innesca re il circolo virtuoso della responsabilità promosso
dall'autogoverno.
11. La fase transitoria
Qualche considerazione deve essere fatta infine a proposito della fase
transitoria che dovrebbe portare ad una cosí radicale trasformazione
della macchina amministrativa dello Stato.
Essendo gli enti territoriali fortemente differenziati quanto a
dimensioni, capacità finanziarie ed operative e contesto
socio-economico, tanto in ambito inter- che intra-regionale, va affermato il
principio che l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni amministrative
puó essere consensualmente differito per aree o enti determinati
disciplinando contestualmente (se necessario) le temporanee modalità
di esercizio.
Piú in generale, e indipendentemente dai problemi di tasferimento,
il principio della flessibilità relativo alle funzioni comporta che a
fronte di situazioni impreviste o anche della semplice opportunità di
spostare un determinato compito ad altro livello (tra enti locali e regione,
o tra regione e centro, o viceversa), gli enti interessati possano
consensualmente stabilire il nuovo regime mediante forme di tipo negoziale,
quali convenzioni o accordi di programma.
Gli interventi sostitutivi di cui non si puó a priori
scartare la necessità, andranno operati con la nomina in
loco
di appositi commissari e attuati per il tramite degli stessi apparati
istituzionalmente competenti.
É possibile poi che la nuova conformazione dell'autonomia
regionale ponga (specie in prospettiva) questioni di dimensione
territoriale, e possa suggerire l'opportunità di rivedere i confini
delle attuali regioni. Tuttavia, da un lato una parte significativa di
queste esigenze puó essere soddisfatta mediante l'utilizzazione delle
clausole generali che consentono la collaborazione tra regioni; dall'altro,
non sono sempre certi i vantaggi che ne deriverebbero mentre appaiono sicure
le tensioni e le situazioni delicate che si verrebbero a creare.
Sembra comunque ovvio che il raggiungimento di una effettiva
federalizzazione comporti un affievolimento, di fatto se non di diritto,
della differenziazione degli ordinamenti regionali speciali cosí come
consegnatici dalla esperienza passata, fermo restando il fatto che le
esigenze di discipline speciali generate da peculiari ragioni istituzionali
storiche, economico-sociali o etnico-linguistiche dovranno trovare una
apposita regolamentazione.
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