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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1997 |
Art. 1.
1. L'articolo 55 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del
Senato federale".
| Art. 2.
1. L'articolo 57 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 57. - Il Senato federale é composto da membri nominati dalle
regioni secondo i rispettivi Statuti. Alle regioni con un numero di abitanti
fino a duecentomila spetta un voto; alle regioni con un numero di abitanti
fino a cinquecentomila spettano due voti; alle regioni con un numero di
abitanti fino ad un milione spettano tre voti; alle regioni con un numero di
abitanti fino a due milioni spettano quattro voti; alle regioni con un
numero di abitanti fino a quattro milioni spettano cinque voti; alle regioni
con un numero di abitanti fino a cinque milioni spettano sei voti; alle
regioni con un numero di abitanti fino a sei milioni spettano sette voti;
alle regioni con un numero di abitanti superiore a sei milioni spettano otto
voti.
| Art. 3.
1. L'articolo 58 é abrogato.
| Art. 4.
1. L'articolo 59 é sostituito dal seguente:
"Art. 59. - É componente della Camera dei deputati di diritto e a
vita, salvo rinunzia, chi é stato Presidente della Repubblica".
| Art. 5.
1. L'articolo 60 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 60. - La Camera dei deputati é eletta per cinque anni. La
sua durata non puó essere prorogata se non per legge e soltanto in
caso di guerra".
| Art. 6.
1. Nell'articolo 61, primo e secondo comma, della Costituzione, le parole
"delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti "della Camera dei
deputati". Nel secondo comma, le parole "delle precedenti" sono sostituite
dalle seguenti "della precedente".
| Art. 7.
1. L'articolo 70 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 70. - Le leggi federali sono approvate dalla Camera dei deputati.
Le leggi nazionali sono approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato
federale.
a)
l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, della legge
finanziaria della federazione e delle leggi collegate secondo quanto
previsto all'articolo 81;
La legge nazionale stabilisce le modalità di partecipazione della
Camera dei deputati e del Senato federale alla formazione della
volontà dell'Italia nell'Unione europea".
| Art. 8.
1. L'articolo 71 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 71. - L'iniziativa legislativa spetta al Governo ed ai membri di
ciascuna Camera per le leggi di rispettiva competenza. L'iniziativa popolare
é disciplinata con legge nazionale. Il Senato federale puó
esercitare con propria deliberazione l'iniziativa delle leggi federali
presso la Camera dei deputati.
| Art. 9.
1. Nell'articolo 72, primo comma, della Costituzione, le parole "ad una
Camera" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati".
| Art. 10.
1. Dopo l'articolo 72 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 72- bis . - Le leggi approvate dalla Camera dei deputati
come leggi federali devono essere trasmesse al Senato federale prima della
promulgazione.
| Art. 11.
1. L'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, é sostituito
dal seguente:
"Se la Camera dei deputati e, qualora questo ne abbia competenza, il
Senato federale, a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiarano
l'urgenza, la legge é promulgata nel termine da essa stabilito".
| Art. 12.
1. Nell'articolo 74, primo comma, della Costituzione, le parole "alle
Camere" sono sostituite dalle seguenti "alla Camera dei deputati". Il
secondo comma é sostituito dal seguente:
"Quando non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 72- bis ,
se la Camera dei deputati e, qualora questo ne abbia competenza, il Senato
federale approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata".
| Art. 13.
1. Nell'articolo 75, primo comma della Costituzione, la parola "consigli"
é sostituita dalla seguente: "assemblee".
| Art. 14.
1. All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
il primo comma é sostituito dal seguente:
b)
nel secondo comma, le parole "alle Camere che, anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si riuniscono" sono sostituite dalle seguenti:
"alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, é appositamente
convocata e si riunisce" e, dopo le parole "entro cinque giorni" sono
inserite le seguenti: "se il provvedimento provvisorio interviene nelle
materie di cui all'articolo 70, dev'essere presentato anche al Senato per la
conversione in legge";
d)
nel terzo comma, le parole "le Camere possono" sono sostituite dalle
seguenti: "la Camera dei deputati puó".
| Art. 15.
1. Nell'articolo 78 della Costituzione, le parole "le Camere deliberano"
sono sostituite dalle seguenti: "la Camera dei deputati delibera". La parola
"conferiscono" é sostituita dalla seguente: "conferisce".
| Art. 16.
1. Il primo e secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione sono
sostituiti dal seguente:
"Il Presidente della Repubblica é eletto da una Assemblea composta
dai deputati e da un pari numero di rappresentanti eletti dalle assemblee
regionali in proporzione al numero dei voti di cui dispongono nel Senato
federale. L'Assemblea é convocata e presieduta dal Presidente della
Camera dei deputati. La legge nazionale disciplina la ripartizione e il
metodo di elezione dei rappresentanti delle regioni secondo i
princípi del sistema proporzionale".
| Art. 17.
1. Nell'articolo 85, secondo comma della Costituzione, le parole "in
seduta comune il Parlamento ed i delegati regionali" sono sostituite dalle
seguenti: "l'assemblea". Nel terzo comma, le parole "le Camere sono
sciolte", "loro cessazione" e "delle Camere nuove" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "la Camera dei deputati é sciolta",
"sua cessazione" e "della nuova Camera".
| Art. 18.
1. L'articolo 86 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 86. - Le funzioni di Presidente della Repubblica in ogni caso, in
cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera
dei deputati.
| Art. 19.
1. Nell'articolo 87, secondo comma della Costituzione, le parole "alle
Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati e al
Senato federale ". Nel terzo comma, le parole "delle nuove Camere" sono
sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati". Nel quarto comma, le
parole "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei
deputati o al Senato federale". Nell'ottavo comma, le parole "delle camere"
sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati". Nel nono comma,
le parole "delle camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei
deputati".
"Il Presidente della Repubblica puó, sentito il suo Presidente,
sciogliere la Camera dei deputati".
3. Negli articoli 90, secondo comma, e 91 della Costituzione, le parole
"Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "assemblea che
lo ha eletto".
| Art. 20.
1. L'articolo 94, primo comma della Costituzione, é sostituito dal
seguente:
"Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati".
2. Nel secondo comma, le parole "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle
seguenti: "La Camera dei deputati". Nel terzo comma, le parole "alle Camere"
sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati". Nel quarto
comma, le parole "di una o di entrambe le Camere" sono sostituite dalle
seguenti: "della Camera dei deputati". Nel quinto comma, la parola "Camera"
é sostituita dalle seguenti "Camera dei deputati".
| Art. 21.
1. Nel terzo comma dell'articolo 95 della Costituzione, la parola "legge"
é sostituita dalle seguenti: "legge nazionale, nel rispetto di quanto
disposto dall'articolo 118, secondo comma".
| Art. 22.
1. L'articolo 97 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 97. - L'amministrazione é di regola regionale e locale. Nei
casi consentiti dalla Costituzione e dalle leggi nazionali essa puó
essere federale.
| Art. 23.
1. L'articolo 98 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 98. - L'attività amministrativa é soggetta alla
legge. La legge individua e definisce i poteri autoritativi nella misura
necessaria per il conseguimento e il mantenimento del bene comune, secondo
il principio di sussidiarietà.
| Art. 24.
1. Nell'articolo 100, primo comma, della Costituzione, le parole "e di
tutela della giustizia nella amministrazione" sono soppresse.
"La Corte dei conti esercita il controllo di gestione per la
Federazione e le regioni con le modalità stabilite dalla legge
nazionale ed attesta la regolarità dei rendiconti Trasmette alla
Camera dei deputati, al Senato federale e alle assemblee regionali una
relazione annuale sulla gestione finanziaria della Federazione e delle
regioni. La Corte dei conti é composta da venti membri eletti in
parti uguali e a maggioranza dei due terzi dei componenti dalla Camera dei
deputati e dal Senato federale. La legge nazionale ne stabilisce i requisiti
professionali. I membri durano in carica sei anni e sono rieleggibili una
sola volta. Ad essi sono garantiti l'indipendenza e lo status
giuridico dei giudici costituzionali La Corte dei conti ha autonomia
organizzativa; essa puó altresí istituire sezioni periferiche.
Presso la Corte dei conti é istituito il sistema informatico della
contabilità nazionale cui sono collegate le ragionerie generali della
Federazione e delle regioni; spetta alla Corte dei conti dettare le norme
tecniche per il coordinamento dei dati e delle informazioni".
3. Il terzo comma dell'articolo 100 della Costituzione é
soppresso.
| Art. 25.
1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 103 della Costituzione sono
soppressi.
| Art. 26.
1. Dopo l'articolo 103 della Costituzione é inserito il seguente
articolo:
"Art. 103- bis . - La giurisdizione amministrativa é
esercitata da tribunali amministrativi delle regioni e dal tribunale
amministrativo federale.
| Art. 27.
1. Nell'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole "dal
Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera
dei deputati". Nel quinto comma, le parole "dal Parlamento" sono sostituite
dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati". Nel settimo comma, le parole
"del Parlamento o di un consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti:
"della Camera dei deputati, del Senato federale o di un'assemblea
regionale".
| Art. 28.
1. Il terzo comma dell'articolo 111, della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Contro le decisioni di primo grado dei tribunali amministrativi il
ricorso in cassazione é ammesso per i soli motivi inerenti alla
giurisdizione".
| Art. 29.
1. L'articolo 114 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 114. - La Repubblica é costituita dalla Federazione e dalle
regioni. Ciascuna regione si articola nei comuni i quali rappresentano la
propria comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo
sviluppo, e nelle province. La legge regionale puó prevedere
l'istituzione, a seconda delle caratteristiche del territorio, di
comunità montane e di autorità metropolitane.
| Art. 30.
1. L'articolo 115 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 115. - Le regioni assicurano attraverso propri organismi il
coordinamento delle politiche concernenti il controllo del proprio
territorio esercitate dai servizi locali di vigilanza".
| Art. 31.
1. L'articolo 116 della Costituzione é abrogato.
| Art. 32.
1. L'articolo 117 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 117. - La Federazione ha competenza legislativa ed esecutiva
esclusiva nelle seguenti materie:
a)
diritti politici;
La Federazione ha competenza legislativa ed esecutiva nelle seguenti
materie:
a)
commercio estero;
In tali materie le regioni hanno poteri legislativi e amministrativi
stabiliti con legge nazionale.
a)
legislazione civile, salvo quanto disposto dall'articolo 119, terzo comma;
Nelle materie di potestà legislativa esclusiva le funzioni
amministrative sono svolte dalle amministrazioni federali o regionali
secondo quanto disposto con legge nazionale. Le regioni hanno poteri
legislativi solo ove ció sia espressamente stabilito dalla legge
federale".
| Art. 33.
1. L'articolo 118 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 118. - Salvo che nelle materie ad essa riservate in via esclusiva e
in materia di tributi federali, la Federazione puó istituire
Ministeri federali esclusivamente per attività relative al
coordinamento delle attività amministrative, ovvero alla cura di
servizi o attività di interesse nazionale.
| Art. 34.
1. L'articolo 119 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 119. - Le regioni hanno competenza legislativa ed amministrativa
generale, fatta eccezione per le materie assegnate alla potestà
legislativa esclusiva della Federazione ed alla legge nazionale.
| Art. 35.
1. L'articolo 121 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 121. - La Federazione e le regioni nonché le regioni fra di
loro possono stipulare accordi a durata determinata, anche a contenuto
organizzativo, per coordinare le rispettive competenze in vista del migliore
conseguimento di risultati di interesse comune. A tali accordi possono
essere chiamati a partecipare le amministrazioni locali e le altre pubbliche
amministrazioni.
| Art. 36.
1. L'articolo 122 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 122. - L'assemblea regionale é eletta secondo i
princípi del suffragio universale e diretto.
| Art. 37.
1. L'articolo 123 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 123. - I princípi dell'ordinamento regionale, le relazioni
tra regioni ed enti territoriali, gli organi delle regioni e le loro
rispettive funzioni sono disciplinati dallo Statuto regionale. Lo Statuto
é approvato dalla assemblea regionale a maggioranza assoluta dei
componenti. Lo Statuto é sottoposto a referendum
popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano
richiesta almeno i due quinti dell'assemblea regionale. Lo Statuto
sottoposto a referendum
non é promulgato, se non é approvato dalla maggioranza dei
voti validi.
| Art. 38.
1. L'articolo 124 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 124. - Le funzioni di coordinamento tra le amministrazioni
periferiche della Federazione nella regione sono riservate in via esclusiva
al Commissario federale che é nominato dal Presidente del Consiglio
dei ministri Le sue funzioni sono disciplinate dalla legge nazionale".
| Art. 39.
1. L'articolo 125 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 125. - La Federazione, quando ritenga che un atto legislativo delle
regioni sia invasivo delle competenze federali puó sollevare
conflitto davanti alla Corte costituzionale.
a)
in caso di inerzia o di mancato esercizio, entro i termini stabiliti dalla
legge nazionale, di adempimenti amministrativi da parte degli organi
regionali;
Nei casi previsti dalle lettere a)
e b) , il provvedimento che dispone l'intervento sostitutivo
é sottoposto all'approvazione del Senato federale; esso si dà
per approvato se il Senato federale non ne nega l'approvazio ne entro
quindici giorni dalla presentazione. Nell'ipotesi prevista dalla lettera
b)
del secondo comma, il Governo federale, sotto la propria
responsabilità puó adottare provvedimenti provvisori che
devono essere sottoposti al Senato federale entro quarantotto ore per
l'approvazione".
| Art. 40.
1. L'articolo 126 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 126. - Oltre ai casi previsti dallo Statuto, l'assemblea regionale
puó essere sciolta:
a)
quando gli organi regionali abbiano compiuto gravi atti contrari alla
Costituzione;
Lo scioglimento é disposto con decreto del Presidente della
Repubblica, previa approvazione del Senato federale. Il decreto si ha per
approvato se il Senato federale non ne nega l'approvazione entro quindici
giorni dalla presentazione.
| Art. 41.
1. L'articolo 127 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 127. - Ogni legge approvata dall'assemblea regionale é
comunicata immediatamente al Governo federale, salvo quanto disposto
dall'articolo 129; non puó essere promulgata prima di quindici giorni
dalla comunicazione ed entra in vigore non pri ma di quindici giorni dalla
sua pubblicazione.
| Art. 42.
1. L'articolo 128 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 128. - Mediante legge regionale o con accordi disciplinati dalla
legge regionale puó essere diversificata, anche per singoli casi, la
attribuzione di funzioni regionali e locali.
| Art. 43.
1. L'articolo 129 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 129. - Al fine di favorire la partecipazione degli enti locali alla
determinazione della politica regionale, presso ogni regione é
istituito il consiglio delle autonomie locali secondo disposizioni stabilite
dallo Statuto e dalla legge regionale.
a)
le leggi che dispongono in materia di ordinamento e funzioni degli enti
territoriali nonché la legge che disciplina gli accordi previsti
dall'articolo 128, primo comma;
L'opposizione del consiglio delle autonomie ad una delle leggi di cui al
quarto comma puó essere superata dall'assemblea regionale con la
maggioranza assoluta dei consiglieri.
| Art. 44.
1. L'articolo 130 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 130. - Il controllo di legittimità sugli atti degli enti
locali si svolge mediante impugnazione da parte del Presidente della regione
dinanzi al giudice competente. La legge nazionale individua gli atti da
sottoporre al controllo e ne disciplina il procedimento.
| Art. 45.
1. L'articolo 132 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 132. - Con legge costituzionale possono essere modificati i confini
territoriali e le denominazioni delle regioni sempre che la proposta sia
approvata dalla maggioranza della popolazione di ciascuna delle regioni
interessate con referendum
indetto dal Governo federale, e le nuove regioni che si costituiscono,
qualora non derivino dalla fusione tra due o piú regioni, abbiano
almeno quattro milioni di abitanti.
| Art. 46.
1. L'articolo 133 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 133. - La Federazione e le regioni disciplinano e riscuotono i
tributi di rispettiva competenza.
| Art. 47.
1. Dopo l'articolo 133 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 133- bis . - L'assemblea regionale approva ogni anno il
bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo
regionale.
| Art. 48.
1.All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione é sostituito dal
seguente:
quattro dalla Camera dei deputati a maggioranza di due terzi;
b)
al sesto comma, le parole "un consiglio" sono sostituite dalle seguenti:
"una assemblea";
| Art. 49.
1. Nell'articolo 136, secondo comma, della Costituzione, le parole "alle
Camere ed ai consigli regionali" sono sostituite dalle seguenti: "alla
Camera dei deputati, al Senato federale ed alle assemblee regionali".
| Art. 50.
1. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al primo comma, le parole "da ciascuna Camera" sono sostituite dalle
seguenti: "dalla Camera dei deputati e dal Senato federale" e le parole "di
ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati
e del Senato federale";
NORME TRANSITORIE
I. Sino a quando non sia entrato in vigore lo Statuto regionale, in sede
di prima costituzione il consiglio delle autonomie é composto dai
sindaci dei quindici comuni di maggiore dimensione demografica.
II. Le regioni, entro due anni, determinano le funzioni che, in ragione
del principio di sussidiarietà, non possono essere esercitate dagli
enti locali, singoli o associati. Trascorso inutilmente tale termine, su
richiesta approvata a maggioranza assoluta dal consiglio delle autonomie,
alla definizione provvede la legge nazionale.
III. Fino alla data di entrata in vigore della legge nazionale di riforma
tributaria delle regioni la Federazione applicherà l'imposta sul
reddito delle persone fisiche, delle persone giuridiche e l'imposta sul
valore aggiunto. Le regioni applicheranno tutte le altre imposte che sono
attualmente di competenza statale, oltre a quella regionale sul possesso
degli autoveicoli e quelle di concessione regionale, i contributi sanitari
su lavoratori dipendenti ed autonomi.
IV. Le funzioni giurisdizionali già spettanti alla Corte dei conti
sono esercitate dai tribunali amministrativi regionali secondo le norme
fissate dalla legge nazionale. Sino a quando tali norme non siano state
emanate, le funzioni delle sezioni regionali sono eserciste dalle Corti di
appello, quelle delle sezioni centrali dalla Corte di cassazione, mentre le
funzioni dei procuratori della Corte dei conti sono svolte dall'ufficio del
pubblico ministero presso le giurisdizioni competenti.
V. Il Consiglio di Stato esercita funzioni di tribunale amministrativo
federale fino all'entrata in vigore della legge federale che ne disciplina
l'istituzione e il funzionamento.
VI. Nelle regioni a Statuto speciale Sicilia, Sardegna, Trentino Alto
Adige, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, fino all'adozione dei nuovi
Statuti, restano in vigore gli Statuti in atto vigenti. Spettano
altresí a tali regioni le piú ampie competenze e forme di
autonomia attribuite alle altre regioni.
VII. Le leggi regionali che disciplinano il sistema di elezione delle assemblee regionali possono essere approvate solo dopo lo svolgimento delle prime elezioni successive alla promulgazione della presente legge. Fino a quel momento si applica la legge statale. |