DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1989


ONOREVOLI SENATORI. - L'ordinamento costituzionale del 1948 é tra i piú avanzati. Oggi, peró, parti di questo ordinamento non appaiono piú del tutto rispondenti alle potenzialità di sviluppo della democrazia italiana.
Con questo disegno di legge costituzionale presentiamo una proposta di revisione della seconda parte della Costituzione, a partire da una profonda riforma dell'istituzione parlamentare, sostituendo il bicameralismo perfetto con il monocameralismo puro.
Già nel 1985 i deputati della Sinistra indipendente - primo firmatario l'onorevole Ferrara - presentando una proposta di legge costituzionale (atto Camera n. 2452 della VIII legislatura) che prevedeva il monocameralismo, sottolinearono che il monocameralismo determina nei rapporti tra Parlamento e Governo trasformazioni tali da soddisfare molte delle esigenze dello Stato democratico contemporaneo non solo idealmente inderogabili, ma via via crescenti ed incalzanti. Il monocameralismo sarebbe, fra l'altro, un contributo ad una maggiore chiarezza e trasparenza dei lavori parlamentari, alla loro "lettura" da parte dei cittadini ed alla stessa comprensione della volontà del legislatore.
Resta aperto il problema di individuare a livello nazionale uno spazio istituzionale proprio per le regioni.
Un'altra scelta di grande rilevanza che proponiamo é il rovesciamento del criterio di determinazione delle competenze dello Stato e di quelle delle regioni.
Il disegno di legge, infatti, individua, con la modifica dell'articolo 70 della Costituzione, le materie per le quali sussiste la competenza legislativa dell'Assemblea nazionale e, con la modifica dell'articolo 117 della Costituzione, prevede per i Consigli regionali la competenza legislativa nelle materie non riservate allo Stato.
Abbiamo riscritto anche l'articolo 75 della Costituzione, aumentando il numero degli elettori necessario per la richiesta di referendum da 500.000 ad un milione, prevedendo il referendum anche per le leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali ed escludendolo per le leggi elettorali.
Altro elemento di novità, fortemente richiesto dal movimento regionalista, é rappresentato dalla individuazione di competenze regionali, secondo i principi stabiliti dalla legge della Repubblica, in materia di:

a) tributi propri istituiti e regolati dalle leggi regionali;
b) sovrimposte e addizionali su tributi erariali;
c) proventi derivanti dalle vendite di beni e servizi;
d) quote di partecipazione al gettito prodotto nelle singole regioni da tributi erariali con particolare riferimento alle imposte indirette.

L'articolo 4 prevede che l'Assemblea nazionale determina principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali il Governo esercita la potestà regolamentare.
Si introduce, cioé, una possibilità reale di favorire, quando l'Assemblea nazionale lo ritenga opportuno, un indirizzo di delegificazione.
La formulazione nuova dell'articolo 72 é rivolta a consentire percorsi per legiferare piú rapidamente.
La modifica dell'articolo 77 consente il ricorso al decreto-legge soltanto per assumere misure di immediata attuazione per situazioni specifiche ed omogenee ed é coerente con la recente sentenza della Corte costituzionale in materia di decretazione di urgenza.
La forma di governo resta quella parlamentare. Proponiamo che sia sostituito l'attuale "Presidente del Consiglio" con il "Primo Ministro", eletto dall'Assemblea nazionale su designazione di almeno un terzo dei componenti.
Il Primo Ministro nomina e revoca i Ministri e svolge le funzioni indicate nell'articolo 95 modificato.
La mozione di sfiducia nei confronti del Primo Ministro puó essere proposta da non meno di un terzo dei componenti l'Assemblea nazionale e deve contenere la designazione del nuovo Primo Ministro. La mozione é approvata con la maggioranza dei componenti l'Assemblea nazionale. Questo consente stabilità al Governo rendendo piú difficile mutare di maggioranza nel corso della legislatura.
I poteri e le funzioni del Presidente della Repubblica restano immutati ma la durata della carica é ridotta a cinque anni.
É introdotto il principio della non rieleggibilità proprio per la delicatezza dei compiti che il Capo dello Stato é chiamato a svolgere.
Alle regioni é riconosciuta potestà legislative per tutte le materie non riservate allo Stato: il solo limite che le leggi regionali incontrano, oltre all'esigenza ovvia di essere in armonia con la Costituzione, é quello di non essere in contrasto con l'interesse nazionale o con quello delle altre regioni.
Sono abrogati gli articoli 124 e 125, primo comma, della Costituzione.
Non sussistono piú controlli governativi sugli atti amministrativi né sulle leggi regionali, salvo quanto previsto dall'articolo 28 del disegno di legge che modifica l'articolo 127 della Costituzione: é prevista cioé la possibilità del Governo di promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito davanti all'Assemblea nazionale quando ritenga che una legge regionale ecceda le competenze della regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre regioni.
Le leggi regionali stabiliscono i limiti e le modalità del controllo di legittimità sugli atti delle province, dei comuni e degli altri Enti locali.
É, inoltre, prevista una fortissima valorizzazione degli enti locali: per comuni e province, come per le regioni, si afferma il principio per il quale l'autonomia finanziaria e l'autonomia dell'imposizione tributaria sono parte costitutiva della loro autonomia.
In questo quadro di fortissima valorizzazione dell'istituzione regionale e degli enti locali, viene affermato un principio essenziale: nell'esercizio delle funzioni di valore sociale devono essere garantite a ciascun cittadino le prestazione previste dalla legge della Repubblica.


Testo articoli - S1989
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