ONOREVOLI SENATORI. - L'ordinamento costituzionale del 1948 é tra
i piú avanzati. Oggi, peró, parti di questo ordinamento non
appaiono piú del tutto rispondenti alle potenzialità di
sviluppo della democrazia italiana.
Con questo disegno di legge costituzionale presentiamo una proposta di
revisione della seconda parte della Costituzione, a partire da una profonda
riforma dell'istituzione parlamentare, sostituendo il bicameralismo perfetto
con il monocameralismo puro.
Già nel 1985 i deputati della Sinistra indipendente - primo
firmatario l'onorevole Ferrara - presentando una proposta di legge
costituzionale (atto Camera n. 2452 della VIII legislatura) che prevedeva il
monocameralismo, sottolinearono che il monocameralismo determina nei
rapporti tra Parlamento e Governo trasformazioni tali da soddisfare molte
delle esigenze dello Stato democratico contemporaneo non solo idealmente
inderogabili, ma via via crescenti ed incalzanti. Il monocameralismo
sarebbe, fra l'altro, un contributo ad una maggiore chiarezza e trasparenza
dei lavori parlamentari, alla loro "lettura" da parte dei cittadini ed alla
stessa comprensione della volontà del legislatore.
Resta aperto il problema di individuare a livello nazionale uno spazio
istituzionale proprio per le regioni.
Un'altra scelta di grande rilevanza che proponiamo é il
rovesciamento del criterio di determinazione delle competenze dello Stato e
di quelle delle regioni.
Il disegno di legge, infatti, individua, con la modifica dell'articolo 70
della Costituzione, le materie per le quali sussiste la competenza
legislativa dell'Assemblea nazionale e, con la modifica dell'articolo 117
della Costituzione, prevede per i Consigli regionali la competenza
legislativa nelle materie non riservate allo Stato.
Abbiamo riscritto anche l'articolo 75 della Costituzione, aumentando il
numero degli elettori necessario per la richiesta di referendum
da 500.000 ad un milione, prevedendo il referendum
anche per le leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati
internazionali ed escludendolo per le leggi elettorali.
Altro elemento di novità, fortemente richiesto dal movimento
regionalista, é rappresentato dalla individuazione di competenze
regionali, secondo i principi stabiliti dalla legge della Repubblica, in
materia di:
a)
tributi propri istituiti e regolati dalle leggi regionali;
b)
sovrimposte e addizionali su tributi erariali;
c)
proventi derivanti dalle vendite di beni e servizi;
d)
quote di partecipazione al gettito prodotto nelle singole regioni da
tributi erariali con particolare riferimento alle imposte indirette.
L'articolo 4 prevede che l'Assemblea nazionale determina principi e
criteri direttivi nel rispetto dei quali il Governo esercita la
potestà regolamentare.
Si introduce, cioé, una possibilità reale di favorire,
quando l'Assemblea nazionale lo ritenga opportuno, un indirizzo di
delegificazione.
La formulazione nuova dell'articolo 72 é rivolta a consentire
percorsi per legiferare piú rapidamente.
La modifica dell'articolo 77 consente il ricorso al decreto-legge
soltanto per assumere misure di immediata attuazione per situazioni
specifiche ed omogenee ed é coerente con la recente sentenza della
Corte costituzionale in materia di decretazione di urgenza.
La forma di governo resta quella parlamentare. Proponiamo che sia
sostituito l'attuale "Presidente del Consiglio" con il "Primo Ministro",
eletto dall'Assemblea nazionale su designazione di almeno un terzo dei
componenti.
Il Primo Ministro nomina e revoca i Ministri e svolge le funzioni
indicate nell'articolo 95 modificato.
La mozione di sfiducia nei confronti del Primo Ministro puó essere
proposta da non meno di un terzo dei componenti l'Assemblea nazionale e deve
contenere la designazione del nuovo Primo Ministro. La mozione é
approvata con la maggioranza dei componenti l'Assemblea nazionale. Questo
consente stabilità al Governo rendendo piú difficile mutare di
maggioranza nel corso della legislatura.
I poteri e le funzioni del Presidente della Repubblica restano immutati
ma la durata della carica é ridotta a cinque anni.
É introdotto il principio della non rieleggibilità proprio
per la delicatezza dei compiti che il Capo dello Stato é chiamato a
svolgere.
Alle regioni é riconosciuta potestà legislative per tutte
le materie non riservate allo Stato: il solo limite che le leggi regionali
incontrano, oltre all'esigenza ovvia di essere in armonia con la
Costituzione, é quello di non essere in contrasto con l'interesse
nazionale o con quello delle altre regioni.
Sono abrogati gli articoli 124 e 125, primo comma, della Costituzione.
Non sussistono piú controlli governativi sugli atti amministrativi
né sulle leggi regionali, salvo quanto previsto dall'articolo 28 del
disegno di legge che modifica l'articolo 127 della Costituzione: é
prevista cioé la possibilità del Governo di promuovere la
questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella
di merito davanti all'Assemblea nazionale quando ritenga che una legge
regionale ecceda le competenze della regione o contrasti con gli interessi
nazionali o con quelli di altre regioni.
Le leggi regionali stabiliscono i limiti e le modalità del
controllo di legittimità sugli atti delle province, dei comuni e
degli altri Enti locali.
É, inoltre, prevista una fortissima valorizzazione degli enti
locali: per comuni e province, come per le regioni, si afferma il principio
per il quale l'autonomia finanziaria e l'autonomia dell'imposizione
tributaria sono parte costitutiva della loro autonomia.
In questo quadro di fortissima valorizzazione dell'istituzione regionale
e degli enti locali, viene affermato un principio essenziale: nell'esercizio
delle funzioni di valore sociale devono essere garantite a ciascun cittadino
le prestazione previste dalla legge della Repubblica.
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