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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1989
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Art. 1.
1. L'articolo 55 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 55. - Il Parlamento é costituito dall'Assemblea nazionale
eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati é di
quattrocento. Sono eleggibili a deputato tutti gli elettori che nel giorno
delle elezioni hanno compiuto il ventunesimo anno di età. La
ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero
degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento
generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in
proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei
quozienti interi e dei piú alti resti".
| | Art. 2.
1. Gli articoli 56, 57, 58 e 59 della Costituzione sono abrogati.
| | Art. 3.
1. L'articolo 60 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 60. - L'Assemblea nazionale é eletta per quattro anni. La
durata dell'Assemblea nazionale non puó essere prorogata se non per
legge e soltanto in caso di guerra".
| | Art. 4.
1. L'articolo 70 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 70. - La funzione legislativa é esercitata dall'Assemblea
nazionale e dai Consi gli regionali. L'Assemblea nazionale ha competenza
legislativa nelle seguenti materie:
a)
diritti e rapporti previsti dai titoli I, II, III e IV della parte I;
b)
politica estera, commercio con l'estero e relazioni internazionali;
c)
rapporti regolati dagli articoli 7 e 8;
d)
difesa nazionale;
e)
sicurezza pubblica;
f)
istruzione pubblica di ogni ordine e grado e università;
g)
ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e
contabile, sanzioni penali e ordinamento giudiziario;
h)
tributi statali; contabilità dello Stato; moneta; attività
finanziarie e credito sovraregionali;
i)
programmi economici generali e azioni di riequilibrio; partecipazioni dello
Stato; politiche industriali; produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia; trasporti e comunicazioni nazionali; disciplina
generale della circolazione;
l)
grandi calamità naturali e condizioni essenziali dell'igiene
pubblica;
m)
ricerca scientifica e tecnologica; tutela della proprietà
letteraria, artistica ed intellettuale;
n)
previdenza sociale; assicurazioni; ordinamento generale della tutela e
della sicurezza del lavoro;
o)
leggi elettorali;
p)
disciplina generale dell'organizzazione e del procedimento amministrativo.
L'Assemblea nazionale determina principi e criteri direttivi nel rispetto
dei quali il Governo esercita la potestà regolamentare.
L'Assemblea nazionale, su richiesta di un quinto dei componenti, rimette
al giudizio della Corte costituzionale la questione di legittimità di
un regolamento per violazione dei principi e dei criteri di cui al comma
precedente".
| | Art. 5.
1. L'articolo 72 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 72. - Ogni disegno di legge, presentato all'Assemblea nazionale,
é, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione
o dall'Assemblea stessa.
I disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale o quelli di
delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi sono sempre
esaminati da una commissione e poi dall'Assemblea che li approva articolo
per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge
per i quali é dichiarata l'urgenza e per quelli di iniziativa del
Governo nonché le forme per l'esame e l'approvazione di quelli
deferiti alle commissioni, anche permanenti, composte in modo da
rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Quando lo richiedono il
Governo, o un decimo dei componenti dell'Assemblea o un quinto della
commissione, il disegno di legge é rimesso all'Assemblea stessa per
la discussione e la votazione, o anche per la sola approvazione finale, con
le sole dichiarazioni di voto".
| | Art. 6.
1. L'articolo 75 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 75. - É indetto referendum
popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di
un atto avente valore di legge quando la richiesta é stata
sottoscritta da almeno un milione di elettori o da cinque consigli
regionali.
Non é ammesso il referendum
per le leggi elettorali, tributarie e di bilancio, di amnistia e di
indulto; non é ammesso altresí referendum
popolare abrogativo per le leggi necessarie al funzionamento degli organi
costituzionali dello Stato e per quelle a contenuto costituzionalmente
vincolato.
La proposta sottoposta a referendum
deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. A tale fine, la
legge che determina le modalità di attuazione del
referendum
stabilisce i criteri di formulazione delle richieste di
referendum , fissandone i limiti e le condizioni.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini
che sono elettori dell'Assemblea nazionale.
La proposta sottoposta a referendum
é approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli
aventi diritto e se é raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi".
| | Art. 7.
1. L'articolo 77 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 77. - Il Governo non puó, senza delegazione dell'Assemblea
nazionale, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
In casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo
puó adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti
provvisori con forza di legge contenenti misure di immediata attuazione per
situazioni specifiche ed omogenee. I provvedimenti sono presentati per la
conversione il giorno stesso all'Assemblea nazionale, che, anche se sciolta,
é appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in
legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione e non possono essere
riproposti. L'Assemblea nazionale puó tuttavia regolare con legge i
rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Il Governo non puó con decreti aventi forza di legge rinnovare
disposizioni di decreti non convertiti, attribuire deleghe legislative a
norma dell'articolo 76 o poteri regolamentari".
| | Art. 8.
1. L'articolo 82 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 82. - L'Assemblea nazionale puó disporre inchieste su
materie di pubblico interesse. Si procede comunque all'inchiesta quando la
proposta é sottoscritta da un quinto dei componenti l'Assemblea
nazionale.
Per lo svolgimento di una inchiesta l'Assemblea nazionale nomina fra i
propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la
proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle
indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria.
L'Assemblea nazionale puó acquisire, secondo le modalità
stabilite dai propri regolamenti, atti, documenti o informazioni, con i soli
limiti derivanti dalla legge penale".
| | Art. 9.
1. L'articolo 85 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica é eletto per cinque
anni e non é rieleggibile.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente dell'Assemblea
nazionale convoca in seduta comune l'assemblea stessa e i delegati
regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se l'Assemblea nazionale é sciolta, o manca meno di tre mesi alla
sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione
della nuova Assemblea nazionale. Nel frattempo sono prorogati i poteri del
Presidente in carica".
| | Art. 10.
1. L'articolo 92 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 92 . - Il Governo della Repubblica é composto dal Primo
Ministro e dai Mini stri. Il Primo Ministro e i Ministri costituiscono il
Consiglio dei ministri.
La legge determina il numero e le attribuzioni dei Ministri.
Il Primo ministro é eletto dall'Assemblea nazionale a maggioranza
dei suoi componenti.
A tale fine l'Assemblea nazionale procede per appello nominale, anche con
successive votazioni, su candidature sottoscritte da almeno un terzo dei
suoi componenti.
Se entro un mese dalla prima riunione dell'Assemblea nazionale nessun
candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al comma quarto, il candidato
é designato dal Presidente della Repubblica.
Se il candidato designato dal Presidente della Repubblica non é
eletto, l'Assemblea nazionale é sciolta".
| | Art. 11.
1. L'articolo 93 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 93. - Il Presidente della Repubblica nomina con proprio decreto
l'eletto alla carica di Primo Ministro il quale, prima di assumere le
funzioni, presta giuramento nelle sue mani.
Il Primo Ministro nomina con proprio decreto i Ministri. Allo stesso modo
puó revocarli.
Prima di assumere le funzioni, i Ministri prestano giuramento nelle mani
del Presidente della Repubblica".
| | Art. 12.
1. L'articolo 94 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 94. - L'Assemblea nazionale puó esprimere la sfiducia al
Primo Ministro solo mediante l'approvazione di una mozione motivata,
sottoscritta da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea stessa, contenente
l'indicazione del successore, con votazione per appello nominale a
maggioranza dei suoi componenti. La mozione non puó essere messa in
discussione prima che siano trascorsi tre giorni dalla presentazione.
La nomina del nuovo Primo Ministro da parte del Presidente della
Repubblica comporta la revoca del Primo Ministro e la decadenza dei Ministri
in carica.
In caso di dimissioni del Primo Ministro, di morte o di impedimento
permanente nell'esercizio delle funzioni, l'Assemblea nazionale elegge il
successore secondo le procedure dell'articolo 92.
L'impedimento permanente del Primo Ministro é dichiarato
congiuntamente dal Presidente dell'Assemblea nazionale e dal presidente
della Corte costituzionale, previo accertamento da parte di un collegio
medico dagli stessi designato.
Il Primo Ministro dimissionario non é immediatamente
rieleggibile".
| | Art. 13.
1. L'articolo 95 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 95. - Il Primo Ministro dirige la politica generale del Governo e
ne é responsabile. Promuove e coordina l'attività dei
Ministri.
Il Primo Ministro e i Ministri sono responsabili collegialmente degli
atti del Consiglio dei ministri. I Ministri sono individualmente
responsabili degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento del Governo e determina le attribuzioni
e l'organizzazione dei Ministeri.
I Ministeri possono essere istituiti solo nelle materie riservate alla
competenza dello Stato".
| | Art. 14.
1. L'articolo 97 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 97. - I pubblici uffici sono organizzati con regolamenti sulla base
di principi stabiliti con legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento, il diritto di ac cesso, l'imparzialità, la trasparenza,
l'efficienza dell'amministrazione ed il rispetto dei principi democratici
nell'organizzazione dei servizi.
La legge assicura il diritto di accesso agli atti ed ai procedimenti
dell'amministrazione e ne disciplina le forme ed i limiti.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante
concorso, salvo i casi stabiliti in via generale e preventiva dalla legge".
| | Art. 15.
1. L'articolo 117 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 117. - La regione ha competenza legislativa nelle materie che non
sono riservate allo Stato.
Le leggi regionali non devono essere in contrasto con l'interesse
nazionale o con quello delle altre regioni.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di
emanare norme per la loro attuazione".
| | Art. 16.
1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 117- bis . - Le regioni, in singole materie di propria
competenza, possono stipulare accordi fra di loro ed istituire organismi
comuni.
L'accordo é stipulato dal Presidente della regione previa
autorizzazione del consiglio e della giunta regionale, secondo le rispettive
competenze".
| | Art. 17.
1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 117- ter . - La regione partecipa, nei modi previsti dalla
legge, alle procedure di formazione della volontà dello Stato in
relazione agli atti comunitari che incidono sulle materie di competenza
regionale.
La regione dà attuazione alle direttive della Comunità
europea nelle materie di propria competenza. Lo Stato esercita il relativo
potere sostitutivo.
Le regioni designano i componenti degli organi comunitari destinati a
rappresentarle, secondo modalità stabilite con legge della Repubblica
ed in conformità agli accordi comunitari".
| | Art. 18.
1. L'articolo 118 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 118. - Le funzioni amministrative nelle materie non riservate alla
competenza dello Stato spettano alle regioni, alle province e ai comuni. La
legge regionale riserva alla regione le funzioni di indirizzo e di
coordinamento e le funzioni amministrative di carattere unitario regionale.
La legge regionale attribuisce alle province, ai comuni o ad altri enti
locali tutte le altre funzioni amministrative. Lo Stato puó con legge
delegare alle regioni, alle province e ai comuni l'esercizio di altre
funzioni amministrative".
| | Art. 19.
1. Dopo l'articolo 118 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 118- bis . - Nell'esercizio delle funzioni di valore
sociale, la regione garantisce a ciascun cittadino le prestazioni previste
dalla legge della Repubblica La legge della Repubblica prevede le procedure
per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza della regione
dopo motivato richiamo".
| | Art. 20.
1. L'articolo 119 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 119. - L'autonomia finanziaria e l'autonomia dell'imposizione
tributaria sono parte costitutiva dell'autonomia delle regioni, delle
Province e dei comuni.
La legge della Repubblica detta norme per il coordinamento tra la finanza
dello Stato, la finanza delle regioni e la finanza delle province e dei
comuni".
| | Art. 21.
1. Dopo l'articolo 119 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 119 -bis . - Alle regioni competono, secondo i principi
stabilita dalla legge della Repubblica:
a)
tributi propri istituiti e regolati dalle leggi regionali;
b)
sovraimposte e addizionali su tributi erariali;
c)
proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi;
d)
quote di partecipazione al gettito prodotto nelle singole regioni da
tributi erariali con particolare riferimento alle imposte indirette.
L'assunzione di prestiti e di impegni di spesa in annualità
puó essere disposta dalle regioni nei limiti stabiliti dalla legge
della Repubblica.
Per la tutela delle regioni economicamente svantaggiate lo Stato
istituisce un apposito fondo perequativo il cui ammontare é definito
in misura non superiore a quanto necessario per compensare la minore
capacità di produrre gettiti tributari e contributivi rispetto alla
media nazionale per abitante. Quote di un ulteriore fondo possono essere
devolute alle regioni di minore dimensione demografica per compensare le
maggiori spese per abitante cui queste sono soggette per l'erogazione di
servizi. I trasferimenti sono fissati d'intesa con la regione.
I trasferimenti dello Stato derivanti da fondi perequativi non possono in
ogni caso avere vincoli di destinazione.
Per provvedere a scopi determinati lo Stato puó intervenire con
finanziamenti aggiuntivi, d'intesa con le regioni interessate.
Le leggi della Repubblica che delegano funzioni a regioni, province e
comuni adeguano i mezzi finanziari a disposizione delle medesime".
| | Art. 22.
1. L'articolo 121 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 121. - Sono organi della regione: il consiglio regionale, la giunta
e il suo presidente.
Il consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite
alla regione e ogni altra funzione conferitagli dalla Costituzione e dalla
legge; determina con legge i limiti e le modalità di esercizio della
potestà regolamentare del consiglio, della giunta e del presidente
della regione; puó presentare proposte di legge all'Assemblea
nazionale.
La giunta regionale é l'organo esecutivo della regione. Il
presidente della giunta rappresenta la regione; promulga le leggi ed i
regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative, incluse quelle
delegate dallo Stato alla regione per le quali si conforma alle istruzioni
del Govemo centrale.
I pubblici uffici della regione sono organizzati con regolamenti sulla
base di principi stabiliti dalla legge regionale, in modo che siano
assicurati il buon andamento, il diritto di accesso, la trasparenza,
l'efficienza, l'imparzialità dell'amministrazione ed il rispetto dei
principi democratici nell'organizzazione dei servizi".
| | Art. 23.
1. L'articolo 122 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 122. - Il sistema di elezione, il numero e i casi di
ineleggibilità e di incompa tibilità dei consiglieri regionali
sono stabiliti con legge della Repubblica.
Nessuno puó appartenere contemporaneamente a un consiglio
regionale e all'Assemblea nazionale o al Parlamento europeo o ad un altro
consiglio regionale.
Il consiglio elegge nel suo seno un Presidente e un ufficio di presidenza
per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il presidente della giunta é eletto a scrutinio palese dal
consiglio tra i suoi componenti, e nomina e revoca i componenti della giunta
medesima. Il consiglio revoca il presidente della giunta con votazione a
maggioranza dei propri componenti su mozione che indica contestualmente il
nome del nuovo presidente della giunta".
| | Art. 24.
1. Il primo comma dell'articolo 123 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Ogni regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e
con le leggi dello Stato, stabilisce le norme relative all'organizzazione
interna della regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di
iniziativa e dei referendum
abrogativi, confermativi o consultivi, su leggi e provvedimenti
amministrativi della regione. Ai referendum
si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 75 in relazione a materie di
competenza regionale. Lo statuto regola, inoltre, la pubblicazione delle
leggi e dei regolamenti regionali".
| | Art. 25.
1. L'articolo 124 della Costituzione é abrogato.
| | Art. 26.
1. L'articolo 125, primo comma, della Costituzione é abrogato.
| | Art. 27.
1. L'articolo 126 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 126. - Il consiglio regionale puó essere sciolto quando
compia atti contrari alla Costituzione o gravi e persistenti violazioni di
legge e quando si verifichino dimissioni o decadenza di oltre la metà
dei consiglieri ovvero sia accertata l'impossibilità di formare una
maggioranza.
Lo scioglimento é disposto con decreto motivato del Presidente
della Repubblica, sentita una commissione di deputati costituita per le
questioni regionali, nei modi stabiliti con legge dello Stato. La stessa
commissione esprime altresí parere per la decisione della questione
di merito per contrasto di interessi promossa dal Governo davanti
all'Assemblea nazionale.
Con il decreto di scioglimento é nominata una commissione di tre
cittadini eleggibili al consiglio regionale, che indice le elezioni entro
tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della giunta
e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo consiglio".
| | Art. 28.
1. L'articolo 127 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 127. - Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge
approvata dal consiglio regionale ecceda la competenza della regione o
contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre regioni,
puó promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte
costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti
all'Assemblea nazionale. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la
competenza".
| | Art. 29.
1. L'articolo 130 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art 130. - Il controllo di legittimità sugli atti delle province,
dei comuni e degli altri enti locali viene esercitato nei limiti e con le
modalità stabilite da leggi regionali".
| | Art. 30.
Negli articoli della Costituzione contenuti nella Parte II - Ordinamento
della Repubblica - le parole "Camera dei deputati", "Camere", "Senato della
Repubblica", "Parlamento" sono ovunque sostituite dalle parole "Assemblea
nazionale". | |