ONOREVOLI SENATORI. - Sulla scorta dell'elaborazione condotta nell'ambito
del progetto finalizzato del Consiglio nazionale delle ricerche in materia
di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione, di cui
é stato direttore Sabino Cassese, nasce questa proposta di modifica
dell'articolo 81 della Costituzione.
Un'amministrazione al servizio del pubblico é anche
un'amministrazione con i "conti in regola". E la democrazia si riduce a poca
cosa - come insegnava Platone - se i governanti non sanno, non vogliono o
non sono capaci di spiegare in che modo hanno amministrato la ricchezza
comune.
Perció, i conti della Repubblica debbono essere chiari, leggibili
e trasparenti, anche per il grande pubblico dei non iniziati. I documenti di
bilancio, che son tanti e non allineati fra loro, debbono diventare
finalmente comprensibili, come non lo sono oggi - neppure per gli addetti al
lavori. Inoltre, tutti hanno il diritto di conoscere le caratteristiche e
gli itinerari delle pubbliche gestioni: fonti e natura delle entrate, scopi
e destinatari delle spese, risultati conseguiti e obiettivi mancati.
Su queste fondamenta va costruita la disciplina costituzionale del
bilancio dello Stato. I suoi caposaldi sono quattro.
Primo: il Governo é il dominus del processo di
bilancio. Quindi, il bilancio preventivo e gli eventuali bilanci di
assestamento sono presentati dal Governo, che in essi traduce la sua linea
di politica economica. E il Parlamento non puó modificare le
coordinate (i "saldi di bilancio") entro le quali il Governo intende
muoversi, fermo restando il potere del Parlamento di bocciare il progetto di
bilancio, determinando la caduta dell'esecutivo.
Secondo: la legge di bilancio é il vero e unico locus
delle decisioni che riguardano - per un verso - l'entrata e il prelievo
fiscale e - per altro verso - la spesa e le sue destinazioni, senza
necessità di far luogo a succedanei come la legge finanziaria e le
leggi "di accompagno" alla legge finanziaria.
Terzo: nessun Governo ha il diritto di "ipotecare" la politica economica
dei governi futuri. In altri termini, le generazioni e i governi del domani
debbono essere, quanto piú é possibile, liberi di compiere le
loro scelte senza essere condizionati da quelle dei governi che li hanno
preceduti. Perció, niente debiti a carico di chi non é in
grado di decidere se accollarseli oppure no. Con un'unica eccezione: che il
debito di oggi sia destinato (oltre che ad essere restituito) ad avere una
contropartita nel maggior benessere di domani. Dunque, la legge di bilancio
e le ordinarie leggi di spesa possono anche disporre il ricorso
all'indebitamento, ma solo per fare investimenti e moltiplicare la ricchezza
comune. É su questa strada, del resto, che occorre avviarsi se si
vuole onorare con i fatti (e non solo a parole) l'adesione al trattato di
Maastricht.
Quarto: per verificare l'effettiva copertura finanziaria delle leggi di
spesa, occorre consentire il piú rapido accesso al giudizio di
costituzionalità. Un'esigenza, questa, tanto piú avvertita,
quanto piú - oggi - l'attribuzione o il riconoscimento di situazioni
giuridiche soggettive non si accompagna all'indicazione delle risorse che
sarebbero necessarie a consentire, di quelle situazioni, l'esercizio
effettivo; il che si traduce - inutile dirlo - in operazioni meramente
declamatorie e, quindi, demagogiche e negatorie del principio democratico.
Peraltro, l'accesso al giudizio della Corte costituzionale non puó
essere che selettivo e attribuito a sog getti che possono vantare, rispetto
alle leggi di spesa approvate dal Parlamento, legittimazioni qualificate:
quindi, il Ministro del tesoro, come rappresentante del Governo, in
relazione a leggi che non siano condivise, in tutto o in parte, dal Governo
stesso; un quinto dei componenti di ciascuna Camera, in quanto espressione
di una minoranza parlamentare significativa (specie se in un regime
elettorale a base maggioritaria); la Corte dei conti, quale organo
indipendente deputato al controllo dei conti dello Stato.
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