Art. 1.
1. L'articolo 81 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 81. - I conti pubblici sono redatti in modo che
siano individuate le fonti, la natura, la destinazione e l'entità
delle entrate e delle spese annuali, pluriennali e permanenti.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci presentati dal Governo. Non sono
ammissibili emendamenti di modifica dei saldi di bilancio. I regolamenti
parlamentari determinano limiti all'ammissibilità di altri
emendamenti di iniziativa parlamentare.
L'esercizio provvisorio del bilancio puó essere concesso solo con
legge e per un periodo non superiore a tre mesi.
La legge di bilancio puó stabilire nuovi o maggiori oneri,
indicando i mezzi per farvi fronte per tutta la loro durata.
L'indebitamento é ammesso per le sole spese d'investimento, nei
limiti stabiliti dalla legge di bilancio. Per ogni altro onere si provvede
mediante entrate correnti o riduzioni di spese correnti.
Ogni altra legge che comporti nuovi o maggiori oneri deve indicare i
mezzi di copertura finanziaria per l'intero periodo di applicazione. Nella
copertura delle spese d'investimento, debbono essere rispettati i limiti
dell'indebitamento autorizzato dalla legge di bilancio. La copertura di ogni
altro onere deve assicurare il mantenimento degli equilibri finanziari di
parte corrente.
Le Camere approvano ogni anno il rendiconto presentato dal Governo per
l'anno precedente. Se questo presenta disavanzi aggiuntivi, si provvede con
la legge di bilancio successiva.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle leggi, il Ministro del
tesoro, un quinto dei componenti di ciascuna Camera o la Corte dei conti
possono sollevare questione di legittimità costituzionale per la
violazione dell'obbligo di copertura finanziaria".