DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1983



Art. 1.

1. L'articolo 81 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 81. - I conti pubblici sono redatti in modo che siano individuate le fonti, la natura, la destinazione e l'entità delle entrate e delle spese annuali, pluriennali e permanenti.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci presentati dal Governo. Non sono ammissibili emendamenti di modifica dei saldi di bilancio. I regolamenti parlamentari determinano limiti all'ammissibilità di altri emendamenti di iniziativa parlamentare.
L'esercizio provvisorio del bilancio puó essere concesso solo con legge e per un periodo non superiore a tre mesi.
La legge di bilancio puó stabilire nuovi o maggiori oneri, indicando i mezzi per farvi fronte per tutta la loro durata.
L'indebitamento é ammesso per le sole spese d'investimento, nei limiti stabiliti dalla legge di bilancio. Per ogni altro onere si provvede mediante entrate correnti o riduzioni di spese correnti.
Ogni altra legge che comporti nuovi o maggiori oneri deve indicare i mezzi di copertura finanziaria per l'intero periodo di applicazione. Nella copertura delle spese d'investimento, debbono essere rispettati i limiti dell'indebitamento autorizzato dalla legge di bilancio. La copertura di ogni altro onere deve assicurare il mantenimento degli equilibri finanziari di parte corrente.
Le Camere approvano ogni anno il rendiconto presentato dal Governo per l'anno precedente. Se questo presenta disavanzi aggiuntivi, si provvede con la legge di bilancio successiva.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle leggi, il Ministro del tesoro, un quinto dei componenti di ciascuna Camera o la Corte dei conti possono sollevare questione di legittimità costituzionale per la violazione dell'obbligo di copertura finanziaria".




Indice