Considerazioni generali.
Il presente disegno di legge vuole imitare l'esperienza belga che, con la
Costituzione del 17 febbraio 1994, é sfociata in una riforma in senso
federale del Paese, operata sulla base ed all'interno della Costituzione
vigente e non al di fuori di essa.
Il presente disegno di legge opera una revisione profonda della parte
seconda della nostra Costituzione, lasciando invece intatta la parte prima.
Dopo la riforma si renderà necessario eliminare difformità
terminologiche e contraddizioni tra le due parti della Carta.
Anche nella scelta della terminologia si é deciso di operare
all'interno della Costituzione vigente, scegliendo di mantenere invariata
tutta la terminologia cosiddetta "tradizionale" normalmente collegata alle
regioni. Cosí si é deciso di continuare a definire "consigli e
giunte regionali" i diversi parlamenti e governi regionali, "statuti" le
diverse costituzioni regionali, eccetera.
Onorevoli senatori, questo disegno di legge nasce nella piena
consapevolezza di quanta confusione regni sul significato e sul contenuto
del concetto di "federalismo", divenuto ormai il cavallo di battaglia delle
piú diverse fazioni politiche. Molto acutamente Karl Loewenstein
aveva definito il federalismo come la "fiera piú amata da
costituzionalisti e teorici del diritto". Allo stato attuale delle cose,
riteniamo di poter senz'altro aggiungere "e dalle forze politiche". La SVP,
culturalmente, tradizionalmente e storicamente esposta all'influsso del
federalismo germanico ed austriaco, crede di poter dare un valido contributo
al dibattito politico-istituzionale in corso, soprattutto attraverso
l'identificazione di alcuni standard minimi da rispettare,
affinché sia possibile parlare di vero federalismo e non di semplice
minore o maggiore decentramento territoriale dello Stato.
Va peró subito sottolineato che la partecipazione attiva della SVP
al dibattito sulla riforma istituzionale dello Stato non implica rinuncia al
diritto di autodeterminazione, diritto irrinunciabile, consacrato
nell'articolo 1 dei Patti delle Nazioni Unite sui diritti umani, ratificati
dallo Stato italiano. Altrettanto vale per l'ancoraggio internazionale
dell'autonomia sudtirolese derivante dall'Accordo De Gasperi-Gruber del 1946
e dal cosiddetto "Pacchetto" del 1969 nonché delle misure attuative
dello stesso (leggi costituzionali, norme di attuazione dello statuto di
autonomia, leggi ordinarie). Rimane fermo lo status
internazionale, riconosciuto dal Governo italiano, anche in occasione del
rilascio della cosiddetta "quietanza liberatoria" da parte della Repubblica
austriaca che esclude, tra l'altro, modifiche unilaterali delle norme
pattuite. Il progetto di riforma costituzionale puó, appunto, solo
ampliare i diritti garantiti dei predetti Accordi internazionali.
I princípi basilari del federalismo ed il suo contenuto minimo.
Coscienti del fatto che un federalismo sostanziale non possa prescindere
da determinati princípi, il presente disegno di legge costituzionale
prevede esplicitamente:
a) la libertà delle regioni di darsi un proprio assetto
costituzionale, politico ed economico, nel solo rispetto della Costituzione
e dei suoi princípi fondamentali. Ció avviene attraverso la
cosiddetta "autonomia costituzionale" delle regioni (nel nostro testo
definita "autonomia statutaria"), in base alla quale, nella propria
Costituzione, le regioni determinano autonomamente la propria forma di
governo, la propria legge elettorale, la propria organizzazione interna,
l'ordinamento dei propri uffici, nonché la disciplina dell'esercizio
delle proprie potestà;
b) una clausola generale di competenza a favore delle
regioni, che si traduce nell'enumerazione tassativa delle competenze facenti
capo alla Federazione e nell'attribuzione alle regioni della potestà
legislativa ed esecutiva in ogni altra materia, non espressamente riservata
alla Federazione. La funzione legislativa regionale viene quindi ad essere
esclusivamente dipendente dalla propria iniziativa, unicamente conforme alla
Costituzione ed ai suoi princípi fondamentali, non soggetta (salvo le
materie di cooperazione tassativamente previste agli articoli 70-
bis
e 115) ad alcuna direttiva da parte della Federazione (cosiddette "norme
quadro od organiche"), caratterizzata dalla sua immediata entrata in vigore
e, soprattutto, sottoposta unicamente al controllo di legittimità da
parte della Corte costituzionale;
c) la partecipazione da parte delle regioni ai processi
decisionali ed esecutivi centrali, attraverso organi rappresentativi propri
ed, in particolare, attraverso una Camera propria quale il "Senato delle
regioni";
d) il diritto delle regioni ad intrattenere contatti
diretti con gli organi dell'Unione europea anche tramite proprie
rappresentanze, e partecipazione alla formazione delle posizioni dei
rappresentanti italiani presso l'Unione europea qualora si tratti di atti
che incidono sulle materie di competenza regionale e alla formazione dei
processi decisionali di questi ultimi;
e) il federalismo fiscale inteso come potere impositivo
proprio degli enti territoriali, in un regime di assoluta
responsabilità finanziaria delle regioni e nell'ambito di un sistema
di perequazione fiscale che tenga conto delle rispettive competenze e
possibilità di produrre gettiti tributari e contributivi.
La posizione costituzionale delle regioni.
Il presente disegno di legge vuole ricostituire la regione come momento
di originaria soggettività. La nuova posizione costituzionale delle
regioni concepisce queste ultime non piú come meri ambiti di
suddivisione territoriale dello Stato (pur dotati di maggiore o minore
autonomia), bensí come elementi costitutivi della Repubblica al pari
della Federazione, che altro non é che uno di tali elementi.
Il disegno di legge muove quindi dall'ancoraggio costituzionale
nell'articolo 114 del principio di sussidiarietà, presupposto,
questo, indispensabile per una ridefinizione della posizione delle regioni.
L'articolo 114, strettamente collegato agli articoli 115 e 118 ed in linea -
tra l'altro - con quanto previsto dal Trattato di Maastricht, propone in
sostanza che potere e responsabilità vengano assegnati al livello
piú vicino a quello dei problemi da affrontare e gestire e che ogni
delega a livelli superiori sia accettabile soltanto quando i problemi non
riescano a trovare una soluzione efficace a livello inferiore. Il presente
disegno di legge prevede una riorganizzazione delle regioni dal basso,
attraverso la loro equiparazione all'unità federale in cui si
integrano e non attraverso la loro subordinazione gerarchica a quest'ultima.
Questo modello di riorganizzazione, collegato strettamente al desiderio
della popo lazione, unica depositaria della sovranità, di sorvegliare
da vicino la gestione della cosa pubblica, crea degli enti territoriali
dotati di autonomia costituzionale, politica e finanziaria, piú
flessibili, piú trasparenti e soprattutto piú autosufficienti
nel reperimento e nella gestione delle proprie risorse.
Questi enti territoriali coesistono e si integrano attraverso il vincolo
federativo previsto dall'articolo 114.
Il disegno di legge prevede ventuno regioni, riconoscendo finalmente alla
regione Sud-Tirolo, quello status che dalla lettera dell'accordo
di Parigi del 5 settembre 1946 le sarebbe già da tempo dovuto
derivare.
La Camera dei deputati e il Senato delle Regioni.
Nella prospettiva federalista qui percorsa, viene operata una scelta
precisa per ció che attiene la composizione e le funzioni delle due
Camere. Il dibattito non aveva trovato sbocchi durante le passate
legislature.
Il disegno di legge sceglie, da un lato, la riduzione del numero dei
parlamentari in genere e, dall'altro, la trasformazione del Senato in una
vera e propria "Camera delle Regioni", sui modelli austriaco (articolo 34
della legge costituzionale federale), tedesco (articolo 50 della legge
fondamentale) e belga (articolo 67 della Costituzione).
Il Senato delle Regioni viene concepito come un ramo del Parlamento in
cui le istituzioni regionali trovano diretta espressione, in modo da farne
una sede di continua verifica e garanzia della coerenza delle politiche
nazionali, ed in particolare della legislazione federale, alle esigenze e
agli interessi delle regioni. Il Senato delle Regioni diviene dunque la sede
attraverso cui le regioni collaborano e partecipano direttamente alla
legislazione e all'amministrazione della Federazione, sul modello del
Bundesrat tedesco.
L'articolo 58 prescrive che i senatori, rappresentanti delle regioni,
vengano eletti dai consigli regionali. L'articolo in questione prevede
inoltre una riduzione drastica del numero dei senatori, piú
precisamente uno per ogni milione di abitanti della regione, o frazione
superiore a cinquecentomila. Si prevede infine che nessuna regione
puó avere meno di tre senatori, tranne il Molise e la Valle d'Aosta
che ne hanno, rispettivamente, due e uno.
Una radicale innovazione rappresenta poi il metodo di rappresentanza
degli interessi regionali: analogamente a quanto prevede l'articolo 51,
terzo comma, della legge fondamentale tedesca, ogni rappresentanza regionale
deve esprimere unitariamente la posizione ed il voto della rispettiva
regione, salvo che nei voti riguardanti le persone.
In sintonia con la configurazione ed il nuovo ruolo della seconda Camera,
viene a mancare inoltre la ragione di essere per i senatori a vita, motivo
per cui, coerentemente, l'articolo 59 viene abrogato.
Come già accennato, anche il numero dei deputati viene
ridimensionato: il nuovo articolo 56 ne prevede una riduzione del 25 per
cento da 630 a 475 membri, che allo stato attuale delle cose corrisponde
alla quota dei membri della Camera eletti con il sistema maggioritario. Sul
ruolo del Senato delle Regioni e soprattutto sui poteri di una siffatta
Camera dei deputati si rimanda a quanto contenuto nel prossimo capitolo,
nella parte dedicata al procedimento di formazione delle leggi.
La potestà legislativa ed il processo di formazione delle leggi.
1. La distribuzione delle competenze. La potestà legislativa
viene ripartita tra regioni e Federazione prevedendo una riserva generale
delle competenze a favore delle regioni attraverso l'enumerazione tassativa
delle competenze statali, o meglio federali. Questo criterio di
distribuzione, che capovolge quello codificato nel vigente testo
dell'articolo 117 della Costituzione, riserva alla Federazione le
attribuzioni relative alle funzioni ritenute essenziali al suo funzionamento
ed ai suoi compiti, vale a dire le competenze in materia di politica estera
in senso stretto, materia militare, organizzazione della giustizia, materia
finanziaria, definizione e tutela dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché le competenze riguar danti alcuni settori di
interesse prevalentemente federale.
Ogni altra materia non specificatamente indicata all'articolo 70 della
Costituzione federale viene lasciata in via esclusiva alle regioni (articolo
117), soggette soltanto al proprio statuto.
L'articolo 70- bis
limita la possibilità di legislazione quadro da parte del Parlamento
federale a determinate materie (stato civile, anagrafe e documenti di
riconoscimento, rifugiati ed apolidi, armi ed esplosivi, prevenzione degli
abusi da parte di gruppi di potere economico).
Viene introdotta inoltre la collaborazione tra Federazione e regioni
nelle seguenti materie: istruzione universitaria ed edilizia universitaria,
ordinamenti professionali, programmazione economica, sicurezza pubblica
interna ed esterna, trasporti e comunicazioni di interesse federale, poste e
telecomunicazioni di interesse federale e opere pubbliche di interesse
federale. Nei settori oggetto di collaborazione (che la legge fondamentale
tedesca definisce Gemeinschaftsaufgaben e regola all'articolo
91), la Federazione determina i princípi fondamentali per
l'attuazione dei relativi compiti con legge che necessita dell'assenso del
Senato delle Regioni.
Il disegno di legge prevede poi una deroga alla riserva assoluta federale
in materia di diritti dell'uomo e libertà fondamentali. L'articolo
116, nella consapevolezza di come sul territorio italiano convivano non solo
comunità caratterizzate da concrete specificità storiche,
culturali, sociali ed economiche, ma anche minoranze etnico-linguistiche nel
senso proprio del termine, prevede che le regioni, dove queste ultime
risiedono, possano legiferare in materie quali, ad esempio, la disciplina
dell'uso delle lingue.
L'articolo in questione sostituisce quindi il vecchio articolo 116 della
Costituzione del 1948 il quale, nella prospettiva federalista qui abbozzata,
che vede nelle regioni enti costituzionali che convivono sullo stesso piano
con la Federazione, perde la propria ragione di essere.
Alle regioni viene inoltre attribuita (articolo 117- bis ) la
potestà di stipulare accordi con altre regioni e di istituire
organismi comuni al pari di quanto previsto dall'articolo 15 della
Costituzione austriaca o dall'articolo 7 della Costituzione svizzera, ma
soprattutto viene loro riconosciuta (nuovo articolo 117- bis ) la
potestà di stipulare accordi nelle materie di propria competenza con
altri Stati, analogamente alla legittimazione in tal senso facente capo ai
Länder austriaci e tedeschi (rispettivamente articolo 16 e
articolo 32 delle leggi costituzionali di quei due Paesi) nonché ai
cantoni svizzeri (articolo 9, 10, 85, n. 5, e 102, n. 7, della Costituzione
federale svizzera).
Sempre in sintonia con quanto prevedono gli ordinamenti austriaco,
germanico e svizzero, le regioni vengono poi legittimate a partecipare,
nelle materie di propria competenza, alla definizione della posizione dei
rapporti federali negli organi comunitari (articolo 117- ter ).
Hanno inoltre la potestà di dare attuazione alle direttive
comunitarie che incidano sulle materie di loro competenza.
2. La funzione legislativa. Fondamentale per gli obiettivi che qui
ci si pone, é l'assoluta parificazione operata tra la funzione
legislativa regionale e quella federale. Entrambe trovano il loro fondamento
ed i loro criteri di indirizzo nella Costituzione ed entrambe sono
caratterizzate dalla loro immediata entrata in vigore e dalla loro
sottoposizione al solo controllo di legittimità da parte della Corte
costituzionale (articolo 127). Come già giustamente osservato
nell'atto Senato n. 274 della XII legislatura "la legge della Federazione e
la legge della regione risultano cosí assolutamente partecipi della
stessa natura: quella di essere espressione di volontà generale nel
proprio ambito, sopportando soltanto, ciascuna di esse, di essere
indirizzata e limitata dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali come
fonti superiori comuni".
3. Il procedimento di formazione delle leggi federali.
Profondamente innovativo, ricollegandoci a quanto esposto sul ruolo del
Senato delle Regioni, é il procedimento di for mazione delle leggi
federali. L'articolo 70- ter
prevede infatti una forma di "bicameralismo differenziato", in cui i poteri
della seconda Camera vengono notevolmente ridimensionati di fronte a quelli
della Camera dei deputati, che rappresenta unitariamente il corpo elettorale
nazionale.
Il Senato delle regioni é chiamato quindi a deliberare, in
posizione di piena parità con l'altra Camera, soltanto quelle leggi
che tocchino interessi regionali, quali le leggi costituzionali federali, le
leggi elettorali, le leggi di approvazione del bilancio e di autorizzazione
a ratificare trattati internazionali, le leggi che disciplinano i rapporti
tra la Federazione e le regioni, nonché le leggi di coordinamento
della finanza pubblica.
Nel procedimento di deliberazione di tutte le altre leggi, il Senato, su
proposta di almeno un terzo dei suoi componenti, puó soltanto
chiedere il riesame della legge deliberata dalla Camera dei deputati o
proporre modifiche ad essa (cosiddetto intervento facoltativo), ma é
la volontà di quest'ultima che alla fine prevale: puó opporsi
alla deliberazione definitiva soltanto a maggioranza di due terzi
(cosiddetto diritto di veto).
4. I poteri normativi del Governo federale. Il presente disegno di
legge riprende e fa sua la proposta della Commissione parlamentare per le
riforme istituzionali di rivedere la disciplina della decretazione d'urgenza
del Governo prevista dall'articolo 77 della Costituzione. L'istituto del
decreto-legge, pur venendo riconfermato, viene ridotto ad una serie di
fattispecie definite, quali la sicurezza federale, le calamità
naturali, l'introduzione di norme finanziarie che debbano entrare
immediatamente in vigore, o il recepimento e l'attuazione di atti
comunitari, quando dalla mancata tempestiva adozione dei medesimi da parte
di una o piú regioni possa derivare responsabilità della
Federazione per l'inadempimento di obblighi comunitari.
L'articolo medesimo prevede inoltre la non reiterabilità dei
decreti non convertiti in legge ed il divieto per i provvedimenti di urgenza
di ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla
Corte costituzionale. Viene mantenuto l'obbligo per le Camere di deliberare
sui relativi disegni di legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei
decreti.
L'autonomia statutaria delle regioni.
In sintonia con quanto già esposto sulla nuova posizione
costituzionale delle regioni, a queste ultime viene riconosciuta autonomia
statutaria.
Attraverso la propria cosiddetta "autonomia costituzionale" prevista dal
nuovo articolo 123, sono le regioni stesse a stabilire le regole del proprio
autogoverno, nel solo rispetto della Costituzione e dei suoi princípi
fondamentali (analogamente confronta: articolo 28, primo comma, della legge
fondamentale tedesca; articolo 99, primo comma, della legge costituzionale
austriaca; articoli 5 e 6 della Costituzione svizzera).
Esse adottano quindi il proprio statuto con legge costituzionale
regionale dandosi un proprio assetto costituzionale, politico ed economico,
una propria forma di governo, una propria legge elettorale ed una propria
organizzazione interna.
Gli unici limiti che gli statuti regionali sono chiamati a rispettare,
analogamente a quanto previsto dall'articolo 28, primo comma, della
Costituzione tedesca, sono quelli del mantenimento della forma di governo
repubblicana e democratica.
Il Presidente della Repubblica federale.
La figura del Presidente della Repubblica non subisce modifiche di
rilievo. Egli viene riconfermato nella sua funzione di garante
dell'equilibrio istituzionale nella Federazione, come già previsto
dal costituente nel 1948. Coerente al carattere federalista della nuova
Repubblica é la formula del giuramento che il Capo della Repubblica
federale é chiamato a prestare all'atto dell'assunzione del proprio
incarico: "Giuro di essere fedele alla Costituzione federale, di rispettare
i diritti e le prerogative delle singole regioni, di osservare e difendere
le leggi federali, consacrando le mie forze al perseguimento del benessere
materiale e spirituale delle popolazioni che compongono la Re pubblica
federale, operando secondo coscienza e giustizia in ogni circostanza".
Il Governo federale.
Il presente disegno di legge prevede il mantenimento della forma di
governo parlamentare basato su di un rapporto fiduciario tra Camere ed
Esecutivo, ma ipotizza una profonda revisione delle modalità di
formazione del governo e dei meccanismi di concessione e revoca della
fiducia parlamentare.
Il Primo Ministro viene quindi (all'articolo 93) prima designato e poi
nominato dal Presidente della Repubblica federale: conditio sine qua
non
é peró la sua elezione da parte della maggioranza dei
componenti della Camera dei deputati, in sintonia con la scelta già
operata di un "bicameralismo differenziato". Un procedimento analogo
é previsto dall'articolo 63 della legge fondamentale tedesca.
Qualora non venga raggiunta la maggioranza assoluta dei membri della
Camera dei deputati, il Presidente della Repubblica federale puó
nominare Primo Ministro colui che ha ottenuto il maggior numero di voti
ovvero procedere allo scioglimento della Camera dei deputati.
Anche per quel che riguarda la fiducia, il nuovo testo (articolo 94)
prevede da un lato la figura di un rapporto fiduciario riservato alla sola
Camera dei deputati, che conserva la pienezza del suo potere legislativo, e
dall'altro l'introduzione della cosiddetta "sfiducia costruttiva",
già presente negli ordinamenti tedesco (articolo 67 della legge
fondamentale) e anche spagnolo (articolo 113 della Costituzione).
La Camera dei deputati puó esprimere quindi la sfiducia
all'esecutivo solo eleggendo a maggioranza assoluta dei propri membri un
nuovo Primo Ministro.
Nuova é pure l'introduzione all'articolo 95
dell'incompatibilità tra funzioni di Ministro federale e appartenenza
ad una delle due Camere.
La magistratura.
Il presente disegno di legge, coerentemente agli obiettivi che si pone, e
cioé operare una riforma in senso federalista dello Stato senza
toccare le parti della Costituzione riguardanti i diritti fondamentali dei
cittadini, lascia invariati gli articoli sulla magistratura, nonché
quelli sull'ordinamento giudiziario e sulle leggi civili, penali ed
amministrative.
La pubblica amministrazione.
Per quanto riguarda l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, il
presente disegno di legge riconferma le garanzie per il buon andamento e
l'imparzialità dell'amministrazione previste nell'articolo 97 della
Costituzione vigente, ma prevede di integrarlo, introducendo un criterio di
assegnazione proporzionale delle cariche al vertice, collegato alla
territorialità.
Tale criterio ha già un precedente nell'ordinamento tedesco
(articolo 36 della legge fondamentale).
L'attività amministrativa.
In tema di potestà amministrativa, si introduce il principio,
tipico degli ordinamenti federali, secondo il quale l'esecuzione delle leggi
spetta alle regioni (o rispettivamente ai Länder e ai
cantoni).
L'articolo 118 prevede quindi non solo che, in linea di massima (anche
per competenza legislativa federale) le funzioni amministrative spettino
alle regioni ed ai comuni, ma che queste debbano venire esercitate come
materie di propria competenza. Vengono ricalcati nello spirito, in questo
modo, gli articoli 83 e 30 della legge fondamentale tedesca. L'articolo 30
dispone infatti che, qualora la Costituzione non prescriva altrimenti,
l'esercizio delle competenze federali e l'adempimento dei compiti federali
spettino ai Länder .
Questa cosiddetta "presunzione di potestà amministrativa" a favore
delle regioni comporta naturalmente anche dei doveri. Il quinto comma
dell'articolo 118 introduce quindi la figura della "coazione federale" (
Bundeszwang, anch'essa importata dall'ordinamento tedesco, piú
precisamente dall'articolo 37 della legge fondamentale), in base alla quale,
qualora una regione non adempia ai suoi obblighi, il Governo federale, con
l'assenso del Senato delle Regioni, puó adottare le misure necessarie
per obbligare la regione ad adempiere.
A questo superamento del parallelismo vigente fra funzione legislativa e
funzione amministrativa (in base al quale l'amministrazione federale, anche
se decentrata, deve estendersi tanto quanto si estende la potestà
legislativa facente capo alla Federazione medesima), fanno eccezione solo i
casi degli apparati amministrativi - istituiti allora anche in periferia -
assolutamente necessari alla Federazione per l'espletamento di alcune sue
funzioni proprie, quali quelle relative all'amministrazione della giustizia,
alla difesa, alla sicurezza pubblica federale, al prelievo dei tributi
federali ed ai servizi pubblici svolti dalla Federazione (nuovo articolo
118, secondo comma).
La rappresentanza della Federazione in periferia viene affidata (articolo
124) ad un organo di autonomia quale il presidente della giunta regionale,
che dirige le funzioni amministrative delegate dalla Federazione alla
regione, rispondendone di fronte al Governo federale.
Per il resto, ogni regione esercita le proprie funzioni amministrative in
assoluta libertà in base a quanto prescrive il rispettivo statuto,
delegando ogni funzione che non attenga ad esigenze di carattere unitario ai
comuni con legge regionale (articolo 118, quarto comma).
Le regioni sono soggette unicamente al controllo di legittimità
esercitato sui loro atti secondo le modalità stabilite con legge
regionale (articolo 125, primo comma).
Il federalismo fiscale. - Corollario naturale del principio di
sussidiarietà é quello dell'autosufficienza finanziaria: la
creazione di uno Stato federale non sarebbe possibile infatti senza una
riforma che ne crei le basi economiche.
Le nuove funzioni delle regioni e la loro nuova posizione costituzionale
non sarebbero concepibili quindi senza una revisione dei meccanismi fiscali
che ne garantisca la reale autonomia finanziaria e le metta in grado di
assolvere agli onerosi nuovi compiti.
L'articolo 119 del presente disegno di legge costituzionale, ricalcando
il cosiddetto Konnexitaetsgrundsatz
contenuto nell'articolo 104 a, primo comma, della legge fondamentale
tedesca, prevede che Federazione e regioni sopportino separatamente le spese
relative ai propri compiti. L'unica deroga ammessa a questo principio
é quella prevista dal secondo comma dell'articolo 119, in base al
quale la Federazione sostiene le spese delle regioni qualora queste ultime
operino per conto della prima.
Al principio contenuto nel primo comma dell'articolo 119 é
strettamente collegata la potestà impositiva propria prevista per le
regioni al terzo comma, che comporta potestà piena di istituire e
regolare tributi propri, senza interferenza alcuna da parte della
Federazione.
La ripartizione dei tributi erariali e la determinazione di quali tributi
siano di competenza, rispettivamente, della Federazione o delle regioni
vengono lasciate alla legge costituzionale federale che necessita
dell'assenso del Senato delle Regioni.
Al primo comma si ricollega, inoltre, il principio contenuto nel sesto
comma del medesimo articolo 119, in base al quale il prelievo fiscale viene
effettuato separatamente dalla Federazione e dalle regioni per i tributi di
loro rispettiva competenza.
L'articolo in questione prevede inoltre che i tributi oggetto di riparto
siano prelevati dal percettore della quota maggiore e devoluti per la
restante quota trimestralmente.
Il comma nono dell'articolo 119 pone i princípi che regolano i
meccanismi di solidarietà tra le regioni (a garanzia
dell'unità dell'ordinamento), che nella presente disegno di legge
sono fondati su criteri oggettivi e cioé sulla diversa
capacità delle singole regioni di produrre gettiti tributari e
contributivi. La regolamentazione concreta della materia viene lasciata alla
legge costituzionale federale.
Per la tutela delle regioni economicamente svantaggiate viene quindi
istituito, da parte della Federazione e delle regioni, un fondo perequativo
(sistema di perequazione misto), il cui ammontare é concordato tra le
stesse in misura non superiore a quanto necessario per compensare la minore
capacità di produrre gettiti tributari e contributivi rispetto alla
media federale per abitante.
Si prevede inoltre che quote di un ulteriore fondo possano essere
devolute alle regioni di minore dimensione demografica, per compensare le
maggiori spese per abitante cui queste sono soggette per l'erogazione di
servizi.
Il disegno di legge tiene conto quindi non solo del grado di
autosufficienza economica delle regioni, ma anche del fatto che al di sotto
di una determinata soglia demografica minima - come é il caso per
diverse regioni - possono mancare i presupposti per un'autonomia finanziaria
reale.
Lo spirito del presente disegno di legge costituzionale impone
peró che l'opera di redistribuzione delle risorse da noi prevista
miri ad un riequilibrio territoriale e alla garanzia di alcuni standard
minimi uguali per tutti i cittadini nell'intero territorio federale,
per determinate prestazioni: la perequazione non deve quindi essere di
natura tale da stravolgere ogni obiettivo di responsabilizzazione delle
regioni nella garanzia degli equilibri tra prelievo e spesa.
L'articolo 119 regola, inoltre, la finanza comunale, fondandola pure essa
su tributi propri, oltre che su una partecipazione al gettito dei tributi
erariali e su trasferimenti idonei ad assicurare i servizi essenziali.
In materia di bilancio l'ultimo comma dell'articolo 119 prevede che
Federazione e regioni siano autonome ed indipendenti.
La Federazione (articolo 81, quarto comma) é tenuta a rispettare
nei propri bilanci il principio dell'equilibrio economico globale.
I controlli reciproci.
Essenza dell'anima federalista di questo disegno di legge, l'articolo 127
contiene la disciplina del controllo reciproco tra Federazione e regioni, e
regioni e Federazione. La parificazione tra le due funzioni legislative fa
sí che sia leggi federali che leggi regionali possano essere
unicamente sottoposte al controllo di legittimità della Corte
costituzionale una volta entrate in vigore.
La Corte é chiamata poi (articolo 134) a dirimere i conflitti di
attribuzione tra Federazione e regioni e tra singole regioni, nonché
a conoscere degli obblighi reciproci tra Federazione e regioni.
Precedenti in tal senso negli altri ordinamenti giuridici non mancano
neppure questa volta: articoli 93 e 100 della legge fondamentale tedesca,
articolo 138 della Costituzione austriaca, articolo 113 della Costituzione
svizzera.
I comuni.
Caratteristiche del presente disegno di legge sono anche l'eliminazione
delle province e la ridefinizione dei comuni, ai quali viene riconosciuta
autonomia statutaria. Viene fatto proprio in questo modo il dettato della
legge 8 giugno 1990. n. 142, conferendogli rango costituzionale.
I comuni perdono quindi la loro qualità di mere "circoscrizioni di
decentramento territoriale" per acquistare quella di "enti autonomi
rappresentativi delle comunità locali".
Ad essi, sempre in sintonia con la legge n. 142 del 1990, vengono
attribuite funzioni proprie nel quadro della comunità regionale,
disciplinate da leggi regionali.
Le garanzie costituzionali.
1. La Corte costituzionale. - Il presente disegno di legge ha
deciso di mantenere il principio dell'unicità delle garanzie
costituzionali. Le funzioni della Corte costituzionale restano quindi
praticamente invariate, ad esclusione di quanto già menzionato nel
capitolo dei controlli.
Qualche innovazione é stata apportata nell'articolo 135 al numero
(dieci giudici invece di quindici) ed al meccanismo di designazione dei
membri della Corte, che nel progetto di revisione sono eletti per
metà da ciascuno dei due rami del Parlamento fra i magistrati delle
giurisdizioni superiori civili ed amministrative, tra i professori ordinari
di università in materie giuridiche e tra gli avvocati con venti anni
di esercizio effettivo della professione.
2. I procedimenti di revisione costituzionale. - Il disegno di
legge non prevede modifiche di rilievo neppure per quel che riguarda i
procedimenti di revisione costituzionale. L'articolo 138 resta quindi
praticamente invariato.
Nuova é invece l'introduzione all'articolo 139 del principio
dell'intangibilità della forma federale dello Stato che, come la
forma repubblicana, non puó essere oggetto di revisione
costituzionale.
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