|
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1978 |
CAPO I.
Art. 1.
1. L'articolo 55 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 55. - Il Parlamento federale si compone della Camera dei deputati e
del Senato delle Regioni.
| Art. 2.
1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Il numero dei deputati é di quattrocentosettantacinque".
2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, dopo la parola:
"Repubblica" é inserita la seguente: "federale".
| Art. 3.
1. L'articolo 57 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 57. - Il Senato delle Regioni é composto da senatori
rappresentanti delle regioni".
| Art. 4.
1. L'articolo 58 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 58. - Fanno parte del Senato delle Regioni un senatore per ogni
milione o frazione superiore a 500.000 abitanti, eletto dal consiglio
regionale. Nessuna regione puó avere un numero di senatori inferiore
a tre, ad eccezione del Molise, che ne ha due, e della Valle d'Aosta, che ne
ha uno. Le modalità della designazione dei senatori sono disciplinate
con legge regionale.
| Art. 5.
1. L'articolo 59 della Costituzione é abrogato.
| Art. 6.
1. Al primo comma dell'articolo 60 della Costituzione, le parole: "Senato
della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato delle Regioni".
| Art. 7.
1. Al secondo comma dell'articolo 62 della Costituzione, dopo la parola:
"Repubblica" é inserita la seguente: "federale".
| Art. 8.
1. Al secondo comma dell'articolo 63 della Costituzione, dopo la parola:
"Parlamento" é inserita la seguente: "federale".
| Art. 9.
1. Ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 64 della Costituzione
dopo le parole: "Parlamento", "Costituzione" e "Governo", é inserita
la seguente: "federale".
| Art. 10.
1. L'articolo 67 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 67. - Ogni membro del Parlamento federale rappresenta la Repubblica
federale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato".
| Art. 11.
1. Ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 68 della Costituzione,
dopo la parola: "Parlamento" é inserita la seguente: "federale".
| Art. 12.
1. All'articolo 69 della Costituzione, dopo la parola: "Parlamento"
é inserita la seguente: "federale".
| Art. 13.
1. L'articolo 70 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 70. - La funzione legislativa é esercitata dal Parlamento
federale e dai consigli regionali.
a) leggi costituzionali federali e leggi di revisione della
Costituzione federale;
| Art. 14.
1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 70- bis.
- Il Parlamento federale puó dettare con legge quadro i
princípi fondamentali nelle seguenti materie:
a) stato civile, anagrafe e documenti di riconoscimento;
Il Parlamento federale puó determinare con legge quadro i
princípi fondamentali per l'adempimento dei compiti relativi ai
settori in cui la Federazione e le regioni collaborano ai sensi del terzo
comma dell'articolo 115".
| Art. 15.
1. Dopo l'articolo 70- bis della Costituzione, é
inserito il seguente:
"Art. 70- ter.
- La funzione legislativa nelle materie spettanti alla Federazione é
esercitata dalle due Camere nei modi previsti dal presente articolo.
| Art. 16.
1. Il primo comma dell'articolo 71 della Costituzione é sostituito
dal seguente:
"L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo federale, a ciascun
membro della Camera dei deputati, a ciascun membro del Senato delle Regioni
ed agli altri organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale".
| Art. 17.
1. Al terzo comma dell'articolo 72 della Costituzione, dopo la parola:
"Governo" é inserita la seguente: "federale".
| Art. 18.
1. L'articolo 73 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 73. - Le leggi federali sono promulgate dal Presidente della
Repubblica federale entro un mese dall'approvazione da parte di entrambe le
Camere ovvero dal vano decorso dei termini di cui al terzo ed al quarto
comma dell'articolo 70- ter.
| Art. 19.
1. L'articolo 74 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 74. - Il Presidente della Repubblica federale prima di promulgare
la legge, puó, con messaggio motivato, chiedere una nuova
deliberazione alle Camere. In tale ipotesi si applicano le disposizioni di
cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 70- ter.
| Art. 20.
1. All'articolo 75 della Costituzione, dopo la parola: "legge", ovunque
ricorra, é inserita la seguente: "federale".
| Art. 21.
1. All'articolo 76 della Costituzione, dopo la parola: "Governo" é
inserita la seguente: "federale".
| Art. 22.
1. L'articolo 77 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 77. - Il Governo federale non puó, senza delegazione delle
Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
| Art. 23.
1. All'articolo 78 della Costituzione, dopo la parola: "Governo", ovunque
ricorra, é inserita la seguente: "federale".
| Art. 24.
1. Al primo comma dell'articolo 79 della Costituzione, le parole: "di
ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei
deputati".
| Art. 25.
1. L'articolo 81 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 81. - Il Parlamento federale approva ogni anno i bilanci di
previsione annuale e pluriennale della Federazione e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo federale.
| Art. 26.
1. L'articolo 83 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica federale é eletto dalla
Camera dei deputati e dal Senato delle Regioni riuniti in seduta comune. Ai
fini della sola elezione del Presidente della Repubblica federale, le
regioni sono rappresentate, in aggiunta ai loro rappresentanti permanenti,
da altri cinque delegati speciali eletti dai consigli regionali.
| Art. 27.
1. Ai commi primo e secondo dell'articolo 84 della Costituzione, dopo le
parole: "Presidente della Repubblica" é inserita la seguente:
"federale".
| Art. 28.
1. Al primo comma dell'articolo 85 della Costituzione, dopo le parole:
"Presidente della Repubblica" é inserita la seguente: "federale".
| Art. 29.
1. L'articolo 86 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 86. - Nel caso in cui il Presidente della Repubblica federale non
possa adempiere alle proprie funzioni, é temporaneamente sostituito
dal Presidente della Camera dei deputati.
| Art. 30.
1. L'articolo 87 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica federale:
a) rappresenta la Repubblica federale italiana;
| Art. 31.
1. Il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione é sostituito
dal seguente:
"Il Presidente della Repubblica federale puó, sentito il suo
Presidente, sciogliere la Camera dei deputati".
| Art. 32.
1. Al primo comma dell'articolo 89 della Costituzione, dopo le parole:
"Il Presidente della Repubblica", é inserita la seguente: "federale".
| Art. 33.
1. L'articolo 90 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 90. - Il Presidente della Repubblica federale non é
responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni,
tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione federale o
allo statuto delle regioni.
| Art. 34.
1. L'articolo 91 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 91. - Prima di assumere il proprio incarico, il Presidente della
Repubblica federale presta il seguente giuramento dinanzi al Parlamento
federale in seduta comune: "Giuro di essere fedele alla Costituzione
federale, di rispettare i diritti e le prerogative delle singole regioni, di
osservare e difendere le leggi federali, consacrando le mie forze al
perseguimento del benessere materiale e spirituale delle popolazioni che
compongono la Repubblica federale, operando secondo coscienza e giustizia in
ogni circostanza".
| Art. 35.
1. L'articolo 92 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 92. - Il Governo federale é composto dal Primo Ministro e
dai Ministri federali".
| Art. 36.
1. L'articolo 93 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 93. - Il Primo Ministro é designato dal Presidente della
Repubblica federale ed é eletto a maggioranza assoluta dei componenti
della Camera dei deputati.
| Art. 37.
1. Dopo l'articolo 93 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 93- bis.
- Il Presidente della Repubblica federale nomina e revoca i Ministri
federali su proposta del Primo Ministro.
| Art. 38.
1. L'articolo 94 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 94. - Il Governo federale deve avere la fiducia della Camera dei
deputati.
| Art. 39.
1. Dopo l'articolo 94 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 94- bis.
- Il voto contrario della Camera dei deputati ovvero del Senato delle
regioni nei casi di cui all'articolo 70- ter , commi terzo, quarto
e quinto, su una proposta del Governo federale non importa obbligo di
dimissioni.
| Art. 40.
1. L'articolo 95 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 95. - Il Primo Ministro definisce le linee direttive della politica
del Governo federale e ne é politicamente responsabile.
| Art. 41.
1. L'articolo 96 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 96. - Il Primo Ministro ed i Ministri federali, anche se cessati
dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle
loro funzioni, alla giurisdizione or dinaria, previa autorizzazione della
Camera dei deputati".
| Art. 42.
1. All'articolo 97 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"Per il conferimento delle piú alte cariche federali, si adotta un
criterio che vede, in un rapporto adeguato, tali cariche assegnate a
dirigenti provenienti da tutte le regioni della Repubblica federale.
| Art. 43.
1. Al primo comma dell'articolo 98 della Costituzione, le parole: "della
Nazione" sono sostituite dalle seguenti: "della Repubblica federale".
| Art. 44.
1. L'articolo 99 della Costituzione é abrogato.
| Art. 45.
1. Ai commi secondo e terzo dell'articolo 100 della Costituzione, dopo la
parola: "Governo" é inserita la seguente: "federale".
| Art. 46.
1. Al secondo comma dell'articolo 104 della Costituzione, dopo le parole:
"Presidente della Repubblica" é inserita la seguente: "federale".
| Art. 47.
1. L'articolo 114 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 114. - Fermo restando il diritto di autodeterminazione, le seguenti
regioni: Piemonte, Vallèe d'Aoste/Valle d'Aosta, Lombardia,
Südtirol/Sudtirolo, Trentino, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria,
Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, costituiscono la Repubblica
federale fondata sul principio della sussidarietà".
| Art. 48.
1. L'articolo 115 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 115. - Alla Federazione competono tutti i poteri che le sono
conferiti dalla presente Costituzione.
a) istruzione universitaria;
| Art. 49.
1. L'articolo 116 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 116. - La Sicilia, la Sardegna, il Trentino, il
Südtirol/Sudtirolo, il Friuli-Venezia Giulia e la Vallèe
d'Aoste/Valle d'Aosta disciplinano le particolari condizioni storiche,
etniche, culturali e linguistiche delle proprie popolazioni con statuti
speciali".
| Art. 50.
1. L'articolo 117 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 117. - Le regioni esercitano la potestà legislativa nelle
materie non espressamente riservate alla Federazione dalla Costituzione
federale".
| Art. 51.
1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione, é inserito il seguente:
"Art. 117- bis.
- Le regioni possono stipulare accordi con altre regioni, con altri Stati,
ovvero con altri enti territoriali esteri nelle materie di loro competenza.
| Art. 52.
1. Dopo l'articolo 117- bis
della Costituzione, é inserito il seguente:
"Art. 117- ter.
- Le regioni sono rappresentate presso l'Unione europea, con la quale
intrattengono rapporti diretti.
| Art. 53.
1. L'articolo 118 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 118. - Tutte le funzioni amministrative non espressamente riservate
alla Federazione spettano alle regioni od ai comuni.
| Art. 54.
1. L'articolo 119 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 119. - La Federazione e le regioni provvedono separatamente alle
spese relative ai compiti loro propri.
| Art. 55.
1. L'articolo 121 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 121. - Sono organi della regione: il consiglio regionale, la giunta
ed il suo presidente.
| Art. 56.
1. L'articolo 122 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 122. - Nessuno puó appartenere contemporaneamente ad un
consiglio regionale e alla Camera dei deputati o ad un altro consiglio
regionale. La determinazione delle altre cause di incompatibilità e
di ineleggibilità é riservata alla legge regionale.
| Art. 57.
1. L'articolo 123 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 123. - Ogni regione adotta uno statuto il quale, nel rispetto dei
princípi della Costituzione federale, del principio di
sussidiarietà e dei diritti fondamentali dei cittadini, detta le
norme fondamentali relative all'assetto costituzionale della regione.
| Art. 58.
1. L'articolo 124 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 124. - Il presidente della giunta regionale dirige le funzioni
amministrative decentrate dalla Federazione alla regione di cui all'articolo
118, e ne é responsabile di fronte al Governo federale.
| Art. 59.
1. L'articolo 125 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 125. - Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi
della regione é esercitato, nei casi, nei limiti e con le
modalità stabiliti con legge regionale. Nella regione sono istituiti
organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento
stabilito dalla legge federale. Possono essere istituite sezioni con sede
diversa dal capoluogo della regione".
| Art. 60.
1. L'articolo 126 della Costituzione é abrogato.
| Art. 61.
1. L'articolo 127 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 127. - Il Governo federale, quando ritenga che una legge approvata
dal consiglio regionale ecceda la competenza della regione, puó,
entro trenta giorni dalla pubblicazione, promuovere la questione di
legittimità davanti alla Corte costituzionale federale.
| Art. 62.
1. L'articolo 128 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 128. - I comuni sono enti autonomi rappresentativi delle
comunità locali. Ad essi é riconosciuta autonomia statutaria e
sono attribuite funzioni proprie".
| Art. 63.
1. L'articolo 129 della Costituzione é abrogato.
| Art. 64.
1. L'articolo 130 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 130. - Il controllo di legittimità sugli atti dei comuni e
degli altri enti locali é esercitato secondo modalità
stabilite con legge regionale".
| Art. 65.
1. L'articolo 131 della Costituzione é abrogato.
| Art. 66.
1. L'articolo 132 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 132. - Due o piú regioni possono, con legge costituzionale
regionale, disporre la propria fusione, quando ne facciano richiesta tanti
consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate e la proposta sia approvata con referendum dalla
maggioranza delle popolazioni di ogni Regione interessata.
| Art. 67.
1. L'articolo 133 della Costituzione é abrogato.
| Art. 68.
1. L'articolo 134 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 134. - La Corte costituzionale federale giudica:
a) sull'interpretazione della Costituzione federale e, in via
incidentale, sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, della
Federazione e delle regioni;
| Art. 69.
1. L'articolo 135 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 135. - La Corte costituzionale federale é composta da dieci
giudici eletti per metà da ciascuno dei due rami del Parlamento fra i
magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, i
professori ordinari di università in materie giuridiche e gli
avvocati con venti anni di esercizio effettivo della professione.
| Art. 70.
1. L'articolo 136 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 136. - Quando la Corte costituzionale federale dichiara
l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente
forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione.
| Art. 71.
1. L'articolo 137 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 137. - Le forme ed i termini di proponibilità dei giudizi di
legittimità costituzionale e le garanzie di indipendenza dei giudici
della Corte costituzionale federale sono stabiliti con legge costituzionale
federale. Con legge federale sono stabilite le al tre norme necessarie per
la costituzione ed il funzionamento della Corte.
| Art. 72.
1. Al primo comma dell'articolo 138 della Costituzione, dopo le parole:
"della Costituzione" é inserita la seguente: "federale" e dopo le
parole: "leggi costituzionali" é inserita la seguente: "federali".
| Art. 73.
1. L'articolo 139 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 139. - La forma di Repubblica federale non puó essere
oggetto di revisione costituzionale".
CAPOII.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
| Art. 74.
1. Sino all'entrata in vigore dei nuovi statuti regionali, le regioni
continuano a legiferare nelle singole materie già di propria
competenza.
|